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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 4325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4325 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2852/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2852/2020 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'avv.to Ernesto Pietrangeli, c.f.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Striano (Na), alla C.F._2 via Palma n. 332
APPELLANTE
E
, c.f. nella qualità di procuratore Controparte_1 C.F._3 generale di , c.f. , rappresentata e difesa, CP_2 C.F._4 in virtù di procura a margine dell'atto di precetto notificato in data 18.04.2016, dall' avv. Vincenzo De Falco, c.f. , e , c.f. C.F._5 CP_3
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al viale C.F._6
Maria Cristina di Savoia n. 2/A
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1005/2020, pubblicata il
3.7.2020.
Conclusioni per l'appellante in accoglimento dell'appello Parte_1 proposto, riformare la sentenza impugnata e dichiarare non dovuta la somma di euro
4.200,00, oltre accessori, per intervenuta remissione del debito ai sensi dell'art. 1236
c.c..
1 Conclusioni per l'appellata nella qualità di procuratrice Controparte_1 generale di : rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. CP_2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. propose opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli Parte_1 in data 18.04.2016 da , nella qualità di procuratrice generale di Controparte_1
, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro CP_2
29.790,00, in forza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5736/2013 che lo condannava al pagamento a favore del dell'importo di euro 20.655,02 - oltre CP_2 interessi legali dalla data della scrittura divisionale del 10.03.2008 - quale quota di spettanza di quest'ultimo per i frutti prodotti dai beni in comunione, nonché alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.200,00 per compensi di avvocato, iva e cpa.
L'opponente lamentò la mancata allegazione della procura generale conferita ad
[...]
da parte di , con conseguente difetto di prova della CP_1 CP_2
“legittimazione attiva” della prima ad intimare il pagamento.
Nel merito contestò la richiesta delle competenze legali liquidate nella sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto, sul rilievo che il aveva formulato “espressa CP_2 remissione del debito, ai sensi dell'art. 1236 c.c., manifestando la ineludibile volontà di accollarsi personalmente dette spese”, e allegando documentazione a sostegno.
Da tale documentazione, secondo l'opponente, emergeva un diniego, da parte del , CP_2 di autorizzazione alla sua procuratrice di procedere per il recupero delle spese legali liquidate nella citata sentenza del Tribunale di Napoli.
Chiese, pertanto, per quanto ancora di interesse in sede di gravame, la declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto, quantomeno limitatamente all'importo richiesto per spese legali liquidate nel titolo esecutivo.
§ 1.2. Si costituì la convenuta , nella dedotta qualità, e rappresentò che CP_1 nell'intestazione dell'atto di precetto aveva “dichiarato espressamente la propria qualità di procuratore generale del Prof. , nato a [...] il CP_2
29.11.1931, C.F. , dom.to in Perugia alla Via Bernardino Sozi CodiceFiscale_7
6, giusta procura per Notaio di Perugia del 15.01.2016, registrata a Persona_1
Perugia il 18.01.2016 al n. 1203 1T”.
Nel merito la contestò l'asserita remissione del debito, rappresentando al CP_1 riguardo come dalla corrispondenza versata in atti non emergesse affatto una volontà
2 chiara ed inequivoca di rinuncia al credito per le spese processuali da parte del , CP_2 bensì la diversa intenzione di quest'ultimo di differire l'inizio dell'azione esecutiva.
§ 1.3. Il Tribunale di Nola, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l'opposizione a precetto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
La decisione del primo giudice, per quel che ancora rileva, si fonda sulle ragioni che di seguito si sintetizzano.
1) Nessuna norma impone l'allegazione al precetto dell'atto notarile di conferimento della procura generale da parte del titolare del credito azionato a favore del suo procuratore generale che intima il pagamento, essendo sufficiente la chiara identificazione “del soggetto intimante” e l'indicazione del titolo legittimante a favore di colui che deduce di agire nella qualità di procuratore. Nel caso di specie non sussiste alcuna irregolarità poiché nell'atto di precetto la procuratrice CP_1 indica espressamente l'atto notarile con cui le aveva conferito una CP_2 procura generale.
2) Quanto al dedotto diniego, da parte del , di autorizzazione della sua CP_2 procuratrice a procedere per il recupero delle spese legali in questione, dalle missive depositate in giudizio, relative alla corrispondenza intercorsa tra Parte_1
e , e tra quest'ultimo ed il suo difensore, avv.to De Falco,
[...] CP_2 non emergono elementi sufficienti a provare un contrasto tra l'inoltro dell'intimazione di pagamento - su istanza della procuratrice di , CP_2
- e l'effettiva volontà del , contrasto che “in ogni caso, Controparte_1 CP_2 seppure esistente, non escluderebbe la legittimazione ad agire della CP_1 sussistendo la procura generale (prodotta da parte opposta e registrata in data
18.1.20169) e non essendo essa stata revocata”.
3) Non è possibile desumere dalle missive prodotte da parte opponente una volontà del di rimettere il debito del con riguardo alle spese processuali CP_2 Parte_1 liquidate nella sentenza posta a base dell'atto di precetto, ma soltanto l'intenzione del di “non portare immediatamente ad esecuzione il titolo;
non di certo la CP_2 volontà del di rinunciare al suo credito anche solo per la parte relativa alle CP_2 spese legali”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, a Parte_1 cui ha resistito, costituendosi, , nella qualità di procuratrice Controparte_1 generale di . CP_2
3 Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 17.06.2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il successivo termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale ha circoscritto il vaglio della doglianza relativa alla mancanza di allegazione della procura generale al solo profilo formale-documentale, ma non ha esaminato il concreto esercizio del potere rappresentativo, alla luce del fatto che la “condotta processuale assunta dalla precettante collide con quella del titolare del diritto, il quale, oltre a documentarlo per iscritto, ha sempre manifestato all'odierno appellante la volontà di aver rimesso nei suoi confronti il debito in questione”. In particolare, secondo il , dalle Parte_1 risultanze documentali emerge che avrebbe agito in contrasto con Controparte_1 la volontà di , travalicando i limiti della procura generale conferitale, in CP_2 quanto ha intimato non solo il pagamento della somma di euro 20.655,02 (oltre interessi legali dalla data della scrittura divisionale del 10.03.2008), quale quota di spettanza del per i frutti prodotti dai beni in comunione con il , ma anche il CP_2 Parte_1 pagamento delle spese di lite (oggetto di rinuncia), liquidate nel titolo esecutivo
(sentenza del Tribunale di Napoli n. 5736/2013).
§ 2.2 Con il secondo motivo di gravame, il censura la valutazione delle Parte_1 prove documentali operata dal Tribunale per aver erroneamente escluso la configurabilità della remissione del debito, ai sensi dell'art. 1236 c.c.
L'appellante, a sostegno della propria tesi, evidenzia la rilevanza delle seguenti missive che dimostrerebbero la remissione del debito relativo alle spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 5736/2013, da parte del creditore a CP_2 favore del , e precisamente: a) missiva del 18.10.2013 da cui risulterebbe Parte_1
l'impegno espresso dal di farsi carico del pagamento dei compensi a favore del CP_2 proprio difensore, avv.to De Falco, nella quale si legge: “Egregio avvocato, ricevo la
Sua posta prioritaria del 15 X u.s., relativa all'oggetto e prendo con rincrescimento atto del mancato adempimento, da parte di , dei propri obblighi nei Parte_1 suoi riguardi, nonostante quanto egli mi aveva assicurato in precedenza. Pertanto, mi assumo immediatamente il carico di quanto a lei dovuto e disporrò, in tempi brevissimi, un bonifico a suo favore per l'importo di € 5.485,28 (spese legali dovute da
[...]
a seguito di sentenza n. 5736/2013)”; b) missiva del 7.11.2013 con cui il CP_4 CP_2 comunicava al : “l'avv. Vincenzo De Falco (che mi assiste nella causa in Parte_1
4 oggetto) mi ha trasmesso il testo integrale dell'atto di appello presentato dai Tuoi legali, a Tuo nome, il 23 settembre u.s. Lo stesso Avvocato mi ha chiesto
l'autorizzazione a procedere nei Tuoi confronti per il recupero delle spese legali a Te addebitate con sentenza di primo grado n. 5736/13, spese che ho già provveduto a liquidargli personalmente. Tenuto conto di quelli che, finora, sono stati i nostri rapporti di fiducia e amicizia, ho comunicato all'Avv. De Falco di NON chiederti il recupero, accollandomi pertanto personalmente la spesa.”.
Secondo l'appellante dalle suddette missive emergerebbe chiaramente la volontà di remissione del debito da parte del con riguardo al credito per le spese di lite CP_2 liquidato a favore di quest'ultimo con la sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto opposto, con conseguente estinzione del credito del relativo alle suddette CP_2 spese.
§ 2.3. Il terzo motivo di gravame è rubricato: “Arbitraria esclusione della richiesta di interrogatorio formale”.
L'appellante lamenta che il giudice di prime cure non ha motivato il rigetto della richiesta di interrogatorio formale della controparte, “limitando in maniera immotivata il diritto di difesa dell'odierno appellante, il cui esercizio è avvenuto nei modi e forme previste dal codice di rito, in forza del principio dispositivo governante il processo civile”.
§ 3. I primi due motivi di impugnazione – da esaminare congiuntamente per ragioni di ordine logico-giuridico – sono infondati.
Occorre, in via preliminare, precisare che la remissione del debito - quale atto abdicativo di natura negoziale - richiede una manifestazione di volontà chiara e inequivocabile da parte del creditore, diretta a determinare l'estinzione del proprio diritto di credito.
Sebbene tale volontà possa esprimersi anche in forma tacita, è tuttavia imprescindibile che essa emerga in modo palese da comportamenti concludenti e univoci, non interpretabili in senso diverso, che siano assolutamente incompatibili con l'intento di far valere il credito (cfr. Cass. ord. n. 24139 del 03/10/2018).
Nel caso di specie, si osserva come né la missiva del 18.10.2013 né quella del 7.11.2013
- richiamate dall'appellante nella comparsa di costituzione e risposta - contengano una manifestazione chiara e univoca di rinuncia da parte del al credito vantato nei CP_2 confronti del per spese processuali, così come liquidate nella sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 5763/2013.
5 La suindicata missiva del 7.11.2013, con la quale il comunica al di CP_2 Parte_1 aver dato come indicazione al proprio difensore, avv.to De Falco, di non agire per il recupero delle spese processuali di cui alla citata sentenza, essendosene accollato l'esborso - muovendo dal presupposto che il soggetto “obbligato” nei confronti dell'avv.to De Falco sia il (“Lo stesso Avvocato mi ha chiesto Parte_1
l'autorizzazione a procedere nei Tuoi confronti per il recupero delle spese legali a Te addebitate con sentenza di primo grado n. 5736/13, spese che ho già provveduto a liquidargli personalmente”) - non induce a ritenere che il abbia inteso dichiarare CP_2 al di rinunciare al credito nei confronti di quest'ultimo, avente ad oggetto il Parte_1 rimborso delle suddette spese processuali.
E invero le missive appaiono fondate sull'assunto che il fosse debitore Parte_1 dell'avv.to De Falco per il pagamento delle spese di lite, come se tali spese fossero state distratte a favore di quest'ultimo, laddove, invece, esaminando la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5763/2013, esse sono state liquidate a favore della parte vittoriosa,
, senza alcuna attribuzione al difensore distrattario della stessa, avv.to CP_2
De Falco.
Dalla lettura congiunta delle missive emerge come il non rinuncia CP_2 inequivocamente al proprio credito per spese di lite liquidatogli in sentenza, ma si
“accolla” un presunto debito del nei confronti dell'avv.to Falco. Parte_1
In mancanza di una inequivoca manifestazione di volontà finalizzata alla rinuncia al credito sorto in forza della sentenza del Tribunale di Napoli per le spese di lite, non può ritenersi l'operatività della fattispecie della remissione del debito del nei Parte_1 confronti del , con riguardo al favore delle spese di lite, liquidate a quest'ultimo CP_2 con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5763/2013, posta a base dell'atto di precetto.
Del resto nella missiva del 7.11.2013 si fa riferimento ad una comunicazione che il avrebbe indirizzato al suo difensore, avv.to De Falco, e non già al . CP_2 Parte_1
Inoltre inconferente, ai fini della decisione, è la missiva del 18.10.2013 con la quale dichiara al proprio difensore, avv.to De Falco, che intende farsi carico CP_2 del pagamento dei compensi di quest'ultimo, dichiarazione che non esclude la volontà del di recuperare tale esborso dal , portando ad esecuzione la sentenza CP_2 Parte_1
n. 5763/2013 del Tribunale di Napoli.
La mancanza, per quanto esposto, di una remissione del debito, esclude la fondatezza della doglianza dell'appellante con riguardo al fatto che - in forza Controparte_1 della procura generale - abbia agito in contrasto con la volontà del rappresentato,
6 , travalicando i limiti della procura conferitale, nel chiedere, oltre CP_2 all'importo di euro 20.655,02, anche il pagamento delle spese di lite liquidate nel titolo esecutivo.
Il terzo motivo di gravame è infondato.
Diversamente da quanto dedotto dall'appellante, il giudice di prime cure ha motivato il rigetto della richiesta di interrogatorio formale della controparte, con ordinanza depositata il 5.07.2017, nella quale si legge: “ritenuto non ammissibile e rilevante, ai fini del decidere, l'interrogatorio formale chiesto da parte opponente…”.
Peraltro l'appellante non reitera, in sede di gravame, la richiesta di interrogatorio formale della parte appellata.
In definitiva l'appello va rigettato.
§ 4. Le spese del gravame – liquidate in base al D.M. n. 147/2022, scaglione compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 (tenuto conto del valore della controversia) – vanno poste a carico dell'appellante soccombente, con compensi liquidati, a favore della parte appellata, nella misura prossima ai minimi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione, e nella misura pari ai minimi di tariffa per la fase istruttoria/trattazione, in quanto in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellata nella qualità di procuratrice Controparte_1 generale di , spese che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre CP_2 al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
7 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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