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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 4082/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4082 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, quale genitore esercente la responsabilità sul figlio minore Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO MACCARRONE Persona_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2023, ritualmente notificato all' il CP_1
31.07.2023, il ricorrente in epigrafe indicato adiva questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto del figlio minore a percepire l'indennità di frequenza, ex art. 1 L. 289/90, a Persona_1
decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dei ratei maturati e CP_1
maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva:
- che, con decreto di omologa del 13/12/2022, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 1905/2022, riconosceva Per_1
in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 L. 289/90, con
[...]
decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato copia autentica del suddetto decreto di omologa all' in CP_1
data 18-19.01.2023;
- di aver trasmesso, in data 16.01.2023, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Sebbene ritualmente evocato, l' non si costituiva in giudizio e pertanto, CP_1
all'esito dell'udienza del 15.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., veniva dichiarato contumace.
Nelle note suddette, peraltro, il procuratore di parte ricorrente, dando atto che, nelle more, l' aveva provveduto alla liquidazione della prestazione con CP_1
comunicazione del 17.10.2023, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Previa concessione di termine per la produzione della comunicazione di liquidazione, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 20.05.2025, anch'essa sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tempestivamente depositate dal procuratore del ricorrente.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalla parte in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (comunicazione di liquidazione datata 17.10.2023), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' , che ha provveduto alla liquidazione della CP_1
prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta in questa sede;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 20/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4082 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, quale genitore esercente la responsabilità sul figlio minore Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO MACCARRONE Persona_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2023, ritualmente notificato all' il CP_1
31.07.2023, il ricorrente in epigrafe indicato adiva questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto del figlio minore a percepire l'indennità di frequenza, ex art. 1 L. 289/90, a Persona_1
decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dei ratei maturati e CP_1
maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva:
- che, con decreto di omologa del 13/12/2022, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 1905/2022, riconosceva Per_1
in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 L. 289/90, con
[...]
decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato copia autentica del suddetto decreto di omologa all' in CP_1
data 18-19.01.2023;
- di aver trasmesso, in data 16.01.2023, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Sebbene ritualmente evocato, l' non si costituiva in giudizio e pertanto, CP_1
all'esito dell'udienza del 15.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., veniva dichiarato contumace.
Nelle note suddette, peraltro, il procuratore di parte ricorrente, dando atto che, nelle more, l' aveva provveduto alla liquidazione della prestazione con CP_1
comunicazione del 17.10.2023, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Previa concessione di termine per la produzione della comunicazione di liquidazione, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 20.05.2025, anch'essa sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tempestivamente depositate dal procuratore del ricorrente.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalla parte in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (comunicazione di liquidazione datata 17.10.2023), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' , che ha provveduto alla liquidazione della CP_1
prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta in questa sede;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 20/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli