TRIB
Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/02/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1474/2024 R.G.V.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] l'[...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. AURICCHIELLA FRANCESCO, giusta procura in atti;
E DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. AURICCHIELLA FRANCESCO, giusta C.F._2
procura in atti;
posta in decisione all'esito del deposito di note disposto in sostituzione dell'udienza del 15.1.2025,
previa trasmissione degli atti al P.M.;
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 27/03/2024, i coniugi e Parte_1 [...]
unitisi in matrimonio il 15.09.2011 a Catenanuova (EN), hanno Parte_2
cumulativamente proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 51, c.p.c., domanda congiunta di separazione personale e di divorzio, precisando che dalla loro unione era nato ad Acireale, in [...]
25.11.2011, il figlio ES;
hanno chiesto pertanto omologarsi la loro separazione consensuale e pronunciarsi altresì, una volta maturati i presupposti di legge, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, alle condizioni indicate in seno al ricorso.
Omologata la separazione consensuale dei coniugi con la sentenza, in atti, resa dal Tribunale di
Catania in data 20.06.2024 e pubblicata il 06.07.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divorzio.
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate il 13/01/2025, i coniugi hanno confermato le condizioni già
indicate in ricorso anche con riferimento alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio,
allegando le dichiarazioni, personalmente sottoscritte da ciascuno di essi, di non volersi conciliare.
Ciò posto, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
desumendosi dagli atti la protrazione - per il periodo prescritto dalla legge - dello stato di separazione tra le parti (non essendone stata eccepita l'interruzione).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si evince dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne parti,
alle condizioni indicate in ricorso, che qui di seguito si riportano:
2 “
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri
dello Stato Civile del Comune di Catenanuova (EN).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Catania in Via Del
Bosco n. 160, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della Sig.ra Parte_3
nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente e fin tanto che lo stesso non avrà raggiunto
l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di
ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà
al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata
crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni
modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la dimora Persona_1
materna.
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) Week end alternati più due giorni infrasettimanali. Quando il padre è di turno per reperibilità
lavorativa, la frequentazione verrà concordata tra le parti.
5/b) durante le festività comandate dell'anno e la festa di S. ciascun genitore starà con il figlio Per_2
seguendo il criterio indicato dell'alternanza annuale (pari o dispari), eccetto la festa del papà e della
mamma (in cui il figlio starà tutti gli anni, rispettivamente, col papà e con la mamma) ed il giorno
del compleanno del figlio (con entrambi i genitori).
I genitori manterranno l'attuale piano di frequentazioni durante la pausa estiva.
3 Tutti i periodi di vacanza estiva dovranno essere calendarizzati tra i genitori.
Eventuali gite, escursioni saranno concordate tra i genitori.
6. Il Sig. verserà a tramite accredito in c/c, entro e non Parte_2 Parte_3
oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad €
200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT
al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura
del 50% da individuare in quelle scolastiche, mediche – non coperte dal SSN – abbigliamento,
sportive e ludico/ricreative.”.
Trattasi infatti di condizioni che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che appaiono atte a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche per quanto riguarda le previsioni d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, ad assicurargli condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno,
nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1474/2024 R.G.V.G.:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e a Catenanuova (EN) in data 15/09/2011, trascritto
[...] Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catenanuova (EN) al n. 14, parte
II, serie A, anno 2011, alle condizioni di cui in parte motiva;
4 ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Catenanuova (EN) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott. Massimo Escher
5