Sentenza 18 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/09/2003, n. 13835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13835 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUB LICA3835 / IN NOME L POPOLO ITALIANO " LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO - Presidente R.G.N. 28249/01 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron.27865 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 22/05/03 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE DI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 471 presso lo studio dell'avvocato FRANCO che la rappresenta e difende, giusta delegaAGOSTINI, in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato avverso la sentenza n. 441/01 della Corte d'Appello di 2003 FIRENZE, depositata il 10/07/01 R.G.N. 1024/00; 3163 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
delega FRANCO udito l'Avvocato PAOLA AGOSTINI per AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 -2- Svolgimento del processo Con sentenza 26 giugno/10 luglio 2001 n. 441 la Corte d' Appello di Firenze, confermando la sentenza del Tribunale di Prato n. 137 del 27 giugno 2000, ha respinto il ricorso presentato da ZZ IA contro l'INPS onde ottenere 1996 il pagamento dell'indennitàper l'anno di disoccupazione con requisiti ridotti. Il tema della controversia era delimitato alla computabilità meno, agli effetti del requisito contributivo minimo di 78 giornate, del periodo dall'11 Ани gennaio all'11 luglio 1996 corrispondente ad astensione facoltativa per maternità. Il giudice d'appello ha rilevato che, sommando ai 15 giorni di lavoro effettivo i giorni corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità, le ferie, le festività retribuite ed il periodo di preavviso, si raggiungeva il numero complessivo di 74 giornate, insufficiente a fondare il diritto alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, ai sensi dell'art. 7, comma 3, decreto-legge 21 marzo 1988 n.86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988 n.160, che richiede invece 78 giorni di attività lavorativa, per i quali siano stati versati 0 siano dovuti i contributi per 1' assicurazione obbligatoria. 3 espressione è stata sempre dallaintesa Tale ultima nel senso che deve tenersi conto, oltre giurisprudenza che didelle giornate effettiva prestazione del lavoro, anche delle giornate di mancata prestazione lavorativa per le quali tuttavia persista a carico del l'obbligo della retribuzione e della datore di lavoro contribuzione (come per le giornate di corrispondente ferie, di riposo retribuito, di malattia: Cass. 13 maggio 12260; Cass. 261994 n. 4676; Cass. 27 novembre 1995 n. luglio 1996 n. 6762; Cass. 16 ottobre 1999 n. 11663; Cass. язы 23 ottobre 2001 n. 14956). La Corte di legittimità ha altresì precisato che deve tenersi conto anche delle giornate per le quali la versati i contributi per legge considera obbligatoria contro la disoccupazione l'assicurazione dato attraverso l'istituto della contribuzione figurativa, la norma suddetta si limita ad esigere che si tratti che di giornate per le quali "siano stati versati siano dovuti i contributi", senza distinguere tra i soggetti a carico dei quali è posto il relativo obbligo e neppure fra le diverse tipologie di contribuzione, trovando applicazione il principio generale dellaperciò equivalenza dei contributi effettivi e figurativi (Cass. 2 dicembre 2000 n. 15412). Per quanto riguarda in particolare i periodi di mancata occorre distinguere prestazione lavorativa per maternità, obbligatoria da quella facoltativa. Alla l'astensione stregua della norma generale dell'art. 56 legge n. 1155 del 1936, nonché della legge n. 1204 del 1971 (art. 1, 7, 10 e 15) e delle successive disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 503 del 1992 e dalla n. 564 del 1996, devono ritenersi coperti contribuzione figurativa, agli effetti del diritto all'indennità di disoccupazione, solamente i periodi di язи astensione dal lavoro obbligatoria, rimanendone invece esclusi i periodi di astensione facoltativa. Per questi ultimi solo con la legge 8 marzo 2000 n. 53, disposizioni per il sostegno della maternitàrecante e della paternità (inapplicabile alla fattispecie in esame ratione temporis), il legislatore ha provveduto (all'art. 3, che aggiunge un comma in tal senso all'art. 10 legge 30 dicembre 1971, n. 1204) alla copertura mediante contributi figurativi anche dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la ZZ, con unico motivo. L' intimato Istituto non si è costituito. 155 Motivi della decisione All'udienza odierna il difensore della ricorrente ha dichiarato a verbale che in data 26.2.2002 l'Inps ha corrisposto alla ricorrente la prestazione richiesta;
ed ha concluso perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla spese, a norma dell'art. 152 d.a.c.p.c.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 22 maggio 2003. Il Presidente Il Consigliere Relatore Aldo Де Маней IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria 8 SE 2003 oggi, IL CANCELLERA Inps\bezzolato RG 28249/2001 90