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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3345 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa LA NT Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1301/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Parte_1
IA LO e dall'Avv. Giorgio le Rose ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Civita Castellana, alla Via V. Ferretti n. 117
APPELLANTE E
, in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_1 [...]
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domiciliano in Roma, alla Via dei
Portoghesi, 12
APPELLATI NONCHÉ
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Fabio Paladini e Controparte_3 dall'Avv. Valerio De Feo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabio Paladini, sito in Roma alla Via degli Orti della Farnesina n. 126 APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, n. 205/2021 del 24.11.2021
1 Conclusioni: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10.2.2021 innanzi al Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, docente in servizio presso l'Istituto Scolastico Comprensivo Parte_1
“A. Stradella” di Nepi, chiedeva di:
“- accertare che la condotta descritta in narrativa posta in essere dalla dott.ssa CP_3 in qualità di Dirigente pro tempore dell'Istituto Scolastico Comprensivo “A. Stradella” di
[...]
Nepi, ivi compreso il provvedimento disciplinare del 21/06/2019, riveste i profili del mobbing nei confronti del prof. , in quanto vessatoria e persecutoria causando allo stesso danni psico- Parte_1 fisici consistenti in Disturbo dell'Adattamento con Ansia di tipo cronico, e conseguentemente
- condannare i soggetti convenuti, ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni morali e patrimoniali subiti a seguito di tale condotta nell'ammontare di € 30.000,00, o nella misura maggiore o minore che sarà determinata dal Giudice all'esito della espletanda C.T.U. medico-legale;
- dichiarare nullo e di nessun effetto il provvedimento disciplinare del 21/06/2019, per i motivi esposti nel presente ricorso”, con vittoria di spese da distrarsi.
A fondamento di tali domande deduceva che: - in data 7.11.2018, presso l'Istituto Scolastico
Comprensivo “A. Stradella” di Nepi, tra la seconda e la terza ora di lezione, gli alunni Persona_1
e della classe 1D si erano insultati a vicenda;
- egli stesso aveva, quindi, messo una Persona_2 nota disciplinare e riferito l'accaduto alla dirigente scolastica la quale gli aveva Controparte_3 chiesto una relazione dettagliata dell'accaduto, prontamente presentata;
- nei giorni seguenti era stato convocato dai Carabinieri di Nepi, come persona informata sui fatti, a seguito della denuncia della Per_ madre dell'alunno per una presunta aggressione subita dal figlio da parte di un compagno di scuola;
- era stato, quindi, destinatario di numerose richieste provenienti dalla dirigente scolastica di chiarimenti sui fatti verificatisi il giorno 7 novembre, di informazioni sulla situazione disciplinare della classe 1D o di altri episodi verificatisi tra gli alunni (richiesta del 12.11.2018), di inviti a denunciare episodi di bullismo e a riferire correttamente i fatti accaduti (richiesta del 19.11.2018), alle quali aveva risposto prontamente ribadendo il contenuto della iniziale informativa;
- in data
21.11.2018 aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico di coordinatore della classe 1D; - nonostante ciò, aveva ricevuto le ulteriori richieste del 26.11.2018 (in cui la dirigente scolastica sosteneva di non aver ricevuto la relazione richiesta in data 20 novembre 2018 e chiedeva di riferire di ulteriori situazioni verificatesi in data 14.11.2018) ed altra in cui si chiedevano spiegazioni sulla mancata partecipazione all'incontro sul bullismo e cyberbullismo (cui il ricorrente aveva risposto con fax del
2 30.11.18 spiegando di essere dimissionario dall'incarico di coordinatore); - altre richieste di chiarimento erano state avanzate dalla DS in occasione di un incontro svoltosi in data 20.12.2018, cui il ricorrente era stato accompagnato da un difensore;
- con missiva del 5.4.2019 la dirigente scolastica gli aveva chiesto una relazione urgente sugli alunni Persona_3 Persona_4 [...]
e , richiesta cui aveva ottemperato in data 6.4.2019. Persona_5 Persona_2
Aggiungeva che il 2.4.2019 gli era stato comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare con la contestazione dei seguenti fatti: “1) Dalla comunicazione acquisita agli atti dell'Istituto in data
5/3/2019, risulta che la S.V. avrebbe riferito alla madre dell'alunno frequentante Persona_6 nell'a. s. 2018-19 la classe 1 sez. D della scuola secondaria di I grado di Nepi, in occasione di un colloquio intercorso successivamente alla valutazione della verifica di italiano, (voto 4), svolta in classe in data 13 febbraio u.s., in assenza del docente di sostegno, di “non sapere che il figlio avesse il sostegno”.
2) Nel corso del Consiglio di classe tecnico straordinario della classe 1D della scuola secondaria di I grado, effettuato in data 13 marzo u.s. per l'esame della situazione del suddetto studente, inoltre, la S.V.
a) ha dichiarato di non comunicare per iscritto sul registro elettronico la programmazione delle verifiche;
di avvisare solo verbalmente l'alunno di portare le mappe concettuali per migliorare le difficoltà di concentrazione;
di non aver assegnato temi da svolgere a casa, ma solo di aver dato indicazioni per lo svolgimento;
di consegnare sistematicamente le verifiche valutate agli alunni per consentire di portarle ai genitori, pur in assenza di autorizzazione in merito;
b) non ha presentato la verifica specifica dell'alunno come chiaramente Persona_6 richiesto nella comunicazione di convocazione del suddetto Consiglio di classe tecnico;
c) ha consegnato, in sede di consiglio di classe, compiti non fascicolati, privi della sua firma accanto al voto assegnato, alcuni dei quali non corretti per intero;
d) non aveva segnalato al Dirigente scolastico una grave anomalia del proprio cassetto personale, nel quale la S.V. ha dichiarato di non aver più trovato le verifiche degli alunni, che ha, invece, reperito in altro armadio, colà depositate a sua insaputa da ignoti”;
- aveva fornito giustificazioni scritte tramite un legale di fiducia, ma, ciononostante, con provvedimento del 21 giugno 2019, era stato sanzionato con l'avvertimento scritto, in quanto aveva leso l'onorabilità della funzione docente, il prestigio e l'affidabilità scolastica, aveva turbato l'ordinato svolgimento della vita scolastica e arrecato nocumento alla corretta fruizione del diritto allo studio da parte del giovane studente con PEI, oltre ad aver avuto una condotta negligente e imprudente e carente di correttezza professionale;
- anche dopo tale procedimento aveva subito comportamenti persecutori (tra cui: rimproveri per aver apposto firma non leggibile sul foglio
3 presenza dei docenti, di cui aveva negato la paternità; richiesta in sede di scrutini di procedere alla correzione dei compiti di italiano in modo collegiale); - tali comportamenti gli avevano procurato uno stato ansioso come attestato dalle certificazioni del 7.5.2019 e del 10.5.2019 con diagnosi di “disturbo dell'adattamento con ansia di tipo cronico” come da relazione 14.10.2019; - stanco della situazione, aveva presentato domanda di trasferimento e in data 20 settembre 2019 era stato trasferito presso l'istituto Comprensivo XXV Aprile di Civita Castellana;
- dopo alcuni mesi di insegnamento presso il nuovo Istituto erano cominciate a “circolare voci tra i genitori di provvedimenti disciplinari a carico del Prof. , il quale veniva visto con un certo disappunto”. Parte_1
Tanto premesso in fatto, contestava la legittimità del provvedimento Parte_1 disciplinare, lamentando: a) la nullità del provvedimento medesimo per carenza di motivazione in violazione dell'art. 493 del D.Lgs 16 Aprile 1994, n. 297 (“La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio”); b) la carenza dell'illecito disciplinare, stante la genericità della contestazione e la mancata indicazione delle norme disciplinari violate, con conseguente violazione del diritto di difesa;
c) l'insussistenza delle violazioni contestate e comunque la carenza di prove della condotta ascritta;
d) la contraddittorietà ed illogicità del provvedimento disciplinare rispetto alla contestazione.
Con riferimento, poi, al comportamento della dirigente scolastica, sosteneva: la configurabilità di una condotta vessatoria e persecutoria posta in essere nei suoi confronti in ragione Per_ del fatto che la direttrice stessa, nella convinzione che la discussione tra gli alunni e non Per_2 fosse stata semplicemente verbale, era indispettita dal fatto che egli avesse continuato a ribadire la propria versione dei fatti;
dal 7.11.2018 era stato destinatario di continui richiami e giudizi negativi;
il procedimento disciplinare era stato avviato sebbene privo di sostegno normativo e a tal fine la dirigente si era pretestuosamente avvalsa di una richiesta di chiarimenti della madre di un alunno rivolta non solo nei confronti del prof. ma anche della prof.ssa di sostegno ed altri;
Parte_1 Per_7 con il procedimento disciplinare era stata messa in discussione la sua capacità valutativa. Aggiungeva che tutto ciò aveva compromesso la libertà di insegnamento, la sua professionalità e la dignità della persona, determinando l'insorgere della patologia suindicata.
Si costituiva in giudizio confutando la ricostruzione dei fatti offerta da Controparte_4 controparte;
chiedeva dichiararsi inammissibili e infondate le richieste avversarie.
Si costituivano in giudizio anche il e l' Controparte_1 [...]
, contestando le deduzioni attoree e chiedendo Controparte_2 il rigetto del ricorso.
All'udienza del 24.11.2021 il Tribunale, con la sentenza impugnata, esclusa la sussistenza di
4 comportamenti atti ad integrare il mobbing e ritenuta la legittimità del provvedimento sanzionatorio, respingeva il ricorso e condannava al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 ciascuna delle parti convenute.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) in via preliminare e pregiudiziale nonché di rito:
“a) Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 182 c.p.c. (“Difetto di rappresentanza o di autorizzazione”) del Controparte_5 [...]
”: lamentava l'appellante che il Tribunale non aveva Controparte_2 rilevato che il , costituitosi in giudizio tramite la dott.ssa Controparte_1 Controparte_6 la dott.ssa e il dott. “presumibilmente incaricati dall'Ufficio Controparte_7 Controparte_8 dell'Istruzione”, aveva omesso di produrre la determina a fondamento dell'eventuale loro rappresentanza a stare in giudizio;
inoltre, il primo giudice aveva omesso di considerare che il resistente si era costituito esclusivamente in forma cartacea, in violazione della normativa CP_1 emergenziale (Covid-19), di cui all'art. 83 D.L. n. 18 del 2020 modificato dal D.L. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 n. 2020 (successivamente prorogato dal D.L. n. 228 del 2021 fino al 31 dicembre 2022), che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo di deposito telematico degli atti introduttivi e delle costituzioni in tutti i giudizi civili dinanzi a Tribunali e Corte di Appello. In tal modo il Tribunale avrebbe “compromesso il diritto il diritto di difesa” e “prodotto un provvedimento illegittimo e viziato”;
b) “Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 420 c.p.c. (“Udienza di discussione della causa”)”: deduceva l'appellante che, con decreto del 15.2.2021, il primo giudice aveva fissato l'udienza del 26.4.2021 per la comparizione personale delle parti;
con successivo decreto dell'8.4.2021, richiamando l'art. 221, comma 4 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modifiche con L. 17 luglio 2020 n. 77, aveva disposto la trattazione dell'udienza con la modalità dello scambio di note scritte. Lamentava, però, che detto decreto era in contrasto con il richiamato comma
4 (“Il giudice può disporre che le udienze civili che NON richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”), in quanto la prima udienza ex art. 420 c.p.c. richiede la presenza personale delle parti, le quali sono tenute a comparire personalmente affinché il Giudice possa liberamente interrogarle e tentarne la conciliazione, avanzando una proposta transattiva o conciliativa. Evidenziava che “tale omissione procedurale da parte del giudicante ha inficiato irreversibilmente la validità del provvedimento impugnato, nonché il diritto del ricorrente di essere sentito personalmente. Se infatti il Sig. avesse avuto la possibilità di comparire, avrebbe potuto specificare in maniera Parte_1 dettagliata i fatti oggetto del giudizio e rendere edotto il Giudice della propria condizione di
5 malessere psicofisico determinata delle vicende di cui è causa, inducendolo a tentare la conciliazione delle parti e definire così la controversia, anche allo scopo deflattivo del contenzioso”.
2) nel merito:
a) “Omessa, insufficiente, erronea e carente valutazione delle circostanze di fatto in relazione all'art. 2087 c.c. - insufficienza, carenza e/o contraddittorietà della motivazione”: sosteneva l'appellante che una corretta lettura delle prove acquisite, di carattere documentale, avrebbe portato all'accoglimento della domanda correlata alle condotte persecutorie subite;
b) “Omessa, insufficiente, erronea e carente valutazione delle circostanze di fatto in relazione al procedimento disciplinare instaurato nei confronti del Prof. ed alla relativa sanzione Parte_1 disciplinare irrogata - insufficienza, carenza e/o contraddittorietà della motivazione”: lamentava l'appellante che il Tribunale, “in primo luogo, non si è minimamente pronunciato in merito alla eccepita carenza di motivazione del provvedimento disciplinare”, nonché alla “eccepita grave compromissione del diritto di difesa del docente dal momento che nella sanzione irrogata non era stata indicata la violazione di alcuna norma del codice disciplinare, del regolamento d'Istituto, di circolari interne o del CCNL applicabile”; contestava, poi, le valutazioni del Tribunale laddove aveva ritenuto fondati gli addebiti;
c) “Omessa, insufficiente, erronea e carente valutazione delle circostanze di fatto in relazione agli artt. 414, 416 e 420 c.p.c. relativi all'ammissione delle prove istruttorie - insufficienza, carenza
e/o contraddittorietà della motivazione”: l'appellante contestava la decisione del giudice di non ammettere le prove orali richieste, evidenziando la necessità dell'escussione testimoniale al fine di fornire la prova del mobbing;
lamentava, poi, la mancata ammissione della c.t.u. medico-legale, in quanto necessaria al fine di evidenziare la sussistenza sia della patologia psicologica, sia dell'evento o degli eventi che l'avrebbero potuta determinare;
d) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 del c.p.c. e dell'art. 152 bis disp. Att.
c.p.c. in punto di condanna alle spese di lite - Insufficienza, carenza e/o contraddittorietà della motivazione”: con riferimento alla statuizione di condanna in ordine alle spese, l'appellante ne sosteneva l'abnormità, evidenziando come il procedimento di primo grado si fosse svolto integralmente in forma scritta, senza che si fossero tenute udienze in presenza e senza che fosse stato ammesso alcuno dei mezzi di prova richiesti;
inoltre, il
[...]
si era costituito in giudizio per il Controparte_9 tramite dei propri funzionari incaricati, sicché il Tribunale avrebbe dovuto ridurre del 20% il compenso spettante agli avvocati ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
Sulla scorta dei predetti motivi, così concludeva:
“in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza
6 impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
in via ulteriormente preliminare e pregiudiziale:
- accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza a stare in giudizio del
[...]
Controparte_10
, nonché l'illegittimità della sua costituzione in forma cartacea, con ogni
[...] conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 420 c.p.c. da parte del giudice di prime cure, con ogni conseguenza di legge;
nel merito: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 285/2021 emessa dal Tribunale di Viterbo, …, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si hanno per riportate e trascritte”, in ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi del giudizio.
Si costituivano in giudizio il e l' Controparte_1 [...]
confutando gli avversi motivi di doglianza e Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello.
Si costituiva altresì sostenendo l'infondatezza delle censure e chiedendo il Controparte_3 rigetto del gravame avversario.
All'udienza del 15 ottobre 2025 nessuno compariva, sicché la causa veniva rinviata ex art 348
c.p.c.
Anche all'odierna udienza del 22 ottobre 2025 nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della data di rinvio al procuratore dell'appellante; pertanto, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Come noto, la disciplina dettata dal codice di rito per l'inattività delle parti, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro, considerando che le lacune del processo del lavoro, in mancanza di deroghe esplicite o implicite, sono colmabili col ricorso alle norme del rito ordinario, sempre che queste siano compatibili con le disposizioni del rito speciale e con le caratteristiche strutturali del medesimo.
Di talché, anche nelle controversie di lavoro, ai sensi dell'art. 348, secondo comma, c.p.c., la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Cass., sez. lav., sentenza 33353/2024; Cass., sez. lav., ordinanza
41733/2021; in senso conforme, Corte d'appello di Roma, sez. lav., sentenze nn. 4717/2022 e
904/2019).
7 Orbene, posto che la parte appellante non è comparsa per due udienze consecutive, nonostante la ritualità della comunicazione dell'ordinanza resa alla prima udienza, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348, secondo comma, c.p.c.
Si tratta di pronuncia che prevale su ogni altra questione.
3. Quanto alle spese del grado, esse ben possono essere interamente compensate tra le parti in applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c., così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
Ed invero, tra le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” in grado di giustificare la compensazione delle spese di lite rientra certamente la circostanza che le parti, non comparendo né alla prima né alla seconda udienza, hanno manifestato disinteresse rispetto a una decisione nel merito della causa e alla liquidazione delle spese del grado.
L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 e applicabile ai giudizi di impugnazione promossi a partire dal 31 gennaio 2013) prevede che «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Ebbene, la richiamata disposizione si attaglia perfettamente al caso in esame, sussistendo nel giudizio de quo tutti i presupposti oggettivi di operatività della stessa. Da un lato, il presente giudizio di appello è stato promosso in data successiva al 30 gennaio 2013; dall'altro, dalla mancata comparizione delle parti all'odierna udienza - come si è già avuto modo di osservare - è discesa una declaratoria di improcedibilità del gravame.
L'appellante è, pertanto, tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
Per vero, l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., Sez. Un., n. 22035/2014; Cass. n.
25386/2016).
8
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- compensa le spese del grado tra tutte le parti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente est.
LA NT
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessio Valenti, Magistrato ordinario in tirocinio
9
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa LA NT Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1301/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Parte_1
IA LO e dall'Avv. Giorgio le Rose ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Civita Castellana, alla Via V. Ferretti n. 117
APPELLANTE E
, in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_1 [...]
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domiciliano in Roma, alla Via dei
Portoghesi, 12
APPELLATI NONCHÉ
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Fabio Paladini e Controparte_3 dall'Avv. Valerio De Feo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabio Paladini, sito in Roma alla Via degli Orti della Farnesina n. 126 APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, n. 205/2021 del 24.11.2021
1 Conclusioni: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10.2.2021 innanzi al Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, docente in servizio presso l'Istituto Scolastico Comprensivo Parte_1
“A. Stradella” di Nepi, chiedeva di:
“- accertare che la condotta descritta in narrativa posta in essere dalla dott.ssa CP_3 in qualità di Dirigente pro tempore dell'Istituto Scolastico Comprensivo “A. Stradella” di
[...]
Nepi, ivi compreso il provvedimento disciplinare del 21/06/2019, riveste i profili del mobbing nei confronti del prof. , in quanto vessatoria e persecutoria causando allo stesso danni psico- Parte_1 fisici consistenti in Disturbo dell'Adattamento con Ansia di tipo cronico, e conseguentemente
- condannare i soggetti convenuti, ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni morali e patrimoniali subiti a seguito di tale condotta nell'ammontare di € 30.000,00, o nella misura maggiore o minore che sarà determinata dal Giudice all'esito della espletanda C.T.U. medico-legale;
- dichiarare nullo e di nessun effetto il provvedimento disciplinare del 21/06/2019, per i motivi esposti nel presente ricorso”, con vittoria di spese da distrarsi.
A fondamento di tali domande deduceva che: - in data 7.11.2018, presso l'Istituto Scolastico
Comprensivo “A. Stradella” di Nepi, tra la seconda e la terza ora di lezione, gli alunni Persona_1
e della classe 1D si erano insultati a vicenda;
- egli stesso aveva, quindi, messo una Persona_2 nota disciplinare e riferito l'accaduto alla dirigente scolastica la quale gli aveva Controparte_3 chiesto una relazione dettagliata dell'accaduto, prontamente presentata;
- nei giorni seguenti era stato convocato dai Carabinieri di Nepi, come persona informata sui fatti, a seguito della denuncia della Per_ madre dell'alunno per una presunta aggressione subita dal figlio da parte di un compagno di scuola;
- era stato, quindi, destinatario di numerose richieste provenienti dalla dirigente scolastica di chiarimenti sui fatti verificatisi il giorno 7 novembre, di informazioni sulla situazione disciplinare della classe 1D o di altri episodi verificatisi tra gli alunni (richiesta del 12.11.2018), di inviti a denunciare episodi di bullismo e a riferire correttamente i fatti accaduti (richiesta del 19.11.2018), alle quali aveva risposto prontamente ribadendo il contenuto della iniziale informativa;
- in data
21.11.2018 aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico di coordinatore della classe 1D; - nonostante ciò, aveva ricevuto le ulteriori richieste del 26.11.2018 (in cui la dirigente scolastica sosteneva di non aver ricevuto la relazione richiesta in data 20 novembre 2018 e chiedeva di riferire di ulteriori situazioni verificatesi in data 14.11.2018) ed altra in cui si chiedevano spiegazioni sulla mancata partecipazione all'incontro sul bullismo e cyberbullismo (cui il ricorrente aveva risposto con fax del
2 30.11.18 spiegando di essere dimissionario dall'incarico di coordinatore); - altre richieste di chiarimento erano state avanzate dalla DS in occasione di un incontro svoltosi in data 20.12.2018, cui il ricorrente era stato accompagnato da un difensore;
- con missiva del 5.4.2019 la dirigente scolastica gli aveva chiesto una relazione urgente sugli alunni Persona_3 Persona_4 [...]
e , richiesta cui aveva ottemperato in data 6.4.2019. Persona_5 Persona_2
Aggiungeva che il 2.4.2019 gli era stato comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare con la contestazione dei seguenti fatti: “1) Dalla comunicazione acquisita agli atti dell'Istituto in data
5/3/2019, risulta che la S.V. avrebbe riferito alla madre dell'alunno frequentante Persona_6 nell'a. s. 2018-19 la classe 1 sez. D della scuola secondaria di I grado di Nepi, in occasione di un colloquio intercorso successivamente alla valutazione della verifica di italiano, (voto 4), svolta in classe in data 13 febbraio u.s., in assenza del docente di sostegno, di “non sapere che il figlio avesse il sostegno”.
2) Nel corso del Consiglio di classe tecnico straordinario della classe 1D della scuola secondaria di I grado, effettuato in data 13 marzo u.s. per l'esame della situazione del suddetto studente, inoltre, la S.V.
a) ha dichiarato di non comunicare per iscritto sul registro elettronico la programmazione delle verifiche;
di avvisare solo verbalmente l'alunno di portare le mappe concettuali per migliorare le difficoltà di concentrazione;
di non aver assegnato temi da svolgere a casa, ma solo di aver dato indicazioni per lo svolgimento;
di consegnare sistematicamente le verifiche valutate agli alunni per consentire di portarle ai genitori, pur in assenza di autorizzazione in merito;
b) non ha presentato la verifica specifica dell'alunno come chiaramente Persona_6 richiesto nella comunicazione di convocazione del suddetto Consiglio di classe tecnico;
c) ha consegnato, in sede di consiglio di classe, compiti non fascicolati, privi della sua firma accanto al voto assegnato, alcuni dei quali non corretti per intero;
d) non aveva segnalato al Dirigente scolastico una grave anomalia del proprio cassetto personale, nel quale la S.V. ha dichiarato di non aver più trovato le verifiche degli alunni, che ha, invece, reperito in altro armadio, colà depositate a sua insaputa da ignoti”;
- aveva fornito giustificazioni scritte tramite un legale di fiducia, ma, ciononostante, con provvedimento del 21 giugno 2019, era stato sanzionato con l'avvertimento scritto, in quanto aveva leso l'onorabilità della funzione docente, il prestigio e l'affidabilità scolastica, aveva turbato l'ordinato svolgimento della vita scolastica e arrecato nocumento alla corretta fruizione del diritto allo studio da parte del giovane studente con PEI, oltre ad aver avuto una condotta negligente e imprudente e carente di correttezza professionale;
- anche dopo tale procedimento aveva subito comportamenti persecutori (tra cui: rimproveri per aver apposto firma non leggibile sul foglio
3 presenza dei docenti, di cui aveva negato la paternità; richiesta in sede di scrutini di procedere alla correzione dei compiti di italiano in modo collegiale); - tali comportamenti gli avevano procurato uno stato ansioso come attestato dalle certificazioni del 7.5.2019 e del 10.5.2019 con diagnosi di “disturbo dell'adattamento con ansia di tipo cronico” come da relazione 14.10.2019; - stanco della situazione, aveva presentato domanda di trasferimento e in data 20 settembre 2019 era stato trasferito presso l'istituto Comprensivo XXV Aprile di Civita Castellana;
- dopo alcuni mesi di insegnamento presso il nuovo Istituto erano cominciate a “circolare voci tra i genitori di provvedimenti disciplinari a carico del Prof. , il quale veniva visto con un certo disappunto”. Parte_1
Tanto premesso in fatto, contestava la legittimità del provvedimento Parte_1 disciplinare, lamentando: a) la nullità del provvedimento medesimo per carenza di motivazione in violazione dell'art. 493 del D.Lgs 16 Aprile 1994, n. 297 (“La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio”); b) la carenza dell'illecito disciplinare, stante la genericità della contestazione e la mancata indicazione delle norme disciplinari violate, con conseguente violazione del diritto di difesa;
c) l'insussistenza delle violazioni contestate e comunque la carenza di prove della condotta ascritta;
d) la contraddittorietà ed illogicità del provvedimento disciplinare rispetto alla contestazione.
Con riferimento, poi, al comportamento della dirigente scolastica, sosteneva: la configurabilità di una condotta vessatoria e persecutoria posta in essere nei suoi confronti in ragione Per_ del fatto che la direttrice stessa, nella convinzione che la discussione tra gli alunni e non Per_2 fosse stata semplicemente verbale, era indispettita dal fatto che egli avesse continuato a ribadire la propria versione dei fatti;
dal 7.11.2018 era stato destinatario di continui richiami e giudizi negativi;
il procedimento disciplinare era stato avviato sebbene privo di sostegno normativo e a tal fine la dirigente si era pretestuosamente avvalsa di una richiesta di chiarimenti della madre di un alunno rivolta non solo nei confronti del prof. ma anche della prof.ssa di sostegno ed altri;
Parte_1 Per_7 con il procedimento disciplinare era stata messa in discussione la sua capacità valutativa. Aggiungeva che tutto ciò aveva compromesso la libertà di insegnamento, la sua professionalità e la dignità della persona, determinando l'insorgere della patologia suindicata.
Si costituiva in giudizio confutando la ricostruzione dei fatti offerta da Controparte_4 controparte;
chiedeva dichiararsi inammissibili e infondate le richieste avversarie.
Si costituivano in giudizio anche il e l' Controparte_1 [...]
, contestando le deduzioni attoree e chiedendo Controparte_2 il rigetto del ricorso.
All'udienza del 24.11.2021 il Tribunale, con la sentenza impugnata, esclusa la sussistenza di
4 comportamenti atti ad integrare il mobbing e ritenuta la legittimità del provvedimento sanzionatorio, respingeva il ricorso e condannava al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 ciascuna delle parti convenute.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) in via preliminare e pregiudiziale nonché di rito:
“a) Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 182 c.p.c. (“Difetto di rappresentanza o di autorizzazione”) del Controparte_5 [...]
”: lamentava l'appellante che il Tribunale non aveva Controparte_2 rilevato che il , costituitosi in giudizio tramite la dott.ssa Controparte_1 Controparte_6 la dott.ssa e il dott. “presumibilmente incaricati dall'Ufficio Controparte_7 Controparte_8 dell'Istruzione”, aveva omesso di produrre la determina a fondamento dell'eventuale loro rappresentanza a stare in giudizio;
inoltre, il primo giudice aveva omesso di considerare che il resistente si era costituito esclusivamente in forma cartacea, in violazione della normativa CP_1 emergenziale (Covid-19), di cui all'art. 83 D.L. n. 18 del 2020 modificato dal D.L. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 n. 2020 (successivamente prorogato dal D.L. n. 228 del 2021 fino al 31 dicembre 2022), che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo di deposito telematico degli atti introduttivi e delle costituzioni in tutti i giudizi civili dinanzi a Tribunali e Corte di Appello. In tal modo il Tribunale avrebbe “compromesso il diritto il diritto di difesa” e “prodotto un provvedimento illegittimo e viziato”;
b) “Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 420 c.p.c. (“Udienza di discussione della causa”)”: deduceva l'appellante che, con decreto del 15.2.2021, il primo giudice aveva fissato l'udienza del 26.4.2021 per la comparizione personale delle parti;
con successivo decreto dell'8.4.2021, richiamando l'art. 221, comma 4 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modifiche con L. 17 luglio 2020 n. 77, aveva disposto la trattazione dell'udienza con la modalità dello scambio di note scritte. Lamentava, però, che detto decreto era in contrasto con il richiamato comma
4 (“Il giudice può disporre che le udienze civili che NON richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”), in quanto la prima udienza ex art. 420 c.p.c. richiede la presenza personale delle parti, le quali sono tenute a comparire personalmente affinché il Giudice possa liberamente interrogarle e tentarne la conciliazione, avanzando una proposta transattiva o conciliativa. Evidenziava che “tale omissione procedurale da parte del giudicante ha inficiato irreversibilmente la validità del provvedimento impugnato, nonché il diritto del ricorrente di essere sentito personalmente. Se infatti il Sig. avesse avuto la possibilità di comparire, avrebbe potuto specificare in maniera Parte_1 dettagliata i fatti oggetto del giudizio e rendere edotto il Giudice della propria condizione di
5 malessere psicofisico determinata delle vicende di cui è causa, inducendolo a tentare la conciliazione delle parti e definire così la controversia, anche allo scopo deflattivo del contenzioso”.
2) nel merito:
a) “Omessa, insufficiente, erronea e carente valutazione delle circostanze di fatto in relazione all'art. 2087 c.c. - insufficienza, carenza e/o contraddittorietà della motivazione”: sosteneva l'appellante che una corretta lettura delle prove acquisite, di carattere documentale, avrebbe portato all'accoglimento della domanda correlata alle condotte persecutorie subite;
b) “Omessa, insufficiente, erronea e carente valutazione delle circostanze di fatto in relazione al procedimento disciplinare instaurato nei confronti del Prof. ed alla relativa sanzione Parte_1 disciplinare irrogata - insufficienza, carenza e/o contraddittorietà della motivazione”: lamentava l'appellante che il Tribunale, “in primo luogo, non si è minimamente pronunciato in merito alla eccepita carenza di motivazione del provvedimento disciplinare”, nonché alla “eccepita grave compromissione del diritto di difesa del docente dal momento che nella sanzione irrogata non era stata indicata la violazione di alcuna norma del codice disciplinare, del regolamento d'Istituto, di circolari interne o del CCNL applicabile”; contestava, poi, le valutazioni del Tribunale laddove aveva ritenuto fondati gli addebiti;
c) “Omessa, insufficiente, erronea e carente valutazione delle circostanze di fatto in relazione agli artt. 414, 416 e 420 c.p.c. relativi all'ammissione delle prove istruttorie - insufficienza, carenza
e/o contraddittorietà della motivazione”: l'appellante contestava la decisione del giudice di non ammettere le prove orali richieste, evidenziando la necessità dell'escussione testimoniale al fine di fornire la prova del mobbing;
lamentava, poi, la mancata ammissione della c.t.u. medico-legale, in quanto necessaria al fine di evidenziare la sussistenza sia della patologia psicologica, sia dell'evento o degli eventi che l'avrebbero potuta determinare;
d) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 del c.p.c. e dell'art. 152 bis disp. Att.
c.p.c. in punto di condanna alle spese di lite - Insufficienza, carenza e/o contraddittorietà della motivazione”: con riferimento alla statuizione di condanna in ordine alle spese, l'appellante ne sosteneva l'abnormità, evidenziando come il procedimento di primo grado si fosse svolto integralmente in forma scritta, senza che si fossero tenute udienze in presenza e senza che fosse stato ammesso alcuno dei mezzi di prova richiesti;
inoltre, il
[...]
si era costituito in giudizio per il Controparte_9 tramite dei propri funzionari incaricati, sicché il Tribunale avrebbe dovuto ridurre del 20% il compenso spettante agli avvocati ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
Sulla scorta dei predetti motivi, così concludeva:
“in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza
6 impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
in via ulteriormente preliminare e pregiudiziale:
- accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza a stare in giudizio del
[...]
Controparte_10
, nonché l'illegittimità della sua costituzione in forma cartacea, con ogni
[...] conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 420 c.p.c. da parte del giudice di prime cure, con ogni conseguenza di legge;
nel merito: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 285/2021 emessa dal Tribunale di Viterbo, …, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si hanno per riportate e trascritte”, in ogni caso con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi del giudizio.
Si costituivano in giudizio il e l' Controparte_1 [...]
confutando gli avversi motivi di doglianza e Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello.
Si costituiva altresì sostenendo l'infondatezza delle censure e chiedendo il Controparte_3 rigetto del gravame avversario.
All'udienza del 15 ottobre 2025 nessuno compariva, sicché la causa veniva rinviata ex art 348
c.p.c.
Anche all'odierna udienza del 22 ottobre 2025 nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della data di rinvio al procuratore dell'appellante; pertanto, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Come noto, la disciplina dettata dal codice di rito per l'inattività delle parti, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro, considerando che le lacune del processo del lavoro, in mancanza di deroghe esplicite o implicite, sono colmabili col ricorso alle norme del rito ordinario, sempre che queste siano compatibili con le disposizioni del rito speciale e con le caratteristiche strutturali del medesimo.
Di talché, anche nelle controversie di lavoro, ai sensi dell'art. 348, secondo comma, c.p.c., la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Cass., sez. lav., sentenza 33353/2024; Cass., sez. lav., ordinanza
41733/2021; in senso conforme, Corte d'appello di Roma, sez. lav., sentenze nn. 4717/2022 e
904/2019).
7 Orbene, posto che la parte appellante non è comparsa per due udienze consecutive, nonostante la ritualità della comunicazione dell'ordinanza resa alla prima udienza, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348, secondo comma, c.p.c.
Si tratta di pronuncia che prevale su ogni altra questione.
3. Quanto alle spese del grado, esse ben possono essere interamente compensate tra le parti in applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c., così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
Ed invero, tra le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” in grado di giustificare la compensazione delle spese di lite rientra certamente la circostanza che le parti, non comparendo né alla prima né alla seconda udienza, hanno manifestato disinteresse rispetto a una decisione nel merito della causa e alla liquidazione delle spese del grado.
L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 e applicabile ai giudizi di impugnazione promossi a partire dal 31 gennaio 2013) prevede che «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Ebbene, la richiamata disposizione si attaglia perfettamente al caso in esame, sussistendo nel giudizio de quo tutti i presupposti oggettivi di operatività della stessa. Da un lato, il presente giudizio di appello è stato promosso in data successiva al 30 gennaio 2013; dall'altro, dalla mancata comparizione delle parti all'odierna udienza - come si è già avuto modo di osservare - è discesa una declaratoria di improcedibilità del gravame.
L'appellante è, pertanto, tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
Per vero, l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., Sez. Un., n. 22035/2014; Cass. n.
25386/2016).
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P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- compensa le spese del grado tra tutte le parti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente est.
LA NT
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessio Valenti, Magistrato ordinario in tirocinio
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