CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1029/2023 promossa Da
in persona del Ministro pro-tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLANTE Contro
CP_1
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 29 maggio 2025 l'appellante ha concluso come in atti. Parte_1
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso in data 17/1/2023 aveva agito contro il CP_1 Parte_1
e premesso di essere docente precaria iscritta nelle graduatorie provinciali
[...]
(GPS) per la I^ e la II^ fascia, aveva esposto che in data 20/5/2022 aveva presentato domanda «sia per la scuola dell'infanzia, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria, in relazione alla “procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”», provvedendo, in data 10/08/2022, ad integrarla presentando, «in ottemperanza all'OM 112/2022 … la richiesta di
“informatizzazione nomine supplenze”, con la quale esprimeva le proprie preferenze per sedi, classi di concorso e tipologia di posto»; che in relazione all'a.s. 2022/2023 non aveva ricevuto alcun incarico e , tuttavia, aveva accertato dalla compulsazione del bollettino che altre docenti, presenti nelle graduatorie in posizione deteriore , avevano ottenuto incarichi di supplenza in sedi ambite dalla ricorrente. Aveva chiesto pertanto dichiarare illegittimi entrambi i provvedimenti di conferimento delle supplenze/incarichi a tempo determinato, emanati dall' Controparte_2 con la consequenziale disapplicazione degli stessi e, per l'effetto del previo riconoscimento del diritto della docente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato dalle GPS di CP_1
e di ordinare al resistente l'immediata assegnazione alla ricorrente “di CP_2 Parte_1 incarico a tempo determinato classi di concorso ADEE presso un'istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda, tra quelle disponibili per il II e III turno di nomina e a lei spettanti per posizione in graduatoria”.
Si era costituito il convenuto il quale aveva evidenziato che le sedi disponibili Parte_1 per la posizione ADEE, in base al punteggio di controparte (GPS II fascia posizione 39, con punti 93), erano tutte a Pantelleria, non indicata nella domanda della , la qual era CP_1 stata quindi, equiparata ad una rinunciataria e che “l'unica sede non a Pantelleria era stata assegnata alla docente in quanto titolare di precedenza , avente maggior diritto Persona_1 della ricorrente”. Con sentenza del 26/7/2023 il G.L. ha accolto in parte qua la domanda condannando il resistente a procedere all'immediata assegnazione alla ricorrente di un Parte_1 incarico a tempo determinato classi di concorso ADEE presso un'istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda, tra quelle disponibili per il II e III turno di nomina e a lei spettanti per posizione in graduatoria. Ha osservato il G.L. che , ferma restando la circostanza pacificamente emergente dagli atti che la non aveva espresso alcuna opzione per le sedi di Pantelleria, che avrebbero CP_1 potuto esserle offerte al primo turno di nomine, con riferimento ai successivi turni destinati alla copertura delle sedi rimaste inoptate l'algoritmo elaborato dal per Parte_1 la gestione dei trasferimenti, anziché recuperare i docenti non selezionati al primo turno era stato strutturato in modo da continuare lo scorrimento della graduatoria a partire dal punto in cui “si era fermato” con l'effetto di penalizzare la ricorrente che si era vista scavalcare da altri candidati concorrenti benchè titolari di un punteggio inferiore. Tale applicativo, a giudizio del primo giudicante, aveva operato in violazione della O.M.
n. 112/2022 regolatrice della procedura di conferimento degli incarichi di supplenza, la quale all'art. 12 stabiliva che la mancata indicazione di una sede doveva essere intesa come rinuncia a quella specifica sede e non come rinuncia all'incarico, dal che l'individuazione di una sorta di “effetto prenotativo” della domanda , che in occasione dei successivi turni di nomine avrebbe dovuto conservare efficacia rispetto alle sedi divenute disponibili laddove incluse tra quelle indicate nell'originaria domanda. La sentenza di primo grado è stata gravata di appello dal il quale Parte_1 preliminarmente ha sollevato la questione del difetto di contraddittorio rispetto ai docenti, menzionati nell'elenco allegato dalla ricorrente con le note autorizzate del 29/5/2023 , la quali sarebbero state preferite avendo ottenuto un incarico presso sedi indicate dalla ricorrente quantunque a lei posposte nella graduatoria.
Nel merito il ha censurato l'interpretazione dell'art. 12 dell'O.M. regolatrice Parte_1 formulata dal primo giudice dovendo viceversa valorizzarsi l'interesse tutelato al buon andamento ed alla celerità dell'azione ammnistrativa , come inteso dalla procedura informatizzata, in ragione della quale l'aspirante che avesse indicato nella domanda solo alcune delle sedi disponibili ed al proprio turno di nomina non era stato soddisfatto in ordine alle preferenze espresse, avrebbe dovuto essere considerato rinunciatario in relazione alla supplenza proposta ed escluso dalla assegnazione di incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico di rifermento e per la graduatoria ove era risultato in turno di nomina. Con il corollario che “ alla sopravvenienza di disponibilità, tali da rendere necessaria l'elaborazione di ulteriori turni di nomina, debba inderogabilmente farsi fronte mediante scorrimento della graduatoria, senza alcuna possibilità di recuperare le posizioni, ormai superate, degli aspiranti precedentemente rinunciatari, anche nell'ipotesi in cui le relative sedi sopraggiunte siano state dagli stessi indicate nell'istanza”.
L'appello è infondato. In ordine alla rilevata violazione del contraddittorio – potenzialmente dirimente alla stregua dell'orientamento espresso dalla S.C. ( in tema di selezioni concorsuali, la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene al diverso piano della fondatezza nel merito o della prova e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa, ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito. (Cass. n. 36356 del 23/11/2021) – la questione appare non più rilevante nel presente grado di giudizio nel quale si contende intorno ad un nucleo decisionale dove l'istanza originaria formulata dalla , di ottenere declaratoria di CP_1 illegittimità dei provvedimenti di nomina dei docenti anteposti , è stata rivisitata dal G.L. che ha ricondotto la controversia ad una statuizione diretta al soddisfacimento dell'interesse concreto della alla nomina auspicata nella classe di concorso alla CP_1 stessa spettante. In tale chiave di lettura l'integrazione del contraddittorio ai docenti pretermessi si palesa scelta ultronea a sovrabbondante non essendo costoro in nessun modo incisi dalla decisione oggi impugnata. Parimenti privo di pregio risulta il secondo motivo di impugnazione. Il dissenso sorge in particolare intorno all'interpretazione dell'art. 12 della O,M. in parola il quale nel regolare il conferimento degli incarichi delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, al comma 4° stabiliva che: “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. Soggiungeva al comma 10 che “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura (…)”. A dire del si tratta di un sistema che nel qualificare come rinunciante tout cour il Parte_1 docente non assegnatario di incarico anche per le sedi per le quali egli abbia espresso preferenza e nel mettere a disposizione dei docenti titolari di punteggio inferiore le sedi divenite successivamente disponibili a causa delle intervenute rinunce ha l'obiettivo di rispondere a prevalenti esigenze di razionalità e celerità delle procedure di nomina . Tale argomento appare oggettivamente fuorviante e contrario, oltre che alla lettera, al senso logico delle espressioni usate. Come condivisibilmente sottolineato dal Tribunale, infatti, il paragrafo contenuto nel comma 4° dell'art. 12 – l'aspirante sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza” - delinea un sistema per cui l'effetto preclusivo all'accesso ai successivi turni di nomina deve intendersi circoscritto alle sole sedi per le quali l'aspirante non abbia espresso alcuna preferenza, ciò consentendo la messa a disposizione delle sedi inoptate agli aspiranti che seguono in graduatoria. Tale condizione preclusiva non opera in ordine alle sedi indicate nelle preferenze indicate dall'aspirante il quale è portatore di un interesse meritevole di tutela a partecipare ai successivi turni di nomina che dovessero essere attivati rispetto a tali destinazioni , sicchè appare illegittima una determinazione che, quantunque effetto della procedura informatizzata, ne operi la pretermissione .
Né siffatto effetto pregiudizievole può essere validamente ricondotto al disposto del comma 10° sopra citato il quale, nel disciplinare l'attivazione delle ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze dirette alla copertura delle sedi successivamente resesi disponibili (a causa della rinuncia degli assegnatari ) e nel prevedere che tali sedi debbano essere proposte agli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, non investe la posizione di colui che, essendo titolare di un punteggio più alto ed avendo espresso validamente preferenza per quella sede non sia stato destinatario di alcuna proposta nel primo turno di nomine.
Egli in altri e conclusivi temini non può essere qualificato come aspirante “trattato” tal essendo il concorrente al quale la sede sia stata vanamente proposta e dallo stesso rifiutata. Le ragioni poste a base della sentenza di primo grado resistono pertanto validamente alle censure articolate dal appellante. Parte_1
Stante la contumacia della docente appellata nulla deve disporsi in ordine al pagamento delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, nella contumacia di , che dichiara, CP_1 conferma la sentenza n. 395/2023 emessa dal Tribunale di Trapani in data 26 luglio 2023.
Lascia le spese del grado a carico della parte che le ha anticipate. Palermo 29 maggio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria