Sentenza 17 marzo 1976
Massime • 6
Le condizioni poste dall'art 66, secondo e terzo comma della legge cambiaria,per l'Esercizio dell'Azione causale (levata del protesto, offerta della restituzione della cambiale mediante deposito nella cancelleria del giudice competente, necessita che la cambiale non sia pregiudicata) non sono condizioni dell'Azione ne adempimenti imposti nell'interesse pubblico, onde la loro inosservanza e rilevabile solo su eccezione di parte, proponibile dall'appellante fino alla notificazione dell'atto di impugnazione, e dall'appellato fino alla precisazione delle conclusioni. Tale eccezione non e, quindi, deducibile, per la prima volta, in Sede di legittimita.*
Poiche la ratio legis dell'art 66 legge cambiaria - che subordina la proposizione dell'Azione causale alla levata del protesto - consiste nella necessita di conservare all'obbligato l'Azione di regresso, deve escludersi che l'Esercizio dell'Azione causale sia condizionata alla suddetta formalita, nel caso in cui tale Azione venga promossa o contro il prenditore della cambiale, che non ha alcuna Azione di regresso, ma puo esercitare, nei confronti dell'obbligato principale, soltanto l'Azione diretta, ovvero contro lo stesso obbligato principale (traente o emittente) cui non compete alcuna Azione cambiaria. ( Conf 3389/73, mass n 367334).*
A norma dell'art 1220 cod civ il debitore non puo essere considerato in mora se ha fatto un'offerta non formale, purche tempestiva, seria e completa e non sussistano, per il creditore, legittimi motivi di rifiuto. Ne e censurabile il giudizio del merito con cui si e ritenuta non seria un'offerta consistente in un invito telegrafico a presentarsi davanti al notaio per ricevere il pagamento e procedere alla cancellazione dell'ipoteca posta a garanzia dell'obbligazione.*
L'Estinzione dell'obbligazione accessoria degli interessi sia moratori che compensativi presuppone la Costituzione in mora del creditore, e percio non si ha quando il debitore si sia limitato a depositare una cauzione per ottenere la revoca dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.*
Poiche l'emissione di una cambiale non comporta, a norma dell'art 66 legge cambiaria, l'Estinzione dell'obbligazione sottostante, deve ritenersi che il prenditore di una cambiale il quale, nel chiedere decreto ingiuntivo contro l'emittente, si riferisca al titolo di credito come prova documentale del suo credito, proponga virtualmente ed implicitamente anche l'Azione causale. Ne consegue che la proponibilita di questa Azione non e condizionata al rispetto delle norme che disciplinano l'Azione cambiaria, ed in particolare alla necessita della previa presentazione del titolo al pagamento richiesto dagli artt 43 e 44 legge cambiaria. ( V 3389/73, mass n 367333; ( V 3670/72, mass n 361715).*
L'art 96 cod proc civ esaurisce tutte le possibili ipotesi di responsabilita processuale derivante dall'esecuzione e dai relativi Atti e provvedimenti, e non vi e luogo, pertanto, in alcun caso all'applicazione in tale materia della norma generale dell'art 2043 cod civ, essendo essa derogata dalla norma speciale. Pertanto la responsabilita per iscrizione di ipoteca giudiziale, che si pretende illecita in quanto iscritta a seguito di emissione di decreto ingiuntivo senza che il creditore avesse chiesto al debitore la prestazione, puo essere fatta valere solo ai sensi dell'art 96 cit, sul duplice presupposto dell'inesistenza del diritto per il quale e stata compiuta l'attivita processuale e della Mancanza di normale prudenza da parte di chi l'attivita processuale ha svolto. ( V 4130/71, mass n 372764; ( V 2690/71, mass n 353852).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/03/1976, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1976 |
Testo completo
Poiche l'emissione di una cambiale non comporta, a norma dell'art 66 legge cambiaria, l'Estinzione dell'obbligazione sottostante, deve ritenersi che il prenditore di una cambiale il quale, nel chiedere decreto ingiuntivo contro l'emittente, si riferisca al titolo di credito come prova documentale del suo credito, proponga virtualmente ed implicitamente anche l'Azione causale. Ne consegue che la proponibilita di questa Azione non e condizionata al rispetto delle norme che disciplinano l'Azione cambiaria, ed in particolare alla necessita della previa presentazione del titolo al pagamento richiesto dagli artt 43 e 44 legge cambiaria. ( V 3389/73, mass n 367333; ( V 3670/72, mass n 361715).*