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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 20/05/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 183/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 183/2025 promossa da:
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato,
Federico Trento della Civica Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49, giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante e procuratore speciale sig. giusta procura autenticata, CP_2
con sede in Bolzano (BZ) alla via Roma 96, ed elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza
Cola di Rienzo n.92 presso lo studio dell'avv. Vincenzo De Nisco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
(Precisate all'udienza del 15.5.2025)
Di parte appellante : Parte_1
pagina 1 di 6 Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 215/2024, – dott.ssa Alessandra Ghetta, depositata in data 24/07/2024, resa nel giudizio R.G. 319/2023 e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 Controparte_1
c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.021 2021 0002111548/00 emessa dall'
[...]
; Controparte_4
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai sottostanti verbali di violazioni al Codice della Strada di competenza del . Parte_1
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi e oltre alle spese di domiciliazione.
Di parte appellata Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e Parte_1
diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1. In fatto. Cenni processuali
1.1. Con sentenza n. 215/2024 pubblicata il 24.7.2024, resa nel giudizio sub RG 319/2023, il
Giudice di Pace di Bolzano ha deciso come segue sulla opposizione proposta da CP
avverso la cartella di pagamento nr. 02120210002111548/000, emessa nei suoi
[...] confronti dall' : Controparte_3
pagina 2 di 6 “accoglie l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc;
annulla la cartella di pagamento n. 02120210002111548/000 intestata ad
[...]
avente ad oggetto sanzioni amministrative al CdS;
Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere per i capi relativi al;
Controparte_5 revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento concessa in udienza in data 08.02.2023; compensa le spese processuali”. come punto decisivo della sentenza il Giudice di Pace ha ritenuto non configurabile una responsabilità solidale della società di autonoleggio, una volta che quest'ultima abbia comunicato i dati dei locatari, ed effettivi trasgressori, all'ente irrogante la sanzione.
1.2. Con atto di citazione in appello dd. 22.1.2025, il ha interposto Parte_1
appello dinnanzi a questo Tribunale avverso tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., per avere, il Giudice di primo grado, ritenuto ammissibile l'opposizione alle cartelle di pagamento, volta a far valere il difetto di legittimazione passiva della società di autonoleggio, a seguito della comunicazione dei dati dei trasgressori effettivi delle violazioni (testualmente “Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ingiustizia manifesta”);
II. Violazione del vecchio art. 196 C.d.S. per avere, il Giudice di primo grado, erroneamente ritenuto che, in caso di locazione di veicoli senza conducente, il proprietario del veicolo potesse beneficiare dell'esclusione da responsabilità solidale con il conduttore delle violazioni punibili, a seguito della semplice comunicazione dei dati degli effettivi trasgressori agli enti procedenti (testualmente “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196
e 84 CdS, nonché dell'art. 386 del DPR 495/1992. Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L. 689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione”).
1.3. Si è costituita nel giudizio di appello con comparsa depositata il 18.4.2025 CP
, sostenendo l'inammissibilità parziale per violazione del divieto di ius novorum ex
[...] art. 345 c.p.c., nonché l'infondatezza nel merito dell'appello, anche sul presupposto del pagina 3 di 6 difetto di legittimazione passiva di chiedendo quindi la conferma della sentenza CP
di primo grado.
1.4. L'altra appellata è rimasta contumace. Controparte_4
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025 a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 350-281sexies c.p.c.
2.1. Il primo motivo di appello è ammissibile e fondato, con assorbimento del secondo motivo.
Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte appellata di inammissibilità parziale dell'appello per violazione del divieto di ius novorum, in quanto parte appellante avrebbe dedotto per la prima volta nell'atto di appello l'asserita inesistenza dell'obbligo di comunicazione dei dati del locatario, in quanto non rinvenibile - secondo parte appellante , nell'art. 386 del Regolamento Attuativo del Cds.
Ebbene, con tale asserzione l'appellante non ha introdotto in giudizio un nuovo fatto impeditivo, modificativo o estintivo, ma ha unicamente specificato le proprie difese dal punto di vista della qualificazione giuridica dei fatti e della specificazione del presidio normativo a supporto delle proprie allegazioni. Non risulta pertanto riscontrabile alcuna violazione dell'art. 345 c.p.c.
Tanto premesso, va rilevato come parte appellante abbia dedotto che non ha CP
provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata (così dal canto suo “la società di noleggio trasmette i dati dei locatari dopo CP
la notifica proprio onde evitare i ricorsi amministrativi al Prefetto e/o giudiziali al Giudice di
Pace…”, pag. 3 della costituzione in appello).
A riguardo, è stato di recente affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. sentenza n. 945 del 10.10.2024), quanto segue: “Và dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto.
Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni
e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative.
La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di pagina 4 di 6 noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Tale orientamento è stato confermato anche recentemente dalla Corte di cassazione: “In materia di violazioni del Codice della Strada, il difetto di legittimazione passiva per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada deve farsi valere, da parte del noleggiatore, sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi diventino definitivi.
Deve dunque affermarsi l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale conseguente al non opposto verbale di contestazione dell'infrazione, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”(Cassazione, sezione terza, n. 510/2023 e nello stesso senso n.
1383/2023 non massimata). Pertanto, la società di autonoleggio avrebbe dovuto far valere il proprio difetto di legittimazione passiva, impugnando tempestivamente i verbali di accertamento delle sanzioni, attraverso i rimedi dell'opposizione davanti al Giudice di Pace o davanti al prefetto. In mancanza, tali verbali di contestazione, costituenti titolo esecutivo, sono divenuti inoppugnabili, e, come già detto al capo precedente, la comunicazione dei conducenti non ha effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento. Ne consegue che le sanzioni possono essere escusse con il procedimento esecutivo.”
pagina 5 di 6 I motivi di opposizione della parte opponente in primo grado, con la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. devono pertanto ritenersi inammissibili, vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento.
Né colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata avanzate in questo giudizio di appello —se li si ritenesse tempestivi— non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità citata dal precedente di questo Tribunale, che la mera comunicazione dei dati dei locatari effettuata dalla potrebbe Controparte_1 determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione di in relazione agli importi dovuti al con Controparte_1 Parte_1
conseguente conferma, in parte qua, della cartella di pagamento opposta n.
02120210002111548/000.
3. Spese di lite.
Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente fra le parti e Parte_1
le spese di lite di entrambi i gradi. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 215/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 11/10/2023, pubblicata il giorno 24/7/2024, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, Parte_1
2. rigetta l'opposizione della in relazione ai soli importi dovuti al Controparte_1
con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta n. Parte_1
02120210002111548/000 in relazione agli importi dovuti al Parte_1
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra le parti
[...]
e . Parte_1 Controparte_1
Bolzano, 19 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 183/2025 promossa da:
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato,
Federico Trento della Civica Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49, giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante e procuratore speciale sig. giusta procura autenticata, CP_2
con sede in Bolzano (BZ) alla via Roma 96, ed elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza
Cola di Rienzo n.92 presso lo studio dell'avv. Vincenzo De Nisco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
(Precisate all'udienza del 15.5.2025)
Di parte appellante : Parte_1
pagina 1 di 6 Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 215/2024, – dott.ssa Alessandra Ghetta, depositata in data 24/07/2024, resa nel giudizio R.G. 319/2023 e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 Controparte_1
c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.021 2021 0002111548/00 emessa dall'
[...]
; Controparte_4
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai sottostanti verbali di violazioni al Codice della Strada di competenza del . Parte_1
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi e oltre alle spese di domiciliazione.
Di parte appellata Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e Parte_1
diritto per tutti i motivi di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1. In fatto. Cenni processuali
1.1. Con sentenza n. 215/2024 pubblicata il 24.7.2024, resa nel giudizio sub RG 319/2023, il
Giudice di Pace di Bolzano ha deciso come segue sulla opposizione proposta da CP
avverso la cartella di pagamento nr. 02120210002111548/000, emessa nei suoi
[...] confronti dall' : Controparte_3
pagina 2 di 6 “accoglie l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc;
annulla la cartella di pagamento n. 02120210002111548/000 intestata ad
[...]
avente ad oggetto sanzioni amministrative al CdS;
Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere per i capi relativi al;
Controparte_5 revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento concessa in udienza in data 08.02.2023; compensa le spese processuali”. come punto decisivo della sentenza il Giudice di Pace ha ritenuto non configurabile una responsabilità solidale della società di autonoleggio, una volta che quest'ultima abbia comunicato i dati dei locatari, ed effettivi trasgressori, all'ente irrogante la sanzione.
1.2. Con atto di citazione in appello dd. 22.1.2025, il ha interposto Parte_1
appello dinnanzi a questo Tribunale avverso tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., per avere, il Giudice di primo grado, ritenuto ammissibile l'opposizione alle cartelle di pagamento, volta a far valere il difetto di legittimazione passiva della società di autonoleggio, a seguito della comunicazione dei dati dei trasgressori effettivi delle violazioni (testualmente “Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ingiustizia manifesta”);
II. Violazione del vecchio art. 196 C.d.S. per avere, il Giudice di primo grado, erroneamente ritenuto che, in caso di locazione di veicoli senza conducente, il proprietario del veicolo potesse beneficiare dell'esclusione da responsabilità solidale con il conduttore delle violazioni punibili, a seguito della semplice comunicazione dei dati degli effettivi trasgressori agli enti procedenti (testualmente “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196
e 84 CdS, nonché dell'art. 386 del DPR 495/1992. Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L. 689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione”).
1.3. Si è costituita nel giudizio di appello con comparsa depositata il 18.4.2025 CP
, sostenendo l'inammissibilità parziale per violazione del divieto di ius novorum ex
[...] art. 345 c.p.c., nonché l'infondatezza nel merito dell'appello, anche sul presupposto del pagina 3 di 6 difetto di legittimazione passiva di chiedendo quindi la conferma della sentenza CP
di primo grado.
1.4. L'altra appellata è rimasta contumace. Controparte_4
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025 a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 350-281sexies c.p.c.
2.1. Il primo motivo di appello è ammissibile e fondato, con assorbimento del secondo motivo.
Preliminarmente, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte appellata di inammissibilità parziale dell'appello per violazione del divieto di ius novorum, in quanto parte appellante avrebbe dedotto per la prima volta nell'atto di appello l'asserita inesistenza dell'obbligo di comunicazione dei dati del locatario, in quanto non rinvenibile - secondo parte appellante , nell'art. 386 del Regolamento Attuativo del Cds.
Ebbene, con tale asserzione l'appellante non ha introdotto in giudizio un nuovo fatto impeditivo, modificativo o estintivo, ma ha unicamente specificato le proprie difese dal punto di vista della qualificazione giuridica dei fatti e della specificazione del presidio normativo a supporto delle proprie allegazioni. Non risulta pertanto riscontrabile alcuna violazione dell'art. 345 c.p.c.
Tanto premesso, va rilevato come parte appellante abbia dedotto che non ha CP
provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata (così dal canto suo “la società di noleggio trasmette i dati dei locatari dopo CP
la notifica proprio onde evitare i ricorsi amministrativi al Prefetto e/o giudiziali al Giudice di
Pace…”, pag. 3 della costituzione in appello).
A riguardo, è stato di recente affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. sentenza n. 945 del 10.10.2024), quanto segue: “Và dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto.
Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni
e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative.
La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di pagina 4 di 6 noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Tale orientamento è stato confermato anche recentemente dalla Corte di cassazione: “In materia di violazioni del Codice della Strada, il difetto di legittimazione passiva per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada deve farsi valere, da parte del noleggiatore, sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi diventino definitivi.
Deve dunque affermarsi l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale conseguente al non opposto verbale di contestazione dell'infrazione, non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”(Cassazione, sezione terza, n. 510/2023 e nello stesso senso n.
1383/2023 non massimata). Pertanto, la società di autonoleggio avrebbe dovuto far valere il proprio difetto di legittimazione passiva, impugnando tempestivamente i verbali di accertamento delle sanzioni, attraverso i rimedi dell'opposizione davanti al Giudice di Pace o davanti al prefetto. In mancanza, tali verbali di contestazione, costituenti titolo esecutivo, sono divenuti inoppugnabili, e, come già detto al capo precedente, la comunicazione dei conducenti non ha effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento. Ne consegue che le sanzioni possono essere escusse con il procedimento esecutivo.”
pagina 5 di 6 I motivi di opposizione della parte opponente in primo grado, con la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. devono pertanto ritenersi inammissibili, vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento.
Né colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata avanzate in questo giudizio di appello —se li si ritenesse tempestivi— non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità citata dal precedente di questo Tribunale, che la mera comunicazione dei dati dei locatari effettuata dalla potrebbe Controparte_1 determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione di in relazione agli importi dovuti al con Controparte_1 Parte_1
conseguente conferma, in parte qua, della cartella di pagamento opposta n.
02120210002111548/000.
3. Spese di lite.
Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente fra le parti e Parte_1
le spese di lite di entrambi i gradi. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 215/2024 del Giudice di Pace di Bolzano del 11/10/2023, pubblicata il giorno 24/7/2024, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, Parte_1
2. rigetta l'opposizione della in relazione ai soli importi dovuti al Controparte_1
con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta n. Parte_1
02120210002111548/000 in relazione agli importi dovuti al Parte_1
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra le parti
[...]
e . Parte_1 Controparte_1
Bolzano, 19 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 6 di 6