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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 14/07/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 14 del Ruolo 2025, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 27/1/2025 da
- (C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore sig. Parte_2
- (C.F. ) in proprio Parte_2 CodiceFiscale_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.Loredana Maccora in forza di procura alle liti di data 14/6/2023, valida per ogni fase e grado del procedimento, ritrasmessa per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellanti - contro
(C.F. ), rappre- Controparte_1 P.IVA_2
sentato e difeso dagli Avv.Luca Iero e Paolo Bonetti in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024 Rep.n.37875/Racc.n.7313 del dott. Notaio in Fiu- Persona_1
micino
- appellato - Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.254/2024 del Tribunale di Udine - accertamento negativo di debito contributivo.
Causa chiamata all'udienza di discussione dell'8/5/2025.
Conclusioni
Per l'appellante: 1) preliminarmente, accogliere in rito il presente appello, ritenendolo ammissibile, e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nei capi impugnati;
2) nel merito della controversia, riformare la sentenza nella parte in cui è stato accertato che le somme erogate a titolo di “rimborso forfettario dipe” costituiscono retribuzione e come tali destinate ad essere in toto assoggettate alla contribuzione previdenziale;
3) in conseguenza e per l'effetto dire e dichiarare che non risultano contributi evasi;
4) in subordine dire e dichiarare che solo le somme per cui non è stato dimostrato che siano effettivamente indennità di trasferta debbano essere assoggettate a contribuzio- ne;
5) in ogni caso riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto che l'azienda non abbia corrisposto i contributi minimi previsti ed in ogni caso ove non ha ritenuto che il CCNL Multiservizi è coerente con l'attività svolta e che lo stes- so sia da considerarsi contratto leader ai fini del minimale retributivo;
6) in subordine riformare la sentenza impugnata nella parte in cui pur individuando il contratto leader per il calcolo del minimale retributivo nel CCNL Fise TE sottoscritto dalle sigle maggiormente rappresentative non ha annullato l'accertamento dell' che CP_1
ha utilizzato per la base di calcolo il CCNL Igiene Ambientale RO e/o non ha dichiarato non dovute le relative somme indicate nell'accertamento; 7) in conse- guenza e per l'effetto dire e dichiarare che nessuna somma è dovuta per errata appli- cazione del CCNL per n. 5 dipendenti a tempo determinato e che comunque l'accerta- mento in tale parte è nullo;
8) riformare la sentenza impugnata dichiarando che non si è configurato nessun indebito con riferimento alle agevolazioni fruite per l'assun- zione di lavoratori con età superiore a 50 anni e disoccupati da almeno 12 mesi;
9) in via di mero subordine, riformare la sentenza dichiarando che sono sottoposte a contri- buzione solo le ore di straordinario per le quali lo stesso risulti essere stato svolto;
10) riformare la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese, disponendo la vitto-
Pag.2 ria del doppio grado di giudizio o in subordine la compensazione del primo grado e la vittoria del presente grado;
11) in via istruttoria ammettere la prova per come ri- chiesta in primo grado ed in particolare prova per testi sui seguenti capitolati: a) vero che per esigenze organizzative e/o in relazione allo svolgimento delle attività appalta- te l'azienda a volte deve far spostare i dipendenti con sede di Parte_1
lavoro Udine presso la città di Tavagnacco e viceversa;
b) vero che per esigenze orga- nizzative e/o in relazione allo svolgimento delle attività previste dall'appalto a volte i dipendenti con sede di lavoro a Udine o Tavagnacco devono spostarsi per svolgere l'attività a Pordenone;
c) vero che per le attività necessario in esecuzione dell'appalto l'azienda ha necessità, in alcune giornate, di fare spostare Parte_1
alcuni lavoratori, per lo scarico, presso gli impianti di scarico siti nel territorio della provincia di Udine e/o anche fuori Regione;
d) vero che, quando è necessario che i lavoratori si rechino fuori del comune indicato quale sede di lavoro, viene richiesta ed autorizzata per iscritto la trasferta;
e) vero che quando si rende necessario eseguire ore di lavoro straordinario viene fatta apposita richiesta di ore di straordinario an- ch'essa espressamente avanzata ed autorizzata per iscritto;
f) vero che il pagamento delle somme individuato come “rimborso forfetario dipe” è stato versato per le tra- sferte effettuate in alcuni giorni di lavoro;
g) vero che le giornate di lavoro per le qua- li è stato versato il rimborso forfetario dipe sono quelle richieste/autorizzate/ed accet- tate per iscritto;
h) vero che, quando vengono eseguite le ore di straordinario, in busta paga vengono contabilizzate ore di straordinario e quando viene richiesta la trasferta in busta paga viene indicato il rimborso per trasferta quale rimborso forfetario dipe;
i) vero che, quando il dipendente svolge sia ore di straordinario che trasferta entrambe le voci vengono contabilizzate in busta paga e regolarmente corrisposte;
l) vero che il CCNL Multiservizi è compatibile con l'attività di raccolta e smaltimento rifiuti pre- vista nel contratto di appalto tra la ricorrente e la NET spa;
m) vero che il CCNL mul- tiservizi viene spesso utilizzato dalle aziende che svolgono attività di raccolta e smal- timento rifiuti;
n) vero che il CCNL Multiservizi è stato sottoscritto dalle sigle mag- giormente rappresentative ( , e CP_2 CP_3 CP_4
Pag.3 Con
); o) vero che nessun iscritto alla sigla sindacale che rappresenta ha mai agito giu- dizialmente e/o stragiudizialmente per differenze retributive per errata applicazione del ccnl. Si indicano quali testi sulle circostanze da a) a i) i dipendenti della
[...]
nato il [...], nato l'[...], Parte_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
nato il [...], nato il [...],
[...] Per_5 Controparte_6 [...]
nato il [...], nato il [...], Persona_6 Persona_7 Persona_8
nato il [...], nato il [...]; e sulle circostanze da l) a o)
[...] Persona_9
il sig. (segretario provinciale della nato il [...] Testimone_1 CP_7
a San Severo (Foggia).
Per l'appellato: - rigettare l'appello. Spese e compensi di lite, compresa la maggiora- zione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria L' si oppone alla prova per testi chiesta da controparte e già giusta- CP_1
mente respinta dal Giudice di primo grado. Si tratta, infatti, di richiesta del tutto superflua, tenuto conto della documentazione in atti e comunque riferita a circostanze irrilevanti ai fini di causa, quali quelle indicate nei capitoli avversari da l) a o). La documentazione prodotta e le circostanze di fatto attestate nel verbale ispettivo, del resto, sono, di per sé, più che sufficienti a dimostrare la fondatezza della pretesa con- tributiva . Per mero scrupolo difensivo, l' , nel caso di accoglimento delle CP_1 CP_1
istanze istruttorie avversarie, rinnova la richiesta di ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che lei nel periodo 2020-2022 ha lavorato per la 2. Vero che è stato assunto con la mansione di raccogli- Parte_1
tore e/o autista e con un contratto part - time di 30 ore settimanali? 3. Vero che le ore di lavoro effettivamente svolte erano sensibilmente maggiori rispetto alle ore previste dal contratto? 4. Vero che le ore di straordinario che svolgeva mensilmente venivano riportate sulla busta paga integralmente/parzialmente sotto la voce “rimborso forfet- tario dipe”? 5. Vero che le è stato detto da rappresentanti della Parte_3
che la voce “rimborso forfettario dipe” aveva lo scopo di pagare il
[...]
lavoro straordinario svolto? Si indicano come testi i Sigg. ➢ Testimone_2
Pag.4 Test
, nato il [...]; ➢ , nato il [...]; Testimone_4
➢ , nato il [...]. Testimone_5
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 14/6/2023 e la Parte_2 Parte_1
proponevano opposizione contro il verbale unico di accertamento n. UD000072022-
843-01 del 29/11/2022 con cui alla società era stata contestata la violazione dell'art.39 commi 1, 2 e 7 del d.l. 112/2008/per avere infedelmente registrato sotto la voce “rim- borso forfettario dipe” le ore di effettivo lavoro eccedenti l'orario contrattuale e ciò per 28 mensilità e in relazione a più di dieci lavoratori;
e ancora di aver applicato a cinque dipendenti il CCNL Multiservizi al posto del CCNL Igiene - Ambiente.
Esponevano i ricorrenti che la società applicava il CCNL Igiene Ambientale
FISE TE, nel quale non vi era una disciplina specifica del rimborso forfet- tario delle trasferte;
che quindi si era avvalsa, per il rimborso Parte_1
delle spese di trasferta, della disciplina contenuta nell'art.51 TUIR;
che il lavoratore in trasferta, e cioè colui che svolge temporaneamente la sua attività di lavoro in un luogo diverso da quello contrattualmente previsto, esegue una prestazione in sè più gravosa e deve sopportare spese che non sosterrebbe se non fosse in trasferta;
che in base all'art.51 del TUIR le indennità erogate ai lavoratori in trasferta al di fuori del
Comune ove è collocata la loro sede di lavoro contrattuale costituiscono reddito solo per la parte eccedente Euro 46,48; che i lavoratori oggetto del verbale di accertamento opposto erano stati inviati in trasferta, sulla base di appositi ordini di servizio, e in- dennizzati in via forfettaria entro la soglia prevista della citata norma, senza bisogno di documentare le spese sostenute;
che i lavoratori avevano dichiarato per iscritto di aver lavorato fuori Comune e del resto ciò non era stato oggetto di contestazione da parte degli ispettori dell' ; che nel periodo oggetto di contestazione da parte del- CP_1
l'Istituto le ore di lavoro prestate in più dai dipendenti, sulla base di ordini di servizio scritti, erano state regolarmente retribuite come lavoro supplementare o straordinario;
che pertanto non vi era stata alcuna elusione delle norme previdenziali;
che nessun
Pag.5 dipendente aveva formulato contestazioni riguardo alle retribuzioni percepite o alla genuinità dell'assunzione a tempo parziale;
che la non era Pt_1 Parte_1
iscritta ad alcuna associazione datoriale e quindi non era vincolata ad applicare uno specifico CCNL;
che in occasione del passaggio dell'appalto relativo al Comune di
Tavagnacco la società aveva assunto l'impegno di applicare, ed aveva effettivamente applicato, ai lavoratori già dipendenti del precedente appaltatore il CCNL Fise Asso- ambiente, mentre ai neo assunti si era riservata la facoltà di applicare, come aveva in concreto fatto, il CCNL Pulizia/Multiservizi, salvo poi applicare a tutti il CCNL
Igiene Ambientale solo per evitare inutili contenziosi;
che il CCNL Pulizia/Multiser- vizi comprende anche le attività oggetto dell'appalto e viene comunemente utilizzato dalle imprese che svolgono il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
che quindi la società, applicando a pochi lavoratori e per un breve periodo, un CCNL coe- rente con l'attività svolta aveva correttamente esercitato la sua autonomia imprendito- riale e non aveva commesso alcuna violazione.
Si costituiva in giudizio l' esponendo che l'ispezione aveva riguardato CP_1
l'attività svolta da in esecuzione dell'appalto conferito da Net Parte_1
s.p.a. avente ad oggetto il servizio di pulizia delle strade e dei marciapiedi del centro cittadino di Udine e Tavagnacco;
che in questo ambito la società aveva corrisposto ai dipendenti somme annotate nel L.U.L. sotto la voce "rimborso forfettario dipe", non assoggettate a contribuzione facendo riferimento all'art.51 TUIR, in relazione alle quali non aveva fornito idonea documentazione giustificativa;
che la trasferta consi- ste in uno spostamento del lavoratore dovuto a fatti occasionali e contingenti, presup- posto questo che non si era verificato nel caso dei dipendenti di Parte_1
che i dipendenti della società, a fine servizio, dovevano costantemente recarsi
[...]
fuori comune per lo smaltimento dei rifiuti nei centri di raccolta di Rive d'Arcano,
San Giorgio di Nogaro e San Vito al Tagliamento oppure presso la sede della NET a
Udine; che pertanto si trattava di spostamenti connessi alla ordinaria attività azienda- le, non qualificabili come trasferte indennizzabili neppure ai sensi del CCNL FISE
TE applicato da che in realtà le somme erogate a Parte_1
Pag.6 titolo di "rimborso forfettario dipe" servivano a compensare il lavoro prestato dai di- pendenti della società oltre quello contrattualmente previsto;
che gli ispettori avevano altresì accertato che aveva applicato ad alcuni lavoratori il Parte_1
CCNL Multiservizi, nel quale era prevista una retribuzione oraria inferiore a quella fissata dal CCNL Igiene Ambiente applicato agli altri lavoratori;
che l'attività svolta dai lavoratori in questione e l'oggetto del contratto di appalto non erano compatibili con il CCNL Multiservizi, la cui applicazione contrastava perciò con la disciplina dell'art.30 del d.lgs. 50/2016; che peraltro l'obbligazione contributiva della società era regolata dall'art.1 del d.l. 338/89 come interpretato dall'art.2 comma 25 della leg- ge 549/95, in forza del quale il CCNL di riferimento è quello corrispondente all'effet- tiva attività dell'impresa e quindi, nel caso di specie, il CCNL Igiene Ambiente;
che la facoltà del datore di lavoro di scegliere quale contratto collettivo applicare non può inoltre violare l'art.36 della Costituzione.
Con sentenza di data 23/7/2024 il Tribunale di Udine respingeva il ricorso os- servando che spetta al datore di lavoro l'onere di dimostrare i presupposti degli sgravi contributivi di cui pretende di beneficiare;
che l'art.51 TUIR non regola l'istituto della trasferta, la cui disciplina è dettata dalla contrattazione collettiva;
che le somme ero- gate da ai suoi dipendenti a titolo di "rimborso forfettario di- Parte_1
pe" non erano riconducibili a reali trasferte, ma costituivano un elemento fisso e strut- turale della retribuzione, non essendo collegate a fatti occasionali e contingenti ma a trasferimenti inerenti all'ordinaria attività aziendale;
che comunque tali somme non rientravano in nessuna delle ipotesi di sgravio previste dall'art.51 TUIR;
e che l'ap- plicazione del CCNL Multiservizi ad alcuni dipendenti non era coerente con la previ- sione dell'art.1 del d.l. 338/89.
1. Contro questa decisione hanno proposto appello e Parte_1
deducendo - in fatto - che, contrariamente a quanto ritenuto Parte_2
dal Giudice di primo grado, il "rimborso forfettario dipe" è stato corrisposto ai dipendenti della società inviati in trasferta e cioè a quei lavoratori che, sulla
Pag.7 base di appositi ordini di servizio, si sono recati fuori del Comune indicato in sede di assunzione per conferire i rifiuti presso il centro indicato dalla com- mittente NET o per sostituire colleghi assenti o cessati per dimissioni o licen- ziati, e non per compensare ore di lavoro supplementare o straordinario;
e - in diritto - che erroneamente il Tribunale ha escluso che questo rimborso sia qua- lificabile come indennità di trasferta e riconducibile alla previsione dell'art.51
TUIR, affermando che deve essere invece considerato per intero come retribu- zione imponibile.
1.1. In linea generale si deve ricordare che, secondo quanto dispone l'art.1 comma
1 del d.l. 338/1989, "la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore al-
l'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una re- tribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
1.1.1. Gli appellanti sembrano ritenere che la disciplina di legge cui fare riferimento per decidere se le somme erogate da ai suoi dipendenti Parte_1
a titolo di "rimborso forfettario dipe" costituiscano retribuzione imponibile sia quella contenuta nell'art.51 del D.P.R. 917/86 e in particolare, per quanto interessa ai fini del caso di specie, nel comma 5 di questa disposizione.
La norma appena citata non contiene però una specifica regolamentazione dell'istituto della trasferta e cioè non individua i casi in cui i lavoratori hanno diritto a ricevere una qualche indennità a fronte dello svolgimento della pre- stazione "fuori del territorio comunale" nè stabilisce i presupposti, la misura e la forma di erogazione di questa indennità.
Non è pertanto questa la disposizione da utilizzare per decidere se il "rimborso forfettario dipe" di cui si discute (ovvero le somme corrisposte da
[...]
nei periodi e ai dipendenti oggetto del verbale di accertamento Parte_1
n. UD00000/2022-843-01 del 29/11/2022) sia qualificabile come indennità di
Pag.8 trasferta, allo scopo di determinare il regime contributivo cui assoggettarlo.
1.1.2. Gli appellanti non hanno mai dedotto che il suddetto rimborso fosse regolato, all'epoca dei fatti di causa, dai contratti individuali di lavoro (del resto non prodotti in giudizio) o da un apposito accordo aziendale e pertanto la discipli- na della trasferta non può che essere quella contenuta nel CCNL per i dipen- denti di imprese e società esercenti Servizi Ambientali stipulato da FISE AS-
SOAMBIENTE con le Organizzazioni sindacali (e cioè il contratto cui hanno fatto riferimento sia che l' nei rispettivi atti giu- Parte_1 CP_1
diziari).
1.2. L'art.35 del citato contratto (nel testo stipulato dalle parti il 5/6/2017, vigente nel periodo esaminato in sede ispettiva) definisce, nel comma 1, la fattispecie della trasferta1 e, nei commi 2 e seguenti, le competenze dovute ai lavoratori per la prestazione svolta con questa modalità e cioè il rimborso delle spese sostenute per il viaggio con i normali mezzi di trasporto pubblico e delle altre spese vive documentate necessarie al compimento della trasferta (comma 3); in aggiunta il rimborso delle spese (effettive e normali) di vitto, per le trasferte di durata superiore a 7 e fino a 12 ore (comma 4 lettera a) e, per le trasferte superiori a 12 e fino a 24 ore, anche delle di spese di alloggio nonchè un'inden- nità giornaliera pari al 50% della retribuzione individuale (comma 4 lettera b).
1.2.1. Il caso dei lavoratori che, alla fine del turno di servizio, dovevano recarsi in un Comune diverso da quello in cui effettuavano la loro attività abituale (e cioè Udine e Tavagnacco) per conferire i rifiuti presso gli appositi centri di raccolta (situati a Rive d'Arcano, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Taglia- mento e a Udine presso la sede della committente NET) non può essere quali- ficato come trasferta sia perchè questi spostamenti non ne possedevano la ca- ratteristica tipica e cioè non consistevano in una modifica (temporanea e occa- sionale) del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa ma erano insiti nella (e costituivano una normale modalità di esecuzione della) prestazione stessa;
sia perchè l'art.35 comma 1 del CCNL esclude espressamente dall'am- bito della trasferta il fenomeno previsto dal precedente art.17 comma 11 e cioè quello del personale che "per ragioni tecniche connesse alla gestione del ser- vizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni" in diverse sedi2 (come appunto i dipendenti di addetti alla raccolta e trasporto Parte_1
dei rifiuti a Udine e Tavagnacco i quali dovevano, come componente ordina- ria della loro attività lavorativa, recarsi in un Comune diverso per lo smalti- mento dei rifiuti stessi).
1.2.2. In questo grado di giudizio gli appellanti hanno dedotto che i dipendenti di venivano inviati in trasferta anche per sostituire altri Parte_1
lavoratori assenti o dimissionari o licenziati oppure a causa della decisione di- screzionale della committente NET di modificare il luogo in cui conferire i rifiuti.
Si tratta però di un'allegazione nuova, non essendo stata tempestivamente for- mulata nel ricorso di primo grado, e perciò inammissibile;
essa è inoltre del tutto generica, e quindi inutilizzabile, non avendo gli appellanti indicato (e chiesto di provare) quali sarebbero stati i lavoratori sostituiti nè allegato le di- sposizioni di NET riguardo ai centri di raccolta dei rifiuti (e neppure proposto istanze istruttorie allo scopo di dimostrarne il repentino cambiamento).
1.2.3. In ogni caso va detto che l'art.35 del CCNL non prevede il diritto dei lavoratori in trasferta di percepire rimborsi forfettari, ma solo il rimborso delle spese vive (di viaggio, di vitto, di alloggio e altre eventuali) debitamente documen- tate e in aggiunta (ma solo per le trasferte eccedenti le 12 ore, ovvero per una fattispecie estranea alla vicenda oggetto di controversia) un'indennità giorna- liera commisurata alla retribuzione.
Naturalmente nulla vieta al datore di lavoro di riconoscere ai dipendenti un trattamento di maggior favore e cioè di ampliare il concetto di trasferta oltre i limiti della definizione contrattuale collettiva e di erogare ai lavoratori dei compensi forfettari non dovuti in forza del CCNL, ma questa scelta (discre- zionale e unilaterale) non gli attribuisce il diritto allo sgravio contributivo pre- visto dall'art.51 comma 5 del TUIR, che spetta solo a fronte del pagamento di un'indennità di trasferta in senso proprio e tipico e cioè corrisposta in presenza delle condizioni e nei limiti fissati dal contratto collettivo.
E cioè, detto in altro modo, il datore di lavoro non ha il potere di qualificare come rimborsi spese per trasferta degli emolumenti che non possiedono que- sta natura giuridica in base alla normativa (legale o contrattuale) vigente, ap- plicabile al rapporto di lavoro, così auto-attribuendosi il diritto ad uno sgravio contributivo.
1.3. La tesi degli appellanti non è supportata neppure dagli ordini di servizio pro- dotti in copia, contenenti la disposizione di effettuare determinate trasferte, accettate dai dipendenti, e la dichiarazione dei lavoratori di averle eseguite.
1.3.1. Si tratta di documenti che di per sè appaiono poco attendibili.
Non è infatti noto (e gli appellanti mai hanno spiegato) come facesse il respon- sabile della ditta a sapere - all'inizio di ciascun mese o alla fine di quello prece- dente (quando gli ordini di servizio risultano essere stati emessi) - che nel cor- so di quel certo mese (e quindi in futuro) alcuni lavoratori avrebbero dovuto recarsi in trasferta in un Comune diverso da quelli in cui erano abitualmente impiegati.
Ci si può chiedere ad esempio come il sig. potesse sapere in anticipo l'1 Per_2
dicembre 2019 che avrebbe dovuto recarsi a Tavagnacco, Persona_10
"per esigenze di servizio", il 10 dicembre, che avrebbe dovuto Per_11
andarvi nei giorni 4, 5, 6, 7, 9, 23, 24, 27, 28 e 30 dicembre, che Per_12
avrebbe dovuto andarvi il 3 dicembre, che
[...] Persona_13
Pag.11 avrebbe dovuto andarvi il 2 e il 31 dicembre;
e come potesse sapere il 2 CP_6
dicembre 2019 che avrebbe dovuto recarsi a Tavagnacco, Persona_14
sempre "per esigenze di servizio", il 12 dicembre, che avrebbe do- CP_8
vuto andarvi nei giorni 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30 e 31 dicembre, che
[...]
avrebbe dovuto andarvi l'11 dicembre, che avrebbe Per_15 Persona_16
dovuto andarvi il 18 e 19 dicembre, che avrebbe dovuto Persona_17
andarvi il 17 dicembre, che avrebbe dovuto andarvi il 13, 14 Persona_18
e 16 dicembre.
Si può forse credere che fossero prevedibili sin dall'inizio del mese (o alla fine di quello precedente) i giorni in cui i lavoratori avrebbero dovuto recarsi fuori
Comune per conferire i rifiuti nei centri di raccolta (ma questi spostamenti non sono di per sè qualificabili come trasferte per le ragioni già esposte nel punto 1.2.1. di questa motivazione).
In questo grado di giudizio gli appellanti hanno dedotto, a spiegazione delle pretese trasferte, che queste erano dovute anche alla necessità di sostituire la- voratori assenti o dimissionari o licenziati oppure alla decisione della commit- tente NET di modificare il centro di raccolta presso cui smaltire i rifiuti: ed è difficile credere che queste esigenze fossero prevedibili, e individuabili, con largo anticipo (come sarebbe accaduto in concreto, ove si desse credito agli ordini di servizio in atti).
1.3.2. Conferma definitiva che le somme erogate con la denominazione "rimborso forfettario dipe" non costituivano un'indennità connessa a (ipotetiche) trasfer- te si ricava dalle informazioni fornite dai lavoratori sentiti in sede ispettiva.
Alcuni infatti hanno dichiarato di non sapere neppure a cosa si riferiva questa voce inserita in busta paga: così , Persona_19 Persona_20
[...
Persona_21 Persona_22 Persona_23 Per_24
, (molti dei quali hanno comunque
[...] Persona_25 CP_8
chiarito di non aver mai chiesto rimborsi spese).
Altri invece hanno espressamente riferito il "rimborso forfettario dipe" al la-
Pag.12 voro eccedente le ore previste dal loro contratto di assunzione (per lo più part time): così ("Le ore che faccio in più vengono pagate in Persona_26
busta paga oltre che come ore supplementari anche sotto la voce RIMBOR-
SO FORFETTARIO DIPE"), ("La busta di settembre 2021 Testimone_6
che mi mostrate ha la voce RIMBORSO FORFETTARIO DIPE, si sa che sono le mie ore di straordinario"), ("Faccio una media di 200 ore al Per_11
mese, ma non mi segno che ore che svolto. Penso che le ore mi vengano paga- te a forfait, come indicato in busta paga alla voce rimborso forfettario dipe, una parte delle ore che svolgo"), ("io ho protesta- Testimone_4
to rifiutandomi di fare ore in più sottopagate. I responsabili prima Per_2
e Andrea poi, mi hanno detto che mi avrebbero pagato le ore in più forfettarie, sotto la voce che poi ho scoperto essere "rimborso forfettario DIPE" con la quale non avrei pagato tasse. I sindacati mi hanno poi spiegato che il rimbor- so forfettario è un rimborso spese come se avessi anticipato il gasolio Pt_4
per la società e lei mi avesse rimborsato la cifra. Invece si trattava delle ore fatte in più rispetto alle 30 da contratto e secondo me non mi venivano pagate adeguatamente, considerando il numero di ore in più che facevo e l'importo orario che mi davano...Il contratto è scaduto il 31.5.2021 e l'azienda non me
l'ha più rinnovato perchè insistevo che volevo il t.pieno ed indeterminato e che le ore in più mi venissero pagate adeguatamente"), ("Si Testimone_7
questo è un rimborso forfettario, se supero "tot" ore, mi riconoscono questi importi;
leggendo le prime buste paga ho chiesto spiegazioni per questa voce particolare a , il responsabile, il quale mi ha spiegato che è applica- Per_2
ta a tutti quando effettuano più ore di lavoro e di tratta di uno straordinario chiamato rimborso forfettario"), ("In relazione alla voce Testimone_8
rimborso forfettario DIPE presente anche nelle mie buste paga, anche par- lando tra colleghi ho saputo che si tratta di una somma data per le ore di la- voro che mensilmente vengono effettuate in più, Nei mesi in cui ho lavorato più ore, quell'importo era più consistente"), ("Le ore che fa- Testimone_5
Pag.13 cevo in più inizialmente mi venivano pagate sotto la voce "rimborsi forfettari dipe" e non mi venivano neppure pagate tutte. Successivamente ho visto che venivano pagate in parte come lavoro supplementare, in parte come rimborso forfettario dipe...Quando sono stato assunto , al colloquio ini- Persona_4
ziale, mi ha spiegato tutto in relazione all'orario di lavoro e al fatto che gli straordinari vengono pagati sotto la voce "rimborsi forfettari dipe". In tanti abbiamo poi protestato perchè volevamo che gli straordinari ci venissero pa- gati in busta paga come "ore supplementari" o "ore straordinarie" e quindi successivamente ci sono state pagate in parte correttamente come ore supple- mentari ed in parte come rimborsi forfettari dipe"), Persona_27
("Secondo me le ore che faccio in più me le pagano con questo rim-
[...]
borso forfettario dipe me le pagano nel senso che sotto quella voce lì mi hanno detto che mi pagano le ore di lavoro di quanto vado in trasferta a Ravenna a ritirare i camion dalla nave o quando anche qui finisco più tardi il lavoro per andare a portare i camion in officina o quando faccio tardi per i conferimenti da fare in siti più lontani") e ("Leggo con voi nella mia bu- Persona_28
sta paga la voce rimborso forfettario , si mi avevano detto che sotto que- Pt_4
sta voce mi mettevano i miei straordinari e che li pagavano come è scritto qua forfettari").
1.4. Si deve perciò concludere che non è riuscita a dimo- Parte_1
strare - come era suo onere fare3 - l'esistenza dei presupposti per beneficiare dello sgravio contributivo ai sensi dell'art.51 TUIR.
Da quanto sopra esposto risulta infatti che le somme corrisposte dalla società ai propri dipendenti come "rimborso forfettario dipe" costituivano in realtà la remunerazione, con altra (apparente) causale, delle ore di lavoro supplementa- re o straordinario;
e comunque non potevano essere qualificate dall'azienda come indennità di trasferta spettante ai lavoratori ai sensi dell'art.35 del CCNL in mancanza dei requisiti richiesti dalla norma (dovendo quindi essere consi- derate come una sorta di superminimo e perciò come retribuzione imponibile ai fini contributivi).
2. Gli appellanti censurano poi la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondato l'addebito mosso a di aver applicato, Parte_1
ad alcuni lavoratori e solo per un breve periodo, il CCNL Multiservizi, violan- do così il contratto di appalto e l'art.30 del d.lgs.50/2016.
2.1. In via preliminare si deve chiarire che la controversia non riguarda l'individua- zione della retribuzione minima oraria ai sensi dell'art.11 del d.lgs.81/2015
(come affermano gli appellanti) ma della retribuzione imponibile ai sensi del-
l'art.1 comma 1 del d.l. 338/89 ("La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere infe-riore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, con- tratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne de-rivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contrat- to collettivo"), come autenticamente interpretato dall'art.2 comma 25 della legge 549/95 ("L'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparati- vamente più rappresentative nella categoria").
2.2. Sul punto il Tribunale di Udine - premesso in diritto che ai fini della quantifi- cazione dei contributi previdenziali il datore di lavoro non può scegliere di- screzionalmente il contratto collettivo cui fare riferimento, ma deve applicare
Pag.15 quello c.d. leader del settore di appartenenza - ha ritenuto, in fatto, che il ser- vizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, ovvero quello svolto da nei Comuni di Udine e Tavagnacco, rientra "ine- Parte_1
quivocabilmente nel settore nettezza urbana e igiene ambientale ed è di con- seguenza compatibile solo con l'applicazione del CCNL Igiene Ambientale
FISE TE sottoscritto da , , CP_9 CP_10 CP_4
mentre "il C.C.N.L. Multiservizi (peraltro, neppure depositato dai CP_11
ricorrenti, ma solo da parte resistente) non indica specificamente, fra le atti- vità e i settori disciplinati, nettezza urbana e raccolta rifiuti (cfr. art. 1 “sfera di applicazione del contratto”, pg. 7 e 8 del doc. 9 di parte resistente)" (come testualmente si legge a pag.14 della impugnata sentenza).
2.2.1. A questo ragionamento gli appellanti hanno contrapposto la tesi secondo cui il contratto leader sarebbe il CCNL Pulizia/Multiservizi essendo questo larga- mente utilizzato su tutto il territorio nazionale dalle aziende che svolgono il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani in quanto coerente con le atti- vità svolte in questo ambito e in particolare quella di raccolta rifiuti porta a porta.
L'affermazione appare innanzitutto contraddittoria, avendo gli stessi appellan- ti affermato che applicava a tutti i suoi dipendenti - a Parte_1
parte i cinque lavoratori oggetto del verbale ispettivo - il CCNL Igiene am- bientale FISE TE (rilevando che è appunto questo il contratto indi- cato dal Giudice di primo grado come leader); e contrasta comunque con il
CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi (di cui l' ha prodotto copia) che, nel defi- CP_1
nire la propria sfera di applicazione4, non fa alcun riferimento alla raccolta e trasporto di rifiuti urbani.
2.2.2. Affermano poi gli appellanti che il Giudice di primo grado, avendo accertato che il CCNL da applicare era quello stipulato da FISE TE, avrebbe dovuto annullare o dichiarare nullo il verbale ispettivo perchè in questo l' CP_1
ha fatto riferimento al CCNL di RO.
L'osservazione non vale evidentemente a supportare la tesi principale degli appellanti secondo cui avrebbe correttamente applica- Parte_1
to ad alcuni lavoratori (e solo a loro) il CCNL Igiene/Multiservizi e quindi ri- sulta inconferente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (che ha qualificato come contratto di riferimento quello FISE TE).
La questione sollevata dagli appellanti non riguarda in realtà l'an debeatur ma solo il quantum; sul punto si deve però osservare che le parti hanno prodotto in giudizio il solo verbale ispettivo e non anche gli allegati A) e B) al verbale stesso, in cui dovrebbe essere contenuta l'esposizione degli imponibili omessi e dei relativi contributi non pagati da dati questi che Parte_1
sono rimasti perciò sconosciuti e su cui è di conseguenza impossibile pro- nunciarsi;
il tema della determinazione del credito dell' è quindi rimasto CP_1
inevitabilmente estraneo alla materia del contendere (tanto che la sentenza di
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.);
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.);
- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.);
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fat- turazioni, etc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.)
- servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.);
- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico
– autobus, aeromobili, natanti, etc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.;
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.)."
Pag.17 primo grado non l'ha affrontato in alcun modo).
Solo per completezza si deve osservare che nel verbale ispettivo si afferma che il "riallineamento contributivo" è stato effettuato passando i cinque lavo- ratori di cui si discute "dal CCNL Multiservizi 1 livello al CCNL Igiene e Am- biente livello J".
Gli appellanti avrebbero perciò dovuto mettere a confronto la retribuzione ba- se mensile prevista per il livello di inquadramento J dal CCNL RO
(ovvero il contratto asseritamente preso in considerazione dall' ) e quella CP_1
prevista dal CCNL FISE TE (considerato leader dal Tribunale di
Udine); al contrario essi hanno fatto riferimento per quest'ultimo contratto alla retribuzione prevista per il livello J (Euro 1.168,11 al mese) e invece per il
CCNL RO alla retribuzione prevista per il (superiore) livello 1 (Euro
1.290,50), confrontando così entità diverse.
L'affermazione degli appellanti secondo cui l' avrebbe quantificato i CP_1
contributi omessi utilizzando come base di calcolo una retribuzione contrat- tuale maggiore di quella prevista dal contratto leader risulta perciò indimo- strata.
2.3. Essendo stato accertato che ha omesso di versare (in Parte_1
parte) i contributi previdenziali dovuti, si deve infine ritenere corretta e fon- data la pretesa dell' di recuperare le agevolazioni contributive riguardan- CP_1
ti l'assunzione di lavoratori ultracinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi, di cui la società ha indebitamente usufruito ai sensi dell'art.1 comma 1175 del- la legge 296/2006.
3. L'appello proposto da e va quindi Parte_1 Parte_2
integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
Pag.18 respinge l'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
contro la sentenza del Tribunale di Udine n.254/2024 di data 31/7/2024, che per l'ef- fetto integralmente conferma;
condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere all' anche le spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro CP_1
8.401,00 oltre rimborso forfettario nella misura massima di tariffa;
dà atto della sussi- stenza in capo agli appellanti dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
Trieste, 8/5/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "Fatta eccezione per le fattispecie di cui all'art.17, commi 10 e 11, si considera in trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la propria attività lavorativa fuori del Comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi".
Pag.9
2 "Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero."
Pag.10 3 "In tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero" (Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 22923 del 19/08/2024; Sez. L , Ordinanza n. 18160 del 10/07/2018).
Pag.14 4 testualmente: "Di conseguenza nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esempli- ficativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripu- litura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);
Pag.16