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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/02/2024, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 18565/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18565/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato in CORSO LECCE 52 10143 TORINO presso lo studio Parte_1 dell'avv. SALUZZO LUIGI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata in VIA SUSA, 31 10138 TORINO presso lo studio Controparte_1 dell'avv. LIPRANDI VALERIOMARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in Buttigliera Alta il Parte_1 Controparte_1
23/09/2017.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30/10/2014 e il 12/05/2018. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/10/2023, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra;
Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e a entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità Per_1 Per_2 genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e collocazione presso l'abitazione materna, anche agli effetti anagrafici;
DISPONE che salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé e Per_1 Per_2
secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati, il sabato dalle 9:00, quando li preleverà dall'abitazione materna, alle 14:00, quando ve li riaccompagnerà, - e, per tutte le settimane, dall'uscita da scuola del martedì (o dall'uscita dal centro estivo o dalle 9:00, quando li preleverà dall'abitazione materna, nei periodi di sospensione delle lezioni) sino al riaccompagnamento del mercoledì mattina (o al riaccompagnamento presso il centro estivo o presso l'abitazione materna alle 9:00 nei periodi di pagina 2 di 4 sospensione delle lezioni). Il IG. inoltre, si occuperà dell'accompagnamento a scuola o al centro Pt_1
estivo dei figli e del loro prelevamento e accudimento sino alle 17:45, quando li condurrà presso l'abitazione materna, in tutti i giorni infrasettimanali in cui, con preavviso da comunicargli entro il venerdì della settimana precedente, la IG.ra gliene farà richiesta (nei periodi di sospensione CP_1
delle lezioni, qualora i figli non frequentassero il centro estivo, tale disponibilità dovrà essere intesa per i medesimi giorni dalle 8:30 alle 17:45). In occasione delle vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno due settimane anche consecutive con ciascun genitore in periodi da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno (nel caso in cui dovessero sorgere contrasti in merito alla scelta del periodo da trascorrere con e , negli anni pari prevarranno le eIGenze organizzative materne e negli Per_1 Per_2
anni dispari quelle paterne). e trascorreranno, ciascuno insieme rispettivamente alla Per_1 Per_2 sorella o al fratello, il giorno del loro rispettivo compleanno alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore;
DISPONE che il IG. erogherà alla IG.ra , quale contributo per il mantenimento a favore Pt_1 CP_1 di e , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 500,00 (rivalutabile annualmente Per_1 Per_2 secondo l'indice ISTAT con decorrenza dal deposito del ricorso per separazione consensuale e da imputarsi per metà a ciascun figlio);
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate o necessitate e documentate, sostenute nell'interesse dei figli, con espresso richiamo alle regole dettate dal protocollo adottato d'intesa tra il Tribunale di Torino e il ConIGlio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino, siano sostenute integralmente dal IG. decorso un anno dal deposito del ricorso Pt_1
per separazione consensuale recante le presenti condizioni, e indipendentemente dalla circostanza che la IG.ra abbia reperito un'attività lavorati, le medesime spese saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
CP_1
DÀ ATTO che l'assegno unico universale erogato dall' percepito nella misura del 100% dalla IG.ra CP
, la quale dovrà farsi carico dell'espletamento delle relative incombenze burocratiche necessarie CP_1
al suo conseguimento, con espressa rinunzia da parte del IG. Pt_1
DÀ ATTO che entrambe le parti rinunziano a richiedere un contributo per il proprio mantenimento all'altro coniuge;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16/02/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18565/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato in CORSO LECCE 52 10143 TORINO presso lo studio Parte_1 dell'avv. SALUZZO LUIGI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata in VIA SUSA, 31 10138 TORINO presso lo studio Controparte_1 dell'avv. LIPRANDI VALERIOMARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in Buttigliera Alta il Parte_1 Controparte_1
23/09/2017.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30/10/2014 e il 12/05/2018. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/10/2023, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra;
Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e a entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità Per_1 Per_2 genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e collocazione presso l'abitazione materna, anche agli effetti anagrafici;
DISPONE che salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé e Per_1 Per_2
secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati, il sabato dalle 9:00, quando li preleverà dall'abitazione materna, alle 14:00, quando ve li riaccompagnerà, - e, per tutte le settimane, dall'uscita da scuola del martedì (o dall'uscita dal centro estivo o dalle 9:00, quando li preleverà dall'abitazione materna, nei periodi di sospensione delle lezioni) sino al riaccompagnamento del mercoledì mattina (o al riaccompagnamento presso il centro estivo o presso l'abitazione materna alle 9:00 nei periodi di pagina 2 di 4 sospensione delle lezioni). Il IG. inoltre, si occuperà dell'accompagnamento a scuola o al centro Pt_1
estivo dei figli e del loro prelevamento e accudimento sino alle 17:45, quando li condurrà presso l'abitazione materna, in tutti i giorni infrasettimanali in cui, con preavviso da comunicargli entro il venerdì della settimana precedente, la IG.ra gliene farà richiesta (nei periodi di sospensione CP_1
delle lezioni, qualora i figli non frequentassero il centro estivo, tale disponibilità dovrà essere intesa per i medesimi giorni dalle 8:30 alle 17:45). In occasione delle vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno due settimane anche consecutive con ciascun genitore in periodi da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno (nel caso in cui dovessero sorgere contrasti in merito alla scelta del periodo da trascorrere con e , negli anni pari prevarranno le eIGenze organizzative materne e negli Per_1 Per_2
anni dispari quelle paterne). e trascorreranno, ciascuno insieme rispettivamente alla Per_1 Per_2 sorella o al fratello, il giorno del loro rispettivo compleanno alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore;
DISPONE che il IG. erogherà alla IG.ra , quale contributo per il mantenimento a favore Pt_1 CP_1 di e , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 500,00 (rivalutabile annualmente Per_1 Per_2 secondo l'indice ISTAT con decorrenza dal deposito del ricorso per separazione consensuale e da imputarsi per metà a ciascun figlio);
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate o necessitate e documentate, sostenute nell'interesse dei figli, con espresso richiamo alle regole dettate dal protocollo adottato d'intesa tra il Tribunale di Torino e il ConIGlio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino, siano sostenute integralmente dal IG. decorso un anno dal deposito del ricorso Pt_1
per separazione consensuale recante le presenti condizioni, e indipendentemente dalla circostanza che la IG.ra abbia reperito un'attività lavorati, le medesime spese saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
CP_1
DÀ ATTO che l'assegno unico universale erogato dall' percepito nella misura del 100% dalla IG.ra CP
, la quale dovrà farsi carico dell'espletamento delle relative incombenze burocratiche necessarie CP_1
al suo conseguimento, con espressa rinunzia da parte del IG. Pt_1
DÀ ATTO che entrambe le parti rinunziano a richiedere un contributo per il proprio mantenimento all'altro coniuge;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16/02/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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