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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11927 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10144/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10144/2024 promosso con ricorso depositato in data 9/5/2024 da:
, nata il [...], nella città di Guarulhos/SP (Brasile) Parte_1
e residente in [...], n. 406, Quartiere Jardim Munhoz, città di Guarulhos (SP);
, minore rappresentato da E Controparte_1 Persona_1 [...]
, nato il [...], nella città di Guarulhos/SP (Brasile) e residente Persona_2 in Avenida Santana, n. 406, Quartiere Jardim Munhoz, città di Guarulhos (SP);
nato il [...], nella città di: Guarulhos/SP (Brasile), residente Parte_2 in Avenida Santana, n. 406, Quartiere Jardim Munhoz, città di Guarulhos (SP);
, nata il [...], nella città di: Curitiba/PR (Brasile), Controparte_2 residente in [...], Quartiere Capão Raso, città di Curitiba (PR);
, nato il [...], nella città di: Curitiba/PR (Brasile), Parte_3 residente in [...], Scala A, Int. n. 63, Quartiere Novo Mundo, città di Curitiba
(PR);
, nato il [...], nella città di: Guarulhos/SP (Brasile), Controparte_3 residente in [...], Quartiere Jardim Toscana, città di Guarulhos (SP);
, nata il [...], nella città di: Guarulhos/SP Controparte_4
(Brasile), residente in [...], Scala 07, Int. 41, Quartiere Pinheirinho, città di
Curitiba (PR);
nato il [...], nella città di: Guarulhos/SP (Brasile) e Controparte_5 residente in [...], Int. n. 12, Quartiere Gopoúva, Guarulhos (SP);
1 , nata il [...], nella città di: Guarulhos/SP Controparte_6
(Brasile) e residente in [...], Quartiere Alto Ipiranga, città di Mogi das Cruzes (SP);
, nato il [...], nella città di: Curitiba/PR (Brasile), Controparte_7 residente in [...], Scala 07, Int. 41, Quartiere Pinheirinho, città di Curitiba
(PR); tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F. ; PEC: CodiceFiscale_1
; FAX: 0697999266) ed elettivamente domiciliato unitamente Email_1 al predetto procuratore presso il suo studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25., in virtù di procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_8 nonché con
Controparte_9
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 4.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato in [...] in data [...], Persona_3 emigrato in Brasile e mai naturalizzato cittadino brasiliano (all. 2 in atti).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_8
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
2 Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
(NA), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che i ricorrenti sono discendenti diretti di Persona_3 nato in [...] in data [...], emigrato in Brasile e mai naturalizzato cittadino brasiliano (all. 2 in atti), per cui ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana a sua figlia nata nel 1939, la quale ha Per_4 trasmesso ai propri figli la cittadinanza italiana iure sanguinis, che la trasmettevano ai propri discendenti.
Infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione
(01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948. Dunque, l'ava trasmetteva iure sanguinis la cittadinanza italiana ai Persona_5 figli e che la trasmettevano ai propri discendenti. Parte_4 Controparte_10
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Sussistono Controparte_8 giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_8 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
3 Così deciso in Napoli, in data 15.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
4
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10144/2024 promosso con ricorso depositato in data 9/5/2024 da:
, nata il [...], nella città di Guarulhos/SP (Brasile) Parte_1
e residente in [...], n. 406, Quartiere Jardim Munhoz, città di Guarulhos (SP);
, minore rappresentato da E Controparte_1 Persona_1 [...]
, nato il [...], nella città di Guarulhos/SP (Brasile) e residente Persona_2 in Avenida Santana, n. 406, Quartiere Jardim Munhoz, città di Guarulhos (SP);
nato il [...], nella città di: Guarulhos/SP (Brasile), residente Parte_2 in Avenida Santana, n. 406, Quartiere Jardim Munhoz, città di Guarulhos (SP);
, nata il [...], nella città di: Curitiba/PR (Brasile), Controparte_2 residente in [...], Quartiere Capão Raso, città di Curitiba (PR);
, nato il [...], nella città di: Curitiba/PR (Brasile), Parte_3 residente in [...], Scala A, Int. n. 63, Quartiere Novo Mundo, città di Curitiba
(PR);
, nato il [...], nella città di: Guarulhos/SP (Brasile), Controparte_3 residente in [...], Quartiere Jardim Toscana, città di Guarulhos (SP);
, nata il [...], nella città di: Guarulhos/SP Controparte_4
(Brasile), residente in [...], Scala 07, Int. 41, Quartiere Pinheirinho, città di
Curitiba (PR);
nato il [...], nella città di: Guarulhos/SP (Brasile) e Controparte_5 residente in [...], Int. n. 12, Quartiere Gopoúva, Guarulhos (SP);
1 , nata il [...], nella città di: Guarulhos/SP Controparte_6
(Brasile) e residente in [...], Quartiere Alto Ipiranga, città di Mogi das Cruzes (SP);
, nato il [...], nella città di: Curitiba/PR (Brasile), Controparte_7 residente in [...], Scala 07, Int. 41, Quartiere Pinheirinho, città di Curitiba
(PR); tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F. ; PEC: CodiceFiscale_1
; FAX: 0697999266) ed elettivamente domiciliato unitamente Email_1 al predetto procuratore presso il suo studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25., in virtù di procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_8 nonché con
Controparte_9
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 4.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato in [...] in data [...], Persona_3 emigrato in Brasile e mai naturalizzato cittadino brasiliano (all. 2 in atti).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_8
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
2 Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
(NA), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che i ricorrenti sono discendenti diretti di Persona_3 nato in [...] in data [...], emigrato in Brasile e mai naturalizzato cittadino brasiliano (all. 2 in atti), per cui ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana a sua figlia nata nel 1939, la quale ha Per_4 trasmesso ai propri figli la cittadinanza italiana iure sanguinis, che la trasmettevano ai propri discendenti.
Infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione
(01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948. Dunque, l'ava trasmetteva iure sanguinis la cittadinanza italiana ai Persona_5 figli e che la trasmettevano ai propri discendenti. Parte_4 Controparte_10
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Sussistono Controparte_8 giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_8 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
3 Così deciso in Napoli, in data 15.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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