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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6175/2019
All'udienza collegiale del giorno 26/03/2025 ore 11:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CANCRINI ARTURO avv. Toschi sost.
AVV. SANTORI STEFANO
AVV. FIORAVANTI LAURA
Appellato/i
CP_1
Avv. LIONIELLO PAOLO
AVV. DAL BIANCO GIANMARCO
AVV. ASTONE FRANCESCO avv. Scaramuzzino sost.
AVV.
[...]
Controparte_2
Avv. ROMANO CESAREO GERARDO avv. Coletta sost.
Controparte_3
Avv. ROMANO CESAREO GERARDO avv. Coletta sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Coletta da' atto dell'avvenuto pagamento della somma di 145.512,43 euro, come da documentazione gia' versata in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
Raffaella Andreani IL PRESIDENTE
Assistente giudiziario DR Antonio Perinelli
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 26.03.25 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6175 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, riunita al r.g.n.6685/2019 vertenti
TRA
(P.I. in persona del l.r.p.t. elettivamente Parte_2 P.IVA_1
domiciliata presso il difensore avv. Arturo Cancrini che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Santori Stefano e Fioravanti Laura, giusta procura in atti
APPELLANTE nel proc.n.6175/2019
APPELLATA nel proc.n.6685/2019
E
( ) domiciliato presso il difensore Controparte_4 CodiceFiscale_1
avv. Astone Francesco che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti
Dal Bianco Gianmarco, e Lioniello Paolo, giusta procura in atti Controparte_2
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
2
E
che hanno assunto il rischio derivante dal Controparte_3
Certificato di Assicurazione n. A0150820000 (c.f. ), in persona del l.r.p.t. P.IVA_2
domiciliata presso il difensore avv. Romano Cesareo Gerardo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE nel proc.n.6685/2019
APPELLATA nel proc.n.6175/2019
OGGETTO: appelli contro la sentenza n.16259/2019 pubblicata in data 9.08.2019 dal
Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1 - Con atto di citazione notificato in data 3.10.2019 ha proposto Parte_2
appello contro la sentenza n.16259/2019 pubblicata in data 9.08.2019 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.1626/2016, promosso dall'odierno appellato arch. nei confronti della , cui è stato riunito il CP_1 Parte_2 procedimento r.g.n.28806/2016 promosso dalla nei confronti dell'arch. Parte_2
con chiamata in manleva da parte del convenuto della Compagnia CP_1 [...]
Controparte_3
§ 2 - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con ricorso ex art.
702 bis c.p.c. (ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza alla l'Arch. premesso che esso ricorrente, docente Parte_2 CP_1
presso la facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, con scrittura privata del 10/08/2010, aveva stipulato un contratto per il conferimento di incarico professionale con la società che intendeva realizzare un Parco a Tema Parte_2 di intrattenimento cinematografico attualmente , riqualificando l'area Controparte_5
occupata dagli e sita a Roma in località Castel Romano, Consorzio Controparte_6
Castel Romano, Comparto 1; - oggetto dell'incarico professionale era fissato nell'art.2 della richiamata scrittura privata e consisteva nella: a).. progettazione definitiva, completa di tutti gli elaborati tecnico-economici necessari per la presentazione dell'istanza di impatto ambientale (VIA) relativamente sia al che al Parco Espansione, incluse eventuali Parte_3
integrazioni che potranno essere richieste dagli Enti in fase di procedura di valutazione;
b) redazione “chiavi in mano” del progetto definitivo e del progetto esecutivo del Parte_3
completi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di tutti gli elaborati tecnico-economici e
3 contrattuali necessari per espletamento delle pratiche presso i vari Enti e per gli appalti e degli elaborati tecnici relativi alla sicurezza.
Il Prof. fornirà inoltre assistenza nelle fasi di negoziazione con le imprese e CP_1
fornitori nonché la IR dei VO di realizzazione del Parco ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a termini di legge;
- veniva indicata nell'art.3 l'attività, in via esemplificativa, connessa con l'oggetto incarico, nell'art. 4 le modalità di individuazione della struttura organizzativa da affiancare ad esso istante per la realizzazione dell'incarico, nell'art.
5 i termini per la realizzazione dello stesso e nell'art. 6 veniva fissato in complessivi
€3.200.000,00 oltre I.V.A. e contributo CNPAIA ex lege il compenso dovuto ad esso esponente, comprensivo peraltro delle somme dovute ai collaboratori individuati secondo le modalità di cui all'art. 4; - veniva inoltre specificato che tale somma complessiva era da ripartire in: A per la progettazione di cui alla lettera a) dell'art. 2: € 500.000,00; per la parte di incarico di cui alla lettera b) dell'art. 2; B/1- per il progetto definitivo: € 700.000,00; B/2- per il progetto esecutivo sicurezza, computi, capitolati ed in genere la documentazione per le gare di appalto:
€ 800.000,00; B/3- per la IR VO, responsabilità degli stessi, sicurezza in fase di esecuzione e CPI: € 1.200.000,00; In seguito, era stato pattuito che la somma sopra indicata sarebbe stata saldata alle scadenze di seguito riportate: 670.000,00 (di cui € 400.000,00 pari all'importo per la realizzazione del progetto art. 2 lett. a); € 70.000,00 quale acconto per il progetto definitivo;
€ 70.000,00 quale acconto per il progetto definitivo di cui al punto B/1; €
80.000,00 per acconto per la progettazione di cui al punto B/2; € 50.000,00 a titolo di acconto per quanto previsto al punto B/3 entro il 31/08/2010; €100.000,00 a saldo della progettazione di cui all'art. 2 lett. a) della scrittura privata all'approvazione; €630.000,00 a saldo del punto
B/1 a 60 gg. d.f.f.m. dalla consegna a del definitivo;
€720.000,00 a saldo Parte_2
B/2 a 60 gg. d.f.f.m. dalla consegna del progetto esecutivo;
€ 70.000,00 quale secondo acconto di cui al punto B/3 a 60 gg. d.f.f.m. dalla stipula del primo contratto di appalto per le opere civili;
€ 240.000,00 entro 60 gg. d.f.f.m. dal raggiungimento del 50% delle opere di cui al punto
B/3; €360.000,00 entro 60 gg. d.f.f.m. al raggiungimento del 80% delle opere di cui al punto
B/3; € 240.000,00 entro 60 gg. d.f.f.m. dalla data di collaudo delle opere;
Il tutto oltre I.V.A. ed oneri previdenziali;
a modificazione dei patti intervenuti con la scrittura privata del
10/08/2010, con raccomandata a mano del 01/02/2011, vistata per accettazione da
[...]
esso ricorrente aveva chiesto ed ottenuto che la liquidazione relativa ai Parte_2
collaboratori ed allo fossero saldate direttamente in favore CP_7 Parte_4 degli stessi dietro presentazione di fattura, per un totale di € 1.420.000,00 per la e di CP_7
€ 200.000,00 per lo tali somme avrebbero dovuto, pertanto, essere detratte dalla Pt_4 Pt_4 somma pattuita di € 3.200.000,00 di talché importo complessivo spettante ad esso istante ammontava ad € 1.580.000,00; in data 14/05/2015 erano stati consegnati i lavori come da
4 attestazione di conclusione degli stessi, successivamente, in data 7/07/2015, il Comune di Roma aveva rilasciato il certificato di agibilità delle opere;
tuttavia alla data di consegna, a differenza di quanto pattuito all'art. 6 della scrittura del 10/08/2010, così come modificato con nota del 01/10/2010, la aveva provveduto a saldare alle scadenze Parte_2 solamente la somma di € 925.000,00 di cui alle fatture nn.03/2010, 03/2011, 04/2010, 05/2010,
01/2011, 04/2011, 05/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012, 01/2013, 02/2013,
04/2013, 06/2013, 01/2014, 02/201 (quest'ultima saldata al 50%, oggetto di nota di accredito), non aveva ancora provveduto al saldo della somma di € 650.000,00 che, oltre I.V.A. e CNPAIA
e detratta la ritenuta d'acconto come per legge, ammontava a complessivi € 700.064,00 come da pro-forma di fattura;
a nulla erano valse le richieste bonarie di pagamento;
tanto esposto chiedeva condannarsi la al pagamento in proprio favore della somma Parte_2 complessiva pari ad € 700.064,00 (pari ad € 655.000.00 oltre I.V.A. al 22%, CNPAIA al 4% e detratta la ritenuta d'acconto al 20% come per legge); il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la e, con comparsa di risposta, in rito, evidenziava Parte_2
che la controversia non avrebbe potuto essere istruita con modalità sommarie;
nel merito formulava l'eccezione ex art.1460 c.c. per giustificare il mancato saldo del corrispettivo richiesto dall'Arch. ed infatti questo ultimo si era reso responsabile delle seguenti CP_1
violazioni:
- irregolare tenuta della contabilità: il compenso spettante alla impresa esecutrice delle opere era stato pattuito a corpo sicché il direttore dei lavori non avrebbe dovuto certificare, in difetto di accordo con la committenza, lo svolgimento di lavorazioni extracontrattuali;
inoltre non si sarebbe dovuto emettere il certificato di ultimazione dei lavori in un contesto in cui le opere non potevano ritenersi concluse;
in aggiunta non erano state applicate all'appaltatore le penali per la ritardata esecuzione delle opere;
da ultimo non era stata verificata la mancata predisposizione del giornale dei lavori sì da rendere del tutto ardua l'opera del nuovo direttore dei lavori Arch. di ricostruire la documentazione di cantiere;
da ultimo era Persona_1 stata violata la prassi, posta in atto fin dall'inizio dei lavori, di condividere con la committenza le proposte di stato di avanzamento dei lavori provenienti dall'appaltatore; mancato controllo nell'esecuzione dell'opera: erano stati rilevati dal nuovo direttore dei lavori Arch. vizi Per_1 di esecuzione, lavorazioni non eseguite a regola d'arte, non conformità strutturali come risultanti nelle visite di collaudo e nei riscontri documentali;
ulteriormente l'Arch. nel Per_1 corso dell'analisi dei computi metrici allegati al contratto di appalto, aveva affermato come sia evidente che tali difformità hanno determinato un aumento degli importi contrattuali rispetto al quale il Committente avrà facoltà di rivalsa nei confronti dell'impresa analogamente
i controlli a campione sulle detrazioni operate dal D.L. Arch. nello stato finale avevano Per_1
5 condotto a ritenere che le stesse possono considerarsi non conformi a quanto previsto nei documenti contrattuali e non corrispondenti ad esecuzione di lavori eseguiti a regola d'arte.
Le predette condotte sin qui delineate, violative degli obblighi contrattualmente assunti, avevano indotto essa convenuta a risolvere il contratto per grave inadempimento.
Tanto esposto chiedeva respingersi l'istanza di versamento del saldo del corrispettivo ed in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi l'Arch. al pagamento della CP_1 somma complessiva pari ad € 13.311.914,00 a titolo di costi dei lavori extra indebitamente riconosciuti, dell'importo pari ad € 167.128,29 per costi della nuova direzione dei lavori, della somma pari ad €3.806.596,63 per ritardata apertura di quasi un anno del parco a tema, dell'importo pari ad € 200.000,00 per costi legali sostenuti, della somma pari ad €
4.517.971,18 per mancata applicazione delle penali da ritardo e dell'importo pari ad €
1.180.311,08 per costi sostenuti in surroga di quanto contrattualmente a carico dell'impresa appaltatrice e pari ad € 4.613.063,85 per lavori svolti, ma privi di contenuto qualitativo, della somma pari ad €2.810.843,71 per computi metrici sovrastimati, dell'importo pari ad €
3.787.145,00 per danni patrimoniali patiti pari al 2% dell'attivo patrimoniale di essa convenuta risultante dalla situazione patrimoniale al 30/06/2014 e di quello pari ad €
1.000.000,00 a titolo di danni non patrimoniali subiti.
Con atto di citazione ritualmente notificato all'Arch. la CP_1 Parte_2
ribadiva le medesime eccezioni/deduzioni formulate ut supra con riferimento alla
[...]
proposta domanda riconvenzionale.
Si costituiva l'Arch. il quale, con comparsa di risposta, negava CP_1
l'esistenza di qualsivoglia voce di danno in ogni caso chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice a titolo di manleva.
Si costituivano che hanno assunto il rischio derivante dal Parte_5
certificato di assicurazione n°A0150820000, e, con comparsa di risposta, eccepivano che era escluso l'indennizzo qualora l'assicurato avesse stipulato il contratto nella piena consapevolezza anche della sola possibilità di una richiesta risarcitoria, non comunicata preventivamente all'assicuratore; in ogni caso la polizza non avrebbe potuto avere efficacia atteso che l'assicurato, nel questionario da compilare in sede precontrattuale, aveva in forma reticente dichiarato di aver realizzato negli anni 2013 e 2014 un fatturato pari ad € 180.000,00; peraltro il contratto di assicurazione risultava non essere operativo non essendo stata formulata la richiesta di risarcimento dei danni in corso di contratto;
inoltre veniva eccepita la parziale inefficacia della polizza con riferimento ad attività non inerenti il profilo rivestito dall'assicurato (in ambito ingegneristico in tema di strutture e di impiantistica industriale); la domanda di indennizzo sarebbe stata comunque da rideterminare in virtù della applicazione della franchigia prevista nel contratto pari ad € 10.000,00 per sinistro;
da ultimo non avrebbe
6 potuto essere coperta da garanzia assicurativa la condotta professionale connotata da dolo.
Si procedeva alla riunione al processo annotato al R.G. n°1626/2016 di quello annotato al R.G.n.28806/2016 per identità parzialmente soggettiva ed oggettiva delle cause;
indi si procedeva alla trasformazione del rito in quello del processo ordinario di cognizione non potendo essere trattata la controversia (concernente complessi temi di indagine) con le modalità sommarie.
Veniva espletata C.T.U. (ammessa al fine di accertare l'ammontare del compenso spettante all'Arch. a titolo di saldo di quanto dovuto e gli eventuali profili di CP_1
responsabilità professionale a titolo progettuale e di direzione dei lavori con la indicazione dell'ammontare del pregiudizio patrimoniale risentito dalla .) ed indi la Parte_2 causa, alla udienza del 28 marzo 2019, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti veniva trattenuta in decisione”.
§ 3 – Il Tribunale ha così deciso: “Tenuto conto delle reciproche pretese creditorie e della compensazione delle rispettive voci contabili condanna la a pagare Parte_2
all'Arch. la somma complessiva pari ad € 506.000,00 oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A. CP_1
come per legge ed interessi legali a decorrere dalla data di deposito dell'elaborato peritale definitivo sino a quella di effettivo soddisfo. Condanna la a rifondere in Parte_2
favore dell'Arch. le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo CP_1 complessivo di € 28.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge. Pone le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- in via definitiva a carico della Accoglie la richiesta di chiamata in causa e, per l'effetto, dichiara Parte_2
che l'Arch. ha diritto di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice CP_1
chiamata in causa in misura pari ad € 139.000,00 oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A. come per legge nonché interessi legali a decorrere dalla data di deposito dell'elaborato peritale definitivo sino
a quella di effettivo soddisfo. Condanna la compagnia assicuratrice chiamata in causa a rifondere in favore dell'Arch. le spese del presente segmento processuale che CP_1 si liquidano in misura pari ad € 12.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
§ 4 - La decisione è motivata come di seguito riportato: “In via istruttoria mette conto considerare che la causa, di natura documentale, risulta sufficientemente istruita non ravvisandosi l'opportunità di favorire l'ingresso di mezzi istruttori orali.
Sempre in via istruttoria opina il decidente che non ricorrano i presupposti per la rinnovazione delle operazioni peritali (ben condotte e portate a compimento) dovendo tenersi conto della scarna documentazione di natura contrattuale esaminata attese le preclusioni di natura probatoria.
Nel merito ritiene il giudicante che la domanda proposta dall'Arch. CP_1
7 debba trovare accoglimento per quanto di ragione;
ed invero il nominato esperto (con elaborato peritale tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici) ha condivisibilmente argomentato che: le opere in esame riguardano la parziale trasformazione degli originari studi cinematografici "Dino De Laurentis", dislocati su un'area di circa 150 ettari, in località Castel
Romano, all'interno della quale è stata prevista la realizzazione di un parco a tema denominato
"Cinecittà World 1", su un'area di circa 23 ettari, di intrattenimento a caratterizzazione cinematografica di livello internazionale (essendo prevista in una prima fase la realizzazione di un "Parco Base" e successivamente di un "Parco Espansione" oltre alla previsione di strutture commerciali di supporto ed iniziative alberghiere); la (d'ora Parte_2
in poi breviter CCP) ha affidato a strutture esterne la scenografia (la progettazione delle attrazioni) che prevede anche la riutilizzazione parziale di strutture esistenti;
situazione che necessita la trasposizione in manufatti edilizi (comprese strutture ed impianti) per i titoli autorizzativi e per la parte esecutiva;
l'incarico professionale (contratto del 10/08/2010) è stato affidato all'Arch. per l'espletamento di tutte le incombenze inerenti l'ottenimento dei CP_1
titoli autorizzativi, la progettazione fino al livello esecutivo, comprese le attività accessorie
(computi, capitolati, assistenza per i vari contratti...) e la IR VO, compresa in essa la fase inerente la sicurezza;
la progettazione segue due fasi: una prima fase (a) per la progettazione generale, per l'attuazione del Master Plan, ovvero la impostazione generale dell'area, conforme alla scenografia predisposta da strutture esterne;
una seconda fase (b) inerente la progettazione (architettonica, strutturale ed impiantistica), inerente le varie opere da realizzare;
per il predetto incarico è stato previsto un corrispettivo complessivo contrattuale di € 3.200.000,00, dei quali € 2.000.000,00 per la fase progettuale ed € 1.200.000,00 per la
IR VO (rimanendo a carico dell'Arch. gli oneri per varie professionalità CP_1
che compongono la struttura organizzativa e logistica e rimanendo determinato l'importo contrattuale in forma fissa anche nell'ipotesi di importi dei lavori che dovessero risultare lievitati rispetto alla previsione di costi, indicati nell'ordine di circa 42 ml. €; sono stati previsti
i seguenti termini tassativi per la progettazione: entro il 15 settembre 2010 per la fase a) per permettere il deposito della istanza ai fini della valutazione VIA (Valutazione Impatto
Ambientale); termine al 30 settembre 2010 per la progettazione definitiva;
entro il 15 ottobre
2010 la consegna della progettazione esecutiva;
infine nei successivi 15 giorni la consegna degli elaborati necessari per le gare di appalto.
Ulteriori incarichi conferiti all'Arch. sono quelli di responsabile dei lavori per CP_1
le preliminari operazioni di bonifica da ordigni bellici, di geofisica e georadar e per la
IR VO e di responsabile dei lavori per gli interventi inerenti la galleria sotterranea ed il risanamento dei teatri di posa, oggetto della DIA 17140 del 03/03/2011. Ulteriore nomina
8 per incarico della IR VO (essendo contrattualmente conferita la funzione di responsabile dei lavori ed esclusivamente per le attività connesse alla sicurezza per d.lgs.81/08 non rappresentando il committente per la parte inerente la definizione contabile dei lavori poi appaltati).
L'ausiliario di giustizia, dopo aver illustrato i contenuti dei titoli autorizzativi in ambito edilizio e delle pattuizioni intercorse fra la committente e la compagine appaltatrice (la Icun), ha dapprima verificato se sussistessero i presupposti per riconoscere una partita creditoria all'Arch. a titolo di saldo del corrispettivo pattuito. CP_1
E' stato, pertanto, accertato che l'importo inizialmente convenuto era pari alla somma complessiva di € 3.200.000,00, di cui € 500.000,00 per la prima progettazione per Parte_3
e per Parco Espansione per l'inoltro delle istanze volte ad ottenere l'assenso in merito alla
V.l.A (Valutazione Impatto Ambientale), di cui € 700.000,00 per il progetto definitivo del Pt_3 di cui € 800.000,00 per la progettazione esecutiva, completa dei computi necessari per
[...]
l'appalto dei lavori e di cui € 1.200.000,00 per la IR dei VO, compresi gli oneri della sicurezza.
Con nota del l/02/2011 1'Arch. ha richiesto che venissero saldate direttamente CP_1
Contr da le collaborazioni per impianti e sicurezza ( per 1.420.000,00) ed Ing. LO CP_7
(strutture- € 200.000,00), rimanendo di competenza dell'Arch. una quota pari ad € CP_1
1.580.000,00.
Il C.T.U. esaminando le fatture emesse (19, di cui l'ultima saldata in forma parziale) ha valutato che residua a credito dell'Arch. l'importo complessivo pari ad € 656.032,00 CP_1
(rideterminato in minus pari ad € 655.000,00, in linea con le richieste del professionista,) oltre accessori di legge.
Non risulta mossa formale contestazione in ordine all'importo effettivamente dovuto a titolo di saldo di corrispettivo pari ad € 700.064,00, di cui € 655.000,00 a titolo di sorte capitale oltre I.V.A. al 22%, CNPAIA al 4% e detratta la ritenuta d'acconto.
Occorre in seguito accertare se sia stata legittima la risoluzione contrattuale con conseguente revoca dell'incarico e subentro di altro professionista (l'Arch. ) Persona_1
per il completamento della IR VO.
Orbene il nominato esperto ha premesso che l'art. 6 del contratto del 10/08/2010 prevede la ipotesi del recesso da parte della Committente in qualsiasi momento con il solo riconoscimento al Professionista degli importi maturati;
alla data della revoca del mandato risultavano completate le prestazioni inerenti la progettazione ed in corso la IR VO dovendosi definire la emissione dello stato finale, la predisposizione della documentazione e
l'assistenza al collaudo tecnico-amministrativo - incombenze che rappresentano un'aliquota del compenso.
9 Giova rammentare che per la Committente la revoca viene intesa in termini di risoluzione in danno per asseriti inadempimenti del Professionista con richiesta di risarcimento dei danni in misura complessiva pari ad € 35.397.886,08.
Concorda il decidente in ordine al giudizio che la revoca non è dipesa da omissioni e/o da errata tenuta della contabilità a corpo (contabilizzati dalla DL nella quota complessiva del
100%) quanto per le improprie contabilizzazioni di importi (€ 18.474.915,22) che esulano dalle competenze del DL e che hanno creato i presupposti per la emissione di fatture di pagamento da parte di UN(peraltro sulla scorta di certificati di pagamento formalmente non idonei) e la attivazione di tre procedure monitorie con i conseguenti costi procedurali.
Una volta postulato che appaiono legittime le ragioni a fondamento della risoluzione contrattuale occorre verificare se risultino meritevoli di riconoscimento le singole voci di danno qui esaminate:
a) sui costi dei lavori extra-contrattuali indebitamente riconosciuti(€ 13.311.914,00): la questione verte su richieste da parte della appaltatrice UN di maggiori oneri per un presunto andamento anomalo dei lavori, dovuti al prolungamento dei tempi contrattuali, alle varianti che si sono susseguite nel corso dei lavori, ad ipotesi di maggiori interventi, ritenuti non compresi nelle obbligazioni contrattuali a fronte dei quali c'è il riconoscimento di CCP dei soli maggiori lavori per ODS impartiti dalla DL e per i maggiori interventi nei lavori di ristrutturazione dei Teatri 1 e 2. Le norme prevedono l'istituto della riserva per rivendicazioni dell'impresa. E tali sono gli importi rivendicati per vari titoli, parte dei quali, in misura minima, riconosciuti da CCP.
La esistenza di varianti e di integrazioni in corso d'opera è questione pacifica che trova riscontro nei continui verbali di riunioni, per il coordinamento delle varie attività cui partecipano le varie componenti (CCP, progettisti, DL, scenografi, imprese esecutrici...). Non si rilevano autonome richieste del DL alla impresa esecutrice che non siano note alla
Committente, considerato che la stessa interviene alle molteplici e varie riunioni.
Deve, pertanto, opinarsi che la sottoscrizione del DL e dunque l'avallo alla bozza di certificato di pagamento predisposta dalla UN non assuma valore formale valutato che il documento ufficiale è sottoscritto dalla Committente, a mezzo di un proprio delegato.
Non sussiste voce di danno atteso che la richiesta di maggiori importi in subiecta materia
è fisiologica e che il rapporto di natura contrattuale intercorre fra la impresa appaltatrice e la committenza non risultando la esistenza di specifiche responsabilità della DL;
b) sui costi IR VO nuova (€ 167.128,29): alla data della risoluzione del mandato restavano da emettere la contabilità finale e l'assistenza alle operazioni del collaudo tecnico-amministrativo.
Viene ritenuto del tutto giustificato il ristoro degli oneri sostenuti per il subentro di altro
10 Direttore VO per l'importo complessivo di € 50.000,00 (€ 15.000,00 per acconto ed €
35.000,00 a saldo); il tutto oltre accessori di legge.
Viene ritenuto corretto il riconoscimento dell'importo pari ad € 49.000,00 per la remunerazione del corrispettivo spettante ai collaboratori dell'Arch. di cui € Per_1
10.000,00 in favore dell'Ing. , di cui € 7.000,00 in. favore del Sig. di cui € Per_2 Per_3
12.000,00 in favore del Sig. e di cui € 10.000,00 in favore dell'ing. . Parte_6 Parte_7
Il contratto di affidamento all'Arch. non riporta voci di dettaglio per la DL che CP_1
comprende anche la componente inerente l'assistenza al collaudo nonché le varie relazioni riservate sulle rivendicazioni dell'impresa.
Operandosi, pertanto, relatio alla tariffa professionale (legge 02/03/1949 n o 143) la
tabella B per le prestazioni architettoniche complete (progetto e DL) riporta aliquota 0,25% per la DL ed aliquota 0,03 per l'assistenza al collaudo. Quest'ultima voce rappresenta una quota dell'ordine del 10% rispetto alla voce DL.
Se si considera che parte dell'attività di assistenza è da ritenersi completata (collaudi statici già effettuati) e presumibilmente parte della documentazione già acquisita, si può valutare la incidenza per la definizione dello stato finale e per la residua predisposizione ed assistenza per il collaudo tecnico- amministrativo in un ordine di grandezza fra il 5% ed il 7-
8% e dunque in un valore compreso fra € 60.000,00 ed € 90.000,00 in relazione alle effettive prestazioni rese, non note nei dettagli.
Appare, pertanto, esistente la voce di danno per l'importo complessivo pari ad €
89.000,00, di cui € 50.000,00 a titolo di onorario della DL subentrante e di cui € 49.000,00 a titolo di corrispettivo dei collaboratori dell'Arch. Per_1
c) sul ritardo di quasi un anno nella apertura del "Parco a Tema"- dal 31/10/2013 al
24/07/2014 (€ 3.806.596,63): il contratto quadro del 26/07/2012 con l'appaltatrice UN prevede la esecuzione dei lavori in 365 giorni dalla consegna e comunque entro il 31/10/2013, nella ipotesi di proroghe concesse dal DL per cause di forza maggiore. I lavori subiscono slittamenti di esecuzione che consentono l'apertura del " a Tema" alta data del Pt_3
24/07/2014 con un ritardo di nove mesi rispetto alle previsioni originarie.
Con riferimento a tale ritardo (2 mesi nel 2013 e 7 mesi nel 2014) -non sussiste alcun onere risarcitorio nei confronti della DL in quanto si tratta di voce imputabile ed imputata alla appaltatrice UN con riferimento alle norme che ne hanno regolato l'esecuzione. Nel caso di imputazione al DL si tratterebbe di una duplicazione dell'importo già rivendicato nei confronti della UN. Risultano detratti importi a titolo di penale nella contabilità finale dell'appalto ed in ogni caso, si verte in materia oggetto di contenzioso.
Non sussiste, pertanto, voce di danno atteso che il rilievo di assenza di impulso attribuita alla DL appare irrilevante;
11 d) sulle spese legati per i tre decreti ingiuntivi e per i conseguenti giudizi di opposizione
(€200.000,00): 1) D.I. n o 228/14 per € 1.213.386,92 a titolo di fatture inerenti gli ultimi SAL al 31/07/2014: il giudizio di merito (originato dalla opposizione al suddetto decreto monitorio) nasce non già per omissioni o irregolarità da parte del DL Arch. ma per presunte CP_1
compensazioni valutate dal DL subentrante nella contabilità finale;
non sussiste, pertanto, alcuna voce di danno;
2)D.I. n° 2972/15 per € 5.544.136,87 a titolo di fatture inerenti i SAL al 30/06/2014 e per le ulteriori lavorazioni "fuori appendice": le rate in acconto per la situazione contabile al
30/06/2014(fatt. dal n.222 al n.233 del 30/06/2014), peraltro rettificate negli importi (come poi evidenziato nella successiva situazione al 31/07/2014) rientrano nell'ambito della corrente contabilità contrattuale;
non sussiste per l'effetto ipotesi di irregolarità da parte della DL.
Diversamente la emissione della fattura, anche se emessa a seguito di una bozza di certificato di pagamento e non di un formale certificato, di competenza della Committente, distorce i rapporti contrattuali fra Committente ed Impresa ed agevola la richiesta di un D.I. per cui si ritiene giustificato che i costi legali siano addebitati all'Arch. in linea con le CP_1 indicazioni tariffarie di cui al D.M. n o 140/2012 (in misura pari ad € 25.000,00);
3) D.I. n o 1212/16 per € 10.506.109,90 a titolo di parte dei lavori rivendicati con la fattura n. 270/2014(oneri rivendicati da ultimo con la diffida a CCP da parte dello
[...]
: la richiesta della UN è relativa a lavori aggiuntive rispetto alle voci CP_9
contrattuali a corpo oltre oneri risarcitori per la maggiore durata dei lavori, custodia dei cantieri, coordinamento progettuale e cantieristico di altre imprese operanti: l'avallo da parte della DL per gli importi rivendicati da UN per tali lavorazioni esula dalle competenze del
DL a meno della sola contabilizzazione delle quantità nel libretto delle misure circa i maggiori interventi effettuati dalla UN rispetto alle obbligazioni contrattuali;
anche nel predetto caso, facendo governo del parametro tariffario di cui al D.M. n.140/2012 si ritiene corretto riconoscere l'importo complessivo pari ad € 35.000,00; si precisa che le valutazioni preliminari del C.T.U. sub 2) e sub 3) hanno natura squisitamente tecnica apparendo corretto recepire la stima dei costi processuali in quanto rispondente agli oneri presumibili per i due giudizi tenuto conto del valore delle controversie e delle tipologie delle singole vertenze;
e) sui danni da mancata applicazione delle penali:(€ 4.517.971,78): la Committente CCP nello stato finale applica penali nei termini definiti dal DL subentrante, poi rettificati dal collaudatore ed accettati da CCP. E dunque è già ristorata dei presunti danni se tali sono stati.
La rivendicazione nei confronti del DL, oltre che ingiustificata, perché la penale rientra nelle competenze della Committente si rileverebbe quale duplicazione di un presunto danno di cui si è già dato ristoro nella contabilità finale nei termini poi esplicitati in rettifica nel collaudo tecnico-amministrativo. Se poi la penale (o meglio le penali per singoli atti ed appendici) sia
12 dovuta o meno è questione che attiene alla definizione delle riserve iscritte dalla impresa UN in calce allo stato finale e si presume riproposta in calce al certificato di collaudo;
non viene riconosciuta, pertanto, alcuna voce di danno;
Contr f) sui danni per i costi sostenuti da in surroga ad UN e per mancato controllo (€
1.180.000,00 per surroga ad UN ed € 4.613.063,85 per maggiori costi di gestione): non si rileva attribuzione di danni a carico del DL Arch. sia perché si verte in ipotesi di CP_1
importi già compensati da CCP nella contabilità finale sia perché manca qualsiasi documento che attesti le spese sostenute;
sul ristoro di oneri non sostenuti da UN per obbligazioni assunte trattasi di problematiche che hanno in parte riguardato la DL subentrante che, peraltro, ha provveduto al recupero di tali importi nel conto finale. Ma trova esclusione dalle competenze del DL Arch. rimosso dalle proprie funzioni a decorrere dal CP_1
06/10/2014-; con riferimento alla richiesta di danni per maggiori oneri di gestione è stato correttamente opinato che nello stato finale, in larga parte confermato nel certificato di collaudo, risultano valutati vizi di esecuzione per i quali sono operate detrazioni in danno di Contr UN (importi avallati da con la sottoscrizione del certificato di collaudo senza riserva alcuna). Essendo quindi intervenuta accettazione dei lavori deve essere esclusa una ulteriore forma di risarcimento;
g) sugli oneri per computi metrici sovrastimati- sui maggiori importi sul cantierabile redatto dall'impresa- sull'omesso controllo della contabilità redatta dalla impresa esecutrice
UN (€ 2.810.843,71): l'importo di sovrastima trova già ristoro nella contabilità finale
(anche se oggetto di riserva), confermata nel certificato di collaudo. Nel caso la rivendicazione rappresenta la duplicazione di un presunto danno. L'importo per omesso controllo dalla contabilità redatta da UN risulta recuperato a mezzo delle detrazioni operate dalla DL subentrante;
h) sui danni all'immagine (di cui € 3.787.145,00 per danni patrimoniale e di cui €
1.000.000,00 per danni non patrimoniali): è già stato riconosciuto il danno patrimoniale sub
d) in ragione di iniziative processuali della UN favorite dalla condotta della DL originaria;
ulteriori iniziative processuali adottate da UN non possono essere addebitate all'Arch.
non si ravvisa la esistenza di un danno non patrimoniale alla immagine che sarebbe, CP_1
in ipotesi, ascrivibile ad UN.
In definitiva, in ragione del riconoscimento delle reciproche voci di credito, compete all'Arch. l'importo complessivo pari ad € 506.000,00 € 655.000,00 a titolo di saldo CP_1
di corrispettivo - € 149.000,00 per costi della direzione dei lavori subentrante e per spese legali per i due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo= € 506.000,00); il tutto oltre C.N.P.A.I.A.
(4%) ed I.V.A. (22%) ed interessi legali (e non anche rivalutazione monetaria vertendosi in ambito di debito di valuta e non essendo stata fornita la prova del maggior danno sofferto ex
13 art. 1224 2° comma c.c.) a decorrere dalla data di deposito dell'elaborato peritale definitivo
(atteso che con la predetta decorrenza il credito complessivo è da ritenersi certo, liquido ed esigibile) sino a quella di effettivo soddisfo.
Le spese di lite (che tengono conto del ridimensionamento della pretesa creditoria) seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo.
Per le medesime ragioni le spese di C.T.U. - liquidate come in atti - devono essere poste in via definitiva a carico della a carico della quale viene riconosciuta Parte_2
una consistente voce di debito.
Non si ravvisano profili di addebito da responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c..
Da ultimo, con riferimento alla richiesta di parziale compensazione degli oneri riconosciuti a carico dell'Arch. il predetto professionista ha chiesto di essere CP_1
manlevato dalla propria compagnia assicuratrice.
Ritiene il decidente che la richiesta di manleva possa essere accolta nei limiti infra delineati;
ed infatti occorre osservare che: il contratto di assicurazione stipulato dall'Arch. con (nella scheda di copertura antistante il- contratto di assicurazione) CP_1 CP_3 prevede la operatività della clausola "continous cover” in forza della quale gli assicuratori acconsentono a tenere indenne l'assicurato anche qualora il reclamo denunciato agli assicuratori, in conformità all'articolo 12, sia la conseguenza di situazioni o circostanze che fossero già note all'assicurato prima della data di inizio della durata del contratto e che non siano state comunicate agli assicuratori prima di tale data e che non siano state dichiarate nel modulo di proposta allegato al contratto di assicurazione;
secondo la clausola "claims made"
- retroattività delle condizioni generali di contratto l'assicurazione prestata è operante per fatti colposi, errori od omissioni anche prima della data di inizio del periodo di assicurazione, ma non prima della data di retroattività stabilita nella scheda di copertura, e a condizione che il conseguente reclamo sia per la prima volta presentato all'assicurato e da questi regolarmente denunciato agli assicuratori durante il periodo di assicurazione;
risulta esistente la copertura assicurativa per attività inerenti la realizzazione, fra gli altri, di parchi giochi e per le attività di cui al D.Lgs. no 81/2008 e di cui al D.Lgs. no 624/96; le attività di natura
strutturale ingegneristica devono ritenersi incluse nelle condizioni particolari di contratto essendo attività del tutto connesse a quelle di natura progettuale e di direzione dei lavori;
le parti hanno derogato alla clausola di cui all'art.1892 cc. secondo cui è annullabile il contratto di garanzia assicurativa nell'ipotesi di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze decisive al fine della formazione del consenso dell'assicuratore a mezzo della sottoscrizione della clausola "continous covery"; la stessa (art. 19 delle condizioni di contratto) recita espressamente: "gli acconsentono a tenere indenne l' anche qualora il CP_2 Parte_8
reclamo denunciato agli in conformità all'art.12 sia la conseguenza di situazioni CP_2
14 o circostanze che fossero già note all prima della data di inizio della durata del Parte_8
contratto e che non siano state comunicate agli prima di tale data e non siano CP_2
state dichiarate nel modulo di proposta allegato"; l'assicurato negli anni 2013 e 2014 non ha mai superato il reddito di € 180.000,00 sicché non si ravvisa alcuna falsa attestazione dal punto di vista fiscale;
la comunicazione di CCP di risoluzione del contratto, che non contiene una espressa richiesta di risarcimento dei danni, è intervenuta in data 16 ottobre 2014 e, quindi, in vigenza di contratto;
non sussiste difetto di continuità assicurativa atteso che l'unica polizza azionata è quello oggetto di esame e che non risulta essere stata sottoscritta alcuna precedente polizza;
è da escludersi nel caso oggetto di indagine la ricorrenza di una condotta dolosa avendo l'Arch. tentato di improntare la propria condotta a diligenza CP_1
professionale e la presente istruttoria comprova che gli sporadici errori commessi hanno natura colposa.
In forza dei superiori rilievi l'Arch. ha diritto di essere manlevato per CP_1
l'importo pari ad € 139.000,00 essendo a carico dell'assicurato la franchigia pari ad €
10.000,00 per ogni sinistro); il tutto oltre C.N.P.A.IA. (4%), I.V.A. (22%) ed interessi legali decorrenti dalla epoca di deposito dell'elaborato peritale definitivo sino a quella di effettivo soddisfo.
Avendo la compagnia assicuratrice non iure contrastato la richiesta di manleva deve essere condannata a rifondere le spese del segmento processuale accessorio- liquidate come da dispositivo”.
§ 5 - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le Parte_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza appellata: In via preliminare: - accogliere
l'istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione degli effetti esecutivi o dell'esecuzione della sentenza impugnata, sussistendone i requisiti di legge;
Nel merito: - accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 e 1455 c.c. del contratto d'incarico professionale con l'Arch. CP_1
- condannare l'Arch. a corrispondere in favore di CP_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 13.311.914,00, in ragione dei maggiori costi sostenuti dalla Committente a titolo di lavori extracontrattuali indebitamente contabilizzati dal Direttore dei VO, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo responsabilità ex art.2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge, ed IVA se dovuta;
- condannare l'Arch. a corrispondere in favore di CP_1 Parte_2
15 in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 167.128,29 in ragione dei maggiori ed indebiti costi sopportati per la nuova IR VO, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge, ed IVA se dovuta;
- condannare l'Arch. a corrispondere in favore di CP_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 3.806.596,63 in ragione dei costi indebitamente subiti per il ritardo nell'apertura del Parco, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge, ed IVA se dovuta;
- condannare l'Arch. a corrispondere in favore di CP_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 200.000,00 in ragione delle spese legali indebitamente sostenute per difendersi in giudizio dalle azioni intentate da o CP_10
quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge, ed IVA se dovuta;
- condannare l'Arch. a corrispondere in favore di CP_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 4.517.971,78 a titolo di danni per la mancata applicazione delle penali, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge, ed IVA se dovuta;
- condannare l'Arch. a corrispondere in favore di CP_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 1.180.311,08 per i costi in surroga ad
UN indebitamente sostenuti e per quelli da mancato controllo, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo
a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge, ed IVA se dovuta;
- condannare l'Arch. a corrispondere in favore di CP_1 Parte_2
16 in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 4.613.063,85 in ragione dei maggiori costi di gestione indebitamente sostenuti, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge, ed IVA se dovuta.
- condannare l'Arch. a corrispondere in favore di CP_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 2.810.843,71 in ragione dei maggiori ed indebiti oneri sostenuti per computi metrici sovrastimati, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo
a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge, ed IVA se dovuta.
- condannare l'Arch. a corrispondere in favore di CP_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 4.787.145,00 a titolo di danni alla lesione del diritto di immagine, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge, ed IVA se dovuta.
- Per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla spetti all'Arch. a titolo di saldo CP_1 per l'attività professionale svolta in favore di - Con vittoria di diritti, Parte_2 competenze ed onorari”.
§ 6 – L'arch. costituitosi con comparsa depositata il 21.01.2020 ha resistito CP_1
al gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia
Contr all'Ecc.ma Corte: 1) Rigettare l'appello proposto da in tutti e ciascuno dei suoi motivi e in tutte e ciascuna delle domande svolte in conclusioni, in quanto invalide, inammissibili, infondate in fatto e diritto, non provate, e, in subordine, nel denegato caso di accoglimento di alcuno degli avversi motivi di appello, ridurre a giustizia l'ammontare delle varie partite di danno allegate ex adverso e in accoglimento del nostro dispiegato appello incidentale: 2)
Riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma laddove accerta un inadempimento contrattuale da parte dell'Arch. e lo condanna al risarcimento del danno nella misura CP_1
di euro 159.000,00 con scomputo di detto importo da quanto a lui contrattualmente dovuto dalla controparte per l'effetto, a) rigettare l'avversa domanda di Parte_2
Contr risoluzione per inadempimento e condannare al pagamento in favore dell'Arch. CP_1
dell'integrale saldo di quanto dovutogli in forza del contratto inter partes, nella misura di euro
17 Contr 655.000,00 oltre accessori di Legge;
b) in subordine, condannare al pagamento in favore dell'Arch. dell'integrale saldo di quanto dovutogli in forza del contratto inter partes, CP_1
nella misura di euro 655.000 oltre accessori di Legge, decurtata del valore delle eventuali
Contr opere ricadenti nel perimetro dei suoi obblighi contrattuali verso e aumentata del mancato guadagno riferibile a dette ultime opere, da liquidarsi anche secondo equità; c) in
Contr ulteriore subordine, condannare al pagamento in favore dell'Arch. CP_1
dell'integrale saldo di quanto dovutogli in forza del contratto inter partes, nella misura di euro
655.000 oltre accessori di Legge, decurtata del valore delle opere ricadenti nel perimetro dei
Contr suoi obblighi contrattuali verso riaumentata del mancato guadagno riferibile a dette ultime opere, da liquidarsi anche secondo equità, e decurtata della somma, comunque inferiore
a euro 159.000, pari al danno risarcibile conseguente all'ipotizzato - e denegato inadempimento di scarsa importanza da parte dell'Arch. nei confronti di CCP che CP_1
dovesse essere accertato dall'Ecc.ma Corte;
d) comunque dichiarandosi che non v'è luogo a risoluzione del contratto inter partes;
3) Rigettarsi tutti e ciascuno dei motivi dell'appello proposto dagli London, siccome infondato in fatto e diritto;
in Parte_9
subordine, in eventuale e denegato accoglimento della subordinata domanda di cui al III motivo d'appello dei accertare e dichiarare che la decurtazione applicabile per la CP_3
clausola continuous claim rispetto al risarcimento dovuto è pari a euro 19.000,00; o in alternativa che la relativa decurtazione pari a euro 29.000,00 comunque include e assorbe la franchigia contrattuale di polizza per euro 10.000,00; 4) Con vittoria di spese nei confronti di ambo le controparti”.
§ 7 - costituitasi con comparsa depositata il Controparte_3
2.12.2021 ha resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni “Tanto premesso, come innanzi rappresentata e difesa, interviene nel Controparte_3 presente processo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ., riportandosi alle difese, eccezioni ed istanze proposte dagli associati al e tra Controparte_2 CP_11
questi dei che hanno sottoscritto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione CP_12
n.A0150820000, agli scritti difensivi e ai verbali di udienza, che fa propri, da intendersi qui integralmente ritrascritti, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate”.
§ 8 – Al presente fascicolo, con provvedimento del 13.02.2020, veniva riunito quello avente r.g.n.6685/2019 avente ad oggetto impugnazione avverso la medesima sentenza proposta dagli che avevano assunto il rischio derivante dal Certificato Controparte_2 di Assicurazione n.A0150820000, con atto d'appello notificato il 17.10.2019 in cui sono state rassegnate le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza appellata: rigettare la domanda di indennizzo proposta dall'Arch. nei confronti degli Assicuratori, odierni CP_1
18 appellanti, nel giudizio RG.n.28806/2016 del Tribunale Civile di Roma, per le ragioni esposte nel presente atto;
in subordine, ridurre l'indennizzo alla sola voce per “ristoro spese legali” non essendo l'importo della riduzione compensi indennizzabile ai sensi di Polizza;
in ulteriore subordine, ridurre l'indennizzo dell'ulteriore importo pari allo scoperto del 20% previsto dall'art. 19 C.G.A. sul danno liquidato, nella subordinata ipotesi prevista nel Motivo III, paragrafo 4 che precede, in aggiunta all'ordinaria franchigia già applicata dal Tribunale di
Roma; rigettare le domande proposte da nei confronti dell'Arch. nei Parte_2 CP_1
giudizi riuniti RG. 1626/2016 e 28806/2016 del Tribunale Civile di Roma;
in subordine, ridurre
l'importo del risarcimento dovuto da alle sole spese per ristoro spese legali, non CP_1 costituendo le spese per il nuovo DL “danno risarcibile” ai sensi di Legge. Con condanna della parte che sarà ritenuta onerata alle spese, diritti ed onorari di difesa, nella misura ed in conformità dei principi di ripartizione sopra dedotti”.
§ 9 – Con comparsa depositata l'11.02.2020 si costituiva nel Parte_2 procedimento r.g.n.6685/2019 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, In via preliminare: -
Disporre la riunione del presente giudizio d'appello ai sensi dell'art. 335 c.p.c. con quello già pendente dinanzi a codesta Ecc.ma Corte e rubricato al n. R.G. 6175/19. Nel merito: - Rigettare
l'appello proposto dagli che hanno assunto il rischio derivante dal Controparte_2
Certificato di Assicurazione n. A0150820000, con riferimento ai motivi nn.6, 7 e 8 in quanto infondati in fatto ed in diritto. - Con vittoria di diritti, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio”.
§ 10 – L'arch. depositava infine ulteriore comparsa in data 24.04.2020 in CP_1 cui rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte: - preliminarmente, riunire il presente giudizio di appello a quello “portante” in impugnazione della medesima sentenza Contr n. 16259/2019 del Tribunale di Roma, proposto da - nel merito, contrariis reiectis, 1) rigettarsi tutti e ciascuno dei motivi dell'appello proposto dagli Parte_10 nei confronti dell'Arch. siccome infondati in fatto e diritto;
in subordine, in
[...] CP_1 eventuale e denegato accoglimento della subordinata domanda di cui al III motivo d'appello dei accertare e dichiarare che la decurtazione applicabile per la clausola continuous CP_3
claim rispetto al risarcimento dovuto è pari a euro 19.000; o in alternativa che la relativa decurtazione pari a euro 29.000 comunque include e assorbe la franchigia contrattuale di polizza per euro 10.000; 2) come già concluso nella nostra comparsa di costituzione con appello incidentale contro nel giudizio n. 6175/19 r.g.a.c., cui il presente Parte_2
Contr va riunito, rigettare l'appello proposto da in tutti e ciascuno dei suoi motivi e in tutte e ciascuna delle domande svolte in conclusioni, in quanto invalide, inammissibili, infondate in fatto e diritto, non provate;
o, in subordine, nel denegato caso di accoglimento di alcuno degli
19 avversi motivi di appello, ridurre a giustizia l'ammontare delle varie partite di danno allegate ex adverso;
comunque con condanna dei chiamati alla manleva in favore Parte_10 dell'Arch. 3) in accoglimento del nostro appello incidentale già svolto
contro
CP_1 nel giudizio n. 6175/19 r.g.a.c., riformare l'impugnata sentenza del Parte_2
Tribunale di Roma laddove accerta un inadempimento contrattuale da parte dell'Arch.
e lo condanna al risarcimento del danno nella misura di euro 159.000, con scomputo CP_1
di detto importo da quanto a lui contrattualmente dovuto dalla controparte Parte_2
per l'effetto, a) rigettare l'avversa domanda di risoluzione per inadempimento e
[...]
Contr condannare al pagamento in favore dell'Arch. dell'integrale saldo di quanto CP_1
dovutogli in forza del contratto inter partes, nella misura di euro 655.000 oltre accessori di
Legge; b) in subordine, condannare CCP al pagamento in favore dell'Arch. CP_1 dell'integrale saldo di quanto dovutogli in forza del contratto inter partes, nella misura di euro
655.000 oltre accessori di Legge, decurtata del valore delle eventuali opere ineseguite ricadenti nel perimetro dei suoi obblighi contrattuali verso CCP, e aumentata del mancato guadagno riferibile a dette ultime opere, da liquidarsi anche secondo equità; c) in ulteriore
Contr subordine, condannare al pagamento in favore dell'Arch. dell'integrale saldo CP_1
di quanto dovutogli in forza del contratto inter partes, nella misura di euro 655.000 oltre accessori di Legge, decurtata del valore delle opere ineseguite ricadenti nel perimetro dei suoi
Contr obblighi contrattuali verso riaumentata del mancato guadagno riferibile a dette ultime opere, da liquidarsi anche secondo equità, e decurtata della somma, comunque inferiore a euro
159.000, pari al danno risarcibile conseguente all'ipotizzato - e denegato - inadempimento di Contr scarsa importanza da parte dell'Arch. nei confronti di che venisse accertato CP_1 dall'Ecc.ma Corte;
d) comunque dichiarandosi che non v'è luogo a risoluzione del contratto inter partes;
4) con vittoria di spese nei confronti di ambo le controparti.”
§ 11 - All'odierna udienza cui il procedimento è stato rinviato previo invito alla precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
I hanno richiesto inoltre la restituzione dell'importo pari ad euro 145.512,43 CP_3
versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
§ 12- L'appello principale del procedimento r.g.n.6175/2019 è articolato in otto motivi.
§ 12.1 - Con il primo motivo intestato “SUI COSTI DEI LAVORI
EXTRACONTRATTUALI INDEBITAMENTE RICONOSCIUTI: VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1453 C.C., ERRATA VALUTAZIONE DEGLI
ELEMENTI DI PROVA, OMESSA VALUTAZIONE DELLE DIFESE, DIFETTO E
CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE”, parte appellante ha censurato la
20 sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Roma ha affermato che “non sussiste voce di danno atteso che la richiesta di maggiori importi in subiecta materia è fisiologica e che il rapporto di natura contrattuale intercorre fra la impresa appaltatrice e la committenza, non risultando la esistenza di specifiche responsabilità della DL”.
Deduceva che tali considerazioni erano del tutto errate e contraddittorie non essendo comprensibile come il Tribunale avesse potuto ritenere che l'inserimento all'interno dei SAL dei costi dei lavori extracontrattuali indebitamente riconosciuti dal D.L. all'appaltatore UN non avesse prodotto un danno economico a proprio carico, con la possibilità per l'appaltatore di poter agire in monitorio come in effetti avvenuto.
Soggiungeva che era errata la considerazione per cui “la sottoscrizione del DL e dunque
l'avallo alla bozza di certificato di pagamento predisposta dalla UN non assuma valore formale valutato che il documento ufficiale è sottoscritto dalla Committente, a mezzo di un proprio delegato”, atteso che contrariamente a quanto affermato nella sentenza, i SAL emessi
– e posti poi da UN a fondamento dei decreti ingiuntivi – non contenevano alcuna sottoscrizione a sé riferibile, bensì solo le firme del D.L. e dell'appaltatore, secondo quanto previsto nella disciplina contrattuale riguardante l'appalto, non operando nel caso di specie la normativa sugli appalti pubblici.
Allegava altresì che secondo previsioni contrattuali la contabilizzazione dei maggiori oneri richiesti dall'appaltatrice non potesse avvenire per mezzo dei SAL emessi dal D.L. atteso che nell'art.
5.3 del contratto d'appalto, era previsto che “l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun corrispettivo od indennizzo per lavori extra o varianti che non siano stati preventivamente oggetto di accordo scritto tra le parti da considerarsi integrativo del presente Contratto. In ogni caso l'Appaltatore non potrà di propria iniziativa introdurre variazioni od aggiungere lavori extra ai lavori regolarmente appaltati senza la preventiva autorizzazione scritta del
Direttore dei VO e la stipula dell'atto integrativo con il Committente”, con la conseguenza che dalla lettura delle previsioni contrattuali, non poteva sorgere nessun dubbio che l'Arch. non potesse contabilizzare oneri extracontrattuali all'interno dei SAL emessi, CP_1 scaturendone la relativa responsabilità avendo tale modus operandi consentito all'appaltatore
UN di agire in via monitoria, essendo stata costretta a dover operare ex post detrazioni contabili.
§ 12.2 - Con il secondo motivo intestato “SUI DANNI DA MANCATA
APPLICAZIONE DELLE PENALI: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART.1453 C.C., ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA,
OMESSA VALUTAZIONE DELLE DIFESE, DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ
DELLA MOTIVAZIONE”, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di non riconoscere alcun risarcimento per la mancata applicazione delle penali
21 da parte dell'arch. CP_1
Allegava che non essendo state applicate tempestivamente le penali, i SAL emessi dall'Arch. contenevano l'intero importo dei lavori, mentre applicando le penali in CP_1 corso d'opera, i SAL emessi sarebbero stati di un importo (al netto delle detrazioni) sensibilmente inferiore ed UN, al più, avrebbe potuto iscrivere riserve negli atti contabili chiedendo la disapplicazione delle penali.
Precisava che la questione delle detrazioni in sede di conto finale, presa in considerazione dal primo giudice, atteneva al rapporto contrattuale tra committente e appaltatore e non determinava alcuna interferenza con il danno patito per la mancata applicazione tempestiva delle penali da parte del D.L. atteso che nel contenzioso con l'appaltatore aveva chiesto ad
UN il pagamento di € 4.500.000 c.a. a titolo di penali per il ritardo nel completamento delle opere, mentre la richiesta avanzata contro l'arch. concerneva il risarcimento per il CP_1
pregiudizio patito per la mancata applicazione di tali penali, non essendo ancora riuscita a recuperare le somme, non essendovi alcuna duplicazione di importi.
Deduceva inoltre che l'applicazione delle penali, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, costituiva attività di spettanza del direttore dei lavori dovendo il CP_1 quantomeno procedere ad una preliminare valutazione in ordine al ritardo nell'esecuzione dell'opera, avendo il primo giudice aderito acriticamente alle conclusioni sul punto svolte dal c.t.u. senza tenere conto delle osservazioni critiche di parte.
§ 12.3 - Con il terzo motivo intestato “SUI DANNI DA OMESSO CONTROLLO:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1453 C.C., ERRATA
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA, OMESSA VALUTAZIONE DELLE
DIFESE, DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE”, parte appellante censurava le statuizioni di cui ai punti f) e g) della parte motiva della sentenza, in cui non era stato riconosciuto alcun diritto risarcitorio di CCP per i maggiori costi subiti per omesso controllo da parte dell'Arch. a ti-tolo di interventi in surroga eseguiti, per i maggiori CP_1
costi di gestione e per quelli derivanti dai computi metrici sovrastimati. Contr Quanto ai danni per i costi sostenuti da in surroga a UN e per i maggiori oneri di gestione deduceva che il Tribunale di Roma non aveva rilevato “attribuzione di danni a carico Contr del DL Arch. sia perché si verte in ipotesi di importi già compensati da nella CP_1 contabilità finale sia perché manca un qualsiasi documento che attesti le spese sostenute”.
Precisava, quanto agli oneri per i computi metrici sovrastimati e per omesso controllo, che il giudice di primo grado aveva ritenuto la richiesta una duplicazione di domande, avendo
CCP “recuperato [gli importi] a mezzo delle detrazioni operate dalla DL subentrante”.
Allegava che, come rappresentato nel paragrafo dedicato alle penali, il ragionamento del
Tribunale di Roma posto a fondamento del mancato riconoscimento delle pretese in oggetto di
22 CCP – mutuato dalle errate valutazioni del CTU – era del tutto errato e fuorviante, non potendosi condividere il ragionamento in base al quale tali maggiori oneri non potevano porsi in capo al D.L. – nonostante questo avesse un obbligo contrattuale di controllo sull'eseguito – in quanto il successivo D.L., in sede di contabilità finale, aveva poi apportato detrazioni al credito di UN.
Evidenziava che l'indebito comportamento dell'Arch. aveva consentito ad CP_1
UN di ottenere dal Tribunale di Roma ben tre decreti ingiuntivi, mentre, qualora l'appellato avesse ben adempiuto le proprie obbligazioni, avrebbe potuto accertare i vizi di esecuzione nel corso dei lavori con conseguente ordine di immediato rifacimento o rimessa in pristino a carico dello stesso appaltatore, cosa che non era avvenuta non avendo l'Arch. approntato CP_1
alcuna forma di controllo su quanto eseguito da UN, litandosi a sottoscrivere i SAL presentatigli dall'appaltatore.
Indi evidenziava che i vizi delle opere eseguite da UN e non accertati dal D.L. Arch.
risultavano dall'analisi della relazione sul conto finale e del certificato di regolare CP_1 esecuzione redatto dall'Arch. a chiusura della contabilità della commessa, Persona_1 per cui “nel corso dei lavori e, soprattutto, in via di ultimazione degli stessi il Committente ha sostenuto ingenti spese relative ad interventi diretti in surroga all'impresa o ad oneri contrattualmente a carico della stessa e in particolare: - Interventi diretti del Committente in surroga all'Impresa per € 585.275,03 IVA esclusa […] - Costi da imputare in quota parte all'Impresa poiché derivanti da obblighi contrattuali per un importo di € 595.036,05”.
Precisava che nella contabilità finale dell'appalto tali costi erano stati quantificati in euro
1.180.311,08, mentre il mancato controllo di qualità sui lavori da parte del D.L. aveva creato
Contr ulteriori danni a registrandosi maggiori costi di gestione quantificati in euro 4.613.063,85.
Quanto alla mancata supervisione dei computi metrici redatti da UN evidenziava come risultante dall'analisi della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dall'Arch. a chiusura della contabilità della commessa, che “nel corso Persona_1 dell'analisi dei computi metrici (redatti dall'Impresa nell'ambito della progettazione cantierabile a questa appaltata) allegati ai contratti d'appalto sono emerse evidenti difformità dell'eseguito rispetto alla progettazione cantierabile, che hanno determinato maggiori oneri pari a € 2.810.843,71”.
I vizi delle opere – specificati per singolo edificio e contesto attrezzato – erano puntualmente individuati negli Ordini di Servizio “1A e 2A” del successivo D.L. Arch. Per_1
e nell'allegato “B” al SAL finale, nonché trovano piena conferma nelle risultanze degli accertamenti e saggi sviluppati in fase di collaudo.
Riportava quindi in sintesi le determinazioni assunte dal Collaudatore tecnico amministrativo (cfr. doc. 80 fascicolo primo grado, pag. 54).
23 Sottofondo delle pavimentazioni:
- Piazzale Area 1 Proprietà. Dalle prove di laboratorio eseguite dalla ISTE-DIL di
ID M. di Roma, è risultato che il materiale utilizzato non è conforme a quello previsto nel computo metrico estimativo del contratto d'Appalto, poiché secondo quanto riscontrato dalle prove è presente in strati diversi ghiaietto (sp.60 mm), materiale terroso misto a riciclato da lavorazioni edili (sp.11O mm) e materiale prevalentemente limo-argilloso di colore avana scuro con inclusi litoidi (sp.380 mm) in luogo di pozzolana grezza (sp.170 mm) e misto granulare naturale (sp.350 mm); inoltre non è presente la barriera al vapore in fogli di polietilene.
- Piazzale (Area 1 - Proprietà).Parte dei materiali sono risultati non conformi a quanto previsto nel computo metrico estimativo di contratto, poiché, secondo quanto riscontrato dalle prove, è presente in strati diversi ghiaietto (sp.50 mm), materiale terroso misto a riciclato da lavorazioni edili (sp.80 mm) e materiale prevalentemente limo-argilloso di colore avana scuro con inclusi litoidi (sp.340 mm), in luogo di pozzolana grezza (sp.170 mm) e misto granulare naturale (sp.350 mm) previsti nei computi;
inoltre non è presente la barriera al vapore in fogli di polietilene.
- Piazzale (Area 3 - Proprietà). Parte dei materiali sono risultati non conformi a quanto previsto nel computo metrico estimativo di contratto, poiché, da quanto riscontrato dalle prove,
è presente in strati diversi ghiaietto (sp.140 mm), materiale terroso misto a riciclato da lavorazioni edili (sp.350 mm) e tufetto alterato di colore marrone (sp.60 mm), in luogo di pozzolana grezza (sp.170 mm) e misto granulare naturale (sp.350 mm) previsti nei computi metrici dei contratti d'appalto; inoltre non è presente la barriera al vapore in fogli di polietilene.
- Strada di servizio (Area 2 - Leasing). Parte dei materiali sono risultati non conformi a quanto previsto nel computo metrico estimativo di contratto, poiché, da quanto riscontrato dalle prove, è presente in strati diversi materiale con riciclato di conglomerato bituminoso (sp.40 mm) e materiale terroso prevalentemente pozzolanico con inclusi litoidi (sp.560 mm), in luogo di pozzolana grezza (sp.170 mm) e misto granulare naturale (sp.350 mm) previsti nei computi metrici dei contratti d'appalto; inoltre non è presente la barriera al vapore in fogli di polietilene.
- Area kids. Parte dei materiali sono risultati non conformi a quanto previsto nel computo metrico estimativo di contratto, poiché, da quanto riscontrato dalle prove, è presente in strati diversi ghiaietto (sp.60 mm) e materiale terroso realizzato con riciclati edili con inclusi laterizi e piastrelle di vari colori (sp.460 mm), in luogo di pozzolana grezza e misto granulare naturale previsti nei computi metrici dei contratti d'appalto.
- Interrato edificio R. Parte dei materiali sono risultati non conformi a quanto previsto nel computo metrico estimativo di contratto, poiché, da quanto riscontrato dalle prove, è presente riciclato da lavorazioni edili misto a terreno vegetale completamente disciolto (sp.400 mm), in
24 luogo di scheggioni di cava previsti nei computi metrici dei contratti d'appalto. Inoltre,
l'armatura prevista nel conglomerato cementizio non è quella prevista nel computo metrico estimativo da contratto.
- Pavimentazione interna edificio P. Parte dei materiali sono risultati non conformi a quanto previsto nel computo metrico estimativo di contratto in quanto, secondo quanto riscontrato dalle prove, è presente materiale ter-roso misto a riciclato da lavorazioni edili
(sp.140 mm) e terreno vegetale di colore avana scuro con presenza di elementi lapidei (sp.460 mm) in luogo di scheggioni di cava (sp.750 mm) previsti nei computi metrici dei contratti d'appalto.
- Negozio edificio C1/C2 (locale tecnico e magazzino). Parte dei materiali sono risultati non conformi a quanto previsto nel computo metrico estimativo di contratto poiché, secondo quanto riscontrato dalle prove, è presente materiale riciclato da lavorazioni edili con presenza di terreno vegetale debolmente compattato (sp.680 mm e sp.550 mm), in luogo di scheggioni di cava (sp.500 mm) previsti nei computi metrici dei contratti d'appalto. Inoltre, l'armatura prevista nel conglomerato cementizio non è quella prevista nel computo metrico estimativo da contratto.
- Edificio C3 corridoio magazzino. Parte dei materiali sono risultati non conformi a quanto previsto nel computo metrico estimativo di contratto poiché, secondo quanto riscontrato dalle prove, è presente materiale terroso realizzato con riciclo di materiali edili con presenza di laterizi di vario genere (sp.580 mm), in luogo di scheggioni di cava (sp.600 mm) previsti nei computi metrici dei contratti d'appalto. Inoltre, lo spessore del conglomerato cementizio non è quello previsto nel computo metrico estimativo da contratto.
- Pendini a sostegno dei controsoffitti. Dalle attività di verifiche eseguite sulla struttura di sostegno dei controsoffitti è risultato che l'intelaiatura del controsoffitto è collegata al solaio con filo di ferro e, quindi, in difformità.
- Collegamenti strutturali, armature ecc.. Non esecuzione degli inghisaggi dei ferri di armatura del setto in c.a. nell'edificio G e nell'edificio H;
non esecuzione del collegamento del setto in e.a. alla trave soprastante nell'edificio G;
non esecuzione del consolidamento dei paramenti murari dell'edificio P in corrispondenza delle scale;
diametro dei ferri di armatura edificio H difformi da quanto previsto nel progetto strutturale firmato dalle parti: armatura orizzontale (barre di acciaio) delle pareti in c.a. dell'edificio H non conforme;
armatura verticale del pilastro n. 2 non conforme (da 16 mm anziché 20mm); non esecuzione di fibrorinforzature e ripristino pilastri collassati nell'edificio N zona intercapedine;
presenza di forometrie sulle strutture in c.a. per il passaggio di tubazioni degli impianti eseguite successivamente alla realizzazione delle strutture in c.a.
- Fascia in polietilene sotto le murature. Dalle indagini peritali non si è riscontrata
25 l'esistenza della fascia in polietilene.
- Murature, tramezzature ecc.. Esecuzione parziale di murature del fabbricato N;
esecuzione parziale di tramezzature in lastre di cartongesso non complete fabbricato N.
- Perdite di acqua dai muri in cls centrale Z.
- Mancata sigillatura in corrispondenza degli attraversamenti murari di tubazioni e canalizzazioni sulle pareti fabbricato G:
- Esecuzione di intonaci non completi fabbricato C1-C2 e mancata rifinitura porta.
- Pavimentazioni non eseguite a regola d'arte relative al livellamento superfici
“elicotterate” e presenza di spaccature.
- Vasche Infiltrazioni di acqua con evidenti crepe e fessurazioni. Parte_11
- Mancata posa in opera di uno strato di guaina bituminosa e primer di sottofondo sulla copertura del fabbricato S.
- scolo acque e pozzetti area E non realizzate. Pt_12
- Pedarole non realizzate nei pozzetti di raccolta acqua area E.
- Non esecuzione smussi sugli angoli dei pilastri in c.a. edificio G ed R.
- Mancata rimozione elementi metallici nell'edificio G.
- Edifici G ed R imperfezioni cls nidi d'ape e imperfezioni nelle riprese di getto.
- Ristagno d'acqua e pozze nella pavimentazione del cunicolo servizi.
- Mancanza delle certificazioni di legge degli infissi in legno degli edifici C1/C2 -C3 –
R; sono poi presenti alcune imperfezioni;
inoltre mancano le certificazioni di legge dei vetri visarm installati.
- Scala 1 edificio C1/C2 stuccature della pavimentazione e pittura delle pareti eseguite non a regola d'arte.
- C1/C2. Le soglie in peperino sono di misura cm. 8 anziché cm. 30 come da CP_13
computo metrico estimativo di contratto.
- Edificio G. Le griglie di areazione sono in ferro e non in alluminio come previsto nel
CME di contratto e l'adeguamento murario non risulta eseguito.
- Edificio G. La revisione e restauro degli infissi in ferro è stata eseguita solo parzialmente
(CME App.25.3 revisione e restauro).
- Edificio G. Tinteggiature esterne ed interne non risultano eseguite a regola d'arte.
- Edificio R. I controsoffitti in acciaio zincato nascosto previsto è stato rea-lizzato in acciaio zincato seminascosto a vista.
- La tinteggiatura delle pareti e soffitti non è stata eseguita a regola d'arte e CP_14
non risulta coprente.
- Edificio R. I “top bagni in travertino” non sono posati a regola d'arte e presentano imperfezioni e stuccature e parti a vista non lucidate.
26 - Edificio R. Gli “orinatoi e rubinetti” sono stati realizzati in quantità minore ovvero difforme dal progetto approvato.
- Recinzione. Montanti cancelli. Le colonne dei cancelli si muovono e quindi non stabili.
- Recinzioni Roma. I profili installati sono da 25 e 20 mm anziché 30 e 20 mm;
i “pezzi speciali”, “lancia piena” non sono stati applicati sulla recinzione.
- Edificio N. La scossalina prevista sopra le murature non è stata posata in opera.
- Recinzioni. Parapetti bambù. Alla non è stato applicato il bitume Parte_13
alla base che si inserisce nel terreno.
- Recinzione lungo Via Castel Romano. E' stato riscontrato che la lunghezza complessiva della recinzione è inferiore a quella prevista in progetto e che la differenza di lunghezza, come dichiarato dalle parti, è relativa alla non realizzazione della recinzione in prossimità della cabina gas e a misure più ampie dei cancelli;
- Parapetti recinzione Roma. Lo scatolare del parapetto water ride era previsto 60*60*3 mm è risultato previo verifica con calibro 60*60*2 mm;
- . I pavimenti in listoni legno si nota che sono stati Controparte_15
oggetto di intervento di risagomatura e dichiarati precedentemente difettosi dalla Committenza;
- Edificio P family coaster - strutture elevazione. Il pavimento sopraelevato previsto da
CME con pannelli modulari e struttura sopraelevata è stato eseguito con gettata di cemento nella zona shop.
- Edificio H superfici elicotterate. La lavorazione risulta eseguita non a regola d'arte e mancano giunti in alcune zone.
- Eliporto. E' stato posato in opera un solo idrante invece dei due previsti;
sono stati installati i proiettori a luce bianca esternamente al FATO, è presente un carrello schiumogeno dichiarato non contabilizzato dalla UN;
la tinteggiatura di resina sintetica emulsionabile non
è stata eseguita a re-gola d'arte e non è coprente il sottofondo;
- Edificio Q. Il calcestruzzo delle pareti non è stato realizzato a regola d'arte e presenta imperfezioni con nidi d'ape e riprese di getto non regolari;
inoltre non è stato realizzato lo smusso sui pilastri come previsto.
- Edificio M. Il controsoffitto non è stato realizzato con struttura in acciaio zincato nascosto come previsto, ma realizzato con struttura seminascosta.
- Edificio M - superfici elicotterate. Non sono stati eseguiti i giunti tecnici in alcune parti;
inoltre, nell'edificio sono presenti pareti in carton gesso.
Di seguito, inoltre, vengono riportate tutte le carenze esecutive poste in essere da UN nella realizzazione degli impianti tecnici (idrici, climatizzazione, elettrici). Anche tali vizi sono stati accertati dal successivo DL Arch. e poi confermati in sede di collaudo, il che Per_1 conferma l'assoluta mancanza di un adeguato controllo da parte dell'Arch. con CP_1
27 riguardo all'attività di UN.
- Malfunzionamento sistema BMS. Il sistema di supervisione comando e controllo degli impianti elettrici, meccanici, idrici e di climatizzazione non ha mai funzionato. Il mancato funzionamento ha comportato un elevato numero di ore di mano d'opera per sostituire il monitoraggio e comando centralizzato con monitoraggi e comandi in campo eseguiti da personale specializzato. Si pensi che il ha: Pt_3
2 cabine di ricezione in media tensione.
7 cabine di media tensione con interruttori di media tensione in arrivo, in partenza e in derivazione per ogni trasformatore MT/bt.
22 trasformatori di media tensione.
7 quadri generali di bassa tensione di cabina con decine di interruttori per ogni quadro.
32 quadri di bassa tensione derivati da quelli generali in ogni cabina, con decine di interruttori per ogni quadro.
Un centinaio di quadri elettrici di bassa tensione derivati dai quadri generali in ogni edificio, inclusi quelli destinati alla illuminazione diurna e notturna.
9 sistemi di sollevamento acque scure e chiare con relativi allarmi.
2 centrali antincendio con relativi allarmi.
48 Unità di trattamento aria con relative serrande ed elettrovalvole di comando per l'acqua calda ed acqua fredda, con motori comandati da inverter a velocità variabile.
- Sistemi di pompaggio per la distribuzione dell'acqua fredda ed acqua calda destinata all'impianto di climatizzazione. È abbastanza evidente che il solo controllo e comando di sì tante numerose utenze distribuite su un'area di 20 ha comportato e comporta un lavoro Pt_14
intenso e continuo da parte del personale dedicato alla gestione e manutenzione con un dispendio di costi enorme rispetto al caso in cui il sistema di telecontrollo e telegestione centralizzato previsto fosse stato realizzato ed avesse funzionato correttamente.
- Allagamento cunicoli tecnici. Il Parco è dotato di oltre due chilometri di cunicoli tecnici, alcuni preesistenti, altri realizzati dall'impresa appaltatrice UN. All'interno di detti cunicoli passano gli impianti elettrici di media tensione, i tubi in polietilene alta densità destinati al trasporto dell'acqua refrigerata ed acqua calda per la climatizzazione, i tubi per l'acqua potabile, per l'antincendio, per l'acqua ad uso umano non addolcita, per l'acqua addolcita destinata ad uso umano, per l'acqua industriale non addolcita, per l'acqua addolcita industriale.
- Le aperture che nel tunnel permettono gli stacchi che portano alle singole utenze distribuite nel Parco sono state realizzate in modo non conforme alla buona esecuzione, tanto che in caso di pioggia, da queste aperture entrano nel tunnel svariate decine di metri cubi di acqua piovana che allagano il tunnel stesso oltre che la centrale tecnica denominata con l'acronimo Z0, da dove i due lati del tunnel, ad anello, si dipartono.
28 - Nella citata centrale tecnica vi sono impianti elettrici, idrici, meccanici che non tollerano la presenza di acqua e si danneggiano oltre ad entrare in fuori servizio.
- Si pensi che il livello dell'acqua arriva anche a 50 cm e che tutti i componenti elettrici presenti nella parte bassa dei quadri elettrici vengono raggiunti dall'acqua con conseguenze potenzialmente pericolose anche per il personale di manutenzione che interviene.
- Inoltre, nella centrale esiste un sistema di pompe per il rilancio delle acque nere in fogna, con un relativo pozzo nero. L'arrivo dell'acqua piovana dal cunicolo comporta la commistione delle acque chiare con le acque nere il ché provoca copiosi danni al depuratore consortile che si vede recapitare centinaia di metri cubi di acque chiare che non hanno bisogno di alcun trattamento, e dilavando le vasche di trattamento.
- Perdita vasca accumulo acqua refrigerata. Nella centrale tecnica Z0 esistono vasche di raccolta per le acque. Ed in particolare acqua refrigerata che viene utilizzata anche come accumulo per l'impianto antincendio, acqua potabile, acqua industriale prelevata dai pozzi. In particolare, la vasca per l'accumulo dell'acqua refrigerata ha presentato sin dal primo momento dell'utilizzo copiose perdite (oltre 150 mc al giorno). Oltre al costo dell'acqua, occorre pensare al costo necessario per refrigerarla a 10 gradi centigradi, con un dispendio energetico immenso e valutabile in circa 50 mila euro l'anno fra costo emungimento acque e costo raffreddamento.
A questo va aggiunto il costo di manutenzione degli evaporatori dei gruppi frigoriferi che, anziché raffreddare sempre la stessa acqua sono soggetti a reintegri costanti e cospicui che sporcano il fascio tubiero rendendone necessaria la pulizia periodica.
- Continuo intervento dei relè direzionali di terra degli interruttori MT/bt con disservizi frequenti. Il sistema di distribuzione in Media Tensione fa capo a degli interruttori di Media
Tensione equipaggiati con protezioni elettroniche della . Le protezioni sui rami in CP_16
arrivo e partenza della linea di Media Tensione hanno diverse funzioni tra cui quella di intervento per guasto verso terra di tipo direzionale. Ovvero la protezione interviene esclusivamente se il guasto è nella direzione in cui l'interruttore alimenta utenze e non in quella in cui l'interruttore è alimentato. Ad esempio, quelle presenti nelle cabine di ricezione intervengono per guasti verso terra interni al ma non per quelli esterni presenti sulla rete Pt_3
. Ebbene spesso, ed in modo assolutamente casuale, salvo il fatto che accade in caso di CP_17 pioggia, si riscontrano blackout interni dovuti all'intervento di queste protezioni, con la conseguenza di dover riarmare manualmente tutte le cabine di media tensione (in un tempo, vista l'inutilizzabilità del sistema di supervisione BMS, di oltre un'ora) con disservizi importanti e costosi.
È evidente che l'intervento delle protezioni deve essere addebitato a perdita di isolamento di qualche cavo di media tensione posato da UN costituente la rete di distribuzione MT interna.
29 - Rottura sistematica delle leve di comando delle saracinesche idriche che risultano dure
e/o bloccate nella rotazione.
Gli impianti di distribuzione dell'acqua potabile, industriale, acqua refrigerata, acqua calda sono dotati di saracinesche di sezionamento o del tipo Wafer o del tipo a volantino.
Già dopo un anno dalla consegna degli impianti diverse saracinesche di entrambi i tipi sono risultate bloccate e dure nell'azionamento, tanto da portare alla rottura della leva o del volantino. Questo causa disservizi importanti. A volte il Committente è costretto a svuotare tutti gli impianti per la reale impossibilità di sezionare la parte su cui si rende necessario l'intervento oltre al tempo ed al costo inerenti alla sostituzione della saracinesca guasta.
- Ossidazione dei punti di derivazione negli impianti idrici e acqua calda/refrigerata.
Negli impianti idrici di distribuzione acqua potabile, industriale, refrigerata e calda, laddove sono stati realizzati in acciaio e sono presenti saldature, innesti, derivazioni, la protezione con vernici antiossidanti è mancante o insufficiente, ovvero inefficiente. Già a distanza di due anni sono presenti e visibili punti di erosione e corrosione che fanno presagire una durata breve delle tubazioni di cui trattasi.
- Serrande regolazione aria che non girano liberamente e si incastrano. Alcune delle serrande di regolazione del flusso dell'aria presenti sui canali di distribuzione dell'aria condizionata sono state trovate già dopo alcuni mesi bloccate o ostacolate nella libera rotazione a causa di un montaggio non eseguito a regola d'arte. Questo ha creato e crea, oltre al malfunzionamento degli impianti di climatizzazione, anche un continuo impiego di risorse umane dedicate alla manutenzione per ripristinare il corretto funzionamento.
- Quadri elettrici posti all'esterno senza protezione da pioggia/sole che si sono deteriorati precocemente. Alcuni quadri elettrici di bassa tensione derivati dalle cabine di trasformazione sono stati posizionati all'aperto senza dovuta protezione e/o senza essere certificati per il montaggio all'esterno. Alcuni hanno le portelle la cui libera apertura è ostacolata da altre parti di impianto. Questo provoca la precoce ossidazione delle parti del quadro in metallo, l'intervento degli interruttori di protezione contro i contatti indiretti provocati dalle infiltrazioni d'acqua, la degradazione precoce delle parti in plastica ad opera dei raggi solari, con conseguenti costi relativi ai danni prodotti dai disservizi arrecati e relativi alle ore del perso-nale di manutenzione impiegato per i ripristini.
- Canalizzazioni portacavi poste in opera in modo scorretto. In molteplici applicazioni le canalizzazioni portacavi installate sono state appoggiate a terra, senza coperchi e senza alcuna protezione contro il passaggio del personale. L'attraversamento è possibile esclusivamente poggiando i piedi su tali canalizzazioni piegandole, rompendole e a volte comprimendo i cavi in esse posizionati con conseguente deterioramento degli stessi e pericolo per il personale di manutenzione.
30 I malfunzionamenti derivanti da tale deterioramento sono frequenti e le cause non sono di rapida determinazione in quanto i falsi contatti dovuti allo schiacciamento dei cavi non sono sempre individuabili con facilità. Si manifestano esclusivamente in condizioni particolari di uso e di umidità di temperatura con conseguente dispendio di tempo da parte del personale di manutenzione destinato alla riparazione del guasto.
- Uta e canalizzazioni non sigillate che creano infiltrazioni d'acqua nei locali. Alcune
Unità di Trattamento Aria poste sulle coperture degli edifici sono collegate con l'interno degli stessi attraverso canalizzazioni in lamiera zincata rivestite con lamierino d'alluminio. In diversi casi l'attraversamento dei canali è stato realizzato in modo improprio con la conseguente infiltrazione d'acqua all'interno dei locali in caso di pioggia. Quando le precipitazioni sono copiose i locali sottostanti vengono invasi dall'acqua con conseguenti danni per gli arredamenti,
i tendaggi, i pavimenti ed il controsoffitto quando presente. Oltre al pericolo indotto sugli impianti elettrici di edificio.
- Protezione acqua trasformatori cabina 7 inefficiente e conseguente intervento relè con fuori servizio. All'interno della cabina di trasformazione numero 7 esistono tre trasformatori di potenza MT/bt in resina posti in un'area della cabina sottostante un bar aziendale. I problemi provocati da una eventuale infiltrazione d'acqua nella cabina dovuta ad un guasto idrico nel soprastante bar è stato in fase di progettazione affrontato e per esso è stata trovata una soluzione costruttiva. La realizzazione di tale soluzione è però inefficace e carente al punto che, nel caso di perdite d'acqua sul pavimento del bar, le infiltrazioni d'acqua in cabina ci sono e sono proprio in corrispondenza dei trasformatori sottostanti. Le protezioni presenti sui quadri MT rilevano l'eventuale dispersione verso terra dovuta alla presenza di acqua e aprono l'interruttore. Tutto questo, oltre a rappresentare una concreta situazione di pericolo per le persone, provoca disservizi, con conseguenti danni dovuti ai fermi e costi di mano d'opera per i ripristini.
- Autonomia degli UPS di cabina scesa drasticamente e conseguente im-possibilità di ripristinare la cabina in caso di blackout.
I servizi ausiliari delle cabine di trasformazione (protezioni, spie luminose, motorizzazioni degli interruttori) sono alimentati da UPS installati dalla UN. Già dopo meno di un anno dall'installazione l'autonomia di questi UPS è scesa drasticamente. Ciò indice che, dal momento dell'intervento di una protezione che comporti l'apertura degli interruttori di media tensione e l'arrivo del personale di manutenzione in cabina per il ripristino, le batterie Parte interne all' sono già scariche e non è quindi possibile per l'operatore effettuare le manovre di ripristino. La durata del disservizio, con i conseguenti danni arrecati, è prolungata. Per risolvere è necessario recuperare un nuovo UPS carico da altra cabina e sostituirlo a quello scarico con dispendio di ore di lavoro del personale di manutenzione.
- Inverter di comando motori UTA non protetti dal sole e dalla pioggia con CP_18
31 conseguenti malfunzionamenti e rotture a causa umidità e raggi UV. Le Unità di Trattamento
Aria dell'impianto dedicate alla climatizzazione degli edifici hanno ventilatori di mandata e di ripresa comandati da inverter posti a bordo macchina in modo non corretto perché non CP_18
protetto dagli agenti atmosferici. Umidità, pioggia, vento, sole sono a diretto contatto con l'involucro dell' Le tastierine di comando risultano a volte illeggibili a causa Pt_16 dell'effetto di opacizzazione provocato dai raggi UV solari, e, quel che è ancora più grave,
l'umidità e l'acqua che penetrano all'interno dell'Inverter raggiungono i circuiti elettronici guastandoli e provocando lo spegnimento della macchina nelle migliori ipotesi o addirittura l'esplosione dell'inverter in altri casi. Contr
- Mancanza dei disegni “as built”. Non sono mai stati consegnati da UN a i disegni finali “as built” aggiornati relativi alle loro installazioni. Questo comporta che, in caso di guasti, la ricerca diventi lunga e complessa con enorme dispendio di tempo da parte del personale di manutenzione.
- Tubazioni di scarico acque chiare e acque scure realizzati con sezioni inadeguate e non conformi a progetto. Le tubazioni di scarico delle acque chiare e delle acque scure che dai singoli edifici raggiungono le relative fognature sono state realizzate con diametri insufficienti e non conformi al progetto. In particolare, questo vale per i bagni che sono collegati con un tubo di scarico con diametro di soli 50mm (edifici A1 e A2) e che costringono la manutenzione a continui interventi di disostruzione, per gli scarichi dell'acqua meteorica dell'edificio G, per lo scarico delle acque di risulta del bacino dell'attrazione “Splash Battle” posto nell'Area Kids, che oltre ad essere di sezione inadeguata, è posto anche in contropendenza.
- Perdite bacino di Aktium (S). Le vasche del bacino e quella di compensazione dell'attrazione Aktium perdono quasi 100mc al giorno. Questo comporta extracosti per il continuo riempimento, extracosti per la necessità di un monitoraggio continuo dei livelli da parte del personale di manutenzione, danni per i disservizi ai clienti che subiscono il blocco dell'attrazione in corsa o in partenza per l'intervento dei sensori di sicurezza che rilevano un livello troppo basso.
Inoltre, la grande quantità d'acqua perduta dal bacino si infiltra nel terreno sottostante dilavandolo con il rischio di rimuovere terra attorno alle fondazioni puntuali dei pilastri dell'attrazione. Un eventuale anche piccolo cedimento di tali fondazioni, dovuto allo slavamento del terreno circo-stante, porterebbe ad un danno enorme per la struttura dell'attrazione che non sarebbe più agibile oltre al rischio per la sicurezza degli ospiti.
- Infiltrazioni d'acqua negli edifici G, A2, R. Gli edifici G, A2 e R subiscono copiose infiltrazioni d'acqua dal tetto di copertura, come segnalato dal DL Arch. con gli OdS Per_1
1A del 26.11.14 e 2A dell'11.12.14. Nell'edificio G l'acqua si insinua attraverso i cupolini di estrazione fumo e calore che sono stati installati da UN sulla copertura preesistente.
32 È evidente che il montaggio dei cupolini e la impermeabilizzazione dei fori realizzati per il loro montaggio, non sono avvenuti a regola d'arte con conseguenti danni arrecati ai manufatti presenti negli edifici, agli impianti, ai controsoffitti, ai pavimenti, oltre al costo del personale di pulizia ogni volta coinvolto. Sulla copertura dell'edificio A2 il manto impermeabile non è stato correttamente posato e risvoltato sui muretti perimetrali e per-tanto l'acqua piovana si infiltra sotto il manto penetrando nei locali sottostanti adibiti a biglietterie e nodo di rete causando notevoli disagi al per-sonale oltre al possibile danno per gli apparati elettronici. Dai lucernari in copertura all'edificio R si infiltra dell'acqua a causa del montaggio non eseguito a regola d'arte.
- Infiltrazioni e percolazioni di acqua all'interno della sala macchine dell'attrazione
Altair (Q). La sala macchine dell'Attrazione Altair ospita al suo interno l'argano di trazione dei treni ed i quadri elettrici di alimentazione e controllo del movimento dell'argano. Parliamo di un argano che è alimentato da un motore elettrico da 600kW. In caso di pioggia il locale viene allagato con conseguenze pesanti sia per la parte meccanica che per la parte elettrica dei quadri.
L'acqua entra principalmente dalle polifore utilizzate per il passaggio dei cavi elettrici.
Anche in questo caso, oltre al pericolo per gli addetti ai lavori, l'allagamento comporta danni alle apparecchiature, costo degli operai di manutenzione che intervengono, danni esterni per il fermo dell'attrazione. Inoltre, anche i cunicoli impianti del locale Quadri Elettrici nel seminterrato della Stazione dell'attrazione Altair (Q) sono soggetti a continui allagamenti.
Anche in questo caso l'acqua entra dalle polifore utilizzate per il passaggio dei cavi elettrici.
- Posa in opera selle tubazioni per impianti idrici e climatizzazione sottosuolo. La posa in opera nel sottosuolo dei tubi per impianti idrici (acqua sanitaria, acqua potabile, idranti, acqua refrigerata e acqua calda) è stata eseguita in modo difforme dai capitolati e con pessima qualità esecutiva. Come si vede dalle foto allegate i tubi sono stati poggiati direttamente a terra dopo scavo, senza alcun tappeto di allettamento, in molti tratti in assenza di coibentazione e rivestimento, a volte provocando danni alle strutture del sottosuolo, come documentato dalla foto che mostra il danneggia-mento della guaina di impermeabilizzazione del tunnel servizi.
In queste condizioni non risulta garantita la affidabilità e longevità delle reti idriche sottosuolo che infatti manifestano perdite a seguito del passaggio dei mezzi e/o degli assestamenti del terreno. Restando nell'ambito dei mancati controlli posti in essere dall'Arch.
particolare rilevanza assumono le opere non realizzate da UN con riguardo al CP_1 fabbricato “M” nel cui ambito era stata prevista un'attrazione esclusiva e di particolare impatto, difficilmente riscontrabile nell'ambito di Aree ricettive similari. Il completamento si è avuto solamente in epoca posteriore, a cura e spese di CCP, con la conseguenza che l'apertura al pubblico si è avuta in grave ritardo, con conseguenti minori introiti da parte di CCP. Tutto quanto rappresentato dimostra la carenza di un sistema di controllo di qualità nei lavori eseguiti
33 da UN, indubbiamente dovuta alle omissioni poste in essere dall'Arch. CP_1 nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli.
Tra le conseguenze negative assumono un rilievo particolare i maggiori oneri, diretti ed indiretti, connessi al ripristino delle difformità dopo l'esecuzione dei lavori e dopo la chiusura del cantiere, allorquando i raggiunti livelli rea-lizzativi, in uno all'attivato esercizio al pubblico, hanno reso maggiormente difficoltoso, oltre che eccessivamente oneroso, qualsivoglia intervento.
Si richiama, ad esempio, la problematica dei setti in c.a. dell'edificio “H”, non collegati ai telai e che presentano barre di diametro non conformi al progetto approvato, difetto che potrebbe richiedere la realizzazione di integra-zioni della sezione in calcestruzzo.
La mancata considerazione, in sede contabile, dell'accertata difformità rispetto al progetto approvato – peraltro non si riscontra che l'Arch. ne abbia tenuto conto nella CP_1 determinazione dell'avanzamento contabile relativo al corpo d'opera in riferimento – aggraverebbe ulteriormente i danni subiti e subendi dalla Committente a causa del mancato utilizzo del predetto edificio H, riconosciuto non agibile e, quindi, non collaudabile da parte del
Collaudatore ell'ambito dell'emesso atto unico di Collaudo. Pt_17
Al riguardo, va altresì precisato che la funzione intransigente assunta dal Collaudatore è da ascriversi esclusivamente al mancato adempimento di UN alle specifiche disposizioni ricevute al fine di recuperare le accertate incongruenze costruttive, peraltro riflettenti la complessiva staticità del fabbricato, si ribadisce mai eccepita, stando agli operati riscontri documentali dal D.L. Arch. CP_1
Non rileverebbe alcunché al riguardo, sia sotto l'aspetto contrattuale che normativo, la circostanza che per il fabbricato in questione risulterebbe emesso e regolarmente depositato il relativo certificato di collaudo statico, in quanto, alla luce degli eseguiti accertamenti, si riscontra che lo stesso sia del tutto avulso dai rilevati difetti costruttivi, tant'è che il Collaudatore ha correttamente informato della riscontrata anomalia tecnico-procedurale CCP affinché provvedesse al suo recupero.
Dal punto di vista meramente contabile, va comunque evidenziata l'incongruenza procedurale e contrattuale, oltre che capitolare, che porta ad ammettere alla contabilità opere specificatamente dichiarate non collaudabili nell'ambito dell'emesso certificato unico di collaudo.
Invero, le partite contabili erroneamente certificate e riconosciute in avanzamento nel corso della fase realizzativa, in assenza di qualsiasi verifica da parte del DL Carreras, hanno di fatto comportato ulteriori danni per la Committente.
Per tutto quanto sin qui precisato e dedotto, è del tutto irricevibile che in presenza di marcati livelli di difformità siano stati comunque ammessi in contabilità interventi per la cui
34 legittimazione occorreva attivare procedure complesse ed onerose – che vedevano inevitabilmente coinvolta la responsabilità dell'Appaltatore e dello stesso D.L. Arch. CP_1
– non valutando la rilevanza anche penale della realizzazione di opere palesemente abusive (cfr. fabbricato M) ovvero difformi rispetto a quanto autorizzato (cfr. fabbricato H).
Riguardo all'edificio “N” è stata accertata un'ulteriore difformità riflettente la mancata realizzazione dei cordoli di irrigidimento dei cavedi di areazione, nonché la realizzazione dei cordoli relativi alle murature retrostanti la scenografia di spessore (cm 10) inferiore a quello assentito in progetto (cm 25).
E' stata altresì rilevata la mancata realizzazione del rinforzo del suddetto muro con pilastri in calcestruzzo armato, previsto nel computo metrico allegato all'appendice “23”, e la scossalina di coronamento a protezione della scenografia e del muro.
Non è superfluo evidenziare, anche al fine di inquadrare l'eccepita responsabilità dell'Arch. la rilevanza dell'incompleta realizzazione del muro, ovvero l'esecuzione CP_1 per un'altezza insufficiente – stando alle specifiche normative che regolano le costruzioni in zona sismica – dei cordoli di irrigidimento. Risulta altresì incidente la mancata esecuzione della scossalina di protezione, ai fini della conservazione nel tempo del muro e, soprattutto, della scenografia in legno. Tale ultimo aspetto, ugualmente rilevante, incide chiaramente in termini di manutenzione e gestione in esercizio del . Pt_3
Riguardo al muro di sostegno del terrapieno dell'area si rileva un'evidente Pt_18 rotazione verso la strada del tronco “E”, con lesioni subverticali e a 45°. Considerate le procedure previste per il controllo del progetto, peraltro regolarmente collaudato staticamente con certificato del 14.07.14, la causa della rotazione è da imputarsi alla spinta idrostatica delle acque drenate dal riempimento a tergo muro per il mancato corretto funzionamento dei drenaggi ovvero altre deficienze legate alla fase esecutiva. Tanto precisato, si ritiene il tronco del muro ruotato (di sviluppo pari a circa 40 m) e, pertanto, in condizioni di incerta stabilità, non accettabile.
Riguardo agli eseguiti impianti tecnologici, particolare rilevanza, ai fini della loro corretta gestione in esercizio, assume la mancata attivazione del sistema di supervisionare e gestione da remoto (ovvero centralizzata in una sala regia e senza l'intervento del personale nelle singole centrali o edifici) degli impianti di condizionamento, degli impianti elettrici e di illuminazione, dei sistemi di rilevazione incendi. Ebbene, la carenza riscontrata comporta alcune significative conseguenze negative, in quanto la Committente, a fronte della spesa sostenuta per l'installazione dei componenti del sistema, non può utilizzarlo per limitare le spese per la gestione degli impianti e per ottimizzare il funzionamento dei medesimi sia in termini di risparmio energetico che di allungamento della vita utile.
Alla stregua di quanto sopra evidenziato imputava all'Arch. di non aver CP_1
35 meticolosamente e scrupolosamente verificato la corretta esecuzione dei lavori, lasciando che l'appaltatore realizzasse opere incomplete e/o viziate.
Quanto alle motivazioni per cui il primo giudice aveva escluso la responsabilità risarcitoria, evidenziava che l'errata decisione giudiziale traeva origine dai vizi della CTU Per_ svolta nell'ambito del giudizio di primo grado, laddove il CTU Ing. aveva sostenuto che non vi sarebbero in atti documenti idonei a dimostrare, non solo il danno economico lamentato
Contr da ma neppure gli stessi vizi ed omissioni denunciate, precisava che non si comprendeva a quale documentazione potesse farsi riferimento, considerando che in atti erano depositate tutte le appendici contrattuali, contenenti le specificazioni in ordine alle modalità esecutive degli edifici del a tema, aggiungendo che tutti i sopra rappresentati vizi e manchevolezze Pt_3 dell'opera erano stati desunti dalla relazione di collaudo e dai relativi allegati, documenti questi ritualmente depositati in giudizio.
Ne conseguiva la necessità di riformare della sentenza, con condanna dell'odierno Contr appellato al pagamento in favore di di € 1.180.311,08 per costi in surroga sostenuti, €
4.613.063,86 per maggiori costi di gestione ed € 2.810.843,71 per gli oneri derivanti dai computi metrici sovrastimati.
§ 12.4 - Con il quarto motivo intestato “IV. SUI COSTI LEGALI SOSTENUTI DA
CCP: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1453 C.C., ERRATA
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA, OMESSA VALUTAZIONE DELLE
DIFESE, DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE” parte appellante ha impugnato la statuizione di cui al punto d) della parte motiva della sentenza, con cui non si è riconosciuto l'intero importo spettante a CCP a titolo di spese legali sostenute per difendersi nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi notificati da UN.
Deduceva che il modus operandi del primo giudice, volto ad analizzare il merito dei singoli giudizi di opposizione, era del tutto errato, in quanto trattavasi di giudizi tra loro intrinsecamente legati.
Contr Invero, la vicenda processuale tra e UN, traeva origine dalla non corretta tenuta della contabilità da parte dell'Arch. soggiungendo che non si comprendeva a cosa CP_1 faccesse riferimento il Giudice con l'espressione “presunte compensazioni valutate dal DL subentrante nella contabilità finale”.
Quanto alle somme riconosciute per i successivi giudizi di opposizione, deduceva che per effettuare il calcolo nella sentenza si faceva riferimento al parametro di cui al DM n.140/2012, tuttavia, gli importi riconosciuti erano sensibilmente inferiori a quelli spettanti alla stregua dei parametri ex lege previsti.
Per quanto riguardava il secondo giudizio di opposizione – per il quale la sentenza aveva riconosciuto € 25.000,00 – il cui valore corrisponde ad € 5.544.136,87, utilizzando lo scaglione
36 da € 4.000.000,00 a € 8.000.000,00 e prendendo a riferimento i parametri medi (generalmente utilizzati) l'onorario spettante ammontava ad € 61.085,00 oltre Iva, spese generali e c.p.a.
Mentre per ciò che concerneva il terzo giudizio di opposizione, invece, il Giudice di primo grado aveva riconosciuto € 35.000,00, nonostante facendo applicazione dei parametri di cui sopra, considerando il valore della causa di € 10.506.109,90 ed utilizzando lo scaglione da €
8.000,001,00 a €16.000.000,00, l'importo spettante sarebbe stato € 79.411,00 oltre iva, spese generali e c.p.a.. Contr A ciò si aggiungeva la mancata considerazione delle spese sostenute da per il giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, proposto a fronte del pignoramento mobiliare promosso da UN dopo la notifica del primo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Dunque, anche per ciò che concerneva il riconoscimento delle spese legali sostenute da
CCP, la sentenza era viziata, con richiesta di riforma e condanna dell'Arch. al CP_1 pagamento di complessivi euro 200.000,00.”
§ 12.5 - Con il quinto motivo intestato “V. SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DEI
DANNI ALL'IMMAGINE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1453
C.C., ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA, OMESSA
VALUTAZIONE DELLE DIFESE, DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA
MOTIVAZIONE”, parte appellante impugnava le statuizioni di cui al punto h) della parte motiva della sentenza, con cui il giudice non aveva ravvisato “la esistenza di un danno non patrimoniale alla immagine, che sarebbe, in ipotesi, ascrivibile ad UN”. Tale decisione era errata e, come tale, meritevole di censura, in quanto non motivata.
Deduceva che la fama dei soggetti che componevano la compagine societaria della
Committente, e la vicenda giudiziaria aveva provocato una vasta eco mediatica, con ripercussioni altamente negative sull'immagine dei soggetti coinvolti.
La valutazione del giudice di primo grado, quindi, nel sovrapporre il ristoro delle spese legali ai danni non patrimoniali richiesti sub specie di lesione del diritto all'immagine, era evidentemente dovuta ad un'errata equiparazione tra danno all'immagine e danno non patrimoniale.
Al contrario, la lesione del diritto all'immagine di un soggetto poteva determinare l'insorgenza di un pregiudizio a carattere patrimoniale e di uno a carattere non patrimoniale e quanto alla prima voce di danno, questa si concretava in termini di maggiori difficoltà nel trovare partnership commerciali, sponsor, finanziamenti, ovvero nella minore attrattività per il pubblico, pregiudizio da valutarsi nella misura del 2% dell'attivo patrimoniale di CCP risultante dalla situazione patrimoniale al 30.06.14, pari a € 189.357.862,00, ovvero € 3.787.145,00.
Il danno non patrimoniale andava invece liquidato in € 1.000.000,00.
37 Quindi se il giudice di primo grado aveva correttamente chiamato l'Arch. a CP_1
risarcire i costi sostenuti per difendersi in giudizio, avrebbe comunque dovuto condannare il
D.L. anche per i danni derivanti dalla lesione dell'immagine della Committente, poiché scaturiti dalle medesime vicissitudini processuali di cui era stato ritenuto responsabile.
§ 12.6 - Con il sesto motivo intestato “VI. SUI COSTI DERIVANTI DAL RITARDO
NELL'APERTURA DEL : VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1453 Pt_3
C.C., ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA, OMESSA
VALUTAZIONE DELLE DIFESE, DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA
MOTIVAZIONE”, parte appellante ha impugnato la statuizione di cui al punto c) della parte motiva della sentenza, con cui il Giudice di primo grado ha ritenuto, quanto alla richiesta risarcitoria per il ritardo nell'apertura del , che “non sussiste, pertanto, voce di danno Pt_3 atteso che il rilievo di assenza di impulso attribuita alla DL appare irrilevante”.
In particolare, evidenziava che nonostante il Giudice di prime cure avesse riscontrato il ritardo di ben 9 mesi nell'apertura del parco rispetto alle previsioni contrattuali, non aveva ritenuto sussistere alcuna responsabilità a carico dell'Arch. conclusione non CP_1
condivisibile non potendosi sostenere che il D.L., quale soggetto responsabile della corretta esecuzione dei lavori non fosse dotato di potere di impulso nei confronti dell'Appaltatore. Contr Deduceva che il ritardo con cui si era trovata a poter aprire al pubblico era dipeso, anche dai vizi delle opere eseguite da UN e non riscontrate in corso di esecuzione dall'Arch.
e che non appena subentrato, l'Arch. riscontrata l'esistenza di vizi ed CP_1 Per_1
omissioni, aveva emanato gli OdS 1A e 2A, con cui sono state imposte ad UN lavorazioni volte a correggere quanto eseguito.
Pertanto, invocava la riforma della parte di sentenza di cui al paragrafo c), insistendo per la richiesta di risarcimento di € 3.806.596,63.”
§ 12.7 - Con il settimo motivo intestato “VII. SUGLI IMPORTI RICONOSCIUTI
ALL'ARCH. CARRERAS: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1453 C.C.,
ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA, OMESSA VALUTAZIONE
DELLE DIFESE, DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE”, parte appellante impugnava la statuizione della sentenza, con cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto che “in definitiva, in ragione del riconoscimento delle reciproche voci di credito, compete all'Arch. l'importo complessivo pari ad € 506.000,00 (€ 655.000,00 a titolo CP_1
di saldo del corrispettivo – 149.000,00 per costi della direzione dei lavori subentrante e per spese legali per i due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo)”.
In particolare, deduceva che per quanto contestato in primo grado non avendo svolto l'ultima parte di attività contrattualmente prevista – per effetto della risoluzione del contratto, ritenuta legittima dalla sentenza – all'arch. non spettava l'ultima rata dell'onorario di CP_1
38 € 240.000,00.
Soggiungeva che posto che a far data dal 24.10.14 il ruolo di D.L. era stato ricoperto dall'Arch. non si comprendevano le ragioni per cui l'Arch. avrebbe avuto Per_1 CP_1
diritto a vedersi corrisposte somme per attività non eseguite.
Chiedeva quindi in accoglimento del motivo che venisse detratto da quanto spettante a saldo all'Arch. l'importo di euro 240.000,00 in quanto corrispondente ad attività non CP_1 svolta dall'appellato.
§ 12.8 - Con l'ottavo motivo intestato “VIII. SULLA RICHIESTA DI
RINNOVAZIONE DI CTU: ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA,
OMESSA VALUTAZIONE DELLE DIFESE, DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ
DELLA MOTIVAZIONE”, parte appellante ha censurato la decisione del primo giudice di non disporre la rinnovazione della c.t.u., chiesta all'udienza del 28.03.19 e reiterata con la comparsa conclusionale.
Evidenziava che contrariamente a quanto opinato dal Tribunale di Roma, i risultati cui Per_ era giunto il CTU Ing. erano errati, in quanto frutto di una non corretta impostazione metodologica, di una superficiale lettura del quadro normativo di riferimento, delle disposizioni contrattuali, nonché di una errata analisi dei documenti depositati in giudizio.
Evidenziava che sostenere che “la sottoscrizione del DL, e dunque l'avallo dato dal DL alla bozza di certificato di pagamento predisposto da UN non assume valore formale, dato che il documento ufficiale viene emesso dalla Committente, tramite un proprio delegato, che nel caso non è il DL” era assolutamente errato ed in contrasto con le previsioni contrattuali.
Precisava che i SAL emessi – e posti a fondamento dei D.I. di UN – non contenevano alcuna sottoscrizione della Committente CCP, ma solo le firme del D.L. e dell'appaltatrice (cfr. doc. 12-20B fascicolo primo grado).
Deduceva che il c.t.u. nell'affermare di non poter accertare e valutare i vizi delle opere e le sovrastime progettuali stante la “totale assenza della documentazione contrattuale” di riferimento, posto che erano agli atti tutte le appendici contrattuali, nonché il collaudo compiuto dall'Arch. con i relativi allegati, in realtà si era sottratto al necessario e richiesto CP_19
esame dello stato dei luoghi, esame dal quale avrebbe potuto riscontrare la correttezza di quanto riportato nella relazione di collaudo e, dunque, la sussistenza di plurimi vizi delle opere realizzate da UN.
Per_ Come detto, l'Ing. ha ritenuto di dover svolgere un solo accesso sui luoghi, come tale insufficiente a verificare tutte le strutture ed edifici oggetto di appalto.
Evidente come ciò costituisca un ulteriore elemento inficiante il valore della Consulenza depositata, con conseguente necessità di rinnovare l'esperimento delle operazioni peritali.
Infine, evidenziava che il c.t.u. si era sottratto dal rispondere alle osservazioni del proprio
39 CTP trincerandosi dietro alle affermazioni ed agli assiomi più volte reiterati a sostegno della posizione apoditticamente assunta.
§ 13. – L'Arch. ha spiegato appello incidentale articolato in unico motivo, CP_1
previa replica e contestazione dei motivi avversari.
In particolare, quanto al primo motivo avversario di CCP deduceva che era pacifico che l'originario appalto era stato fatto oggetto di numerosissime e consistenti varianti, chieste Contr all'impresa da e comunque ad essa ben note fin nei dettagli come accertato sia dal CTU che nella sentenza del Tribunale, secondo cui tutto quanto realizzato era perfettamente conforme, con la conseguenza che nessun danno scaturiva per CCP e meno ancora poteva derivarne responsabilità per la IR VO.
Deduceva che la contabilizzazione di lavori e importi non previsti dall'originario contratto, era frutto di continue richieste di variante, ben note alla Committenza che le aveva richieste, e all'appaltatrice che le aveva realizzate.
Soggiungeva che quanto pagato da CCP a UN era quanto dovuto per le opere realizzate, in base ad accordi tra esse e con assenza di danni per CCP e che ogni singolo SAL era assolutamente corretto.
Deduceva inoltre che le varianti erano poi confluite in una variante finale c.d. 'generale', presentata in Comune il 29.11.2013, che confermava sia il consenso via via prestato dalle parti dell'appalto alle varianti, che il superamento dell'originaria pattuizione —non riguardante il
Direttore dei VO — sulla forma obbligatoria delle stesse, oltre che di quelle iniziali sulle opere da eseguire e sui termini originariamente pattuiti.
Deduceva che il costo di realizzazione delle opere era dovuto ad UN e comunque che
Contr aveva facoltà di proporre opposizione, e di vincerla e che se all'esito dei giudizi di merito
Contr quei pagamenti fossero risultati non dovuti, che non aveva provato di averli eseguiti, avrebbe evitato di eseguirli, senza alcun danno.
Quanto ai vizi delle opere deduceva che degli stessi ne avrebbe dovuto rispondere la sola
UN.
Quanto alle penali evidenziava che secondo l'art.8 del Contratto di Appalto in caso di ritardi nei lavori non imputabili all'appaltatore il soggetto tenuto ad applicare le penali non era il D.L. ma il committente.
Contestava quindi l'esistenza di ritardi, dipendendo lo slittamento dell'apertura del , Pt_3
rispetto al termine inizialmente previsto, dalle numerose varianti in corso d'opera, quindi l'esistenza di danni, posto che il D.L. successivo aveva chiuso l'appalto portando a deconto
Contr anche le somme che aveva ritenuto di considerare, nell'interesse di a titolo di penale, salvo giudizio.
Contr Inoltre, la circostanza che non avesse provato di aver pagato tutti i SAL e le fatture
40 Contr della UN evidenziava quindi l'assenza di alcun danno sofferto da
Deduceva inoltre che la variante generale era stata approvata dal con molto CP_20
ritardo per il mancato pagamento da parte di CCP degli oneri amministrativi.
Contestava inoltre che l'importo originariamente dovuto di euro 655.000 fosse rideterminato decurtando l'importo di euro 240.000 per l'intervento da un certo punto in poi di altro D.L. atteso che la chiesta decurtazione era stata proposta per la prima volta in conclusionale di primo grado, ed era pertanto inammissibile, non provata e infondata.
In ogni caso, l'opera dell'Arch. ra consistita nelle attività conclusive dell'appalto, Per_1
laddove tutte le opere erano state completate in precedenza (apertura parco del luglio 2014, comunicazione di fine lavori dell'agosto 2014, rimozione dell'Arch. dalle funzioni di CP_1
D.L. dell'ottobre 2014, incarico all'Arch. del novembre 2014) e comunque la nomina Per_1
di un nuovo D.L. a lavori finiti, non era in alcun modo necessaria, quindi la committenza avrebbe dovuto comunque sopportarne il costo che non risultava pagato.
Infine, evidenziava che la richiesta di condanna al risarcimento dei danni, per ogni "voce" domandata e in subordine all'accoglimento delle domande di responsabilità contrattuale anche ex art. 2043 c.c. o, in via subordinata, ex art. 2041 c.c. erano domande inammissibili, non
Contr essendo correlate ad alcun motivo di appello svolto da chiedendo comunque la riforma dell'impugnata sentenza laddove aveva accertato un inadempimento contrattuale da parte dell'Arch. e lo aveva condannato al risarcimento del danno nella misura di euro CP_1
159.000,00.
§ 14. - Parte appellata ha spiegato a sua volta appello Controparte_3
iscritto al r.g.n.6685/2019 articolato in otto motivi.
§ 14.1 - Con il primo motivo intestato “Sulla reiterata, errata qualificazione dei CP_3 come “Compagnia ”. Notazioni preliminari sulla natura giuridica dei e Parte_19 CP_3 sulla diversità soggettiva dei Sindacati/Names che sottoscrivono i rischi nell'ambito del mercato assicurativo (c.d. ” parte appellante deduceva che fino alla CP_3 CP_11 nascita dalla non era una “Compagnia di Controparte_3 CP_3
Assicurazioni” nel senso classico disciplinato dal nostro ordinamento, cioè un'unica società di capitali, ma era la denominazione comune del Mercato Assicurativo, appunto, dei nel CP_3
quale operano ed agiscono soggetti giuridici diversi mantenenti la propria assoluta autonomia giuridica, imprenditoriale e societaria.
I costituivano, infatti, una complessa organizzazione di più CP_3 CP_12
(“Sindacati”), ciascuno composto da singoli ovvero gruppi di Sottoscrittori, ciascuno con una propria autonomia giuridica, patrimoniale ed imprenditoriale: , infatti, come ha CP_3 chiarito la Cassazione, nel regime “ante Brexit, non era “..una compagnia né un'impresa assicurativa unitaria, bensì un'associazione riconosciuta di singole persone fisiche (i Names)
41 aderenti ad essa che, singolarmente o in aggregazioni non costituenti associazioni che, collegate tra loro dal vincolo di solidarietà (i garantiscono illimitatamente con i CP_12
propri patrimoni, i rischi assunti da ciascuno di essi ( o ) tramite operatori CP_21 CP_22
specializzati ed autorizzati in veste di agenti (c.d. Underwriters) o brokers, con la conseguenza che il Rappresentante Generale per l'Italia non rappresenta i come un Istituto a sé CP_3 stante ... ma rappresenta gli Assicuratori (aderenti ai di volta in volta materialmente CP_3
firmatari della polizza... dei quali può considerarsi solo un rappresentante agli effetti processuali...” (cfr. Cass. Sez. Un. 17/11/1999 n. 785, in Mass. Giur. It. 1999; nel merito Trib.
Napoli n. 5206/2015), e che è “l'unico soggetto abilitato ad assumere impegni verso i terzi per conto dei singoli Sindacati sottoscrittori, senza che al citato Organo rappresentativo sia consentito in alcun modo di interferire con le scelte gestionali dei ……. ciò proprio CP_12
a garanzia dell'autonoma iniziativa e della libera concorrenza fra differenti sottoscrittori”
(TAR Lombardia, Sez. Milano, n. 2271/1997).
Ne conseguiva che i contratti erano firmati dall'unico Rappresentante Generale, ma nell'interesse dei singoli o gruppi di Assicuratori che sottoscrivevano il rischio CP_2
relativo, mantenendo ciascuno la propria totale ed assoluta autonomia giuridica e soggettiva.
Sicché, parti del giudizio non erano “i ma i singoli Assicuratori o gruppo di CP_3
Assicuratori, titolari delle Polizze azionate.
§ 14.2 - Con il secondo motivo intestato “Inoperatività della Polizza per motivi temporali.” parte appellante evidenziava che aveva errato il Tribunale di Roma a motivare l'accoglimento della domanda di indennizzo sul presupposto che “la comunicazione di risoluzione del contratto che non contiene una espressa richiesta di risarcimento danni è intervenuta in data 16 ottobre 2014 e, quindi, in vigenza di contratto”.
Deduceva che La proposizione era errata in fatto, ed in diritto, oltre che contraddittoria, atteso che la nota di CCP non era pervenuta nel periodo di Assicurazione coperto dalla Polizza azionata n. A0150820000, che decorreva dal 3/9/2015, ma prima e che la nota conteneva, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, una espressa richiesta di risarcimento atteso che in detta nota formalizzava molteplici contestazioni di responsabilità Parte_2 ascritte all'arch. oltre alla riserva di azione legale e di richiesta dei relativi danni, CP_1
quantificati a quel momento in circa 13 milioni di euro.
Evidenziava che il contratto in esame era stato stipulato in regime c.d. di “claims made”: in sostanza, il “sinistro” non coincide con il comportamento colposo generatore del danno, ma con la richiesta del terzo, che doveva intervenire necessariamente, per la prima volta, nel corso del periodo di validità della garanzia (cfr. il Paragrafo “Avvertenza” sul frontespizio delle
Condizioni Generali e artt. 4 e 9.7 C.G.A.).
Soggiungeva quindi che dalla lettura delle “Definizioni” di Polizza, si evinceva
42 chiaramente che per “Reclamo” doveva intendersi non solo la comunicazione con la quale viene avanzata formalmente una richiesta di risarcimento danni ma anche la “comunicazione con la quale il terzo manifesta all' l'intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati Parte_8 da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all' stesso o a chi per lui […]. Parte_8
§ 14.3 - Con il terzo motivo intestato “Perdita del diritto all'indennizzo ex art.1892 cod. civ. e 9.8 C.G.A.” deduceva che quand'anche non qualificata come “Sinistro” ai sensi di
Polizza, tale nota si sarebbe dovuta apprezzare come una circostanza rilevante per la valutazione del rischio da parte degli Assicuratori, da dichiarare in fase di negoziazione del contratto con quanto ne conseguiva ai sensi dell'art. 1892 c.c.
§ 14.4 – Con il quarto motivo intestato “Eccezione di dolo” deduceva che Il complesso delle attività svolte dall'Assicurato a partire dal giugno 2014, per come rappresentate dall'attrice, se provate, legittimano gli a proporre eccezione di inoperatività della CP_2 garanzia per dolo. Ciò laddove fosse stata dimostrata a) l'alterazione della usuale procedura di approvazione dei SAL;
b) l'assoluta non coincidenza tra gli importi e l'eseguito; c) la inveridicità della verifica di constatazione delle opere dichiarata dal D.L.; d) la contabilizzazione di importi non relativi ad opere ma a pretese diverse (riserve) per anomalo andamento, con la conseguenza che essendo sussumibili in comportamenti volontari riconducibili nel dolo, non erano coperti ex art. 1900 cod. civ. e 9.1 C.G.A.
§ 14.5 – Con il quinto motivo intestato “Parziale inoperatività della Polizza azionata per motivi oggettivi: relativamente alle somme riconosciute a in relazione al Parte_2 preteso “danno” per maggiori costi di IR lavori” deduceva che il Tribunale aveva errato sbagliato nel riconoscere in favore del professionista il diritto al pagamento, anche della quota di compenso per le prestazioni non rese, riconoscendo impropriamente un corrispettivo non dovuto (invece di procedere alla diretta decurtazione delle somme non dovute) e poi qualificando l'importo di euro 89.000,00 come danno, il Tribunale aveva illegittimamente ottenuto il risultato di rendere questa voce indennizzabile ai sensi di Polizza, Il che non poteva essere, perché la riduzione dell'importo che era stata condannata a pagare avrebbe Parte_2
dovuto essere qualificata come pura e semplice riduzione del corrispettivo, come tale non indennizzabile, ne conseguiva che l'importo pagato al nuovo DL, avrebbe dovuto essere totalmente annullato, appunto, con la riduzione del corrispettivo che il Tribunale avrebbe dovuto disporre e non ha disposto, operando una singolare “compensazione”.
§ 14.6 – Con il sesto motivo intestato “Sul mancato rigetto della domanda di Parte_2
per inattualità del pregiudizio. Sulla affermata legittimità della risoluzione e, quindi, sulla ricorrenza di un “grave inadempimento” parte appellante deduceva che La domanda di CCP era, e restava inammissibile per inattualità del pregiudizio. La stessa CCP dà conto della pendenza di specifici giudizi contro l'appaltatrice UN, aventi ad oggetto proprio la
43 congruenza degli importi liquidati da Sicché, non era comprensibile il fondamento CP_1 della domanda giacché l'alternativa era o che il Tribunale avrebbe accertato in quei giudizi che Contr le somme non erano dovute, ed allora non le avrebbe pagate senza alcun danno ovvero il
Tribunale avrebbe accertato che gli importi oggetto dei SAL erano assolutamente corretti e quindi l'attività di era esente da censure. CP_1
Soggiungeva che la domanda di CCP scontava nel merito, di una insanabile
Contr contraddizione, perché non si capiva se contestasse l'abuso dei poteri di rappresentanza concessi, oppure, il fatto che fossero state contabilizzate prestazioni inesistenti.
Contr Ciononostante, allegava che dagli atti si evinceva che aveva mantenuto uno stretto controllo sulla esecuzione e fosse perfettamente edotta delle varianti e che il patto di adottare la forma scritta per un determinato atto poteva essere revocato anche tacitamente (Cass.22.3.12
n. 4541), mediante comportamenti incompatibili col suo mantenimento, in quanto nel sistema contrattuale vigeva la libertà della forma , per cui, al di fuori dei casi tassativi di forma legale,
i contraenti erano liberi di eleggere una forma e poi rinunciarvi.
Deduceva inoltre che l'assunto secondo cui l'Arch. avrebbe abusato delle CP_1
proprie funzioni, sottoscrivendo Certificati di pagamento relativi ad opere extracontrattuali, in difetto di una specifica approvazione scritta del Committente, era palesemente infondato in quanto quasi integralmente gli importi di lavorazioni extracontrattuali, oggetto delle
Certificazioni di Pagamento contestate dal Committente, erano stati ritenuti, dal CTU del primo grado, corrispondenti ai lavori eseguiti dall'appaltatore, e come tali non frutto di una autonoma ed irrazionale scelta dell'Arch. CP_1
Evidenziava che la progressione dei lavori, e la relativa contabilizzazione, era stata eseguita talmente bene che aveva generato, da un lato, ben 31 Atti Aggiuntivi (comprendendo anche le varie versioni dell'Atto Aggiuntivo 25) e, dall'altro lato, una contabilità ritenuta perfetta ed esatta non solo dal CTU, ma dallo stesso nuovo DL Ing. nominato dopo la Per_1 revoca (e/o risoluzione) dell'incarico a (al netto delle detrazioni e penali postume CP_1 dell'Ing. infatti, l'importo contrattuale indicato nella contabilità dell'Arch. Per_1 CP_1 era pari ad € 46.180.304,51, mentre in quella del DL subentrante era pari a € 46.130.638,87
(cfr. pag. 19 CTU), per un minore importo di € 49.665,64 pari a poco più dello 0,1% del totale importo dei lavori).
Con la conseguenza che sarebbe venuto meno ogni presupposto della risoluzione per inadempimento del contratto e del conseguente rivendicato diritto risarcitorio, ed inoltre anche il presupposto di diritto che ha condotto al riconoscimento di danni inesistenti.
§ 14.7 – Con il settimo motivo intestato “Sul mancato rigetto della domanda di Parte_2 in relazione al preteso “danno” per maggiori costi di IR lavori” l'appellante evidenziava che un eventuale danno sarebbe stato riconoscibile esclusivamente per la quota
44 parte del suddetto importo, in esubero rispetto a quanto decurtato dal residuo credito di ma, poiché lo stesso CTU aveva indicato una “forbice” del minor compenso dovuto CP_1 all'Arch. tra € 60.000,00 ed €.90.000,00, da decurtare dal credito accertato CP_1 sull'incarico totale era evidente che la quota di extracosti era totalmente compensata dal minor corrispettivo dovuto all'Arch. CP_1
§ 14.8 – Con l'ottavo motivo intestato “Sul mancato rigetto della domanda di Parte_2 in relazione al preteso “danno” per gli oneri di difesa legale nei giudizi di opposizione a DI contro l'appaltatrice UN” parte appellante deduceva che il riconoscimento di questa voce di danno era avvenuta, del tutto impropriamente, trattandosi di questione di diritto (relativamente all'an debeatur) di esclusiva competenza del Giudice.
Precisava che l'oggetto dei giudizi tra CCP ed Icun non era la sottoscrizione dei SAL/
Certificati da parte di ma l'effettiva esecuzione delle opere, la loro necessità per le CP_1 esigenze del Committente, e la fondatezza / infondatezza delle pretese dell'appaltatore, cioè il suo diritto a riceverne il pagamento. L'unico elemento certo che aveva determinato i procedimenti giudiziari era stato il rifiuto di di pagare, ritenendo quelle somme Parte_2
non dovute nonostante le certificazioni di CP_1
Pertanto, a meno di non dimostrare il contrario, e cioè che avrebbe Parte_2 immediatamente pagato l'appaltatore in mancanza di quelle certificazioni, era evidente che non c'era alcun collegamento causale tra queste ultime ed i giudizi.
§ 15. – Tali i motivi d'appello e le rispettive conclusioni delle parti, osserva il Collegio che il primo motivo dell'appello di CCP (§ 8.1) è infondato atteso che non coglie nel segno la difesa di parte appellante in quanto per stessa allegazione dell'appellante principale ai sensi dell'art.
5.3 nel contratto d'appalto era previsto che “l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun corrispettivo od indennizzo per lavori extra o varianti che non siano stati preventivamente oggetto di accordo scritto tra le parti da considerarsi integrativo del presente Contratto. In ogni caso l'Appaltatore non potrà di propria iniziativa introdurre variazioni od aggiungere lavori extra ai lavori regolarmente appaltati senza la preventiva autorizzazione scritta del
Direttore dei VO e la stipula dell'atto integrativo con il Committente.
Ne consegue che alcun affidamento poteva ingenerarsi nell'appaltatrice circa la spettanza di corrispettivi o indennizzi senza che la Committente avesse dato il proprio assenso alla contabilizzazione circostanza che si evince vieppiù dal doc.n.76 di CCP (la missiva del
16.10.2014 di revoca dell'incarico all'appellato . CP_1
In tale missiva è dato leggersi “Ora a seguito tale richiesta rivolta all'impresa al fine di consentire la corretta e compiuta definizione della chiusura contabile amministrativa si evidenzia che gli Stati di avanzamento pervenuti in data 6 e 9 ottobre 2014 direttamente da
[...]
la sottoscrizione di codesto direttore di lavori che mai ha informato o sottoposto gli stessi CP_23
45 in visione alla committente contrariamente a quanto dovuto e avvenuto nel corso dell'appalto
Part fino al per lavori al 30 giugno 2014”.
Passando al secondo motivo (§8.2) relativo alle penali – anch'esso infondato - deve osservarsi che le penali risultano essere state applicate nella fase conclusiva dell'appalto e in fase di collaudo, essendo comunque rimesse dall'art.8 del contratto a determinazione della sola committenza.
Di talché non v'è modo di accertare responsabilità a carico del D.L. dovendosi sul punto evidenziare anche quanto emerso nel corso della consulenza tecnica disposta in primo grado.
Nella c.t.u. disposta in primo grado si è infatti anzitutto evidenziato che il termine di ultimazione dei lavori risulta essersi allungato a fronte di variazioni e atti aggiuntivi che non potevano che determinare il prolungamento dei lavori ed il conseguente slittamento nella consegna delle opere e conseguente apertura del Parco a tema, ponendosi all'evidenza in dubbio la spettanza delle penali stesse, aspetto affatto adeguatamente evidenziato nella citazione introduttiva del giudizio r.g.n.28806/2016.
Si legge infatti a pag.n.31 della relazione tecnica “Ma di certo, rispetto alle originarie previsioni, si riscontrano variazioni ed incrementi significativi degli importi contrattuali, che hanno di conseguenza comportato lo slittamento e l'allungamento dei tempi dei lavori. Sono contrattualizzate le Appendici dal n° 21 al n° 25.4 (le ultime 9) successivamente alla data della scadenza originaria, per l'importo a corpo di € 17.086.180,83 L'ultima Appendice n° 24 viene sottoscritta in data 06.03.14, a distanza di oltre 4 mesi dalla scadenza originaria. Non risultano noti i dati delle Appendici dalla n° 25 alla n° 25.4 (n° 5 contratti), comunque sottoscritti in data pari o successiva al 06.03.14. Del resto il PdC in variante n° 126 del 07.04.14 viene rilasciato
a distanza di 5 mesi (aprile 2014) dalla originaria scadenza (ottobre 2013) e l'apertura del
(24.07.14) avviene a distanza di meno di 4 mesi dal titolo autorizzativo di lavorazioni” Pt_3 aggiungendosi “Lo slittamento dei termini trae origine dalle varie Appendici contrattuali che si susseguono perlomeno fino al marzo 2014 ed alla richiesta di variante al PdC, che modificano i termini contrattuali, non imputabili al DL, che ha funzione essenziale di controllo sulla corretta esecuzione. La eccezione di assenza di impulso attribuita al DL è decisamente irrilevante. Non sussiste onere risarcitorio nei confronti del DL, semmai imputabile ed imputato alla appaltatrice UN, con riferimento alle norme che ne hanno regolato la esecuzione. Nel caso di imputazione al DL, essa costituirebbe peraltro una duplicazione dell'importo già rivendicato nei confronti della impresa UN. Se poi la penale ad UN sia dovuta o meno, è questione che attiene ad altro giudizio”.
Come del resto osservato dal c.t.u. in ogni caso a fronte di rilascio del permesso di costruire in variante n°126 del 07.04.14 a distanza di 5 mesi (aprile 2014) dalla originaria scadenza
(ottobre 2013), l'apertura del Parco (in data 24.07.14) avvenne in tempi comunque ristretti a
46 distanza di meno di 4 mesi dal titolo autorizzativo delle lavorazioni, dovendo considerarsi inoltre il rilascio dell'agibilità e delle ulteriori autorizzazioni comunali.
Dunque, il lamentato danno non può ritenersi causalmente ascrivibile all'appellato CP_1
a ciò dovendo comunque aggiungersi che nell'atto introduttivo del giudizio non risultano neppure ostensibili i criteri con cui si è proceduto a quantificare l'importo.
A medesime conclusioni deve pervenirsi per il terzo motivo (§ 8.3) relativo ai vizi, oneri sostenuti in surroga dell'appaltatrice e maggiori oneri di gestione, trattandosi oltretutto di verifiche proprie della fase conclusiva di collaudo rimessi alla nuova direzione lavori.
Sul punto risulta essersi espresso il c.t.u. nominato in primo grado a pag.n.38 e ss. della relazione ove ha evidenziato che “La questione verte su obbligazioni di UN, cui l'impresa non avrebbe dato seguito o che abbia ritardato (punti a-b-c) e che investono la definizione contabile del rapporto fra Committente ed Appaltatore. Peraltro, il danno viene recuperato nella contabilità finale, negli importi indicati dal DL subentrante, motivo per il quale è impropria la ulteriore e duplicata rivendicazione nei confronti del DL. Giustificata la rivendicazione nei confronti di UN, se tali e congruenti sono stati gli interventi in surroga.
Ma decisamente irrilevante se proposta (e nel caso riproposta) nei confronti del DL. In un lavoro complesso è possibile che vi siano delle lavorazioni che possano necessitare di ulteriori interventi, per vizi di esecuzione, che possono essere rilevati anche nel corso dei collaudi tecnici”.
Il c.t.u. ha quindi osservato che “La voce d) attiene ad oneri risarcitori, per presunti ritardi nella esecuzione di alcune opere edili, che hanno già formato oggetto di penale. Non si rilevano attribuzioni di danni, a carico del DL Arch. sia perché importi già compensati da CP_1
CCP nella contabilità finale, sia perché manca qualsiasi documento che ne attesti le spese sostenute, sia perché non si rilevano particolari omissioni o mancati controlli da parte del DL.
In atti si riscontrano verbali pressoché settimanali di riunioni tra le parti. Dal dicembre 2013 alla fine dei lavori risulta essere stato sempre presente in cantiere l'Arch. quale CP_24 ausiliario del DL” ed ancora quanto ai maggiori oneri di gestione anche in questo caso non sono stati offerti criteri per effettuarne una compiuta valutazione e apprezzarne la stima effettuata avendo anche in questo caso il c.t.u. osservato che “Nello Stato Finale, in larga parte confermati nel certificato di collaudo, risultano valutati vizi di esecuzione, per i quali sono Contr operate detrazioni in danno di UN. Importi in tal senso avallati da con la sottoscrizione del certificato di collaudo senza riserva alcuna. C'è dunque accettazione delle lavorazioni, situazione che esclude ulteriori forme di risarcimento, nella ipotesi che esse sussistano.
Contr I presunti danni, se tali essi sono, sono dunque già stati recuperati da parte di quale compensazione di parte dei lavori eseguiti da UN. Non sussistono ulteriori rivendicazioni nei confronti dell'Arch. peraltro per richieste sostanzialmente prive di elementi di CP_1
47 possibile valutazione”.
Dunque, anche tale voce risarcitoria risulta essere stata prospettata in maniera generica e indimostrata (in mancanza di documentazione volta a comprovare gli esborsi per quanto evidenziato nella c.t.u.), mentre quanto agli oneri per computi metrici sovrastimati il c.t.u. ha evidenziato di non essere in grado alla stregua della documentazione prodotta di poter effettuare delle verifiche così rispondendo sul punto “non c'è documentazione in atti che possa consentire un controllo delle presunte sovrastime del progetto cantierabile, non sussiste la ipotesi di un presunto danno, se tale si configurasse, attribuibile all'Arch. per il fatto che le CP_1
competenze inerenti la congruità economica rimangono in capo alla Committente. Non risultano documenti che riportino eventuali valutazioni dell'Arch. sui computi e sulle CP_1
stime effettuate dalla impresa UN, preliminari alla stipula delle singole Appendici, e che possano costituire una ipotesi di responsabilità del Professionista”.
Passando al quarto motivo (§8.4) relativo alle spese legali quantificate dal primo giudice in relazione ai giudizi introdotti da Icun deve osservarsi che il motivo è infondato trattandosi di contenzioso ascrivibile a scelte della sola appaltatrice Icun, ragion per cui – vieppiù in difetto di prova del suo esito definitivo – non possono ascriversi all'appellato tali importi con CP_1
quanto ne consegue in termini di rideterminazione del corrispettivo spettante al professionista, trattandosi di motivo che interferisce con il settimo motivo della CCP e con l'appello incidentale dell'architetto.
Per quanto osservato in relazione anche al primo motivo il contenzioso instauratosi tra appaltatrice e committenza deve limitarsi a tale preciso ambito, non essendo causalmente ascrivibile alla direzione lavori o a contegni del professionista che possano aver minimamente influito su determinazioni, che, sotto il profilo causale, debbono ricondursi a precise scelte della società appaltatrice a fronte oltretutto di puntuali previsioni contrattuali (art.5.3) – anche e soprattutto in relazione ad opere aggiuntive – riguardanti i rapporti tra dette sole parti.
In sostanza, in relazione a precise disposizioni pattizie che prevedevano autorizzazione della committente ad opere aggiuntive, non si vede come la decisione di richiedere dei decreti ingiuntivi possa ascriversi alla direzione lavori, dovendo in ogni caso misurarsi e confrontarsi con le previsioni contrattuali ogni richiesta di corrispettivi e indennizzi.
Il quinto e il sesto motivo (§ 8.5 e 8.6) sono anch'essi infondati, quanto al ritardo per l'apertura del parco valga quanto già osservato in precedenza in relazione alle penali, non rinvenendosi nesso causale con l'attività del professionista, quanto necessità di modifiche e varianti che hanno comportato allungamento dei tempi di conclusione dei lavori;
quanto al danno all'immagine, sia nella sua componente non patrimoniale che patrimoniale, consistito quest'ultimo nella maggiore difficoltà a trovare partnership commerciali, sponsor e finanziamenti, deve osservarsi come del resto già evidenziato che l'iniziativa giudiziaria ha
48 trovato quale suo contraddittore ed eventuale responsabile la società appaltatrice, con la conseguenza che ogni aspetto pregiudizievole di tale contenzioso deve trovare esclusivamente in tale parte – ove l'iniziativa si profilasse manifestamente infondata – il suo referente.
Il settimo motivo (§ 8.7) dell'appello principale risulta invero fondato.
Andandosi infatti ad esaminare l'art.6 del contratto di incarico professionale può leggersi
“Il suddetto corrispettivo verrà pagato all' Arch. come segue: CP_1
- euro 400.000,00 (Euro quattrocentomila), IVA e CNPAIA, pari all'80% dell'importo dei corrispettivi di cui alla lettera A che precede entro il 31 agosto 2010;
- quanto ad euro 70.000,00 (Euro settantamila/00), oltre IVA e CNPAIA, a titolo di acconto del corrispettivo previsto al punto B/ 1, quanto ad euro 80.000,00 (Euro ottantamila/00), oltre
IVA e CNPAIA, a titolo di acconto del corrispettivo previsto al punto B/2, quanto ad euro
50.000,00 (Euro cinquantamilaJ00), oltre IVA e CNPAIA, a titolo di acconto del corrispettivo previsto al punto B/3 entro il 31 agosto 2010;
- quanto ad euro 100.000,00 (Euro centomila/00), oltre Iva e CNPAIA, a saldo del corrispettivo di cui al punto A che precede, entro 60 (sessanta) giorni dalla approvazione da parte di CCP di tutta la documentazione relativa;
- quanto ad euro 630.000,00 (Euro seicentotrentamila/00), oltre IVA e CNPAIA, a saldo del corrispettivo di cui al punto B/ 1 che precede, a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. dalla consegna a
CCP del Progetto Defintivo;
- quanto ad euro 720.000,00 (Euro settecentoventimila/00), oltre IVA E CNPAIA, a saldo del corrispettivo di cui al punto B/2 che precede, a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. dalla consegna a
CCP del Progetto Esecutivo;
- quanto ad euro 70.000,00 (Euro settantamila/00), oltre IVA e CNPAIA, a titolo di secondo acconto del corrispettivo di cui al punto B/3 che precede, a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. dalla stipula del primo contratto di appalto delle opere civili del Parte_3
- quanto ad euro 240.000,00 (Euro duecentoquarantamila/00), oltre IVA e CNPAIA, a titolo di terzo acconto del corrispettivo di cui al punto B/3 che precede, a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. dal raggiungimento del 30% (trentapercento) del totale delle opere da appaltare per il Pt_3
[...]
- quanto ad euro 240.000,00 (Euro duecentoquarantamila/00), oltre IVA e CNPAIA, a titolo di quarto acconto del corrispettivo di cui al punto B/3 che precede, a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. dal raggiungimento del 50% (cinquantapercento) del totale delle opere da appaltare per il Pt_3
[...]
- quanto ad euro 360.000,00 (Euro trecentosessantamila/00), oltre IVA e CNPAIA, a titolo di quinto acconto del corrispettivo di cui al punto B/3 che precede, a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m.
49 dal raggiungimento dell'80% (ottantapercento) del totale delle opere da appaltare per il Pt_3
[...]
- quanto ad euro 240.000,00 - (Euro duecentoqurantamila/00), oltre IVA e CNPAIA, a titolo di saldo del corrispettivo di cui al punto B/3 che precede, a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. dalla data del collaudo positivo di tutte le opere per il Parte_3
Veniva inoltre previsto che “Il Prof. prende espressamente atto e riconosce che CP_1
Contr avrà facoltà di recesso dalla presente Scrittura Privata in qualsiasi momento. Tale facoltà sarà esercitata mediante comunicazione scritta al Prof. anche a mezzo di e- CP_1
mail, all'indirizzo indicato al successivo articolo 8 ed avrà effetto dalla data prevista, ovvero dall'evento previsto, nella stessa comunicazione. In caso di esercizio di tale facoltà il Prof. non avrà diritto ad alcuna indennità o compenso di qualsiasi genere o natura, salvo CP_1
il pagamento della quota percentuale di corrispettivo prevista nel presente articolo nel corso di svolgimento della quale si verificherà il recesso.”.
Orbene, da quanto precede risulta evidente - ed in ciò la sentenza di primo grado deve trovare riforma – che a seguito del recesso (tale il valore attribuibile alla missiva del 16.10.14)
e del conferimento incarico ad altra direzione lavori, all'architetto non potevano CP_1 spettare euro 240.000,00 (ossia l'ultima tranche del corrispettivo, non avendo svolto la relativa attività) con la conseguenza che all'importo richiesto nel ricorso introduttivo (euro 655.000,00) dovrà detrarsi l'importo di euro 240.000,00 non potendosi diversamente attribuire a responsabilità dell'appellato spese legali e ulteriori spese e costi della direzione lavori subentrante, con conseguente accoglimento in parte qua dell'appello incidentale dell'arch.
per quanto sopra già evidenziato. CP_1
Deve pertanto ritenersi che il compenso residuo riconoscibile al professionista appellato ammonti ad euro 415.000,00 il tutto oltre CNPAIA e IVA, non rinvenendosi inadempimenti a carico dell'appellato di tale gravità da comportare la risoluzione o eccezione ex art.1460 c.c. non essendosi peraltro nel motivo d'appello affatto richiesto il mancato riconoscimento di compenso alcuno in favore del professionista quanto la decurtazione di euro 240.000,00.
L'ultimo motivo (§ 8.8) relativo alla c.t.u. è infondato deve infatti osservarsi che il consulente risulta aver correttamente risposto ai quesiti sottopostigli ed alle osservazioni con la conseguenza che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si
50 risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr., Cass.civ.n.33742/2022).
Circa la mancata rinnovazione della c.t.u. si rimanda poi ex multis a Cass.civ. Sez.
3 - sentenza n. 22799 del 29/09/2017 per cui in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto.
Da quanto precede consegue il venir meno della invocata manleva con conseguente assorbimento dei motivi dei da ritenersi comunque fondati, in via dirimente ed CP_3
assorbente in relazione al secondo (§ 14.2), essendo stata stipulata una polizza con clausola cd.
“claims made”.
All'art.4 della polizza prodotta (doc.
6.6 relativa al certificato A0150820000 CP_3
“l'assicurazione è prestata nella forma claims made dato che è operante per fatti colposi errori od omissioni commessi anche prima della data di inizio del periodo di assicurazione ma non prima della data di retroattività stabilita nella scheda di copertura e a condizione che il conseguente reclamo sia per la prima volta presentato all'assicurato e da questi regolarmente denunciato agli assicuratori durante il periodo di assicurazione. Trascorsi 30 giorni dalla data in cui ha termine tale periodo cessa ogni obbligo degli assicuratori e nessun reclamo potrà essere loro denunciato”.
Orbene, andandosi ad esaminare il glossario delle definizioni a termini di polizza con il termine “reclamo” doveva intendersi “quella che per prima tra le seguenti evenienze viene a conoscenza dell'assicurato: a) la comunicazione con la quale il terzo manifesta l'assicurato
l'intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo o da errore o omissione attribuiti all'assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento dei danni b) la citazione o la chiamata in causa dell'assicurato per fatto colposo
o errore o omissione;
c) l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione”.
Da quanto precede appare evidente che nella missiva di CCP all'appellato del CP_1
16.10.2014 ove si concludeva “con riserva di ogni tutela nelle competenti sedi degli interessi
e diritti della Scrivente nonché richiesta e quantificazione dei maggiori oneri e danni sofferti sin qui quantificabili in euro 13.304.120,48 con riserva di ulteriore aggiornamento” dovesse ravvisarsi una comunicazione di reclamo ai sensi di polizza, tuttavia stipulata il 2.09.2015 e dunque non operante stando al regime “claims made”.
Del resto, che l'assicurato avesse ricevuto tale missiva, si desume dal doc.n.8 allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado r.g.n.1626/2016 volto ad ottenere il pagamento dei compensi professionali, ossia la risposta del 9.12.2014 dei legali del da cui si CP_1
evince che la missiva era stata interpretata come una intenzione di far valer la responsabilità
51 del professionista e si negava ogni addebito.
Orbene nell'atto di chiamata in causa dei si fa chiaramente riferimento alla CP_3
polizza del 2.09.2015 ed al certificato A0150820000 (doc.n.
6.3 assicurazione) con la conseguente inoperatività della stessa e con conseguente accoglimento dell'appello anche ai fini delle spese.
Gli ulteriori motivi dei debbono ritenersi assorbiti. CP_3
In conclusione, gli appelli principali dei due giudizi riuniti e l'appello incidentale dell'arch. debbono trovare accoglimento nei termini sopra indicati. CP_1
L'arch. deve inoltre essere condannato alla restituzione dell'importo pari ad euro CP_1
145.512,43 versato dai in esecuzione della sentenza di primo grado e richiesto in CP_3
restituzione con nota del 12.12.2024 (con allegata quietanza e bonifico), oltre interessi legali dal 5.02.2021 data di effettuazione del bonifico, circostanza vieppiù non contestata dalla difesa dell'assicurato.
Del resto la S.C. con ordinanza n.7144 del 2021 ha osservato che “La richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione”.
Ancora si rimanda a Cass.civ.n.34011 del 2021 per cui l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento.
§ 16. – Le spese di lite del presente grado in considerazione dell'esito del giudizio e di
Contr una sostanziale reciproca soccombenza tra e debbono trovare integrale CP_1
compensazione tra dette parti processuali, mentre seguono la soccombenza tra assicurato e assicurazione ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del quinto scaglione di valore (tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) per il primo grado in euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase di trattazione ed euro 4.253,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase, mentre per il secondo grado in euro 2.977,00 per fase di studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase
52 di trattazione ed euro 5.103,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per tutte ad eccezione della terza liquidata secondo i minimi in mancanza di svolgimento di istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_2 di citazione notificato in data 3.10.2019, sull'appello incidentale proposto da e CP_1 su quello proposto da avverso la sentenza n.16259/2019 resa Controparte_3
in data 9.08.2019 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello principale di e di quello incidentale Parte_2 dell'arch. ed in parziale riforma della sentenza di primo grado ridetermina l'importo CP_1 dovuto da all'arch. in euro 415.000,00 oltre CNPAIA e Parte_2 CP_1
IVA, con condanna di al pagamento di euro 415.000,00 oltre CNPAIA e Parte_2
IVA in favore dell'arch. oltre interessi e spese di lite come determinati nella CP_1
sentenza di primo grado.
2) Compensa integralmente le spese del grado tra e e Parte_2 CP_1 tra e Parte_2 CP_3 Controparte_3
3) In accoglimento dell'appello di rigetta la domanda Controparte_3 di manleva dell'arch. e per l'effetto condanna alla restituzione in CP_1 CP_1 favore di ell'importo di euro 145.512,43 oltre interessi legali Controparte_3 dal 5.02.2021 sino all'effettivo soddisfo.
4) Condanna alla rifusione delle spese di lite del doppio grado in favore CP_1 di che liquida per il primo grado in euro 14.103,00 per Controparte_3
compensi professionali, oltre spese forfettarie iva e cpa e per il secondo grado in complessivi euro 12.154,00 per compensi professionali, oltre euro 1.165,50 per esborsi, spese forfettarie iva e cpa.
Roma, 26.03.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
53
Sezione VI civile
R.G. 6175/2019
All'udienza collegiale del giorno 26/03/2025 ore 11:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CANCRINI ARTURO avv. Toschi sost.
AVV. SANTORI STEFANO
AVV. FIORAVANTI LAURA
Appellato/i
CP_1
Avv. LIONIELLO PAOLO
AVV. DAL BIANCO GIANMARCO
AVV. ASTONE FRANCESCO avv. Scaramuzzino sost.
AVV.
[...]
Controparte_2
Avv. ROMANO CESAREO GERARDO avv. Coletta sost.
Controparte_3
Avv. ROMANO CESAREO GERARDO avv. Coletta sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Coletta da' atto dell'avvenuto pagamento della somma di 145.512,43 euro, come da documentazione gia' versata in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
Raffaella Andreani IL PRESIDENTE
Assistente giudiziario DR Antonio Perinelli
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 26.03.25 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6175 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, riunita al r.g.n.6685/2019 vertenti
TRA
(P.I. in persona del l.r.p.t. elettivamente Parte_2 P.IVA_1
domiciliata presso il difensore avv. Arturo Cancrini che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Santori Stefano e Fioravanti Laura, giusta procura in atti
APPELLANTE nel proc.n.6175/2019
APPELLATA nel proc.n.6685/2019
E
( ) domiciliato presso il difensore Controparte_4 CodiceFiscale_1
avv. Astone Francesco che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti
Dal Bianco Gianmarco, e Lioniello Paolo, giusta procura in atti Controparte_2
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
2
E
che hanno assunto il rischio derivante dal Controparte_3
Certificato di Assicurazione n. A0150820000 (c.f. ), in persona del l.r.p.t. P.IVA_2
domiciliata presso il difensore avv. Romano Cesareo Gerardo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE nel proc.n.6685/2019
APPELLATA nel proc.n.6175/2019
OGGETTO: appelli contro la sentenza n.16259/2019 pubblicata in data 9.08.2019 dal
Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1 - Con atto di citazione notificato in data 3.10.2019 ha proposto Parte_2
appello contro la sentenza n.16259/2019 pubblicata in data 9.08.2019 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.1626/2016, promosso dall'odierno appellato arch. nei confronti della , cui è stato riunito il CP_1 Parte_2 procedimento r.g.n.28806/2016 promosso dalla nei confronti dell'arch. Parte_2
con chiamata in manleva da parte del convenuto della Compagnia CP_1 [...]
Controparte_3
§ 2 - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con ricorso ex art.
702 bis c.p.c. (ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza alla l'Arch. premesso che esso ricorrente, docente Parte_2 CP_1
presso la facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, con scrittura privata del 10/08/2010, aveva stipulato un contratto per il conferimento di incarico professionale con la società che intendeva realizzare un Parco a Tema Parte_2 di intrattenimento cinematografico attualmente , riqualificando l'area Controparte_5
occupata dagli e sita a Roma in località Castel Romano, Consorzio Controparte_6
Castel Romano, Comparto 1; - oggetto dell'incarico professionale era fissato nell'art.2 della richiamata scrittura privata e consisteva nella: a).. progettazione definitiva, completa di tutti gli elaborati tecnico-economici necessari per la presentazione dell'istanza di impatto ambientale (VIA) relativamente sia al che al Parco Espansione, incluse eventuali Parte_3
integrazioni che potranno essere richieste dagli Enti in fase di procedura di valutazione;
b) redazione “chiavi in mano” del progetto definitivo e del progetto esecutivo del Parte_3
completi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di tutti gli elaborati tecnico-economici e
3 contrattuali necessari per espletamento delle pratiche presso i vari Enti e per gli appalti e degli elaborati tecnici relativi alla sicurezza.
Il Prof. fornirà inoltre assistenza nelle fasi di negoziazione con le imprese e CP_1
fornitori nonché la IR dei VO di realizzazione del Parco ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a termini di legge;
- veniva indicata nell'art.3 l'attività, in via esemplificativa, connessa con l'oggetto incarico, nell'art. 4 le modalità di individuazione della struttura organizzativa da affiancare ad esso istante per la realizzazione dell'incarico, nell'art.
5 i termini per la realizzazione dello stesso e nell'art. 6 veniva fissato in complessivi
€3.200.000,00 oltre I.V.A. e contributo CNPAIA ex lege il compenso dovuto ad esso esponente, comprensivo peraltro delle somme dovute ai collaboratori individuati secondo le modalità di cui all'art. 4; - veniva inoltre specificato che tale somma complessiva era da ripartire in: A per la progettazione di cui alla lettera a) dell'art. 2: € 500.000,00; per la parte di incarico di cui alla lettera b) dell'art. 2; B/1- per il progetto definitivo: € 700.000,00; B/2- per il progetto esecutivo sicurezza, computi, capitolati ed in genere la documentazione per le gare di appalto:
€ 800.000,00; B/3- per la IR VO, responsabilità degli stessi, sicurezza in fase di esecuzione e CPI: € 1.200.000,00; In seguito, era stato pattuito che la somma sopra indicata sarebbe stata saldata alle scadenze di seguito riportate: 670.000,00 (di cui € 400.000,00 pari all'importo per la realizzazione del progetto art. 2 lett. a); € 70.000,00 quale acconto per il progetto definitivo;
€ 70.000,00 quale acconto per il progetto definitivo di cui al punto B/1; €
80.000,00 per acconto per la progettazione di cui al punto B/2; € 50.000,00 a titolo di acconto per quanto previsto al punto B/3 entro il 31/08/2010; €100.000,00 a saldo della progettazione di cui all'art. 2 lett. a) della scrittura privata all'approvazione; €630.000,00 a saldo del punto
B/1 a 60 gg. d.f.f.m. dalla consegna a del definitivo;
€720.000,00 a saldo Parte_2
B/2 a 60 gg. d.f.f.m. dalla consegna del progetto esecutivo;
€ 70.000,00 quale secondo acconto di cui al punto B/3 a 60 gg. d.f.f.m. dalla stipula del primo contratto di appalto per le opere civili;
€ 240.000,00 entro 60 gg. d.f.f.m. dal raggiungimento del 50% delle opere di cui al punto
B/3; €360.000,00 entro 60 gg. d.f.f.m. al raggiungimento del 80% delle opere di cui al punto
B/3; € 240.000,00 entro 60 gg. d.f.f.m. dalla data di collaudo delle opere;
Il tutto oltre I.V.A. ed oneri previdenziali;
a modificazione dei patti intervenuti con la scrittura privata del
10/08/2010, con raccomandata a mano del 01/02/2011, vistata per accettazione da
[...]
esso ricorrente aveva chiesto ed ottenuto che la liquidazione relativa ai Parte_2
collaboratori ed allo fossero saldate direttamente in favore CP_7 Parte_4 degli stessi dietro presentazione di fattura, per un totale di € 1.420.000,00 per la e di CP_7
€ 200.000,00 per lo tali somme avrebbero dovuto, pertanto, essere detratte dalla Pt_4 Pt_4 somma pattuita di € 3.200.000,00 di talché importo complessivo spettante ad esso istante ammontava ad € 1.580.000,00; in data 14/05/2015 erano stati consegnati i lavori come da
4 attestazione di conclusione degli stessi, successivamente, in data 7/07/2015, il Comune di Roma aveva rilasciato il certificato di agibilità delle opere;
tuttavia alla data di consegna, a differenza di quanto pattuito all'art. 6 della scrittura del 10/08/2010, così come modificato con nota del 01/10/2010, la aveva provveduto a saldare alle scadenze Parte_2 solamente la somma di € 925.000,00 di cui alle fatture nn.03/2010, 03/2011, 04/2010, 05/2010,
01/2011, 04/2011, 05/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012, 01/2013, 02/2013,
04/2013, 06/2013, 01/2014, 02/201 (quest'ultima saldata al 50%, oggetto di nota di accredito), non aveva ancora provveduto al saldo della somma di € 650.000,00 che, oltre I.V.A. e CNPAIA
e detratta la ritenuta d'acconto come per legge, ammontava a complessivi € 700.064,00 come da pro-forma di fattura;
a nulla erano valse le richieste bonarie di pagamento;
tanto esposto chiedeva condannarsi la al pagamento in proprio favore della somma Parte_2 complessiva pari ad € 700.064,00 (pari ad € 655.000.00 oltre I.V.A. al 22%, CNPAIA al 4% e detratta la ritenuta d'acconto al 20% come per legge); il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la e, con comparsa di risposta, in rito, evidenziava Parte_2
che la controversia non avrebbe potuto essere istruita con modalità sommarie;
nel merito formulava l'eccezione ex art.1460 c.c. per giustificare il mancato saldo del corrispettivo richiesto dall'Arch. ed infatti questo ultimo si era reso responsabile delle seguenti CP_1
violazioni:
- irregolare tenuta della contabilità: il compenso spettante alla impresa esecutrice delle opere era stato pattuito a corpo sicché il direttore dei lavori non avrebbe dovuto certificare, in difetto di accordo con la committenza, lo svolgimento di lavorazioni extracontrattuali;
inoltre non si sarebbe dovuto emettere il certificato di ultimazione dei lavori in un contesto in cui le opere non potevano ritenersi concluse;
in aggiunta non erano state applicate all'appaltatore le penali per la ritardata esecuzione delle opere;
da ultimo non era stata verificata la mancata predisposizione del giornale dei lavori sì da rendere del tutto ardua l'opera del nuovo direttore dei lavori Arch. di ricostruire la documentazione di cantiere;
da ultimo era Persona_1 stata violata la prassi, posta in atto fin dall'inizio dei lavori, di condividere con la committenza le proposte di stato di avanzamento dei lavori provenienti dall'appaltatore; mancato controllo nell'esecuzione dell'opera: erano stati rilevati dal nuovo direttore dei lavori Arch. vizi Per_1 di esecuzione, lavorazioni non eseguite a regola d'arte, non conformità strutturali come risultanti nelle visite di collaudo e nei riscontri documentali;
ulteriormente l'Arch. nel Per_1 corso dell'analisi dei computi metrici allegati al contratto di appalto, aveva affermato come sia evidente che tali difformità hanno determinato un aumento degli importi contrattuali rispetto al quale il Committente avrà facoltà di rivalsa nei confronti dell'impresa analogamente
i controlli a campione sulle detrazioni operate dal D.L. Arch. nello stato finale avevano Per_1
5 condotto a ritenere che le stesse possono considerarsi non conformi a quanto previsto nei documenti contrattuali e non corrispondenti ad esecuzione di lavori eseguiti a regola d'arte.
Le predette condotte sin qui delineate, violative degli obblighi contrattualmente assunti, avevano indotto essa convenuta a risolvere il contratto per grave inadempimento.
Tanto esposto chiedeva respingersi l'istanza di versamento del saldo del corrispettivo ed in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi l'Arch. al pagamento della CP_1 somma complessiva pari ad € 13.311.914,00 a titolo di costi dei lavori extra indebitamente riconosciuti, dell'importo pari ad € 167.128,29 per costi della nuova direzione dei lavori, della somma pari ad €3.806.596,63 per ritardata apertura di quasi un anno del parco a tema, dell'importo pari ad € 200.000,00 per costi legali sostenuti, della somma pari ad €
4.517.971,18 per mancata applicazione delle penali da ritardo e dell'importo pari ad €
1.180.311,08 per costi sostenuti in surroga di quanto contrattualmente a carico dell'impresa appaltatrice e pari ad € 4.613.063,85 per lavori svolti, ma privi di contenuto qualitativo, della somma pari ad €2.810.843,71 per computi metrici sovrastimati, dell'importo pari ad €
3.787.145,00 per danni patrimoniali patiti pari al 2% dell'attivo patrimoniale di essa convenuta risultante dalla situazione patrimoniale al 30/06/2014 e di quello pari ad €
1.000.000,00 a titolo di danni non patrimoniali subiti.
Con atto di citazione ritualmente notificato all'Arch. la CP_1 Parte_2
ribadiva le medesime eccezioni/deduzioni formulate ut supra con riferimento alla
[...]
proposta domanda riconvenzionale.
Si costituiva l'Arch. il quale, con comparsa di risposta, negava CP_1
l'esistenza di qualsivoglia voce di danno in ogni caso chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice a titolo di manleva.
Si costituivano che hanno assunto il rischio derivante dal Parte_5
certificato di assicurazione n°A0150820000, e, con comparsa di risposta, eccepivano che era escluso l'indennizzo qualora l'assicurato avesse stipulato il contratto nella piena consapevolezza anche della sola possibilità di una richiesta risarcitoria, non comunicata preventivamente all'assicuratore; in ogni caso la polizza non avrebbe potuto avere efficacia atteso che l'assicurato, nel questionario da compilare in sede precontrattuale, aveva in forma reticente dichiarato di aver realizzato negli anni 2013 e 2014 un fatturato pari ad € 180.000,00; peraltro il contratto di assicurazione risultava non essere operativo non essendo stata formulata la richiesta di risarcimento dei danni in corso di contratto;
inoltre veniva eccepita la parziale inefficacia della polizza con riferimento ad attività non inerenti il profilo rivestito dall'assicurato (in ambito ingegneristico in tema di strutture e di impiantistica industriale); la domanda di indennizzo sarebbe stata comunque da rideterminare in virtù della applicazione della franchigia prevista nel contratto pari ad € 10.000,00 per sinistro;
da ultimo non avrebbe
6 potuto essere coperta da garanzia assicurativa la condotta professionale connotata da dolo.
Si procedeva alla riunione al processo annotato al R.G. n°1626/2016 di quello annotato al R.G.n.28806/2016 per identità parzialmente soggettiva ed oggettiva delle cause;
indi si procedeva alla trasformazione del rito in quello del processo ordinario di cognizione non potendo essere trattata la controversia (concernente complessi temi di indagine) con le modalità sommarie.
Veniva espletata C.T.U. (ammessa al fine di accertare l'ammontare del compenso spettante all'Arch. a titolo di saldo di quanto dovuto e gli eventuali profili di CP_1
responsabilità professionale a titolo progettuale e di direzione dei lavori con la indicazione dell'ammontare del pregiudizio patrimoniale risentito dalla .) ed indi la Parte_2 causa, alla udienza del 28 marzo 2019, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti veniva trattenuta in decisione”.
§ 3 – Il Tribunale ha così deciso: “Tenuto conto delle reciproche pretese creditorie e della compensazione delle rispettive voci contabili condanna la a pagare Parte_2
all'Arch. la somma complessiva pari ad € 506.000,00 oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A. CP_1
come per legge ed interessi legali a decorrere dalla data di deposito dell'elaborato peritale definitivo sino a quella di effettivo soddisfo. Condanna la a rifondere in Parte_2
favore dell'Arch. le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo CP_1 complessivo di € 28.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge. Pone le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- in via definitiva a carico della Accoglie la richiesta di chiamata in causa e, per l'effetto, dichiara Parte_2
che l'Arch. ha diritto di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice CP_1
chiamata in causa in misura pari ad € 139.000,00 oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A. come per legge nonché interessi legali a decorrere dalla data di deposito dell'elaborato peritale definitivo sino
a quella di effettivo soddisfo. Condanna la compagnia assicuratrice chiamata in causa a rifondere in favore dell'Arch. le spese del presente segmento processuale che CP_1 si liquidano in misura pari ad € 12.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
§ 4 - La decisione è motivata come di seguito riportato: “In via istruttoria mette conto considerare che la causa, di natura documentale, risulta sufficientemente istruita non ravvisandosi l'opportunità di favorire l'ingresso di mezzi istruttori orali.
Sempre in via istruttoria opina il decidente che non ricorrano i presupposti per la rinnovazione delle operazioni peritali (ben condotte e portate a compimento) dovendo tenersi conto della scarna documentazione di natura contrattuale esaminata attese le preclusioni di natura probatoria.
Nel merito ritiene il giudicante che la domanda proposta dall'Arch. CP_1
7 debba trovare accoglimento per quanto di ragione;
ed invero il nominato esperto (con elaborato peritale tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici) ha condivisibilmente argomentato che: le opere in esame riguardano la parziale trasformazione degli originari studi cinematografici "Dino De Laurentis", dislocati su un'area di circa 150 ettari, in località Castel
Romano, all'interno della quale è stata prevista la realizzazione di un parco a tema denominato
"Cinecittà World 1", su un'area di circa 23 ettari, di intrattenimento a caratterizzazione cinematografica di livello internazionale (essendo prevista in una prima fase la realizzazione di un "Parco Base" e successivamente di un "Parco Espansione" oltre alla previsione di strutture commerciali di supporto ed iniziative alberghiere); la (d'ora Parte_2
in poi breviter CCP) ha affidato a strutture esterne la scenografia (la progettazione delle attrazioni) che prevede anche la riutilizzazione parziale di strutture esistenti;
situazione che necessita la trasposizione in manufatti edilizi (comprese strutture ed impianti) per i titoli autorizzativi e per la parte esecutiva;
l'incarico professionale (contratto del 10/08/2010) è stato affidato all'Arch. per l'espletamento di tutte le incombenze inerenti l'ottenimento dei CP_1
titoli autorizzativi, la progettazione fino al livello esecutivo, comprese le attività accessorie
(computi, capitolati, assistenza per i vari contratti...) e la IR VO, compresa in essa la fase inerente la sicurezza;
la progettazione segue due fasi: una prima fase (a) per la progettazione generale, per l'attuazione del Master Plan, ovvero la impostazione generale dell'area, conforme alla scenografia predisposta da strutture esterne;
una seconda fase (b) inerente la progettazione (architettonica, strutturale ed impiantistica), inerente le varie opere da realizzare;
per il predetto incarico è stato previsto un corrispettivo complessivo contrattuale di € 3.200.000,00, dei quali € 2.000.000,00 per la fase progettuale ed € 1.200.000,00 per la
IR VO (rimanendo a carico dell'Arch. gli oneri per varie professionalità CP_1
che compongono la struttura organizzativa e logistica e rimanendo determinato l'importo contrattuale in forma fissa anche nell'ipotesi di importi dei lavori che dovessero risultare lievitati rispetto alla previsione di costi, indicati nell'ordine di circa 42 ml. €; sono stati previsti
i seguenti termini tassativi per la progettazione: entro il 15 settembre 2010 per la fase a) per permettere il deposito della istanza ai fini della valutazione VIA (Valutazione Impatto
Ambientale); termine al 30 settembre 2010 per la progettazione definitiva;
entro il 15 ottobre
2010 la consegna della progettazione esecutiva;
infine nei successivi 15 giorni la consegna degli elaborati necessari per le gare di appalto.
Ulteriori incarichi conferiti all'Arch. sono quelli di responsabile dei lavori per CP_1
le preliminari operazioni di bonifica da ordigni bellici, di geofisica e georadar e per la
IR VO e di responsabile dei lavori per gli interventi inerenti la galleria sotterranea ed il risanamento dei teatri di posa, oggetto della DIA 17140 del 03/03/2011. Ulteriore nomina
8 per incarico della IR VO (essendo contrattualmente conferita la funzione di responsabile dei lavori ed esclusivamente per le attività connesse alla sicurezza per d.lgs.81/08 non rappresentando il committente per la parte inerente la definizione contabile dei lavori poi appaltati).
L'ausiliario di giustizia, dopo aver illustrato i contenuti dei titoli autorizzativi in ambito edilizio e delle pattuizioni intercorse fra la committente e la compagine appaltatrice (la Icun), ha dapprima verificato se sussistessero i presupposti per riconoscere una partita creditoria all'Arch. a titolo di saldo del corrispettivo pattuito. CP_1
E' stato, pertanto, accertato che l'importo inizialmente convenuto era pari alla somma complessiva di € 3.200.000,00, di cui € 500.000,00 per la prima progettazione per Parte_3
e per Parco Espansione per l'inoltro delle istanze volte ad ottenere l'assenso in merito alla
V.l.A (Valutazione Impatto Ambientale), di cui € 700.000,00 per il progetto definitivo del Pt_3 di cui € 800.000,00 per la progettazione esecutiva, completa dei computi necessari per
[...]
l'appalto dei lavori e di cui € 1.200.000,00 per la IR dei VO, compresi gli oneri della sicurezza.
Con nota del l/02/2011 1'Arch. ha richiesto che venissero saldate direttamente CP_1
Contr da le collaborazioni per impianti e sicurezza ( per 1.420.000,00) ed Ing. LO CP_7
(strutture- € 200.000,00), rimanendo di competenza dell'Arch. una quota pari ad € CP_1
1.580.000,00.
Il C.T.U. esaminando le fatture emesse (19, di cui l'ultima saldata in forma parziale) ha valutato che residua a credito dell'Arch. l'importo complessivo pari ad € 656.032,00 CP_1
(rideterminato in minus pari ad € 655.000,00, in linea con le richieste del professionista,) oltre accessori di legge.
Non risulta mossa formale contestazione in ordine all'importo effettivamente dovuto a titolo di saldo di corrispettivo pari ad € 700.064,00, di cui € 655.000,00 a titolo di sorte capitale oltre I.V.A. al 22%, CNPAIA al 4% e detratta la ritenuta d'acconto.
Occorre in seguito accertare se sia stata legittima la risoluzione contrattuale con conseguente revoca dell'incarico e subentro di altro professionista (l'Arch. ) Persona_1
per il completamento della IR VO.
Orbene il nominato esperto ha premesso che l'art. 6 del contratto del 10/08/2010 prevede la ipotesi del recesso da parte della Committente in qualsiasi momento con il solo riconoscimento al Professionista degli importi maturati;
alla data della revoca del mandato risultavano completate le prestazioni inerenti la progettazione ed in corso la IR VO dovendosi definire la emissione dello stato finale, la predisposizione della documentazione e
l'assistenza al collaudo tecnico-amministrativo - incombenze che rappresentano un'aliquota del compenso.
9 Giova rammentare che per la Committente la revoca viene intesa in termini di risoluzione in danno per asseriti inadempimenti del Professionista con richiesta di risarcimento dei danni in misura complessiva pari ad € 35.397.886,08.
Concorda il decidente in ordine al giudizio che la revoca non è dipesa da omissioni e/o da errata tenuta della contabilità a corpo (contabilizzati dalla DL nella quota complessiva del
100%) quanto per le improprie contabilizzazioni di importi (€ 18.474.915,22) che esulano dalle competenze del DL e che hanno creato i presupposti per la emissione di fatture di pagamento da parte di UN(peraltro sulla scorta di certificati di pagamento formalmente non idonei) e la attivazione di tre procedure monitorie con i conseguenti costi procedurali.
Una volta postulato che appaiono legittime le ragioni a fondamento della risoluzione contrattuale occorre verificare se risultino meritevoli di riconoscimento le singole voci di danno qui esaminate:
a) sui costi dei lavori extra-contrattuali indebitamente riconosciuti(€ 13.311.914,00): la questione verte su richieste da parte della appaltatrice UN di maggiori oneri per un presunto andamento anomalo dei lavori, dovuti al prolungamento dei tempi contrattuali, alle varianti che si sono susseguite nel corso dei lavori, ad ipotesi di maggiori interventi, ritenuti non compresi nelle obbligazioni contrattuali a fronte dei quali c'è il riconoscimento di CCP dei soli maggiori lavori per ODS impartiti dalla DL e per i maggiori interventi nei lavori di ristrutturazione dei Teatri 1 e 2. Le norme prevedono l'istituto della riserva per rivendicazioni dell'impresa. E tali sono gli importi rivendicati per vari titoli, parte dei quali, in misura minima, riconosciuti da CCP.
La esistenza di varianti e di integrazioni in corso d'opera è questione pacifica che trova riscontro nei continui verbali di riunioni, per il coordinamento delle varie attività cui partecipano le varie componenti (CCP, progettisti, DL, scenografi, imprese esecutrici...). Non si rilevano autonome richieste del DL alla impresa esecutrice che non siano note alla
Committente, considerato che la stessa interviene alle molteplici e varie riunioni.
Deve, pertanto, opinarsi che la sottoscrizione del DL e dunque l'avallo alla bozza di certificato di pagamento predisposta dalla UN non assuma valore formale valutato che il documento ufficiale è sottoscritto dalla Committente, a mezzo di un proprio delegato.
Non sussiste voce di danno atteso che la richiesta di maggiori importi in subiecta materia
è fisiologica e che il rapporto di natura contrattuale intercorre fra la impresa appaltatrice e la committenza non risultando la esistenza di specifiche responsabilità della DL;
b) sui costi IR VO nuova (€ 167.128,29): alla data della risoluzione del mandato restavano da emettere la contabilità finale e l'assistenza alle operazioni del collaudo tecnico-amministrativo.
Viene ritenuto del tutto giustificato il ristoro degli oneri sostenuti per il subentro di altro
10 Direttore VO per l'importo complessivo di € 50.000,00 (€ 15.000,00 per acconto ed €
35.000,00 a saldo); il tutto oltre accessori di legge.
Viene ritenuto corretto il riconoscimento dell'importo pari ad € 49.000,00 per la remunerazione del corrispettivo spettante ai collaboratori dell'Arch. di cui € Per_1
10.000,00 in favore dell'Ing. , di cui € 7.000,00 in. favore del Sig. di cui € Per_2 Per_3
12.000,00 in favore del Sig. e di cui € 10.000,00 in favore dell'ing. . Parte_6 Parte_7
Il contratto di affidamento all'Arch. non riporta voci di dettaglio per la DL che CP_1
comprende anche la componente inerente l'assistenza al collaudo nonché le varie relazioni riservate sulle rivendicazioni dell'impresa.
Operandosi, pertanto, relatio alla tariffa professionale (legge 02/03/1949 n o 143) la
tabella B per le prestazioni architettoniche complete (progetto e DL) riporta aliquota 0,25% per la DL ed aliquota 0,03 per l'assistenza al collaudo. Quest'ultima voce rappresenta una quota dell'ordine del 10% rispetto alla voce DL.
Se si considera che parte dell'attività di assistenza è da ritenersi completata (collaudi statici già effettuati) e presumibilmente parte della documentazione già acquisita, si può valutare la incidenza per la definizione dello stato finale e per la residua predisposizione ed assistenza per il collaudo tecnico- amministrativo in un ordine di grandezza fra il 5% ed il 7-
8% e dunque in un valore compreso fra € 60.000,00 ed € 90.000,00 in relazione alle effettive prestazioni rese, non note nei dettagli.
Appare, pertanto, esistente la voce di danno per l'importo complessivo pari ad €
89.000,00, di cui € 50.000,00 a titolo di onorario della DL subentrante e di cui € 49.000,00 a titolo di corrispettivo dei collaboratori dell'Arch. Per_1
c) sul ritardo di quasi un anno nella apertura del "Parco a Tema"- dal 31/10/2013 al
24/07/2014 (€ 3.806.596,63): il contratto quadro del 26/07/2012 con l'appaltatrice UN prevede la esecuzione dei lavori in 365 giorni dalla consegna e comunque entro il 31/10/2013, nella ipotesi di proroghe concesse dal DL per cause di forza maggiore. I lavori subiscono slittamenti di esecuzione che consentono l'apertura del " a Tema" alta data del Pt_3
24/07/2014 con un ritardo di nove mesi rispetto alle previsioni originarie.
Con riferimento a tale ritardo (2 mesi nel 2013 e 7 mesi nel 2014) -non sussiste alcun onere risarcitorio nei confronti della DL in quanto si tratta di voce imputabile ed imputata alla appaltatrice UN con riferimento alle norme che ne hanno regolato l'esecuzione. Nel caso di imputazione al DL si tratterebbe di una duplicazione dell'importo già rivendicato nei confronti della UN. Risultano detratti importi a titolo di penale nella contabilità finale dell'appalto ed in ogni caso, si verte in materia oggetto di contenzioso.
Non sussiste, pertanto, voce di danno atteso che il rilievo di assenza di impulso attribuita alla DL appare irrilevante;
11 d) sulle spese legati per i tre decreti ingiuntivi e per i conseguenti giudizi di opposizione
(€200.000,00): 1) D.I. n o 228/14 per € 1.213.386,92 a titolo di fatture inerenti gli ultimi SAL al 31/07/2014: il giudizio di merito (originato dalla opposizione al suddetto decreto monitorio) nasce non già per omissioni o irregolarità da parte del DL Arch. ma per presunte CP_1
compensazioni valutate dal DL subentrante nella contabilità finale;
non sussiste, pertanto, alcuna voce di danno;
2)D.I. n° 2972/15 per € 5.544.136,87 a titolo di fatture inerenti i SAL al 30/06/2014 e per le ulteriori lavorazioni "fuori appendice": le rate in acconto per la situazione contabile al
30/06/2014(fatt. dal n.222 al n.233 del 30/06/2014), peraltro rettificate negli importi (come poi evidenziato nella successiva situazione al 31/07/2014) rientrano nell'ambito della corrente contabilità contrattuale;
non sussiste per l'effetto ipotesi di irregolarità da parte della DL.
Diversamente la emissione della fattura, anche se emessa a seguito di una bozza di certificato di pagamento e non di un formale certificato, di competenza della Committente, distorce i rapporti contrattuali fra Committente ed Impresa ed agevola la richiesta di un D.I. per cui si ritiene giustificato che i costi legali siano addebitati all'Arch. in linea con le CP_1 indicazioni tariffarie di cui al D.M. n o 140/2012 (in misura pari ad € 25.000,00);
3) D.I. n o 1212/16 per € 10.506.109,90 a titolo di parte dei lavori rivendicati con la fattura n. 270/2014(oneri rivendicati da ultimo con la diffida a CCP da parte dello
[...]
: la richiesta della UN è relativa a lavori aggiuntive rispetto alle voci CP_9
contrattuali a corpo oltre oneri risarcitori per la maggiore durata dei lavori, custodia dei cantieri, coordinamento progettuale e cantieristico di altre imprese operanti: l'avallo da parte della DL per gli importi rivendicati da UN per tali lavorazioni esula dalle competenze del
DL a meno della sola contabilizzazione delle quantità nel libretto delle misure circa i maggiori interventi effettuati dalla UN rispetto alle obbligazioni contrattuali;
anche nel predetto caso, facendo governo del parametro tariffario di cui al D.M. n.140/2012 si ritiene corretto riconoscere l'importo complessivo pari ad € 35.000,00; si precisa che le valutazioni preliminari del C.T.U. sub 2) e sub 3) hanno natura squisitamente tecnica apparendo corretto recepire la stima dei costi processuali in quanto rispondente agli oneri presumibili per i due giudizi tenuto conto del valore delle controversie e delle tipologie delle singole vertenze;
e) sui danni da mancata applicazione delle penali:(€ 4.517.971,78): la Committente CCP nello stato finale applica penali nei termini definiti dal DL subentrante, poi rettificati dal collaudatore ed accettati da CCP. E dunque è già ristorata dei presunti danni se tali sono stati.
La rivendicazione nei confronti del DL, oltre che ingiustificata, perché la penale rientra nelle competenze della Committente si rileverebbe quale duplicazione di un presunto danno di cui si è già dato ristoro nella contabilità finale nei termini poi esplicitati in rettifica nel collaudo tecnico-amministrativo. Se poi la penale (o meglio le penali per singoli atti ed appendici) sia
12 dovuta o meno è questione che attiene alla definizione delle riserve iscritte dalla impresa UN in calce allo stato finale e si presume riproposta in calce al certificato di collaudo;
non viene riconosciuta, pertanto, alcuna voce di danno;
Contr f) sui danni per i costi sostenuti da in surroga ad UN e per mancato controllo (€
1.180.000,00 per surroga ad UN ed € 4.613.063,85 per maggiori costi di gestione): non si rileva attribuzione di danni a carico del DL Arch. sia perché si verte in ipotesi di CP_1
importi già compensati da CCP nella contabilità finale sia perché manca qualsiasi documento che attesti le spese sostenute;
sul ristoro di oneri non sostenuti da UN per obbligazioni assunte trattasi di problematiche che hanno in parte riguardato la DL subentrante che, peraltro, ha provveduto al recupero di tali importi nel conto finale. Ma trova esclusione dalle competenze del DL Arch. rimosso dalle proprie funzioni a decorrere dal CP_1
06/10/2014-; con riferimento alla richiesta di danni per maggiori oneri di gestione è stato correttamente opinato che nello stato finale, in larga parte confermato nel certificato di collaudo, risultano valutati vizi di esecuzione per i quali sono operate detrazioni in danno di Contr UN (importi avallati da con la sottoscrizione del certificato di collaudo senza riserva alcuna). Essendo quindi intervenuta accettazione dei lavori deve essere esclusa una ulteriore forma di risarcimento;
g) sugli oneri per computi metrici sovrastimati- sui maggiori importi sul cantierabile redatto dall'impresa- sull'omesso controllo della contabilità redatta dalla impresa esecutrice
UN (€ 2.810.843,71): l'importo di sovrastima trova già ristoro nella contabilità finale
(anche se oggetto di riserva), confermata nel certificato di collaudo. Nel caso la rivendicazione rappresenta la duplicazione di un presunto danno. L'importo per omesso controllo dalla contabilità redatta da UN risulta recuperato a mezzo delle detrazioni operate dalla DL subentrante;
h) sui danni all'immagine (di cui € 3.787.145,00 per danni patrimoniale e di cui €
1.000.000,00 per danni non patrimoniali): è già stato riconosciuto il danno patrimoniale sub
d) in ragione di iniziative processuali della UN favorite dalla condotta della DL originaria;
ulteriori iniziative processuali adottate da UN non possono essere addebitate all'Arch.
non si ravvisa la esistenza di un danno non patrimoniale alla immagine che sarebbe, CP_1
in ipotesi, ascrivibile ad UN.
In definitiva, in ragione del riconoscimento delle reciproche voci di credito, compete all'Arch. l'importo complessivo pari ad € 506.000,00 € 655.000,00 a titolo di saldo CP_1
di corrispettivo - € 149.000,00 per costi della direzione dei lavori subentrante e per spese legali per i due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo= € 506.000,00); il tutto oltre C.N.P.A.I.A.
(4%) ed I.V.A. (22%) ed interessi legali (e non anche rivalutazione monetaria vertendosi in ambito di debito di valuta e non essendo stata fornita la prova del maggior danno sofferto ex
13 art. 1224 2° comma c.c.) a decorrere dalla data di deposito dell'elaborato peritale definitivo
(atteso che con la predetta decorrenza il credito complessivo è da ritenersi certo, liquido ed esigibile) sino a quella di effettivo soddisfo.
Le spese di lite (che tengono conto del ridimensionamento della pretesa creditoria) seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo.
Per le medesime ragioni le spese di C.T.U. - liquidate come in atti - devono essere poste in via definitiva a carico della a carico della quale viene riconosciuta Parte_2
una consistente voce di debito.
Non si ravvisano profili di addebito da responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c..
Da ultimo, con riferimento alla richiesta di parziale compensazione degli oneri riconosciuti a carico dell'Arch. il predetto professionista ha chiesto di essere CP_1
manlevato dalla propria compagnia assicuratrice.
Ritiene il decidente che la richiesta di manleva possa essere accolta nei limiti infra delineati;
ed infatti occorre osservare che: il contratto di assicurazione stipulato dall'Arch. con (nella scheda di copertura antistante il- contratto di assicurazione) CP_1 CP_3 prevede la operatività della clausola "continous cover” in forza della quale gli assicuratori acconsentono a tenere indenne l'assicurato anche qualora il reclamo denunciato agli assicuratori, in conformità all'articolo 12, sia la conseguenza di situazioni o circostanze che fossero già note all'assicurato prima della data di inizio della durata del contratto e che non siano state comunicate agli assicuratori prima di tale data e che non siano state dichiarate nel modulo di proposta allegato al contratto di assicurazione;
secondo la clausola "claims made"
- retroattività delle condizioni generali di contratto l'assicurazione prestata è operante per fatti colposi, errori od omissioni anche prima della data di inizio del periodo di assicurazione, ma non prima della data di retroattività stabilita nella scheda di copertura, e a condizione che il conseguente reclamo sia per la prima volta presentato all'assicurato e da questi regolarmente denunciato agli assicuratori durante il periodo di assicurazione;
risulta esistente la copertura assicurativa per attività inerenti la realizzazione, fra gli altri, di parchi giochi e per le attività di cui al D.Lgs. no 81/2008 e di cui al D.Lgs. no 624/96; le attività di natura
strutturale ingegneristica devono ritenersi incluse nelle condizioni particolari di contratto essendo attività del tutto connesse a quelle di natura progettuale e di direzione dei lavori;
le parti hanno derogato alla clausola di cui all'art.1892 cc. secondo cui è annullabile il contratto di garanzia assicurativa nell'ipotesi di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze decisive al fine della formazione del consenso dell'assicuratore a mezzo della sottoscrizione della clausola "continous covery"; la stessa (art. 19 delle condizioni di contratto) recita espressamente: "gli acconsentono a tenere indenne l' anche qualora il CP_2 Parte_8
reclamo denunciato agli in conformità all'art.12 sia la conseguenza di situazioni CP_2
14 o circostanze che fossero già note all prima della data di inizio della durata del Parte_8
contratto e che non siano state comunicate agli prima di tale data e non siano CP_2
state dichiarate nel modulo di proposta allegato"; l'assicurato negli anni 2013 e 2014 non ha mai superato il reddito di € 180.000,00 sicché non si ravvisa alcuna falsa attestazione dal punto di vista fiscale;
la comunicazione di CCP di risoluzione del contratto, che non contiene una espressa richiesta di risarcimento dei danni, è intervenuta in data 16 ottobre 2014 e, quindi, in vigenza di contratto;
non sussiste difetto di continuità assicurativa atteso che l'unica polizza azionata è quello oggetto di esame e che non risulta essere stata sottoscritta alcuna precedente polizza;
è da escludersi nel caso oggetto di indagine la ricorrenza di una condotta dolosa avendo l'Arch. tentato di improntare la propria condotta a diligenza CP_1
professionale e la presente istruttoria comprova che gli sporadici errori commessi hanno natura colposa.
In forza dei superiori rilievi l'Arch. ha diritto di essere manlevato per CP_1
l'importo pari ad € 139.000,00 essendo a carico dell'assicurato la franchigia pari ad €
10.000,00 per ogni sinistro); il tutto oltre C.N.P.A.IA. (4%), I.V.A. (22%) ed interessi legali decorrenti dalla epoca di deposito dell'elaborato peritale definitivo sino a quella di effettivo soddisfo.
Avendo la compagnia assicuratrice non iure contrastato la richiesta di manleva deve essere condannata a rifondere le spese del segmento processuale accessorio- liquidate come da dispositivo”.
§ 5 - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le Parte_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza appellata: In via preliminare: - accogliere
l'istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione degli effetti esecutivi o dell'esecuzione della sentenza impugnata, sussistendone i requisiti di legge;
Nel merito: - accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 e 1455 c.c. del contratto d'incarico professionale con l'Arch. CP_1
- condannare l'Arch. a corrispondere in favore di CP_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 13.311.914,00, in ragione dei maggiori costi sostenuti dalla Committente a titolo di lavori extracontrattuali indebitamente contabilizzati dal Direttore dei VO, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo responsabilità ex art.2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge, ed IVA se dovuta;
- condannare l'Arch. a corrispondere in favore di CP_1 Parte_2
15 in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 167.128,29 in ragione dei maggiori ed indebiti costi sopportati per la nuova IR VO, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge, ed IVA se dovuta;
- condannare l'Arch. a corrispondere in favore di CP_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 3.806.596,63 in ragione dei costi indebitamente subiti per il ritardo nell'apertura del Parco, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge, ed IVA se dovuta;
- condannare l'Arch. a corrispondere in favore di CP_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 200.000,00 in ragione delle spese legali indebitamente sostenute per difendersi in giudizio dalle azioni intentate da o CP_10
quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge, ed IVA se dovuta;
- condannare l'Arch. a corrispondere in favore di CP_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 4.517.971,78 a titolo di danni per la mancata applicazione delle penali, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge, ed IVA se dovuta;
- condannare l'Arch. a corrispondere in favore di CP_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 1.180.311,08 per i costi in surroga ad
UN indebitamente sostenuti e per quelli da mancato controllo, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo
a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge, ed IVA se dovuta;
- condannare l'Arch. a corrispondere in favore di CP_1 Parte_2
16 in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 4.613.063,85 in ragione dei maggiori costi di gestione indebitamente sostenuti, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge, ed IVA se dovuta.
- condannare l'Arch. a corrispondere in favore di CP_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 2.810.843,71 in ragione dei maggiori ed indebiti oneri sostenuti per computi metrici sovrastimati, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo
a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge, ed IVA se dovuta.
- condannare l'Arch. a corrispondere in favore di CP_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., la somma di € 4.787.145,00 a titolo di danni alla lesione del diritto di immagine, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori anche anatocistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge, ed IVA se dovuta.
- Per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla spetti all'Arch. a titolo di saldo CP_1 per l'attività professionale svolta in favore di - Con vittoria di diritti, Parte_2 competenze ed onorari”.
§ 6 – L'arch. costituitosi con comparsa depositata il 21.01.2020 ha resistito CP_1
al gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia
Contr all'Ecc.ma Corte: 1) Rigettare l'appello proposto da in tutti e ciascuno dei suoi motivi e in tutte e ciascuna delle domande svolte in conclusioni, in quanto invalide, inammissibili, infondate in fatto e diritto, non provate, e, in subordine, nel denegato caso di accoglimento di alcuno degli avversi motivi di appello, ridurre a giustizia l'ammontare delle varie partite di danno allegate ex adverso e in accoglimento del nostro dispiegato appello incidentale: 2)
Riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma laddove accerta un inadempimento contrattuale da parte dell'Arch. e lo condanna al risarcimento del danno nella misura CP_1
di euro 159.000,00 con scomputo di detto importo da quanto a lui contrattualmente dovuto dalla controparte per l'effetto, a) rigettare l'avversa domanda di Parte_2
Contr risoluzione per inadempimento e condannare al pagamento in favore dell'Arch. CP_1
dell'integrale saldo di quanto dovutogli in forza del contratto inter partes, nella misura di euro
17 Contr 655.000,00 oltre accessori di Legge;
b) in subordine, condannare al pagamento in favore dell'Arch. dell'integrale saldo di quanto dovutogli in forza del contratto inter partes, CP_1
nella misura di euro 655.000 oltre accessori di Legge, decurtata del valore delle eventuali
Contr opere ricadenti nel perimetro dei suoi obblighi contrattuali verso e aumentata del mancato guadagno riferibile a dette ultime opere, da liquidarsi anche secondo equità; c) in
Contr ulteriore subordine, condannare al pagamento in favore dell'Arch. CP_1
dell'integrale saldo di quanto dovutogli in forza del contratto inter partes, nella misura di euro
655.000 oltre accessori di Legge, decurtata del valore delle opere ricadenti nel perimetro dei
Contr suoi obblighi contrattuali verso riaumentata del mancato guadagno riferibile a dette ultime opere, da liquidarsi anche secondo equità, e decurtata della somma, comunque inferiore
a euro 159.000, pari al danno risarcibile conseguente all'ipotizzato - e denegato inadempimento di scarsa importanza da parte dell'Arch. nei confronti di CCP che CP_1
dovesse essere accertato dall'Ecc.ma Corte;
d) comunque dichiarandosi che non v'è luogo a risoluzione del contratto inter partes;
3) Rigettarsi tutti e ciascuno dei motivi dell'appello proposto dagli London, siccome infondato in fatto e diritto;
in Parte_9
subordine, in eventuale e denegato accoglimento della subordinata domanda di cui al III motivo d'appello dei accertare e dichiarare che la decurtazione applicabile per la CP_3
clausola continuous claim rispetto al risarcimento dovuto è pari a euro 19.000,00; o in alternativa che la relativa decurtazione pari a euro 29.000,00 comunque include e assorbe la franchigia contrattuale di polizza per euro 10.000,00; 4) Con vittoria di spese nei confronti di ambo le controparti”.
§ 7 - costituitasi con comparsa depositata il Controparte_3
2.12.2021 ha resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni “Tanto premesso, come innanzi rappresentata e difesa, interviene nel Controparte_3 presente processo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ., riportandosi alle difese, eccezioni ed istanze proposte dagli associati al e tra Controparte_2 CP_11
questi dei che hanno sottoscritto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione CP_12
n.A0150820000, agli scritti difensivi e ai verbali di udienza, che fa propri, da intendersi qui integralmente ritrascritti, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate”.
§ 8 – Al presente fascicolo, con provvedimento del 13.02.2020, veniva riunito quello avente r.g.n.6685/2019 avente ad oggetto impugnazione avverso la medesima sentenza proposta dagli che avevano assunto il rischio derivante dal Certificato Controparte_2 di Assicurazione n.A0150820000, con atto d'appello notificato il 17.10.2019 in cui sono state rassegnate le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza appellata: rigettare la domanda di indennizzo proposta dall'Arch. nei confronti degli Assicuratori, odierni CP_1
18 appellanti, nel giudizio RG.n.28806/2016 del Tribunale Civile di Roma, per le ragioni esposte nel presente atto;
in subordine, ridurre l'indennizzo alla sola voce per “ristoro spese legali” non essendo l'importo della riduzione compensi indennizzabile ai sensi di Polizza;
in ulteriore subordine, ridurre l'indennizzo dell'ulteriore importo pari allo scoperto del 20% previsto dall'art. 19 C.G.A. sul danno liquidato, nella subordinata ipotesi prevista nel Motivo III, paragrafo 4 che precede, in aggiunta all'ordinaria franchigia già applicata dal Tribunale di
Roma; rigettare le domande proposte da nei confronti dell'Arch. nei Parte_2 CP_1
giudizi riuniti RG. 1626/2016 e 28806/2016 del Tribunale Civile di Roma;
in subordine, ridurre
l'importo del risarcimento dovuto da alle sole spese per ristoro spese legali, non CP_1 costituendo le spese per il nuovo DL “danno risarcibile” ai sensi di Legge. Con condanna della parte che sarà ritenuta onerata alle spese, diritti ed onorari di difesa, nella misura ed in conformità dei principi di ripartizione sopra dedotti”.
§ 9 – Con comparsa depositata l'11.02.2020 si costituiva nel Parte_2 procedimento r.g.n.6685/2019 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, In via preliminare: -
Disporre la riunione del presente giudizio d'appello ai sensi dell'art. 335 c.p.c. con quello già pendente dinanzi a codesta Ecc.ma Corte e rubricato al n. R.G. 6175/19. Nel merito: - Rigettare
l'appello proposto dagli che hanno assunto il rischio derivante dal Controparte_2
Certificato di Assicurazione n. A0150820000, con riferimento ai motivi nn.6, 7 e 8 in quanto infondati in fatto ed in diritto. - Con vittoria di diritti, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio”.
§ 10 – L'arch. depositava infine ulteriore comparsa in data 24.04.2020 in CP_1 cui rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte: - preliminarmente, riunire il presente giudizio di appello a quello “portante” in impugnazione della medesima sentenza Contr n. 16259/2019 del Tribunale di Roma, proposto da - nel merito, contrariis reiectis, 1) rigettarsi tutti e ciascuno dei motivi dell'appello proposto dagli Parte_10 nei confronti dell'Arch. siccome infondati in fatto e diritto;
in subordine, in
[...] CP_1 eventuale e denegato accoglimento della subordinata domanda di cui al III motivo d'appello dei accertare e dichiarare che la decurtazione applicabile per la clausola continuous CP_3
claim rispetto al risarcimento dovuto è pari a euro 19.000; o in alternativa che la relativa decurtazione pari a euro 29.000 comunque include e assorbe la franchigia contrattuale di polizza per euro 10.000; 2) come già concluso nella nostra comparsa di costituzione con appello incidentale contro nel giudizio n. 6175/19 r.g.a.c., cui il presente Parte_2
Contr va riunito, rigettare l'appello proposto da in tutti e ciascuno dei suoi motivi e in tutte e ciascuna delle domande svolte in conclusioni, in quanto invalide, inammissibili, infondate in fatto e diritto, non provate;
o, in subordine, nel denegato caso di accoglimento di alcuno degli
19 avversi motivi di appello, ridurre a giustizia l'ammontare delle varie partite di danno allegate ex adverso;
comunque con condanna dei chiamati alla manleva in favore Parte_10 dell'Arch. 3) in accoglimento del nostro appello incidentale già svolto
contro
CP_1 nel giudizio n. 6175/19 r.g.a.c., riformare l'impugnata sentenza del Parte_2
Tribunale di Roma laddove accerta un inadempimento contrattuale da parte dell'Arch.
e lo condanna al risarcimento del danno nella misura di euro 159.000, con scomputo CP_1
di detto importo da quanto a lui contrattualmente dovuto dalla controparte Parte_2
per l'effetto, a) rigettare l'avversa domanda di risoluzione per inadempimento e
[...]
Contr condannare al pagamento in favore dell'Arch. dell'integrale saldo di quanto CP_1
dovutogli in forza del contratto inter partes, nella misura di euro 655.000 oltre accessori di
Legge; b) in subordine, condannare CCP al pagamento in favore dell'Arch. CP_1 dell'integrale saldo di quanto dovutogli in forza del contratto inter partes, nella misura di euro
655.000 oltre accessori di Legge, decurtata del valore delle eventuali opere ineseguite ricadenti nel perimetro dei suoi obblighi contrattuali verso CCP, e aumentata del mancato guadagno riferibile a dette ultime opere, da liquidarsi anche secondo equità; c) in ulteriore
Contr subordine, condannare al pagamento in favore dell'Arch. dell'integrale saldo CP_1
di quanto dovutogli in forza del contratto inter partes, nella misura di euro 655.000 oltre accessori di Legge, decurtata del valore delle opere ineseguite ricadenti nel perimetro dei suoi
Contr obblighi contrattuali verso riaumentata del mancato guadagno riferibile a dette ultime opere, da liquidarsi anche secondo equità, e decurtata della somma, comunque inferiore a euro
159.000, pari al danno risarcibile conseguente all'ipotizzato - e denegato - inadempimento di Contr scarsa importanza da parte dell'Arch. nei confronti di che venisse accertato CP_1 dall'Ecc.ma Corte;
d) comunque dichiarandosi che non v'è luogo a risoluzione del contratto inter partes;
4) con vittoria di spese nei confronti di ambo le controparti.”
§ 11 - All'odierna udienza cui il procedimento è stato rinviato previo invito alla precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
I hanno richiesto inoltre la restituzione dell'importo pari ad euro 145.512,43 CP_3
versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
§ 12- L'appello principale del procedimento r.g.n.6175/2019 è articolato in otto motivi.
§ 12.1 - Con il primo motivo intestato “SUI COSTI DEI LAVORI
EXTRACONTRATTUALI INDEBITAMENTE RICONOSCIUTI: VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1453 C.C., ERRATA VALUTAZIONE DEGLI
ELEMENTI DI PROVA, OMESSA VALUTAZIONE DELLE DIFESE, DIFETTO E
CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE”, parte appellante ha censurato la
20 sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Roma ha affermato che “non sussiste voce di danno atteso che la richiesta di maggiori importi in subiecta materia è fisiologica e che il rapporto di natura contrattuale intercorre fra la impresa appaltatrice e la committenza, non risultando la esistenza di specifiche responsabilità della DL”.
Deduceva che tali considerazioni erano del tutto errate e contraddittorie non essendo comprensibile come il Tribunale avesse potuto ritenere che l'inserimento all'interno dei SAL dei costi dei lavori extracontrattuali indebitamente riconosciuti dal D.L. all'appaltatore UN non avesse prodotto un danno economico a proprio carico, con la possibilità per l'appaltatore di poter agire in monitorio come in effetti avvenuto.
Soggiungeva che era errata la considerazione per cui “la sottoscrizione del DL e dunque
l'avallo alla bozza di certificato di pagamento predisposta dalla UN non assuma valore formale valutato che il documento ufficiale è sottoscritto dalla Committente, a mezzo di un proprio delegato”, atteso che contrariamente a quanto affermato nella sentenza, i SAL emessi
– e posti poi da UN a fondamento dei decreti ingiuntivi – non contenevano alcuna sottoscrizione a sé riferibile, bensì solo le firme del D.L. e dell'appaltatore, secondo quanto previsto nella disciplina contrattuale riguardante l'appalto, non operando nel caso di specie la normativa sugli appalti pubblici.
Allegava altresì che secondo previsioni contrattuali la contabilizzazione dei maggiori oneri richiesti dall'appaltatrice non potesse avvenire per mezzo dei SAL emessi dal D.L. atteso che nell'art.
5.3 del contratto d'appalto, era previsto che “l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun corrispettivo od indennizzo per lavori extra o varianti che non siano stati preventivamente oggetto di accordo scritto tra le parti da considerarsi integrativo del presente Contratto. In ogni caso l'Appaltatore non potrà di propria iniziativa introdurre variazioni od aggiungere lavori extra ai lavori regolarmente appaltati senza la preventiva autorizzazione scritta del
Direttore dei VO e la stipula dell'atto integrativo con il Committente”, con la conseguenza che dalla lettura delle previsioni contrattuali, non poteva sorgere nessun dubbio che l'Arch. non potesse contabilizzare oneri extracontrattuali all'interno dei SAL emessi, CP_1 scaturendone la relativa responsabilità avendo tale modus operandi consentito all'appaltatore
UN di agire in via monitoria, essendo stata costretta a dover operare ex post detrazioni contabili.
§ 12.2 - Con il secondo motivo intestato “SUI DANNI DA MANCATA
APPLICAZIONE DELLE PENALI: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART.1453 C.C., ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA,
OMESSA VALUTAZIONE DELLE DIFESE, DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ
DELLA MOTIVAZIONE”, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di non riconoscere alcun risarcimento per la mancata applicazione delle penali
21 da parte dell'arch. CP_1
Allegava che non essendo state applicate tempestivamente le penali, i SAL emessi dall'Arch. contenevano l'intero importo dei lavori, mentre applicando le penali in CP_1 corso d'opera, i SAL emessi sarebbero stati di un importo (al netto delle detrazioni) sensibilmente inferiore ed UN, al più, avrebbe potuto iscrivere riserve negli atti contabili chiedendo la disapplicazione delle penali.
Precisava che la questione delle detrazioni in sede di conto finale, presa in considerazione dal primo giudice, atteneva al rapporto contrattuale tra committente e appaltatore e non determinava alcuna interferenza con il danno patito per la mancata applicazione tempestiva delle penali da parte del D.L. atteso che nel contenzioso con l'appaltatore aveva chiesto ad
UN il pagamento di € 4.500.000 c.a. a titolo di penali per il ritardo nel completamento delle opere, mentre la richiesta avanzata contro l'arch. concerneva il risarcimento per il CP_1
pregiudizio patito per la mancata applicazione di tali penali, non essendo ancora riuscita a recuperare le somme, non essendovi alcuna duplicazione di importi.
Deduceva inoltre che l'applicazione delle penali, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, costituiva attività di spettanza del direttore dei lavori dovendo il CP_1 quantomeno procedere ad una preliminare valutazione in ordine al ritardo nell'esecuzione dell'opera, avendo il primo giudice aderito acriticamente alle conclusioni sul punto svolte dal c.t.u. senza tenere conto delle osservazioni critiche di parte.
§ 12.3 - Con il terzo motivo intestato “SUI DANNI DA OMESSO CONTROLLO:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1453 C.C., ERRATA
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA, OMESSA VALUTAZIONE DELLE
DIFESE, DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE”, parte appellante censurava le statuizioni di cui ai punti f) e g) della parte motiva della sentenza, in cui non era stato riconosciuto alcun diritto risarcitorio di CCP per i maggiori costi subiti per omesso controllo da parte dell'Arch. a ti-tolo di interventi in surroga eseguiti, per i maggiori CP_1
costi di gestione e per quelli derivanti dai computi metrici sovrastimati. Contr Quanto ai danni per i costi sostenuti da in surroga a UN e per i maggiori oneri di gestione deduceva che il Tribunale di Roma non aveva rilevato “attribuzione di danni a carico Contr del DL Arch. sia perché si verte in ipotesi di importi già compensati da nella CP_1 contabilità finale sia perché manca un qualsiasi documento che attesti le spese sostenute”.
Precisava, quanto agli oneri per i computi metrici sovrastimati e per omesso controllo, che il giudice di primo grado aveva ritenuto la richiesta una duplicazione di domande, avendo
CCP “recuperato [gli importi] a mezzo delle detrazioni operate dalla DL subentrante”.
Allegava che, come rappresentato nel paragrafo dedicato alle penali, il ragionamento del
Tribunale di Roma posto a fondamento del mancato riconoscimento delle pretese in oggetto di
22 CCP – mutuato dalle errate valutazioni del CTU – era del tutto errato e fuorviante, non potendosi condividere il ragionamento in base al quale tali maggiori oneri non potevano porsi in capo al D.L. – nonostante questo avesse un obbligo contrattuale di controllo sull'eseguito – in quanto il successivo D.L., in sede di contabilità finale, aveva poi apportato detrazioni al credito di UN.
Evidenziava che l'indebito comportamento dell'Arch. aveva consentito ad CP_1
UN di ottenere dal Tribunale di Roma ben tre decreti ingiuntivi, mentre, qualora l'appellato avesse ben adempiuto le proprie obbligazioni, avrebbe potuto accertare i vizi di esecuzione nel corso dei lavori con conseguente ordine di immediato rifacimento o rimessa in pristino a carico dello stesso appaltatore, cosa che non era avvenuta non avendo l'Arch. approntato CP_1
alcuna forma di controllo su quanto eseguito da UN, litandosi a sottoscrivere i SAL presentatigli dall'appaltatore.
Indi evidenziava che i vizi delle opere eseguite da UN e non accertati dal D.L. Arch.
risultavano dall'analisi della relazione sul conto finale e del certificato di regolare CP_1 esecuzione redatto dall'Arch. a chiusura della contabilità della commessa, Persona_1 per cui “nel corso dei lavori e, soprattutto, in via di ultimazione degli stessi il Committente ha sostenuto ingenti spese relative ad interventi diretti in surroga all'impresa o ad oneri contrattualmente a carico della stessa e in particolare: - Interventi diretti del Committente in surroga all'Impresa per € 585.275,03 IVA esclusa […] - Costi da imputare in quota parte all'Impresa poiché derivanti da obblighi contrattuali per un importo di € 595.036,05”.
Precisava che nella contabilità finale dell'appalto tali costi erano stati quantificati in euro
1.180.311,08, mentre il mancato controllo di qualità sui lavori da parte del D.L. aveva creato
Contr ulteriori danni a registrandosi maggiori costi di gestione quantificati in euro 4.613.063,85.
Quanto alla mancata supervisione dei computi metrici redatti da UN evidenziava come risultante dall'analisi della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dall'Arch. a chiusura della contabilità della commessa, che “nel corso Persona_1 dell'analisi dei computi metrici (redatti dall'Impresa nell'ambito della progettazione cantierabile a questa appaltata) allegati ai contratti d'appalto sono emerse evidenti difformità dell'eseguito rispetto alla progettazione cantierabile, che hanno determinato maggiori oneri pari a € 2.810.843,71”.
I vizi delle opere – specificati per singolo edificio e contesto attrezzato – erano puntualmente individuati negli Ordini di Servizio “1A e 2A” del successivo D.L. Arch. Per_1
e nell'allegato “B” al SAL finale, nonché trovano piena conferma nelle risultanze degli accertamenti e saggi sviluppati in fase di collaudo.
Riportava quindi in sintesi le determinazioni assunte dal Collaudatore tecnico amministrativo (cfr. doc. 80 fascicolo primo grado, pag. 54).
23 Sottofondo delle pavimentazioni:
- Piazzale Area 1 Proprietà. Dalle prove di laboratorio eseguite dalla ISTE-DIL di
ID M. di Roma, è risultato che il materiale utilizzato non è conforme a quello previsto nel computo metrico estimativo del contratto d'Appalto, poiché secondo quanto riscontrato dalle prove è presente in strati diversi ghiaietto (sp.60 mm), materiale terroso misto a riciclato da lavorazioni edili (sp.11O mm) e materiale prevalentemente limo-argilloso di colore avana scuro con inclusi litoidi (sp.380 mm) in luogo di pozzolana grezza (sp.170 mm) e misto granulare naturale (sp.350 mm); inoltre non è presente la barriera al vapore in fogli di polietilene.
- Piazzale (Area 1 - Proprietà).Parte dei materiali sono risultati non conformi a quanto previsto nel computo metrico estimativo di contratto, poiché, secondo quanto riscontrato dalle prove, è presente in strati diversi ghiaietto (sp.50 mm), materiale terroso misto a riciclato da lavorazioni edili (sp.80 mm) e materiale prevalentemente limo-argilloso di colore avana scuro con inclusi litoidi (sp.340 mm), in luogo di pozzolana grezza (sp.170 mm) e misto granulare naturale (sp.350 mm) previsti nei computi;
inoltre non è presente la barriera al vapore in fogli di polietilene.
- Piazzale (Area 3 - Proprietà). Parte dei materiali sono risultati non conformi a quanto previsto nel computo metrico estimativo di contratto, poiché, da quanto riscontrato dalle prove,
è presente in strati diversi ghiaietto (sp.140 mm), materiale terroso misto a riciclato da lavorazioni edili (sp.350 mm) e tufetto alterato di colore marrone (sp.60 mm), in luogo di pozzolana grezza (sp.170 mm) e misto granulare naturale (sp.350 mm) previsti nei computi metrici dei contratti d'appalto; inoltre non è presente la barriera al vapore in fogli di polietilene.
- Strada di servizio (Area 2 - Leasing). Parte dei materiali sono risultati non conformi a quanto previsto nel computo metrico estimativo di contratto, poiché, da quanto riscontrato dalle prove, è presente in strati diversi materiale con riciclato di conglomerato bituminoso (sp.40 mm) e materiale terroso prevalentemente pozzolanico con inclusi litoidi (sp.560 mm), in luogo di pozzolana grezza (sp.170 mm) e misto granulare naturale (sp.350 mm) previsti nei computi metrici dei contratti d'appalto; inoltre non è presente la barriera al vapore in fogli di polietilene.
- Area kids. Parte dei materiali sono risultati non conformi a quanto previsto nel computo metrico estimativo di contratto, poiché, da quanto riscontrato dalle prove, è presente in strati diversi ghiaietto (sp.60 mm) e materiale terroso realizzato con riciclati edili con inclusi laterizi e piastrelle di vari colori (sp.460 mm), in luogo di pozzolana grezza e misto granulare naturale previsti nei computi metrici dei contratti d'appalto.
- Interrato edificio R. Parte dei materiali sono risultati non conformi a quanto previsto nel computo metrico estimativo di contratto, poiché, da quanto riscontrato dalle prove, è presente riciclato da lavorazioni edili misto a terreno vegetale completamente disciolto (sp.400 mm), in
24 luogo di scheggioni di cava previsti nei computi metrici dei contratti d'appalto. Inoltre,
l'armatura prevista nel conglomerato cementizio non è quella prevista nel computo metrico estimativo da contratto.
- Pavimentazione interna edificio P. Parte dei materiali sono risultati non conformi a quanto previsto nel computo metrico estimativo di contratto in quanto, secondo quanto riscontrato dalle prove, è presente materiale ter-roso misto a riciclato da lavorazioni edili
(sp.140 mm) e terreno vegetale di colore avana scuro con presenza di elementi lapidei (sp.460 mm) in luogo di scheggioni di cava (sp.750 mm) previsti nei computi metrici dei contratti d'appalto.
- Negozio edificio C1/C2 (locale tecnico e magazzino). Parte dei materiali sono risultati non conformi a quanto previsto nel computo metrico estimativo di contratto poiché, secondo quanto riscontrato dalle prove, è presente materiale riciclato da lavorazioni edili con presenza di terreno vegetale debolmente compattato (sp.680 mm e sp.550 mm), in luogo di scheggioni di cava (sp.500 mm) previsti nei computi metrici dei contratti d'appalto. Inoltre, l'armatura prevista nel conglomerato cementizio non è quella prevista nel computo metrico estimativo da contratto.
- Edificio C3 corridoio magazzino. Parte dei materiali sono risultati non conformi a quanto previsto nel computo metrico estimativo di contratto poiché, secondo quanto riscontrato dalle prove, è presente materiale terroso realizzato con riciclo di materiali edili con presenza di laterizi di vario genere (sp.580 mm), in luogo di scheggioni di cava (sp.600 mm) previsti nei computi metrici dei contratti d'appalto. Inoltre, lo spessore del conglomerato cementizio non è quello previsto nel computo metrico estimativo da contratto.
- Pendini a sostegno dei controsoffitti. Dalle attività di verifiche eseguite sulla struttura di sostegno dei controsoffitti è risultato che l'intelaiatura del controsoffitto è collegata al solaio con filo di ferro e, quindi, in difformità.
- Collegamenti strutturali, armature ecc.. Non esecuzione degli inghisaggi dei ferri di armatura del setto in c.a. nell'edificio G e nell'edificio H;
non esecuzione del collegamento del setto in e.a. alla trave soprastante nell'edificio G;
non esecuzione del consolidamento dei paramenti murari dell'edificio P in corrispondenza delle scale;
diametro dei ferri di armatura edificio H difformi da quanto previsto nel progetto strutturale firmato dalle parti: armatura orizzontale (barre di acciaio) delle pareti in c.a. dell'edificio H non conforme;
armatura verticale del pilastro n. 2 non conforme (da 16 mm anziché 20mm); non esecuzione di fibrorinforzature e ripristino pilastri collassati nell'edificio N zona intercapedine;
presenza di forometrie sulle strutture in c.a. per il passaggio di tubazioni degli impianti eseguite successivamente alla realizzazione delle strutture in c.a.
- Fascia in polietilene sotto le murature. Dalle indagini peritali non si è riscontrata
25 l'esistenza della fascia in polietilene.
- Murature, tramezzature ecc.. Esecuzione parziale di murature del fabbricato N;
esecuzione parziale di tramezzature in lastre di cartongesso non complete fabbricato N.
- Perdite di acqua dai muri in cls centrale Z.
- Mancata sigillatura in corrispondenza degli attraversamenti murari di tubazioni e canalizzazioni sulle pareti fabbricato G:
- Esecuzione di intonaci non completi fabbricato C1-C2 e mancata rifinitura porta.
- Pavimentazioni non eseguite a regola d'arte relative al livellamento superfici
“elicotterate” e presenza di spaccature.
- Vasche Infiltrazioni di acqua con evidenti crepe e fessurazioni. Parte_11
- Mancata posa in opera di uno strato di guaina bituminosa e primer di sottofondo sulla copertura del fabbricato S.
- scolo acque e pozzetti area E non realizzate. Pt_12
- Pedarole non realizzate nei pozzetti di raccolta acqua area E.
- Non esecuzione smussi sugli angoli dei pilastri in c.a. edificio G ed R.
- Mancata rimozione elementi metallici nell'edificio G.
- Edifici G ed R imperfezioni cls nidi d'ape e imperfezioni nelle riprese di getto.
- Ristagno d'acqua e pozze nella pavimentazione del cunicolo servizi.
- Mancanza delle certificazioni di legge degli infissi in legno degli edifici C1/C2 -C3 –
R; sono poi presenti alcune imperfezioni;
inoltre mancano le certificazioni di legge dei vetri visarm installati.
- Scala 1 edificio C1/C2 stuccature della pavimentazione e pittura delle pareti eseguite non a regola d'arte.
- C1/C2. Le soglie in peperino sono di misura cm. 8 anziché cm. 30 come da CP_13
computo metrico estimativo di contratto.
- Edificio G. Le griglie di areazione sono in ferro e non in alluminio come previsto nel
CME di contratto e l'adeguamento murario non risulta eseguito.
- Edificio G. La revisione e restauro degli infissi in ferro è stata eseguita solo parzialmente
(CME App.25.3 revisione e restauro).
- Edificio G. Tinteggiature esterne ed interne non risultano eseguite a regola d'arte.
- Edificio R. I controsoffitti in acciaio zincato nascosto previsto è stato rea-lizzato in acciaio zincato seminascosto a vista.
- La tinteggiatura delle pareti e soffitti non è stata eseguita a regola d'arte e CP_14
non risulta coprente.
- Edificio R. I “top bagni in travertino” non sono posati a regola d'arte e presentano imperfezioni e stuccature e parti a vista non lucidate.
26 - Edificio R. Gli “orinatoi e rubinetti” sono stati realizzati in quantità minore ovvero difforme dal progetto approvato.
- Recinzione. Montanti cancelli. Le colonne dei cancelli si muovono e quindi non stabili.
- Recinzioni Roma. I profili installati sono da 25 e 20 mm anziché 30 e 20 mm;
i “pezzi speciali”, “lancia piena” non sono stati applicati sulla recinzione.
- Edificio N. La scossalina prevista sopra le murature non è stata posata in opera.
- Recinzioni. Parapetti bambù. Alla non è stato applicato il bitume Parte_13
alla base che si inserisce nel terreno.
- Recinzione lungo Via Castel Romano. E' stato riscontrato che la lunghezza complessiva della recinzione è inferiore a quella prevista in progetto e che la differenza di lunghezza, come dichiarato dalle parti, è relativa alla non realizzazione della recinzione in prossimità della cabina gas e a misure più ampie dei cancelli;
- Parapetti recinzione Roma. Lo scatolare del parapetto water ride era previsto 60*60*3 mm è risultato previo verifica con calibro 60*60*2 mm;
- . I pavimenti in listoni legno si nota che sono stati Controparte_15
oggetto di intervento di risagomatura e dichiarati precedentemente difettosi dalla Committenza;
- Edificio P family coaster - strutture elevazione. Il pavimento sopraelevato previsto da
CME con pannelli modulari e struttura sopraelevata è stato eseguito con gettata di cemento nella zona shop.
- Edificio H superfici elicotterate. La lavorazione risulta eseguita non a regola d'arte e mancano giunti in alcune zone.
- Eliporto. E' stato posato in opera un solo idrante invece dei due previsti;
sono stati installati i proiettori a luce bianca esternamente al FATO, è presente un carrello schiumogeno dichiarato non contabilizzato dalla UN;
la tinteggiatura di resina sintetica emulsionabile non
è stata eseguita a re-gola d'arte e non è coprente il sottofondo;
- Edificio Q. Il calcestruzzo delle pareti non è stato realizzato a regola d'arte e presenta imperfezioni con nidi d'ape e riprese di getto non regolari;
inoltre non è stato realizzato lo smusso sui pilastri come previsto.
- Edificio M. Il controsoffitto non è stato realizzato con struttura in acciaio zincato nascosto come previsto, ma realizzato con struttura seminascosta.
- Edificio M - superfici elicotterate. Non sono stati eseguiti i giunti tecnici in alcune parti;
inoltre, nell'edificio sono presenti pareti in carton gesso.
Di seguito, inoltre, vengono riportate tutte le carenze esecutive poste in essere da UN nella realizzazione degli impianti tecnici (idrici, climatizzazione, elettrici). Anche tali vizi sono stati accertati dal successivo DL Arch. e poi confermati in sede di collaudo, il che Per_1 conferma l'assoluta mancanza di un adeguato controllo da parte dell'Arch. con CP_1
27 riguardo all'attività di UN.
- Malfunzionamento sistema BMS. Il sistema di supervisione comando e controllo degli impianti elettrici, meccanici, idrici e di climatizzazione non ha mai funzionato. Il mancato funzionamento ha comportato un elevato numero di ore di mano d'opera per sostituire il monitoraggio e comando centralizzato con monitoraggi e comandi in campo eseguiti da personale specializzato. Si pensi che il ha: Pt_3
2 cabine di ricezione in media tensione.
7 cabine di media tensione con interruttori di media tensione in arrivo, in partenza e in derivazione per ogni trasformatore MT/bt.
22 trasformatori di media tensione.
7 quadri generali di bassa tensione di cabina con decine di interruttori per ogni quadro.
32 quadri di bassa tensione derivati da quelli generali in ogni cabina, con decine di interruttori per ogni quadro.
Un centinaio di quadri elettrici di bassa tensione derivati dai quadri generali in ogni edificio, inclusi quelli destinati alla illuminazione diurna e notturna.
9 sistemi di sollevamento acque scure e chiare con relativi allarmi.
2 centrali antincendio con relativi allarmi.
48 Unità di trattamento aria con relative serrande ed elettrovalvole di comando per l'acqua calda ed acqua fredda, con motori comandati da inverter a velocità variabile.
- Sistemi di pompaggio per la distribuzione dell'acqua fredda ed acqua calda destinata all'impianto di climatizzazione. È abbastanza evidente che il solo controllo e comando di sì tante numerose utenze distribuite su un'area di 20 ha comportato e comporta un lavoro Pt_14
intenso e continuo da parte del personale dedicato alla gestione e manutenzione con un dispendio di costi enorme rispetto al caso in cui il sistema di telecontrollo e telegestione centralizzato previsto fosse stato realizzato ed avesse funzionato correttamente.
- Allagamento cunicoli tecnici. Il Parco è dotato di oltre due chilometri di cunicoli tecnici, alcuni preesistenti, altri realizzati dall'impresa appaltatrice UN. All'interno di detti cunicoli passano gli impianti elettrici di media tensione, i tubi in polietilene alta densità destinati al trasporto dell'acqua refrigerata ed acqua calda per la climatizzazione, i tubi per l'acqua potabile, per l'antincendio, per l'acqua ad uso umano non addolcita, per l'acqua addolcita destinata ad uso umano, per l'acqua industriale non addolcita, per l'acqua addolcita industriale.
- Le aperture che nel tunnel permettono gli stacchi che portano alle singole utenze distribuite nel Parco sono state realizzate in modo non conforme alla buona esecuzione, tanto che in caso di pioggia, da queste aperture entrano nel tunnel svariate decine di metri cubi di acqua piovana che allagano il tunnel stesso oltre che la centrale tecnica denominata con l'acronimo Z0, da dove i due lati del tunnel, ad anello, si dipartono.
28 - Nella citata centrale tecnica vi sono impianti elettrici, idrici, meccanici che non tollerano la presenza di acqua e si danneggiano oltre ad entrare in fuori servizio.
- Si pensi che il livello dell'acqua arriva anche a 50 cm e che tutti i componenti elettrici presenti nella parte bassa dei quadri elettrici vengono raggiunti dall'acqua con conseguenze potenzialmente pericolose anche per il personale di manutenzione che interviene.
- Inoltre, nella centrale esiste un sistema di pompe per il rilancio delle acque nere in fogna, con un relativo pozzo nero. L'arrivo dell'acqua piovana dal cunicolo comporta la commistione delle acque chiare con le acque nere il ché provoca copiosi danni al depuratore consortile che si vede recapitare centinaia di metri cubi di acque chiare che non hanno bisogno di alcun trattamento, e dilavando le vasche di trattamento.
- Perdita vasca accumulo acqua refrigerata. Nella centrale tecnica Z0 esistono vasche di raccolta per le acque. Ed in particolare acqua refrigerata che viene utilizzata anche come accumulo per l'impianto antincendio, acqua potabile, acqua industriale prelevata dai pozzi. In particolare, la vasca per l'accumulo dell'acqua refrigerata ha presentato sin dal primo momento dell'utilizzo copiose perdite (oltre 150 mc al giorno). Oltre al costo dell'acqua, occorre pensare al costo necessario per refrigerarla a 10 gradi centigradi, con un dispendio energetico immenso e valutabile in circa 50 mila euro l'anno fra costo emungimento acque e costo raffreddamento.
A questo va aggiunto il costo di manutenzione degli evaporatori dei gruppi frigoriferi che, anziché raffreddare sempre la stessa acqua sono soggetti a reintegri costanti e cospicui che sporcano il fascio tubiero rendendone necessaria la pulizia periodica.
- Continuo intervento dei relè direzionali di terra degli interruttori MT/bt con disservizi frequenti. Il sistema di distribuzione in Media Tensione fa capo a degli interruttori di Media
Tensione equipaggiati con protezioni elettroniche della . Le protezioni sui rami in CP_16
arrivo e partenza della linea di Media Tensione hanno diverse funzioni tra cui quella di intervento per guasto verso terra di tipo direzionale. Ovvero la protezione interviene esclusivamente se il guasto è nella direzione in cui l'interruttore alimenta utenze e non in quella in cui l'interruttore è alimentato. Ad esempio, quelle presenti nelle cabine di ricezione intervengono per guasti verso terra interni al ma non per quelli esterni presenti sulla rete Pt_3
. Ebbene spesso, ed in modo assolutamente casuale, salvo il fatto che accade in caso di CP_17 pioggia, si riscontrano blackout interni dovuti all'intervento di queste protezioni, con la conseguenza di dover riarmare manualmente tutte le cabine di media tensione (in un tempo, vista l'inutilizzabilità del sistema di supervisione BMS, di oltre un'ora) con disservizi importanti e costosi.
È evidente che l'intervento delle protezioni deve essere addebitato a perdita di isolamento di qualche cavo di media tensione posato da UN costituente la rete di distribuzione MT interna.
29 - Rottura sistematica delle leve di comando delle saracinesche idriche che risultano dure
e/o bloccate nella rotazione.
Gli impianti di distribuzione dell'acqua potabile, industriale, acqua refrigerata, acqua calda sono dotati di saracinesche di sezionamento o del tipo Wafer o del tipo a volantino.
Già dopo un anno dalla consegna degli impianti diverse saracinesche di entrambi i tipi sono risultate bloccate e dure nell'azionamento, tanto da portare alla rottura della leva o del volantino. Questo causa disservizi importanti. A volte il Committente è costretto a svuotare tutti gli impianti per la reale impossibilità di sezionare la parte su cui si rende necessario l'intervento oltre al tempo ed al costo inerenti alla sostituzione della saracinesca guasta.
- Ossidazione dei punti di derivazione negli impianti idrici e acqua calda/refrigerata.
Negli impianti idrici di distribuzione acqua potabile, industriale, refrigerata e calda, laddove sono stati realizzati in acciaio e sono presenti saldature, innesti, derivazioni, la protezione con vernici antiossidanti è mancante o insufficiente, ovvero inefficiente. Già a distanza di due anni sono presenti e visibili punti di erosione e corrosione che fanno presagire una durata breve delle tubazioni di cui trattasi.
- Serrande regolazione aria che non girano liberamente e si incastrano. Alcune delle serrande di regolazione del flusso dell'aria presenti sui canali di distribuzione dell'aria condizionata sono state trovate già dopo alcuni mesi bloccate o ostacolate nella libera rotazione a causa di un montaggio non eseguito a regola d'arte. Questo ha creato e crea, oltre al malfunzionamento degli impianti di climatizzazione, anche un continuo impiego di risorse umane dedicate alla manutenzione per ripristinare il corretto funzionamento.
- Quadri elettrici posti all'esterno senza protezione da pioggia/sole che si sono deteriorati precocemente. Alcuni quadri elettrici di bassa tensione derivati dalle cabine di trasformazione sono stati posizionati all'aperto senza dovuta protezione e/o senza essere certificati per il montaggio all'esterno. Alcuni hanno le portelle la cui libera apertura è ostacolata da altre parti di impianto. Questo provoca la precoce ossidazione delle parti del quadro in metallo, l'intervento degli interruttori di protezione contro i contatti indiretti provocati dalle infiltrazioni d'acqua, la degradazione precoce delle parti in plastica ad opera dei raggi solari, con conseguenti costi relativi ai danni prodotti dai disservizi arrecati e relativi alle ore del perso-nale di manutenzione impiegato per i ripristini.
- Canalizzazioni portacavi poste in opera in modo scorretto. In molteplici applicazioni le canalizzazioni portacavi installate sono state appoggiate a terra, senza coperchi e senza alcuna protezione contro il passaggio del personale. L'attraversamento è possibile esclusivamente poggiando i piedi su tali canalizzazioni piegandole, rompendole e a volte comprimendo i cavi in esse posizionati con conseguente deterioramento degli stessi e pericolo per il personale di manutenzione.
30 I malfunzionamenti derivanti da tale deterioramento sono frequenti e le cause non sono di rapida determinazione in quanto i falsi contatti dovuti allo schiacciamento dei cavi non sono sempre individuabili con facilità. Si manifestano esclusivamente in condizioni particolari di uso e di umidità di temperatura con conseguente dispendio di tempo da parte del personale di manutenzione destinato alla riparazione del guasto.
- Uta e canalizzazioni non sigillate che creano infiltrazioni d'acqua nei locali. Alcune
Unità di Trattamento Aria poste sulle coperture degli edifici sono collegate con l'interno degli stessi attraverso canalizzazioni in lamiera zincata rivestite con lamierino d'alluminio. In diversi casi l'attraversamento dei canali è stato realizzato in modo improprio con la conseguente infiltrazione d'acqua all'interno dei locali in caso di pioggia. Quando le precipitazioni sono copiose i locali sottostanti vengono invasi dall'acqua con conseguenti danni per gli arredamenti,
i tendaggi, i pavimenti ed il controsoffitto quando presente. Oltre al pericolo indotto sugli impianti elettrici di edificio.
- Protezione acqua trasformatori cabina 7 inefficiente e conseguente intervento relè con fuori servizio. All'interno della cabina di trasformazione numero 7 esistono tre trasformatori di potenza MT/bt in resina posti in un'area della cabina sottostante un bar aziendale. I problemi provocati da una eventuale infiltrazione d'acqua nella cabina dovuta ad un guasto idrico nel soprastante bar è stato in fase di progettazione affrontato e per esso è stata trovata una soluzione costruttiva. La realizzazione di tale soluzione è però inefficace e carente al punto che, nel caso di perdite d'acqua sul pavimento del bar, le infiltrazioni d'acqua in cabina ci sono e sono proprio in corrispondenza dei trasformatori sottostanti. Le protezioni presenti sui quadri MT rilevano l'eventuale dispersione verso terra dovuta alla presenza di acqua e aprono l'interruttore. Tutto questo, oltre a rappresentare una concreta situazione di pericolo per le persone, provoca disservizi, con conseguenti danni dovuti ai fermi e costi di mano d'opera per i ripristini.
- Autonomia degli UPS di cabina scesa drasticamente e conseguente im-possibilità di ripristinare la cabina in caso di blackout.
I servizi ausiliari delle cabine di trasformazione (protezioni, spie luminose, motorizzazioni degli interruttori) sono alimentati da UPS installati dalla UN. Già dopo meno di un anno dall'installazione l'autonomia di questi UPS è scesa drasticamente. Ciò indice che, dal momento dell'intervento di una protezione che comporti l'apertura degli interruttori di media tensione e l'arrivo del personale di manutenzione in cabina per il ripristino, le batterie Parte interne all' sono già scariche e non è quindi possibile per l'operatore effettuare le manovre di ripristino. La durata del disservizio, con i conseguenti danni arrecati, è prolungata. Per risolvere è necessario recuperare un nuovo UPS carico da altra cabina e sostituirlo a quello scarico con dispendio di ore di lavoro del personale di manutenzione.
- Inverter di comando motori UTA non protetti dal sole e dalla pioggia con CP_18
31 conseguenti malfunzionamenti e rotture a causa umidità e raggi UV. Le Unità di Trattamento
Aria dell'impianto dedicate alla climatizzazione degli edifici hanno ventilatori di mandata e di ripresa comandati da inverter posti a bordo macchina in modo non corretto perché non CP_18
protetto dagli agenti atmosferici. Umidità, pioggia, vento, sole sono a diretto contatto con l'involucro dell' Le tastierine di comando risultano a volte illeggibili a causa Pt_16 dell'effetto di opacizzazione provocato dai raggi UV solari, e, quel che è ancora più grave,
l'umidità e l'acqua che penetrano all'interno dell'Inverter raggiungono i circuiti elettronici guastandoli e provocando lo spegnimento della macchina nelle migliori ipotesi o addirittura l'esplosione dell'inverter in altri casi. Contr
- Mancanza dei disegni “as built”. Non sono mai stati consegnati da UN a i disegni finali “as built” aggiornati relativi alle loro installazioni. Questo comporta che, in caso di guasti, la ricerca diventi lunga e complessa con enorme dispendio di tempo da parte del personale di manutenzione.
- Tubazioni di scarico acque chiare e acque scure realizzati con sezioni inadeguate e non conformi a progetto. Le tubazioni di scarico delle acque chiare e delle acque scure che dai singoli edifici raggiungono le relative fognature sono state realizzate con diametri insufficienti e non conformi al progetto. In particolare, questo vale per i bagni che sono collegati con un tubo di scarico con diametro di soli 50mm (edifici A1 e A2) e che costringono la manutenzione a continui interventi di disostruzione, per gli scarichi dell'acqua meteorica dell'edificio G, per lo scarico delle acque di risulta del bacino dell'attrazione “Splash Battle” posto nell'Area Kids, che oltre ad essere di sezione inadeguata, è posto anche in contropendenza.
- Perdite bacino di Aktium (S). Le vasche del bacino e quella di compensazione dell'attrazione Aktium perdono quasi 100mc al giorno. Questo comporta extracosti per il continuo riempimento, extracosti per la necessità di un monitoraggio continuo dei livelli da parte del personale di manutenzione, danni per i disservizi ai clienti che subiscono il blocco dell'attrazione in corsa o in partenza per l'intervento dei sensori di sicurezza che rilevano un livello troppo basso.
Inoltre, la grande quantità d'acqua perduta dal bacino si infiltra nel terreno sottostante dilavandolo con il rischio di rimuovere terra attorno alle fondazioni puntuali dei pilastri dell'attrazione. Un eventuale anche piccolo cedimento di tali fondazioni, dovuto allo slavamento del terreno circo-stante, porterebbe ad un danno enorme per la struttura dell'attrazione che non sarebbe più agibile oltre al rischio per la sicurezza degli ospiti.
- Infiltrazioni d'acqua negli edifici G, A2, R. Gli edifici G, A2 e R subiscono copiose infiltrazioni d'acqua dal tetto di copertura, come segnalato dal DL Arch. con gli OdS Per_1
1A del 26.11.14 e 2A dell'11.12.14. Nell'edificio G l'acqua si insinua attraverso i cupolini di estrazione fumo e calore che sono stati installati da UN sulla copertura preesistente.
32 È evidente che il montaggio dei cupolini e la impermeabilizzazione dei fori realizzati per il loro montaggio, non sono avvenuti a regola d'arte con conseguenti danni arrecati ai manufatti presenti negli edifici, agli impianti, ai controsoffitti, ai pavimenti, oltre al costo del personale di pulizia ogni volta coinvolto. Sulla copertura dell'edificio A2 il manto impermeabile non è stato correttamente posato e risvoltato sui muretti perimetrali e per-tanto l'acqua piovana si infiltra sotto il manto penetrando nei locali sottostanti adibiti a biglietterie e nodo di rete causando notevoli disagi al per-sonale oltre al possibile danno per gli apparati elettronici. Dai lucernari in copertura all'edificio R si infiltra dell'acqua a causa del montaggio non eseguito a regola d'arte.
- Infiltrazioni e percolazioni di acqua all'interno della sala macchine dell'attrazione
Altair (Q). La sala macchine dell'Attrazione Altair ospita al suo interno l'argano di trazione dei treni ed i quadri elettrici di alimentazione e controllo del movimento dell'argano. Parliamo di un argano che è alimentato da un motore elettrico da 600kW. In caso di pioggia il locale viene allagato con conseguenze pesanti sia per la parte meccanica che per la parte elettrica dei quadri.
L'acqua entra principalmente dalle polifore utilizzate per il passaggio dei cavi elettrici.
Anche in questo caso, oltre al pericolo per gli addetti ai lavori, l'allagamento comporta danni alle apparecchiature, costo degli operai di manutenzione che intervengono, danni esterni per il fermo dell'attrazione. Inoltre, anche i cunicoli impianti del locale Quadri Elettrici nel seminterrato della Stazione dell'attrazione Altair (Q) sono soggetti a continui allagamenti.
Anche in questo caso l'acqua entra dalle polifore utilizzate per il passaggio dei cavi elettrici.
- Posa in opera selle tubazioni per impianti idrici e climatizzazione sottosuolo. La posa in opera nel sottosuolo dei tubi per impianti idrici (acqua sanitaria, acqua potabile, idranti, acqua refrigerata e acqua calda) è stata eseguita in modo difforme dai capitolati e con pessima qualità esecutiva. Come si vede dalle foto allegate i tubi sono stati poggiati direttamente a terra dopo scavo, senza alcun tappeto di allettamento, in molti tratti in assenza di coibentazione e rivestimento, a volte provocando danni alle strutture del sottosuolo, come documentato dalla foto che mostra il danneggia-mento della guaina di impermeabilizzazione del tunnel servizi.
In queste condizioni non risulta garantita la affidabilità e longevità delle reti idriche sottosuolo che infatti manifestano perdite a seguito del passaggio dei mezzi e/o degli assestamenti del terreno. Restando nell'ambito dei mancati controlli posti in essere dall'Arch.
particolare rilevanza assumono le opere non realizzate da UN con riguardo al CP_1 fabbricato “M” nel cui ambito era stata prevista un'attrazione esclusiva e di particolare impatto, difficilmente riscontrabile nell'ambito di Aree ricettive similari. Il completamento si è avuto solamente in epoca posteriore, a cura e spese di CCP, con la conseguenza che l'apertura al pubblico si è avuta in grave ritardo, con conseguenti minori introiti da parte di CCP. Tutto quanto rappresentato dimostra la carenza di un sistema di controllo di qualità nei lavori eseguiti
33 da UN, indubbiamente dovuta alle omissioni poste in essere dall'Arch. CP_1 nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli.
Tra le conseguenze negative assumono un rilievo particolare i maggiori oneri, diretti ed indiretti, connessi al ripristino delle difformità dopo l'esecuzione dei lavori e dopo la chiusura del cantiere, allorquando i raggiunti livelli rea-lizzativi, in uno all'attivato esercizio al pubblico, hanno reso maggiormente difficoltoso, oltre che eccessivamente oneroso, qualsivoglia intervento.
Si richiama, ad esempio, la problematica dei setti in c.a. dell'edificio “H”, non collegati ai telai e che presentano barre di diametro non conformi al progetto approvato, difetto che potrebbe richiedere la realizzazione di integra-zioni della sezione in calcestruzzo.
La mancata considerazione, in sede contabile, dell'accertata difformità rispetto al progetto approvato – peraltro non si riscontra che l'Arch. ne abbia tenuto conto nella CP_1 determinazione dell'avanzamento contabile relativo al corpo d'opera in riferimento – aggraverebbe ulteriormente i danni subiti e subendi dalla Committente a causa del mancato utilizzo del predetto edificio H, riconosciuto non agibile e, quindi, non collaudabile da parte del
Collaudatore ell'ambito dell'emesso atto unico di Collaudo. Pt_17
Al riguardo, va altresì precisato che la funzione intransigente assunta dal Collaudatore è da ascriversi esclusivamente al mancato adempimento di UN alle specifiche disposizioni ricevute al fine di recuperare le accertate incongruenze costruttive, peraltro riflettenti la complessiva staticità del fabbricato, si ribadisce mai eccepita, stando agli operati riscontri documentali dal D.L. Arch. CP_1
Non rileverebbe alcunché al riguardo, sia sotto l'aspetto contrattuale che normativo, la circostanza che per il fabbricato in questione risulterebbe emesso e regolarmente depositato il relativo certificato di collaudo statico, in quanto, alla luce degli eseguiti accertamenti, si riscontra che lo stesso sia del tutto avulso dai rilevati difetti costruttivi, tant'è che il Collaudatore ha correttamente informato della riscontrata anomalia tecnico-procedurale CCP affinché provvedesse al suo recupero.
Dal punto di vista meramente contabile, va comunque evidenziata l'incongruenza procedurale e contrattuale, oltre che capitolare, che porta ad ammettere alla contabilità opere specificatamente dichiarate non collaudabili nell'ambito dell'emesso certificato unico di collaudo.
Invero, le partite contabili erroneamente certificate e riconosciute in avanzamento nel corso della fase realizzativa, in assenza di qualsiasi verifica da parte del DL Carreras, hanno di fatto comportato ulteriori danni per la Committente.
Per tutto quanto sin qui precisato e dedotto, è del tutto irricevibile che in presenza di marcati livelli di difformità siano stati comunque ammessi in contabilità interventi per la cui
34 legittimazione occorreva attivare procedure complesse ed onerose – che vedevano inevitabilmente coinvolta la responsabilità dell'Appaltatore e dello stesso D.L. Arch. CP_1
– non valutando la rilevanza anche penale della realizzazione di opere palesemente abusive (cfr. fabbricato M) ovvero difformi rispetto a quanto autorizzato (cfr. fabbricato H).
Riguardo all'edificio “N” è stata accertata un'ulteriore difformità riflettente la mancata realizzazione dei cordoli di irrigidimento dei cavedi di areazione, nonché la realizzazione dei cordoli relativi alle murature retrostanti la scenografia di spessore (cm 10) inferiore a quello assentito in progetto (cm 25).
E' stata altresì rilevata la mancata realizzazione del rinforzo del suddetto muro con pilastri in calcestruzzo armato, previsto nel computo metrico allegato all'appendice “23”, e la scossalina di coronamento a protezione della scenografia e del muro.
Non è superfluo evidenziare, anche al fine di inquadrare l'eccepita responsabilità dell'Arch. la rilevanza dell'incompleta realizzazione del muro, ovvero l'esecuzione CP_1 per un'altezza insufficiente – stando alle specifiche normative che regolano le costruzioni in zona sismica – dei cordoli di irrigidimento. Risulta altresì incidente la mancata esecuzione della scossalina di protezione, ai fini della conservazione nel tempo del muro e, soprattutto, della scenografia in legno. Tale ultimo aspetto, ugualmente rilevante, incide chiaramente in termini di manutenzione e gestione in esercizio del . Pt_3
Riguardo al muro di sostegno del terrapieno dell'area si rileva un'evidente Pt_18 rotazione verso la strada del tronco “E”, con lesioni subverticali e a 45°. Considerate le procedure previste per il controllo del progetto, peraltro regolarmente collaudato staticamente con certificato del 14.07.14, la causa della rotazione è da imputarsi alla spinta idrostatica delle acque drenate dal riempimento a tergo muro per il mancato corretto funzionamento dei drenaggi ovvero altre deficienze legate alla fase esecutiva. Tanto precisato, si ritiene il tronco del muro ruotato (di sviluppo pari a circa 40 m) e, pertanto, in condizioni di incerta stabilità, non accettabile.
Riguardo agli eseguiti impianti tecnologici, particolare rilevanza, ai fini della loro corretta gestione in esercizio, assume la mancata attivazione del sistema di supervisionare e gestione da remoto (ovvero centralizzata in una sala regia e senza l'intervento del personale nelle singole centrali o edifici) degli impianti di condizionamento, degli impianti elettrici e di illuminazione, dei sistemi di rilevazione incendi. Ebbene, la carenza riscontrata comporta alcune significative conseguenze negative, in quanto la Committente, a fronte della spesa sostenuta per l'installazione dei componenti del sistema, non può utilizzarlo per limitare le spese per la gestione degli impianti e per ottimizzare il funzionamento dei medesimi sia in termini di risparmio energetico che di allungamento della vita utile.
Alla stregua di quanto sopra evidenziato imputava all'Arch. di non aver CP_1
35 meticolosamente e scrupolosamente verificato la corretta esecuzione dei lavori, lasciando che l'appaltatore realizzasse opere incomplete e/o viziate.
Quanto alle motivazioni per cui il primo giudice aveva escluso la responsabilità risarcitoria, evidenziava che l'errata decisione giudiziale traeva origine dai vizi della CTU Per_ svolta nell'ambito del giudizio di primo grado, laddove il CTU Ing. aveva sostenuto che non vi sarebbero in atti documenti idonei a dimostrare, non solo il danno economico lamentato
Contr da ma neppure gli stessi vizi ed omissioni denunciate, precisava che non si comprendeva a quale documentazione potesse farsi riferimento, considerando che in atti erano depositate tutte le appendici contrattuali, contenenti le specificazioni in ordine alle modalità esecutive degli edifici del a tema, aggiungendo che tutti i sopra rappresentati vizi e manchevolezze Pt_3 dell'opera erano stati desunti dalla relazione di collaudo e dai relativi allegati, documenti questi ritualmente depositati in giudizio.
Ne conseguiva la necessità di riformare della sentenza, con condanna dell'odierno Contr appellato al pagamento in favore di di € 1.180.311,08 per costi in surroga sostenuti, €
4.613.063,86 per maggiori costi di gestione ed € 2.810.843,71 per gli oneri derivanti dai computi metrici sovrastimati.
§ 12.4 - Con il quarto motivo intestato “IV. SUI COSTI LEGALI SOSTENUTI DA
CCP: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1453 C.C., ERRATA
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA, OMESSA VALUTAZIONE DELLE
DIFESE, DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE” parte appellante ha impugnato la statuizione di cui al punto d) della parte motiva della sentenza, con cui non si è riconosciuto l'intero importo spettante a CCP a titolo di spese legali sostenute per difendersi nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi notificati da UN.
Deduceva che il modus operandi del primo giudice, volto ad analizzare il merito dei singoli giudizi di opposizione, era del tutto errato, in quanto trattavasi di giudizi tra loro intrinsecamente legati.
Contr Invero, la vicenda processuale tra e UN, traeva origine dalla non corretta tenuta della contabilità da parte dell'Arch. soggiungendo che non si comprendeva a cosa CP_1 faccesse riferimento il Giudice con l'espressione “presunte compensazioni valutate dal DL subentrante nella contabilità finale”.
Quanto alle somme riconosciute per i successivi giudizi di opposizione, deduceva che per effettuare il calcolo nella sentenza si faceva riferimento al parametro di cui al DM n.140/2012, tuttavia, gli importi riconosciuti erano sensibilmente inferiori a quelli spettanti alla stregua dei parametri ex lege previsti.
Per quanto riguardava il secondo giudizio di opposizione – per il quale la sentenza aveva riconosciuto € 25.000,00 – il cui valore corrisponde ad € 5.544.136,87, utilizzando lo scaglione
36 da € 4.000.000,00 a € 8.000.000,00 e prendendo a riferimento i parametri medi (generalmente utilizzati) l'onorario spettante ammontava ad € 61.085,00 oltre Iva, spese generali e c.p.a.
Mentre per ciò che concerneva il terzo giudizio di opposizione, invece, il Giudice di primo grado aveva riconosciuto € 35.000,00, nonostante facendo applicazione dei parametri di cui sopra, considerando il valore della causa di € 10.506.109,90 ed utilizzando lo scaglione da €
8.000,001,00 a €16.000.000,00, l'importo spettante sarebbe stato € 79.411,00 oltre iva, spese generali e c.p.a.. Contr A ciò si aggiungeva la mancata considerazione delle spese sostenute da per il giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, proposto a fronte del pignoramento mobiliare promosso da UN dopo la notifica del primo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Dunque, anche per ciò che concerneva il riconoscimento delle spese legali sostenute da
CCP, la sentenza era viziata, con richiesta di riforma e condanna dell'Arch. al CP_1 pagamento di complessivi euro 200.000,00.”
§ 12.5 - Con il quinto motivo intestato “V. SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DEI
DANNI ALL'IMMAGINE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1453
C.C., ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA, OMESSA
VALUTAZIONE DELLE DIFESE, DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA
MOTIVAZIONE”, parte appellante impugnava le statuizioni di cui al punto h) della parte motiva della sentenza, con cui il giudice non aveva ravvisato “la esistenza di un danno non patrimoniale alla immagine, che sarebbe, in ipotesi, ascrivibile ad UN”. Tale decisione era errata e, come tale, meritevole di censura, in quanto non motivata.
Deduceva che la fama dei soggetti che componevano la compagine societaria della
Committente, e la vicenda giudiziaria aveva provocato una vasta eco mediatica, con ripercussioni altamente negative sull'immagine dei soggetti coinvolti.
La valutazione del giudice di primo grado, quindi, nel sovrapporre il ristoro delle spese legali ai danni non patrimoniali richiesti sub specie di lesione del diritto all'immagine, era evidentemente dovuta ad un'errata equiparazione tra danno all'immagine e danno non patrimoniale.
Al contrario, la lesione del diritto all'immagine di un soggetto poteva determinare l'insorgenza di un pregiudizio a carattere patrimoniale e di uno a carattere non patrimoniale e quanto alla prima voce di danno, questa si concretava in termini di maggiori difficoltà nel trovare partnership commerciali, sponsor, finanziamenti, ovvero nella minore attrattività per il pubblico, pregiudizio da valutarsi nella misura del 2% dell'attivo patrimoniale di CCP risultante dalla situazione patrimoniale al 30.06.14, pari a € 189.357.862,00, ovvero € 3.787.145,00.
Il danno non patrimoniale andava invece liquidato in € 1.000.000,00.
37 Quindi se il giudice di primo grado aveva correttamente chiamato l'Arch. a CP_1
risarcire i costi sostenuti per difendersi in giudizio, avrebbe comunque dovuto condannare il
D.L. anche per i danni derivanti dalla lesione dell'immagine della Committente, poiché scaturiti dalle medesime vicissitudini processuali di cui era stato ritenuto responsabile.
§ 12.6 - Con il sesto motivo intestato “VI. SUI COSTI DERIVANTI DAL RITARDO
NELL'APERTURA DEL : VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1453 Pt_3
C.C., ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA, OMESSA
VALUTAZIONE DELLE DIFESE, DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA
MOTIVAZIONE”, parte appellante ha impugnato la statuizione di cui al punto c) della parte motiva della sentenza, con cui il Giudice di primo grado ha ritenuto, quanto alla richiesta risarcitoria per il ritardo nell'apertura del , che “non sussiste, pertanto, voce di danno Pt_3 atteso che il rilievo di assenza di impulso attribuita alla DL appare irrilevante”.
In particolare, evidenziava che nonostante il Giudice di prime cure avesse riscontrato il ritardo di ben 9 mesi nell'apertura del parco rispetto alle previsioni contrattuali, non aveva ritenuto sussistere alcuna responsabilità a carico dell'Arch. conclusione non CP_1
condivisibile non potendosi sostenere che il D.L., quale soggetto responsabile della corretta esecuzione dei lavori non fosse dotato di potere di impulso nei confronti dell'Appaltatore. Contr Deduceva che il ritardo con cui si era trovata a poter aprire al pubblico era dipeso, anche dai vizi delle opere eseguite da UN e non riscontrate in corso di esecuzione dall'Arch.
e che non appena subentrato, l'Arch. riscontrata l'esistenza di vizi ed CP_1 Per_1
omissioni, aveva emanato gli OdS 1A e 2A, con cui sono state imposte ad UN lavorazioni volte a correggere quanto eseguito.
Pertanto, invocava la riforma della parte di sentenza di cui al paragrafo c), insistendo per la richiesta di risarcimento di € 3.806.596,63.”
§ 12.7 - Con il settimo motivo intestato “VII. SUGLI IMPORTI RICONOSCIUTI
ALL'ARCH. CARRERAS: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1453 C.C.,
ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA, OMESSA VALUTAZIONE
DELLE DIFESE, DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE”, parte appellante impugnava la statuizione della sentenza, con cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto che “in definitiva, in ragione del riconoscimento delle reciproche voci di credito, compete all'Arch. l'importo complessivo pari ad € 506.000,00 (€ 655.000,00 a titolo CP_1
di saldo del corrispettivo – 149.000,00 per costi della direzione dei lavori subentrante e per spese legali per i due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo)”.
In particolare, deduceva che per quanto contestato in primo grado non avendo svolto l'ultima parte di attività contrattualmente prevista – per effetto della risoluzione del contratto, ritenuta legittima dalla sentenza – all'arch. non spettava l'ultima rata dell'onorario di CP_1
38 € 240.000,00.
Soggiungeva che posto che a far data dal 24.10.14 il ruolo di D.L. era stato ricoperto dall'Arch. non si comprendevano le ragioni per cui l'Arch. avrebbe avuto Per_1 CP_1
diritto a vedersi corrisposte somme per attività non eseguite.
Chiedeva quindi in accoglimento del motivo che venisse detratto da quanto spettante a saldo all'Arch. l'importo di euro 240.000,00 in quanto corrispondente ad attività non CP_1 svolta dall'appellato.
§ 12.8 - Con l'ottavo motivo intestato “VIII. SULLA RICHIESTA DI
RINNOVAZIONE DI CTU: ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA,
OMESSA VALUTAZIONE DELLE DIFESE, DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ
DELLA MOTIVAZIONE”, parte appellante ha censurato la decisione del primo giudice di non disporre la rinnovazione della c.t.u., chiesta all'udienza del 28.03.19 e reiterata con la comparsa conclusionale.
Evidenziava che contrariamente a quanto opinato dal Tribunale di Roma, i risultati cui Per_ era giunto il CTU Ing. erano errati, in quanto frutto di una non corretta impostazione metodologica, di una superficiale lettura del quadro normativo di riferimento, delle disposizioni contrattuali, nonché di una errata analisi dei documenti depositati in giudizio.
Evidenziava che sostenere che “la sottoscrizione del DL, e dunque l'avallo dato dal DL alla bozza di certificato di pagamento predisposto da UN non assume valore formale, dato che il documento ufficiale viene emesso dalla Committente, tramite un proprio delegato, che nel caso non è il DL” era assolutamente errato ed in contrasto con le previsioni contrattuali.
Precisava che i SAL emessi – e posti a fondamento dei D.I. di UN – non contenevano alcuna sottoscrizione della Committente CCP, ma solo le firme del D.L. e dell'appaltatrice (cfr. doc. 12-20B fascicolo primo grado).
Deduceva che il c.t.u. nell'affermare di non poter accertare e valutare i vizi delle opere e le sovrastime progettuali stante la “totale assenza della documentazione contrattuale” di riferimento, posto che erano agli atti tutte le appendici contrattuali, nonché il collaudo compiuto dall'Arch. con i relativi allegati, in realtà si era sottratto al necessario e richiesto CP_19
esame dello stato dei luoghi, esame dal quale avrebbe potuto riscontrare la correttezza di quanto riportato nella relazione di collaudo e, dunque, la sussistenza di plurimi vizi delle opere realizzate da UN.
Per_ Come detto, l'Ing. ha ritenuto di dover svolgere un solo accesso sui luoghi, come tale insufficiente a verificare tutte le strutture ed edifici oggetto di appalto.
Evidente come ciò costituisca un ulteriore elemento inficiante il valore della Consulenza depositata, con conseguente necessità di rinnovare l'esperimento delle operazioni peritali.
Infine, evidenziava che il c.t.u. si era sottratto dal rispondere alle osservazioni del proprio
39 CTP trincerandosi dietro alle affermazioni ed agli assiomi più volte reiterati a sostegno della posizione apoditticamente assunta.
§ 13. – L'Arch. ha spiegato appello incidentale articolato in unico motivo, CP_1
previa replica e contestazione dei motivi avversari.
In particolare, quanto al primo motivo avversario di CCP deduceva che era pacifico che l'originario appalto era stato fatto oggetto di numerosissime e consistenti varianti, chieste Contr all'impresa da e comunque ad essa ben note fin nei dettagli come accertato sia dal CTU che nella sentenza del Tribunale, secondo cui tutto quanto realizzato era perfettamente conforme, con la conseguenza che nessun danno scaturiva per CCP e meno ancora poteva derivarne responsabilità per la IR VO.
Deduceva che la contabilizzazione di lavori e importi non previsti dall'originario contratto, era frutto di continue richieste di variante, ben note alla Committenza che le aveva richieste, e all'appaltatrice che le aveva realizzate.
Soggiungeva che quanto pagato da CCP a UN era quanto dovuto per le opere realizzate, in base ad accordi tra esse e con assenza di danni per CCP e che ogni singolo SAL era assolutamente corretto.
Deduceva inoltre che le varianti erano poi confluite in una variante finale c.d. 'generale', presentata in Comune il 29.11.2013, che confermava sia il consenso via via prestato dalle parti dell'appalto alle varianti, che il superamento dell'originaria pattuizione —non riguardante il
Direttore dei VO — sulla forma obbligatoria delle stesse, oltre che di quelle iniziali sulle opere da eseguire e sui termini originariamente pattuiti.
Deduceva che il costo di realizzazione delle opere era dovuto ad UN e comunque che
Contr aveva facoltà di proporre opposizione, e di vincerla e che se all'esito dei giudizi di merito
Contr quei pagamenti fossero risultati non dovuti, che non aveva provato di averli eseguiti, avrebbe evitato di eseguirli, senza alcun danno.
Quanto ai vizi delle opere deduceva che degli stessi ne avrebbe dovuto rispondere la sola
UN.
Quanto alle penali evidenziava che secondo l'art.8 del Contratto di Appalto in caso di ritardi nei lavori non imputabili all'appaltatore il soggetto tenuto ad applicare le penali non era il D.L. ma il committente.
Contestava quindi l'esistenza di ritardi, dipendendo lo slittamento dell'apertura del , Pt_3
rispetto al termine inizialmente previsto, dalle numerose varianti in corso d'opera, quindi l'esistenza di danni, posto che il D.L. successivo aveva chiuso l'appalto portando a deconto
Contr anche le somme che aveva ritenuto di considerare, nell'interesse di a titolo di penale, salvo giudizio.
Contr Inoltre, la circostanza che non avesse provato di aver pagato tutti i SAL e le fatture
40 Contr della UN evidenziava quindi l'assenza di alcun danno sofferto da
Deduceva inoltre che la variante generale era stata approvata dal con molto CP_20
ritardo per il mancato pagamento da parte di CCP degli oneri amministrativi.
Contestava inoltre che l'importo originariamente dovuto di euro 655.000 fosse rideterminato decurtando l'importo di euro 240.000 per l'intervento da un certo punto in poi di altro D.L. atteso che la chiesta decurtazione era stata proposta per la prima volta in conclusionale di primo grado, ed era pertanto inammissibile, non provata e infondata.
In ogni caso, l'opera dell'Arch. ra consistita nelle attività conclusive dell'appalto, Per_1
laddove tutte le opere erano state completate in precedenza (apertura parco del luglio 2014, comunicazione di fine lavori dell'agosto 2014, rimozione dell'Arch. dalle funzioni di CP_1
D.L. dell'ottobre 2014, incarico all'Arch. del novembre 2014) e comunque la nomina Per_1
di un nuovo D.L. a lavori finiti, non era in alcun modo necessaria, quindi la committenza avrebbe dovuto comunque sopportarne il costo che non risultava pagato.
Infine, evidenziava che la richiesta di condanna al risarcimento dei danni, per ogni "voce" domandata e in subordine all'accoglimento delle domande di responsabilità contrattuale anche ex art. 2043 c.c. o, in via subordinata, ex art. 2041 c.c. erano domande inammissibili, non
Contr essendo correlate ad alcun motivo di appello svolto da chiedendo comunque la riforma dell'impugnata sentenza laddove aveva accertato un inadempimento contrattuale da parte dell'Arch. e lo aveva condannato al risarcimento del danno nella misura di euro CP_1
159.000,00.
§ 14. - Parte appellata ha spiegato a sua volta appello Controparte_3
iscritto al r.g.n.6685/2019 articolato in otto motivi.
§ 14.1 - Con il primo motivo intestato “Sulla reiterata, errata qualificazione dei CP_3 come “Compagnia ”. Notazioni preliminari sulla natura giuridica dei e Parte_19 CP_3 sulla diversità soggettiva dei Sindacati/Names che sottoscrivono i rischi nell'ambito del mercato assicurativo (c.d. ” parte appellante deduceva che fino alla CP_3 CP_11 nascita dalla non era una “Compagnia di Controparte_3 CP_3
Assicurazioni” nel senso classico disciplinato dal nostro ordinamento, cioè un'unica società di capitali, ma era la denominazione comune del Mercato Assicurativo, appunto, dei nel CP_3
quale operano ed agiscono soggetti giuridici diversi mantenenti la propria assoluta autonomia giuridica, imprenditoriale e societaria.
I costituivano, infatti, una complessa organizzazione di più CP_3 CP_12
(“Sindacati”), ciascuno composto da singoli ovvero gruppi di Sottoscrittori, ciascuno con una propria autonomia giuridica, patrimoniale ed imprenditoriale: , infatti, come ha CP_3 chiarito la Cassazione, nel regime “ante Brexit, non era “..una compagnia né un'impresa assicurativa unitaria, bensì un'associazione riconosciuta di singole persone fisiche (i Names)
41 aderenti ad essa che, singolarmente o in aggregazioni non costituenti associazioni che, collegate tra loro dal vincolo di solidarietà (i garantiscono illimitatamente con i CP_12
propri patrimoni, i rischi assunti da ciascuno di essi ( o ) tramite operatori CP_21 CP_22
specializzati ed autorizzati in veste di agenti (c.d. Underwriters) o brokers, con la conseguenza che il Rappresentante Generale per l'Italia non rappresenta i come un Istituto a sé CP_3 stante ... ma rappresenta gli Assicuratori (aderenti ai di volta in volta materialmente CP_3
firmatari della polizza... dei quali può considerarsi solo un rappresentante agli effetti processuali...” (cfr. Cass. Sez. Un. 17/11/1999 n. 785, in Mass. Giur. It. 1999; nel merito Trib.
Napoli n. 5206/2015), e che è “l'unico soggetto abilitato ad assumere impegni verso i terzi per conto dei singoli Sindacati sottoscrittori, senza che al citato Organo rappresentativo sia consentito in alcun modo di interferire con le scelte gestionali dei ……. ciò proprio CP_12
a garanzia dell'autonoma iniziativa e della libera concorrenza fra differenti sottoscrittori”
(TAR Lombardia, Sez. Milano, n. 2271/1997).
Ne conseguiva che i contratti erano firmati dall'unico Rappresentante Generale, ma nell'interesse dei singoli o gruppi di Assicuratori che sottoscrivevano il rischio CP_2
relativo, mantenendo ciascuno la propria totale ed assoluta autonomia giuridica e soggettiva.
Sicché, parti del giudizio non erano “i ma i singoli Assicuratori o gruppo di CP_3
Assicuratori, titolari delle Polizze azionate.
§ 14.2 - Con il secondo motivo intestato “Inoperatività della Polizza per motivi temporali.” parte appellante evidenziava che aveva errato il Tribunale di Roma a motivare l'accoglimento della domanda di indennizzo sul presupposto che “la comunicazione di risoluzione del contratto che non contiene una espressa richiesta di risarcimento danni è intervenuta in data 16 ottobre 2014 e, quindi, in vigenza di contratto”.
Deduceva che La proposizione era errata in fatto, ed in diritto, oltre che contraddittoria, atteso che la nota di CCP non era pervenuta nel periodo di Assicurazione coperto dalla Polizza azionata n. A0150820000, che decorreva dal 3/9/2015, ma prima e che la nota conteneva, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, una espressa richiesta di risarcimento atteso che in detta nota formalizzava molteplici contestazioni di responsabilità Parte_2 ascritte all'arch. oltre alla riserva di azione legale e di richiesta dei relativi danni, CP_1
quantificati a quel momento in circa 13 milioni di euro.
Evidenziava che il contratto in esame era stato stipulato in regime c.d. di “claims made”: in sostanza, il “sinistro” non coincide con il comportamento colposo generatore del danno, ma con la richiesta del terzo, che doveva intervenire necessariamente, per la prima volta, nel corso del periodo di validità della garanzia (cfr. il Paragrafo “Avvertenza” sul frontespizio delle
Condizioni Generali e artt. 4 e 9.7 C.G.A.).
Soggiungeva quindi che dalla lettura delle “Definizioni” di Polizza, si evinceva
42 chiaramente che per “Reclamo” doveva intendersi non solo la comunicazione con la quale viene avanzata formalmente una richiesta di risarcimento danni ma anche la “comunicazione con la quale il terzo manifesta all' l'intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati Parte_8 da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all' stesso o a chi per lui […]. Parte_8
§ 14.3 - Con il terzo motivo intestato “Perdita del diritto all'indennizzo ex art.1892 cod. civ. e 9.8 C.G.A.” deduceva che quand'anche non qualificata come “Sinistro” ai sensi di
Polizza, tale nota si sarebbe dovuta apprezzare come una circostanza rilevante per la valutazione del rischio da parte degli Assicuratori, da dichiarare in fase di negoziazione del contratto con quanto ne conseguiva ai sensi dell'art. 1892 c.c.
§ 14.4 – Con il quarto motivo intestato “Eccezione di dolo” deduceva che Il complesso delle attività svolte dall'Assicurato a partire dal giugno 2014, per come rappresentate dall'attrice, se provate, legittimano gli a proporre eccezione di inoperatività della CP_2 garanzia per dolo. Ciò laddove fosse stata dimostrata a) l'alterazione della usuale procedura di approvazione dei SAL;
b) l'assoluta non coincidenza tra gli importi e l'eseguito; c) la inveridicità della verifica di constatazione delle opere dichiarata dal D.L.; d) la contabilizzazione di importi non relativi ad opere ma a pretese diverse (riserve) per anomalo andamento, con la conseguenza che essendo sussumibili in comportamenti volontari riconducibili nel dolo, non erano coperti ex art. 1900 cod. civ. e 9.1 C.G.A.
§ 14.5 – Con il quinto motivo intestato “Parziale inoperatività della Polizza azionata per motivi oggettivi: relativamente alle somme riconosciute a in relazione al Parte_2 preteso “danno” per maggiori costi di IR lavori” deduceva che il Tribunale aveva errato sbagliato nel riconoscere in favore del professionista il diritto al pagamento, anche della quota di compenso per le prestazioni non rese, riconoscendo impropriamente un corrispettivo non dovuto (invece di procedere alla diretta decurtazione delle somme non dovute) e poi qualificando l'importo di euro 89.000,00 come danno, il Tribunale aveva illegittimamente ottenuto il risultato di rendere questa voce indennizzabile ai sensi di Polizza, Il che non poteva essere, perché la riduzione dell'importo che era stata condannata a pagare avrebbe Parte_2
dovuto essere qualificata come pura e semplice riduzione del corrispettivo, come tale non indennizzabile, ne conseguiva che l'importo pagato al nuovo DL, avrebbe dovuto essere totalmente annullato, appunto, con la riduzione del corrispettivo che il Tribunale avrebbe dovuto disporre e non ha disposto, operando una singolare “compensazione”.
§ 14.6 – Con il sesto motivo intestato “Sul mancato rigetto della domanda di Parte_2
per inattualità del pregiudizio. Sulla affermata legittimità della risoluzione e, quindi, sulla ricorrenza di un “grave inadempimento” parte appellante deduceva che La domanda di CCP era, e restava inammissibile per inattualità del pregiudizio. La stessa CCP dà conto della pendenza di specifici giudizi contro l'appaltatrice UN, aventi ad oggetto proprio la
43 congruenza degli importi liquidati da Sicché, non era comprensibile il fondamento CP_1 della domanda giacché l'alternativa era o che il Tribunale avrebbe accertato in quei giudizi che Contr le somme non erano dovute, ed allora non le avrebbe pagate senza alcun danno ovvero il
Tribunale avrebbe accertato che gli importi oggetto dei SAL erano assolutamente corretti e quindi l'attività di era esente da censure. CP_1
Soggiungeva che la domanda di CCP scontava nel merito, di una insanabile
Contr contraddizione, perché non si capiva se contestasse l'abuso dei poteri di rappresentanza concessi, oppure, il fatto che fossero state contabilizzate prestazioni inesistenti.
Contr Ciononostante, allegava che dagli atti si evinceva che aveva mantenuto uno stretto controllo sulla esecuzione e fosse perfettamente edotta delle varianti e che il patto di adottare la forma scritta per un determinato atto poteva essere revocato anche tacitamente (Cass.22.3.12
n. 4541), mediante comportamenti incompatibili col suo mantenimento, in quanto nel sistema contrattuale vigeva la libertà della forma , per cui, al di fuori dei casi tassativi di forma legale,
i contraenti erano liberi di eleggere una forma e poi rinunciarvi.
Deduceva inoltre che l'assunto secondo cui l'Arch. avrebbe abusato delle CP_1
proprie funzioni, sottoscrivendo Certificati di pagamento relativi ad opere extracontrattuali, in difetto di una specifica approvazione scritta del Committente, era palesemente infondato in quanto quasi integralmente gli importi di lavorazioni extracontrattuali, oggetto delle
Certificazioni di Pagamento contestate dal Committente, erano stati ritenuti, dal CTU del primo grado, corrispondenti ai lavori eseguiti dall'appaltatore, e come tali non frutto di una autonoma ed irrazionale scelta dell'Arch. CP_1
Evidenziava che la progressione dei lavori, e la relativa contabilizzazione, era stata eseguita talmente bene che aveva generato, da un lato, ben 31 Atti Aggiuntivi (comprendendo anche le varie versioni dell'Atto Aggiuntivo 25) e, dall'altro lato, una contabilità ritenuta perfetta ed esatta non solo dal CTU, ma dallo stesso nuovo DL Ing. nominato dopo la Per_1 revoca (e/o risoluzione) dell'incarico a (al netto delle detrazioni e penali postume CP_1 dell'Ing. infatti, l'importo contrattuale indicato nella contabilità dell'Arch. Per_1 CP_1 era pari ad € 46.180.304,51, mentre in quella del DL subentrante era pari a € 46.130.638,87
(cfr. pag. 19 CTU), per un minore importo di € 49.665,64 pari a poco più dello 0,1% del totale importo dei lavori).
Con la conseguenza che sarebbe venuto meno ogni presupposto della risoluzione per inadempimento del contratto e del conseguente rivendicato diritto risarcitorio, ed inoltre anche il presupposto di diritto che ha condotto al riconoscimento di danni inesistenti.
§ 14.7 – Con il settimo motivo intestato “Sul mancato rigetto della domanda di Parte_2 in relazione al preteso “danno” per maggiori costi di IR lavori” l'appellante evidenziava che un eventuale danno sarebbe stato riconoscibile esclusivamente per la quota
44 parte del suddetto importo, in esubero rispetto a quanto decurtato dal residuo credito di ma, poiché lo stesso CTU aveva indicato una “forbice” del minor compenso dovuto CP_1 all'Arch. tra € 60.000,00 ed €.90.000,00, da decurtare dal credito accertato CP_1 sull'incarico totale era evidente che la quota di extracosti era totalmente compensata dal minor corrispettivo dovuto all'Arch. CP_1
§ 14.8 – Con l'ottavo motivo intestato “Sul mancato rigetto della domanda di Parte_2 in relazione al preteso “danno” per gli oneri di difesa legale nei giudizi di opposizione a DI contro l'appaltatrice UN” parte appellante deduceva che il riconoscimento di questa voce di danno era avvenuta, del tutto impropriamente, trattandosi di questione di diritto (relativamente all'an debeatur) di esclusiva competenza del Giudice.
Precisava che l'oggetto dei giudizi tra CCP ed Icun non era la sottoscrizione dei SAL/
Certificati da parte di ma l'effettiva esecuzione delle opere, la loro necessità per le CP_1 esigenze del Committente, e la fondatezza / infondatezza delle pretese dell'appaltatore, cioè il suo diritto a riceverne il pagamento. L'unico elemento certo che aveva determinato i procedimenti giudiziari era stato il rifiuto di di pagare, ritenendo quelle somme Parte_2
non dovute nonostante le certificazioni di CP_1
Pertanto, a meno di non dimostrare il contrario, e cioè che avrebbe Parte_2 immediatamente pagato l'appaltatore in mancanza di quelle certificazioni, era evidente che non c'era alcun collegamento causale tra queste ultime ed i giudizi.
§ 15. – Tali i motivi d'appello e le rispettive conclusioni delle parti, osserva il Collegio che il primo motivo dell'appello di CCP (§ 8.1) è infondato atteso che non coglie nel segno la difesa di parte appellante in quanto per stessa allegazione dell'appellante principale ai sensi dell'art.
5.3 nel contratto d'appalto era previsto che “l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun corrispettivo od indennizzo per lavori extra o varianti che non siano stati preventivamente oggetto di accordo scritto tra le parti da considerarsi integrativo del presente Contratto. In ogni caso l'Appaltatore non potrà di propria iniziativa introdurre variazioni od aggiungere lavori extra ai lavori regolarmente appaltati senza la preventiva autorizzazione scritta del
Direttore dei VO e la stipula dell'atto integrativo con il Committente.
Ne consegue che alcun affidamento poteva ingenerarsi nell'appaltatrice circa la spettanza di corrispettivi o indennizzi senza che la Committente avesse dato il proprio assenso alla contabilizzazione circostanza che si evince vieppiù dal doc.n.76 di CCP (la missiva del
16.10.2014 di revoca dell'incarico all'appellato . CP_1
In tale missiva è dato leggersi “Ora a seguito tale richiesta rivolta all'impresa al fine di consentire la corretta e compiuta definizione della chiusura contabile amministrativa si evidenzia che gli Stati di avanzamento pervenuti in data 6 e 9 ottobre 2014 direttamente da
[...]
la sottoscrizione di codesto direttore di lavori che mai ha informato o sottoposto gli stessi CP_23
45 in visione alla committente contrariamente a quanto dovuto e avvenuto nel corso dell'appalto
Part fino al per lavori al 30 giugno 2014”.
Passando al secondo motivo (§8.2) relativo alle penali – anch'esso infondato - deve osservarsi che le penali risultano essere state applicate nella fase conclusiva dell'appalto e in fase di collaudo, essendo comunque rimesse dall'art.8 del contratto a determinazione della sola committenza.
Di talché non v'è modo di accertare responsabilità a carico del D.L. dovendosi sul punto evidenziare anche quanto emerso nel corso della consulenza tecnica disposta in primo grado.
Nella c.t.u. disposta in primo grado si è infatti anzitutto evidenziato che il termine di ultimazione dei lavori risulta essersi allungato a fronte di variazioni e atti aggiuntivi che non potevano che determinare il prolungamento dei lavori ed il conseguente slittamento nella consegna delle opere e conseguente apertura del Parco a tema, ponendosi all'evidenza in dubbio la spettanza delle penali stesse, aspetto affatto adeguatamente evidenziato nella citazione introduttiva del giudizio r.g.n.28806/2016.
Si legge infatti a pag.n.31 della relazione tecnica “Ma di certo, rispetto alle originarie previsioni, si riscontrano variazioni ed incrementi significativi degli importi contrattuali, che hanno di conseguenza comportato lo slittamento e l'allungamento dei tempi dei lavori. Sono contrattualizzate le Appendici dal n° 21 al n° 25.4 (le ultime 9) successivamente alla data della scadenza originaria, per l'importo a corpo di € 17.086.180,83 L'ultima Appendice n° 24 viene sottoscritta in data 06.03.14, a distanza di oltre 4 mesi dalla scadenza originaria. Non risultano noti i dati delle Appendici dalla n° 25 alla n° 25.4 (n° 5 contratti), comunque sottoscritti in data pari o successiva al 06.03.14. Del resto il PdC in variante n° 126 del 07.04.14 viene rilasciato
a distanza di 5 mesi (aprile 2014) dalla originaria scadenza (ottobre 2013) e l'apertura del
(24.07.14) avviene a distanza di meno di 4 mesi dal titolo autorizzativo di lavorazioni” Pt_3 aggiungendosi “Lo slittamento dei termini trae origine dalle varie Appendici contrattuali che si susseguono perlomeno fino al marzo 2014 ed alla richiesta di variante al PdC, che modificano i termini contrattuali, non imputabili al DL, che ha funzione essenziale di controllo sulla corretta esecuzione. La eccezione di assenza di impulso attribuita al DL è decisamente irrilevante. Non sussiste onere risarcitorio nei confronti del DL, semmai imputabile ed imputato alla appaltatrice UN, con riferimento alle norme che ne hanno regolato la esecuzione. Nel caso di imputazione al DL, essa costituirebbe peraltro una duplicazione dell'importo già rivendicato nei confronti della impresa UN. Se poi la penale ad UN sia dovuta o meno, è questione che attiene ad altro giudizio”.
Come del resto osservato dal c.t.u. in ogni caso a fronte di rilascio del permesso di costruire in variante n°126 del 07.04.14 a distanza di 5 mesi (aprile 2014) dalla originaria scadenza
(ottobre 2013), l'apertura del Parco (in data 24.07.14) avvenne in tempi comunque ristretti a
46 distanza di meno di 4 mesi dal titolo autorizzativo delle lavorazioni, dovendo considerarsi inoltre il rilascio dell'agibilità e delle ulteriori autorizzazioni comunali.
Dunque, il lamentato danno non può ritenersi causalmente ascrivibile all'appellato CP_1
a ciò dovendo comunque aggiungersi che nell'atto introduttivo del giudizio non risultano neppure ostensibili i criteri con cui si è proceduto a quantificare l'importo.
A medesime conclusioni deve pervenirsi per il terzo motivo (§ 8.3) relativo ai vizi, oneri sostenuti in surroga dell'appaltatrice e maggiori oneri di gestione, trattandosi oltretutto di verifiche proprie della fase conclusiva di collaudo rimessi alla nuova direzione lavori.
Sul punto risulta essersi espresso il c.t.u. nominato in primo grado a pag.n.38 e ss. della relazione ove ha evidenziato che “La questione verte su obbligazioni di UN, cui l'impresa non avrebbe dato seguito o che abbia ritardato (punti a-b-c) e che investono la definizione contabile del rapporto fra Committente ed Appaltatore. Peraltro, il danno viene recuperato nella contabilità finale, negli importi indicati dal DL subentrante, motivo per il quale è impropria la ulteriore e duplicata rivendicazione nei confronti del DL. Giustificata la rivendicazione nei confronti di UN, se tali e congruenti sono stati gli interventi in surroga.
Ma decisamente irrilevante se proposta (e nel caso riproposta) nei confronti del DL. In un lavoro complesso è possibile che vi siano delle lavorazioni che possano necessitare di ulteriori interventi, per vizi di esecuzione, che possono essere rilevati anche nel corso dei collaudi tecnici”.
Il c.t.u. ha quindi osservato che “La voce d) attiene ad oneri risarcitori, per presunti ritardi nella esecuzione di alcune opere edili, che hanno già formato oggetto di penale. Non si rilevano attribuzioni di danni, a carico del DL Arch. sia perché importi già compensati da CP_1
CCP nella contabilità finale, sia perché manca qualsiasi documento che ne attesti le spese sostenute, sia perché non si rilevano particolari omissioni o mancati controlli da parte del DL.
In atti si riscontrano verbali pressoché settimanali di riunioni tra le parti. Dal dicembre 2013 alla fine dei lavori risulta essere stato sempre presente in cantiere l'Arch. quale CP_24 ausiliario del DL” ed ancora quanto ai maggiori oneri di gestione anche in questo caso non sono stati offerti criteri per effettuarne una compiuta valutazione e apprezzarne la stima effettuata avendo anche in questo caso il c.t.u. osservato che “Nello Stato Finale, in larga parte confermati nel certificato di collaudo, risultano valutati vizi di esecuzione, per i quali sono Contr operate detrazioni in danno di UN. Importi in tal senso avallati da con la sottoscrizione del certificato di collaudo senza riserva alcuna. C'è dunque accettazione delle lavorazioni, situazione che esclude ulteriori forme di risarcimento, nella ipotesi che esse sussistano.
Contr I presunti danni, se tali essi sono, sono dunque già stati recuperati da parte di quale compensazione di parte dei lavori eseguiti da UN. Non sussistono ulteriori rivendicazioni nei confronti dell'Arch. peraltro per richieste sostanzialmente prive di elementi di CP_1
47 possibile valutazione”.
Dunque, anche tale voce risarcitoria risulta essere stata prospettata in maniera generica e indimostrata (in mancanza di documentazione volta a comprovare gli esborsi per quanto evidenziato nella c.t.u.), mentre quanto agli oneri per computi metrici sovrastimati il c.t.u. ha evidenziato di non essere in grado alla stregua della documentazione prodotta di poter effettuare delle verifiche così rispondendo sul punto “non c'è documentazione in atti che possa consentire un controllo delle presunte sovrastime del progetto cantierabile, non sussiste la ipotesi di un presunto danno, se tale si configurasse, attribuibile all'Arch. per il fatto che le CP_1
competenze inerenti la congruità economica rimangono in capo alla Committente. Non risultano documenti che riportino eventuali valutazioni dell'Arch. sui computi e sulle CP_1
stime effettuate dalla impresa UN, preliminari alla stipula delle singole Appendici, e che possano costituire una ipotesi di responsabilità del Professionista”.
Passando al quarto motivo (§8.4) relativo alle spese legali quantificate dal primo giudice in relazione ai giudizi introdotti da Icun deve osservarsi che il motivo è infondato trattandosi di contenzioso ascrivibile a scelte della sola appaltatrice Icun, ragion per cui – vieppiù in difetto di prova del suo esito definitivo – non possono ascriversi all'appellato tali importi con CP_1
quanto ne consegue in termini di rideterminazione del corrispettivo spettante al professionista, trattandosi di motivo che interferisce con il settimo motivo della CCP e con l'appello incidentale dell'architetto.
Per quanto osservato in relazione anche al primo motivo il contenzioso instauratosi tra appaltatrice e committenza deve limitarsi a tale preciso ambito, non essendo causalmente ascrivibile alla direzione lavori o a contegni del professionista che possano aver minimamente influito su determinazioni, che, sotto il profilo causale, debbono ricondursi a precise scelte della società appaltatrice a fronte oltretutto di puntuali previsioni contrattuali (art.5.3) – anche e soprattutto in relazione ad opere aggiuntive – riguardanti i rapporti tra dette sole parti.
In sostanza, in relazione a precise disposizioni pattizie che prevedevano autorizzazione della committente ad opere aggiuntive, non si vede come la decisione di richiedere dei decreti ingiuntivi possa ascriversi alla direzione lavori, dovendo in ogni caso misurarsi e confrontarsi con le previsioni contrattuali ogni richiesta di corrispettivi e indennizzi.
Il quinto e il sesto motivo (§ 8.5 e 8.6) sono anch'essi infondati, quanto al ritardo per l'apertura del parco valga quanto già osservato in precedenza in relazione alle penali, non rinvenendosi nesso causale con l'attività del professionista, quanto necessità di modifiche e varianti che hanno comportato allungamento dei tempi di conclusione dei lavori;
quanto al danno all'immagine, sia nella sua componente non patrimoniale che patrimoniale, consistito quest'ultimo nella maggiore difficoltà a trovare partnership commerciali, sponsor e finanziamenti, deve osservarsi come del resto già evidenziato che l'iniziativa giudiziaria ha
48 trovato quale suo contraddittore ed eventuale responsabile la società appaltatrice, con la conseguenza che ogni aspetto pregiudizievole di tale contenzioso deve trovare esclusivamente in tale parte – ove l'iniziativa si profilasse manifestamente infondata – il suo referente.
Il settimo motivo (§ 8.7) dell'appello principale risulta invero fondato.
Andandosi infatti ad esaminare l'art.6 del contratto di incarico professionale può leggersi
“Il suddetto corrispettivo verrà pagato all' Arch. come segue: CP_1
- euro 400.000,00 (Euro quattrocentomila), IVA e CNPAIA, pari all'80% dell'importo dei corrispettivi di cui alla lettera A che precede entro il 31 agosto 2010;
- quanto ad euro 70.000,00 (Euro settantamila/00), oltre IVA e CNPAIA, a titolo di acconto del corrispettivo previsto al punto B/ 1, quanto ad euro 80.000,00 (Euro ottantamila/00), oltre
IVA e CNPAIA, a titolo di acconto del corrispettivo previsto al punto B/2, quanto ad euro
50.000,00 (Euro cinquantamilaJ00), oltre IVA e CNPAIA, a titolo di acconto del corrispettivo previsto al punto B/3 entro il 31 agosto 2010;
- quanto ad euro 100.000,00 (Euro centomila/00), oltre Iva e CNPAIA, a saldo del corrispettivo di cui al punto A che precede, entro 60 (sessanta) giorni dalla approvazione da parte di CCP di tutta la documentazione relativa;
- quanto ad euro 630.000,00 (Euro seicentotrentamila/00), oltre IVA e CNPAIA, a saldo del corrispettivo di cui al punto B/ 1 che precede, a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. dalla consegna a
CCP del Progetto Defintivo;
- quanto ad euro 720.000,00 (Euro settecentoventimila/00), oltre IVA E CNPAIA, a saldo del corrispettivo di cui al punto B/2 che precede, a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. dalla consegna a
CCP del Progetto Esecutivo;
- quanto ad euro 70.000,00 (Euro settantamila/00), oltre IVA e CNPAIA, a titolo di secondo acconto del corrispettivo di cui al punto B/3 che precede, a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. dalla stipula del primo contratto di appalto delle opere civili del Parte_3
- quanto ad euro 240.000,00 (Euro duecentoquarantamila/00), oltre IVA e CNPAIA, a titolo di terzo acconto del corrispettivo di cui al punto B/3 che precede, a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. dal raggiungimento del 30% (trentapercento) del totale delle opere da appaltare per il Pt_3
[...]
- quanto ad euro 240.000,00 (Euro duecentoquarantamila/00), oltre IVA e CNPAIA, a titolo di quarto acconto del corrispettivo di cui al punto B/3 che precede, a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. dal raggiungimento del 50% (cinquantapercento) del totale delle opere da appaltare per il Pt_3
[...]
- quanto ad euro 360.000,00 (Euro trecentosessantamila/00), oltre IVA e CNPAIA, a titolo di quinto acconto del corrispettivo di cui al punto B/3 che precede, a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m.
49 dal raggiungimento dell'80% (ottantapercento) del totale delle opere da appaltare per il Pt_3
[...]
- quanto ad euro 240.000,00 - (Euro duecentoqurantamila/00), oltre IVA e CNPAIA, a titolo di saldo del corrispettivo di cui al punto B/3 che precede, a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. dalla data del collaudo positivo di tutte le opere per il Parte_3
Veniva inoltre previsto che “Il Prof. prende espressamente atto e riconosce che CP_1
Contr avrà facoltà di recesso dalla presente Scrittura Privata in qualsiasi momento. Tale facoltà sarà esercitata mediante comunicazione scritta al Prof. anche a mezzo di e- CP_1
mail, all'indirizzo indicato al successivo articolo 8 ed avrà effetto dalla data prevista, ovvero dall'evento previsto, nella stessa comunicazione. In caso di esercizio di tale facoltà il Prof. non avrà diritto ad alcuna indennità o compenso di qualsiasi genere o natura, salvo CP_1
il pagamento della quota percentuale di corrispettivo prevista nel presente articolo nel corso di svolgimento della quale si verificherà il recesso.”.
Orbene, da quanto precede risulta evidente - ed in ciò la sentenza di primo grado deve trovare riforma – che a seguito del recesso (tale il valore attribuibile alla missiva del 16.10.14)
e del conferimento incarico ad altra direzione lavori, all'architetto non potevano CP_1 spettare euro 240.000,00 (ossia l'ultima tranche del corrispettivo, non avendo svolto la relativa attività) con la conseguenza che all'importo richiesto nel ricorso introduttivo (euro 655.000,00) dovrà detrarsi l'importo di euro 240.000,00 non potendosi diversamente attribuire a responsabilità dell'appellato spese legali e ulteriori spese e costi della direzione lavori subentrante, con conseguente accoglimento in parte qua dell'appello incidentale dell'arch.
per quanto sopra già evidenziato. CP_1
Deve pertanto ritenersi che il compenso residuo riconoscibile al professionista appellato ammonti ad euro 415.000,00 il tutto oltre CNPAIA e IVA, non rinvenendosi inadempimenti a carico dell'appellato di tale gravità da comportare la risoluzione o eccezione ex art.1460 c.c. non essendosi peraltro nel motivo d'appello affatto richiesto il mancato riconoscimento di compenso alcuno in favore del professionista quanto la decurtazione di euro 240.000,00.
L'ultimo motivo (§ 8.8) relativo alla c.t.u. è infondato deve infatti osservarsi che il consulente risulta aver correttamente risposto ai quesiti sottopostigli ed alle osservazioni con la conseguenza che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si
50 risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr., Cass.civ.n.33742/2022).
Circa la mancata rinnovazione della c.t.u. si rimanda poi ex multis a Cass.civ. Sez.
3 - sentenza n. 22799 del 29/09/2017 per cui in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto.
Da quanto precede consegue il venir meno della invocata manleva con conseguente assorbimento dei motivi dei da ritenersi comunque fondati, in via dirimente ed CP_3
assorbente in relazione al secondo (§ 14.2), essendo stata stipulata una polizza con clausola cd.
“claims made”.
All'art.4 della polizza prodotta (doc.
6.6 relativa al certificato A0150820000 CP_3
“l'assicurazione è prestata nella forma claims made dato che è operante per fatti colposi errori od omissioni commessi anche prima della data di inizio del periodo di assicurazione ma non prima della data di retroattività stabilita nella scheda di copertura e a condizione che il conseguente reclamo sia per la prima volta presentato all'assicurato e da questi regolarmente denunciato agli assicuratori durante il periodo di assicurazione. Trascorsi 30 giorni dalla data in cui ha termine tale periodo cessa ogni obbligo degli assicuratori e nessun reclamo potrà essere loro denunciato”.
Orbene, andandosi ad esaminare il glossario delle definizioni a termini di polizza con il termine “reclamo” doveva intendersi “quella che per prima tra le seguenti evenienze viene a conoscenza dell'assicurato: a) la comunicazione con la quale il terzo manifesta l'assicurato
l'intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo o da errore o omissione attribuiti all'assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento dei danni b) la citazione o la chiamata in causa dell'assicurato per fatto colposo
o errore o omissione;
c) l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione”.
Da quanto precede appare evidente che nella missiva di CCP all'appellato del CP_1
16.10.2014 ove si concludeva “con riserva di ogni tutela nelle competenti sedi degli interessi
e diritti della Scrivente nonché richiesta e quantificazione dei maggiori oneri e danni sofferti sin qui quantificabili in euro 13.304.120,48 con riserva di ulteriore aggiornamento” dovesse ravvisarsi una comunicazione di reclamo ai sensi di polizza, tuttavia stipulata il 2.09.2015 e dunque non operante stando al regime “claims made”.
Del resto, che l'assicurato avesse ricevuto tale missiva, si desume dal doc.n.8 allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado r.g.n.1626/2016 volto ad ottenere il pagamento dei compensi professionali, ossia la risposta del 9.12.2014 dei legali del da cui si CP_1
evince che la missiva era stata interpretata come una intenzione di far valer la responsabilità
51 del professionista e si negava ogni addebito.
Orbene nell'atto di chiamata in causa dei si fa chiaramente riferimento alla CP_3
polizza del 2.09.2015 ed al certificato A0150820000 (doc.n.
6.3 assicurazione) con la conseguente inoperatività della stessa e con conseguente accoglimento dell'appello anche ai fini delle spese.
Gli ulteriori motivi dei debbono ritenersi assorbiti. CP_3
In conclusione, gli appelli principali dei due giudizi riuniti e l'appello incidentale dell'arch. debbono trovare accoglimento nei termini sopra indicati. CP_1
L'arch. deve inoltre essere condannato alla restituzione dell'importo pari ad euro CP_1
145.512,43 versato dai in esecuzione della sentenza di primo grado e richiesto in CP_3
restituzione con nota del 12.12.2024 (con allegata quietanza e bonifico), oltre interessi legali dal 5.02.2021 data di effettuazione del bonifico, circostanza vieppiù non contestata dalla difesa dell'assicurato.
Del resto la S.C. con ordinanza n.7144 del 2021 ha osservato che “La richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione”.
Ancora si rimanda a Cass.civ.n.34011 del 2021 per cui l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento.
§ 16. – Le spese di lite del presente grado in considerazione dell'esito del giudizio e di
Contr una sostanziale reciproca soccombenza tra e debbono trovare integrale CP_1
compensazione tra dette parti processuali, mentre seguono la soccombenza tra assicurato e assicurazione ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del quinto scaglione di valore (tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) per il primo grado in euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase di trattazione ed euro 4.253,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase, mentre per il secondo grado in euro 2.977,00 per fase di studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase
52 di trattazione ed euro 5.103,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per tutte ad eccezione della terza liquidata secondo i minimi in mancanza di svolgimento di istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_2 di citazione notificato in data 3.10.2019, sull'appello incidentale proposto da e CP_1 su quello proposto da avverso la sentenza n.16259/2019 resa Controparte_3
in data 9.08.2019 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello principale di e di quello incidentale Parte_2 dell'arch. ed in parziale riforma della sentenza di primo grado ridetermina l'importo CP_1 dovuto da all'arch. in euro 415.000,00 oltre CNPAIA e Parte_2 CP_1
IVA, con condanna di al pagamento di euro 415.000,00 oltre CNPAIA e Parte_2
IVA in favore dell'arch. oltre interessi e spese di lite come determinati nella CP_1
sentenza di primo grado.
2) Compensa integralmente le spese del grado tra e e Parte_2 CP_1 tra e Parte_2 CP_3 Controparte_3
3) In accoglimento dell'appello di rigetta la domanda Controparte_3 di manleva dell'arch. e per l'effetto condanna alla restituzione in CP_1 CP_1 favore di ell'importo di euro 145.512,43 oltre interessi legali Controparte_3 dal 5.02.2021 sino all'effettivo soddisfo.
4) Condanna alla rifusione delle spese di lite del doppio grado in favore CP_1 di che liquida per il primo grado in euro 14.103,00 per Controparte_3
compensi professionali, oltre spese forfettarie iva e cpa e per il secondo grado in complessivi euro 12.154,00 per compensi professionali, oltre euro 1.165,50 per esborsi, spese forfettarie iva e cpa.
Roma, 26.03.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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