Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 86/2023 avverso la sentenza n. 457/2022 emessa dal Tribunale di Massa in data 20.06.2022
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Belatti del foro di Massa ed E_ elettivamente domiciliata presso il suo studio in Massa, Via A. Angelini n. 25
- APPELLANTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Ricciotti ed elettivamente CP_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Augusto Tortorelli in Genova, Via Macaggi n. 82/29
- APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presenta atto di appello: in via preliminare, ammettere tutti i mezzi di prova indicati, prodotti e richiesti per la rimessione della causa nella fase istruttoria necessaria all'accoglimento delle domande formulate nel giudizio di primo grado e ritenute tardive per una ingiusta, illogica e contraddittoria applicazione dell'art. 168 bis c.p.c IV comma che di seguito si trascrivono, e per lo stesso motivo consentire la chiamata di terzo come di seguito meglio si motiva quanto al primo motivo di appello (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 166, 167 e 168 bis c.p.c.) ritenere la costituzione del convenuto avvenuta il giorno 04.01.2022 tempestiva a mente dell' art. 168 bis. e per l'effetto accogliere tutte le eccezioni, domande riconvenzionali e chiamata in causa di terzo. Respingere in ogni caso le domande di parte attrice e per l'effetto riformulare la
accertare e dichiarare la servitù di passo a piedi esercitata per accedere alla piccola loggia distinta al mappale fg. 92 part. 195 sub. in favore della
SI.ra , accogliere in ogni caso tutte le domande formulate nell'atto di E_ costituzione e risposta che qui di seguito per comodità si ritrascrivono e che non sono state esaminate in quanto ritenute illegittimamente tardive” . Accogliere dunque le domande di primo grado che qui espressamente si riportano: IN VIA PRINCIPALE 1) rigettare la richiesta attorea, sia cautelare che urgente e sia nel merito perchè infondata in fatto e in diritto per i motivi espressi in narrativa 2) rigettare la richiesta attorea di rimozione della recinzione metallica posizionata lungo il marciapiede perimetrale del bene immobile di proprietà del SI. distinto CP_1 al fg. 92 part. 195 sub 1 per mancanza di legittimazione passiva, e in subordine perchè ivi posizionata correttamente in relazione al rispetto della distnza dai confini esistenti. IN VIA
RICONVENZIONALE IN VIA CAUTELARE ED URGENTE 1) ordinare al sig. CP_1 di rimuovere immediatamente il cancello posizionato nella piccola loggia descritta e identificata al fg. 92 particella 195 sub .1, o in alternativa ordinare al SI. di consegnare le chiavi di CP_1 accesso alla SI.ra per consentire alla stessa di esercitare il diritto di E_ passaggio a piedi a servizio del fondo dominante identificato al fg. 92 mappale n 351; 2) ordinare al sig. il distacco immediato dall'utilizzo del servizio di acqua dall'utenza della CP_1 sig.ra avvenuto senza alcun tipo di autorizzazione;
NEL MERITO 3) E_ accertare e dichiarare che la SI.ra è proprietaria esclusiva per maturata E_ usucapione acquisitiva degli immobili siti nel Comune di Massa, distinti al fg. 92 mappali n. 325 e conseguentemente ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità e ordinare al
SI. di astenersi dal compimento di qualsiasi azione volta a limitare il pacifico CP_1 possesso e godimento del bene;
4) accertare e dichiarare che la SI.ra è E_ titolare del diritto reale di godimento consistente nella servitù di passaggio a piedi individuato nella porzione di loggia al fg. 92 particella 195 sub. 1 e conseguentemente ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità, e ordinare al SI. di astenersi dal CP_1 compimento di qualsiasi azione volta a limitare il pacifico godimento del bene;
5) condannare il
SI. al distacco dal contatore dell'acqua posto a servizio dell'unità immobiliare di CP_1 proprietà dell'attrice e al risarcimento di tutti i danni subiti dalla SI.ra nei E_ confronti del terzo verrà chiesto l'accoglimento della seguente conclusione: Voglia l'll.mo
Tribunale adito accertare e dichiarare che la SI.ra è proprietaria esclusiva E_ per maturata usucapione acquisitiva dell'immobile sito nel Comune di Massa distinto al fg. 92 particella n. 351 avente superficie di 140 mq., e conseguentemente ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni catastali con esonero del conservatore di ogni responsabilità. Attesa dunque la necessità di chiamare in causa il terzo chiamato, sig.ra per estendere il contraddittorio sul punto, si chiede che la causa venga rimessa in CP_2 primo grado e che venga differita la prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini. Qualora ciò non fosse possibile, consentire l'intervento del terzo ex art. 344 c.p.c. In subordine, condannare il terzo alla rimozione della recinzione previa integrazione del contraddittorio in qualità di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., qualora ivi posizionata in difetto del rispetto della distanza dai confini. Quanto al secondo motivo di appello ( violazione ed erronea applicazione dell'art. 949 c.c.) ritenere l'inquadramento giuridico operato dal Giudice errato in relazione alla fattispecie reale così come narrata dai fatti di causa. Il Giudicante ha ricondotto al paradigma delineato ex art. 949 c.c. al posto dell'azione di rivendica disciplinata ex art. 948 c.c. quantomeno rispetto alla detenzione della piccola aia di 21 mq della quale l'appellante aveva la detenzione, e per l'effetto riformulare la sentenza impugnata come segue: “La domanda proposta dall'attore va ricondotta alla fattispecie delineata dall'art. 948 c.c. posto che il convenuto
2 ne detiene il possesso - “ art. 948 c.c. il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene...”- e che l'attore non si limitava a chiedere l'accertamento dell'insussistenza di titolo in capo alla convenuta ma ne chiedeva anche la restituzione. In tal caso l'attore doveva fornire la prova della titolarità con ogni mezzo dimostrando la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo, sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario. Non avendo assolto a questo onere probatorio la domanda non può trovare accoglimento” Quanto al terzo motivo di appello ( inammissibilità eccezione riconvenzionale) riformulare la sentenza come segue: “La dedotta eccezione di usucapione risulta ammissibile posto che, qualora il convenuto si sia costituito oltre il termine ritualmente previsto dall'art. 167 c.p.c. e quindi in violazione di norme processuali, va comunque esaminata al fine di verificare la fondatezza della domanda di parte attrice e pertanto le domande di parte attrice andranno rigettate” Quanto al quarto motivo di appello ( mancanza legittimazione passiva) sulla scorta delle argomentazioni dispiegate al punto n. 4 dell'atto di citazione in appello riformulare la sentenza come segue: “La convenuta, pur dichiarandosi soggetto in possesso del terreno identificato al fg. 92 di 140 mq., di fatto non risulta titolare del diritto di proprietà così che difetta della legittimazione per stare in giudizio nonostante possa vantare nei confronti dei legittimati pretese reali non ancora dichiarate con sentenza. Ne consegue che non potrà trovare accoglimento la domanda formulata dall'attore tesa alla rimozione di una rete metallica posizionata lungo il marciapiede perimetrale sul terreno di proprietà di terzi. Inoltre non potrà trovare accoglimento la violazione dalla distanza dei confini in quanto non risulta provata dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta dall'attore. Si chiede, qualora la causa sia ritenuta matura per la decisione concedersi i termini ex art. 190 c.p.c. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
PARTE APPELLATA
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, respingere l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in tutte le sue statuizioni e segnatamente: dichiarare inammissibili tutte le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta nella comparsa di risposta depositata soltanto in data 04.01.2022 e reiterate in questa sede di appello in quanto tardive ed in ogni caso non provate;
dichiarare inammissibile l'eccezione di usucapione sollevata dalla convenuta soltanto nella memoria 183 c.p.c. e reiterata in appello in quanto tardiva e comunque non provata;
respingere l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta in merito alla installazione della rete metallica poiché infondata in fatto ed in diritto;
confermare la condanna della SI.ra nata a [...] il E_ 28.08.1960, in quanto priva di titolo, a rimuovere l'autovettura tg. EV426MN ed ogni altro bene mobile posizionato nella porzione di terreno destinato in parte a parcheggio in parte a giardino distinto al mappale fg. 92 part. 325 avente la superficie di mq 21 del N.C.T. e di astenersi dal posteggiare detta autovettura o altri veicoli e/o beni mobili in esso terreno di proprietà dell'attore; confermare la condanna della SI.ra priva di titolo, ad astenersi E_ dall'utilizzare la porzione di loggia descritta e identificata in narrativa dell'atto di citazione, facente parte del fabbricato distinto al fg. 92 part. 195 sub1; confermare la condanna della SI.ra a rimuovere la rete metallica posizionata lungo il marciapiede perimetrale E_ del bene immobile di proprietà del SI. distinto al fg. 92 part. 195 sub 1. In CP_1 ipotesi, rigettare le domande riconvenzionali tutte riproposte in appello per poiché infondate e non provate, non essendo state neppure reiterate le istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni. Vinte le spese e competenze anche di questo secondo grado di giudizio da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. direttamente in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di essere antistatario. Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove”
SVOLGIMENTO DEL PRPOCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Con atto di citazione 6.9.2021, ritualmente notificato, conveniva in CP_1
giudizio, avanti al Tribunale di Massa, , sostenendo che la stessa occupava E_
senza titolo ed utilizzava abusivamente, posizionando anche una rete metallica, alcune porzioni del bene immobile sito in Massa, Via dei Cedri, n. 63, dall'attore acquistato, con decreto di trasferimento del Tribunale di Massa 1.12.2017, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare 126/10,
contro
Chiedeva di ordinare alla convenuta di rimuovere CP_3
immediatamente l'autovettura tg. EV426MN ed ogni altro bene mobile ivi posizionato, dalla porzione di terreno destinato in parte a parcheggio, in parte a giardino distinto al mappale fg. 92 part. 325 avente superficie di 21 mq. del N.C.T. e di astenersi dal continuare a posteggiare detta autovettura o altri autoveicoli o beni mobili in esso terreno di proprietà dell'attore e di accertare e dichiarare la detenzione sine titulo della porzione di terreno come sopra meglio descritta e identificata, con condanna di a rimuovere ed astenersi per sempre dal E_
posteggiare autovetture e/o qualsiasi altro veicolo nonchè a rimuovere ed astenersi per sempre dal lasciare beni mobili nella porzione di terreno destinato in parte a parcheggio in parte a giardino distinto al mappale fg. 92 part. 325 avente superficie di 21 mq. del N.C.T. Accertare e dichiarare la detenzione sine titulo della piccola porzione di loggia, facente parte del fabbricato distinto al fg.
92 part. 195 sub. 1 posta in essere da e per l'effetto condannare E_
definitivamente la stessa ad astenersi dall'utilizzare detta porzione di immobile;
condannare a rimuovere la rete metallica posizionata lungo il marciapiede perimetrale E_
del bene immobile di proprietà del SI. distinto al fg. 92 part. 195 sub. 1. CP_1
La causa veniva iscritta a ruolo il giorno 30.09.2021 con assegnazione alla Sezione 1,
Giudice onorario Dott. Ginesi Massimo, e dopo 4 giorni veniva fissata udienza di comparizione per il giorno 25.01.2022, in quanto all'udienza dell'11.01.2022, indicata in citazione il Giudice assegnatario non teneva udienza.
La convenuta si costituiva in giudizio il 04.01.2022, chiedendo il E_
rigetto della richiesta cautelare ed urgente perché infondata in fatto e in diritto e il rigetto della domanda relativa alla rimozione della rete di recinzione per mancanza di legittimazione passiva e, in subordine, perché ivi posizionata correttamente. In via riconvenzionale, chiedeva la rimozione di un cancello che impediva l'esercizio del diritto di passo a piedi individuato al fg. 92 particella
195 sub. 1, per accedere al fondo dominante, identificato al fg. 92 mappale 351, o di consegnare le chiavi di accesso;
di ordinare ad il distacco immediato dall'utilizzo del proprio CP_1
all'allaccio dell'acqua con risarcimento dei danni tutti subiti;
accertare e dichiarare, per maturata usucapione acquisitiva, la titolarità del diritto di proprietà della particella di terreno al fg. 92
4 particella 325, nonché accertare e dichiarare la titolarità del diritto reale di godimento consistente nella servitù di passaggio individuato nella piccola loggia al fg. 92 part. 195 sub.
1. Inoltre riteneva la necessità di estendere il contraddittorio ad proprietaria del terreno dove è situata CP_2
la rete metallica, di cui l'attore ne chiedeva la rimozione, per accertare, svolgendo la chiamata di terzo, e dichiarare in suo favore la proprietà per maturata usucapione acquisitiva del terreno individuato al fg. 92 particella 351 di 140 mq. Nella denegata ipotesi di rigetto, condannare il terzo alla rimozione della recinzione previa integrazione del contraddittorio in qualità di litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., qualora ivi posizionata in difetto del rispetto della distanza dai confini.
Respinta la domanda di chiamata del terzo in quanto ritenuta dal Giudice di prime cure tardiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 c.p.c., venivano concessi i termini ex art 183 c.p.c. comma 6 e, successivamente, il Giudice Istruttore, lette le memorie delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Veniva emessa la sentenza gravata n' 457/2022 con la quale il Tribunale di Massa:
“Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertato che non vi E_ ha titolo, la condanna a rimuovere immediatamente l'autovettura tg. EV426MN ed ogni altro bene mobile posizionato, dalla porzione di terreno destinato in parte a parcheggio in parte a giardino distinto al NCT mappale fg. 92 part. 325 avente la superficie di mq 21. Accerta e dichiara che
non ha titolo ad utilizzare e detenere la piccola porzione di loggia, parte E_
del fabbricato distinto al fg. 92 part. 195 sub 1. Condanna a rimuovere la E_
rete metallica posizionata lungo il marciapiede perimetrale del bene immobile o distinto al fg. 92 part. 195 sub 1 Dichiara inammissibile le domande e le eccezioni riconvenzionali di parte convenuta. Condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida E_ in euro 568 per esborsi e euro 5 355 00 per competenze (€ 1620 studio, € 1147 fase introduttiva,
€ 1204 istruttoria /trattazione, € 1384 decisionale) oltre spese generali 15% iva e cnpa di legge”
(Cfr Sentenza)
Il Tribunale qualificava l'azione proposta da ex art. 949 c.c. come negatoria CP_1
servitutis e non come rivendica, ex art. 948 c.c., per cui riteneva non necessaria la prova rigorosa della proprietà del bene oggetto della domanda, oltreché non contestata dalla convenuta _1
Il Tribunale riteneva provata la proprietà a favore dell'attore ex art. 115 c.c. della loggia e del terreno map. 325 mq 21, così come provata, sempre per mancata contestazione, la condotta lesiva della proprietà realizzata con “l'apposizione della rete di cui l'attore chiede la rimozione (la convenuta si afferma unico soggetto possessore del bene negli ultimi vent'anni , né contesta di averla posta in essere), di talché non sussiste alcun difetto di legittimazione passiva della . _1
5 Il Tribunale richiamava la propria ordinanza 6.1.2022 con la quale, “Rilevato che il differimento all'udienza del 25 gennaio 2022 è avvenuto a mente dell'art. 168 bis comma IV c.p.c. e che, pertanto, la costituzione del convenuto deve ritenersi tardiva ai sensi dell'art 166 c.p.c. (Cass.
2394/2020)”, aveva rigettato la richiesta di chiamata in causa di terzi e, rilevata anche in motivazione, la tardività della costituzione in giudizio della convenuta per mancato rispetto del termine ex art. 167 c.c., affermava: “Ne deriva che l'attore ha assolto all'onere probatorio che allo stesso incombeva ex art 2697 comma I c.c., mentre il convenuto –quale fatto estintivo/modificativo–ha addotto unicamente l'intervenuto acquisto per usucapione delle porzioni oggetto di causa, dapprima come domanda riconvenzionale e poi – preso atto della tardività delle stesse -come eccezione.” Il Tribunale, ritenuta tardiva la domanda di usucapione, riteneva inammissibile e tardiva anche l'eccezione di usucapione e, di conseguenza, accoglieva la domanda, affermando che l'attore, anche per mancata contestazione, aveva assolto l'onere della prova di sua competenza, mentre ciò non era avvenuto per la convenuta.
Con atto di citazione 20.1.2023 proponeva appello, chiedendo la E_
riforma della sentenza gravata per i seguenti motivi: - errore in atto ed in diritto nell'applicazione degli artt. 166, 167 e 168 bis c.p.c. sostenendo che il rinvio della prima udienza era avvenuto non ai sensi dell'art. 168 bis IV comma cpc, ma ex art. 168 bis V comma cpc, con facoltà del convenuto di costituirsi nel termine di 20 giorni prima della data dell'udienza differita;
- errore in fatto ed in diritto per aver qualificato l'azione come negatoria servitutis, ex art. 949 c.c., piuttosto che come rivendicazione, ex art. 948 c.c., in quanto solo quest'ultima prevede la mancanza di “materiale disponibilità” del bene, circostanza affermata dall'attore e ritenuta pacifica nella sentenza gravata, con errore nell'accertamento della proprietà del bene rivendicato;
- errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto inammissibile l'eccezione riconvenzionale di usucapione finalizzata al solo rigetto della domanda;
- errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto la legittimazione passiva dell'appellante in mancanza di prova dell'apposizione della rete di recinzione e della proprietà del terreno confinante. Chiedeva la riforma della sentenza gravata, con ammissione delle prove non ammesse in primo grado ed il rigetto della domanda con l'accoglimento delle domande ed eccezioni riconvenzionali proposte dall'appellante in primo grado, da ritenersi tempestive ed ammissibili, con il favore delle spese dei due gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta 3.5.2023 si costituiva con la quale CP_1 contestava l'infondatezza dei motivi di appello e ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese del grado.
6 All'udienza del 17.9.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
L'appello è infondato.
È infondato il motivo con il quale si chiede la dichiarazione della tempestività della costituzione in giudizio a seguito dello spostamento della prima udienza indicata in citazione.
Il comma 4 dell'art. 168 bis c.p.c. prevede un differimento della data d'udienza solo perché il giorno indicato dall'attore non corrisponde al giorno in cui il giudice designato tiene udienza, in caso di una diversa calendarizzazione delle udienze. Il comma 5 dell'art. 168 bis c.p.c. prevede invece la facoltà per il giudice istruttore di disporre un rinvio d'udienza allo scopo di consentire una più efficiente organizzazione del ruolo e per consentire a quest'ultimo di conoscere l'effettivo thema decidendum fin dal momento iniziale della trattazione della causa. Nel caso di cui è appello, lo spostamento della prima udienza, indicata nell'atto di citazione nell'11.01.2022, a quella del
25.01.2022, è stato “automatico” alla prima udienza utile, in quanto nella data indicata dall'attore, il giudice designato non teneva udienza. In atti non vi è alcun provvedimento del Tribunale che possa individuare un differimento stesso “discrezionale”, con il quale lo stesso giudice abbia posticipato l'udienza per amministrare con maggiore razionalità il proprio carico di lavoro. Lo spostamento è stato disposto d'ufficio dalla cancelleria, e non con provvedimento del Giudice per la propria organizzazione del ruolo. Risulta, pertanto, un caso di applicazione della norma di cui all'art. 163 bis comma 4 c.p.c., con conseguente tardività della costituzione in giudizio dell'appellante. Non sono pertanto ammissibili le domande riconvenzionali proposte, così come le prove ad esse relative.
È infondato anche il motivo in relazione all'errata valutazione della tardività anche dell'eccezione di usucapione diretta anche solo al rigetto della domanda attorea e delle richieste di prove ad essa relative.
L'eccezione di usucapione svolta dai convenuti è stata proposta con la comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata e, sul punto, come affermato dalla Corte Suprema in più occasioni (cfr. Cass. n. 2512/2020 v. Cass. sentenza n. 14767 del 30/06/2014; n. 21335 del
14/09/2017) : "il quarto comma dell'art. 155 cod. proc. civ. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 378 cod. proc. civ.), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo
7 minimo del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo". Deriva da ciò che, qualora come nel caso di specie, il termine ( a ritroso) di costituzione del convenuto nel processo di lavoro ex art 416 c.p.c. (dieci giorni prima dell'udienza), scada nella giornata di sabato tale scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo;
talchè la memoria di costituzione depositata in cancelleria nella stessa giornata del sabato deve ritenersi tardiva, in quanto inammissibilmente depositata oltre il termine come sopra calcolato.”
Tali principi sono applicabili anche al termine di costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c.
Ne consegue che anche l'eccezione di usucapione non può essere esaminata in quanto tardiva (cfr. in tal senso Cass. n. 25107/2023 per cui “Deve, inoltre, rammentarsi che l'eccezione di usucapione rientra fra quelle di merito, non rilevabili d'ufficio, da proporre a pena di decadenza nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, giusta il disposto dell'art. 167, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente vertenza, introdotta nell'anno 2009 (cfr. Cass. n. 10206/2015 con riferimento al regime anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005, nel quale era possibile sollevare detta eccezione entro il termine perentorio di cui all'abrogato comma 2 dell'art. 180 c.p.c.”)”; cfr. in tal senso anche Cass. n. 18108/2024.
È infondato anche il motivo sull'errata qualificazione dell'azione come negatoria servitutis ex art. 949 c.c. piuttosto che rivendicazione ex art. 948 c.c. e quello della carenza di legittimazione passiva dell'appellante in relazione alla rimozione della recinzione metallica.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1905/2023, ha ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui, con particolare riguardo all'accertamento negativo di un diritto di servitù: “la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando,
8 invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte.”
L'appellato , in citazione di primo grado, ha fondato la propria domanda di CP_1
cessazione delle attività illecite di utilizzo della proprietà, sul titolo costituito dal decreto di trasferimento del Tribunale di Massa 1.12.2017. Con quest'ultimo il Giudice dell'esecuzione n.
126/2010 aveva aggiudicato il lotto costituito dal bene immobile sito nel Comune di Massa, Via dei Cedri, n. 63, consistente in porzione di fabbricato censito al N.C.E.U. al fg. 92 part. 195 sub 1 consistenza 4,5 vani e piccola corte esterna 6ensita al C.T. fg. 92 mapp. 325, superficie 21 mq. Il compendio veniva così descritto nella CTU dell'Arch “11 tutto per una superficie lorda Per_1
di mq. 81,00 c.a. (di cui circa mq. 25,00 abusivi da demolirsi) l'appartamento; una superficie non residenziale di circa mq. 6,50, la loggia con il terrazzo abusivo ed escluso le scale esterne di usa comune;
una superficie scoperta ad usa parcheggio di circa mq. 21; una superficie pertinenziale ad uso giardino di circa mq. 51 (di cui circa mq. 9 occupati da una parte dell'abuso edilizio da. demolirsi)”, con allegate foto che riproducono specificamente la porzione di terreno (fg. 92 part,
325 mq. 21) utilizzata come parcheggio di un'autovettura.
è stato immesso nel possesso di tale compendio immobiliare con lo stesso Decreto CP_1
Giudiziale 1.12.2017, con il quale veniva ingiunto “al precedente proprietario, all'eventuale detentore o custode di rilasciare gli immobili come sopra descritti, nella libera e piena disponibilità del nuovo proprietario – omissis –“.
In atto di citazione, l'attore ha affermato al punto 5) che “dopo l'aggiudicazione, il SI. CP_1
ha (con non poche difficoltà dovute alla ex proprietaria ) preso possesso
[...] CP_3
del compendio immobiliare, ma nei mesi successivi ha riscontrato che l'area adibita a parcheggio veniva occupata da autovetture di terzi senza alcuna autorizzazione e/ o titolo;
”. L'appellato, dopo aver affermato il possesso di tutto il compendio immobiliare, ha quindi lamentato che, oltre all'area a parcheggio, sulla quale era stata anche accatastata legna e posti grossi vasi, E_ aveva accampato diritti sulla loggia e “realizzato una recinzione metallica lungo il marciapiede perimetrale della proprietà privata di ”. CP_1
La presa di possesso dell'immobile, assegnato con il Decreto Giudiziale, non è stata specificamente contestata, nella comparsa di costituzione e risposta 3.1.2022, da parte di _1
, la quale si è limitata a contestare che, con il trasferimento giudiziale, si fosse
[...] CP_1 anche “reso proprietario della corte esterna censita al C.T. fg. 92 mapp. 325, avente superficie
21 mq, e che la piccola loggia esterna non è gravata di diritto di passaggio a favore dell'attrice”.
In relazione al posizionamento della rete metallica, affermava che l'area confinante (fg. 92 part. 9 351 mq 140) fosse “formalmente” di proprietà di terzi ( ma, al tempo stesso, CP_2 sosteneva di averne il possesso pieno, esclusivo e pacifico da oltre venti anni, pur “non essendo intervenuta alcuna sentenza dichiarativa di avvenuto acquisto per usucapione”.
Nella prima memoria ex art 183 VI c. cpc 1.3.2022, , in relazione alla E_ domanda di “astensione dall'utilizzo dell'area individuata al mappale fg. 92 part. 325 avente la superficie di 21 mq”, insisteva “a sollevare una mera eccezione riconvenzionale di intervenuta usucapione”, senza tuttavia aver contestato specificamente, anche in questa sede, la presa di possesso da parte di , dallo stesso affermata e confermata dal decreto di CP_1
trasferimento.
In relazione alla loggia, ne riconosceva la proprietà ed il possesso ad affermando che la CP_1 stessa faceva “parte del fabbricato e distinta al fg. 92 part. 325 sub. 1”, assegnato con il Decreto
Giudiziale, ma sosteneva: “si rileva che la convenuta eccepiva in comparsa, non l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà, ma del diverso diritto reale di godimento consistente nel diritto di passaggio pedonale per accedere ad altro terreno.”
Infine, in relazione alla rete metallica, che, come visibile dalla foto (Doc. 7 prima foto CP_1
sotto riprodotta), presenta una soluzione di continuità idonea a consentire il passaggio sui due lati, affermava che “nei confronti di quella proprietà, attualmente di terze persone, è in corso
l'instaurazione di un procedimento giudiziale, oggi in fase di mediazione obbligatoria, procedimento promosso dalla convenuta e volto ad ottenere la dichiarazione giudiziale di intervenuta usucapione”. Quest'ultima affermazione, non utile a contestare il possesso del marciapiede ad viste le caratteristiche stesse della recinzione che non impedisce CP_1
l'accesso da una parte all'altra, costituisce prova confessoria che la recinzione metallica era stata apposta da , avendo lei stessa affermato il possesso esclusivo del terreno E_
contraddistinto dal mapp. 351 fg 92, formalmente di contro la quale aveva proposto CP_2
una domanda di usucapione.
In mancanza di una contestazione specifica del possesso di , affermato e CP_1 documentato dal Decreto Giudiziale di trasferimento, l'azione proposta dall'appellato deve essere qualificata come azione negatoria servitutis così come fatto nella sentenza gravata e non come rivendicazione e, conseguentemente, stante la tardività della costituzione in giudizio, con conseguente inammissibilità delle domande riconvenzionali ed anche dell'eccezione di usucapione del diritto di passaggio e dei relativi mezzi di prova, le domande di risultano CP_1
sufficientemente provate come sopra motivato.
10 La Corte conferma l'accoglimento delle domande di condanna alla cessazione delle attività illecite a seguito della prova della proprietà e del possesso del compendio immobiliare da parte di sia documentale che ex art. 115 cpc della piccola loggia e del terreno di 21 mq fg. 92 CP_1
mapp. 325.
Anche in relazione alla rimozione della recinzione, che come visibile dalla foto prima del doc. 7
essendo priva di continuità, ma posta in mezzo al marciapiede, non impedisce ad _1 CP_1 di passare anche sull'altro lato e non ostacola il possesso del proprietario, va detto che tuttavia costituisce un'evidente attività lesiva del diritto di proprietà, posta in essere da E_
. Quest'ultima, infatti, pur essendosi dichiarata non formalmente proprietaria, ha affermato
[...]
di essere nel possesso pieno ed esclusivo da oltre vent'anni del confinante mapp. 351 fg. 92 mq
140 e, quindi, unica ad aver potuto accedere al confine con la proprietà e a realizzare la CP_1 recinzione metallica, che, priva di continuità, non garantiva l'esclusione del possesso della porzione da parte dell'appellato. Si riproduce di seguito la documentazione fotografica attestante la soluzione di continuità della recinzione, che evidenzia la possibilità di passare da una parte all'altra, escludendo un possesso e/o detenzione esclusiva:
Anche in ordine alla recinzione metallica, quindi, va respinta la doglianza dell'appellante.
La Corte, conseguentemente, rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori minimi, tenuto conto della semplicità della soluzione della controversia, con condanna dell'appellante E_
11 alla refusione delle spese dell'appellato che vengono liquidate nel _1 CP_1
dispositivo sulla base del D.M. 55/2014 e del valore indicato dalla parte appellante, escludendo la fase istruttoria/trattazione non espletata: Fase di studio: € 1.500,00; Fase introduttiva: € 1.000,00;
Fase decisionale: € 2.000,00 = Compenso tabellare € 4.500,00.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 86/2023 avverso la sentenza n.
457/2022 emessa dal Tribunale di Massa in data 20.06.2022 così decide:
1- Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza gravata;
2- Condanna alla refusione delle spese in favore di E_ CP_1
che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
[...]
3- Dà atto che ricorrono le condizioni ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30.5.2002 n.
115 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a carico dell'appellante, per il rigetto della proposta impugnazione.
Genova, 7 febbraio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno
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