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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 101/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2811/2023, pubblicata il 05/12/2023,
DA
(C.F. ), residente in [...]5 20093 Parte_1 C.F._1
COLOGNO MONZESE, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 51/H 24036 PONTE SAN
PIETRO presso lo Studio dell'Avv. IOGHA' FRANCESCO (C.F.: ) che C.F._2
lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 P.IVA_1
Panfilo Castaldi 20124 MILANO presso lo studio dell'Avv. FLORIANI ALESSANDRO (C.F.
) che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. SPIRITO GIULIA C.F._3
CHIARA ( giusta delega in atti;
C.F._4
-APPELLATO-
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare
CONCLUSIONI:
Per : come da foglio depositato in via telematica in data 12.12.2024. Parte_1
Per : come da foglio depositato in via telematica in data Controparte_1
12.12.2024.
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 2811/23 del Parte_1
Tribunale di Monza che aveva respinto le domande da lui proposte nei confronti del aventi ad oggetto l'annullamento della delibera Controparte_2
assunta in data 9.6.2021, in particolare quanto ai punti 1 e 2 della suddetta,
dichiarando cessata la materia del contendere quanto al punto 3 della medesima delibera. Ha censurato la sentenza appellata : - per aver travisato l'oggetto delle proprie iniziative giudiziarie, e così ritenendo la sussistenza di un conflitto di interessi a suo carico stante la contemporanea impugnazione sia della delibera del
10.5.2021 che quella dell'11.5.2021 (che avrebbe revocato la prima): al contrario,
egli aveva impugnato la delibera del 9.6.2021 proprio nella parte in cui aveva revocato quella del 10.5.2021, che invece aveva interesse a che fosse confermata nella sua validità, e che non era stata in alcun modo revocata dalla delibera dell'11.5.21 (autonomamente impugnata, ma al di fuori di alcuna ipotesi di conflitto di interessi); - per aver omesso di valutare il merito della sua impugnazione (della delibera 9.6.21, assunta con la maggioranza di 490,14
millesimi), relativa al fatto che per revocare la delibera del 10.5.21 (nella quale si era confermato l'amministratore in carica ) sarebbe stata necessaria Persona_1
la medesima maggioranza di 500 millesimi;
- per aver ravvisato un (inesistente)
conflitto di interesse a suo carico, senza che ciò fosse stato eccepito da controparte e dunque in violazione dell'art.112 cpc.
pagina 2 di 7 Il ha chiesto il rigetto dell'appello, proponendo appello Controparte_2
incidentale quanto alla liquidazione delle spese a suo favore (riconosciute dal
Tribunale in complessivi Euro 3.000,00, e dunque in misura inferiore ai parametri medi indicati dalla vigente tariffa professionale per le cause di valore indeterminabile complessità media). Rilevato come l'indicazione in sentenza della revoca, ad opera della delibera impugnata del 9.6.21, della delibera in data
11.5.21 doveva ritenersi un mero refuso, essendo stata revocata quella in data
10.5.21, ha affermato che sarebbe stato comunque corretto l'argomento del
Tribunale (secondo cui il avrebbe impugnato la delibera del 9.6.21 per Pt_1
risultare vittorioso nel distinto giudizio di impugnazione della delibera dell'11.5.21, per la quale sarebbe decaduto, considerato che quest'ultima era stata l'unica assunta validamente a seguito della convocazione). Ha sottolineato come con l'appello il avesse svolto motivi relativi all'annullamento della delibera Pt_1
9.6.21 solo quanto alla conferma dell'amministratore in carica, e come la presunta delibera del 10.5.21 fosse in realtà inesistente (essendo stata assunta nella data di prima convocazione di assemblea da un numero di condomini rappresentanti
70,60 millesimi del Condominio), conformemente a quanto già dichiarato dal
Tribunale di Monza in altro giudizio tra le parti.
Va chiarito come effettivamente il abbia impugnato la delibera Pt_1
condominiale del 9.6.21, che ha approvato il punto 1 dell'ordine del giorno e dunque la “revoca di tutte le delibere assunte dalla presunta assemblea condominiale svoltasi in data 10 maggio 2021 alle ore 9,00 alla presenza dei pagina 3 di 7 sigg.re e e di cui al verbale sottoscritto in pari Parte_1 Persona_2
data anche dai sigg.ri e , inviato a mezzo Parte_2 Parte_3
raccomandata prioritaria in data 12 maggio 2021”. A prescindere dal fatto che la situazione di conflitto di interessi ravvisata dal Tribunale sia o meno stata sollevata dal , occorre altresì rilevare come nell'impugnazione ex art. CP_1
1137 c.c. di cui si discute non venga in rilievo alcun “conflitto di interessi”, posto che quel che a parere del Tribunale rileverebbe sotto tale profilo è solo l'interesse concreto che il vorrebbe perseguire con la presente iniziativa giudiziaria (e Pt_1
cioè, nei suoi intendimenti, far riconoscere che sulla convocazione di assemblea questa si fosse già espressa alla prima data del 10.5.21, conseguentemente essendo illegittima qualsiasi decisione assunta per la seconda data di convocazione dell'11.5.21).
L'appello deve tuttavia essere respinto.
Come rilevato dal Condominio, nonostante il abbia con l'atto d'appello Pt_1
chiesto di “accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 9.6.21 adottata dal in relazione ai punti 1, 2, 3 Controparte_2
dell'ordine del giorno”, i motivi di appello sono relativi solo a quanto disposto il
10.5.21 sulla conferma dell'amministratore (che non potrebbe essere Persona_1
revocata per difetto di maggioranza): nulla ha invece qui dedotto in ordine alle decisioni assunte sui punti 2 (autorizzazione all'amministratore all'apertura di nuovo conto corrente condominiale) e 3 (nomina consiglieri, revisori dei conti e rappresentante del supercondominio) che, con il rigetto e la dichiarazione di pagina 4 di 7 cessazione della materia del contendere pronunciati dal Tribunale, debbono pertanto ritenersi definitivamente stabilizzate.
Nessuna delibera vincolante per il Condominio è stata in realtà assunta il
10.5.2021, posto che in quella data (fissata per la prima convocazione) si sono riuniti solo alcuni condòmini, non rappresentanti i 2/3 del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio (bensì, per espressa indicazione del relativo verbale, solo i 70,60 millesimi del valore dell'edificio):
in difetto del quorum costitutivo prescritto dall'art.1135, I co. c.c., pertanto,
nemmeno è identificabile una vera delibera assembleare (come tale addirittura inesistente) e quanto deciso dai soggetti presentatisi alla prima convocazione non può essere riferito ad una volontà condominiale. La “revoca” disposta con la delibera impugnata del 9.6.21, dunque, ha rappresentato solo l'intento del
Condominio di rendere chiaro il disconoscimento di quanto il pretendeva Pt_1
essere stato già deciso. Ciò detto, appaiono del tutto inconferenti le questioni sollevate dal circa la maggioranza richiesta per revocare una delibera Pt_1
avente un determinato contenuto, non vertendosi nemmeno nell'ipotesi di una delibera condominiale.
Fondato si presenta invece l'appello incidentale del , relativamente CP_1
alla liquidazione delle spese processuali a suo favore in complessivi Euro
3.000,00. L'applicazione dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM n.147/22 previsti per cause di valore indeterminabile-complessità media, infatti, porta a riconoscere pagina 5 di 7 alla parte vittoriosa un compenso per il giudizio di primo grado di Euro 8.991,00.
Secondo i medesimi criteri debbono essere liquidate anche le spese per il giudizio d'appello, come da dispositivo.
La palese infondatezza della iniziativa giudiziaria del impone altresì la Pt_1
revoca ex art.136, II co. DM 30.5.2002 n.115 del beneficio dell'ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato, come da separato decreto.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello principale.
2. In accoglimento dell'appello incidentale, condanna al Parte_1
pagamento delle spese processuali del giudizio avanti il Tribunale, liquidate in complessivi Euro 8.991,00 (di cui Euro 2.127,00 per la fase di studio,
Euro 1.416,00 per la fase introduttiva, Euro 1.869,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.579,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.
3. condanna al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1
grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 10.313,00 (di cui Euro
2.518,00 per la fase di studio, Euro 1.665,00 per la fase introduttiva, Euro
1.843,00 per la fase di trattazione ed Euro 4.287,00 per la fase decisionale),
oltre spese generali ed oneri fiscali.
4. Dato atto della revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato, dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico pagina 6 di 7 dello stesso del contributo unificato e del raddoppio del medesimo con riferimento al giudizio d'appello, ex art. 13, co. I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso, in Milano il 18.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Barberis Dott. Roberto Aponte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2811/2023, pubblicata il 05/12/2023,
DA
(C.F. ), residente in [...]5 20093 Parte_1 C.F._1
COLOGNO MONZESE, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 51/H 24036 PONTE SAN
PIETRO presso lo Studio dell'Avv. IOGHA' FRANCESCO (C.F.: ) che C.F._2
lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 P.IVA_1
Panfilo Castaldi 20124 MILANO presso lo studio dell'Avv. FLORIANI ALESSANDRO (C.F.
) che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. SPIRITO GIULIA C.F._3
CHIARA ( giusta delega in atti;
C.F._4
-APPELLATO-
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare
CONCLUSIONI:
Per : come da foglio depositato in via telematica in data 12.12.2024. Parte_1
Per : come da foglio depositato in via telematica in data Controparte_1
12.12.2024.
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 2811/23 del Parte_1
Tribunale di Monza che aveva respinto le domande da lui proposte nei confronti del aventi ad oggetto l'annullamento della delibera Controparte_2
assunta in data 9.6.2021, in particolare quanto ai punti 1 e 2 della suddetta,
dichiarando cessata la materia del contendere quanto al punto 3 della medesima delibera. Ha censurato la sentenza appellata : - per aver travisato l'oggetto delle proprie iniziative giudiziarie, e così ritenendo la sussistenza di un conflitto di interessi a suo carico stante la contemporanea impugnazione sia della delibera del
10.5.2021 che quella dell'11.5.2021 (che avrebbe revocato la prima): al contrario,
egli aveva impugnato la delibera del 9.6.2021 proprio nella parte in cui aveva revocato quella del 10.5.2021, che invece aveva interesse a che fosse confermata nella sua validità, e che non era stata in alcun modo revocata dalla delibera dell'11.5.21 (autonomamente impugnata, ma al di fuori di alcuna ipotesi di conflitto di interessi); - per aver omesso di valutare il merito della sua impugnazione (della delibera 9.6.21, assunta con la maggioranza di 490,14
millesimi), relativa al fatto che per revocare la delibera del 10.5.21 (nella quale si era confermato l'amministratore in carica ) sarebbe stata necessaria Persona_1
la medesima maggioranza di 500 millesimi;
- per aver ravvisato un (inesistente)
conflitto di interesse a suo carico, senza che ciò fosse stato eccepito da controparte e dunque in violazione dell'art.112 cpc.
pagina 2 di 7 Il ha chiesto il rigetto dell'appello, proponendo appello Controparte_2
incidentale quanto alla liquidazione delle spese a suo favore (riconosciute dal
Tribunale in complessivi Euro 3.000,00, e dunque in misura inferiore ai parametri medi indicati dalla vigente tariffa professionale per le cause di valore indeterminabile complessità media). Rilevato come l'indicazione in sentenza della revoca, ad opera della delibera impugnata del 9.6.21, della delibera in data
11.5.21 doveva ritenersi un mero refuso, essendo stata revocata quella in data
10.5.21, ha affermato che sarebbe stato comunque corretto l'argomento del
Tribunale (secondo cui il avrebbe impugnato la delibera del 9.6.21 per Pt_1
risultare vittorioso nel distinto giudizio di impugnazione della delibera dell'11.5.21, per la quale sarebbe decaduto, considerato che quest'ultima era stata l'unica assunta validamente a seguito della convocazione). Ha sottolineato come con l'appello il avesse svolto motivi relativi all'annullamento della delibera Pt_1
9.6.21 solo quanto alla conferma dell'amministratore in carica, e come la presunta delibera del 10.5.21 fosse in realtà inesistente (essendo stata assunta nella data di prima convocazione di assemblea da un numero di condomini rappresentanti
70,60 millesimi del Condominio), conformemente a quanto già dichiarato dal
Tribunale di Monza in altro giudizio tra le parti.
Va chiarito come effettivamente il abbia impugnato la delibera Pt_1
condominiale del 9.6.21, che ha approvato il punto 1 dell'ordine del giorno e dunque la “revoca di tutte le delibere assunte dalla presunta assemblea condominiale svoltasi in data 10 maggio 2021 alle ore 9,00 alla presenza dei pagina 3 di 7 sigg.re e e di cui al verbale sottoscritto in pari Parte_1 Persona_2
data anche dai sigg.ri e , inviato a mezzo Parte_2 Parte_3
raccomandata prioritaria in data 12 maggio 2021”. A prescindere dal fatto che la situazione di conflitto di interessi ravvisata dal Tribunale sia o meno stata sollevata dal , occorre altresì rilevare come nell'impugnazione ex art. CP_1
1137 c.c. di cui si discute non venga in rilievo alcun “conflitto di interessi”, posto che quel che a parere del Tribunale rileverebbe sotto tale profilo è solo l'interesse concreto che il vorrebbe perseguire con la presente iniziativa giudiziaria (e Pt_1
cioè, nei suoi intendimenti, far riconoscere che sulla convocazione di assemblea questa si fosse già espressa alla prima data del 10.5.21, conseguentemente essendo illegittima qualsiasi decisione assunta per la seconda data di convocazione dell'11.5.21).
L'appello deve tuttavia essere respinto.
Come rilevato dal Condominio, nonostante il abbia con l'atto d'appello Pt_1
chiesto di “accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 9.6.21 adottata dal in relazione ai punti 1, 2, 3 Controparte_2
dell'ordine del giorno”, i motivi di appello sono relativi solo a quanto disposto il
10.5.21 sulla conferma dell'amministratore (che non potrebbe essere Persona_1
revocata per difetto di maggioranza): nulla ha invece qui dedotto in ordine alle decisioni assunte sui punti 2 (autorizzazione all'amministratore all'apertura di nuovo conto corrente condominiale) e 3 (nomina consiglieri, revisori dei conti e rappresentante del supercondominio) che, con il rigetto e la dichiarazione di pagina 4 di 7 cessazione della materia del contendere pronunciati dal Tribunale, debbono pertanto ritenersi definitivamente stabilizzate.
Nessuna delibera vincolante per il Condominio è stata in realtà assunta il
10.5.2021, posto che in quella data (fissata per la prima convocazione) si sono riuniti solo alcuni condòmini, non rappresentanti i 2/3 del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio (bensì, per espressa indicazione del relativo verbale, solo i 70,60 millesimi del valore dell'edificio):
in difetto del quorum costitutivo prescritto dall'art.1135, I co. c.c., pertanto,
nemmeno è identificabile una vera delibera assembleare (come tale addirittura inesistente) e quanto deciso dai soggetti presentatisi alla prima convocazione non può essere riferito ad una volontà condominiale. La “revoca” disposta con la delibera impugnata del 9.6.21, dunque, ha rappresentato solo l'intento del
Condominio di rendere chiaro il disconoscimento di quanto il pretendeva Pt_1
essere stato già deciso. Ciò detto, appaiono del tutto inconferenti le questioni sollevate dal circa la maggioranza richiesta per revocare una delibera Pt_1
avente un determinato contenuto, non vertendosi nemmeno nell'ipotesi di una delibera condominiale.
Fondato si presenta invece l'appello incidentale del , relativamente CP_1
alla liquidazione delle spese processuali a suo favore in complessivi Euro
3.000,00. L'applicazione dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM n.147/22 previsti per cause di valore indeterminabile-complessità media, infatti, porta a riconoscere pagina 5 di 7 alla parte vittoriosa un compenso per il giudizio di primo grado di Euro 8.991,00.
Secondo i medesimi criteri debbono essere liquidate anche le spese per il giudizio d'appello, come da dispositivo.
La palese infondatezza della iniziativa giudiziaria del impone altresì la Pt_1
revoca ex art.136, II co. DM 30.5.2002 n.115 del beneficio dell'ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato, come da separato decreto.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello principale.
2. In accoglimento dell'appello incidentale, condanna al Parte_1
pagamento delle spese processuali del giudizio avanti il Tribunale, liquidate in complessivi Euro 8.991,00 (di cui Euro 2.127,00 per la fase di studio,
Euro 1.416,00 per la fase introduttiva, Euro 1.869,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.579,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.
3. condanna al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1
grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 10.313,00 (di cui Euro
2.518,00 per la fase di studio, Euro 1.665,00 per la fase introduttiva, Euro
1.843,00 per la fase di trattazione ed Euro 4.287,00 per la fase decisionale),
oltre spese generali ed oneri fiscali.
4. Dato atto della revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato, dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico pagina 6 di 7 dello stesso del contributo unificato e del raddoppio del medesimo con riferimento al giudizio d'appello, ex art. 13, co. I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso, in Milano il 18.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Barberis Dott. Roberto Aponte
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