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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 9.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1586 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Rosario Salonia e Stefano Taddei ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Largo Leopoldo Fregoli 8
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Sara Controparte_1
d'Onofrio e Matteo Adduci ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Roma via Oslavia 7
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_2 di procura generale, dall'avvocato Bruno Enzo Pontecorvo ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12 pubblicata in data 4/1/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava il diritto di all'inquadramento come redattore ordinario - inviato con oltre 30 Controparte_1 mesi di anzianità in base al CNLG ed all'accordo integrativo e alla conseguente CP_3 CP_4 ricostruzione della carriera a far tempo dal 1/4/2011, nonché il diritto della stessa a conseguire l'indennità di funzione ex art. 7 CLNG e, per l'effetto, condannava la società a pagare alla Parte_1 suddetta lavoratrice la somma di € 223.484,10 oltre ad interessi legali rivalutazione monetaria e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
CP_ Dichiarava inoltre inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'
Part Avverso tale sentenza la resentava appello fondato su più motivi.
CP_
e l' si costituivano resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
CP_ L' chiedeva inoltre la correzione dell'errore materiale asseritamente contenuto nella sentenza CP_ gravata ove aveva affermato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell' domanda che l'ente resistente sosteneva non essere mai stata formulata.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
, iscritta all'ordine dei giornalisti professionisti dal 5/4/2016, aveva agito Controparte_1 Part in giudizio allegando di essere stata assunta dalla sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 1997 al 2011, con inquadramento al quinto livello C.C.N.L. e qualifica di assistente fino al 30/6/2000 e, nel periodo successivo, al quarto livello dello stesso con qualifica di
“programmista regista” per poi essere assunta, in data 24/3/2011, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadramento al terzo livello C.C.N.L. di categoria e qualifica di “programmista regista”.
Allegava di avere sempre svolto sin dall'anno 2008 mansioni di “redattore ordinario-inviato” per il programma televisivo “Chi l'ha visto?” nonché, nell'edizione 2020/2021, per il programma “Titolo V” rivendicando il proprio diritto a tale qualifica e alla conseguente ricostruzione della carriera oltre che al pagamento delle conseguenti differenze economiche a partire dal mese di aprile 2011 (e cioè dall'epoca successiva alla sua assunzione a tempo indeterminato e alla stipulazione tra le parti, in data 24/3/2011, di un accordo di conciliazione in sede sindacale).
Il Tribunale, all'esito di una causa istruita anche mediante prova per testi, accoglieva tali domande, riconoscendo il diritto della lavoratrice, in ragione dell'attività svolta, alla qualifica di giornalista con 30 mesi di anzianità e mansioni di inviata e alle conseguenti differenze economiche, ivi compreso il trattamento previsto per gli inviati.
Questo, ai sensi dell'art. 2126 c.c., anche per il periodo anteriore al 5/4/2016, data della sua iscrizione all'albo professionale dei giornalisti.
Il Tribunale accoglieva tali rivendicazioni.
Accertava la natura giornalistica dell'attività svolta dalla per la trasmissione televisiva CP_1
“Chi l'ha visto?”, rilevando, sulla base delle deposizioni testimoniali assunte, come la stessa si fosse occupata, stabilmente, della raccolta, elaborazione e diffusione di notizie (acquisendo sul posto notizie anche mediante interviste) per tale trasmissione secondo la relativa programmazione e le richieste del suo conduttore (evidenziando in particolare come l'intervista, svolta secondo l'iniziativa e l'impostazione personale del giornalista, costituisse una particolare, rilevante e molto frequente, modalità di raccolta, elaborazione e divulgazione della notizia), come l'azienda datrice avesse per lungo tempo espressamente chiesto alla odierna appellata di svolgere, per poi utilizzarli, servizi giornalistici quale inviata senza però riconoscerle la qualifica corrispondente con conseguente Part obbligo della a corrisponderle anche l'indennità ex art. 7 CLNG (da ricomprendersi nel giusto trattamento economico spettante alla lavoratrice ex art. 36 Cost.).
CP_ Dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall' mancando l'istanza per la fissazione di udienza ex art. 418 c.p.c.
Non può innanzitutto trovare accoglimento la richiesta di correzione di errore materiale avanzata CP_ dall' avverso la statuizione di inammissibilità della sua domanda riconvenzionale.
Si osserva infatti che, a fondamento di tale decisione, il primo giudice aveva espressamente CP_ qualificato come riconvenzionale la domanda, effettivamente avanzata dall' nelle conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione (testualmente riportate nella gravata sentenza) di
“condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dell' della corrispondente somma CP_2 dovuta ex lege a titolo di contributi, sanzioni ed interessi legali per la quale non sia decorso il termine prescrizionale”.
Trattasi di espressa qualificazione della domanda da parte del Tribunale che non può reputarsi CP_ frutto di mero errore materiale (in quanto riferita ad una domanda concretamente avanzata dall' nella precedente fase del giudizio ed avente peraltro un oggetto più ampio più ampio di quella, limitata ai soli contributi, presentata dalla lavoratrice in quanto comprensiva anche delle sanzioni e degli interessi legali) e che, in quanto tale, doveva essere necessariamente contestata mediante presentazione di appello incidentale.
Ne consegue l'inammissibilità di tale istanza.
Fatta tale premessa si osserva che con un primo e complesso motivo la società appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato la natura giornalistica dell'attività lavorativa svolta dall'appellata, per: “Inesistenza di una trasmissione di “natura giornalistica” - contraddittorietà della motivazione - omessa pronuncia sull'inesistenza di una testata giornalistica e di una struttura redazionale di tipo giornalistico - violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. - errata valutazione delle risultanze istruttorie – violazione dell'art. 11 del CNLG”.
Evidenzia come l'attività della fosse stata svolta in maniera esclusiva nell'ambito di CP_1 trasmissioni (“Chi l'ha visto?” e anche “Titolo V” a cui la aveva collaborato nell'edizione CP_1
2020/2021) prevalentemente di intrattenimento, al di fuori di una testata giornalistica (facendo riferimento tutte tali trasmissioni alla Rete Raitre e non alla corrispondente testata giornalistica) e in assenza di una struttura redazionale di tipo giornalistico,
Contesta inoltre la valutazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie sostenendo che in definitiva, tutte le attività svolte dall'appellata, così come riferite dai testi escussi in primo grado, fossero assolutamente in linea con la declaratoria del programmista regista desumibile dal CCL Part RAI del 1990 tuttora applicabile in quanto fatta propria da tutti i successivi CCL Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto ribadirsi in via generale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la possibilità di attribuire natura giornalistica all'attività lavorativa prestata nel più vasto ambito di trasmissioni di intrattenimento non ricollegate alle testate giornalistiche della Rete o in assenza di una redazione strettamente intesa in senso “giornalistico”.
Trattasi infatti di circostanze alla quali non può comunque attribuirsi valore di per sé dirimente dovendo la natura giornalistica delle mansioni essere valutata in concreto alla luce del loro contenuto e di quello del servizio realizzato.
Com'è noto costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo, assumendo rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione (vedi Cass. n. 1853 del 1/2/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato, innovando rispetto al risalente orientamento giurisprudenziale, che non può iscriversi, in maniera riduttiva, l'attività giornalistica radiotelevisiva soltanto nell'ambito dei radio o telegiornali o nelle testate tipicamente giornalistiche e di informazione, ben potendo rientrare la stessa anche in programmi di intrattenimento o di svago, purché con contenuto propriamente informativo (Cass. n. 28035 del 16/12/2013 e Cass. n. 830 del 19/1/2016), essendo irrilevante a tali fini la legge 3/2/1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, (posto che la legge citata presuppone e non definisce l'attività giornalistica, Cass. n. 17723 del 29/8/2011) ed ancora ha giudicato non significativa ai fini del riconoscimento della natura Parte giornalistica dell'attività svolta dal dipendente la struttura aziendale dell'ente presso cui egli presta la sua attività, rilevando piuttosto il peculiare carattere informativo (nel senso sopra esposto) delle mansioni svolte (Cass. n. 16229 del 27/6/2013. Nello stesso senso Cass. n. 25540 del 12/10/2018 e Cass. n. 830 del 19/01/2016).
Tanto premesso deve ritenersi sufficientemente provata la natura giornalistica dell'attività svolta dall'appellata e conseguentemente meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte in proposito dal Tribunale.
Parte Contrariamente a quanto sostenuto dalla l'attività svolta dall'appellante nell'ambito della nota trasmissione “Chi l'ha visto?”, così come emersa all'esito della prova per testi espletata nella precedente fase del giudizio, si caratterizza chiaramente non come attività di intrattenimento quanto piuttosto come una vera e propria rielaborazione autonoma di fatti riferibili a svariati eventi di cronaca nera di particolare risonanza mediatica (oltre al cd. “delitto di Avetrana” i testi escussi hanno riferito di come l'odierna appellata si sia occupata, ad es., dei casi di e di Persona_1 CP_5 Persona_2
o della scomparsa di , svolgendo attività di inviata sul posto, occupandosi stabilmente Persona_3 di reperire notizie e informazioni, di effettuare interviste e realizzare servizi che venivano mandati in onda, anche in diretta, nell'ambito della predetta trasmissione “Chi l'ha visto?” e, per stralcio, anche Part nel corso dei Tg della e di altre trasmissioni televisive (cfr. deposizioni rese nel corso della precedente fase del giudizio dai testi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e così come testualmente riportate nella gravata sentenza). Testimone_4
Non risulta del resto contestato specificamente quanto allegato dalla odierna appellata in ordine all'attività materialmente espletata in ordine ai numerosi casi di cronaca ed ai servizi ed inchieste riportati ai punti da 22 a 24 del ricorso di primo grado, allegazioni specifiche che non sono state Part oggetto di contestazione specifica, in ordine alla loro veridicità storica, da parte della in sede di costituzione in primo grado, ove la società appellante si è, in sostanza, limitata a contestare sotto diversi profili la possibilità di attribuire a tale atività natura giornalistica.
Non può inoltre non rilevarsi come, nel presente caso di specie, la natura giornalistica della trasmissione “Chi l'ha visto?” sia stata riconosciuta dalla stessa società appellante con l'avviso di accertamento interno per giornalisti oggetto dell'accordo sindacale del 23/7/2019 (all. n. 20, del ricorso primo grado) con il quale veniva indetta una selezione per personale avente espressamente la qualifica professionale di giornalista, attribuendo natura giornalistica a diversi programmi tra cui ivi compreso, all'allegato 2 di tale documento, sin dal 2014, il programma in questione.
Con un secondo motivo l'appellante lamenta l'errato riconoscimento all'appellata delle mansioni e dell'indennita' di inviato per violazione degli artt. 7 e 11 del CNLG e 7 accordo CP_6
Contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto alla lavoratrice le mansioni di inviato (evidenziando trattarsi non di mansioni ma di un mero incarico) lamentando l'omessa considerazione del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in data 24/3/2011, con il quale, sostiene l'appellante, la lavoratrice avrebbe riconosciuto la natura non giornalistica della prestazione svolta per “Chi l'ha visto?” ed evidenziando altresì come la stessa non avesse mai comunicato all'azienda datrice tanto l'iscrizione all'elenco dei giornalisti pubblicisti (ininfluente) che quella all'albo dei giornalisti professionisti.
Contesta quanto affermato nella gravata sentenza in ordine all'avere la maturato il CP_1 diritto a conseguire l'indennità di inviato in relazione all'attività in precedenza svolta fin dall'anno 2008, lamentando la violazione dell'art. 7 ove prevede che l'assegnazione di tale incarico Pt_2 potesse avvenire solo a condizione che nei due anni immediatamente precedenti il giornalista abbia svolto almeno 90 giornate di trasferte in ogni anno in concorrenza con quello di avere effettuato almeno 30 giornate di trasferta per la realizzazione di servizi trasmessi dalle Testate Nazionali o regionali.
Evidenzia come la lavoratrice non avesse dedotto né provato l'effettuazione di 90 giorni di trasferta per un biennio consecutivo (avendo anzi confessoriamente ammesso la mancanza di tale ultimo requisito nel ricorso introduttivo del giudizio) evidenziando quanto disposto dall'art. 7 CNLG in ordine alla impossibilità di computare a tale scopo le giornate effettuate nel corso di contratti a termine ovvero dal redattore di prima nomina (meno di 30 mesi).
Il motivo non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si osserva infatti che il primo giudice aveva affermato il diritto della lavoratrice a percepire, sin dal 1/4/2011 (conformemente alle richieste di quest'ultima la quale aveva limitato le proprie rivendicazioni a partire da tale data, successiva all'accordo transattivo del 24/03/2011 che non può quindi essere utilmente invocato dalla società appellante, non potendo attribuirsi a quest'ultimo effetto rispetto a diritti riferibili ad un periodo successivo alla sua stipulazione e, in quanto tali, non ancora entrati nel patrimonio del lavoratore) l'indennità oggetto di controversia, non ai sensi dell'art. 7 CNLG ma dell'art. 36 Cost., in ragione dello svolgimento di fatto, nell'ambito di un rapporto giornalistico non regolarizzato, di attività corrispondente a quella di inviato, affermando espressamente l'inapplicabilità della norma contrattuale citata.
Il Tribunale infatti dopo avere rilevato che “per lungo tempo ha espressamente chiesto alla di svolgere servizi giornalistici quale inviata (ad Avetrana, per il programma “Chi l'ha CP_1 visto ?”, come risulta dall'istruttoria espletata)” e che “non trova luogo l'art. 7 CLNG (che, laddove prevede per l'inviato l'incarico scritto, presuppone la regolare formalizzazione del rapporto di lavoro)” affermava che “In ogni caso i servizi giornalistici realizzati dalla quale inviata CP_1 sono sempre stati richiesti ed utilizzati dalla (nel corso del lungo periodo di riferimento), sicché Pt_1 la stessa resistente è tenuta comunque a corrispondere altresì l'indennità ex art. 7 CLNG (che va ricompresa nel giusto trattamento economico spettante alla secondo i principi posti CP_1 dall'art. 36 Cost.)”.
L'odierna appellante, così come eccepito dalla lavoratrice appellata non si confronta, in realtà, con tale motivazione, limitandosi a lamentare l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 7 Pt_2 per il conferimento dell'incarico ma non contestando il criterio, di natura sostanzialmente equitativa, posto dal giudice di prime cure al fine della liquidazione del compenso dovuto dall'appellante, ai sensi dell'art. 36 Cost. stante la mancata applicazione nei confronti della del CNLG e in CP_1 ragione dello svolgimento di fatto di un'attività equiparabile a quelle di inviato.
Trattasi peraltro di decisione che risulta, anche con riferimento al periodo anteriore all'iscrizione della all'albo dei giornalisti professionisti, conforme ai principi affermati dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità alla cui stregua per l'esercizio dell'attività giornalistica di redattore ordinario è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, sicché il contratto giornalistico concluso con un redattore ivi non iscritto è nullo non già per illiceità della causa o dell'oggetto, ma per violazione di norme imperative;
ne consegue che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, detta nullità non produce effetti ex art. 2126 c.c. ed il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost., alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudice di merito. (Cass. n. 10158 del 21/04/2017 nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto ad un soggetto che aveva svolto le mansioni di redattore ordinario anche la cd. indennità redazionale, di cui al c.c.n.l. Giornalisti. Nello stesso senso Cass. n. 23638 del 22/11/2010).
Part Con un terzo motivo la contesta gravata sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto la qualifica di redattore ordinario anche per il periodo, antecedente al 5/4/2016, in cui l'appellata non aveva ancora ottenuto l'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti lamentando a tale proposito, la violazione dell'art. 11 del CNLG.
Contesta in particolare il riconoscimento in favore dell'appellata del parametro retributivo del redattore con 30 mesi di anzianità riconosciuto dal giudice di prime cure con riferimento all'intero periodo oggetto di controversia, pur nella nullità del rapporto, ai sensi dell'art. 2126 c.c., ribadendo la natura non giornalistica dell'attività svolta dall'appellata e indicando come eventualmente adeguata, nel periodo anteriore all'iscrizione all'albo dei giornalisti (5/4/2016), la retribuzione prevista per il praticante rilevando, per il periodo successivo, la mancata maturazione dell'anzianità necessaria per il requisito dei 30 mesi previsto dall'art. 11 CNLG, requisito che sosteneva dovesse essere, al più, conteggiato solo a partire da tale data.
Il motivo risulta parzialmente fondato nei termini che seguono.
Si ritiene infatti che, una volta accertata la natura giornalistica dell'attività lavorativa oggetto di controversia, la ricostruzione della carriera in termini di qualifica riconoscibile e le conseguenti maggiori retribuzioni dovute, debbano necessariamente parametrarsi , ai sensi dell'art. 11 CNLG, all'anzianità maturata nello svolgimento dell'attività giornalistica così come accertata all'esito del presente giudizio, e cioè a partire dal 1/4/2011, data successiva alla definizione transattiva dei rapporti delle parti con l'accordo 24/3/2011, e alla quale la stessa odierna appellata aveva comunque limitato la domanda.
Non può infatti condividersi l'assunto posto dal giudice di prime cure a fondamento della decisione impugnata, ove aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice, sin dal 1/4/2011, alla qualifica di redattore ordinario con 30 mesi di anzianità, sulla base dell'attività pregressa svolta anteriormente a tale accordo transattivo.
Trattasi di possibilità che risulta preclusa dall'accordo in questione che, nel definire transattivamente, alla data della stipulazione, la totalità dei rapporti delle parti, faceva espresso riferimento, ai fini transattivi, al contenuto di cui al punto a) dell'accordo, ovvero allo svolgimento di attività lavorativa con mansioni di programmista-regista, contenuto quest'ultimo che faceva quindi integrale parte dell'accordo transattivo e che preclude in ogni caso, anche a voler prescindere dalla volontaria limitazione della domanda da parte dell'appellata al 1/4/2011, l'accertamento in capo a tale attività di una diversa natura.
In mancanza di tale accertamento non è possibile riconoscere all'appellata l'anzianità utile ai fini dell'inquadramento quale redattore, qualifica quest'ultima riconoscibile solo nell'ambito di un rapporto di lavoro di natura giornalistica accertato, e quindi solo a partire dal 1/4/2011, data successiva all'accordo conciliativo stipulato tra le parti in sede sindacale (con il quale la lavoratrice, a fronte della sua assunzione a tempo indeterminato, aveva rinunciato espressamente ad ogni diritto Part
o pretesa riferibile all'attività lavorativa svolta precedentemente per la cfr. copia dell'accordo Part prodotto come all. 3 della comparsa di 1° grado della .
Tanto premesso ritiene il Collegio che la qualifica da riconoscersi all'appellata ed il conseguente trattamento retributivo, debba, anche con riferimento al periodo anteriore al 5/4/2016 (stante la nullità del rapporto e la conseguente applicabilità riconosciuta dal Tribunale dell'art. 2126 c.c. e dell'art. 36 Cost.), in ragione della mansioni di fatto svolte e della riconosciuta loro natura giornalistica, essere individuata, alla stregua di quanto previsto dalla contrattazione collettiva del settore (in particolare ai sensi dell'art. 11 CNLG) in quella del redattore di prima nomina con meno di 30 mesi di anzianità dal 1/4/2011 sino al 1/10/2013 e del redattore ordinario con 30 mesi di anzianità per il periodo successivo ( dovendo invece escludersi l'applicabilità della qualifica del praticante, ravvisabile quest'ultima solo se il giornalista venga assunto sin dall'inizio come tale e svolga nel tempo le mansioni relative seguendo il percorso stabilito dalla contrattazione collettiva e non se, come avvenuto nella specie, abbia di fatto operato come redattore ordinario sin dall'inizio. In tal senso CdA Roma n. 1511/2020 del 13/7/2020) Non può trovare accoglimento il quarto motivo con cui l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme reclamate, eccezione per la quale insiste con riferimento al periodo sino al 3/7/2014 e cioè dal quinquennio anteriore al 3/7/2019, data di ricezione del primo atto interruttivo effettuato nei suoi confronti dall'appellata.
Si osserva che il Tribunale aveva respinto tale eccezione escludendo, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la possibilità di far decorrere il termine quinquennale applicabile nel corso del rapporto di lavoro tra le parti, essendo venuto meno, a seguito della modifica della tutela legislativa in materia di licenziamento illegittimo introdotta dalla l. 92/2012 (cd. Legge Fornero), la possibilità di ravvisare in relazione ad esso il regime della stabilità.
Rilevava in particolare il primo giudice quanto segue:” “E' infondata l'eccezione di prescrizione in relazione i seguenti principi di recente affermati dalla Suprema Corte “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass., sez. L, sent. n. 26246 del 6.9.2022). Alla luce di tali (condivisi) principi non sono maturati i termini di prescrizione quinquennale applicabili alle pretese in oggetto (elaborate a far tempo dall'anno 2011 fino all'anno 2020)”.
Trattasi di motivazione, conforme ai condivisibili principi affermati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità specificamente enunciati dal primo giudice, con cui l'odierna appellante non si confronta, essendosi limitata “sic et simpliciter” a ribadire la pretesa violazione del termine quinquennale applicabile, termine quest'ultimo che, una volta esclusa la possibilità di farlo decorrere nel corso del rapporto di lavoro instauratosi tra le parti, non può certamente reputarsi violato a fronte di rivendicazioni retributive avanzate a decorrere dal mese di aprile 2011 (e quindi certamente non prescritte alla data di entrata in vigore della l. 92/2012).
Con un quinto motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione dei conteggi di controparte, la mancata ammissione della CTU contabile e la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., dell'art. 2103 c.c. e degli artt.11 e 35 CLNG nonché dell'art. 13 CLNG.
Contesta in particolare la gravata sentenza ove aveva posto a fondamento della decisione, per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute, i conteggi allegati al ricorso in quanto non idoneamente e specificamente contestati.
Sostiene, per quanto riguarda specificamente la mancata contestazione dei conteggi avversari, di avere diffusamente contestato con la memoria di costituzione in primo grado i conteggi della lavoratrice.
Afferma il carattere non dovuto delle somme di cui al conteggio avversario evidenziando, in particolare, la mancata iscrizione all'albo dei giornalisti dell' appellata e lamentando l'erroneità della ricostruzione di carriera prospettata nel ricorso. Ribadisce inoltre le contestazioni contabili già effettuati in primo grado in ordine a parte delle poste creditorie rivendicate in tali conteggi dall'odierna appellata.
Il motivo risulta meritevole di parziale accoglimento solo nei termini che seguono.
Com'è noto , alla stregua dei principi affermati con orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro grava sul convenuto l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile (Cass. n. 4051 del 18/02/2011. Nello stesso senso cfr. Cass. n. 29236 del 06/12/2017, Cass. n. 10116 del 18/05/2015, Cass. n. 945 del 19/01/2006 e Cass. n. 9285 del 10/06/2003).
Nel presente caso di specie le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla mancanza di una idonea contestazione dei conteggi posti a fondamento del ricorso risultano per la loro gran parte meritevoli di conferma ad eccezione delle precisazioni che seguono.
A fronte degli analitici conteggi presentati in allegato al ricorso (rappresentativi, per ogni mensilità del periodo oggetto di controversia, delle somme dovute delle somme percepite e questo tanto con riferimento a quelli redatti con riferimento alla domanda principale di riconoscimento per l'intero periodo della qualifica di redattore ordinario con 30 mesi di anzianità che a quelli redatti in via subordinata con riferimento alla ipotesi di riconoscimento iniziale della qualifica di redattore di prima e di redattore con 30 mesi di anzianità solo dal 01/10/2013, cfr. conteggi prodotti come all.ti 13 e 13a del ricorso di primo grado) l'odierna appellante, non ha effettuato in realtà, ad eccezione di quanto verrà precisato in seguito, idonee contestazioni sotto il profilo contabile, limitandosi in sostanza a reiterare, a tale proposito, le contestazioni già effettuate in sede di costituzione in giudizio in ordine all'an debeatur (ad es.in ordine alla erroneità della ricostruzione della carriera, alla non spettanza della qualifica di redattore in ragione della mancata iscrizione all'albo dei giornalisti o al non essere dovuta l'indennità di inviato).
Del tutto generica risulta inoltre la mera reiterazione della indebita comprensione nella base di calcolo della 13ª mensilità del compenso “cessione di servizi”, eccezione quest'ultima oggetto di mera reiterazione a fronte di quanto espressamente sancito dal giudice di prime cure in ordine al doversi inserire nella 13ª mensilità anche “i compensi fissi percepiti di qualsiasi natura ex art. 15 CNLG” statuizione quest'ultima non espressamente impugnata dalla società appellante.
Com'è noto, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico- giuridico. Risultano invece meritevoli di accoglimento le contestazioni effettuate in ordine alla mancata considerazione in tale conteggi di parte delle somme effettivamente percepite dalla CP_1
(osservazioni estensibili ad entrambi i conteggi alternativi presentati dalla lavoratrice), a titolo di premio produzione parte fissa nel mese di ottobre 2012 (per € 530,26), ratei di Premio Produzione, 13ª e 14ª mensilità erogati in via anticipata nei mesi di febbraio e marzo 2018 (€ 20,24 per ogni mese per un totale quindi € 40,48) e nel mese di maggio 2019 (per l'importo di € 64,55).
Trattasi di contestazioni di carattere contabile effettuate sin dalla costituzione in primo grado e che, oltre a trovare riscontro nella documentazione prodotta in atti (cfr prospetti paga prodotti come Part all. 7 della comparsa di costituzione di primo grado , non risultano oggetto di controdeduzioni specifiche da parte dell'appellata.
Le somme dovute alla lavoratrice, alla stregua delle considerazioni che precedono, potranno essere determinate, al maggio 2020, sulla base dei dati desumibili dal conteggio alternativo prodotto quale all. 13a del ricorso (rappresentativo delle somme dovute considerando un inquadramento quale redattore ordinario di prima nomina sino al 30/9/2013 e con 30 mesi di esperienza dal 1/10/2013 sino al 30/5/2020, in complessivi € 181.598,36.
Trattasi dell'importo determinato sottraendo a quello richiesto complessivamente in tali conteggi, che risulta essere pari, quest'ultimo, ad € 182.233,65 (e non € 184.205,42 come invece indicato nelle conclusioni subordinate dell'appellata cfr. conteggi alternativi prodotti quali all. 13a del ricorso di primo grado, richiamati nel ricorso introduttivo) le somme non considerate nel percepito precedentemente indicate, pari queste ultime a complessivi € 635,29.
Per tale importo (minore rispetto a quello di € 233.484,10 oggetto di condanna all'esito della presente fase di giudizio), maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dovrà pertanto essere emessa, in parziale riforma della gravata sentenza dovrà essere emessa sentenza di condanna a carico della società appellante, condanna che dovrà essere estesa anche al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nei limiti della prescrizione.
Con un sesto motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva disposto a CP_ suo carico la condanna al pagamento delle spese di lite anche nei confronti dell'
Il motivo è fondato.
Part Si osserva infatti che la pronuncia di condanna della l versamento dei contributi, risulta essere avvenuta esclusivamente in ragione delle domande avanzate nei suoi confronti dalla lavoratrice, CP_ essendo l'intervento dell' nel presente giudizio avvenuto solo a seguito dell'integrazione del contraddittorio effettuata d'ufficio dal giudice di prime cure.
Alla stregua di tale considerazione deve escludersi la possibilità di ravvisare in capo alla società CP_ appellante quella posizione di soccombenza nei confronti dell' (evocato in giudizio quale mero litisconsorte) che avrebbe giustificato la condanna al pagamento delle spese di lite disposta in fsuo favore da parte del primo giudice. Questo tanto più alla luce della inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata in tal CP_ senso, nel corso della precedente fase di giudizio, dall' statuizione quest'ultima ulteriormente significativa dell'impossibilità di ravvisare in proposito, nei confronti della società appellante, una posizione di soccombenza suscettibile di essere sanzionata con la condanna alle spese di lite nei CP_ confronti dell'
Dovrà pertanto, in parziale riforma della gravata sentenza, disporsi anche la compensazione delle CP_ spese di lite di primo grado nei confronti dell'
In definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, dichiararsi il diritto dell'appellata CP_1 all'inquadramento come redattore ordinario con meno di 30 mesi di anzianità dal 1/4/2011 sino al 30/9/2013 e come redattore ordinario con oltre 30 mesi di anzianità per il periodo successivo a partire Part dal 1/10/2013 con condanna dell'appellante al pagamento in suo favore, a titolo di maggiori retribuzioni maturate, dell'importo di € 181.598,36 (anziché € 233.484,10) oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al saldo e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nei limiti della prescrizione.
Dovranno invece essere compensate interamente le spese del precedente grado di giudizio nei CP_ confronti dell'
L'esito del presente giudizio giustifica infine l'accoglibilità parziale della domanda di restituzione Part delle superiori somme pagate pacificamente dalla in esecuzione della gravata sentenza (limitatamente a quelle aventi natura retributiva dovendo invece essere confermata integralmente, come sarà meglio indicato in seguito, la condanna alle spese di lite disposta in favore della lavoratrice all'esito della precedente fase di giudizio), importo che dovrà limitato a quelle effettivamente percepite dalla e cioè al netto delle ritenute (oltre interessi legali dalla data del pagamento CP_1 sino al saldo).
Ritiene il Collegio di aderire ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale “in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo” (Cass. n. 19375 del 25/07/2018. Nello stesso senso Cass. n. 13530 del 20/05/2019).
Tali i motivi della presente decisione.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, le stesse dovranno, in ragione dell'esito complessivo del presente giudizio, comunque porsi, per quanto Part riguarda la lavoratrice, a carico della Deve infatti confermarsi, in ragione dell'esito del presente giudizio (che aveva visto tale società sostanzialmente soccombente, in particolare, sulla natura giornalistica dell'attività dedotto in giudizio per l'intero periodo oggetto di controversia e su larga parte delle pretese retributive ad essa connesse) la soccombenza della società resistente, con integrale conferma della regolamentazione delle spese di lite della precedente fase di giudizio (essendo peraltro l'importo riconosciuto all'esito della presente fase di appello comunque riconducibile all'identico scaglione ex dm 55/2014 da € 52.001 sino a € 260.000).
Dovranno infine, alla stregua delle considerazioni precedentemente effettuate a tale proposito, CP_ essere compensate nei confronti dell' anche le spese del presente grado di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite tra Part l'appellante e l'appellata dichiara il diritto dell'appellata CP_1 CP_1 all'inquadramento come redattore ordinario con meno di 30 mesi di anzianità dal 1/4/2011 sino al 30/9/2013 e come redattore ordinario con oltre 30 mesi di anzianità per il periodo successivo a partire Part dal 1/10/2013 con condanna dell'appellante al pagamento in suo favore, a titolo di maggiori retribuzioni maturate, dell'importo di € 181.598,36 (anziché € 233.484,10) oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al saldo. Compensa interamente le spese CP_ del precedente grado di giudizio nei confronti dell'
CP_ Dichiara l'inammissibilità della richiesta di correzione di errore materiale presentata dall'
Condanna l'appellata alla restituzione in favore della società appellante delle superiori CP_1 somme effettivamente percepite in esecuzione della gravata sentenza. Oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al saldo.
Part Condanna l'appellante l pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado CP_1 che liquida in complessivi € 9.991 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Compensa interamente le spese del grado nei CP_ confronti dell'
Roma, 9.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 9.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1586 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Rosario Salonia e Stefano Taddei ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Largo Leopoldo Fregoli 8
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Sara Controparte_1
d'Onofrio e Matteo Adduci ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima sito in Roma via Oslavia 7
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_2 di procura generale, dall'avvocato Bruno Enzo Pontecorvo ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12 pubblicata in data 4/1/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava il diritto di all'inquadramento come redattore ordinario - inviato con oltre 30 Controparte_1 mesi di anzianità in base al CNLG ed all'accordo integrativo e alla conseguente CP_3 CP_4 ricostruzione della carriera a far tempo dal 1/4/2011, nonché il diritto della stessa a conseguire l'indennità di funzione ex art. 7 CLNG e, per l'effetto, condannava la società a pagare alla Parte_1 suddetta lavoratrice la somma di € 223.484,10 oltre ad interessi legali rivalutazione monetaria e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
CP_ Dichiarava inoltre inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'
Part Avverso tale sentenza la resentava appello fondato su più motivi.
CP_
e l' si costituivano resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
CP_ L' chiedeva inoltre la correzione dell'errore materiale asseritamente contenuto nella sentenza CP_ gravata ove aveva affermato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell' domanda che l'ente resistente sosteneva non essere mai stata formulata.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
, iscritta all'ordine dei giornalisti professionisti dal 5/4/2016, aveva agito Controparte_1 Part in giudizio allegando di essere stata assunta dalla sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 1997 al 2011, con inquadramento al quinto livello C.C.N.L. e qualifica di assistente fino al 30/6/2000 e, nel periodo successivo, al quarto livello dello stesso con qualifica di
“programmista regista” per poi essere assunta, in data 24/3/2011, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadramento al terzo livello C.C.N.L. di categoria e qualifica di “programmista regista”.
Allegava di avere sempre svolto sin dall'anno 2008 mansioni di “redattore ordinario-inviato” per il programma televisivo “Chi l'ha visto?” nonché, nell'edizione 2020/2021, per il programma “Titolo V” rivendicando il proprio diritto a tale qualifica e alla conseguente ricostruzione della carriera oltre che al pagamento delle conseguenti differenze economiche a partire dal mese di aprile 2011 (e cioè dall'epoca successiva alla sua assunzione a tempo indeterminato e alla stipulazione tra le parti, in data 24/3/2011, di un accordo di conciliazione in sede sindacale).
Il Tribunale, all'esito di una causa istruita anche mediante prova per testi, accoglieva tali domande, riconoscendo il diritto della lavoratrice, in ragione dell'attività svolta, alla qualifica di giornalista con 30 mesi di anzianità e mansioni di inviata e alle conseguenti differenze economiche, ivi compreso il trattamento previsto per gli inviati.
Questo, ai sensi dell'art. 2126 c.c., anche per il periodo anteriore al 5/4/2016, data della sua iscrizione all'albo professionale dei giornalisti.
Il Tribunale accoglieva tali rivendicazioni.
Accertava la natura giornalistica dell'attività svolta dalla per la trasmissione televisiva CP_1
“Chi l'ha visto?”, rilevando, sulla base delle deposizioni testimoniali assunte, come la stessa si fosse occupata, stabilmente, della raccolta, elaborazione e diffusione di notizie (acquisendo sul posto notizie anche mediante interviste) per tale trasmissione secondo la relativa programmazione e le richieste del suo conduttore (evidenziando in particolare come l'intervista, svolta secondo l'iniziativa e l'impostazione personale del giornalista, costituisse una particolare, rilevante e molto frequente, modalità di raccolta, elaborazione e divulgazione della notizia), come l'azienda datrice avesse per lungo tempo espressamente chiesto alla odierna appellata di svolgere, per poi utilizzarli, servizi giornalistici quale inviata senza però riconoscerle la qualifica corrispondente con conseguente Part obbligo della a corrisponderle anche l'indennità ex art. 7 CLNG (da ricomprendersi nel giusto trattamento economico spettante alla lavoratrice ex art. 36 Cost.).
CP_ Dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall' mancando l'istanza per la fissazione di udienza ex art. 418 c.p.c.
Non può innanzitutto trovare accoglimento la richiesta di correzione di errore materiale avanzata CP_ dall' avverso la statuizione di inammissibilità della sua domanda riconvenzionale.
Si osserva infatti che, a fondamento di tale decisione, il primo giudice aveva espressamente CP_ qualificato come riconvenzionale la domanda, effettivamente avanzata dall' nelle conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione (testualmente riportate nella gravata sentenza) di
“condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dell' della corrispondente somma CP_2 dovuta ex lege a titolo di contributi, sanzioni ed interessi legali per la quale non sia decorso il termine prescrizionale”.
Trattasi di espressa qualificazione della domanda da parte del Tribunale che non può reputarsi CP_ frutto di mero errore materiale (in quanto riferita ad una domanda concretamente avanzata dall' nella precedente fase del giudizio ed avente peraltro un oggetto più ampio più ampio di quella, limitata ai soli contributi, presentata dalla lavoratrice in quanto comprensiva anche delle sanzioni e degli interessi legali) e che, in quanto tale, doveva essere necessariamente contestata mediante presentazione di appello incidentale.
Ne consegue l'inammissibilità di tale istanza.
Fatta tale premessa si osserva che con un primo e complesso motivo la società appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato la natura giornalistica dell'attività lavorativa svolta dall'appellata, per: “Inesistenza di una trasmissione di “natura giornalistica” - contraddittorietà della motivazione - omessa pronuncia sull'inesistenza di una testata giornalistica e di una struttura redazionale di tipo giornalistico - violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. - errata valutazione delle risultanze istruttorie – violazione dell'art. 11 del CNLG”.
Evidenzia come l'attività della fosse stata svolta in maniera esclusiva nell'ambito di CP_1 trasmissioni (“Chi l'ha visto?” e anche “Titolo V” a cui la aveva collaborato nell'edizione CP_1
2020/2021) prevalentemente di intrattenimento, al di fuori di una testata giornalistica (facendo riferimento tutte tali trasmissioni alla Rete Raitre e non alla corrispondente testata giornalistica) e in assenza di una struttura redazionale di tipo giornalistico,
Contesta inoltre la valutazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie sostenendo che in definitiva, tutte le attività svolte dall'appellata, così come riferite dai testi escussi in primo grado, fossero assolutamente in linea con la declaratoria del programmista regista desumibile dal CCL Part RAI del 1990 tuttora applicabile in quanto fatta propria da tutti i successivi CCL Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto ribadirsi in via generale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la possibilità di attribuire natura giornalistica all'attività lavorativa prestata nel più vasto ambito di trasmissioni di intrattenimento non ricollegate alle testate giornalistiche della Rete o in assenza di una redazione strettamente intesa in senso “giornalistico”.
Trattasi infatti di circostanze alla quali non può comunque attribuirsi valore di per sé dirimente dovendo la natura giornalistica delle mansioni essere valutata in concreto alla luce del loro contenuto e di quello del servizio realizzato.
Com'è noto costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo, assumendo rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione (vedi Cass. n. 1853 del 1/2/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato, innovando rispetto al risalente orientamento giurisprudenziale, che non può iscriversi, in maniera riduttiva, l'attività giornalistica radiotelevisiva soltanto nell'ambito dei radio o telegiornali o nelle testate tipicamente giornalistiche e di informazione, ben potendo rientrare la stessa anche in programmi di intrattenimento o di svago, purché con contenuto propriamente informativo (Cass. n. 28035 del 16/12/2013 e Cass. n. 830 del 19/1/2016), essendo irrilevante a tali fini la legge 3/2/1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, (posto che la legge citata presuppone e non definisce l'attività giornalistica, Cass. n. 17723 del 29/8/2011) ed ancora ha giudicato non significativa ai fini del riconoscimento della natura Parte giornalistica dell'attività svolta dal dipendente la struttura aziendale dell'ente presso cui egli presta la sua attività, rilevando piuttosto il peculiare carattere informativo (nel senso sopra esposto) delle mansioni svolte (Cass. n. 16229 del 27/6/2013. Nello stesso senso Cass. n. 25540 del 12/10/2018 e Cass. n. 830 del 19/01/2016).
Tanto premesso deve ritenersi sufficientemente provata la natura giornalistica dell'attività svolta dall'appellata e conseguentemente meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte in proposito dal Tribunale.
Parte Contrariamente a quanto sostenuto dalla l'attività svolta dall'appellante nell'ambito della nota trasmissione “Chi l'ha visto?”, così come emersa all'esito della prova per testi espletata nella precedente fase del giudizio, si caratterizza chiaramente non come attività di intrattenimento quanto piuttosto come una vera e propria rielaborazione autonoma di fatti riferibili a svariati eventi di cronaca nera di particolare risonanza mediatica (oltre al cd. “delitto di Avetrana” i testi escussi hanno riferito di come l'odierna appellata si sia occupata, ad es., dei casi di e di Persona_1 CP_5 Persona_2
o della scomparsa di , svolgendo attività di inviata sul posto, occupandosi stabilmente Persona_3 di reperire notizie e informazioni, di effettuare interviste e realizzare servizi che venivano mandati in onda, anche in diretta, nell'ambito della predetta trasmissione “Chi l'ha visto?” e, per stralcio, anche Part nel corso dei Tg della e di altre trasmissioni televisive (cfr. deposizioni rese nel corso della precedente fase del giudizio dai testi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e così come testualmente riportate nella gravata sentenza). Testimone_4
Non risulta del resto contestato specificamente quanto allegato dalla odierna appellata in ordine all'attività materialmente espletata in ordine ai numerosi casi di cronaca ed ai servizi ed inchieste riportati ai punti da 22 a 24 del ricorso di primo grado, allegazioni specifiche che non sono state Part oggetto di contestazione specifica, in ordine alla loro veridicità storica, da parte della in sede di costituzione in primo grado, ove la società appellante si è, in sostanza, limitata a contestare sotto diversi profili la possibilità di attribuire a tale atività natura giornalistica.
Non può inoltre non rilevarsi come, nel presente caso di specie, la natura giornalistica della trasmissione “Chi l'ha visto?” sia stata riconosciuta dalla stessa società appellante con l'avviso di accertamento interno per giornalisti oggetto dell'accordo sindacale del 23/7/2019 (all. n. 20, del ricorso primo grado) con il quale veniva indetta una selezione per personale avente espressamente la qualifica professionale di giornalista, attribuendo natura giornalistica a diversi programmi tra cui ivi compreso, all'allegato 2 di tale documento, sin dal 2014, il programma in questione.
Con un secondo motivo l'appellante lamenta l'errato riconoscimento all'appellata delle mansioni e dell'indennita' di inviato per violazione degli artt. 7 e 11 del CNLG e 7 accordo CP_6
Contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto alla lavoratrice le mansioni di inviato (evidenziando trattarsi non di mansioni ma di un mero incarico) lamentando l'omessa considerazione del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in data 24/3/2011, con il quale, sostiene l'appellante, la lavoratrice avrebbe riconosciuto la natura non giornalistica della prestazione svolta per “Chi l'ha visto?” ed evidenziando altresì come la stessa non avesse mai comunicato all'azienda datrice tanto l'iscrizione all'elenco dei giornalisti pubblicisti (ininfluente) che quella all'albo dei giornalisti professionisti.
Contesta quanto affermato nella gravata sentenza in ordine all'avere la maturato il CP_1 diritto a conseguire l'indennità di inviato in relazione all'attività in precedenza svolta fin dall'anno 2008, lamentando la violazione dell'art. 7 ove prevede che l'assegnazione di tale incarico Pt_2 potesse avvenire solo a condizione che nei due anni immediatamente precedenti il giornalista abbia svolto almeno 90 giornate di trasferte in ogni anno in concorrenza con quello di avere effettuato almeno 30 giornate di trasferta per la realizzazione di servizi trasmessi dalle Testate Nazionali o regionali.
Evidenzia come la lavoratrice non avesse dedotto né provato l'effettuazione di 90 giorni di trasferta per un biennio consecutivo (avendo anzi confessoriamente ammesso la mancanza di tale ultimo requisito nel ricorso introduttivo del giudizio) evidenziando quanto disposto dall'art. 7 CNLG in ordine alla impossibilità di computare a tale scopo le giornate effettuate nel corso di contratti a termine ovvero dal redattore di prima nomina (meno di 30 mesi).
Il motivo non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si osserva infatti che il primo giudice aveva affermato il diritto della lavoratrice a percepire, sin dal 1/4/2011 (conformemente alle richieste di quest'ultima la quale aveva limitato le proprie rivendicazioni a partire da tale data, successiva all'accordo transattivo del 24/03/2011 che non può quindi essere utilmente invocato dalla società appellante, non potendo attribuirsi a quest'ultimo effetto rispetto a diritti riferibili ad un periodo successivo alla sua stipulazione e, in quanto tali, non ancora entrati nel patrimonio del lavoratore) l'indennità oggetto di controversia, non ai sensi dell'art. 7 CNLG ma dell'art. 36 Cost., in ragione dello svolgimento di fatto, nell'ambito di un rapporto giornalistico non regolarizzato, di attività corrispondente a quella di inviato, affermando espressamente l'inapplicabilità della norma contrattuale citata.
Il Tribunale infatti dopo avere rilevato che “per lungo tempo ha espressamente chiesto alla di svolgere servizi giornalistici quale inviata (ad Avetrana, per il programma “Chi l'ha CP_1 visto ?”, come risulta dall'istruttoria espletata)” e che “non trova luogo l'art. 7 CLNG (che, laddove prevede per l'inviato l'incarico scritto, presuppone la regolare formalizzazione del rapporto di lavoro)” affermava che “In ogni caso i servizi giornalistici realizzati dalla quale inviata CP_1 sono sempre stati richiesti ed utilizzati dalla (nel corso del lungo periodo di riferimento), sicché Pt_1 la stessa resistente è tenuta comunque a corrispondere altresì l'indennità ex art. 7 CLNG (che va ricompresa nel giusto trattamento economico spettante alla secondo i principi posti CP_1 dall'art. 36 Cost.)”.
L'odierna appellante, così come eccepito dalla lavoratrice appellata non si confronta, in realtà, con tale motivazione, limitandosi a lamentare l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 7 Pt_2 per il conferimento dell'incarico ma non contestando il criterio, di natura sostanzialmente equitativa, posto dal giudice di prime cure al fine della liquidazione del compenso dovuto dall'appellante, ai sensi dell'art. 36 Cost. stante la mancata applicazione nei confronti della del CNLG e in CP_1 ragione dello svolgimento di fatto di un'attività equiparabile a quelle di inviato.
Trattasi peraltro di decisione che risulta, anche con riferimento al periodo anteriore all'iscrizione della all'albo dei giornalisti professionisti, conforme ai principi affermati dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità alla cui stregua per l'esercizio dell'attività giornalistica di redattore ordinario è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, sicché il contratto giornalistico concluso con un redattore ivi non iscritto è nullo non già per illiceità della causa o dell'oggetto, ma per violazione di norme imperative;
ne consegue che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, detta nullità non produce effetti ex art. 2126 c.c. ed il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost., alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudice di merito. (Cass. n. 10158 del 21/04/2017 nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto ad un soggetto che aveva svolto le mansioni di redattore ordinario anche la cd. indennità redazionale, di cui al c.c.n.l. Giornalisti. Nello stesso senso Cass. n. 23638 del 22/11/2010).
Part Con un terzo motivo la contesta gravata sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto la qualifica di redattore ordinario anche per il periodo, antecedente al 5/4/2016, in cui l'appellata non aveva ancora ottenuto l'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti lamentando a tale proposito, la violazione dell'art. 11 del CNLG.
Contesta in particolare il riconoscimento in favore dell'appellata del parametro retributivo del redattore con 30 mesi di anzianità riconosciuto dal giudice di prime cure con riferimento all'intero periodo oggetto di controversia, pur nella nullità del rapporto, ai sensi dell'art. 2126 c.c., ribadendo la natura non giornalistica dell'attività svolta dall'appellata e indicando come eventualmente adeguata, nel periodo anteriore all'iscrizione all'albo dei giornalisti (5/4/2016), la retribuzione prevista per il praticante rilevando, per il periodo successivo, la mancata maturazione dell'anzianità necessaria per il requisito dei 30 mesi previsto dall'art. 11 CNLG, requisito che sosteneva dovesse essere, al più, conteggiato solo a partire da tale data.
Il motivo risulta parzialmente fondato nei termini che seguono.
Si ritiene infatti che, una volta accertata la natura giornalistica dell'attività lavorativa oggetto di controversia, la ricostruzione della carriera in termini di qualifica riconoscibile e le conseguenti maggiori retribuzioni dovute, debbano necessariamente parametrarsi , ai sensi dell'art. 11 CNLG, all'anzianità maturata nello svolgimento dell'attività giornalistica così come accertata all'esito del presente giudizio, e cioè a partire dal 1/4/2011, data successiva alla definizione transattiva dei rapporti delle parti con l'accordo 24/3/2011, e alla quale la stessa odierna appellata aveva comunque limitato la domanda.
Non può infatti condividersi l'assunto posto dal giudice di prime cure a fondamento della decisione impugnata, ove aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice, sin dal 1/4/2011, alla qualifica di redattore ordinario con 30 mesi di anzianità, sulla base dell'attività pregressa svolta anteriormente a tale accordo transattivo.
Trattasi di possibilità che risulta preclusa dall'accordo in questione che, nel definire transattivamente, alla data della stipulazione, la totalità dei rapporti delle parti, faceva espresso riferimento, ai fini transattivi, al contenuto di cui al punto a) dell'accordo, ovvero allo svolgimento di attività lavorativa con mansioni di programmista-regista, contenuto quest'ultimo che faceva quindi integrale parte dell'accordo transattivo e che preclude in ogni caso, anche a voler prescindere dalla volontaria limitazione della domanda da parte dell'appellata al 1/4/2011, l'accertamento in capo a tale attività di una diversa natura.
In mancanza di tale accertamento non è possibile riconoscere all'appellata l'anzianità utile ai fini dell'inquadramento quale redattore, qualifica quest'ultima riconoscibile solo nell'ambito di un rapporto di lavoro di natura giornalistica accertato, e quindi solo a partire dal 1/4/2011, data successiva all'accordo conciliativo stipulato tra le parti in sede sindacale (con il quale la lavoratrice, a fronte della sua assunzione a tempo indeterminato, aveva rinunciato espressamente ad ogni diritto Part
o pretesa riferibile all'attività lavorativa svolta precedentemente per la cfr. copia dell'accordo Part prodotto come all. 3 della comparsa di 1° grado della .
Tanto premesso ritiene il Collegio che la qualifica da riconoscersi all'appellata ed il conseguente trattamento retributivo, debba, anche con riferimento al periodo anteriore al 5/4/2016 (stante la nullità del rapporto e la conseguente applicabilità riconosciuta dal Tribunale dell'art. 2126 c.c. e dell'art. 36 Cost.), in ragione della mansioni di fatto svolte e della riconosciuta loro natura giornalistica, essere individuata, alla stregua di quanto previsto dalla contrattazione collettiva del settore (in particolare ai sensi dell'art. 11 CNLG) in quella del redattore di prima nomina con meno di 30 mesi di anzianità dal 1/4/2011 sino al 1/10/2013 e del redattore ordinario con 30 mesi di anzianità per il periodo successivo ( dovendo invece escludersi l'applicabilità della qualifica del praticante, ravvisabile quest'ultima solo se il giornalista venga assunto sin dall'inizio come tale e svolga nel tempo le mansioni relative seguendo il percorso stabilito dalla contrattazione collettiva e non se, come avvenuto nella specie, abbia di fatto operato come redattore ordinario sin dall'inizio. In tal senso CdA Roma n. 1511/2020 del 13/7/2020) Non può trovare accoglimento il quarto motivo con cui l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme reclamate, eccezione per la quale insiste con riferimento al periodo sino al 3/7/2014 e cioè dal quinquennio anteriore al 3/7/2019, data di ricezione del primo atto interruttivo effettuato nei suoi confronti dall'appellata.
Si osserva che il Tribunale aveva respinto tale eccezione escludendo, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la possibilità di far decorrere il termine quinquennale applicabile nel corso del rapporto di lavoro tra le parti, essendo venuto meno, a seguito della modifica della tutela legislativa in materia di licenziamento illegittimo introdotta dalla l. 92/2012 (cd. Legge Fornero), la possibilità di ravvisare in relazione ad esso il regime della stabilità.
Rilevava in particolare il primo giudice quanto segue:” “E' infondata l'eccezione di prescrizione in relazione i seguenti principi di recente affermati dalla Suprema Corte “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass., sez. L, sent. n. 26246 del 6.9.2022). Alla luce di tali (condivisi) principi non sono maturati i termini di prescrizione quinquennale applicabili alle pretese in oggetto (elaborate a far tempo dall'anno 2011 fino all'anno 2020)”.
Trattasi di motivazione, conforme ai condivisibili principi affermati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità specificamente enunciati dal primo giudice, con cui l'odierna appellante non si confronta, essendosi limitata “sic et simpliciter” a ribadire la pretesa violazione del termine quinquennale applicabile, termine quest'ultimo che, una volta esclusa la possibilità di farlo decorrere nel corso del rapporto di lavoro instauratosi tra le parti, non può certamente reputarsi violato a fronte di rivendicazioni retributive avanzate a decorrere dal mese di aprile 2011 (e quindi certamente non prescritte alla data di entrata in vigore della l. 92/2012).
Con un quinto motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione dei conteggi di controparte, la mancata ammissione della CTU contabile e la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., dell'art. 2103 c.c. e degli artt.11 e 35 CLNG nonché dell'art. 13 CLNG.
Contesta in particolare la gravata sentenza ove aveva posto a fondamento della decisione, per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute, i conteggi allegati al ricorso in quanto non idoneamente e specificamente contestati.
Sostiene, per quanto riguarda specificamente la mancata contestazione dei conteggi avversari, di avere diffusamente contestato con la memoria di costituzione in primo grado i conteggi della lavoratrice.
Afferma il carattere non dovuto delle somme di cui al conteggio avversario evidenziando, in particolare, la mancata iscrizione all'albo dei giornalisti dell' appellata e lamentando l'erroneità della ricostruzione di carriera prospettata nel ricorso. Ribadisce inoltre le contestazioni contabili già effettuati in primo grado in ordine a parte delle poste creditorie rivendicate in tali conteggi dall'odierna appellata.
Il motivo risulta meritevole di parziale accoglimento solo nei termini che seguono.
Com'è noto , alla stregua dei principi affermati con orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro grava sul convenuto l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile (Cass. n. 4051 del 18/02/2011. Nello stesso senso cfr. Cass. n. 29236 del 06/12/2017, Cass. n. 10116 del 18/05/2015, Cass. n. 945 del 19/01/2006 e Cass. n. 9285 del 10/06/2003).
Nel presente caso di specie le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla mancanza di una idonea contestazione dei conteggi posti a fondamento del ricorso risultano per la loro gran parte meritevoli di conferma ad eccezione delle precisazioni che seguono.
A fronte degli analitici conteggi presentati in allegato al ricorso (rappresentativi, per ogni mensilità del periodo oggetto di controversia, delle somme dovute delle somme percepite e questo tanto con riferimento a quelli redatti con riferimento alla domanda principale di riconoscimento per l'intero periodo della qualifica di redattore ordinario con 30 mesi di anzianità che a quelli redatti in via subordinata con riferimento alla ipotesi di riconoscimento iniziale della qualifica di redattore di prima e di redattore con 30 mesi di anzianità solo dal 01/10/2013, cfr. conteggi prodotti come all.ti 13 e 13a del ricorso di primo grado) l'odierna appellante, non ha effettuato in realtà, ad eccezione di quanto verrà precisato in seguito, idonee contestazioni sotto il profilo contabile, limitandosi in sostanza a reiterare, a tale proposito, le contestazioni già effettuate in sede di costituzione in giudizio in ordine all'an debeatur (ad es.in ordine alla erroneità della ricostruzione della carriera, alla non spettanza della qualifica di redattore in ragione della mancata iscrizione all'albo dei giornalisti o al non essere dovuta l'indennità di inviato).
Del tutto generica risulta inoltre la mera reiterazione della indebita comprensione nella base di calcolo della 13ª mensilità del compenso “cessione di servizi”, eccezione quest'ultima oggetto di mera reiterazione a fronte di quanto espressamente sancito dal giudice di prime cure in ordine al doversi inserire nella 13ª mensilità anche “i compensi fissi percepiti di qualsiasi natura ex art. 15 CNLG” statuizione quest'ultima non espressamente impugnata dalla società appellante.
Com'è noto, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico- giuridico. Risultano invece meritevoli di accoglimento le contestazioni effettuate in ordine alla mancata considerazione in tale conteggi di parte delle somme effettivamente percepite dalla CP_1
(osservazioni estensibili ad entrambi i conteggi alternativi presentati dalla lavoratrice), a titolo di premio produzione parte fissa nel mese di ottobre 2012 (per € 530,26), ratei di Premio Produzione, 13ª e 14ª mensilità erogati in via anticipata nei mesi di febbraio e marzo 2018 (€ 20,24 per ogni mese per un totale quindi € 40,48) e nel mese di maggio 2019 (per l'importo di € 64,55).
Trattasi di contestazioni di carattere contabile effettuate sin dalla costituzione in primo grado e che, oltre a trovare riscontro nella documentazione prodotta in atti (cfr prospetti paga prodotti come Part all. 7 della comparsa di costituzione di primo grado , non risultano oggetto di controdeduzioni specifiche da parte dell'appellata.
Le somme dovute alla lavoratrice, alla stregua delle considerazioni che precedono, potranno essere determinate, al maggio 2020, sulla base dei dati desumibili dal conteggio alternativo prodotto quale all. 13a del ricorso (rappresentativo delle somme dovute considerando un inquadramento quale redattore ordinario di prima nomina sino al 30/9/2013 e con 30 mesi di esperienza dal 1/10/2013 sino al 30/5/2020, in complessivi € 181.598,36.
Trattasi dell'importo determinato sottraendo a quello richiesto complessivamente in tali conteggi, che risulta essere pari, quest'ultimo, ad € 182.233,65 (e non € 184.205,42 come invece indicato nelle conclusioni subordinate dell'appellata cfr. conteggi alternativi prodotti quali all. 13a del ricorso di primo grado, richiamati nel ricorso introduttivo) le somme non considerate nel percepito precedentemente indicate, pari queste ultime a complessivi € 635,29.
Per tale importo (minore rispetto a quello di € 233.484,10 oggetto di condanna all'esito della presente fase di giudizio), maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dovrà pertanto essere emessa, in parziale riforma della gravata sentenza dovrà essere emessa sentenza di condanna a carico della società appellante, condanna che dovrà essere estesa anche al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nei limiti della prescrizione.
Con un sesto motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva disposto a CP_ suo carico la condanna al pagamento delle spese di lite anche nei confronti dell'
Il motivo è fondato.
Part Si osserva infatti che la pronuncia di condanna della l versamento dei contributi, risulta essere avvenuta esclusivamente in ragione delle domande avanzate nei suoi confronti dalla lavoratrice, CP_ essendo l'intervento dell' nel presente giudizio avvenuto solo a seguito dell'integrazione del contraddittorio effettuata d'ufficio dal giudice di prime cure.
Alla stregua di tale considerazione deve escludersi la possibilità di ravvisare in capo alla società CP_ appellante quella posizione di soccombenza nei confronti dell' (evocato in giudizio quale mero litisconsorte) che avrebbe giustificato la condanna al pagamento delle spese di lite disposta in fsuo favore da parte del primo giudice. Questo tanto più alla luce della inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata in tal CP_ senso, nel corso della precedente fase di giudizio, dall' statuizione quest'ultima ulteriormente significativa dell'impossibilità di ravvisare in proposito, nei confronti della società appellante, una posizione di soccombenza suscettibile di essere sanzionata con la condanna alle spese di lite nei CP_ confronti dell'
Dovrà pertanto, in parziale riforma della gravata sentenza, disporsi anche la compensazione delle CP_ spese di lite di primo grado nei confronti dell'
In definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, dichiararsi il diritto dell'appellata CP_1 all'inquadramento come redattore ordinario con meno di 30 mesi di anzianità dal 1/4/2011 sino al 30/9/2013 e come redattore ordinario con oltre 30 mesi di anzianità per il periodo successivo a partire Part dal 1/10/2013 con condanna dell'appellante al pagamento in suo favore, a titolo di maggiori retribuzioni maturate, dell'importo di € 181.598,36 (anziché € 233.484,10) oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al saldo e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nei limiti della prescrizione.
Dovranno invece essere compensate interamente le spese del precedente grado di giudizio nei CP_ confronti dell'
L'esito del presente giudizio giustifica infine l'accoglibilità parziale della domanda di restituzione Part delle superiori somme pagate pacificamente dalla in esecuzione della gravata sentenza (limitatamente a quelle aventi natura retributiva dovendo invece essere confermata integralmente, come sarà meglio indicato in seguito, la condanna alle spese di lite disposta in favore della lavoratrice all'esito della precedente fase di giudizio), importo che dovrà limitato a quelle effettivamente percepite dalla e cioè al netto delle ritenute (oltre interessi legali dalla data del pagamento CP_1 sino al saldo).
Ritiene il Collegio di aderire ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale “in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo” (Cass. n. 19375 del 25/07/2018. Nello stesso senso Cass. n. 13530 del 20/05/2019).
Tali i motivi della presente decisione.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, le stesse dovranno, in ragione dell'esito complessivo del presente giudizio, comunque porsi, per quanto Part riguarda la lavoratrice, a carico della Deve infatti confermarsi, in ragione dell'esito del presente giudizio (che aveva visto tale società sostanzialmente soccombente, in particolare, sulla natura giornalistica dell'attività dedotto in giudizio per l'intero periodo oggetto di controversia e su larga parte delle pretese retributive ad essa connesse) la soccombenza della società resistente, con integrale conferma della regolamentazione delle spese di lite della precedente fase di giudizio (essendo peraltro l'importo riconosciuto all'esito della presente fase di appello comunque riconducibile all'identico scaglione ex dm 55/2014 da € 52.001 sino a € 260.000).
Dovranno infine, alla stregua delle considerazioni precedentemente effettuate a tale proposito, CP_ essere compensate nei confronti dell' anche le spese del presente grado di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite tra Part l'appellante e l'appellata dichiara il diritto dell'appellata CP_1 CP_1 all'inquadramento come redattore ordinario con meno di 30 mesi di anzianità dal 1/4/2011 sino al 30/9/2013 e come redattore ordinario con oltre 30 mesi di anzianità per il periodo successivo a partire Part dal 1/10/2013 con condanna dell'appellante al pagamento in suo favore, a titolo di maggiori retribuzioni maturate, dell'importo di € 181.598,36 (anziché € 233.484,10) oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al saldo. Compensa interamente le spese CP_ del precedente grado di giudizio nei confronti dell'
CP_ Dichiara l'inammissibilità della richiesta di correzione di errore materiale presentata dall'
Condanna l'appellata alla restituzione in favore della società appellante delle superiori CP_1 somme effettivamente percepite in esecuzione della gravata sentenza. Oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al saldo.
Part Condanna l'appellante l pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado CP_1 che liquida in complessivi € 9.991 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Compensa interamente le spese del grado nei CP_ confronti dell'
Roma, 9.1.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario