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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4124 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5716/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. AR Grazia Savastano, all'esito della scadenza delle note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5716/2023 R.G.A.C. e vertente
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._4 Parte_5
), (c.f.: ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati SI GU
(C.F. ) e TO IZ (C.F. con i C.F._7 C.F._8 quali sono elettivamente domiciliati in Napoli alla Via S. Biscardi n. 31, presso lo studio
GUIDA MASSIMO
RICORRENTI
E
(c.f.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al viale A.
Gramsci n. 19, presso lo studio dell'Avv. MESSINA ANTONIO (c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa C.F._9
RESISTENTI
Oggetto: Responsabilità professionale sanitaria.
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Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato, Parte_6
e nella Parte_5 Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 loro qualità di prossimi congiunti, rispettivamente coniuge convivente e figli non conviventi, di chiedevano al Tribunale di Napoli Nord di condannare Persona_1 la resistente , sulla scorta della relazione Controparte_1 depositata in sede di ATP (R.G. 6531/2022), al risarcimento di tutti i danni patiti e, in particolare, iure proprio, per il danno parentale, da perdita del prossimo congiunto e iure hereditatis, per il danno biologico temporaneo, ITT, danno morale/catastrofale spettate al de cuius dalla data di aggravamento delle condizioni di Persona_1 salute e sino al decesso, a seguito della condotta tenuta dai sanitari del presidio ospedaliero San AN di IO di IO.
I ricorrenti deducevano: di essere prossimi congiunti - quale Parte_6 coniuge convivente, e AR, , e quali figli non Pt_1 Pt_3 Pt_2 Parte_4 conviventi - del de cuius deceduto in data 22.6.2019 presso il Presidio Persona_1
Ospedaliero “San AN di IO” di IO, , a seguito Controparte_2 dell'esecuzione di un intervento di gastrectomia sub totale praticato in data 5.6.2019 nonché di attività diagnostica e terapeutica protrattasi per tutta la degenza ospedaliera;
che, stante la diretta connessione tra le attività diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche poste in essere dai sanitari e personale paramedico del presidio ospedaliero San
AN di IO che ebbero in cura il de cuius e l'evento morte, sottoponevano la documentazione medica (cartella clinica e suoi allegati), rilasciata dalla struttura ospedaliera, al proprio consulente medico-legale di fiducia, Dr. Persona_2
, al fine di redigere perizia medico legale relativamente all'attività diagnostica,
[...] terapeutica e chirurgica eseguita nei confronti di nel corso di tutta la Persona_1 degenza ospedaliera;
che dalla relazione medico-legale elaborata dal Dr.
[...]
emergeva il nesso di causalità diretto ed esclusivo fra l'evento morte Persona_2 di e la condotta dei sanitari del presidio ospedaliero “San AN di Persona_1
IO” di IO, imperita, imprudente, negligente ed intempestiva, consistita nell'attività diagnostica, terapeutica e chirurgica posta in essere nel corso dell'intero ricovero e degenza;
che il ctp , nel proprio elaborato peritale, sosteneva che il Per_2 de cuius, soggetto 66 enne all'epoca dei fatti, dislipidemico con cardiopatia ischemico-
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ipertensiva e già sottoposto, nel 2014, a by pass aorto-coronarico, nonché ad impianto, nel 2015, di protesi endovascolare bisiliaca per aneurisma dell'aorta addominale sottorenale, a seguito di una colpevole errata diagnosi, veniva sottoposto ad un inutile, altamente demolitivo e sicuramente dannoso intervento chirurgico di gastrectomia subtotale, sulla scorta della ingiustificata convinzione della sussistenza, nel caso di specie, di una patologia neoplastica a carico dello stomaco, sconfessata da tutte le risultanze degli esami clinici e della documentazione medica a disposizione dei Sanitari della UOC di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero “San AN di IO” di
IO nonché dalla Consulenza Istopatologica, effettuata su n. 20 vetrini pre- allestiti e colorati con ematossilina-eosina (E.E.) effettuata dal prof. su Per_3 richiesta dei ricorrenti, che escludeva anch'essa la presenza di una neoplasia nel materiale esaminato;
che il consulente medico legale dei ricorrenti rilevava dunque il rapporto di causalità tra l'inutile stress chirurgico subito dal per l'intervento Per_1 chirurgico e la sindrome coronarica acuta occorsa dopo 17 giorni circa dall'atto chirurgico e, nel corso della degenza ospedaliera, a cui faceva seguito il decesso;
che il medico legale dei ricorrenti accertava il mancato rispetto delle cadenze previste dalle linee guida in merito ai dosaggi degli enzimi cardiaci in caso di precordialgia;
che in data 11.11.2021 veniva inviata alla comunicazione di messa in mora Controparte_2
e diffida al risarcimento dei danni patiti dai sigg.ri nella loro qualità di Parte_7 prossimi congiunti del de cuius, iure proprio per il danno da perdita parentale, nonché iure hereditatis per il danno biologico e morale terminale spettante ad Persona_1 che la predetta richiesta di risarcimento danni veniva acquisita dall'ufficio sinistri-affari generali dell' e rubricata con il numero 45069; che su richiesta Controparte_2 dell'ufficio sinistri–affari generali dell' , il procuratore dei ricorrenti, Controparte_2
Avv. SI GU, forniva tutta la documentazione sanitaria richiesta da parte resistente unitamente alla relazione del medico di parte Dr. , incaricato dai Per_2 ricorrenti, al fine di consentire una valutazione medico legale alla;
Controparte_2 che, atteso il mancato riscontro, in data 3.1.2022, l'avv. SI GU avviava la procedura di mediazione al fine di poter addivenire ad una risoluzione stragiudiziale della questione, conclusasi tuttavia con verbale negativo per ingiustificata mancata comparizione dell' ; che - nella qualità di coniuge Controparte_2 Parte_6 convivente di - incardinava dinanzi al Tribunale di Napoli Nord Persona_1 procedimento ex art. 696 bis al fine di ottenere la nomina di Collegio Peritale medico legale-specialistico per la verifica della documentazione sanitaria relativa al ricovero di
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presso il Presidio Ospedaliero “San AN di IO” di Persona_1
IO, , anche sulla base delle censure individuate con Controparte_2
l'atto introduttivo e con la relazione medico legale del Dr. , e, previa Per_2 formulazione dei quesiti necessari per la valutazione delle cause del decesso in relazione alla correttezza o meno delle attività diagnostiche, chirurgiche e terapeutiche, poste in essere dal personale sanitario dell' San AN di IO di IO;
che CP_3 il Collegio dei CTU nominati confermava la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'aggravamento delle condizioni di salute nonché il successivo decesso di Per_1
e la condotta dei sanitari dell'Ospedale San AN di IO di IO,
[...] rilevando, altresì, la responsabilità dei medesimi sanitari per le attività diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche poste in essere con imperizia, imprudenza, negligenza ed intempestività nei confronti del che, le missive di messa in mora e diffida ad Per_1 adempiere per il risarcimento dei danni subiti, finalizzate ad una risoluzione bonaria rimanevano, tuttavia, prive di riscontro.
Deducevano i ricorrenti che a carico della convenuta e nei confronti Controparte_2 dei ricorrenti, nella qualità di congiunti del de cuius, si configurava una responsabilità contrattuale, in quanto l'Ospedale pubblico o la Casa di Cura privata assumevano nei confronti del paziente e rispondevano, sempre a titolo contrattuale (contratto di spedalità), dell'operato dei medici e del personale sanitario che collaboravano con loro e/o alle loro dipendenze, ai sensi dell'art. 1228 c.c.. e che, a sua volta, anche l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", aveva natura contrattuale;
che ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore/ricorrente, paziente danneggiato (o chi per esso) era tenuto a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione e ad allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, mentre competeva al debitore dimostrare l'inesistenza dell'inadempimento ovvero che, pur esistendo, lo stesso non era stato eziologicamente rilevante o ad esso imputabile.
A tal proposito, i ricorrenti ribadivano che dalle valutazioni operate dai CC.TT.UU. nominati nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (RG 6531/2022) risultava evidente il nesso di causalità materiale tra l'evento del decesso di Persona_1 intervenuto nella struttura ospedaliera, e l'attività diagnostica, terapeutica, chirurgica prestata dai sanitari del Presidio Ospedaliero San AN di IO di IO–
, che ebbero in cura il nonché i profili di responsabilità Controparte_2 Per_1
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medica per negligenza, imprudenza, imperizia ed intempestività dei medesimi sanitari, causa del decesso del Per_1
Chiedevano, dunque, al Tribunale, previa adesione motivata alle risultanze della perizia redatta nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., di accertare e dichiarare che il decesso di era conseguenza esclusiva della attività diagnostica, Persona_1 terapeutica e chirurgica, negligente, imprudente, imperita ed intempestiva posta in essere dai sanitari del presidio ospedaliero San AN di IO e, quindi, della
[...]
convenuta, e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento di tutti i CP_2 danni patiti dai ricorrenti nella loro qualità di congiunti del de cuius Persona_1
Con riferimento al risarcimento del danno iure proprio per perdita del rapporto parentale, i ricorrenti deducevano l'esistenza di un legame affettivo intenso e qualificato con il de cuius atteso che la perdita del “marito – padre”, aveva rappresentato per i signori il venir meno di un punto di riferimento e lo stravolgimento Parte_7 definitivo del rapporto affettivo riconducibile alla sig.ra quale rapporto Pt_6 coniugale e convivenza, e ai figli, causando, in ogni caso, per tutti una definitiva lesione dell'apporto solidale e familiare del coniuge/padre, in tutte le sue estrinsecazioni, riconosciute dalla Carta Costituzionale come valori primari dell'ordinamento e della famiglia, quale nucleo fondamentale della società.
Oltre al danno parentale, i ricorrenti deducevano di avere diritto, iure hereditatis, anche ai danni spettanti alla vittima, e maturati nella sfera giuridica del de Persona_1 cuius prima della morte, quale danno biologico terminale e danno morale terminale.
Quanto al danno biologico terminale (inteso quale danno al bene salute), i ricorrenti rappresentavano che dall'elaborato peritale del collegio di medici nominati nell'ambito del procedimento di atp (R.G. 6531/2022) era emersa un'invalidità totale temporanea di
17 giorni dal 5.6.2019 (giorno dell'intervento) al 22.6.2019 (decesso del paziente), da liquidare avendo riferimento alle Tabelle di Milano. Quanto al danno morale terminale
(danno tanatologico o catastrofale) i ricorrenti rilevavano che dalla documentazione medica e dalla espletata CTU era emerso che era rimasto lucido dal Persona_1 post intervento chirurgico del 5.6.2019, sino alla propria morte sopraggiunta in data
22.6.2019, e, pertanto, lo stesso era stato in grado di percepire l'aggravarsi delle proprie condizioni cliniche che lo avrebbero condotto al decesso. Per tale motivo, richiedevano la liquidazione anche di tale danno in favore dei ricorrenti nella qualità di eredi di tenendo conto della sofferenza psichica patita e della durata di tale Persona_1 sofferenza, mediante giudizio in via equitativa.
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Formulavano, pertanto le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare la responsabilità dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in IO (NA), alla Via Lupoli n. 27, C.F. , per la morte del Sig. quale P.IVA_1 Persona_1 conseguenza esclusiva e diretta della attività diagnostica, terapeutica e chirurgica, imprudente, negligente, ed imperita posta in essere dai sanitari del presidio ospedaliero
“San AN di IO” di IO (NA) e/o per la violazione dell'obbligo informativo per carenza assoluta del consenso informato, per tutti i motivi esposti in premessa, nonché sulla base della relazione peritale e delle conclusioni formulate dal
Collegio medico-legale, depositata agli atti nel giudizio ex art. 696 bis cpc, celebratosi innanzi al Tribunale di Napoli Nord – G.U. Dr.ssa AR Grazia Savastano – R.G.
6531/2022 e della quale si chiede l'acquisizione e, per l'effetto,
- Condannare l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dai ricorrenti nella loro qualità di prossimi congiunti del de cuius sig. e, in particolare, Persona_1 iure proprio, danno per perdita parentale nella seguente misura: nei confronti della sig.ra moglie convivente, € 304.007,70; nei confronti dei figli non Parte_6 conviventi, sig.ra € 127.487,10; sig.ra € 127.487,10; Parte_5 Parte_1 sig.ra € 127.487,10; sig. € 132.390,45, sig.ra Parte_3 Parte_2 Pt_4
€ 132.390,45; importi determinati sulla base delle Tabelle del Tribunale di
[...]
Roma, ovvero quella maggiore o minore somma che l'Adito Giudicante riterrà di giustizia e/o equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento e sino all'effettivo soddisfo;
- Condannare, altresì, l , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni patiti dai ricorrenti sigg.ri
Parte_6 Parte_5 Parte_1 Parte_3 Parte_2 nella loro qualità di prossimi congiunti del de cuius sig. Parte_4 Per_1
e, in particolare, dei danni iure hereditatis (danno biologico terminale - danno
[...] morale terminale) nella misura che l'Adito Giudicante riterrà secondo giustizia e/o equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento e sino all'effettivo soddisfo;
- Condannare la convenuta , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio ex art.
696 bis cpc, celebrato innanzi a Codesto Tribunale, rubricato con il numero di R.G.
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6531/2022, in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari, con applicazione dei criteri medi di cui al DM 55/2014 aggiornato al 2022;
- Condannare la convenuta , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, tenendo conto del decisum (e non del petitum) e dell'attività espletata, con aumento del 20% per la presenza di più parti, in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari, con applicazione dei criteri medi di cui al DM 55/2014 aggiornato al 2022;
- Condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese del collegio dei
CC.TT.UU. nominato nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc rubricato con il numero di R.G. 6531/2022, nella misura liquidata dal Giudice del procedimento speciale;
- Ordinare, l'acquisizione del fascicolo telematico in ordine al procedimento ex art. 696 bis cpc rubricato con il numero di R.G. 6531/2022, definito con ordinanza del
28.04.2023.”
2.Si costituiva in data 15.3.2024 l' , la quale Controparte_1 contestava le conclusioni cui erano giunti i CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.
In punto di fatto, la resistente provvedeva a ripercorrere l'andamento degli eventi, esponendo che: , di anni 66 all'epoca dei fatti, già affetto da cardiopatia Persona_1 ischemica cronica già trattata con by-pass aorto-coronarico nel 2014 nonché di arteriopatia cronica già trattata con impianto di protesi endovascolare aortica e bisiliaca per aneurisma addominale, in data 16.4.2019 si sottoponeva ad presso il P.O. Pt_8
“San AN di IO” di IO;
all'esito dell'esame, per la presenza di due pseudopolipi antrali, i sanitari effettuavano sugli stessi prelievo bioptico per indagini istologiche che sarebbero stati poi eseguite presso la UOSD di Anatomia Patologica dell'Università in data 10.5.2019 e che avrebbero Controparte_4 evidenziato: “Esili e superficiali frammenti di mucosa gastrica con focale displasia epiteliale severa, non ulteriormente definibile su questo campione. Necessario approfondimento diagnostico su nuovo e più rappresentativo campione”; in data
28.5.2019 il paziente si ricoverava presso il P.O. di IO con diagnosi di neoformazione gastrica;
oltre ad una negatività dei maggiori markers tumorali, un esame TC total body del 31.5.2019 evidenziava un ispessimento circonferenziale della parete antrale gastrica senza evidenza di aspetto addensato del cellulare lasso
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periviscerale né lesioni ossee di tipo ripetitivo a carico dei segmenti ossei presi in esame;
sulla base dei predetti elementi i sanitari prospettavano al paziente una resezione gastrica sub-totale per un sospetto tumore gastrico ed il 5.6.2019 procedevano per tale intervento, previo consenso informato.
La resistente richiamava, a confutazione delle conclusioni cui erano pervenuti i
Consulenti d'ufficio nella propria relazione, le osservazioni alla CTU depositate in sede di ATP dai ctp dell' , dott. e dott. In Controparte_2 Persona_4 Persona_5 particolare, rilevava che i CTP aziendali attraverso rilievi tecnici oggettivi, avevano evidenziato che tutte le censure dei CCTTUU erano derivate da un approccio al percorso clinico ex post, mancando l'analisi ex ante necessaria per un'oggettiva valutazione del caso. Assumeva poi che i CTP avevano rilevato che la presenza di una focale displasia epiteliale severa con ispessimento circonferenziale della parete antrale gastrica, rendeva condivisibile il percorso terapeutico praticato al in quanto la Per_1 displasia severa presentava analogie strutturali e citologiche con il carcinoma “in situ” ed era lesione destinata ad evolvere in tempi brevi in neoplasia con grado di certezza.
Evidenziava che, in ragione di tali analogie e dell'elevato rischio di evoluzione neoplastica, la displasia di grado severo richiedeva lo stesso trattamento chirurgico della lesione cancerosa – trattamento chirurgico demolitivo radicale - non essendo in tal caso sufficiente l'approccio laparoscopico.
Con riferimento alla gestione della patologia cardiaca insorta il 21 giugno 2019,
l' rappresentava che i sanitari del presidio Controparte_1 resistente avevano posto in essere tutti i comportamenti necessari al trattamento della stessa, in conformità a quanto previsto dalle linee giuda in materia, nonché in osservanza delle leges artis, secondo cui dopo un dosaggio di troponina I ad altra intensità, in assenza di dolore precordiale, non andava ripetuto un secondo prelievo a tre ore dal primo.
Per i motivi sopra esposti deduceva, dunque, l'erroneità dei contenuti recati dalla consulenza tecnica d'ufficio.
Con riferimento al nesso causale, la resistente rappresentava che nell'accertamento del rapporto causale tra le criticità rilevate nel percorso di cure ed il danno esitato,
l'inquadramento giurisprudenziale a cui occorreva rapportarsi si fondava sul fatto che, preliminarmente, incombeva sull'attore l'onere di provare l'esistenza del contratto,
l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato e che solo dopo aver
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accertato ciò, era a carico del medico o della struttura sanitaria dimostrare che tale inadempimento non si era verificato, ovvero che esso non era stato causa del danno. La resistente evidenziava che l'art. 1218 c.c. esonerava il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si richiedeva il risarcimento.
Alla luce di quanto sopra esposto, l' assumeva Controparte_1 che l'esame critico del percorso di cure seguito nella fattispecie non evidenziava un comportamento dei sanitari che potesse rappresentare l'antecedente causale del decesso e che il era stato adeguatamente trattato dagli operatori sanitari, ma era affetto Per_1 da numerose altre patologie che ne avevano determinato la morte, non causalmente né cronologicamente collegata all'intervento chirurgico cui era stato sottoposto.
Attesta l'infondatezza della domanda principale concernente la presunta responsabilità medica del PO di IO, l' assumeva Controparte_1 che le domande risarcitorie proposte sia iure proprio che iure hereditatis, dai ricorrenti in qualità di eredi del de cuius, tanto con riferimento al danno biologico terminale quanto al danno morale terminale, dovevano essere respinte. Con riguardo al danno morale terminale, evidenziava che sebbene il fosse stato cosciente nell'intervallo Per_1 di tempo intercorso tra l'operazione ed il decesso, il medesimo non era certo consapevole di dover morire. Precisava che l'exitus del si era verificato tra il 21 Per_1 ed il 22 giugno 2019, a causa di arresto cardiaco sopraggiunto allorquando il paziente risultava già sedato per essere sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico per ematuria, ragion per cui lo stesso non aveva potuto avere alcuna coscienza e percezione della sorte che lo attendeva.
Per tali ragioni, chiedeva :in via principale:
- rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto destituita di fondamento Cont relativamente alla paventata responsabilità della convenuta;
in via subordinata: Cont
- nella denegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi una qualche responsabilità della nella causazione del danno lamentato dalla parte attrice, rigettare in ogni caso la richiesta risarcitoria con riferimento alla voce di danno morale terminale, per la motivazione di cui al punto in diritto che precede. in via ulteriormente subordinata:
- previa conversione del rito, disporre lo svolgimento dell'attività istruttoria mediante
l'espletamento di una nuova CTU.
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Con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento, nonchè di quello per accertamento tecnico preventivo.”
3. La causa veniva decisa all'esito della scadenza delle note di trattazione in sostituzione dell'udienza di discussione e decisione del 23.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
4. La pretesa risarcitoria avanzata dai ricorrenti nei confronti della struttura sanitaria è inquadrabile nell'ambito della responsabilità contrattuale, in conformità agli approdi della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità professionale sanitaria.
La responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha, infatti, natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n.
13066). In particolare, si è in presenza, per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria, di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto
“contratto di spedalità”), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., anche Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593,
Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n.
13066; Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103).
Ne consegue sul piano processuale che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il
“contatto sociale” ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti
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peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297). A fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa o di nesso causale;
in proposito è stato anche di recente ribadito che è a carico del debitore (sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ., sez.
III, 14 febbraio 2008, n. 3520).
5. Ciò premesso non vi è dubbio che dalla documentazione allegata risulti provato il titolo contrattuale della invocata responsabilità, che invero neppure è contestato, e cioè il ricovero di presso il Presidio Ospedaliero “ San AN di IO” di Persona_1
IO , , presso il quale è stato sottoposto Controparte_2 Persona_1
a seguito di errata diagnosi ad un intervento chirurgico di gastrectomia totale al quale era seguita una sindrome coronarica acuta e poi il decesso del paziente dopo 17 giorni dall'intervento.
5.1.Nell'indagine sull'accertamento della responsabilità sanitaria occorre accertare : a) il nesso causale tra la condotta dei sanitari della struttura convenuta e l'evento lesivo lamentato;
b) la conformità o meno di tale condotta alle “leges artis” ed alla diligenza dell' “homo eiusdem generis et condicionis”.
Per ritenere sussistente un nesso causale tra prestazione e danno onde rinvenire responsabilità per inadempimento nel giudizio civile - diversamente che dall'ambito penalistico (ove è richiesta la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”) - vige invece la regola della preponderanza dell'evidenza causale, altresì detta del “più probabile che non”. La regola iuris per addivenire ad accertamento di responsabilità professionale dei sanitari – è stato ancora osservato - non è peraltro limitata soltanto al piano oggettivo dell'illecito, vale a dire a quel che concerne l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento, ma rileva anche sul piano del concreto atteggiarsi dell'elemento soggettivo della colpa, intesa come prevedibilità e prevenibilità dell'evento dannoso da parte del sanitario stesso e/o della struttura, e dunque della qualità della prestazione richiesta per il raggiungimento dell'obiettivo costituito dalla guarigione del paziente o dalla prevenzione di possibili esiti negativi o peggiorativi delle condizioni personali rispetto a quanto era previsto come ragionevole attendersi dall'intervento.
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In relazione alla causalità omissiva, "la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale" (così, tra le altre, le sentenze della Cassazione 13 maggio
2008, n. 11903, e 2 febbraio 2010, n. 2360); il relativo accertamento, in altre parole, deve tendere ad accertare che l'evento non si sarebbe verificato se l'agente avesse tenuto la condotta doverosa a lui imposta, con esclusione di fattori alternativi (sentenza
Cassazione 14 febbraio 2012, n. 2085).
Questo accertamento a contrario o "controfattuale" si deve svolgere in base al principio della cd. preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (secondo quanto enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 21619 del 2007, poi autorevolmente ripreso dalla pronuncia delle Sezioni Unite 11 gennaio 2008, n. 576, e confermato, tra le altre, dalle successive sentenze di 17 febbraio 2011, n. 3847, e 21 luglio 2011, n.
15991).
Al riguardo va ribadito come la Cassazione abbia anche affermato (sentenza 10 maggio
2000, n. 5962) - che il nesso di causalità può esistere non solo in relazione al rapporto tra fatto ed evento morte, ma anche tra fatto ed accelerazione dell'evento morte;
sicchè per escludere il nesso di causalità, in relazione alla lesione del bene "vita", è necessario non solo che il fatto non abbia generato l'evento letale, ma anche che non l'abbia minimamente accelerato.
5.2.Nel caso di specie vanno condivise e recepite le risultanze della ATP espletata dal
Collegio medico incaricato e costituito da un medico specialista in medicina legale ed in malattie di apparato e da un medico specialista in chirurgia di urgenza e di pronto soccorso, in quanto correttamente svolte con accurato esame della documentazione medica ed adeguati approfondimenti tecnico scientifici.
I CTU, dopo aver correttamente ricostruito l'iter diagnostico e terapeutico del paziente di anni 69, soggetto dislipedico con cardiopatia ischemico-ipertensiva, già sottoposto nel 2014 a bypass aorto-coronarico e nel 2015 ad impianto di protesi endovascolare bis iliaca per aneurisma dell'aorta addominale sottorenale, hanno evidenziato che:
1)L'intervento di gastrectomia subtotale praticato in data 05/06/2019, per una displasia gastrica severa, non è stato conforme alle disposizioni delle linee guida dell'epoca che prevedevano l'asportazione endoscopica delle formazioni polipoidi e il monitoraggio endoscopico gastrico a cadenza semestrale;
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2)il rapporto causale/concausale diretto tra intervento chirurgico e infarto del miocardio non può sussistere e vira nell'ambito della mera occasione, soprattutto per carenza del criterio cronologico, così come ricavato dalla letteratura scientifica di riferimento. Diverso, e più rilevante, è il ruolo da attribuire alla condizione di anemizzazione post operatoria che ha reso necessario diverse emotrasfusioni;
esso può aver avuto una valenza concausale nella genesi della eventuale sindrome coronarica acuta. Il meccanismo dell'exitus, però, non è sufficientemente chiaro in quanto alle risultanze dell'ECG e al debole rialzo della troponina rilevato alle 05:36 del
22/06/2019 (entrambi indicativi di possibile ischemia miocardica in atto), si contrappongono l'assenza di ulteriori eventi sistemici e/o aritmici registrati al monitor applicato in sala operatoria alle 06:32 e il concomitante grave evento emorragico registrato alle 05:50;
3)in ogni caso, la gestione del quadro cardiologico riscontrato alle 20:30 del
21/06/2019 non è stata conforme alle linee guida all'epoca vigenti, con particolare riferimento alla tempistica di monitoraggio degli enzimi cardiaci che, nel lasso di tempo compreso tra le 20:30 e 24:00 dovevano essere ripetuti almeno tre volte, mentre
l'atropina risulta controllata solo alle 05:36 del 22/06/2019. L'incremento della terapia anticoagulante prescritto nella consulenza cardiologica delle 22:30 può avere avuto un ruolo aggravante della anemizzazione”.
Hanno, pertanto concluso che “ l'exitus del sig. è stato conseguenza di una serie Per_1 di eventi che devono riconoscere una specifica rilevanza nelle condizioni preesistenti ma che sono stati aggravati in maniera significativa dall'incongruo intervento chirurgico cui il paziente è stato sottoposto. Questa inevitabile deduzione mette in secondo piano le valenze causali della supposta sindrome coronarica acuta o della emorragia interna in quanto, come argomentato, sono state entrambe conseguenze, più
o meno rilevanti dell'intervento chirurgico non appropriato. Come specificato, la sindrome coronarica acuta ha un rapporto eziologico minimo con l'intervento chirurgico;
si può riconoscere, invece, nella condizione di anemia post operatoria una valida concausa alla eventuale sindrome coronarica acuta. Essa, al di là dei dubbi prospettati e delle eventuali chance terapeutiche elencate, è stata correttamente sospettata all'insorgenza dei sintomi, ma gestita in maniera negligente nelle ore successive al suo manifestarsi. La sindrome emorragica, invece, è stata affrontata in maniera tempestiva, al riscontro della sua gravità, ma senza poter giungere al riscontro chirurgico della causa. Essa è invece in chiaro rapporto causale con l'intervento
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chirurgico non ritenuto adeguato e non è stata adeguatamente indagata nei giorni antecedenti l'evento fatale. Le percentuali di sopravvivenza del soggetto sono da ritenere molto modesti, al momento dell'insorgenza delle complicanze emorragiche o cardiache, mentre esse erano congrue con lo stato clinico pre-chirurgico al momento del ricovero, in quanto non era in alcun modo prevedibile l'exitus nel breve periodo se non fosse stato praticato l'intervento chirurgico di gastrectomia subtotale. Deve infine rappresentarsi una percentuale di chance di sopravvivenza intermedia se il decorso post operatorio fosse stato seguito con diversa prudenza e con particolare riferimento alla mancata effettuazione delle indagini volte a documentare la tenuta delle suture chirurgiche e la presenza di eventuale stillicidio ematico che drenaggi e l'emocromo dovevano far sospettare.”
I rilievi avanzati dalla parte convenuta e ribaditi nelle memorie conclusionali hanno, invero trovato adeguata risposta nelle note controdeduttive dei consulenti le cui conclusioni possono essere accolte e confermate.
Deve pertanto ritenersi confermato sulla base degli accertamenti del collegio peritale il nesso di causalità tra la condotta negligente ed omissiva dei sanitari della struttura convenuta e il decesso del paziente per :
a) Mancato rispetto delle linee guida per la proposta chirurgica di gastrectomia subtotale;
b) mancata valutazione della tenuta delle suture e dell'eventuale presenza di stillicidio ematico meta chirurgico;
c) Mancato rispetto delle linee guida per la gestione della verosimile sindrome coronarica acuta;
d) incongruo e comunque non giustificato incremento della terapia anticoagulante in soggetto in corso di anemizzazione da causa non indagata.
I consulenti hanno evidenziato che pur essendo il soggetto, portatore di un complesso di infermità rilevante sulla prognosi quoad vitam nel lungo periodo, non vi erano condizioni cliniche che potessero far presagire una riduzione delle chance di sopravvivenza nel breve medio periodo per cui, se l'intervento chirurgico di gastrectomia subtotale non fosse stato praticato, le possibilità di sopravvivenza del soggetto non si sarebbero modificate nel medio periodo. Infatti i CTU hanno ritenuto che Le percentuali di sopravvivenza del soggetto prima dell'intervento chirurgico erano pari al 100% in relazione a breve medio periodo.
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Mentre, dunque, è confermata l'idoneità del comportamento dei sanitari a provocare il danno lamentato, la convenuta non ha invece provato che tale inadempimento non vi sia stato né che esso non sia stato eziologicamente rilevante, diversamente da quanto ritenuto dai CC.TT.UU.
5.3. Quanto alle preesistenti patologie di cui era affetto il sig. , sotto il Persona_1 profilo di un eventuale concorso causale va, poi, rilevato che, come è stato giustamente notato in dottrina, la teoria condizionalistica, quella della causalità adeguata secondo leggi statistiche e pure il principio, attualmente sposato dalla giurisprudenza di legittimità, della “probabilità logica” condividono la convinzione della totale irrilevanza delle concause naturali in sede di giudizio causale. La Suprema Corte, infatti, ha per lungo tempo affermato in maniera pressoché costante che, quando concause naturali accompagnano la condotta lesiva dell'agente, “ non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile ” . Secondo questa logica, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto pacifico che “ in materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità ” .
Si è ritenuto, pertanto, non potersi operare una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.
Diversa questione è quella della misura dell'incidenza di eventuali stati patologici pregressi sul danno risarcibile, la cui analisi e la cui soluzione è riservata alla fase in cui si procede alla determinazione delle conseguenze risarcibili dell'evento dannoso ex artt.
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1223 e ss. c.c.. una volta che lo stesso sia stato definitivamente imputato al convenuto a titolo di piena responsabilità.
Qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice, accertata, sul piano della, causalità materiale (correttamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, giusta disposto dell'art. 1221 c.c., comma 1), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o l'omissione e l'evento), così ascrivendo l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (correttamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno bensì determinate dal fortuito, come tale intesa la pregressa situazione patologica del danneggiato non eziologicamente riconducibile, a sua volta, a negligenza, imprudenza, imperizia del sanitario (Cassazione sent.
15991/11).
6. Stante l'accertato inadempimento della struttura sanitaria e il collegamento causale dell'exitus alla negligente condotta dei sanitari, come evidenziato dai consulenti di ufficio, spetta ai ricorrenti il risarcimento dei danni.
6.1. In relazione al richiesto danno iure hereditatis va rilevato che la Suprema Corte
(Cass., sez. un. 15350 del 2015 cit.; v., ex multis, in motiv. Cass. n. 8580 del 2019 cit.) ha innanzitutto escluso la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio. Ha, piuttosto, ritenuto configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile tuttavia in capo alla vittima solo nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. n. 26727
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del 2018; n. 21060 del 2016; n. 23183 del 2014; n. 22228 del 2014; n. 15491 del 2014)
e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima, laddove la stessa lucidamente assista allo spegnersi della propria vita, quando vi sia, perciò, la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. n. 13537 del 2014; n. 7126 del
2013; n. 2564 del 2012). Il c.d. “danno biologico terminale” nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 17577/2019, nonché n. 36841/22), viene comunemente definito come il danno subito dalla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo. Più in particolare, esso è un danno biologico, che incide sulla salute della persona, ed è costituito dalla situazione patologica, ormai irreversibilmente avviata verso la morte, della vittima della lesione, in caso ovviamente di evento lesivo con esito mortale.
Così definito da un punto di vista ontologico, da un punto di vista strutturale esso si atteggia quale un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) e la sua liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso (cfr. Cass. sent. n. 36841/22).
Il danno biologico c.d. terminale, che - come detto - attiene alla sfera della salute fisica della persona, va distinto dal c.d. “danno catastrofale”, costituito dalla componente di sofferenza psichica patita dal danneggiato, che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita e, quindi, rappresenta un tipo di pregiudizio che attiene alla psiche del soggetto. Infatti, la vittima, essendo cosciente nell'intervallo di tempo che va dall'evento lesivo all'evento morte, si rende conto dell'arrivo imminente della morte
(“è la paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali”; cfr. Cass. sent. n. 29492/2019).
Così definito il danno c.d. catastrofale, la giurisprudenza di legittimità ne ha individuato i presupposti (cfr. Cass. sent. cit): stato di coscienza e comprensione da parte della vittima della propria irrimediabile condizione clinica;
non immediatezza del decesso in seguito alle lesioni, dovendo la vittima permanere in vita per un intervallo di tempo anche minimo ma oggettivamente apprezzabile. Conseguentemente il danno da lucida agonia è risarcibile solo se la vittima è in grado di comprendere che la propria fine è imminente;
al contrario, va escluso il risarcimento di questo danno in tutti i casi in
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cui, nel periodo di sopravvivenza, il soggetto sia in stato di totale incoscienza, essendo essenziale la prova della “cosciente e lucida percezione” del sopraggiungere della morte, poiché, in assenza di essa, non esisterebbe l'antefatto logico determinante la sofferenza.
L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano nella redazione della tabelle di liquidazione del risarcimento dei danni ha elaborato una proposta di tabellazione del danno terminale omnicomprensiva tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente.
Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale è stata intesa e tabellata dunque come comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale e da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita.
6.2.Nel caso di specie spetta ai ricorrenti il danno terminale così unitariamente inteso tenuto conto del lasso di tempo di gg. 17 tra l'esecuzione dell'intervento chirurgico e la morte del e tale voce di danno, comprensiva della componente biologica Per_1 temporanea e del danno morale terminale, può essere liquidata sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, che prevedono per i primi 3 giorni l'importo complessivo fino a € 35.247,00, determinato equitativamente e non soggetto a personalizzazione e dal 4° al 100° giorno importi decrescenti per ciascun giorno, a partire da € 1.175,00 per il 4° giorno fino a € 116,00 per il 100° giorno.
In applicazione di tali criteri spetta, a tale titolo, ai ricorrenti la somma di €. 47.563,00
(€. 35.247,00 per i primi 3 giorni ed €. 12.316 per i restanti14 gg.). Non può essere riconosciuta alcuna personalizzazione o maggiorazione in mancanza di idonea allegazione e prova di situazioni di eccezionale gravità, correlate dallo straordinario sconvolgimento emotivo che sarebbe derivato dall'evento dannoso, rispetto al criterio medio considerato nei valori di tabella assunti. Il danno terminale così come liquidato spetta ai ricorrenti iure hereditatis e in ragione della quota ereditaria di rispettiva spettanza.
7. Spetta altresì a ciascun ricorrente, poi, il danno iure proprio per la perdita anticipata del rapporto parentale. Infatti l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità
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della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela
è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva (che si pone su di un piano diverso dal danno in re ipsa) assume particolare rilievo, e può costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002 e cfr. Cass.Sez. U, n. 26972 del
11.11.2008).
Infatti la perdita del rapporto parentale dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (Cassazione civile, sez. III, 11/07/2017, n. 17058; Cassazione civile, sez. III, 14/06/2016, n. 12146;
Cassazione civile, sez. III, 16/03/2012, n. 4253).
Nel caso di specie i ricorrenti vantano uno stretto vincolo parentale, essendo Pt_6
coniuge di e gli altri ricorrenti figli non conviventi:
[...] Persona_1 Pt_5
, , .
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
7.1. Tanto osservato in ordine al quantum della pretesa risarcitoria, vanno svolte le considerazioni che seguono.
In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso. Più precisamente, quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Allo scopo di “monetizzare” la sofferenza d'animo che consegue alla perdita di un prossimo congiunto e di evitare, al contempo, il rischio di decisioni rimesse all'arbitrio
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del singolo, la giurisprudenza di merito ha, da tempo, elaborato un sistema tabellare, ormai riconosciuto come criterio di riferimento anche dal giudice nomofilattico (cfr.
Cass. n. 15760.2006: “in tema di danno da morte dei congiunti (danno parentale), il danno morale diretto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico. A tal fine sono utilizzabili parametri tabellari, applicati dai Tribunali o dalle Corti.”)
L'accertamento e quantificazione di tale danno devono, poi, essere operati evitando di procedere a duplicazioni, intese come "congiunta attribuzione del danno morale (nella sua rinnovata configurazione) e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato" (cfr. Cass. Sez. 3, n. 25351 del 17/12/2015).
In assenza di criteri normativi per la liquidazione del danno non patrimoniale, la giurisprudenza, soprattutto di merito, è intervenuta con l'obiettivo, per un verso, di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente e, per altro, di stabilire parametri per la loro quantificazione al fine di dare concreta attuazione al generale criterio equitativo fissato dalla norma di cui all'art. 1226 c.c. (e richiamato dalla norma di cui all'art. 2056 c.c.), mediante modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona di tipo "tabellare".
Le predette valutazioni hanno condotto all'elaborazione di parametri risarcitori – che rispondono all'esigenza di uniformità di trattamento tra situazioni simili e sul piano nazionale – compendiati nel noto sistema tabellare di risarcimento del danno non patrimoniale proposto dal Tribunale di Milano e che è stato individuato dalla Corte di legittimità (cfr. Cassazione, Sez. III Civ., 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. 20 maggio
2015 n. 10263) e dallo stesso legislatore, sia pure limitatamente al risarcimento per sinistri stradali (art. 17 della legge, 04/08/2017 n° 124, cd. DDL Concorrenza), come cornice entro la quale ricondurre e collocare tutte le valutazioni equitative relative alla quantificazione del danno non patrimoniale.
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La giurisprudenza di legittimità ha, però, rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito.
Pertanto, il danno da perdita del rapporto parentale, secondo la giurisprudenza da ultimo consolidatasi (cfr. Cass. ord. n. 10579/2021; Cass. ord. n. 26300/2021), dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema che preveda l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti - tra le quali sono indefettibili l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza - con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga una liquidazione non fondata sulla tabella.
Tuttavia, nelle more della predisposizione di una Tabella che risponda ai menzionati parametri, deve osservarsi che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale ben può essere effettuata applicando le Tabelle integrate a punti (edizione
2024), individuate dall'Osservatorio sulla giustizia Civile di Milano, in quanto tale sistema consente, comunque, di ridurre, in modo relativamente significativo, il margine di generalità e, di conseguenza, di discrezionalità che diversamente sarebbe rimesso al giudice procedente.
Ed invero, le “tabelle milanesi” sono state riconosciute dalla Suprema Corte quale obbiettivo parametro di riferimento per la liquidazione dei danni non patrimoniali conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica (cfr. Cassazione civile sez. III -
18/04/2023, n. 10335) e devono essere applicate nella formulazione vigente al momento della liquidazione (cfr. ord. Corte di Cassazione 3370/2019).
Al fine di evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti e l'obbligo di motivazione gravante sul giudice, le tabelle elaborate hanno tenuto conto delle peculiarità della fattispecie concreta per consentire ai difensori di allegare e provare (spesso anche in via presuntiva) i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero di eccepirne l'insussistenza, ed al Giudice di motivare sul punto, sì da evitare che venga liquidato un danno in re ipsa.
Anche recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice di merito deve valutare analiticamente “tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella
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surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. 'tabellare' in tema di perdita del rapporto parentale” (cfr. Cass. 11689/2022). Come già indicato anche nei criteri orientativi delle tabelle milanesi ed. 2021: “Rimane sempre fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla
Tabella od anche (eccezionalmente) al di fuori della stessa;
come si legge nella sentenza n. 12408/2011, la Tabella esprime un valore "equo", "e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità”.
Pertanto, la nuova versione delle Tabelle, diversamente dal criterio a forbice vigente del
2022, fa riferimento al valore punto: pari ad € 3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati;
pari ad € 1.698 nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti.
Per quanto riguarda la distribuzione dei punti, occorre considerare cinque parametri: a)
l'età della vittima primaria;
b) l'età della vittima secondaria;
c) la convivenza tra le due;
d) la sopravvivenza di altri congiunti;
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio a sé, ma integrano tutte elementi che rivelano – secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020 – l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti fino a 3) hanno natura
“oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti cd. “interiori” di tale pregiudizio (sofferenza interiore) e necessita di specifica allegazione, potendo poi essere provata anche mediante l'utilizzo di presunzioni.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri (“obiettivi”) e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad
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esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, altri casi
(cfr. Tribunale sez. X - Milano, 28/04/2023, n. 3425).
Le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano possono ritenersi coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 10579/2021
(“In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”) e possono, peratnto, essere utilizzate dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
In applicazione dei criteri sopra indicati può procedersi alla liquidazione dei danni tenuto conto per tutti i ricorrenti che essendo presenti oltre tre familiari in vita nel nucleo familiare primario, a prescindere dalla convivenza, non è previsto alcun punto per tale voce considerata in tabella solo fino a tre familiari.
Per la qualità ed intensità della relazione affettiva, pur tenuto conto della laconica attività deduttiva afferente allo sconvolgimento di vita conseguente alla perdita del coniuge per la e del padre per gli altri ricorrenti , deve comunque presumersi la Pt_6 particolare sofferenza patita dalla vittima secondaria in ragione dell'improvvisa morte del marito/genitore cagionata da una condotta illecita esterna, rendendo altamente presumibile che abbia provocato un fortissimo senso di frustrazione, dolore, impotenza che giustifica il riconoscimento di punti 10 per ciascun figlio e di punti 15 per il coniuge, in ragione del maggiore stravolgimento della vita della vittima secondaria
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nella sua dimensione dinamico relazionale quotidiana essendo la stessa l'unica convivente con il de cuius .
Vanno, pertanto, liquidati i seguenti importi di risarcimento del danno parentale.
- Per nata il [...], coniuge convivente, €. 246.393,00, Parte_6
Tabella di riferimento: 2024 Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 63
- Per nata il [...], figlia non convivente € 179.906,00 Parte_5
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione: 10
Punti totali riconosciuti: 46
nata il [...], figlia non convivente € 179.906,00 Parte_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione: 10
Punti totali riconosciuti: 46
- nata il [...], figlia non convivente € 179.906,00 Parte_3
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione: 10
Punti totali riconosciuti: 46
- nato il [...], figlio non convivente € 187.728,00 Parte_2
Tabella di riferimento: 2024 Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione: 10
Punti totali riconosciuti: 48
- nata il [...], figlia non convivente € 187.728,00 Parte_4
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Tabella di riferimento: 2024 Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione: 10
Punti totali riconosciuti: 48
8. Conseguentemente la convenuta va condannata al pagamento Controparte_2 degli importi sopra indicati e valutati all'attualità. Spettano altresì ai ricorrenti gli interessi legali sulle sorti capitali devalutate al momento del sinistro (22.6.2019) e di anno in anno rivalutate sino alla presente decisione, secondo i criteri fissati dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione civile (v. Cass. SS.UU. n. 15928/2009 sulla scia dei principi fissati da SS.UU. n. 1712/1995, nonché Cass civ. III, n. 5234/2006) che ha affermato che nel risarcimento da danno illecito gli interessi (corrispondenti al lucro cessante) possono essere cumulati con la rivalutazione monetaria e vanno calcolati sul valore della somma via via rivalutata (secondo gli indici Istat) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione del danno.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, del rito semplificato e dell'assenza di istruttoria.
Non può essere riconosciuto, come pure richiesto dai difensori dei ricorrenti, l'aumento previsto dall'art.
4.D.M. cit. giacché la pluralità dei soggetti difesi non ha comportato, nel caso di specie, l'esame di questioni ulteriori e diverse rispetto a quelle che già costituivano oggetto del dibattito processuale, né alcun aggravio dell'attività difensiva svolta.
La convenuta, sulla base del principio di soccombenza , va altresì condannata alla refusione delle spese del procedimento di ATP, liquidate come da dispositivo e delle spese per i compensi ai CTU come liquidati nella relativa procedura.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_6 Parte_5 Pt_1
, e nei confronti della
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4 [...]
, , così provvede: CP_2
- accoglie la domanda avanzata dai ricorrenti e per l'effetto condanna la CP_2
[...]
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• al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di €. €. 47.563,00 a titolo di risarcimento dei danni iure hereditatis, da ripartire secondo le quote ereditarie di rispettiva spettanza, oltre interessi legali sulla sorte capitale devalutata al momento dell'evento (22.6.2019) e di anno in anno rivalutata sino alla presente decisione e
• al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni iure proprio
a di €. 246.393,00, Parte_6
a di 179.906,00, Parte_5
a di 179.906,00, Parte_1
a di 179.906,00, Parte_3
a di € 187.728,00, Parte_2
a di €. 187.728,00, Parte_4 oltre interessi legali sulle sorti capitali devalutate al momento dell'evento (22.6.2019) e di anno in anno rivalutate sino alla presente decisione;
- condanna la al pagamento in favore di ricorrenti delle spese di Controparte_2 lite che liquida per il presente giudizio in €. 15.149,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione agli avv.ti
SI GU e TO IZ, e per il giudizio di ATP in €.286,00 per spese e €.
5000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione agli avv.ti SI GU e TO IZ;
Cont
- condanna la convenuta alla rifusione ai ricorrenti delle somme versate per il compenso ai CTU per l'espletato ATP, come liquidato in tale procedimento.
Così deciso in Aversa, 21/11/2025
IL GIUDICE
dott. AR Grazia Savastano
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