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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1697/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza Rep n. 933/23, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 6 marzo 2023, pendente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., dr. , rappresentata e difesa, giusta Persona_1
procura generale alle liti conferita a rogito per Notar Persona_2
Rep 193488 – Racc 23179 del 27.9.2021, dall'avv.
[...]
Massimiliano Cesare (C.F.: ; C.F._1
APPELLANTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., , rappresentata e difesa, giusta CP_2
procura conferita su foglio a parte da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Gianluca Chierchia (C.F.
); C.F._2
APPELLATA
Oggetto: ripetizione di indebito.
Conclusioni: l'appellante, nelle note depositate ai sensi dell'art. 352 n.
1 c.p.c., concludeva per l'accoglimento dell'appello “con conseguente riforma totale della sentenza impugnata e rigetto della domanda azionata nel primo grado di giudizio dalla attrice con condanna alle spese del doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione degli importi nel frattempo erogati (con riserva di gravame) come da distinta che si deposita per complessivi € 8192.80”;
l'appellata, nelle note depositate ai sensi dell'art. 352 n. 1 c.p.c., precisava le proprie conclusioni richiamando quelle rassegnate nella comparsa di costituzione, con le quali aveva chiesto: “1. “in via preliminare, dichiararsi inammissibile, ai sensi e per gli effetti degli artt.
342bis cpc e 348bis cpc, l'appello proposto;
2. in via principale e nel merito, rigettarsi il gravame spiegato in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi summenzionati, confermarsi integralmente
l'ordinanza impugnata e per l'effetto condannarsi l'appellante al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite del giudizio di secondo grado da liquidarsi in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto delle maggiorazioni previste dal D.M. n. 37/2018 per predisposizione degli atti al PCT e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario .. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui agli
pag. 2/25 artt. 92 e 96 cpc, in ragione delle motivazioni meglio esplicitate al capo
3.2 della comparsa, condannare l'opposta al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, per aver azionato ingiustamente e immotivatamente la macchina giudiziaria, in un valore rimesso in via equitativa alla valutazione dell'Ill.mo Collegio adito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso, proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata in data 22.1.2021, la Controparte_1
chiedeva pronunciarsi la condanna di al pagamento Parte_1
dell'importo di € 5.460,34, oltre interessi, per avere illegittimamente incamerato, negli anni 2010 e 2011, nell'ambito del rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso con essa ricorrente,
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
A fondamento della domanda, l'attrice esponeva che: aveva intrattenuto un rapporto di somministrazione di energia elettrica con la società , in relazione all' utenza ubicata in Sant'Antonio Parte_1
Abate (NA) alla via Lettere n. 37; per la fornitura dell'energia elettrica, relativa all'utenza indicata, la società resistente, per gli anni 2010 e
2011, addebitava in fattura, importi a titolo di “addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica”; tale addizionale, definitivamente abrogata dall'art. 4, comma 10, del Decreto Legge 2 Marzo 2012 n. 16, convertito nella legge 26 Aprile 2012, n. 44, applicabile ratione temporis, istituita con D.L. 28 Novembre 1988 n. 511, convertito con pag. 3/25 modificazioni in Legge 27 Gennaio 1989, n. 20, era illegittima ed andava disapplicata, attesa la sua incompatibilità con l'art. 1, p. 2 della
Direttiva U.E. 16 Dicembre 2008 n. 118, per come interpretato dalla
Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-
553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17 e come riconosciuto anche, in numerose occasioni, dalla S.C.; le somme richieste ed incassate, a titolo di “addizionale provinciale (o addizionale enti locali) sull'accisa dell'energia elettrica” a seguito dell'emissione delle fatture nell'indicato biennio, non dovevano essere addebitate o quantomeno dovevano essere prontamente restituite, attesa la loro incompatibilità con una direttiva europea self-executing; il pagamento degli importi indicati, da intendersi come non dovuto, era soggetto all'azione di ripetizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 del c.c.; come riconosciuto dalla Corte di Cassazione in svariati precedenti, n. 14200 del 24.05.2019, n. 27099 del 23/10/2019, n.3233/2020, n. 15505/20,
“Il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n.
511 del 1988, art. 6, comma 3 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con
l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria”.
pag. 4/25 Costituitasi in giudizio a seguito della rituale notifica del ricorso,
[...]
eccepiva l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, Pt_1
l'illegittimità dell'art. 14 TU Accise con richiesta di rinvio alla Corte
Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia UE e richiesta di sospensione della causa, l'improcedibilità o inammissibilità della domanda per mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso, l'assenza di efficacia diretta della direttiva comunitaria n.
2008/118/CE richiamata dalla ricorrente.
All'esito del giudizio, il Tribunale pronunciava l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “A) Condanna in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di
in persona del legale rappresentante p.t., del complessivo Controparte_1
importo di € 5.460,34 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
B) Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1
favore della ricorrente, dei restanti 2/3 delle spese di lite che si liquida, nell'importo già decurtato, in euro 2.100,00 per competenze ed euro
100,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gianluca
Chierchia”.
§ 2.
Avverso la suddetta ordinanza, depositata il 4.3.2023, Parte_1
proponeva appello con atto tempestivamente notificato in data
5.4.2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., ratione pag. 5/25 temporis applicabile, sollecitandone l'integrale riforma in accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Con comparsa depositata il 19.4.2023, si costituiva Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e contestandone, nel merito, la fondatezza.
All'esito dell'udienza ex art. 350 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte, con ordinanza del 13.10.2023, fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 13.6.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie conclusive ai sensi della norma suddetta, disposta la sostituzione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione mediante la concessione del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 22.6.2025 la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado respingeva la richiesta della resistente, volta ad ottenere la sospensione del giudizio, osservando che “ al vaglio della
Corte Costituzionale è solo l'art. 14 TUA che in alcun modo riguarda il cliente finale ma inerisce esclusivamente al rapporto tra somministratore ed erario Si tratta di questioni che, dunque, sono irrilevanti nel presente giudizio perché non attengono al rapporto di rivalsa, ma a quello tributario ed, in particolare, alle modalità di ripetizione, da parte del fornitore-debitore d'imposta, delle addizionali indebitamente pagate, e che andrebbero quindi fatte valere avanti alle
pag. 6/25 Commissioni Tributarie e nell'ambito del giudizio instaurato dal fornitore nei confronti dell'erario per la ripetizione dell'imposta illegittimamente corrisposta”.
§ 4.
Con il primo motivo di appello, impugnava l'ordinanza, Parte_1
per avere il primo Giudice rigettato la richiesta di sospensione del giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si pronunciasse sulla legittimità dell'art. 14 TU in materia di accise.
Il motivo è infondato.
Ed invero, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 43 del 15 aprile
2025, della quale l'appellata produceva una copia in allegato alla propria comparsa conclusionale, nell'esaminare le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del
1995, secondo cui “qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”, - questioni che erano state sollevate dal Collegio arbitrale di Vicenza, costituito nell'ambito di una controversia insorta a seguito della richiesta, avanzata dalla società di ripetizione Parte_2
dell'importo corrisposto, al Controparte_3
, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia
[...]
pag. 7/25 elettrica, ad essa traslata in rivalsa per l'anno 2011- riteneva dette questioni non rilevanti.
Secondo la Consulta, infatti, “il rimettente non chiarisce perché la disposizione censurata, cioè l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, che disciplina la richiesta di rimborso che il soggetto passivo dell'accisa
(il fornitore) può avanzare nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dovrebbe trovare applicazione nel giudizio, nel quale il
Collegio a quo arbitrale è invece chiamato a pronunciare sulla domanda di ripetizione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica proposta dal cliente verso il fornitore .. in tema di accise il rapporto tributario è solo quello che si instaura tra il soggetto passivo d'imposta
(il fornitore) e il fisco, mentre quello tra il fisco e il consumatore finale inciso dal tributo ha natura civilistica .. La norma censurata inerisce, per
l'appunto, al rapporto tributario tra il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, e l'amministrazione finanziaria, e si occupa della richiesta di rimborso che il primo può proporre nel caso in cui debba restituire al cliente somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa”.
Quindi, la Corte concludeva per la non rilevanza, rispetto alla controversia pendente dinanzi al Collegio arbitrale rimettente, della questione sollevata, “avendo ad oggetto una disposizione attinente al compimento di un atto che si colloca “a valle” della risoluzione della controversia oggetto del giudizio a quo e che resta comunque estraneo all'ambito della cognizione del Collegio rimettente”.
pag. 8/25 Alla stregua di quanto ritenuto dalla Consulta dalla recente pronuncia dinanzi citata, correttamente il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione del processo avanzata dalla resistente.
§ 5.
Il Giudice di primo grado respingeva l'eccezione di improcedibilità/ inammissibilità della domanda, per mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso, pure sollevata dalla resistente. Sul punto, il Tribunale osservava che l'eccezione era infondata in quanto l'art. 29 comma II l. 428/1990, invocato da
[...]
, - che impone, a pena di inammissibilità, di comunicare, la Pt_1
domanda di rimborso dei diritti e delle imposte, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza - è una disposizione, relativa alla richiesta di rimborso formulata nei confronti dell'ente percettore, non operante nel giudizio civilistico di ripetizione di indebito instaurato nei confronti del fornitore.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'appellante chiedeva riformarsi il capo di ordinanza che aveva rigettato la sollevata eccezione di inammissibilità per difetto di comunicazione della domanda di rimborso all'Ufficio
Tributario di competenza.
§ 7.
Il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto si risolve nella sostanzia reiterazione della sollevata eccezione di pag. 9/25 inammissibilità della domanda, per supposta mancata comunicazione della richiesta di rimborso all'ufficio finanziario competente, senza che l'appellante abbia avuto cura di confrontarsi con la ratio decidendi dell'ordinanza, che, in parte qua, si era chiaramente espressa per la non applicabilità dell'art. 29 comma II l. 428/1990, al rapporto civilistico, intercorrente tra il somministrato ed il fornitore di energia, avente ad oggetto la pretesa, esercitata dal primo, di ripetizione delle accise e addizionali quale componente del prezzo di vendita dell'energia.
§ 8.
Il primo Giudice rigettava, inoltre, l'eccezione di prescrizione, sollevata da , rilevando che l'azione, esperita dalla ricorrente, per Parte_1
ottenere dal fornitore di energia la restituzione di quanto pagato a titolo di imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, configurava un'azione di ripetizione di indebito assoggetta a prescrizione decennale.
Tanto premesso, osservava che, nel caso di specie, la ricorrente, la quale agiva per la restituzione degli importi versati a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica a partire dal mese di maggio 2010, aveva tempestivamente interrotto la prescrizione con lettera di messa in mora del 28.5.2020.
§ 9.
Con il terzo motivo, l'appellante censurava la parte di ordinanza appena riportata, sostenendo che il Giudice aveva erroneamente pag. 10/25 rigettato l'eccezione di prescrizione, nonostante l'atto interruttivo fosse inidoneo allo scopo, siccome carente dell'allegazione delle fatture, privo dell'indicazione di un importo specifico o di un conteggio.
In ogni caso, essendo l'atto stato notificato a maggio 2020, i mesi precedenti al maggio 2010 non andavano considerati.
§ 10.
Il motivo è infondato.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, “Ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24054 del
25/11/2015, che ha ritenuto idonea la lettera con cui era stato richiesto all' sulla base della ritenuta estensione di alcuni sgravi, il CP_4
rimborso "di tutto quanto indebitamente corrisposto e indebitamente riscosso dall in uno con interessi e danni"). CP_5
Nella specie, la missiva, inoltrata dall'originaria ricorrente a mezzo PEC pervenuta ad in data 28/05/2020, conteneva l'inequivoca Parte_1
manifestazione della volontà, dell'odierna appellata, di ottenere la restituzione di tutte le somme corrisposte, alla società somministrante,
“.. a titolo di “addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica”, così come risultante dalle fatture emesse nei confronti del mio assistito nel biennio 2010-2011”. La missiva, inoltre, recava la chiara indicazione pag. 11/25 di come soggetto obbligato alla restituzione delle somme, Parte_1
oltre all'esplicita intimazione di adempiere, pena, in difetto, la proposizione delle necessarie azioni giudiziali.
Irrilevante risulta, alla luce della giurisprudenza dinanzi richiamata, la mancata indicazione dell'importo oggetto della richiesta, il quale, peraltro, era determinabile per relationem, mediante il riferimento alle fatture emesse per il biennio 2010/2011 ed alla specifica voce, in esse inserita, di “addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica”.
Inoltre, priva di pregio è la doglianza relativa alle mensilità del 2010, che, secondo l'appellante, sarebbero colpite dalla prescrizione, in quanto, correttamente, il Giudice ha ritenuto interrotta la prescrizione a partire dalla fattura relativa ad aprile 2010 emessa a maggio 2010, mentre non ha considerato i mesi precedenti, in quanto evidentemente prescritti.
§ 11.
Ad avviso del Giudice di primo grado, la domanda doveva ritenersi provata, avendo la ricorrente depositato le fatture, emesse tra il 2010 ed il 2011, nelle quali erano espressamente indicati gli importi dovuti a titolo di addizionale provinciale sull'accisa, e dovendosi il pagamento delle stesse considerare non contestato da parte di , la Parte_1
quale si era limitata a sollevare eccezione di carenza di prova dei pagamenti effettuati.
§ 12.
pag. 12/25 Sempre con il terzo motivo, sosteneva che non vi fosse Parte_1
prova del pagamento, basandosi la medesima prova su presunzioni.
Il motivo è, in parte qua, inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto si risolve nella mera reiterazione delle difese svolte in primo grado, senza risolversi in una critica argomentata della decisione appellata. Infatti, nulla l'appellante deduceva in relazione alla valenza probatoria che il primo Giudice aveva attribuito alla condotta di non contestazione, a suo avviso ravvisabile nelle difese svolte dalla resistente.
§ 13.
Il Giudice di primo grado riteneva fondata l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dalla ricorrente.
A tal fine richiamava la giurisprudenza della S.C., secondo la quale l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n.
511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, doveva ritenersi in contrasto con l'art. 1, par 2, della direttiva
2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E..
In particolare, tale contrasto era dovuto al fatto che la norma introduttiva dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica non chiariva in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali avrebbero dovuto soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
pag. 13/25 Quindi, secondo il Tribunale, il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, andava disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla
Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
Né, invero, era ostativa alla disapplicazione, la natura della controversia in esame, pendente tra soggetti privati, dovendosi, ad avviso del primo Giudice, ritenere che “ai fini della valutazione dell'efficacia verticale delle direttive autoesecutive occorre avere riguardo non tanto alla qualifica soggettiva delle parti del processo, ma alla natura degli interessi sottesi all'applicazione della normativa interna in contrasto con la direttiva comunitaria” e considerato che, nella specie, “l'interesse all'esazione di imposte addizionali al di fuori del perimetro in cui ciò è consentito dalla normativa comunitaria non risponda ad interessi squisitamente privatistici, quanto piuttosto ad esigenze di bilancio dell'ente impositore”.
§ 14.
Con il quarto motivo, l'appellante sottoponeva a censura l'ordinanza, ritenendo che non sussistevano i presupposti della ripetizione di indebito, in quanto, nel rapporto esclusivamente contrattuale tra il fornitore (unico soggetto passivo dell'imposta) ed il consumatore pag. 14/25 finale, il pagamento aveva ad oggetto, non l'addizionale provinciale sull'accise, ma una quota parte o componente del prezzo della fornitura, previsto e versato in base al contratto mai dichiarato invalido o inefficace inter partes neppure parzialmente.
Invero, sosteneva l'appellante, “tale componente del prezzo, corrispondente al “rimborso” delle addizionali accise” era “stata a suo tempo prevista in contratto in piena conformità al quadro normativo tributario allora vigente” e, inoltre, aveva corrisposto le Parte_1
addizionali accise all'Erario (o alle Province), senza essere da questi mai rimborsato.
Quindi, essa appellante aveva diritto di “addebitare a controparte una somma corrispondente all'addizionale provinciale pagata all'Erario non certo “indebitamente”, ma in esecuzione di un titolo contrattuale pienamente legittimo e conforme alla prescrizione di riferimento”.
Invero, un'eventuale illegittimità del titolo (tributario) del pagamento di all'Erario non poteva comportare il venir meno Parte_1
automatico del diverso e distinto titolo contrattuale sulla base del quale era avvenuto il pagamento dal cliente finale ad . Parte_1
§ 15.
In via gradata, sosteneva che, comunque, non sussisteva il Parte_1
contrasto tra la normativa interna (art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica) e la Direttiva n. 2008/118/CE, nella parte in cui all'art. 1, par. 2, prevedeva che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti
pag. 15/25 ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per
l'IVA e le accise”.
Invero, secondo l'appellante, sussistevano, nella specie, entrambi i requisiti che, in base al diritto dell'unione, dovevano ricorrere per potere ritenere, le imposizioni indirette diverse dalle accise (quale l'addizionale oggetto causa), legittime ai sensi della direttiva n.
2008/118/CE.
Tali requisiti erano “1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica”.
In particolare, ferma la pacifica ricorrenza del primo presupposto, la sussistenza del secondo discendeva dal rilievo per cui, sin dall'introduzione del tributo, con il D.L. n. 511/1988, il legislatore nazionale aveva individuato le finalità specifiche a cui dovevano essere indirizzate le somme derivanti dalla riscossione dell'addizionale provinciale, tra cui il finanziamento dell'illuminazione stradale, dell'edilizia scolastica, della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, della formazione professionale, dei servizi all'impiego e della gestione integrale del ciclo dei rifiuti.
Quindi, l'azione di ripetizione promossa dal consumatore finale, che si fondava su di un insussistente contrasto tra la normativa interna e pag. 16/25 quella unionale, doveva considerarsi infondata anche perché sfornita del suo presupposto.
§ 16.
Con il quinto motivo, l'appellante censurava il capo di ordinanza con cui il primo Giudice aveva disapplicato le norme interne per supposta contrarietà a quelle comunitarie.
In primo luogo, deduceva l'appellante, la ricorrente non aveva mai chiesto al Giudice la disapplicazione sulla scorta della contrarietà delle norme interne a quelle euro unitarie.
Ciò premesso, l'appellante opinava che il fondamento della ripetizione di indebito consisterebbe nella contrarietà di tale addizionale con l'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE. Nondimeno, la Direttiva in questione avrebbe dovuto essere (correttamente) recepita dallo Stato italiano entro il 01.01.2010. Tuttavia, il D.lgs. n. 48/2010, nel recepire la direttiva del 2008, non era intervenuto sull'art. 6 D.L. 511/1988, così come novellato dal D.lgs. 26/2007, il quale era stato abrogato solo dall'art. 4, comma 10, D.L. 16/2012.
La questione che era stata sollevata in primo grado consisteva, quindi, nell'accertare se fosse consentito al giudice, in una controversia tra privati, non applicare una disposizione nazionale (art. 6 D.L. 511/1988, così come novellato dal D.lgs. 26/2007) in quanto, eventualmente, in contrasto con una direttiva dell'Unione europea.
In proposito, l'appellante sosteneva che non fosse consentito al giudice non applicare una disposizione nazionale in contrasto con una pag. 17/25 direttiva dell'Unione europea per dirimere una controversia tra soggetti privati.
Infatti, anche qualora art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE avesse effetti diretti, questi sarebbero solo “verticali”, e mai “orizzontali”, potendo il giudice disapplicare la normativa italiana in contrasto con la citata direttiva solo nell'ambito di controversie tra il privato e lo Stato, non potendo, invece, come ritenuto dalla giurisprudenza comunitaria, la disapplicazione del diritto interno essere disposta, per asserito contrasto con una direttiva, nell'ambito dei rapporti sostanziali e processuali tra privati.
Non essendo la direttiva stata recepita dalla Stato italiano, il consumatore finale avrebbe dovuto agire, non nei confronti del somministrante, quanto, piuttosto, nei confronti dello Stato, verso cui far valere il risarcimento del danno per tardivo o mancato recepimento della menzionata Direttiva europea.
Di conseguenza, concludeva l'appellante, l'ordinanza impugnata andava riformata sia perché viziata da ultrapetizione, sia perché la
Direttiva comunitarie di interesse era da ritenersi priva di quell'efficacia necessaria per poter fondare la disapplicazione operata.
§ 17.
Il quinto motivo è fondato, in quanto, come riconosciuto anche dalla
Corte Costituzionale nel precedente dinanzi richiamato, la sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22,
[...]
, ha, da un lato, ribadito che l'articolo 288, Parte_3
pag. 18/25 terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, ma, dall'altro, ha riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore.
Secondo tale impostazione, quindi, ribadita dalla giurisprudenza comunitaria, per quanto rileva ai fini in esame, il primo Giudice non poteva procedere alla disapplicazione, nell'ambito di una controversia, come quella in esame, vertente soltanto tra soggetti privati, dell'art. 6, comma 2, DL 551/88, quale norma interna in contrasto con il diritto dell'Unione.
In parte qua, pertanto, la motivazione dell'ordinanza impugnata deve essere corretta alla luce del principio di cui si è appena detto.
§ 18.
Nondimeno, il quarto motivo di gravame, mediante cui si è intesa sostenere la carenza dei presupposti dell'azione di ripetizione di indebito, risulta infondato.
Invero, la citata sentenza della Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 511 del
1988, come convertito, che, nella formulazione ratione temporis vigente, introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007, prevede: “1. È
pag. 19/25 istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di: […] ) euro 9,30 per mille c kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese”.
Secondo la Consulta, la norma in questione si pone in contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, perché introduce un'imposta supplementare sui prodotti sottoposti ad accisa che non persegue una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118, tale dovendosi intendere una finalità che non sia puramente di bilancio. Infatti, l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale in favore delle province e, quindi, prevede una finalità che non può essere distinta dalla generica finalità di bilancio.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma interna, sulla scorta della quale aveva addebitato, a titolo di Parte_1
rivalsa, sull'odierna appellata, il costo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, comporta, secondo la stessa pronuncia della Consulta, dato l'effetto ex tunc della sentenza e salvo che per i pag. 20/25 rapporti esauriti, la condanna del fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito.
Del resto, la Corte Costituzionale ha reputato rilevante la questione in relazione ad un giudizio, pendente dinanzi al Giudice remittente
(Tribunale di Udine), avente un oggetto perfettamente corrispondente a quello al vaglio di questo Collegio. Infatti, il Tribunale di Udine era investito della domanda che alcune società avevano proposto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., nei confronti del somministrante, con cui avevano concluso contratti per la fornitura di energia elettrica, al fine di ottenere la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo corrisposto a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del
1988.
In conclusione, quindi, essendo stata abrogata la norma in base alla quale aveva, in esecuzione del rapporto con l'odierna Parte_1
appellata, - che non può, ovviamente, ritenersi esaurito, non essendo in ordine ad esso ancora intervenuta una pronuncia con efficacia di giudicato - provveduto ad addebitare, in rivalsa, le somme versate in favore dell'erario a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l.
n. 511 del 1988, la pretesa restitutoria azionata in giudizio dall'originaria ricorrente deve considerarsi fondata.
Corretta in questi termini, l'ordinanza impugnata resiste, di conseguenza, alle critiche dell'appellante.
pag. 21/25 § 19.
Con l'ultimo motivo, l'appellante sottoponeva a censura il capo di ordinanza relativo al regime delle spese processuali, osservando come l'esistenza di accesi contrasti di giurisprudenza sulla materia controversa, giustificava l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
§ 20.
Il motivo è fondato, dovendosi rilevare come la pronuncia appellata accoglieva la domanda sulla base di un presupposto errato - (la disapplicazione della norma interna contraria al diritto comunitario nell'ambito di una controversia tra privati) - e considerato che l'accoglimento dell'azione di ripetizione di indebito, esercitata dall'originaria ricorrente, discende unicamente dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, sopravvenuta peraltro solo nella fase finale del giudizio di appello, della norma interna contraria alla direttiva comunitaria.
Del resto, il sopravvenire, rispetto a questione dirimente della causa, di una pronuncia di illegittimità costituzionale in difetto della quale l'appello avrebbe dovuto essere accolto interamente, stante l'impossibilità di disapplicazione del diritto interno in contrasto con la direttiva comunitaria, nell'ambito di una controversia tra privati, integra una grave ed eccezionale ragione per disporre la compensazione integrale delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92
pag. 22/25 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014
e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale.
In parziale riforma dell'impugnata ordinanza, quindi, le spese processuali del primo grado, che il Giudice aveva compensato solo per un terzo, vanno interamente compensate tra le parti.
Per le ragioni appena dinanzi evidenziate, ovviamente, va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali del grado di appello.
La ritenuta, sia pure solo parziale fondatezza dell'appello, comporta, poi, il rigetto della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellata.
Va infine parzialmente accolta la domanda di restituzione proposta dall'appellante, limitatamente a quanto dalla stessa pagato, in esecuzione dell'appellata ordinanza, a titolo di rifusione delle spese processuali.
Dalla documentazione depositata dall'appellante, unitamente all'iscrizione a ruolo dell'appello, emerge che abbia Parte_1
pagato, in favore del difensore distrattario della ricorrente, avv.
Gianluca Chierchia, l'importo di euro 2.613,60 (cfr. attestazione di avvenuta disposizione di bonifico, rilasciata da Intesa San Paolo in data
3.4.2023, da cui risulta che il bonifico era eseguito con valuta
24.3.2023).
Ne segue che, in accoglimento della proposta domanda, l'avv. Gianluca
Chierchia, debba essere condannato a restituire, in favore di Pt_1
pag. 23/25 Energia, la somma di euro 2.613,60, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 24.3.2023 al soddisfo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza in epigrafe indicata Parte_1
così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado;
b) conferma nel resto l'impugnata ordinanza;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di appello;
d) condanna l'avv. Gianluca Chierchia a restituire, in favore di
[...]
la somma di euro 2.613,60, oltre interessi legali al Parte_1
tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 24.3.2023 al soddisfo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24/06/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 24/25 pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1697/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza Rep n. 933/23, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 6 marzo 2023, pendente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., dr. , rappresentata e difesa, giusta Persona_1
procura generale alle liti conferita a rogito per Notar Persona_2
Rep 193488 – Racc 23179 del 27.9.2021, dall'avv.
[...]
Massimiliano Cesare (C.F.: ; C.F._1
APPELLANTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., , rappresentata e difesa, giusta CP_2
procura conferita su foglio a parte da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Gianluca Chierchia (C.F.
); C.F._2
APPELLATA
Oggetto: ripetizione di indebito.
Conclusioni: l'appellante, nelle note depositate ai sensi dell'art. 352 n.
1 c.p.c., concludeva per l'accoglimento dell'appello “con conseguente riforma totale della sentenza impugnata e rigetto della domanda azionata nel primo grado di giudizio dalla attrice con condanna alle spese del doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione degli importi nel frattempo erogati (con riserva di gravame) come da distinta che si deposita per complessivi € 8192.80”;
l'appellata, nelle note depositate ai sensi dell'art. 352 n. 1 c.p.c., precisava le proprie conclusioni richiamando quelle rassegnate nella comparsa di costituzione, con le quali aveva chiesto: “1. “in via preliminare, dichiararsi inammissibile, ai sensi e per gli effetti degli artt.
342bis cpc e 348bis cpc, l'appello proposto;
2. in via principale e nel merito, rigettarsi il gravame spiegato in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi summenzionati, confermarsi integralmente
l'ordinanza impugnata e per l'effetto condannarsi l'appellante al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite del giudizio di secondo grado da liquidarsi in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto delle maggiorazioni previste dal D.M. n. 37/2018 per predisposizione degli atti al PCT e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario .. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui agli
pag. 2/25 artt. 92 e 96 cpc, in ragione delle motivazioni meglio esplicitate al capo
3.2 della comparsa, condannare l'opposta al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, per aver azionato ingiustamente e immotivatamente la macchina giudiziaria, in un valore rimesso in via equitativa alla valutazione dell'Ill.mo Collegio adito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso, proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata in data 22.1.2021, la Controparte_1
chiedeva pronunciarsi la condanna di al pagamento Parte_1
dell'importo di € 5.460,34, oltre interessi, per avere illegittimamente incamerato, negli anni 2010 e 2011, nell'ambito del rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso con essa ricorrente,
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
A fondamento della domanda, l'attrice esponeva che: aveva intrattenuto un rapporto di somministrazione di energia elettrica con la società , in relazione all' utenza ubicata in Sant'Antonio Parte_1
Abate (NA) alla via Lettere n. 37; per la fornitura dell'energia elettrica, relativa all'utenza indicata, la società resistente, per gli anni 2010 e
2011, addebitava in fattura, importi a titolo di “addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica”; tale addizionale, definitivamente abrogata dall'art. 4, comma 10, del Decreto Legge 2 Marzo 2012 n. 16, convertito nella legge 26 Aprile 2012, n. 44, applicabile ratione temporis, istituita con D.L. 28 Novembre 1988 n. 511, convertito con pag. 3/25 modificazioni in Legge 27 Gennaio 1989, n. 20, era illegittima ed andava disapplicata, attesa la sua incompatibilità con l'art. 1, p. 2 della
Direttiva U.E. 16 Dicembre 2008 n. 118, per come interpretato dalla
Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-
553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17 e come riconosciuto anche, in numerose occasioni, dalla S.C.; le somme richieste ed incassate, a titolo di “addizionale provinciale (o addizionale enti locali) sull'accisa dell'energia elettrica” a seguito dell'emissione delle fatture nell'indicato biennio, non dovevano essere addebitate o quantomeno dovevano essere prontamente restituite, attesa la loro incompatibilità con una direttiva europea self-executing; il pagamento degli importi indicati, da intendersi come non dovuto, era soggetto all'azione di ripetizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 del c.c.; come riconosciuto dalla Corte di Cassazione in svariati precedenti, n. 14200 del 24.05.2019, n. 27099 del 23/10/2019, n.3233/2020, n. 15505/20,
“Il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n.
511 del 1988, art. 6, comma 3 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con
l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria”.
pag. 4/25 Costituitasi in giudizio a seguito della rituale notifica del ricorso,
[...]
eccepiva l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, Pt_1
l'illegittimità dell'art. 14 TU Accise con richiesta di rinvio alla Corte
Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia UE e richiesta di sospensione della causa, l'improcedibilità o inammissibilità della domanda per mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso, l'assenza di efficacia diretta della direttiva comunitaria n.
2008/118/CE richiamata dalla ricorrente.
All'esito del giudizio, il Tribunale pronunciava l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “A) Condanna in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di
in persona del legale rappresentante p.t., del complessivo Controparte_1
importo di € 5.460,34 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
B) Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1
favore della ricorrente, dei restanti 2/3 delle spese di lite che si liquida, nell'importo già decurtato, in euro 2.100,00 per competenze ed euro
100,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gianluca
Chierchia”.
§ 2.
Avverso la suddetta ordinanza, depositata il 4.3.2023, Parte_1
proponeva appello con atto tempestivamente notificato in data
5.4.2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., ratione pag. 5/25 temporis applicabile, sollecitandone l'integrale riforma in accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Con comparsa depositata il 19.4.2023, si costituiva Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e contestandone, nel merito, la fondatezza.
All'esito dell'udienza ex art. 350 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte, con ordinanza del 13.10.2023, fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 13.6.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie conclusive ai sensi della norma suddetta, disposta la sostituzione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione mediante la concessione del termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 22.6.2025 la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado respingeva la richiesta della resistente, volta ad ottenere la sospensione del giudizio, osservando che “ al vaglio della
Corte Costituzionale è solo l'art. 14 TUA che in alcun modo riguarda il cliente finale ma inerisce esclusivamente al rapporto tra somministratore ed erario Si tratta di questioni che, dunque, sono irrilevanti nel presente giudizio perché non attengono al rapporto di rivalsa, ma a quello tributario ed, in particolare, alle modalità di ripetizione, da parte del fornitore-debitore d'imposta, delle addizionali indebitamente pagate, e che andrebbero quindi fatte valere avanti alle
pag. 6/25 Commissioni Tributarie e nell'ambito del giudizio instaurato dal fornitore nei confronti dell'erario per la ripetizione dell'imposta illegittimamente corrisposta”.
§ 4.
Con il primo motivo di appello, impugnava l'ordinanza, Parte_1
per avere il primo Giudice rigettato la richiesta di sospensione del giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si pronunciasse sulla legittimità dell'art. 14 TU in materia di accise.
Il motivo è infondato.
Ed invero, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 43 del 15 aprile
2025, della quale l'appellata produceva una copia in allegato alla propria comparsa conclusionale, nell'esaminare le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del
1995, secondo cui “qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”, - questioni che erano state sollevate dal Collegio arbitrale di Vicenza, costituito nell'ambito di una controversia insorta a seguito della richiesta, avanzata dalla società di ripetizione Parte_2
dell'importo corrisposto, al Controparte_3
, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia
[...]
pag. 7/25 elettrica, ad essa traslata in rivalsa per l'anno 2011- riteneva dette questioni non rilevanti.
Secondo la Consulta, infatti, “il rimettente non chiarisce perché la disposizione censurata, cioè l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, che disciplina la richiesta di rimborso che il soggetto passivo dell'accisa
(il fornitore) può avanzare nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dovrebbe trovare applicazione nel giudizio, nel quale il
Collegio a quo arbitrale è invece chiamato a pronunciare sulla domanda di ripetizione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica proposta dal cliente verso il fornitore .. in tema di accise il rapporto tributario è solo quello che si instaura tra il soggetto passivo d'imposta
(il fornitore) e il fisco, mentre quello tra il fisco e il consumatore finale inciso dal tributo ha natura civilistica .. La norma censurata inerisce, per
l'appunto, al rapporto tributario tra il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, e l'amministrazione finanziaria, e si occupa della richiesta di rimborso che il primo può proporre nel caso in cui debba restituire al cliente somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa”.
Quindi, la Corte concludeva per la non rilevanza, rispetto alla controversia pendente dinanzi al Collegio arbitrale rimettente, della questione sollevata, “avendo ad oggetto una disposizione attinente al compimento di un atto che si colloca “a valle” della risoluzione della controversia oggetto del giudizio a quo e che resta comunque estraneo all'ambito della cognizione del Collegio rimettente”.
pag. 8/25 Alla stregua di quanto ritenuto dalla Consulta dalla recente pronuncia dinanzi citata, correttamente il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione del processo avanzata dalla resistente.
§ 5.
Il Giudice di primo grado respingeva l'eccezione di improcedibilità/ inammissibilità della domanda, per mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso, pure sollevata dalla resistente. Sul punto, il Tribunale osservava che l'eccezione era infondata in quanto l'art. 29 comma II l. 428/1990, invocato da
[...]
, - che impone, a pena di inammissibilità, di comunicare, la Pt_1
domanda di rimborso dei diritti e delle imposte, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza - è una disposizione, relativa alla richiesta di rimborso formulata nei confronti dell'ente percettore, non operante nel giudizio civilistico di ripetizione di indebito instaurato nei confronti del fornitore.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'appellante chiedeva riformarsi il capo di ordinanza che aveva rigettato la sollevata eccezione di inammissibilità per difetto di comunicazione della domanda di rimborso all'Ufficio
Tributario di competenza.
§ 7.
Il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto si risolve nella sostanzia reiterazione della sollevata eccezione di pag. 9/25 inammissibilità della domanda, per supposta mancata comunicazione della richiesta di rimborso all'ufficio finanziario competente, senza che l'appellante abbia avuto cura di confrontarsi con la ratio decidendi dell'ordinanza, che, in parte qua, si era chiaramente espressa per la non applicabilità dell'art. 29 comma II l. 428/1990, al rapporto civilistico, intercorrente tra il somministrato ed il fornitore di energia, avente ad oggetto la pretesa, esercitata dal primo, di ripetizione delle accise e addizionali quale componente del prezzo di vendita dell'energia.
§ 8.
Il primo Giudice rigettava, inoltre, l'eccezione di prescrizione, sollevata da , rilevando che l'azione, esperita dalla ricorrente, per Parte_1
ottenere dal fornitore di energia la restituzione di quanto pagato a titolo di imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, configurava un'azione di ripetizione di indebito assoggetta a prescrizione decennale.
Tanto premesso, osservava che, nel caso di specie, la ricorrente, la quale agiva per la restituzione degli importi versati a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica a partire dal mese di maggio 2010, aveva tempestivamente interrotto la prescrizione con lettera di messa in mora del 28.5.2020.
§ 9.
Con il terzo motivo, l'appellante censurava la parte di ordinanza appena riportata, sostenendo che il Giudice aveva erroneamente pag. 10/25 rigettato l'eccezione di prescrizione, nonostante l'atto interruttivo fosse inidoneo allo scopo, siccome carente dell'allegazione delle fatture, privo dell'indicazione di un importo specifico o di un conteggio.
In ogni caso, essendo l'atto stato notificato a maggio 2020, i mesi precedenti al maggio 2010 non andavano considerati.
§ 10.
Il motivo è infondato.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, “Ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24054 del
25/11/2015, che ha ritenuto idonea la lettera con cui era stato richiesto all' sulla base della ritenuta estensione di alcuni sgravi, il CP_4
rimborso "di tutto quanto indebitamente corrisposto e indebitamente riscosso dall in uno con interessi e danni"). CP_5
Nella specie, la missiva, inoltrata dall'originaria ricorrente a mezzo PEC pervenuta ad in data 28/05/2020, conteneva l'inequivoca Parte_1
manifestazione della volontà, dell'odierna appellata, di ottenere la restituzione di tutte le somme corrisposte, alla società somministrante,
“.. a titolo di “addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica”, così come risultante dalle fatture emesse nei confronti del mio assistito nel biennio 2010-2011”. La missiva, inoltre, recava la chiara indicazione pag. 11/25 di come soggetto obbligato alla restituzione delle somme, Parte_1
oltre all'esplicita intimazione di adempiere, pena, in difetto, la proposizione delle necessarie azioni giudiziali.
Irrilevante risulta, alla luce della giurisprudenza dinanzi richiamata, la mancata indicazione dell'importo oggetto della richiesta, il quale, peraltro, era determinabile per relationem, mediante il riferimento alle fatture emesse per il biennio 2010/2011 ed alla specifica voce, in esse inserita, di “addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica”.
Inoltre, priva di pregio è la doglianza relativa alle mensilità del 2010, che, secondo l'appellante, sarebbero colpite dalla prescrizione, in quanto, correttamente, il Giudice ha ritenuto interrotta la prescrizione a partire dalla fattura relativa ad aprile 2010 emessa a maggio 2010, mentre non ha considerato i mesi precedenti, in quanto evidentemente prescritti.
§ 11.
Ad avviso del Giudice di primo grado, la domanda doveva ritenersi provata, avendo la ricorrente depositato le fatture, emesse tra il 2010 ed il 2011, nelle quali erano espressamente indicati gli importi dovuti a titolo di addizionale provinciale sull'accisa, e dovendosi il pagamento delle stesse considerare non contestato da parte di , la Parte_1
quale si era limitata a sollevare eccezione di carenza di prova dei pagamenti effettuati.
§ 12.
pag. 12/25 Sempre con il terzo motivo, sosteneva che non vi fosse Parte_1
prova del pagamento, basandosi la medesima prova su presunzioni.
Il motivo è, in parte qua, inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto si risolve nella mera reiterazione delle difese svolte in primo grado, senza risolversi in una critica argomentata della decisione appellata. Infatti, nulla l'appellante deduceva in relazione alla valenza probatoria che il primo Giudice aveva attribuito alla condotta di non contestazione, a suo avviso ravvisabile nelle difese svolte dalla resistente.
§ 13.
Il Giudice di primo grado riteneva fondata l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dalla ricorrente.
A tal fine richiamava la giurisprudenza della S.C., secondo la quale l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n.
511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, doveva ritenersi in contrasto con l'art. 1, par 2, della direttiva
2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E..
In particolare, tale contrasto era dovuto al fatto che la norma introduttiva dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica non chiariva in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali avrebbero dovuto soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
pag. 13/25 Quindi, secondo il Tribunale, il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, andava disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla
Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
Né, invero, era ostativa alla disapplicazione, la natura della controversia in esame, pendente tra soggetti privati, dovendosi, ad avviso del primo Giudice, ritenere che “ai fini della valutazione dell'efficacia verticale delle direttive autoesecutive occorre avere riguardo non tanto alla qualifica soggettiva delle parti del processo, ma alla natura degli interessi sottesi all'applicazione della normativa interna in contrasto con la direttiva comunitaria” e considerato che, nella specie, “l'interesse all'esazione di imposte addizionali al di fuori del perimetro in cui ciò è consentito dalla normativa comunitaria non risponda ad interessi squisitamente privatistici, quanto piuttosto ad esigenze di bilancio dell'ente impositore”.
§ 14.
Con il quarto motivo, l'appellante sottoponeva a censura l'ordinanza, ritenendo che non sussistevano i presupposti della ripetizione di indebito, in quanto, nel rapporto esclusivamente contrattuale tra il fornitore (unico soggetto passivo dell'imposta) ed il consumatore pag. 14/25 finale, il pagamento aveva ad oggetto, non l'addizionale provinciale sull'accise, ma una quota parte o componente del prezzo della fornitura, previsto e versato in base al contratto mai dichiarato invalido o inefficace inter partes neppure parzialmente.
Invero, sosteneva l'appellante, “tale componente del prezzo, corrispondente al “rimborso” delle addizionali accise” era “stata a suo tempo prevista in contratto in piena conformità al quadro normativo tributario allora vigente” e, inoltre, aveva corrisposto le Parte_1
addizionali accise all'Erario (o alle Province), senza essere da questi mai rimborsato.
Quindi, essa appellante aveva diritto di “addebitare a controparte una somma corrispondente all'addizionale provinciale pagata all'Erario non certo “indebitamente”, ma in esecuzione di un titolo contrattuale pienamente legittimo e conforme alla prescrizione di riferimento”.
Invero, un'eventuale illegittimità del titolo (tributario) del pagamento di all'Erario non poteva comportare il venir meno Parte_1
automatico del diverso e distinto titolo contrattuale sulla base del quale era avvenuto il pagamento dal cliente finale ad . Parte_1
§ 15.
In via gradata, sosteneva che, comunque, non sussisteva il Parte_1
contrasto tra la normativa interna (art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica) e la Direttiva n. 2008/118/CE, nella parte in cui all'art. 1, par. 2, prevedeva che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti
pag. 15/25 ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per
l'IVA e le accise”.
Invero, secondo l'appellante, sussistevano, nella specie, entrambi i requisiti che, in base al diritto dell'unione, dovevano ricorrere per potere ritenere, le imposizioni indirette diverse dalle accise (quale l'addizionale oggetto causa), legittime ai sensi della direttiva n.
2008/118/CE.
Tali requisiti erano “1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica”.
In particolare, ferma la pacifica ricorrenza del primo presupposto, la sussistenza del secondo discendeva dal rilievo per cui, sin dall'introduzione del tributo, con il D.L. n. 511/1988, il legislatore nazionale aveva individuato le finalità specifiche a cui dovevano essere indirizzate le somme derivanti dalla riscossione dell'addizionale provinciale, tra cui il finanziamento dell'illuminazione stradale, dell'edilizia scolastica, della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, della formazione professionale, dei servizi all'impiego e della gestione integrale del ciclo dei rifiuti.
Quindi, l'azione di ripetizione promossa dal consumatore finale, che si fondava su di un insussistente contrasto tra la normativa interna e pag. 16/25 quella unionale, doveva considerarsi infondata anche perché sfornita del suo presupposto.
§ 16.
Con il quinto motivo, l'appellante censurava il capo di ordinanza con cui il primo Giudice aveva disapplicato le norme interne per supposta contrarietà a quelle comunitarie.
In primo luogo, deduceva l'appellante, la ricorrente non aveva mai chiesto al Giudice la disapplicazione sulla scorta della contrarietà delle norme interne a quelle euro unitarie.
Ciò premesso, l'appellante opinava che il fondamento della ripetizione di indebito consisterebbe nella contrarietà di tale addizionale con l'art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE. Nondimeno, la Direttiva in questione avrebbe dovuto essere (correttamente) recepita dallo Stato italiano entro il 01.01.2010. Tuttavia, il D.lgs. n. 48/2010, nel recepire la direttiva del 2008, non era intervenuto sull'art. 6 D.L. 511/1988, così come novellato dal D.lgs. 26/2007, il quale era stato abrogato solo dall'art. 4, comma 10, D.L. 16/2012.
La questione che era stata sollevata in primo grado consisteva, quindi, nell'accertare se fosse consentito al giudice, in una controversia tra privati, non applicare una disposizione nazionale (art. 6 D.L. 511/1988, così come novellato dal D.lgs. 26/2007) in quanto, eventualmente, in contrasto con una direttiva dell'Unione europea.
In proposito, l'appellante sosteneva che non fosse consentito al giudice non applicare una disposizione nazionale in contrasto con una pag. 17/25 direttiva dell'Unione europea per dirimere una controversia tra soggetti privati.
Infatti, anche qualora art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE avesse effetti diretti, questi sarebbero solo “verticali”, e mai “orizzontali”, potendo il giudice disapplicare la normativa italiana in contrasto con la citata direttiva solo nell'ambito di controversie tra il privato e lo Stato, non potendo, invece, come ritenuto dalla giurisprudenza comunitaria, la disapplicazione del diritto interno essere disposta, per asserito contrasto con una direttiva, nell'ambito dei rapporti sostanziali e processuali tra privati.
Non essendo la direttiva stata recepita dalla Stato italiano, il consumatore finale avrebbe dovuto agire, non nei confronti del somministrante, quanto, piuttosto, nei confronti dello Stato, verso cui far valere il risarcimento del danno per tardivo o mancato recepimento della menzionata Direttiva europea.
Di conseguenza, concludeva l'appellante, l'ordinanza impugnata andava riformata sia perché viziata da ultrapetizione, sia perché la
Direttiva comunitarie di interesse era da ritenersi priva di quell'efficacia necessaria per poter fondare la disapplicazione operata.
§ 17.
Il quinto motivo è fondato, in quanto, come riconosciuto anche dalla
Corte Costituzionale nel precedente dinanzi richiamato, la sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22,
[...]
, ha, da un lato, ribadito che l'articolo 288, Parte_3
pag. 18/25 terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, ma, dall'altro, ha riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore.
Secondo tale impostazione, quindi, ribadita dalla giurisprudenza comunitaria, per quanto rileva ai fini in esame, il primo Giudice non poteva procedere alla disapplicazione, nell'ambito di una controversia, come quella in esame, vertente soltanto tra soggetti privati, dell'art. 6, comma 2, DL 551/88, quale norma interna in contrasto con il diritto dell'Unione.
In parte qua, pertanto, la motivazione dell'ordinanza impugnata deve essere corretta alla luce del principio di cui si è appena detto.
§ 18.
Nondimeno, il quarto motivo di gravame, mediante cui si è intesa sostenere la carenza dei presupposti dell'azione di ripetizione di indebito, risulta infondato.
Invero, la citata sentenza della Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 511 del
1988, come convertito, che, nella formulazione ratione temporis vigente, introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007, prevede: “1. È
pag. 19/25 istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di: […] ) euro 9,30 per mille c kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese”.
Secondo la Consulta, la norma in questione si pone in contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, perché introduce un'imposta supplementare sui prodotti sottoposti ad accisa che non persegue una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118, tale dovendosi intendere una finalità che non sia puramente di bilancio. Infatti, l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale in favore delle province e, quindi, prevede una finalità che non può essere distinta dalla generica finalità di bilancio.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma interna, sulla scorta della quale aveva addebitato, a titolo di Parte_1
rivalsa, sull'odierna appellata, il costo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, comporta, secondo la stessa pronuncia della Consulta, dato l'effetto ex tunc della sentenza e salvo che per i pag. 20/25 rapporti esauriti, la condanna del fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito.
Del resto, la Corte Costituzionale ha reputato rilevante la questione in relazione ad un giudizio, pendente dinanzi al Giudice remittente
(Tribunale di Udine), avente un oggetto perfettamente corrispondente a quello al vaglio di questo Collegio. Infatti, il Tribunale di Udine era investito della domanda che alcune società avevano proposto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., nei confronti del somministrante, con cui avevano concluso contratti per la fornitura di energia elettrica, al fine di ottenere la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo corrisposto a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del
1988.
In conclusione, quindi, essendo stata abrogata la norma in base alla quale aveva, in esecuzione del rapporto con l'odierna Parte_1
appellata, - che non può, ovviamente, ritenersi esaurito, non essendo in ordine ad esso ancora intervenuta una pronuncia con efficacia di giudicato - provveduto ad addebitare, in rivalsa, le somme versate in favore dell'erario a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l.
n. 511 del 1988, la pretesa restitutoria azionata in giudizio dall'originaria ricorrente deve considerarsi fondata.
Corretta in questi termini, l'ordinanza impugnata resiste, di conseguenza, alle critiche dell'appellante.
pag. 21/25 § 19.
Con l'ultimo motivo, l'appellante sottoponeva a censura il capo di ordinanza relativo al regime delle spese processuali, osservando come l'esistenza di accesi contrasti di giurisprudenza sulla materia controversa, giustificava l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
§ 20.
Il motivo è fondato, dovendosi rilevare come la pronuncia appellata accoglieva la domanda sulla base di un presupposto errato - (la disapplicazione della norma interna contraria al diritto comunitario nell'ambito di una controversia tra privati) - e considerato che l'accoglimento dell'azione di ripetizione di indebito, esercitata dall'originaria ricorrente, discende unicamente dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, sopravvenuta peraltro solo nella fase finale del giudizio di appello, della norma interna contraria alla direttiva comunitaria.
Del resto, il sopravvenire, rispetto a questione dirimente della causa, di una pronuncia di illegittimità costituzionale in difetto della quale l'appello avrebbe dovuto essere accolto interamente, stante l'impossibilità di disapplicazione del diritto interno in contrasto con la direttiva comunitaria, nell'ambito di una controversia tra privati, integra una grave ed eccezionale ragione per disporre la compensazione integrale delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92
pag. 22/25 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014
e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale.
In parziale riforma dell'impugnata ordinanza, quindi, le spese processuali del primo grado, che il Giudice aveva compensato solo per un terzo, vanno interamente compensate tra le parti.
Per le ragioni appena dinanzi evidenziate, ovviamente, va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali del grado di appello.
La ritenuta, sia pure solo parziale fondatezza dell'appello, comporta, poi, il rigetto della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellata.
Va infine parzialmente accolta la domanda di restituzione proposta dall'appellante, limitatamente a quanto dalla stessa pagato, in esecuzione dell'appellata ordinanza, a titolo di rifusione delle spese processuali.
Dalla documentazione depositata dall'appellante, unitamente all'iscrizione a ruolo dell'appello, emerge che abbia Parte_1
pagato, in favore del difensore distrattario della ricorrente, avv.
Gianluca Chierchia, l'importo di euro 2.613,60 (cfr. attestazione di avvenuta disposizione di bonifico, rilasciata da Intesa San Paolo in data
3.4.2023, da cui risulta che il bonifico era eseguito con valuta
24.3.2023).
Ne segue che, in accoglimento della proposta domanda, l'avv. Gianluca
Chierchia, debba essere condannato a restituire, in favore di Pt_1
pag. 23/25 Energia, la somma di euro 2.613,60, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 24.3.2023 al soddisfo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza in epigrafe indicata Parte_1
così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado;
b) conferma nel resto l'impugnata ordinanza;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di appello;
d) condanna l'avv. Gianluca Chierchia a restituire, in favore di
[...]
la somma di euro 2.613,60, oltre interessi legali al Parte_1
tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 24.3.2023 al soddisfo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24/06/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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