Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 67
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per omessa notifica atti prodromici e prescrizione

    La Corte ha ritenuto che una precedente intimazione di pagamento, regolarmente notificata e non impugnata, riguardante gli stessi titoli di riscossione, avesse reso i crediti irretrattabili e cristallizzati. Pertanto, nessuna eccezione, inclusa quella di prescrizione, poteva essere sollevata. La Corte ha altresì rilevato che, anche a voler considerare la prescrizione, il termine non era decorso dalla notifica della precedente intimazione a quella dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 67
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 67
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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