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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/09/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 11/09/2025, alle ore 9.50, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, sono presenti:
L'Avv. Stefano Pellegrino, il quale si riporta al ricorso introduttivo ed insiste nell'annullamento dell'indebito e nella richiesta di restituzione delle somme trattenute dall' . CP_1
L'Avv. Giuseppe Vittorio Chindamo, per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, per l' , il quale si riporta a tutto quando dedotto ed eccepito nella memoria difensiva CP_1
e chiede il rigetto del ricorso.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Giuliana
Profazio nella causa iscritta al n. RG 1914/2025, all'udienza dell'11.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Pellegrino e Parte_1 dall'Avv. Stefano Pellegrino, giusta procura in atti ricorrente
e
in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti, Angela Maria Laganà e Dario Adornato, giusta procura generale alle liti. 1 resistente dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12.55, assenti le parti delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositando in data 9.6.2025, il ricorrente, titolare di pensione Cat.
INVCIV n 044-670007030817 con decorrenza 11/2002, ha dedotto di aver ricevuto in data 04.07.2024 con il quale l' lo informava di aver provveduto a CP_3 CP_1 rideterminare l'importo della sua pensione a decorrere dal 1° gennaio 2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021.
Veniva informato, altresì, che dal gennaio 2024 al luglio 2024 aveva ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 2.306,43 e che il recupero delle somme sarebbe stato effettuato con una trattenuta per n. 47 rate mensili a partire dalla prima rata utile e fino ad estinzione del debito.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava in data 13.09.2024 ricorso al
Comitato Provinciale, che tuttavia rimaneva senza esito.
Faceva presente che con la cedola di gennaio 2015 l' aveva operato un recupero CP_1 indebiti per € 49,07.
Eccepiva che trattandosi di pensione di inabilità civile, il reddito da prendere in considerazione era solo quello personale dell'invalido e sebbene il limite di reddito personale per gli invalidi civili totali, determinato per l'anno 2024 in € 19.461,12, era stato superato, avendo avuto il ricorrente nello stesso anno un reddito da pensione al lordo pari a € 19.462,00 come da Mod. 730/2024, in ogni caso per come previsto dall'art. 1, comma 249, della legge di bilancio 2017, le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria (…..) limitatamente a quelle percepite dagli orfani concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del TUIR, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 197, per l'importo eccedente euro
1.000,00.
Applicando tale franchigia al reddito complessivo percepito dal ricorrente pari a €
18.434,00 il suo reddito complessivo lordo risultava essere pari a € 17.434,00 e, quindi, al di sotto dei limiti di legge onde ottenere la pensione di inabilità civile.
Evidenziava, altresì, che i redditi da prendere in considerazione, per l'accesso alla prestazione, erano sono quelli imponibili assoggettabili all'IRPEF al lordo, o al netto
2 degli oneri deducibili, così come disposto dallo stesso Ente con il messaggio n. 1688 del 19.04.2022 e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Per tal motivo, considerato che per l'anno 2024, per come si ricavava dal MOD.
730/2025, il ricorrente aveva oneri deducibili per € 100,00, andando a detrarre dal reddito lordo gli oneri deducibili, il reddito residuo risultava essere al di sotto dei limiti di reddito ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità civile, con la conseguenza, che l'indebito, per come formulato, doveva essere dichiarato nullo.
In ogni caso richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in assenza di dolo dell'accipiens l'indebito era ripetibile solo a partire dal momento in cui interveniva il provvedimento che accertava il venir meno delle condizioni di legge.
Ancora, lamentava che nella missiva del 4.7.2024 l' non aveva fornito gli CP_2 elementi utili a far comprendere al ricorrente la natura indebita delle somme percepite e le ragioni dell'erroneità del calcolo effettuato.
A fronte della genericità delle indicazioni fornite dall'ente, parte ricorrente non era stata posta nelle condizioni di verificare la natura indebita degli importi percepiti.
Alla luce di quanto dedotto ed eccepito in ricorso chiedeva che venisse accertato e dichiarato che non era tenuto alla restituzione delle somme per come richieste dall' con la comunicazione del 4.7.2024 e percepite sulla pensione di invalidità CP_1 civile con la conseguente dichiarazione di nullità della stessa comunicazione e con la condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute indebitamente. CP_1
Regolarmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 argomentazioni di parte ricorrente e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Il processo veniva istruito documentalmente ed all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono.
L'indebito per cui è causa riguarda somme erogate in relazione a una prestazione di natura assistenziale, ovvero la pensione di invalidità civile di cui è beneficiario il ricorrente e l' richiede la restituzione delle somme percepite nel periodo da CP_1 gennaio 2024 a luglio 2024 per insussistenza dei requisiti reddituali, avendo a suo dire il ricorrente percepito per tale anno un reddito superiore ai limiti previsti dalla legge. A fronte di un limite previsto dalla legge in € 19.461, 12, il ricorrente aveva, infatti, percepito, quale reddito da pensione civile la somma pari ad € 19.462,00.
Orbene, come correttamente evidenziato dal ricorrente, l'importo del reddito da
3 calcolare per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla legge è quello imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi al netto degli oneri deducibili.
Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione, condividendo la soluzione già adottata dalla medesima con la sentenza 22 marzo 2001, n. 4158, confermata in anni più recenti
(v. Cass., 4 giugno 2015, n. 11582; Cass. 25 ottobre 2016, n. 21529; Cass. 21 dicembre 2016, n. 26473), e superando, definitivamente, la contraria soluzione risalente a Cass. 16 marzo 2012, n. 4223, ha ribadito che per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R. (cfr Cass. Civ. Sez. Lav.
12.3.2028 n. 5962).
Applicando tale principio e detraendo dal reddito percepito dal ricorrente, quale risulta dal 730/2025 (redditi anno 2024) e pari ad € 19.462,00, gli oneri deducibili, che risultano essere pari ad € 100,00, l'importo di reddito da considerare è pari ad €
19.362,00, quindi somma rientrante nei limiti previsti dalla legge.
E pertanto, rientrando il ricorrente nei limiti di legge previsti per godere della pensione di invalidità civile, non potrebbe sussistere alcun indebito nei suoi confronti ed il medesimo aveva diritto a percepire le somme di cui l' richiede la restituzione. CP_1
L'indebito, quindi dovrà essere annullato e l' dovrà essere Controparte_4 condannato a restituire al ricorrente le somme che, come provato in atti, sono state trattenute per il recupero dell'indebito stesso.
La questione trattata assorbe in sé ogni altro motivo dedotto dal ricorrente.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente nulla deve CP_ restituire all' in ordine alle causali e per l'importo indicato nel MOD. TE08;
2) condanna l' a restituire al ricorrente le somme trattenute per il recupero CP_1 dell'indebito annullato;
3) condanna l' alla rifusione delle spese in favore del ricorrente che liquida in € CP_1
886,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi
4 in favore degli Avvocati in epigrafe dichiaratisi antistatari.
Così deciso, in Palmi l'11.9.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
5
SEZIONE LAVORO
Il giorno 11/09/2025, alle ore 9.50, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, sono presenti:
L'Avv. Stefano Pellegrino, il quale si riporta al ricorso introduttivo ed insiste nell'annullamento dell'indebito e nella richiesta di restituzione delle somme trattenute dall' . CP_1
L'Avv. Giuseppe Vittorio Chindamo, per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, per l' , il quale si riporta a tutto quando dedotto ed eccepito nella memoria difensiva CP_1
e chiede il rigetto del ricorso.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Giuliana
Profazio nella causa iscritta al n. RG 1914/2025, all'udienza dell'11.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Pellegrino e Parte_1 dall'Avv. Stefano Pellegrino, giusta procura in atti ricorrente
e
in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti, Angela Maria Laganà e Dario Adornato, giusta procura generale alle liti. 1 resistente dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 12.55, assenti le parti delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositando in data 9.6.2025, il ricorrente, titolare di pensione Cat.
INVCIV n 044-670007030817 con decorrenza 11/2002, ha dedotto di aver ricevuto in data 04.07.2024 con il quale l' lo informava di aver provveduto a CP_3 CP_1 rideterminare l'importo della sua pensione a decorrere dal 1° gennaio 2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021.
Veniva informato, altresì, che dal gennaio 2024 al luglio 2024 aveva ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 2.306,43 e che il recupero delle somme sarebbe stato effettuato con una trattenuta per n. 47 rate mensili a partire dalla prima rata utile e fino ad estinzione del debito.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava in data 13.09.2024 ricorso al
Comitato Provinciale, che tuttavia rimaneva senza esito.
Faceva presente che con la cedola di gennaio 2015 l' aveva operato un recupero CP_1 indebiti per € 49,07.
Eccepiva che trattandosi di pensione di inabilità civile, il reddito da prendere in considerazione era solo quello personale dell'invalido e sebbene il limite di reddito personale per gli invalidi civili totali, determinato per l'anno 2024 in € 19.461,12, era stato superato, avendo avuto il ricorrente nello stesso anno un reddito da pensione al lordo pari a € 19.462,00 come da Mod. 730/2024, in ogni caso per come previsto dall'art. 1, comma 249, della legge di bilancio 2017, le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria (…..) limitatamente a quelle percepite dagli orfani concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del TUIR, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 197, per l'importo eccedente euro
1.000,00.
Applicando tale franchigia al reddito complessivo percepito dal ricorrente pari a €
18.434,00 il suo reddito complessivo lordo risultava essere pari a € 17.434,00 e, quindi, al di sotto dei limiti di legge onde ottenere la pensione di inabilità civile.
Evidenziava, altresì, che i redditi da prendere in considerazione, per l'accesso alla prestazione, erano sono quelli imponibili assoggettabili all'IRPEF al lordo, o al netto
2 degli oneri deducibili, così come disposto dallo stesso Ente con il messaggio n. 1688 del 19.04.2022 e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Per tal motivo, considerato che per l'anno 2024, per come si ricavava dal MOD.
730/2025, il ricorrente aveva oneri deducibili per € 100,00, andando a detrarre dal reddito lordo gli oneri deducibili, il reddito residuo risultava essere al di sotto dei limiti di reddito ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità civile, con la conseguenza, che l'indebito, per come formulato, doveva essere dichiarato nullo.
In ogni caso richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in assenza di dolo dell'accipiens l'indebito era ripetibile solo a partire dal momento in cui interveniva il provvedimento che accertava il venir meno delle condizioni di legge.
Ancora, lamentava che nella missiva del 4.7.2024 l' non aveva fornito gli CP_2 elementi utili a far comprendere al ricorrente la natura indebita delle somme percepite e le ragioni dell'erroneità del calcolo effettuato.
A fronte della genericità delle indicazioni fornite dall'ente, parte ricorrente non era stata posta nelle condizioni di verificare la natura indebita degli importi percepiti.
Alla luce di quanto dedotto ed eccepito in ricorso chiedeva che venisse accertato e dichiarato che non era tenuto alla restituzione delle somme per come richieste dall' con la comunicazione del 4.7.2024 e percepite sulla pensione di invalidità CP_1 civile con la conseguente dichiarazione di nullità della stessa comunicazione e con la condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute indebitamente. CP_1
Regolarmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 argomentazioni di parte ricorrente e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Il processo veniva istruito documentalmente ed all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono.
L'indebito per cui è causa riguarda somme erogate in relazione a una prestazione di natura assistenziale, ovvero la pensione di invalidità civile di cui è beneficiario il ricorrente e l' richiede la restituzione delle somme percepite nel periodo da CP_1 gennaio 2024 a luglio 2024 per insussistenza dei requisiti reddituali, avendo a suo dire il ricorrente percepito per tale anno un reddito superiore ai limiti previsti dalla legge. A fronte di un limite previsto dalla legge in € 19.461, 12, il ricorrente aveva, infatti, percepito, quale reddito da pensione civile la somma pari ad € 19.462,00.
Orbene, come correttamente evidenziato dal ricorrente, l'importo del reddito da
3 calcolare per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla legge è quello imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi al netto degli oneri deducibili.
Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione, condividendo la soluzione già adottata dalla medesima con la sentenza 22 marzo 2001, n. 4158, confermata in anni più recenti
(v. Cass., 4 giugno 2015, n. 11582; Cass. 25 ottobre 2016, n. 21529; Cass. 21 dicembre 2016, n. 26473), e superando, definitivamente, la contraria soluzione risalente a Cass. 16 marzo 2012, n. 4223, ha ribadito che per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R. (cfr Cass. Civ. Sez. Lav.
12.3.2028 n. 5962).
Applicando tale principio e detraendo dal reddito percepito dal ricorrente, quale risulta dal 730/2025 (redditi anno 2024) e pari ad € 19.462,00, gli oneri deducibili, che risultano essere pari ad € 100,00, l'importo di reddito da considerare è pari ad €
19.362,00, quindi somma rientrante nei limiti previsti dalla legge.
E pertanto, rientrando il ricorrente nei limiti di legge previsti per godere della pensione di invalidità civile, non potrebbe sussistere alcun indebito nei suoi confronti ed il medesimo aveva diritto a percepire le somme di cui l' richiede la restituzione. CP_1
L'indebito, quindi dovrà essere annullato e l' dovrà essere Controparte_4 condannato a restituire al ricorrente le somme che, come provato in atti, sono state trattenute per il recupero dell'indebito stesso.
La questione trattata assorbe in sé ogni altro motivo dedotto dal ricorrente.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente nulla deve CP_ restituire all' in ordine alle causali e per l'importo indicato nel MOD. TE08;
2) condanna l' a restituire al ricorrente le somme trattenute per il recupero CP_1 dell'indebito annullato;
3) condanna l' alla rifusione delle spese in favore del ricorrente che liquida in € CP_1
886,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi
4 in favore degli Avvocati in epigrafe dichiaratisi antistatari.
Così deciso, in Palmi l'11.9.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
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