Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n. 711/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 711 dell'anno 2024 V.G., riservata in decisione all'udienza del giorno 13/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., vertente tra
(C.F. ), nata in [...] Parte_1 C.F._1
(Polonia) il 31/03/1972, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosa Ada Clemeno
(indirizzo PEC: ; Email_1
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosa Ada Clemeno (indirizzo PEC:
; Email_1
FATTO e DIRITTO
- vista la domanda congiunta e cumulativa ai sensi dell'art. 473 bis.49 C.P.C. depositata il giorno
31.05.2024, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Antonimina il 30/05/2000;
- considerato che i ricorrenti, con la dichiarazione dagli stessi sottoscritta ed allegata alle note sostitutive dell'udienza del 13.03.2025, hanno insistito nella loro richiesta alle condizioni indicate in ricorso nonché è stata prodotta la prova del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione nel frattempo intervenuta nel presente procedimento;
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 11.07.2024;
- esaminata la documentazione prodotta;
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b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) i medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale con sentenza parziale emessa da questo Tribunale nel presente procedimento n. 56/2024 depositata il 03.07.2024, divenuta definitiva, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale del 02.07.2024;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le condizioni di ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, in particolare per il trasferimento immobiliare ivi previsto è allegata in atti la perizia giurata relativa al terreno oggetto di tale trasferimento con allegati la visura catastale storica aggiornata, la visura ipocatastale ventennale dell'Agenzia del Territorio, Servizi di Pubblicità immobiliare ed il certificato di destinazione urbanistica;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett.
b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti e preso atto del parere favorevole del rappresentante del
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di scioglimento del matrimonio civile, depositata il 31.05.2024, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Antonima (RC) il 30/05/2000 tra
nata in [...] il [...], e Parte_1
nato ad [...] il [...], il cui atto risulta trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del Comune di Antonima (RC), anno 2000, n. 1, parte I, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Antonimina (RC), per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Amadei
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