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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/12/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 511/2023 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO- Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
511/2023 R.G.C., all'udienza del 15/4/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA rappresentato e difeso dall'avv. BUCCIARELLI ANDREA ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piazza G. Marconi, n. 2, Osimo, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA ed elettivamente domiciliato presso la Sede provinciale dell' , in Macerata, via Dante, CP_1
n. 8, come da procura generale alle liti per atto notaio del 22-3-2024 rep. n. 37875 Per_1
e racc. n. 7313;
RESISTENTE
Oggetto: ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per ripetizione di indebito.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/05/2025 il ricorrente in epigrafe presentava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 166/2023 emesso in data 13/07/2023 (e notificato in data
21/07/2023) dal Tribunale di Macerata in funzione di giudice del lavoro mediante il quale gli era stato ingiunto di pagare l'importo pari ad euro 12.437,88 in favore dell' per CP_1 indebita percezione di oltre ad interessi, compensi professionali e spese. Per_2
In particolare l'opponente esponeva che: a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo avvenuto in data 30/04/2016 da parte della aveva percepito CP_2
l'indennità per il periodo dal 08/05/2016 al 31/08/2017; mediante controllo ispettivo Per_2
1 e relativo Verbale Unico di Accertamento del 20/07/2017 gli ispettori avevano CP_1 differito la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente al 31/10/2016 e riqualificato il periodo intercorrente tra il 30/04/2016 e il 31/10/2016 da lavoro prestato con voucher a lavoro dipendente part - time misto;
di conseguenze l' chiedeva la restituzione CP_1 dell'indennità Naspi percepita indebitamente dal lavoratore nel periodo di riferimento;
le lettere di pagamento inoltrate dall' dovevano ritenersi nulle per difetto assoluto di CP_1 motivazione in ordine all'indebita percezione dell'indennità, in conformità alla giurisprudenza di legittimità e amministrativa in punto di motivazione del provvedimento amministrativo;
l' infatti non aveva esposto le ragioni in fatto e in diritto che avevano CP_1 condotto a richiedere la somma a titolo di indebito né aveva descritto gli elementi emersi in fase istruttoria;
il ricorrente era stato sottoposto a “interrogatorio” in data 25/01/2017 presso la sede della società nell'ambito dell'accesso ispettivo;
le istanze di CP_2 CP_1 accesso agli atti al fine di prendere visione di quanto verbalizzato in sede di interrogatorio, proposte in via formale nei confronti dell' , nonché a mezzo del proprio difensore, non CP_1 avevano ottenuto risposta;
dunque il ricorrente non era stato posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa;
gli ispettori avevano utilizzato le dichiarazioni rese dall'odierno opponente al fine di procedere alla riqualificazione della prestazione di lavoro senza avvertirlo che le stesse avrebbero potuto comportare effetti economici negativi a suo carico, fatto che costituiva ulteriore lesione del diritto di difesa;
tra l'altro gli ispettori avevano messo in evidenza il nome del dichiarante nel verbale ispettivo, contravvenendo alle disposizioni contenute nella Circolare n. 76/2016 recante “Ricognizione delle CP_1 istruzioni operative in materia di attività di vigilanza e di procedimento ispettivo”, che imponeva che, nel riportare nella motivazione del provvedimento le dichiarazioni rese dai lavoratori, non si sarebbe dovuto inserire alcun riferimento alle generalità degli “interrogati”; dal verbale non si evincevano né data e luogo in cui gli ispettori avrebbero raccolto le dichiarazioni dell'opponente né se si trattasse di un questionario compilato oppure di dichiarazioni rese mediante domande del verbalizzante e risposte del lavoratore;
infatti nel verbale non veniva nemmeno dato atto che il aveva reso dichiarazioni circa i Parte_1 periodi di lavoro effettuati sia presso la sia presso la dunque Controparte_3 CP_2 non erano state riportate dichiarazioni originali e non si comprendeva in quale modo queste fossero state raccolte;
si rammentava che il verbale di accertamento faceva fede fino a querela di falso per i fatti che il pubblico ufficiale attestava essere avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché per la sua provenienza, mentre era da escludersi che tale fede privilegiata si estendesse agli
2 apprezzamenti e alle valutazioni dei verbalizzanti, ai fatti di cui i pubblici ufficiali fossero venuti a conoscenza mediante terzi ovvero a quelli di cui si fossero convinti mediante presunzioni o deduzioni logiche;
dunque il verbale doveva ritenersi nullo, illegittimo e inutilizzabile quale prova dell'indebita percezione della Per_2
Quanto al merito di detta indebita percezione, l'opponente sosteneva che: in ambito assistenziale la giurisprudenza aveva affermato che le norme sull'indebito assistenziale facevano riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale;
la revoca della prestazione produceva effetti non retroattivi, restando salvi i ratei già corrisposti;
ad ogni modo in giurisprudenza era consolidato il principio per cui doveva escludersi la ripetizione della prestazione assistenziale indebita qualora questa non fosse stata provocata da dolo o comunque non fosse addebitabile al beneficiario, in virtù del legittimo affidamento incolpevole dello stesso, ciò anche considerando il lasso temporale intercorso tra erogazione e revoca;
nel caso di specie, a un anno e mezzo dal riconoscimento del diritto, era stato intimato all'opponente di restituire quanto percepito, senza neppure notificare il provvedimento di revoca;
la percezione della doveva ritenersi legittima Per_2 in quanto l'opponente non aveva superato i limiti reddituali mediante i voucher;
altresì considerato il lavoro part time avrebbe mantenuto il diritto alla avendo percepito un Per_2 reddito pari ad euro 5.884,19.
Tutto ciò premesso, il concludeva chiedendo: Parte_1
“Voglia il Tribunale di Macerata, Giudice Unico del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare:
- per tutte le motivazioni di cui alla premessa ci si oppone sin d'ora all'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e/o perché disconosciuti tutti i documenti fondanti l'asserita richiesta di pagamento;
- nel merito
- dichiarare nulli e/o inefficaci e/o illegittimi, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto annullare, in tutto o in parte, le richieste di ripetizione di indebito del 15.11.2017, 13.04.2018 e 13.06.2022 nonché tutti gli atti ad esse presupposti ovvero il verbale di accertamento del 20.07.2017 in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso;
- accertare e dichiarare non dovute ed irripetibili le somme così come richieste con il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti nel presente ricorso;
3 - per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.
166/2023 in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o comunque perché inesistente e/o non dovuta e/o non provata la pretesa creditoria azionata da controparte”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' come sopra rappresentato, il quale in via preliminare CP_1 eccepiva la tardività del ricorso in opposizione con scadenza del termine al 30/08/2023, in quanto iscritto a ruolo in data 01/09/2023.
L'ente rilevava inoltre: quanto al diniego di accesso agli atti, l'istante avrebbe dovuto tutelare i propri interessi facendo ricorso al TAR entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto o dalla maturazione del silenzio - rifiuto;
la disciplina della L.
241/1990 non era applicabile al procedimento previdenziale, inerente diritti soggettivi e regolato dalla relativa normativa speciale;
la giurisprudenza sul tema aveva affermato che in tema di procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione previdenziale, l'inosservanza delle regole dettate dalla L.
n. 240/90 non implicava alcun effetto sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto la prestazione, rapporto tutelato dal giudice ordinario, scaturendo il relativo diritto dalla presenza dei requisiti previsti dalla legge;
di conseguenza l'assicurato non avrebbe potuto, in difetto dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione, fondare la propria pretesa su vizi procedimentali, salvo il diritto ad agire per il risarcimento di cui all'art. 2043 c.c.; l'odierna controversia verteva sulla sussistenza dell'indebita percezione della esulando dal Per_2 giudizio ogni profilo di legittimità amministrativa del provvedimento presupposto;
il verbale di accertamento costituiva idonea prova ai fini dell'azione monitoria, essendo assistito da fede privilegiata fino a querela di falso, secondo quanto ribadito più volte anche in Con giurisprudenza in tema di verbali , e;
nel merito della questione, l' si CP_1 CP_5 CP_1 richiamava integralmente al verbale di accertamento ispettivo del 20/07/2017 mediante il quale era stata accertata una fitta rete di risoluzioni di rapporti di lavoro subordinato da parte del datore di lavoro, il quale aveva poi reimpiegato gli stessi lavoratori attraverso altre forme di lavoro (quali i voucher); anche il ricorrente, seppur formalmente licenziato il 30/04/2016, aveva continuato a prestare il proprio lavoro celando il rapporto subordinato attraverso voucher e percependo così contestualmente indennità incombeva sul lavoratore Per_2
l'onere di provare il fondamento del proprio diritto alla prestazione previdenziale.
Tutto ciò premesso, l' concludeva chiedendo: CP_1
4 “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione poiché completamente infondata in fatto in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite”.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato infondato e meritevole di rigetto per le motivazioni che seguono.
L'eccezione procedurale risulta infondata in quanto il ricorso risulta depositato il 30-8-2023, quindi entro il termine previsto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è volta ad instaurare un giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto il merito del rapporto contributivo, giudizio nell'ambito del quale “il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. Lav. n. n. 5851/2024).
Nel processo avente ad oggetto la prestazione previdenziale il giudice dovrà entrare nel merito della verifica della sussistenza o meno del diritto al beneficio, indipendentemente da eventuali vizi del procedimento amministrativo che ha condotto all'emanazione del verbale ispettivo (in tal senso anche Cass. Sez. Lav. n. 3190/2025).
La giurisprudenza ha quindi chiarito come l'inosservanza delle regole proprie del procedimento amministrativo non abbia alcun effetto rispetto al rapporto obbligatorio cui esso si riferisce, il cui diritto discende dalla sussistenza di precisi presupposti di legge ed è rimesso proprio alla tutela del giudice ordinario.
Il ricorrente non può a sua volta, in assenza di fatti costitutivi il proprio diritto, rivendicare la prestazione previdenziale contestando vizi nello svolgimento del procedimento amministrativo.
La Corte di legittimità si è pronunciata nei termini seguenti: “La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che
l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa
5 giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all , salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il CP_1 risarcimento del danno” (Cass. Sez. Lav. nn. 20604/2014 e 2804/2003).
Come detto sopra, il verbale di accertamento entra nel procedimento come prova liberamente valutabile da giudice.
Occorre inoltre specificare che “i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti”
(Cass. 26086/2023; Cass. n. 8946/2020; Cass. n. 20019/2018).
Quanto alle altre circostanze di fatto “il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. 916/1996; Cass. n. 24388/2022 e Cass. n.28286/2019) (Cass.
26086/2023).
I verbali di accertamento degli organi ispettivi dunque, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre tale fede privilegiata non riguarda gli apprezzamenti e le valutazioni del verbalizzante né i fatti di cui i pubblici ufficiali abbiano avuto notizia de relato, o i fatti desunti da presunzioni o da considerazioni logiche.
Questi ultimi contenuti costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice può liberamente valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo ove venga fornita in giudizio adeguata prova contraria.
Il giudicante potrà dunque fondare il proprio convincimento anche sulla base dell'assenza di elementi utili a smentire le dichiarazioni acquisite e riportate nel verbale.
Nel caso di specie, per le ragioni suddette, in primo luogo sono da rigettarsi tutte le eccezioni sollevate da parte opponente in punto di omissioni procedimentali in sede amministrativa, dovendo questo giudice limitarsi all'accertamento della sussistenza o meno della ripetibilità dell'indennità Naspi.
6 Nel merito della questione, occorre rilevare che il non fornisce alcuna prova della Parte_1 non corrispondenza alla realtà dei fatti di quanto riportato nel verbale ispettivo.
Si evince infatti dal documento che gli ispettori hanno tratto il convincimento circa la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente, celato mediante il ricorso ai voucher, dal contenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori dipendenti, nonché da quelle fornite dallo stesso interessato, dalle informazioni fornite all' di Macerata e da quelle CP_1 contenute nei promemoria forniti agli stessi dipendenti occupati in attività di pulizia.
L'opponente non ha fornito alcuna prova che consenta di contrastare i fatti accertati nel verbale, limitandosi a rilevare vizi procedimentali dell'atto amministrativo, che, come ampiamente esposto, non attengono all'oggetto della controversia.
Ne consegue che non sussistono elementi sufficienti a fornire prova contraria circa quanto riportato nel verbale di accertamento ispettivo, tali da costituire il presupposto della richiesta di indebita, dovendosi pertanto ritenere fondato il diritto dell al conseguimento Per_2 CP_1 della restituzione dell'indennità indebitamente versata.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (operando la riduzione del 50% tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate).
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...] nei confronti dell' come sopra rappresentato, avverso il decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo n. 166/23 Ing. emesso dall'intestato Tribunale il 13-7-2023, con ricorso depositato il 30/08/2023, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell' , come sopra rappresentato, delle CP_1 spese di lite, liquidate in € 1.863,33, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 15/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO- Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
511/2023 R.G.C., all'udienza del 15/4/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA rappresentato e difeso dall'avv. BUCCIARELLI ANDREA ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piazza G. Marconi, n. 2, Osimo, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA ed elettivamente domiciliato presso la Sede provinciale dell' , in Macerata, via Dante, CP_1
n. 8, come da procura generale alle liti per atto notaio del 22-3-2024 rep. n. 37875 Per_1
e racc. n. 7313;
RESISTENTE
Oggetto: ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo per ripetizione di indebito.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/05/2025 il ricorrente in epigrafe presentava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 166/2023 emesso in data 13/07/2023 (e notificato in data
21/07/2023) dal Tribunale di Macerata in funzione di giudice del lavoro mediante il quale gli era stato ingiunto di pagare l'importo pari ad euro 12.437,88 in favore dell' per CP_1 indebita percezione di oltre ad interessi, compensi professionali e spese. Per_2
In particolare l'opponente esponeva che: a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo avvenuto in data 30/04/2016 da parte della aveva percepito CP_2
l'indennità per il periodo dal 08/05/2016 al 31/08/2017; mediante controllo ispettivo Per_2
1 e relativo Verbale Unico di Accertamento del 20/07/2017 gli ispettori avevano CP_1 differito la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente al 31/10/2016 e riqualificato il periodo intercorrente tra il 30/04/2016 e il 31/10/2016 da lavoro prestato con voucher a lavoro dipendente part - time misto;
di conseguenze l' chiedeva la restituzione CP_1 dell'indennità Naspi percepita indebitamente dal lavoratore nel periodo di riferimento;
le lettere di pagamento inoltrate dall' dovevano ritenersi nulle per difetto assoluto di CP_1 motivazione in ordine all'indebita percezione dell'indennità, in conformità alla giurisprudenza di legittimità e amministrativa in punto di motivazione del provvedimento amministrativo;
l' infatti non aveva esposto le ragioni in fatto e in diritto che avevano CP_1 condotto a richiedere la somma a titolo di indebito né aveva descritto gli elementi emersi in fase istruttoria;
il ricorrente era stato sottoposto a “interrogatorio” in data 25/01/2017 presso la sede della società nell'ambito dell'accesso ispettivo;
le istanze di CP_2 CP_1 accesso agli atti al fine di prendere visione di quanto verbalizzato in sede di interrogatorio, proposte in via formale nei confronti dell' , nonché a mezzo del proprio difensore, non CP_1 avevano ottenuto risposta;
dunque il ricorrente non era stato posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa;
gli ispettori avevano utilizzato le dichiarazioni rese dall'odierno opponente al fine di procedere alla riqualificazione della prestazione di lavoro senza avvertirlo che le stesse avrebbero potuto comportare effetti economici negativi a suo carico, fatto che costituiva ulteriore lesione del diritto di difesa;
tra l'altro gli ispettori avevano messo in evidenza il nome del dichiarante nel verbale ispettivo, contravvenendo alle disposizioni contenute nella Circolare n. 76/2016 recante “Ricognizione delle CP_1 istruzioni operative in materia di attività di vigilanza e di procedimento ispettivo”, che imponeva che, nel riportare nella motivazione del provvedimento le dichiarazioni rese dai lavoratori, non si sarebbe dovuto inserire alcun riferimento alle generalità degli “interrogati”; dal verbale non si evincevano né data e luogo in cui gli ispettori avrebbero raccolto le dichiarazioni dell'opponente né se si trattasse di un questionario compilato oppure di dichiarazioni rese mediante domande del verbalizzante e risposte del lavoratore;
infatti nel verbale non veniva nemmeno dato atto che il aveva reso dichiarazioni circa i Parte_1 periodi di lavoro effettuati sia presso la sia presso la dunque Controparte_3 CP_2 non erano state riportate dichiarazioni originali e non si comprendeva in quale modo queste fossero state raccolte;
si rammentava che il verbale di accertamento faceva fede fino a querela di falso per i fatti che il pubblico ufficiale attestava essere avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché per la sua provenienza, mentre era da escludersi che tale fede privilegiata si estendesse agli
2 apprezzamenti e alle valutazioni dei verbalizzanti, ai fatti di cui i pubblici ufficiali fossero venuti a conoscenza mediante terzi ovvero a quelli di cui si fossero convinti mediante presunzioni o deduzioni logiche;
dunque il verbale doveva ritenersi nullo, illegittimo e inutilizzabile quale prova dell'indebita percezione della Per_2
Quanto al merito di detta indebita percezione, l'opponente sosteneva che: in ambito assistenziale la giurisprudenza aveva affermato che le norme sull'indebito assistenziale facevano riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale;
la revoca della prestazione produceva effetti non retroattivi, restando salvi i ratei già corrisposti;
ad ogni modo in giurisprudenza era consolidato il principio per cui doveva escludersi la ripetizione della prestazione assistenziale indebita qualora questa non fosse stata provocata da dolo o comunque non fosse addebitabile al beneficiario, in virtù del legittimo affidamento incolpevole dello stesso, ciò anche considerando il lasso temporale intercorso tra erogazione e revoca;
nel caso di specie, a un anno e mezzo dal riconoscimento del diritto, era stato intimato all'opponente di restituire quanto percepito, senza neppure notificare il provvedimento di revoca;
la percezione della doveva ritenersi legittima Per_2 in quanto l'opponente non aveva superato i limiti reddituali mediante i voucher;
altresì considerato il lavoro part time avrebbe mantenuto il diritto alla avendo percepito un Per_2 reddito pari ad euro 5.884,19.
Tutto ciò premesso, il concludeva chiedendo: Parte_1
“Voglia il Tribunale di Macerata, Giudice Unico del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare:
- per tutte le motivazioni di cui alla premessa ci si oppone sin d'ora all'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e/o perché disconosciuti tutti i documenti fondanti l'asserita richiesta di pagamento;
- nel merito
- dichiarare nulli e/o inefficaci e/o illegittimi, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto annullare, in tutto o in parte, le richieste di ripetizione di indebito del 15.11.2017, 13.04.2018 e 13.06.2022 nonché tutti gli atti ad esse presupposti ovvero il verbale di accertamento del 20.07.2017 in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso;
- accertare e dichiarare non dovute ed irripetibili le somme così come richieste con il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti nel presente ricorso;
3 - per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.
166/2023 in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o comunque perché inesistente e/o non dovuta e/o non provata la pretesa creditoria azionata da controparte”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' come sopra rappresentato, il quale in via preliminare CP_1 eccepiva la tardività del ricorso in opposizione con scadenza del termine al 30/08/2023, in quanto iscritto a ruolo in data 01/09/2023.
L'ente rilevava inoltre: quanto al diniego di accesso agli atti, l'istante avrebbe dovuto tutelare i propri interessi facendo ricorso al TAR entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto o dalla maturazione del silenzio - rifiuto;
la disciplina della L.
241/1990 non era applicabile al procedimento previdenziale, inerente diritti soggettivi e regolato dalla relativa normativa speciale;
la giurisprudenza sul tema aveva affermato che in tema di procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione previdenziale, l'inosservanza delle regole dettate dalla L.
n. 240/90 non implicava alcun effetto sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto la prestazione, rapporto tutelato dal giudice ordinario, scaturendo il relativo diritto dalla presenza dei requisiti previsti dalla legge;
di conseguenza l'assicurato non avrebbe potuto, in difetto dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione, fondare la propria pretesa su vizi procedimentali, salvo il diritto ad agire per il risarcimento di cui all'art. 2043 c.c.; l'odierna controversia verteva sulla sussistenza dell'indebita percezione della esulando dal Per_2 giudizio ogni profilo di legittimità amministrativa del provvedimento presupposto;
il verbale di accertamento costituiva idonea prova ai fini dell'azione monitoria, essendo assistito da fede privilegiata fino a querela di falso, secondo quanto ribadito più volte anche in Con giurisprudenza in tema di verbali , e;
nel merito della questione, l' si CP_1 CP_5 CP_1 richiamava integralmente al verbale di accertamento ispettivo del 20/07/2017 mediante il quale era stata accertata una fitta rete di risoluzioni di rapporti di lavoro subordinato da parte del datore di lavoro, il quale aveva poi reimpiegato gli stessi lavoratori attraverso altre forme di lavoro (quali i voucher); anche il ricorrente, seppur formalmente licenziato il 30/04/2016, aveva continuato a prestare il proprio lavoro celando il rapporto subordinato attraverso voucher e percependo così contestualmente indennità incombeva sul lavoratore Per_2
l'onere di provare il fondamento del proprio diritto alla prestazione previdenziale.
Tutto ciò premesso, l' concludeva chiedendo: CP_1
4 “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione poiché completamente infondata in fatto in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite”.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato infondato e meritevole di rigetto per le motivazioni che seguono.
L'eccezione procedurale risulta infondata in quanto il ricorso risulta depositato il 30-8-2023, quindi entro il termine previsto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è volta ad instaurare un giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto il merito del rapporto contributivo, giudizio nell'ambito del quale “il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. Lav. n. n. 5851/2024).
Nel processo avente ad oggetto la prestazione previdenziale il giudice dovrà entrare nel merito della verifica della sussistenza o meno del diritto al beneficio, indipendentemente da eventuali vizi del procedimento amministrativo che ha condotto all'emanazione del verbale ispettivo (in tal senso anche Cass. Sez. Lav. n. 3190/2025).
La giurisprudenza ha quindi chiarito come l'inosservanza delle regole proprie del procedimento amministrativo non abbia alcun effetto rispetto al rapporto obbligatorio cui esso si riferisce, il cui diritto discende dalla sussistenza di precisi presupposti di legge ed è rimesso proprio alla tutela del giudice ordinario.
Il ricorrente non può a sua volta, in assenza di fatti costitutivi il proprio diritto, rivendicare la prestazione previdenziale contestando vizi nello svolgimento del procedimento amministrativo.
La Corte di legittimità si è pronunciata nei termini seguenti: “La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che
l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa
5 giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all , salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il CP_1 risarcimento del danno” (Cass. Sez. Lav. nn. 20604/2014 e 2804/2003).
Come detto sopra, il verbale di accertamento entra nel procedimento come prova liberamente valutabile da giudice.
Occorre inoltre specificare che “i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti”
(Cass. 26086/2023; Cass. n. 8946/2020; Cass. n. 20019/2018).
Quanto alle altre circostanze di fatto “il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. 916/1996; Cass. n. 24388/2022 e Cass. n.28286/2019) (Cass.
26086/2023).
I verbali di accertamento degli organi ispettivi dunque, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre tale fede privilegiata non riguarda gli apprezzamenti e le valutazioni del verbalizzante né i fatti di cui i pubblici ufficiali abbiano avuto notizia de relato, o i fatti desunti da presunzioni o da considerazioni logiche.
Questi ultimi contenuti costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice può liberamente valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo ove venga fornita in giudizio adeguata prova contraria.
Il giudicante potrà dunque fondare il proprio convincimento anche sulla base dell'assenza di elementi utili a smentire le dichiarazioni acquisite e riportate nel verbale.
Nel caso di specie, per le ragioni suddette, in primo luogo sono da rigettarsi tutte le eccezioni sollevate da parte opponente in punto di omissioni procedimentali in sede amministrativa, dovendo questo giudice limitarsi all'accertamento della sussistenza o meno della ripetibilità dell'indennità Naspi.
6 Nel merito della questione, occorre rilevare che il non fornisce alcuna prova della Parte_1 non corrispondenza alla realtà dei fatti di quanto riportato nel verbale ispettivo.
Si evince infatti dal documento che gli ispettori hanno tratto il convincimento circa la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente, celato mediante il ricorso ai voucher, dal contenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori dipendenti, nonché da quelle fornite dallo stesso interessato, dalle informazioni fornite all' di Macerata e da quelle CP_1 contenute nei promemoria forniti agli stessi dipendenti occupati in attività di pulizia.
L'opponente non ha fornito alcuna prova che consenta di contrastare i fatti accertati nel verbale, limitandosi a rilevare vizi procedimentali dell'atto amministrativo, che, come ampiamente esposto, non attengono all'oggetto della controversia.
Ne consegue che non sussistono elementi sufficienti a fornire prova contraria circa quanto riportato nel verbale di accertamento ispettivo, tali da costituire il presupposto della richiesta di indebita, dovendosi pertanto ritenere fondato il diritto dell al conseguimento Per_2 CP_1 della restituzione dell'indennità indebitamente versata.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (operando la riduzione del 50% tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate).
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...] nei confronti dell' come sopra rappresentato, avverso il decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo n. 166/23 Ing. emesso dall'intestato Tribunale il 13-7-2023, con ricorso depositato il 30/08/2023, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell' , come sopra rappresentato, delle CP_1 spese di lite, liquidate in € 1.863,33, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 15/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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