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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, pubblicata il 6 dicembre 2018 e contraddistinta dal n. 10644, iscritto al n. 153/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
TRA
la (c.f.: , in persona del legale CP_1 Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, ed il il Controparte_2
coordinamento delle attività del Tit. VIII della legge n. 219 del 1981, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (c.f.: ), domiciliata ex lege in P.IVA_2
Napoli, alla Via A. Diaz n. 11 APPELLANTI
E
l' (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_3 P.IVA_3
e difesa dagli avv.ti Daniela Marzano (c.f. , Gianmarco Miele (c.f.: C.F._1
) e (c.f.: ) APPELLATA C.F._2 Controparte_4 C.F._3 Con REPU CA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione notificato in data 6-8 marzo 2013, l' conveniva in Controparte_3
giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli la ed il Controparte_6
Controparte_7
ex l. 219/1981, per chiedere la restituzione dell'importo di
[...]
694.255,78 €, oltre interessi legali e di mora e rivalutazione monetaria, da essa in precedenza corrisposto al in esecuzione del decreto ingiuntivo n. Controparte_8
26413 del 2009 emesso dal Tribunale di Roma e da quest'ultimo ottenuto, dopo che, a sua volta, nella qualità di concessionario per la progettazione ed esecuzione dell'opera denominata “Raccordo SE NO – Circumvallazione Esterna di Napoli”, lo aveva versato, a titolo di indennità di espropriazione ed occupazione, a favore di CP_9
, , , e ,
[...] Controparte_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_13
proprietari, anche in via ereditaria, di aree interessate dalle procedure espropriative finalizzate alla realizzazione della citata opera.
L' chiedeva alle dette Amministrazioni statali convenute il rimborso della citata CP_3
somma adducendo a sua giustificazione l'accollo legale previsto dall'art. 42 l. 144/1999, che, al suo comma 3 ultima parte, stabiliva che erano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso relativi a controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6 lett. a), tra cui vi era, per quanto riguardava le strade, anche l' CP_3
Le Amministrazioni statali convenute si costituivano, resistendo alle pretese attoree.
II. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli accoglieva le richieste dell' compensando integralmente tra le parti le spese di lite. Controparte_3
Il Giudice di primo grado rilevava che, in materia di interpretazione del citato art. 42, nell'individuazione del soggetto legittimato passivo, tenuto al pagamento degli oneri derivanti dalle opere realizzate in esecuzione della legge n. 219/1981, era intervenuta la
Corte di Cassazione con la sentenza n. 12381/2017 che aveva stabilito che “l'art.22 comma
2 del decreto legge 244/95, nel prevedere che “le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali venissero acquisite dagli enti da esso indicati, e
N. 153/2019 R.G.A.C.C. Presidenza del Consiglio dei Ministri +1 c. Pag. 2 di 9 CP_3
CP_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
che questi subentrassero “in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto”, non aveva comportato l'automatico ed immediato trasferimento di tutti gli oneri, ivi compresi quelli riconducibili al contenzioso medio tempore generatosi. La norma deve infatti confrontarsi con il disposto dell'art. 42, comma 3, della legge n. 144/1999 che “è norma, non solo successiva al citato art. 22, comma 1, d.l. n. 244/1995, conv. con legge n, 341/1995, ma anche speciale, nella parte in cui.., ha previsto che “gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente ai trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari” . Ed aggiungeva che “Il riferimento alle “opere”, senza ulteriori specificazioni preclude l'interpretazione restrittiva
(come opere acquedottistiche) sostenuta dalla ricorrente ed è idoneo a ricomprendere anche altre opere, di urbanizzazione ed infrastrutturali;
significativo è l'analogo riferimento generico alle “opere” nell'art. 8, comma 1, del D lgs. n. 354/1999, a proposito della ricognizione del contenzioso da parte del commissario straordinario, ai fini della definizione transattiva delle controversie. La suddetta interpretazione restrittiva fa leva anche sul citato comma 3 dell'art. 42 della legge n. 144/1999, laddove, demandando al Commissario straordinario di predisporre un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al
Titolo della legge n. 219/81, fa riferimento soltanto alle opere acquedottistiche e agli Pt_2
interventi necessari per la loro ultimazione. Tuttavia, tale riferimento (che tra l'altro — si deve precisare — è anche alle opere di urbanizzazione) è operato ai soli fini dell'attuazione del menzionato piano, ma non si prefigge di individuare i soggetti tenuti a farsi carico degli oneri dei contenzioso, che la medesima norma pone chiaramente, con disposizione speciale,
a carico dello Stato per tutte le controversie inerenti al trasferimento delle opere in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali”.
III. Contro la sentenza indicata in epigrafe la ed il Controparte_6
l. Parte_3
hanno proposto appello, articolando un unico motivo di doglianza, cui l' Pt_4 CP_3
ha resistito.
IV. Con tale motivo gli appellanti sostengono che il Tribunale ha erroneamente interpretato l'art. 42 l. 144/1999.
Ricordato che questa norma dispone che: “1. Gli alloggi realizzati nei comuni
N. 153/2019 R.G.A.C.C. Presidenza del Consiglio dei Ministri +1 c. Pag. 3 di 9 CP_3
CP_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
contermini al comune di Napoli ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 […] sono acquisiti, all'atto del trasferimento, al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati realizzati. 2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio del comune destinatario degli alloggi […].3. Il
Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, gestisce il contenzioso di competenza dello Stato e predispone […] un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII l. 219/1987 e s.m. Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e completamento necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di urbanizzazione […] Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera A.[…] 6. Il Governo è delegato ad emanare […] uno o più decreti legislativi per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della l. 219/1981 […] I decreti legislativi sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando quanto previsto dal comma 3: a) definire, da parte del di cui al comma 3, il trasferimento delle Controparte_2
opere e degli alloggi, ove già non avvenuto, agli enti e comuni destinatari […]”, gli appellanti deducono che gli oneri del contenzioso di cui queste disposizioni prevedono l'accollo allo
Stato sono esclusivamente quelli relativi alle controversie che traggono origine dall'esecuzione, ex l. 219/1981, delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della legge e delle relative opere di urbanizzazione menzionate dai primi due commi della norma medesima, ovvero di quelle comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi da trasferirsi ai Comuni contermini a quello di Napoli in cui gli alloggi medesimi sono stati costruiti.
L'art. 8 d.lgs. 354/1999, emanato sulla base della legge delega 144/1999, che pure nomina genericamente “le opere”, va, secondo gli appellanti, letto alla luce dell'art. 2 del medesimo d.lgs., il quale richiama la legge delega e i limiti di spesa previsti all'art. 3 della medesima, e cita “le opere acquedottistiche, gli alloggi non trasferiti e le relative opere di
N. 153/2019 R.G.A.C.C. Presidenza del Consiglio dei Ministri +1 c. Pag. 4 di 9 CP_3
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urbanizzazione”, ma non le opere infrastrutturali. A sostegno di questa prospettazione, gli appellanti indicano la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6973/2007, confermata in appello, nonché il parere reso dal Consiglio di Stato, n. 111 del 2002.
Da ultimo, gli appellanti evidenziano che la l. 341/1995 ha operato il trasferimento delle opere nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento del trasferimento medesimo e, dunque, l' deve considerarsi successore in tutti i rapporti Controparte_3
originariamente facenti capo allo Stato, non potendo quindi usufruire della disciplina speciale della l. 144/1999, in cui la norma che prevede l'accollo degli oneri delle controversie ha carattere eccezionale, e segnalano che l'art. 22, comma 2, l. 341/1995 distingue le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dalle opere infrastrutturali, con una distinzione che fa applicazione di un'espressa individuazione normativa di opere effettuata negli allegati A,
B, C, del d.m. 04.11.1994, laddove nell'allegato C sono individuate le infrastrutture come categorie a sé, diverse tra le opere degli allegati A e B, corrispondenti alle opere ricadenti nel comune di Napoli ed in altri comuni viciniori. Concludono nel senso che la citata norma, se interpretata estensivamente sarebbe priva di copertura finanziaria, tanto desumendosi dall'art. 42, co. 6 , lett. g) della legge 144/1999, che nel rispetto dell'art. 81, co. 4, della
Costituzione, pone il limite della compatibilità finanziaria degli oneri connessi agli interventi previsti nel piano di definizione e di chiusura del programma, con le disponibilità all'uopo autorizzate dalla legge, ricordando che, solo per l' (senza cioè considerare gli altri enti, CP_3
pure destinatari di altre opere), gli oneri del contenzioso pregresso ammontavano a 225 milioni di Euro.
V. Il motivo è infondato.
Gli assunti svolti traggono origine dal dato letterale dell'art. 42, l. n. 144 del 1999, che si sostiene aver limitato la perdurante responsabilità dello Stato – per gli oneri del contenzioso relativo alle controversie aventi titolo in eventi verificatisi prima del trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari – alle sole opere acquedottistiche, agli alloggi ed alle relative opere di urbanizzazione, con esclusione di ogni altra opera infrastrutturale in considerazione dell'espressa menzione delle sole opere acquedottistiche.
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E' avviso della Corte che questa lettura del dato normativo sia parziale.
In accordo con quanto affermato (anche) dalla Suprema Corte (nella citata ordinanza n. 12381 del 2017, peraltro confermata con una successiva, la n. 14375 del 2021), l'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244/1995, conv. con legge n. 341/1995 - prevedendo che "le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali", realizzate nell'ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981, fossero acquisite dagli enti indicati e che questi subentrassero "in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto" – aveva instaurato una correlazione tra il disposto trasferimento delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi in atto, che era però condizionato ad una previa attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle opere e formale consegna delle stesse. Esclusa, pertanto, la tesi – sulla quale peraltro gli enti appellanti non insistono – secondo la quale vi sarebbe stato un subentro immediato nei rapporti giuridici e, di conseguenza, nei relativi oneri del contenzioso da parte degli enti destinatari di quelle opere, risulta rafforzata la rilevanza dell'art. 42, comma 3, della legge n. 144/1999, che è norma, non solo, successiva al citato art. 22, comma 2, d.l. n. 244/1995, conv. con legge n.
341/1995, ma anche speciale, nella parte in cui ha previsto che "gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6 lett. a)”.
Il riferimento alle "opere", senza ulteriori specificazioni, preclude l'interpretazione restrittiva, come opere acquedottistiche, sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed è invece idoneo a ricomprendere anche altre opere, di urbanizzazione ed infrastrutturali, qual è l'SE NO (per la cui realizzazione fu attuata l'occupazione legittima all'origine della domanda d'indennizzo del prima e della poi). CP_8 CP_3
Significativo è l'analogo riferimento generico alle "opere" nell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 354/1999, a proposito della ricognizione del contenzioso da parte del commissario straordinario, ai fini della definizione transattiva delle controversie.
Identicamente onnicomprensivo è il riferimento, operato dall'art. 42, comma 3, alle
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“opere” di cui al comma 6, lett. a).
L'interpretazione restrittiva patrocinata dagli appellanti fa leva anche sul citato comma
3 dell'art. 42 della legge n. 144/1999, laddove, demandando al Commissario straordinario di predisporre un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981, fa riferimento soltanto alle opere acquedottistiche e agli interventi necessari per la loro ultimazione. Tuttavia, tale riferimento (che tra l'altro - si deve precisare
- è anche alle opere di urbanizzazione) è operato ai soli fini dell'attuazione del menzionato piano, ma non si prefigge di individuare i soggetti tenuti a farsi carico degli oneri del contenzioso, che la medesima norma pone chiaramente, con disposizione speciale, a carico dello Stato per tutte le controversie inerenti al trasferimento delle opere in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali.
VI. Vanno infine considerate tardive perché contenute solo nella comparsa conclusionale del processo d'appello, e pertanto da considerarsi inammissibili, le doglianze degli appellanti relative: a) al ritardo con cui l' - proprietaria del citato tratto di strada a CP_3
decorrere dal 31 marzo 1996 – avrebbe emesso il decreto di esproprio nei confronti dei
, cioè il 23 settembre 2003, rendendosi così responsabile del maggior importo (poi CP_9
chiesto in restituzione agli appellanti) pagato agli espropriati a titolo di indennità di occupazione e di interessi;
b) al ritardo con cui l' avrebbe corrisposto l'importo CP_3
richiesto dal , così determinando un maggiore esborso di circa 80.460,20 €, Parte_5
sempre chiesto in restituzione agli appellanti (cfr. sul punto, tra le tante, Cass. 6630/2006 secondo cui “In tema di processo di appello, in ossequio al principio del "tantum devolutum quantum appellatum" di cui all'articolo 342 cod. proc. civ., il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata ma anche l'identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni, i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte).
In ogni caso, tali censure non colgono il dato teleologico della disposizione che
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S.p.A.. REPUBBLICA ITA LIA NA
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assumono violata, dato che il Tribunale ha condivisibilmente individuato in essa l'intento del legislatore di attribuire alla responsabilità dello Stato il carico degli oneri comunque ontologicamente ed eziologicamente riferibili agli eventi verificatisi prima del trasferimento, con conseguente assorbimento delle vicende, sia antecedenti che successive, comportanti un aggravamento di quegli oneri. Ne consegue che non è consentito escludere da quest'ultimi gli interessi legali maturati successivamente al 31.3.1996 sulle indennità dovute, e ciò indipendentemente dai prospettati profili di imputabilità del ritardo ai diversi soggetti ( concessionario ed coinvolti nel procedimento. CP_8 CP_3
VII. In definitiva, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
VIII. Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti in solido tra di loro, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento, in favore dell' delle spese processuali del CP_3
grado che vanno liquidate, in assenza di nota spese, sulla base dei parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra 520.000,01 € e 1.000.000,00€, nel complessivo importo di
15.525,00 €, di cui 13.500,00 € per compensi (3.000,00 € per la fase di studio, 1.800,00 € per la fase introduttiva, 3.900,00 € per la fase di trattazione/istruzione, 4.800,00 € per la fase decisoria) e 2.025,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
IX. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei medesimi appellanti, sempre in solido tra di loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, pubblicata il 6 dicembre 2018 e contraddistinta dal n. 10644/2018, proposto dalla e dal Controparte_6 Controparte_7
delle attività del Tit. VIII della legge n. 219 del 1981 nei
[...]
confronti di così provvede: CP_3
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
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S.p.A.. REPUBBLICA ITA LIA NA
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b) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del grado in favore dell' liquidandole per compensi in 13.500,00 € e per spese generali al 15% in CP_3
2.025,00 €, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
c) dà atto, ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei medesimi appellanti, sempre in solido tra di loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 30 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
Pag. 9 di 9 N. 153/2019 R.G.A.C.C. Presidenza del Consiglio dei Ministri +1 c. CP_3
S.p.A..
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, pubblicata il 6 dicembre 2018 e contraddistinta dal n. 10644, iscritto al n. 153/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
TRA
la (c.f.: , in persona del legale CP_1 Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, ed il il Controparte_2
coordinamento delle attività del Tit. VIII della legge n. 219 del 1981, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (c.f.: ), domiciliata ex lege in P.IVA_2
Napoli, alla Via A. Diaz n. 11 APPELLANTI
E
l' (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_3 P.IVA_3
e difesa dagli avv.ti Daniela Marzano (c.f. , Gianmarco Miele (c.f.: C.F._1
) e (c.f.: ) APPELLATA C.F._2 Controparte_4 C.F._3 Con REPU CA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
I. Con atto di citazione notificato in data 6-8 marzo 2013, l' conveniva in Controparte_3
giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli la ed il Controparte_6
Controparte_7
ex l. 219/1981, per chiedere la restituzione dell'importo di
[...]
694.255,78 €, oltre interessi legali e di mora e rivalutazione monetaria, da essa in precedenza corrisposto al in esecuzione del decreto ingiuntivo n. Controparte_8
26413 del 2009 emesso dal Tribunale di Roma e da quest'ultimo ottenuto, dopo che, a sua volta, nella qualità di concessionario per la progettazione ed esecuzione dell'opera denominata “Raccordo SE NO – Circumvallazione Esterna di Napoli”, lo aveva versato, a titolo di indennità di espropriazione ed occupazione, a favore di CP_9
, , , e ,
[...] Controparte_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_13
proprietari, anche in via ereditaria, di aree interessate dalle procedure espropriative finalizzate alla realizzazione della citata opera.
L' chiedeva alle dette Amministrazioni statali convenute il rimborso della citata CP_3
somma adducendo a sua giustificazione l'accollo legale previsto dall'art. 42 l. 144/1999, che, al suo comma 3 ultima parte, stabiliva che erano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso relativi a controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6 lett. a), tra cui vi era, per quanto riguardava le strade, anche l' CP_3
Le Amministrazioni statali convenute si costituivano, resistendo alle pretese attoree.
II. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli accoglieva le richieste dell' compensando integralmente tra le parti le spese di lite. Controparte_3
Il Giudice di primo grado rilevava che, in materia di interpretazione del citato art. 42, nell'individuazione del soggetto legittimato passivo, tenuto al pagamento degli oneri derivanti dalle opere realizzate in esecuzione della legge n. 219/1981, era intervenuta la
Corte di Cassazione con la sentenza n. 12381/2017 che aveva stabilito che “l'art.22 comma
2 del decreto legge 244/95, nel prevedere che “le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali venissero acquisite dagli enti da esso indicati, e
N. 153/2019 R.G.A.C.C. Presidenza del Consiglio dei Ministri +1 c. Pag. 2 di 9 CP_3
CP_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
che questi subentrassero “in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto”, non aveva comportato l'automatico ed immediato trasferimento di tutti gli oneri, ivi compresi quelli riconducibili al contenzioso medio tempore generatosi. La norma deve infatti confrontarsi con il disposto dell'art. 42, comma 3, della legge n. 144/1999 che “è norma, non solo successiva al citato art. 22, comma 1, d.l. n. 244/1995, conv. con legge n, 341/1995, ma anche speciale, nella parte in cui.., ha previsto che “gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente ai trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari” . Ed aggiungeva che “Il riferimento alle “opere”, senza ulteriori specificazioni preclude l'interpretazione restrittiva
(come opere acquedottistiche) sostenuta dalla ricorrente ed è idoneo a ricomprendere anche altre opere, di urbanizzazione ed infrastrutturali;
significativo è l'analogo riferimento generico alle “opere” nell'art. 8, comma 1, del D lgs. n. 354/1999, a proposito della ricognizione del contenzioso da parte del commissario straordinario, ai fini della definizione transattiva delle controversie. La suddetta interpretazione restrittiva fa leva anche sul citato comma 3 dell'art. 42 della legge n. 144/1999, laddove, demandando al Commissario straordinario di predisporre un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al
Titolo della legge n. 219/81, fa riferimento soltanto alle opere acquedottistiche e agli Pt_2
interventi necessari per la loro ultimazione. Tuttavia, tale riferimento (che tra l'altro — si deve precisare — è anche alle opere di urbanizzazione) è operato ai soli fini dell'attuazione del menzionato piano, ma non si prefigge di individuare i soggetti tenuti a farsi carico degli oneri dei contenzioso, che la medesima norma pone chiaramente, con disposizione speciale,
a carico dello Stato per tutte le controversie inerenti al trasferimento delle opere in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali”.
III. Contro la sentenza indicata in epigrafe la ed il Controparte_6
l. Parte_3
hanno proposto appello, articolando un unico motivo di doglianza, cui l' Pt_4 CP_3
ha resistito.
IV. Con tale motivo gli appellanti sostengono che il Tribunale ha erroneamente interpretato l'art. 42 l. 144/1999.
Ricordato che questa norma dispone che: “1. Gli alloggi realizzati nei comuni
N. 153/2019 R.G.A.C.C. Presidenza del Consiglio dei Ministri +1 c. Pag. 3 di 9 CP_3
CP_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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contermini al comune di Napoli ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 […] sono acquisiti, all'atto del trasferimento, al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati realizzati. 2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio del comune destinatario degli alloggi […].3. Il
Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, gestisce il contenzioso di competenza dello Stato e predispone […] un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII l. 219/1987 e s.m. Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e completamento necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di urbanizzazione […] Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera A.[…] 6. Il Governo è delegato ad emanare […] uno o più decreti legislativi per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della l. 219/1981 […] I decreti legislativi sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando quanto previsto dal comma 3: a) definire, da parte del di cui al comma 3, il trasferimento delle Controparte_2
opere e degli alloggi, ove già non avvenuto, agli enti e comuni destinatari […]”, gli appellanti deducono che gli oneri del contenzioso di cui queste disposizioni prevedono l'accollo allo
Stato sono esclusivamente quelli relativi alle controversie che traggono origine dall'esecuzione, ex l. 219/1981, delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della legge e delle relative opere di urbanizzazione menzionate dai primi due commi della norma medesima, ovvero di quelle comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi da trasferirsi ai Comuni contermini a quello di Napoli in cui gli alloggi medesimi sono stati costruiti.
L'art. 8 d.lgs. 354/1999, emanato sulla base della legge delega 144/1999, che pure nomina genericamente “le opere”, va, secondo gli appellanti, letto alla luce dell'art. 2 del medesimo d.lgs., il quale richiama la legge delega e i limiti di spesa previsti all'art. 3 della medesima, e cita “le opere acquedottistiche, gli alloggi non trasferiti e le relative opere di
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urbanizzazione”, ma non le opere infrastrutturali. A sostegno di questa prospettazione, gli appellanti indicano la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6973/2007, confermata in appello, nonché il parere reso dal Consiglio di Stato, n. 111 del 2002.
Da ultimo, gli appellanti evidenziano che la l. 341/1995 ha operato il trasferimento delle opere nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento del trasferimento medesimo e, dunque, l' deve considerarsi successore in tutti i rapporti Controparte_3
originariamente facenti capo allo Stato, non potendo quindi usufruire della disciplina speciale della l. 144/1999, in cui la norma che prevede l'accollo degli oneri delle controversie ha carattere eccezionale, e segnalano che l'art. 22, comma 2, l. 341/1995 distingue le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dalle opere infrastrutturali, con una distinzione che fa applicazione di un'espressa individuazione normativa di opere effettuata negli allegati A,
B, C, del d.m. 04.11.1994, laddove nell'allegato C sono individuate le infrastrutture come categorie a sé, diverse tra le opere degli allegati A e B, corrispondenti alle opere ricadenti nel comune di Napoli ed in altri comuni viciniori. Concludono nel senso che la citata norma, se interpretata estensivamente sarebbe priva di copertura finanziaria, tanto desumendosi dall'art. 42, co. 6 , lett. g) della legge 144/1999, che nel rispetto dell'art. 81, co. 4, della
Costituzione, pone il limite della compatibilità finanziaria degli oneri connessi agli interventi previsti nel piano di definizione e di chiusura del programma, con le disponibilità all'uopo autorizzate dalla legge, ricordando che, solo per l' (senza cioè considerare gli altri enti, CP_3
pure destinatari di altre opere), gli oneri del contenzioso pregresso ammontavano a 225 milioni di Euro.
V. Il motivo è infondato.
Gli assunti svolti traggono origine dal dato letterale dell'art. 42, l. n. 144 del 1999, che si sostiene aver limitato la perdurante responsabilità dello Stato – per gli oneri del contenzioso relativo alle controversie aventi titolo in eventi verificatisi prima del trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari – alle sole opere acquedottistiche, agli alloggi ed alle relative opere di urbanizzazione, con esclusione di ogni altra opera infrastrutturale in considerazione dell'espressa menzione delle sole opere acquedottistiche.
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E' avviso della Corte che questa lettura del dato normativo sia parziale.
In accordo con quanto affermato (anche) dalla Suprema Corte (nella citata ordinanza n. 12381 del 2017, peraltro confermata con una successiva, la n. 14375 del 2021), l'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244/1995, conv. con legge n. 341/1995 - prevedendo che "le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali", realizzate nell'ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981, fossero acquisite dagli enti indicati e che questi subentrassero "in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto" – aveva instaurato una correlazione tra il disposto trasferimento delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali ed il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi in atto, che era però condizionato ad una previa attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza delle opere e formale consegna delle stesse. Esclusa, pertanto, la tesi – sulla quale peraltro gli enti appellanti non insistono – secondo la quale vi sarebbe stato un subentro immediato nei rapporti giuridici e, di conseguenza, nei relativi oneri del contenzioso da parte degli enti destinatari di quelle opere, risulta rafforzata la rilevanza dell'art. 42, comma 3, della legge n. 144/1999, che è norma, non solo, successiva al citato art. 22, comma 2, d.l. n. 244/1995, conv. con legge n.
341/1995, ma anche speciale, nella parte in cui ha previsto che "gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6 lett. a)”.
Il riferimento alle "opere", senza ulteriori specificazioni, preclude l'interpretazione restrittiva, come opere acquedottistiche, sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed è invece idoneo a ricomprendere anche altre opere, di urbanizzazione ed infrastrutturali, qual è l'SE NO (per la cui realizzazione fu attuata l'occupazione legittima all'origine della domanda d'indennizzo del prima e della poi). CP_8 CP_3
Significativo è l'analogo riferimento generico alle "opere" nell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 354/1999, a proposito della ricognizione del contenzioso da parte del commissario straordinario, ai fini della definizione transattiva delle controversie.
Identicamente onnicomprensivo è il riferimento, operato dall'art. 42, comma 3, alle
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“opere” di cui al comma 6, lett. a).
L'interpretazione restrittiva patrocinata dagli appellanti fa leva anche sul citato comma
3 dell'art. 42 della legge n. 144/1999, laddove, demandando al Commissario straordinario di predisporre un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981, fa riferimento soltanto alle opere acquedottistiche e agli interventi necessari per la loro ultimazione. Tuttavia, tale riferimento (che tra l'altro - si deve precisare
- è anche alle opere di urbanizzazione) è operato ai soli fini dell'attuazione del menzionato piano, ma non si prefigge di individuare i soggetti tenuti a farsi carico degli oneri del contenzioso, che la medesima norma pone chiaramente, con disposizione speciale, a carico dello Stato per tutte le controversie inerenti al trasferimento delle opere in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali.
VI. Vanno infine considerate tardive perché contenute solo nella comparsa conclusionale del processo d'appello, e pertanto da considerarsi inammissibili, le doglianze degli appellanti relative: a) al ritardo con cui l' - proprietaria del citato tratto di strada a CP_3
decorrere dal 31 marzo 1996 – avrebbe emesso il decreto di esproprio nei confronti dei
, cioè il 23 settembre 2003, rendendosi così responsabile del maggior importo (poi CP_9
chiesto in restituzione agli appellanti) pagato agli espropriati a titolo di indennità di occupazione e di interessi;
b) al ritardo con cui l' avrebbe corrisposto l'importo CP_3
richiesto dal , così determinando un maggiore esborso di circa 80.460,20 €, Parte_5
sempre chiesto in restituzione agli appellanti (cfr. sul punto, tra le tante, Cass. 6630/2006 secondo cui “In tema di processo di appello, in ossequio al principio del "tantum devolutum quantum appellatum" di cui all'articolo 342 cod. proc. civ., il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata ma anche l'identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni, i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte).
In ogni caso, tali censure non colgono il dato teleologico della disposizione che
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assumono violata, dato che il Tribunale ha condivisibilmente individuato in essa l'intento del legislatore di attribuire alla responsabilità dello Stato il carico degli oneri comunque ontologicamente ed eziologicamente riferibili agli eventi verificatisi prima del trasferimento, con conseguente assorbimento delle vicende, sia antecedenti che successive, comportanti un aggravamento di quegli oneri. Ne consegue che non è consentito escludere da quest'ultimi gli interessi legali maturati successivamente al 31.3.1996 sulle indennità dovute, e ciò indipendentemente dai prospettati profili di imputabilità del ritardo ai diversi soggetti ( concessionario ed coinvolti nel procedimento. CP_8 CP_3
VII. In definitiva, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
VIII. Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti in solido tra di loro, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento, in favore dell' delle spese processuali del CP_3
grado che vanno liquidate, in assenza di nota spese, sulla base dei parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra 520.000,01 € e 1.000.000,00€, nel complessivo importo di
15.525,00 €, di cui 13.500,00 € per compensi (3.000,00 € per la fase di studio, 1.800,00 € per la fase introduttiva, 3.900,00 € per la fase di trattazione/istruzione, 4.800,00 € per la fase decisoria) e 2.025,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
IX. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei medesimi appellanti, sempre in solido tra di loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, pubblicata il 6 dicembre 2018 e contraddistinta dal n. 10644/2018, proposto dalla e dal Controparte_6 Controparte_7
delle attività del Tit. VIII della legge n. 219 del 1981 nei
[...]
confronti di così provvede: CP_3
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
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b) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del grado in favore dell' liquidandole per compensi in 13.500,00 € e per spese generali al 15% in CP_3
2.025,00 €, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
c) dà atto, ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei medesimi appellanti, sempre in solido tra di loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 30 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
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