TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/10/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1325/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Patti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1325/2021 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Fernando Parte_1 C.F._1
LL ed OR ZA, elettivamente domiciliata in Via Nicola de Roggiero n. 143,
76125 Trani, presso lo studio dell'avv. Ferdinando LL;
-attrice- contro
Gestione Liquidatoria ex con sede in Foggia, (cod. fisc./P. IVA: ), CP_1 P.IVA_1 in persona del Direttore generale - Commissario Liquidatore della ex di Foggia, CP_1 legale rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppina Norma
BO e ON RO, elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Michele Protano
n. 13;
-convenuta-
CONCLUSIONI: all'udienza del 21/10/2025, le parti hanno concluso, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, ha esposto: Parte_1
pagina 1 di 13 - che, in data 13/01/1984, a seguito di intervento chirurgico di “laparoisterectomia totale”, effettuato presso il reparto di ginecologia del , le era stata Controparte_2 praticata emotrasfusione (cfr., doc. 3 allegato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.);
- che, in data 05/07/1989, era stata ricoverata presso il reparto di Ortopedia del
[...]
ove, a seguito di intervento chirurgico di discectomia, le era stata Controparte_2 praticata un'emotrasfusione (cfr., doc. n. 4 allegato al ricorso introduttivo);
- che nel 2010, a seguito di esami ematologici effettuati presso il di Controparte_2
Barletta, vi era stato occasionale riscontro di ipertransaminasemia e anti-HCV positività
(cfr. doc. 5 e 6, allegati al ricorso introduttivo), diagnosi confermata da successivi esami effettuati nel 2014 (cfr. doc. n. 7, allegato al ricorso introduttivo);
- che in data 24.01.2018, sottoposta ad ecografia di addome superiore, le era stata diagnosticata una cirrosi epatica HCV – correlata Child - A5;
- che, in data 07/06/2010, aveva proposto istanza per indennizzo ex L. n. 210/1992;
- che, con sentenza n. 618/2015, il Tribunale di Trani - pronunziandosi sul ricorso per il riconoscimento dell'indennizzo ex L. n. 210/1992 - aveva condannato il Controparte_3
alla corresponsione in favore della ricorrente dell'assegno vitalizio, oltre interessi di
[...] legge (cfr., doc. n. 14 allegato al ricorso introduttivo), riconoscendo il nesso causale tra l'epatopatia e le trasfusioni di sangue;
- che la diagnosi di cirrosi epatica, con fibrosi F4, era stata confermata sia da esami ecografici eseguiti in data 15/05/2019 presso l'Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo sia da una successiva ecografia eseguita in data 11/01/2020 (cfr., doc. 11 e doc. 12, allegati al ricorso introduttivo);
- che la patologia successivamente si è aggravata come risulta dal verbale della
Commissione Medica Ospedaliera di Bari n. 194 del 22/10/2020 (cfr. doc. 13 allegato al ricorso introduttivo), con conseguente riconoscimento della 4^ categoria Tab. A D.P.R.
834/1981 rispetto alla 5^ precedentemente goduta.
Su tali premesse, ha convenuto in giudizio la Gestione Liquidatoria ex CP_1 chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della stessa in ordine alla epatopatia contratta a seguito delle trasfusioni di sangue cui fu sottoposta nel 1984 e nel 1989, con condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal giorno dell'evento lesivo, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
pagina 2 di 13 Con comparsa di risposta del 14/09/2021 si è costituita la resistente la quale, preliminarmente, ha chiesto la conversione nel rito ordinario, eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e contestando nel merito la fondatezza della domanda avversa chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi di causa.
Disposto il mutamento di rito ed espletata l'attività istruttoria tramite CTU medico-legale, la causa è stata rinviata all'udienza del 12/03/2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter
c.p.c.
Con provvedimento del 1°aprile 2025, la causa è stata rimessa sul ruolo per acquisire informazioni in merito all'indennizzo percepito dalla ricorrente e con provvedimento del 23 giugno 2025 è stata rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.10.2025, poi rinviata d'ufficio all'udienza del 21.10.2025, nel corso della quale è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies, ult. comma c.p.c.
**********
La domanda può accogliersi nei termini innanzi esposti.
La vicenda al vaglio di questo giudice, verte in tema di responsabilità della struttura sanitaria, sicché si reputa preliminare individuare la natura di tale responsabilità
(contrattuale o extracontrattuale), anche in considerazione delle connesse conseguenze in tema di distribuzione dell'onere probatorio oltre che in tema di prescrizione, pure eccepita dalla parte convenuta nel caso di specie.
Nell'ultimo decennio la materia della responsabilità medica è stata oggetto di significativi interventi legislativi (c.d. Legge Balduzzi n. 189/2012 e Legge Gelli-Bianco n. 24/2017), volti a disciplinare in maniera organica i principi già consolidati in giurisprudenza al fine di dare maggiore certezza alla materia.
Sebbene le previsioni contenute nella L. 189/2012, al pari di quelle di cui alla L. 24/2017 non abbiano portata retroattiva (cfr. Cass. Civ. 28994/2019), la responsabilità della struttura sanitaria va certamente inquadrata in quella contrattuale c.d. da contatto sociale, secondo l'indirizzo interpretativo della Corte di cassazione, già consolidatosi in epoca antecedente all'entrata in vigore di tali normative.
L'orientamento ormai diventato pacifico nella giurisprudenza della S.C. riconosceva e riconosce tutt'ora che i danni derivati da eventi di malpractice medica e in generale da un errato trattamento sanitario, qualora il fatto sia imputabile alla struttura sanitaria, sia essa pagina 3 di 13 pubblica o privata, coinvolta nel trattamento stesso, sono inquadrabili all'interno della responsabilità contrattuale.
Il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente trova, infatti, la sua origine in un contratto obbligatorio atipico che viene definito contratto di spedalità o di assistenza sanitaria.
Tale contratto sorge, non soltanto quando le parti stipulino un vero e proprio documento scritto, ma anche a seguito della semplice accettazione del paziente all'interno della struttura sanitaria, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale (cfr. Cass. Civ.
9085/2006).
Dunque, la struttura sanitaria all'interno della quale un paziente subisce danni, a seguito di una o più trasfusioni di sangue infetto o della somministrazione di emoderivati erroneamente sintetizzati, è responsabile a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c. ed in via del tutto autonoma rispetto al medico che ha prestato la sua opera.
Da tanto discende che il danneggiato è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del contratto
(o del contatto sociale) e dell'insorgenza o dell'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr., Cass. Civ. 9085/2006;
Cass Civ. 20806/2009).
Da tale responsabilità va invece tenuta distinta quella del per i danni CP_3 CP_3 da infezione da patologie epatiche contratte a seguito di emotrasfusione, questa certamente riconducibile in quella aquiliana a norma dell'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Civ. 25472/2024).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, è infondata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento danni sollevata da parte convenuta, tenuto conto che il termine di prescrizione, data la natura contrattuale della responsabilità, ha durata decennale.
E' ius receptum che nella fattispecie per cui è causa, “l'exordium praescriptionís va individuato nel momento in cui il danneggiato, con l'ordinaria diligenza esigibile dal cittadino medio, sia in grado di avvedersi non solo dell'esistenza del danno, ma anche della sua derivazione causale dalla condotta illecita d'un terzo” (ex multis, Sez. 3 -,
Ordinanza n. 13745 del 31/05/2018), poiché è da tale momento che il diritto al risarcimento del danno si ritiene possa “essere fatto valere”, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Tale momento può certamente farsi risalire al 07/06/2010, ovvero al momento in cui parte attrice ha presentato istanza per indennizzo ex legge n. 210/1992, così manifestando di pagina 4 di 13 essere consapevole sia della malattia sia della causa di essa, in assenza di prova – che a questo punto spettava alla convenuta fornire – che già prima di quella data, con l'ordinaria diligenza, la fosse in grado di conoscere l'esistenza della malattia e la sua Pt_1 riconducibilità causale alla trasfusione (cfr. in arg. Cass. Civ. 17421/2019).
Il termine prescrizionale è stato poi interrotto dalla richiesta risarcitoria inoltrata al
Direttore Generale , in qualità di Commissario liquidatore della Gestione Pt_2
Liquidatoria della ex e da questi ricevuta in data 05/08/2019 (cfr. doc. 15 CP_1 allegato al ricorso).
Pertanto, avendo tale missiva efficacia interruttiva della prescrizione, deve ritenersi che - al momento della introduzione del presente giudizio - non fosse decorso il termine decennale.
Tanto opportunamente premesso, parte attrice ha provato, mediante la produzione delle relative cartelle cliniche, di essere stata ricoverata presso il Controparte_2 in data 2 gennaio 1984 e in data 5 luglio 1989 e di essere stata sottoposta ad emotrasfusione in occasione degli interventi chirurgici all'uopo effettuati (cfr. doc. 3 e doc. 4 allegati al ricorso).
Parimenti provata e pacifica è l'insorgenza della patologia lamentata dalla , la quale Pt_1 risulta affetta da “epatopatia cronica attiva HCV correlata evoluta in cirrosi epatica con encefalopatia metabolica” (cfr. sentenza del Tribunale di Trani del 15/04/2015; verbale della Commissione medica del 22.10.2020 e CTU espletata in corso di giudizio).
La valutazione del nesso di causalità materiale in sede civile - sebbene ispirata ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (per cui un evento è da considerarsi causato da un altro se il primo non può verificarsi in assenza del secondo) - deve essere condotta sulla base del principio del “più probabile che non”, ovvero della prevalenza probabilistica e non di quello dell'“oltre ogni ragionevole dubbio”, stante la diversità dei valori in gioco tra la responsabilità penale e quella civile (cfr., ex multis,
Cass. n. 10741/2009).
A tale riguardo, dalla lettura della sentenza del Tribunale di Trani, che ha condannato il a corrispondere alla l'assegno vitalizio ex L. n. 210/92, si Controparte_3 Pt_1 legge che “il consulente designato di ufficio ha evidenziato che sussiste un nesso causale tra le emotrasfusioni del 1984 e del 1989 e l'infezione da HCV poi evoluta in cirrosi epatica HCV+ splenomegalica. Il danno epatico è permanente ed ascrivibile alla
5^categoria della tabella A Max ex d.P.R. 834/81. Le conclusioni peritali possono
pagina 5 di 13 condividersi siccome rassegnate all'esito di accertamenti accurati e privi di vizi logico- giuridici.”
Alle medesime conclusioni, sono pervenuti i Consulenti Tecnici d'Ufficio nominati nel presente giudizio.
In particolare, quest'ultimi hanno concluso affermando che “la è affetta da Parte_1 epatopatia cronica attiva HCV correlata evoluta in cirrosi epatica con encefalopatia metabolica derivata dalle trasfusioni poste in essere nel 1984 e nel 1989”.
Nel dettaglio, i nominati Consulenti sono giunti a tale conclusione, rilevando che la paziente non presentava fattori di rischio specifici (non abitudine ad utilizzo di droghe per via endovenosa, associata a negatività dallo screening eseguito sui familiari) e che l'unico evento correlabile alla trasmissione di HCV fosse di fatto l'esecuzione di due emotrasfusioni negli anni 1984 e 1989.
Le risultanze della consulenza, esenti da vizi logici e giuridici, rese nel contradditorio tra le parti e fondate sull'attento e approfondito studio degli atti, vanno pienamente condivise anche in considerazione della circostanza che il nesso causale tra le trasfusioni del 1984 e
1989 e l'epatopatia era già stato accertato con sentenza del Tribunale di Trani n. 618/2015 passata in giudicato l'11/12/2015, oltre che ribadito nel verbale n. 194 del 22/10/2020 della
CMO di Bari ove, peraltro, è stato riscontrato un aggravamento della patologia, ascritta a categoria superiore a quella già riconosciuta, ovvero 4^ categoria della Tabella A allegata al
D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834.
Per ciò che concerne, poi, la sussistenza del nesso di causalità giuridica tra la condotta della struttura sanitaria e le conseguenze lesive che ne sono derivate, va rilevato che non possa condividersi l'eccezione secondo cui alcuna responsabilità potrebbe essere ad essa imputata, in ragione dell'impossibilità all'epoca (1984/1989) in cui vennero effettuate le trasfusioni, di eseguire un controllo sierologico atto ad accertare la presenza del virus dell'epatite C nel sangue donato.
Sul punto, questo Giudice non intende discostarsi dall'orientamento di legittimità secondo cui già a decorrere dagli anni '60 -'70 fosse ben noto il rischio di trasmissione di epatite virale, come può evincersi dagli obblighi normativi di controllo volti ad impedire la trasmissione di malattia mediante il sangue infetto (cfr. L. n.592 del 1967, D.P.R. n.1256 del 1971 che all'art. 46 escludeva dai donatori i soggetti affetti da epatite virale, L.n.519 del
1973 L. n.833 del 1978), oltre che possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della malattia stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della pagina 6 di 13 funzionalità epatica (cfr. S.U. 576, 581, 582, 584/2008, Cass. Civ. 1566/2019, Cass. Civ.
9315/2010).
La responsabilità della struttura sanitaria va, dunque, valutata sia in relazione agli obblighi generali di cui all'art. 1176 c.c. sia agli obblighi normativi esistenti al tempo dell'intervento, tra i quali, altresì, quelli relativi alla identificabilità del donatore e del centro trasfusionale (cfr. Cass. Civ. 577/2008).
La prova di circostanze atte ad escludere la responsabilità della struttura deve essere da quest'ultima fornita in quanto “nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un'infezione in conseguenza d'una emotrasfusione, e la struttura sanitaria ove quest'ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nella acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono alle suddette attività" (così Cass. civ., ord. n.
10592/2021).
Nel caso di specie, l'attrice ha provato l'esistenza del contratto e l'insorgenza e l'aggravamento della patologia, allegando l'inadempimento del debitore, mentre parte convenuta non ha fornito prova alcuna dell'adempimento ai propri obblighi.
Le cartelle cliniche prodotte in atti, infatti, non recano alcuna annotazione utile ad individuare la provenienza delle sacche né tantomeno risulta prodotta altra documentazione idonea dalla quale possa evincersi il rispetto degli obblighi di tracciabilità del sangue, relativi alla identificabilità del donatore e del centro trasfusionale.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'impossibilità di tracciare una sacca di sangue trasfusa comporta un'irregolarità assimilabile alla difettosa tenuta della cartella clinica cui può ricollegarsi l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria (Cass.
Civ., n. 852/2020).
Inoltre, non sono noti i test effettuati sulle unità di sangue somministrate alla paziente nel corso dei ricoveri del 1984 e 1989, dal momento che la convenuta nulla ha allegato e provato sul punto.
Alla luce di tali considerazioni, non è possibile affermare che la struttura sanitaria abbia tenuto una condotta esente da qualsivoglia profilo di colpa.
Per le ragioni esposte, deve ritenersi sussistente la responsabilità contrattuale della convenuta in ordine ai danni patiti da parte attrice in conseguenza delle trasfusioni avvenute nei predetti ricoveri. pagina 7 di 13 Passando, quindi, al quantum, alla luce delle considerazioni che precedono si reputa congrua la valutazione effettuata dai CTU - in quanto, come già evidenziato, immune da vizi e congruamente motivata - che ha riconosciuto: 1) il danno biologico nella misura del
50%; 2) giorni 7 di inabilità temporanea totale;
3) giorni 180 per invalidità temporanea parziale al 50%.
Con le note autorizzate del 10/09/2025, parte attrice ha formulato due ipotesi di calcolo, facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2024, tenendo conto dell'età al momento della trasfusione ovvero al momento in cui si è manifestata l'epatopatia, con una maggiorazione del 12,5%, in considerazione della incontestabile sofferenza interiore patita per lunghi anni.
In argomento, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno ex art. 2059 c.c. costituisce una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sé tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale, da liquidarsi evitando duplicazioni risarcitorie.
Tuttavia, la natura unitaria della categoria non esclude la possibilità di apprezzare le diverse componenti che la formano, alle quali va riconosciuto valore descrittivo e non di autonoma categoria, al fine di garantire l'integrale riparazione del pregiudizio subito.
In particolare, con riferimento al danno alla salute, non si ritiene vi sia duplicazione risarcitoria qualora sia attribuita una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato e una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi rappresentati dalla sofferenza interiore (cfr. Cass. n. 11227/2022; Cass. n. 901 del 2018; Cass. n. 7513 del 2018).
In altri termini, come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
15733 del 17.5.2022 “nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito dovrà [..] accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale” ed, in tal caso, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, mentre nel caso in cui non venga accertato il danno morale occorre considerare la sola voce del danno biologico, con esclusione dell'aumento tabellare previsto per il danno morale ed applicando, solo ove ne ricorrano i presupposti, la c.d. personalizzazione del danno, aumentando fino al 30% il valore del solo danno biologico.
pagina 8 di 13 Ciò posto, il danno biologico deve essere quantificato facendo riferimento all'età della danneggiata all'epoca in cui ha avuto consapevolezza del contagio, ovvero alla data di presentazione dell'istanza per ottenere l'indennizzo ex lege 210/1992, cioè dal 07/06/2010.
Tale conclusione è avvalorata dalla giurisprudenza, secondo la quale ai fini della stima del danno patito per aver contratto il virus dell'epatite, occorre considerare che, trattandosi di danno lungolatente il nesso tra fatto lesivo e conseguenze pregiudizievoli è diacronico, ossia il danno-conseguenza non si manifesta in concomitanza con l'evento lesivo, ma dopo un certo lasso temporale dal fatto illecito, di durata variabile e “finché l'agente patogeno innescato dal fatto illecito non si manifesta, non si realizza alcun danno risarcibile in quanto solo il danno conseguenza costituisce il parametro di determinazione del danno ingiusto” (cfr. Cass. Civ. n. 25887/2022; Cass. Civ. n. 5119/2023).
Tanto chiarito in ordine alla data da cui riconoscere l'esistenza del danno, si ritiene che il danno non patrimoniale di base non possa essere soggetto alla personalizzazione richiesta da parte attrice.
Sebbene sia pacifico che la misura del danno determinata mediante il criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito possa essere incrementata dal giudice, al ricorrere di conseguenze del tutto peculiari, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (cfr. Cass. Civ. n. 28988/2019), è necessario che il danneggiato alleghi e fornisca la prova concreta dell'effettivo e maggior pregiudizio sofferto.
Ebbene, già sul piano delle mere allegazioni, occorre considerare che i pregiudizi patiti dall'istante - quali “senso di stanchezza, nausea, inappetenza e malessere generale” tali da determinare “una drastica riduzione delle frequentazioni sociali e dell'ambiente familiare, nonché una comprensibile limitazione della esplicazione della sfera affettivo-sessuale” (cfr. pag. 12 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) - non sono sufficienti a determinare una personalizzazione del danno, in quanto ordinariamente connessi all'evento verificatosi.
Ad ogni buon conto, nulla è stato provato in ordine ad una compromissione peculiare della vita di relazione, ossia non comune a tutti i danneggiati, neanche in termini di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al danno morale.
pagina 9 di 13 Ai fini del riconoscimento del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore, la ricorrente ha l'onere di allegare puntualmente le sofferenze per le quali pretende il risarcimento (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
È pacifico che la prova di tale voce di pregiudizio possa essere raggiunta mediante il ricorso alle presunzioni, ma ciò non esime il danneggiato dall'allegazione puntuale dei fatti in cui si esplica e si manifesta il danno morale, non potendosi riconoscere automaticamente tale danno per la sola sussistenza del danno biologico riscontrato.
Nel caso di specie, a differenza del danno biologico, compiutamente allegato e dimostrato sia dalla documentazione in atti che dalle risultanze della CTU, difetta qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento dannoso.
Tanto premesso, la quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice va operata in base alle Tabelle di Milano aggiornate al 2024.
In applicazioni di tali Tabelle e considerata l'età che la danneggiata aveva nel 2010, ovvero
61 anni, senza incremento per la personalizzazione, il danno non patrimoniale subito va quindi stimato in € 270.218,00 di cui:
€ 259.063,00 per danno non patrimoniale;
€ 805,00 per ITT per giorni 7;
€ 10.350,00 per ITP al 50% per 180 giorni.
Il danno non patrimoniale è stato liquidato alla stregua dei valori correnti all'attualità, sicché i relativi importi non sono soggetti a rivalutazione monetaria.
L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio (cfr. Cass. Civ. n. 10376/2024).
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 17 febbraio 1995
n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat e rivalutata anno per anno.
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, il risarcimento per il cd. lucro cessante, va quantificato in € 49.396,95.
pagina 10 di 13 In definitiva, sommando la sorta capitale all'attualità (€ 270.218,00) e gli interessi calcolati nei termini anzidetti (€ 49.396,95), spetta alla attrice il complessivo importo di euro
319.614,95.
Da tale importo, tuttavia, va decurtato quanto già percepito dalla a titolo di Pt_1 indennizzo ex legge n. 210 del 1992.
Il precedente giudice istruttore ha invitato il a fornire informazioni in Controparte_3 merito all'ammontare dell'indennizzo corrisposto alla stessa.
E tanto alla stregua del consolidato orientamento di legittimità in virtù del quale “Nel giudizio promosso nei confronti del il risarcimento dei danni da Controparte_3 emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per il principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, la "compensatio" è rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura “ (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. III, 30/01/2024, n.2840);
Il - con nota del 17.04.2025 - ha comunicato che fino alla data del 1° Controparte_3 aprile 2025 alla ricorrente è stata erogata la somma di € 146.382,69 a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 210/92, mentre nelle note conclusive parte ricorrente ha dichiarato che fino al mese di settembre 2025 l'importo percepito è stato pari
€ 151.116,59, comprensivo degli ulteriori importi percepiti dal 1°maggio 2025 fino a settembre 2025.
Dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale pari ad €
319.614,95 vanno, altresì, detratti gli importi percipiendi a titolo di assegno vitalizio e tanto sulla scorta del principio pure pacifico in giurisprudenza, in virtù del quale “sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili” (così Cass. n. 32550/2024), procedendo - a tale scopo - con la capitalizzazione della rendita sulla scorta delle Tabelle di Milano del 2024.
Tale conteggio va effettuato moltiplicando il reddito annuo oggi percepito (corrispondente ad € 11.361,42 annui, tenuto conto dell'indennizzo bimestrale previsto per la 4^ categoria pagina 11 di 13 della Tab. A allegata al D.P.R. 834/1981) per un coefficiente, indicato nella tabella di
Milano, al punto di incrocio tra l'età attuale del soggetto e l'aspettativa di vita (da individuarsi in anni 4, tenuto conto che sebbene la stima Istat del 2025 per le donne riporti una prospettiva di vita sino ad 85,5 anni, una prognosi così favorevole non può essere pienamente adottata in considerazione delle patologie da cui è affetta parte attrice), che è di
3,70.
Dunque, moltiplicando il valore annuale della rendita per l'indicato coefficiente si otterrà il capitale di € 42.037,25.
In conclusione, dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno sopra specificata di €
319.614,95, va detratto l'importo già percepito pari ad € 151.116,59 nonché l'ulteriore somma di € 42.037,25, sicché l'importo da riconoscersi a titolo di risarcimento del danno va determinato nella misura totale di € 126.461,11.
Sulla somma così liquidata, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, l'esito complessivo della lite ed in specie l'accoglimento della domanda formulata dalla parte attrice in misura ridotta rispetto a quanto prospettato negli atti di causa anche in considerazione della compensatio lucri cum damno, ne giustifica la compensazione nella misura di 1/3, mentre i residui 2/3 vanno posti a carico della convenuta, ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando i parametri minimi dello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, avv. LL Ferdinando e
ZA OR.
Le spese di Ctu, invece, vanno poste in via definitiva ed integralmente a carico di parte convenuta, data la sostanziale fondatezza della domanda di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
Cont confronti della Gestione Liquidatoria ex FG/8, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento danni non patrimoniali proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna la Gestione Liquidatoria ex in CP_1
Cont persona del Direttore generale - Commissario Liquidatore della ex Fg/8 di Foggia, pagina 12 di 13 legale rappresentante pro tempore - al pagamento in favore di della somma Parte_1 di € 126.461,11, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sino al soddisfo;
- condanna la Gestione Liquidatoria ex , in persona del Direttore generale - CP_1
Commissario Liquidatore della ex di Foggia, legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore di parte attrice dei 2/3 delle spese di lite che si liquidano nel loro complessivo ammontare (1/1) nella misura di € 286,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, Iva e Cap, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, compensandosi il restante 1/3;
- pone integralmente ed in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Foggia, 21 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Patti
pagina 13 di 13