CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/06/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1378/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg , promossa in grado d'appello,
da
rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea MORDA' Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in VIA BORGOGNA 3,
MILANO in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv.to Giulio Controparte_1
Italo RIZZO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Garbagnate
Milanese, in Giuseppe Verdi 2, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 2080/2024, emessa in data 26.02.2024, pubblicata in data 27.02.2024, dal Tribunale di Milano, Sez. XI civ., Dott.ssa Caterina Centola;
pagina 1 di 29 OGGETTO: agenzia
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 10.6.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in totale accoglimento del presente atto di citazione in appello proposto da così giudicare: Parte_1
In via preliminare, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza, con decreto, di comparizione delle parti innanzi a sé, sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con o senza cauzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., ricorrendone i motivi;
Nel merito, (ove, occorrendo, l'ammissione dei mezzi istruttori di cui al foglio di precisazione delle conclusioni del primo grado di giudizio, da intendersi ivi integralmente ritrascritti), in accoglimento del presente atto di citazione in appello svolto da , rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto del tutto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto
In ogni caso, con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio.
Con osservanza,
Milano, li 12 dicembre 2024
PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione,
(a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da avverso la Sentenza PT
n. 2080/2024, emessa in data 26.02.2024, pubblicata in data 27.02.2024, dal
Tribunale di Milano, Sez. 11 civ., Dott.ssa Caterina Centola;
pagina 2 di 29 (b) in subordine comunque respingere tutte le domande di in quanto PT
infondate in fatto ed in diritto come esposto in atti e per ogni ulteriore ragione che si dovesse ravvisare nel corso del giudizio;
(c) in accoglimento dell'appello incidentale riformare la Sentenza dichiarando che la risoluzione sia invalida e/o comunque illegittima in quanto le circostanze dedotte dalla controparte oltre che inesistenti non erano comunque imputabili all'agente o, in subordine, dichiarando che il rapporto di agenzia intercorso tra le parti si sia sciolto per circostanze attribuibili alla preponente e/o comunque in assenza di circostanze attribuibili all'agente;
(d) sempre in accoglimento dell'appello incidentale riformare la Sentenza condannando la controparte al pagamento delle somme descritte per PT
provvigioni non versate, per indennità terminali, per indennità sostitutiva del preavviso nella misura complessiva di e 3.296.747,80 oltre accessori ed interessi moratori dal 29.07.2019 al saldo, o la diversa, maggior o minor, somma che dovesse ritenere di giustizia;
(e) in subordine, sempre in accoglimento dell'appello incidentale, qualora si ritenesse che la risoluzione sia valida e legittima, riformare la Sentenza condannando la controparte al pagamento delle somme descritte per provvigioni PT
non versate (nella misura complessiva di e 486.560,43) e per indennità terminali
(nella misura complessiva di e 1.775.596,72), oltre accessori ed interessi moratori dal 29.07.2019 al saldo, o la diversa, maggior o minor, somma che dovesse ritenere di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a.
In via istruttoria
Gli atti e i documenti depositati in primo grado sono stati integralmente ridepositati nel fascicolo telematico attuale.
In relazione ai DVD (docc. 225-237), gli stessi sono stati trasmessi in uno con il fascicolo di ufficio della controversia. Qualora, a causa dell'usura e/o del tempo, gli pagina 3 di 29 stessi fossero divenuti illeggibili, si chiede di essere autorizzati a produrre apposita copia dei medesimi, ribandendo in questa sede che a fronte della dimensione complessiva dei file ivi presenti (oltre 50 GigaByte) il deposito non può avvenire via PCT
(occorrerebbe l'invio di complessive 1.724 di buste telematiche).
Con osservanza.
Milano, 10 dicembre 2024
Avv. Giulio Italo Rizzo
Firmato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata emerge quanto segue.
“Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società ha Controparte_1
citato chiedendo, in via principale, che fosse accertato che la Parte_1
risoluzione contrattuale invocata dalla controparte in data 29.7.2019 fosse priva di PT
giustificazione e che il rapporto di agenzia intercorso tra le parti si fosse sciolto per libera decisione di con condanna della convenuta alla corresponsione in proprio favore PT della somma complessiva di € 3.014.795,72 oltre accessori e interessi (nella misura prevista dalla normativa europea sul contrasto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali), o della diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia. Ha allegato a sostegno che nel febbraio 2017 aveva stipulato un contratto di agenzia con PT preceduto dalla rassicurazione da parte di quest'ultima che avrebbe concesso all'agente adeguati piani di incentivazione che avrebbero modificato gli importi provvigionali riconosciuti contrattualmente con previsioni di maggior favore per l'agente; che tuttavia già nel primo anno di mandato sarebbero insorti contrasti tra le parti per la scarsa assistenza della preponente nella presentazione dei piani e delle offerte da proporre ai clienti;
che nel
2018 senza preventiva comunicazione, avrebbe proceduto ad una drastica PT
riduzione delle provvigioni, con successiva modifica unilaterale dei piani di incentivazione nel
2019, sino alla risoluzione ex abrupto del rapporto avvenuta su iniziativa di nel PT
pagina 4 di 29 luglio 2019 per asserita scarsa produttività dell'agente. Ha evidenziato come essa avrebbe sempre svolto il mandato con la massima diligenza effettuando attività di promozione e di procacciamento della clientela nel periodo contrattuale (con 1.262 nuove linee mobili, 198 linee dati, 212 linee fisse e circa 1.000 nuove opzioni), circostanza neanche mai messa in dubbio dalla controparte, che tuttavia avrebbe rilevato un calo di produttività dal 2018 al
2019 pur in un contesto definito dalle sue stesse scelte imprenditoriali visto che essa stessa avrebbe progressivamente e unilateralmente ridotto gli incentivi a favore dell'agente non consentendo al medesimo di incentivare adeguatamente la clientela in favore di PT
pertanto la risoluzione del contratto per volontà di sarebbe priva di giusta causa, PT
con tutte le conseguenze in termini di indennità terminali come richieste con la domanda, unitamente alle provvigioni maturate e non percepite.
Si è costituita la convenuta la quale ha rilevato l'infondatezza della domanda ribadendo come il recesso fosse stato esercitato per giusta causa, tenuto conto della palese decrescita dell'agente in termini di produttività, come provato dagli atti di causa, con conseguente piena efficacia della clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente;
ha comunque contestato che il presunto calo di produttività potesse essere ascritto a se medesima tenuto peraltro conto che pur avendo essa adottato una politica commerciale uniforme su tutta la rete agenziale, nessun agente avrebbe visto, nel medesimo periodo, un calo della propria produttività tra il 98 e il 90%; ha evidenziato, ai fini della concreta valutazione della condotta contrattuale dell'agente, che nell'aprile 2018 quest'ultimo aveva percepito 98.156 euro per provvigioni relative all'attività di procacciamento e 39.255 per compensi relativi all'attività di gestione della customer base affidata;
successivamente, nel luglio 2019 aveva percepito
9.513 euro per provvigioni relative all'attività di procacciamento e 96.036 euro per compensi relativi all'attività di customer base affidata. Ha negato il diritto dell'agente alla percezione delle indennità terminali così come delle provvigioni presuntivamente maturate e non percepite. Ha chiesto il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese di lite.
Sulla documentazione versata in atti dalle parti e sulle reciproche allegazioni, a seguito di ctu tecnico contabile la causa, dopo la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.9.2023”.
Con sentenza n. 2080/2024, emessa in data 26.02.2024, pubblicata in data 27.02.2024, il pagina 5 di 29 Tribunale di Milano così pronunciava: “In parziale accoglimento della domanda condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'attrice, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, in forza del titolo dedotto in giudizio, la somma complessiva di 994.000 euro, oltre interessi moratori dalla data di cessazione del rapporto al saldo effettivo;
condanna altresì la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'attrice, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in € 1.686 euro per spese e 29.193 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali;
pone definitivamente a carico della convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di c.t.u., come a suo tempo liquidate con separato decreto”.
In sostanza il Tribunale riteneva che aveva validamente risolto il contratto ex art. PT
1456 c.c., in considerazione del fatto che l'agente, come risultava dalla ctu espletata, non aveva raggiunto i risultati minimi contrattualmente previsti e comunque aveva registrato un calo di produttività anche in termini di numero di clienti procacciati, con una variazione percentuale fortemente negativa. Evidenziava, altresì, che il rilevante calo di fatturato dell'agente nel 2019 avrebbe, comunque, giustificato anche il recesso per giusta causa della preponente ex art. 2119 c.c, rilevando che l'attrice non aveva dato prova dell'imputabilità dello stesso alle politiche commerciali di o a modifiche contrattuali significative, PT
rispetto alle quali, comunque, l'agente avrebbe avuto le facoltà previste dall'art. 2 AEC. Ciò premesso, il primo giudice riconosceva all'agente l'indennità di fine rapporto per l'anno CP_2
2019 pari a 8.974,99 euro e l'indennità di cui all'art. 1751 c.c. per euro 985.000,00, riconoscendo che l'agente, durante la vigenza del contratto, aveva proficuamente sviluppato il fatturato della preponente, sia pure con un drastico calo negli ultimi mesi del rapporto, in forza del quale applicava un correttivo del 40%, anziché del 30% come proposto dal ctu. Rigettava poi la domanda dell'agente relativa ai crediti provvigionali, in forza dell'art. 19.1 del contratto di agenzia, che stabiliva il venir meno del diritto alle provvigioni dopo la cessazione del rapporto. Poneva infine le spese di lite e di ctu a carico della convenuta, in quanto soccombente.
pagina 6 di 29 Avverso tale sentenza proponeva appello lamentando la contraddittorietà della PT
sentenza che, pur riconoscendo la giusta causa del recesso della preponente ex art. 2119 c.c., aveva comunque riconosciuto all'agente l'indennità prevista dall'art. 1751 c.c.. In subordine, contestava l'applicazione degli interessi commerciali di cui all'art. 231/2002 sull'importo attribuito a controparte a tale titolo.
Si costituiva contestando l'appello proposta da controparte e formulando, a sua CP_1
volta, cinque motivi di appello incidentale, con cui chiedeva di accertare l'illegittimità del recesso per giusta causa di e quindi la sussistenza del suo diritto all'indennità PT
sostitutiva del preavviso, con riconoscimento pieno delle spettanze di fine rapporto e di tutte le provvigioni maturate.
Concessa la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza con ordinanza del
18.6.2024, all'esito della prima udienza del 22.10.2024, il consigliere istruttore, visti gli artt.
127 ter e 352 c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza del 11.2.2025 –poi rinviata d'ufficio al
10.6.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti - calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 10.6.2025 e decisa nella camera di consiglio del
18.6.2025
RECESSO DI VODAFONE E GIUSTA CAUSA EX ART. 2119 C.C.
Col primo motivo di impugnazione lamenta che il Tribunale, pur avendo PT
dichiarato la legittimità del suo recesso dal contratto di agenzia, ha poi contraddittoriamente riconosciuto all'agente l'indennità di cui all'art. 1751 c.c., in evidente violazione di pagina 7 di 29 quest'ultima disposizione la quale, al secondo comma, stabilisce che “l'indennità non è dovuta quando il proponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”. Evidenzia, in particolare, che detta previsione contenuta nell'art. 1751 è univocamente interpretata dalla giurisprudenza come riferita all'art. 2119 c.c., ovvero proprio all'istituto della giusta causa del recesso, con la conseguenza che il recesso del preponente assistito da giusta causa comporta che all'agente non spettano né l'indennità sostitutiva del preavviso, né quella di cui all'art. 1751 c.c.. Dal momento che, nel caso di specie, il recesso di era senz'altro assistito PT da giusta causa ex 2119 c.c., il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere all'agente l'indennità ex art. 1751 c.c..
Col primo motivo di appello incidentale lamenta che il Tribunale erroneamente ha CP_1
riconosciuto esistente la clausola risolutiva invocata da controparte, in quanto sul punto l'art. 17.4 del contratto di agenzia richiama l'art. 10.6, che, a sua volta, rinvia all'allegato G del contratto al fine di individuare il livello minimo di performance richiesto all'agente, sotto al quale poteva operare il recesso. Quest'ultimo allegato, tuttavia, era variato dodici volte nel corso del rapporto, su iniziativa di e non vi era contezza della versione vigente nel PT
2019. Lo stesso CTU aveva dato atto di non conoscere il testo degli allegati G che si erano susseguiti nel corso del rapporto e che avevano determinato una variazione dei criteri per il calcolo dei livelli minimi di performance pretesi dall'agente. Dal momento che il contratto di agenzia deve provarsi per iscritto, secondo la preponente non avrebbe dimostrato CP_1
l'esistenza della clausola risolutiva e il suo contenuto, che costituisce il titolo del recesso operato da PT
Inoltre, l'agente aveva ripetutamente contestato l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di detta clausola, posto che l'allegato G in discussione era stato più volte modificato da controparte e non era mai stato restituito firmato da e gli stessi dati indicati da CP_1 controparte nel proprio documento 2, ai fini dell'applicazione della clausola risolutiva, erano stati ripetutamente contestati.
Incombeva, pertanto, a dimostrare sia l'esistenza della clausola, sia i suoi PT
presupposti di applicazione.
pagina 8 di 29 Inoltre, anche nell'ipotesi in cui detta clausola risolutiva fosse valida ed operante, secondo mancando in atti la versione aggiornata e vigente dell'allegato G, mancherebbero gli CP_1
elementi per determinare il livello minimo di performance richiesto all'agente. Quest'ultimo è individuato in almeno il 20% del valore di Inflow medio ottenuto nei 12 mesi precedenti;
il valore di Inflow è la somma dei “canoni nominali lordi”, ossia dei canoni mensili dei contratti di telefonia procacciati. Nel tempo, tuttavia, tali canoni mensili sono variati e manca agli atti la tabella aggiornata dell'Allegato G che avrebbe dovuto contenere i “Canoni nominali lordi” da considerare ai fini dell'applicazione della clausola sulla performance dell'agente. Peraltro, non tutti i prodotti concorrevano nella formazione del Valore di Inflow, ma solo quelli elencati nell'Allegato G e, dunque, a maggior ragione era necessario disporre della versione di quest'ultimo vigente nel 2019.
Flatline evidenzia, altresì, che le vere ragioni del suo calo di produzione andavano ricercate nella condotta della stessa preponente, che da settembre 2018 aveva ripetutamente modificato in senso peggiorativo gli incentivi economici e le provvigioni aggiuntive riconosciute all'agente, alzando pesantemente gli obbiettivi da raggiungere, per conseguirli, anche del 200% confrontando gli incentivi del gennaio 2019 con quelli di gennaio 2018, rendendoli di fatto irraggiungibili. Inoltre nel 2019 aveva ripetutamente inviato in ritardo i piani relativi PT agli incentivi, con l'effetto di svuotarne l'effetto incentivante per la rete degli agenti. Ulteriore fattore che aveva inciso negativamente sulla produttività dell'agente era poi da individuarsi CP_ nell'ingresso sul mercato della concorrente , che proponeva contratti di telefonia a prezzi decisamente inferiori rispetto a con l'effetto che la vendita dei prodotti di PT
quest'ultima era diventata assai più ardua e la clientela migrava da ad altri operatori. PT
In ogni caso evidenziava che nel corso del rapporto provvedeva a CP_1 CP_1
promuovere presso la clientela i servizi della preponente, procacciando oltre 30.000 di contratti sottoscritti da 27.198 nuovi clienti. Sottolineava che lo stesso CTU aveva confermato detti valori esplicitamente affermando che l'Agente aveva procurato a un totale di 27.198 PT
clienti. Gran parte delle nuove linee telefoniche procacciate dall'agente erano ancora attive al termine del rapporto a luglio 2019 ed un terzo di queste erano ancora attive dopo oltre un triennio, ossia ad ottobre 2022.
pagina 9 di 29 Inoltre, nell'ultimo periodo di rapporto tra le parti, ossia nei 7 mesi da gennaio a luglio del
2019 aveva procacciato altre migliaia di contratti e di nuovi clienti, come confermato CP_1
dalla CTU espletata, nella quale si era evidenziato che aveva procurato, nei detti mesi CP_1
del 2019, addiruttura altri 2.277 nuovi clienti. Sempre nell'ultimo periodo di rapporto tra le parti, ossia da gennaio a luglio del 2019 , a titolo di provvigioni, aveva ricevuto la CP_1
complessiva somma di 844.099,22. La CTU aveva evidenziato come il fatturato sviluppato da a favore di era aumentato esponenzialmente, passando da e 659.257,16 (nei CP_1 PT
primi trimestri del 2017) ad e 10.929.654,49 (negli ultimi trimestri del 2019). Pertanto la preponente aveva lamentato una presunta “scarsa produttività” dell'agente nel CP_1
momento in cui, grazie all'opera dell'agente, incassava oltre 10 milioni di euro all'anno sui clienti da questi procurati.
lamenta che non ha in alcun modo provato la sussistenza che un CP_1 PT inadempimento dell'agente tale da non consentire la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto. Sotto tale profilo, sottolinea che controparte non ha neppure allegato di aver subito un danno per la condotta dell'agente e ha lasciato passare mesi prima di lamentarsi, per la prima volta, della scarsa produttività dell'agente direttamente in sede di recesso.
Inoltre l'agente non godeva di alcuna zona di esclusiva, in quanto operava in piena e CP_1
totale concorrenza con altri agenti e dipendenti della stessa preponente;
riceveva CP_1
provvigioni se e solo se procacciava nuovi contratti, non aveva alcuna retribuzione fissa o altro.
Non vi era quindi alcun rischio che la zona -che peraltro l'agente non aveva- non fosse coperta.
L'agente non aveva alcuna esclusiva e i potenziali clienti -ossia tutte le società e i titolari di partita iva in Italia - potevano essere contattati da chiunque: o da o da un altro agente CP_1
delle preponente -che avrebbe a sua ricevuto le provvigioni- o da dipendenti diretti della stessa preponente. Secondo l'appellante incidentale, è assolutamente pacifico dunque, che non poteva esserci alcun danno per la preponente se l'agente riduceva la propria attività. I CP_1
potenziali clienti sarebbero semplicemente stati contattati da altri agenti o dai dipendenti di
L'unica conseguenza era che l'agente , se procacciava meno, avrebbe PT CP_1
ottenuto meno provvigioni. Non a caso, del resto, non aveva proposto alcuna azione PT
risarcitoria: nessun danno era configurabile concretamente per la stessa dalla minor produttività di . CP_1
pagina 10 di 29 Col secondo motivo di appello incidentale contesta la decisione del Tribunale nella CP_1
parte in cui ha ritenuto che la violazione della clausola contrattuale di esclusiva precludeva un sindacato del giudice sull'importanza dell'inadempimento, sul presupposto che le parti avevano già a priori valutato la gravità dell'inadempimento prevedendo la clausola in discussione.
Sul punto richiama l'orientamento più recente della Suprema Corte secondo il quale, anche in presenza di clausola risolutiva espressa, il giudice deve, comunque, verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., non potendosi altrimenti ritenere legittimo un recesso “in tronco” della preponente.
, sotto tale profilo, evidenzia che il mero mancato raggiungimento dei minimi stabiliti CP_1
non può costituire giusta causa di recesso, tenuto conto della durata del rapporto pluriennale, del fatturato milionario procurato alla preponente, dell'assenza di preventivi richiami e di qualsiasi altra contestazione.
OPINIONE DELLA CORTE
Il primo motivo di appello di e i primi due motivi di appello incidentale di PT
, in quanto logicamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati. CP_1
La questione che deve essere affrontata è la legittimità del recesso senza preavviso operato da PT
Come stabilito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte, anche nel caso di clausola risolutiva espressa, il giudice deve stabilire se la condotta contestata all'agente configuri un inadempimento tale da non consentire la prosecuzione, neppure in via temporanea, del rapporto, come previsto dall'art. 2119 c.c. per il recesso per giusta causa.
E' stato, infatti, affermato che “in tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente
pagina 11 di 29 integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività”
(Cass. n. 18030 del 23.6.2023; Cass. n. 22246 del 4.8.2021; Cass. n. 10934 del 18.5.2011).
La Corte di Cassazione ha evidenziato che sussiste un parallelismo tra l'art. 2119 c.c. e il comma 2 dell'art. 1751 c.c., per cui il recesso senza preavviso dell'impresa preponente dal rapporto di agenzia è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria, ai sensi dell'art. 1751, comma 2, c.c., e in tal caso, dunque, non spetterà all'agente non solo l'indennità sostitutiva del preavviso, ma anche quella meritocratica di fine rapporto (Cass. n. 18030 del 23.6.2023).
In particolare, la Suprema Corte, se, da un lato, ha riconosciuto la legittimità dell'inserimento all'interno del contratto di agenzia di una clausola risolutiva espressa, dall'altro lato, ne ha, in parte, limitato l'efficacia, nel senso che ha precisato che l'interruzione di un contratto di agenzia in forza di una clausola risolutiva espressa, comporta la preliminare e necessaria verifica da parte del giudice dell'esistenza di un inadempimento di gravità tale da escludere l'indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c. ed il diritto dell'agente di percepire l'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. (Cass. n. 10934/2011).
Anche nel caso di mancato raggiungimento del budget, il giudice dovrà accertare se si è in presenza di una causa “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”
(Cass. Civ. 14.2.2011 n. 3595).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che in virtù dei principi di cui all'art. 2697 c.c. e di vicinanza della prova, incombe su chi esercita il diritto di recedere per giusta causa allegare e fornire la prova della sussistenza della giusta causa di recesso e, quindi, dello specifico fatto di inadempimento posto a base della giusta causa (così Cass. sentenza n.
6008/12). Dunque, la parte che recede per giusta causa dal contratto di agenzia ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie posta a base del recesso e, dunque, anche la sussistenza in concreto della giusta causa, ossia di una causa che non consenta la pagina 12 di 29 prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ai sensi dell'art. 2119, comma 1, c.c. (Cass., 12 novembre 2019 n. 29290).
Applicando i predetti principi al caso di specie, deve, dunque, valutarsi se il calo di produttività dell'agente lamentato da nei primi sette mesi del 2019 integri un PT
inadempimento dell'agente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, ossia per i cinque mesi di preavviso contrattualmente previsto.
Con riferimento alla clausola risolutiva espressa invocata da deve rilevarsi che PT
l'art. 17.4 del contratto di agenzia, inserito nella sezione dedicata alle “Clausole risolutive espresse”, stabilisce che “in caso di mancato raggiungimento dell'indice di performance, come indicato nell'articolo 10.6, il presente contratto sarà automaticamente risolto, con semplice comunicazione scritta da parte del preponente”.
A sua volta, l'art. 10.6 prevede che “l'agente si impegna a non degradare la propria performance al di sotto di livelli minimali di tollerabilità e di diligenza così come indicati nell'allegato G”.
L'Allegato G del contratto del 2017 è intitolato “REMUNERAZIONE SUI PIANI
TELEFONICI VOCE VODAFONE E SULLA GESTIONE CLIENTE” e comprende vari paragrafi così intitolati: sub “A) REMUNERAZIONE BASE”, sub “B) PREMIO
PROVVIGIONALE ”, sub “C) PIANI DI INCENTIVAZIONE Parte_2
MERITOCRATICA (PIM)”. Vi è poi una sezione dedicata alla “LIQUIDAZIONE DELLE
PROVVIGIONI”, al cui interno si rinviene la previsione intitolata “INDICE DI
PERFORMANCE”: “Le parti convengono che, con un livello minimale di diligenza, di cui all'art. 10.6, nell'assolvimento dell'incarico in termini di procacciamento, calcolato sulla media realizzata in 2 mesi consecutivi, l'agente debba conseguire un risultato pari ad almeno il 20% del valore inflow medio ottenuto nei 12 mesi precedenti”.
Dagli atti di causa si ricava che il “valore Inflow” è un valore in euro ottenuto dalla somma di tutti i prodotti e servizi venduti dall'Agente, moltiplicati per il loro “canone nominale netto”.
Nel paragrafo A dell'Allegato G, dedicato alla remunerazione base, si legge che per ciascun affare andato a buon fine sarebbe stata riconosciuta all'agente una remunerazione pari al valore del “canone nominale netto” assegnato a ciascun prodotto/servizio procacciato dall'agente, moltiplicato per un coefficiente stabilito, secondo quanto indicato nella tabella ivi riportata.
pagina 13 di 29 Quest'ultima presenta una prima colonna in cui è indicato il prodotto e una seconda in cui è inserito il “canone nominale lordo” in euro;
vi è poi una terza colonna in cui è indicato un
“moltiplicatore” (che è pari, a seconda dei casi, a 1,5, a 2 o a 2,5); nella quarta colonna è inserita la “provvigione base” in euro e nella quinta l'importo in euro definito “quota non stornabile”.
Sotto la tabella vi è poi la precisazione che per “canone nominale netto” si intende il canone nominale lordo indicato nella tabella di cui sopra al netto degli sconti finali.
E' pacifico in causa che l'Allegato G è stato unilateralmente modificato da 12 PT
volte nel corso del rapporto e che non sono state prodotte in giudizio le versioni di detto allegato successive alla versione originaria allegata al contratto del 2017.
sostiene che il contenuto della clausola risolutiva espressa non era, comunque, mai PT
cambiato nelle versioni successive dell'allegato G e, in effetti, in difetto di prova di modifica di detta specifica clausola, può essere tenuta ferma la previsione contrattuale originaria.
Tuttavia, come ha osservato , le modifiche delle condizioni contenute nell'allegato G CP_1
nel corso del rapporto non sono prive di rilievo.
L'allegato G conteneva il prezzo annuale degli abbonamenti di ciascun prodotto che, come si
è visto, determinava il canone nominale netto e quest'ultimo, moltiplicato per il numero di pezzi venduti, consentiva di pervenire al valore di Inflow, su cui si fondava la clausola relativa alla performance richiesta all'agente. Pertanto, la mancanza agli atti delle successive versioni dell'Allegato G e dei prezzi dei prodotti impedisce di disporre di elementi necessari per l'applicazione della clausola in questione. Inoltre, sotto altro profilo, essendo l'Inflow determinato dal prezzo di un determinato abbonamento telefonico moltiplicato per il numero dei contratti procacciati, è evidente che, se scende il prezzo degli abbonamenti per politica commerciale di -che deve mettersi al pari con altri nuovi concorrenti, come PT CP_3
l'agente, a parità di contratti procurati alla preponente, ottiene un Inflow inferiore.
Il CTU, in sede di operazioni peritali aveva chiesto i dati mancanti a e, a fronte PT
della contestazione di , aveva rimesso al giudice la questione della mancanza in atti CP_1
degli allegati G aggiornati.
pagina 14 di 29 La mancata produzione in giudizio degli allegati G, via via, modificati unilateralmente dalla preponente, impedisce, quindi, di disporre degli elementi necessari per il calcolo previsto nella clausola di performance e di apprezzare come, nel tempo, si sia modificato l'Inflow che l'agente doveva procurare per effetto della variazione dei prezzi e quindi dei canoni nominali netti stabiliti da PT
Le considerazione che precedono evidentemente mettono in crisi l'applicazione della clausola contrattuale di risoluzione del contratto.
Tuttavia, poiché è comunque indubbio che nel 2019 abbia fatto registrare un deciso CP_1
calo di produttività, si ritiene di dover, in ogni caso, verificare -anche volendo prescindere dalle criticità proprie del calcolo previsto dalla clausola risolutiva espressa- se detta contrazione di rendimento dell'agente possa costituire giusta causa di recesso per la preponente e, quindi, un fatto che possa legittimare l'interruzione del rapporto senza preavviso.
ha imputato il proprio calo di rendimento alla massiccia riduzione di incentivi CP_1
economici operata da a partire dal settembre 2018, che aveva determinato una PT
contrazione dei compensi di dapprima del 20% e poi, nel 2019, anche del 60%. CP_1
L'agente ha evidenziato che aveva fissato obbiettivi, via via, più alti per il PT
conseguimento di detti compensi che, di fatto, costituivano la parte preponderante del reddito dell'agente; inoltre i piani incentivi venivano trasmessi dalla preponente con sistematico ritardo, che ne vanificava l'effetto incentivante. Confrontando gennaio 2019 con gennaio 2018, diversi target erano stati innalzati addirittura del 200%, divenendo di fatto irraggiungibili.
, con un compenso fortemente ridotto, si era trovata quindi in difficoltà, a sua volta, a CP_1
compensare la propria rete di agenti, che era andata così disgregandosi. A tale aspetti si era CP_ aggiunto l'ingresso sul mercato di , competitor di che offriva servizi di telefonia PT
a prezzi decisamente più concorrenziali, con l'effetto che l'utenza aveva preso a migrare verso altri operatori e piazzare i contratti di era divenuto sempre più difficile. PT
Tali circostanze addotte dall'agente, che ha supportato con tabelle di raffronto degli CP_1 incentivi, via via, minori previsti da e con articoli di stampa relativi all'ingresso sul PT
CP_ mercato di e alla conseguente “battaglia dei prezzi”, nonché con raffronti specifici tra le offerte dei due competitors, non sono state specificamente contestate da che si è PT
limitata ad affermare che, nonostante le variazioni unilaterali delle condizioni operate dalla pagina 15 di 29 stessa, l'agente non aveva mai ritenuto di avvalersi della facoltà di recesso di cui all'art. 2
AEC, e che comunque non era provato il nesso causale tra le politiche commerciali della preponente e il calo di rendimento dell'agente.
Le dinamiche descritte da possono ritenersi connaturali ad un settore, quale quello CP_1
della telefonia, caratterizzato da una forte concorrenza: se aveva un concorrente PT nuovo che offriva servizi a prezzi inferiori, anch'essa aveva la necessità di abbassare i prezzi e tagliare i costi e, tra questi, poteva eventualmente valutare di ridurre anche i compensi provvigionali e i premi per i propri agenti.
Tuttavia, l'effetto derivante da detti meccanismi concorrenziali non può essere scaricato unicamente sull'agente, la cui condotta va, dunque, quantomeno valutata nel quadro economico complessivo in cui lo stesso si trova ad operare e alla luce delle modifiche delle condizioni di mercato che via via si registrano nel corso del rapporto. Si è già detto che la riduzione dei canoni di abbonamento di determinava un abbassamento anche dell'Inflow prodotto PT
dall'agente, a parità di numero di contratti procacciati. Più in generale, deve rilevarsi che la contrazione dei costi derivante dall'esigenza di di stare al passo con le offerte PT
CP_ commerciali di , se può aver giustificato la scelta della preponente di ridurre i propri costi e quindi anche gli incentivi al proprio agente, non può non essere tenuta presente nel momento in cui si valuta la condotta di quest'ultimo e la gravità dell'inadempimento imputato allo stesso, a fronte di un'offerta economica profondamente modificata, sia in termini di incentivi riconosciuti all'agente, sia sotto il profilo dei prezzi dei servizi offerti all'utenza, che incideva sull'inflow generato dall'agente.
Come detto, affinché si configuri la legittimità di un recesso senza preavviso, non basta che sia configurabile un inadempimento dell'agente e non basta neppure che questo sia grave, essendo invece necessario che vi sia un inadempimento talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure per i mesi di preavviso. Solo in tal caso si legittima un recesso “in tronco” che nel caso di agente monomandatario, come , ha un effetto CP_1
chiaramente dirompente, determinando, dall'oggi al domani ,la cessazione di ogni attività, senza neppure il diritto alle indennità di fine rapporto rapportate agli affari procurati durante la vigenza pluriennale del contratto.
pagina 16 di 29 La Suprema Corte, nella valutazione della legittimità del recesso senza preavviso, richiama l'elemento fortemente fiduciario del contratto di agenzia, in considerazione del fatto che l'agente gode di maggiore autonomia rispetto al lavoratore subordinato (Cass. ord.
22246/2021).
Sotto tale profilo, vi è una sicura compromissione dell'elemento fiduciario nel momento in cui l'agente commette delle irregolarità nella gestione dei contratti o delle scorrettezze nei confronti della preponente o della clientela, se non addirittura fatti di rilevanza penale, tali da dimostrare la propria inaffidabilità e da giustificare la volontà della preponente di porre termine immediatamente al rapporto. Nella casistica giurisprudenziale si fa riferimento alla stipulazione sistematica di contratti al di fuori dei limiti della procura, al rifiuto di verifiche contabili da parte della preponente, allo sviamento della clientela a favore di una ditta concorrente, alla stipulazione di contratti sulla base di false attestazioni, alla violazione dell'obbligo di fornire informazioni alla preponente sulle condizioni di mercato della zona assegnata, alla conoscenza in capo all'agente della condotta illecita di un terzo che ha determinato un danno alla preponente, all'ingiustificato tardivo versamento alla preponente dei premi versati dai clienti, all'emissione di polizze non perfezionate e non registrate, né rinvenute presso l'agente (Cass.
10028/2021, Cass. 22285/2015, Cass.14771/2008, 7644/1996; Cass. 26830/2011; Cass.
422/2006; Cass. 3869/2011). Si tratta evidentemente di condotte, che minando alla base l'affidabilità dell'agente, giustificano l'interruzione in tronco del rapporto.
Anche nel caso di mancato raggiungimento da parte dell'agente dei minimi di fatturato pattuiti si è ritenuto sussistere in giurisprudenza, in determinati casi, la giusta causa di recesso, valutate tutte le circostanze del caso concreto, al fine di verificare la presenza di una situazione effettivamente legittimante un'interruzione immediata del rapporto.
Ciò è avvenuto, ad esempio, nel momento in cui il calo di produttività dell'agente si è accompagnato ad una contestuale violazione della clausola di esclusiva, per cui l'agente non raggiungeva il budget stabilito e intanto promuoveva le vendite di una concorrente, con palese violazione del parametro della buona fede, a cui dovrebbe invece improntarsi l'esecuzione del contratto (Cass. n.
4.8.2021 n. 22246).
pagina 17 di 29 E' evidente che se il calo di produttività dell'agente è connesso alla violazione dell'obbligo di esclusiva, si è in presenza di un comportamento scorretto che recide il vincolo fiduciario con il preponente e giustifica il recesso in tronco di quest'ultimo.
Nel caso di specie, tuttavia, non ha allegato alcuna violazione dell'obbligo di PT
esclusiva, ma solo il mancato raggiungimento degli obiettivi di performance.
Neppure ha fornito dei dati relativi ai propri altri agenti operanti a livello nazionale per fornire dei riscontri sull'andamento di rispetto agli altri operatori, nella medesima CP_1
congiuntura di mercato, come invece la giurisprudenza ritiene necessario in questi casi (Cass.
n. 6008 del 17.4.2012; Cass. n. 486 del 14.1.2016). In comparsa di costituzione in primo grado aveva allegato che nessun altro agente aveva registrato un calo equiparabile a quello PT
di . Quest'ultima aveva immediatamente contestato detta affermazione e aveva anche CP_1
allegato che era a conoscenza del fatto che, nello stesso periodo, molti agenti avevano cessato il proprio rapporto con Quest'ultima, a fronte della contestazione di controparte, non PT
ha poi fornito alcun dato sulle performance degli altri suoi agenti.
Vi sono poi altri elementi, nel caso di specie, che convincono dell'illegittimità del recesso senza preavviso operato da PT
Infatti, mentre era obbligata all'esclusiva, non aveva tale vincolo e poteva CP_1 PT
avvalersi contemporaneamente di un numero indeterminato di altri agenti e dei propri dipendenti. , inoltre, non aveva una zona di propria competenza, in quanto promuoveva CP_1
su tutto il territorio nazionale i contratti di dedicati alla clientela business, per cui PT
non vi era neppure il problema di mancata adeguata copertura di una determinata zona di vendita.
D'altra parte il forte calo di fatturato registrato da nel 2019, se da un lato trovava CP_1
causa nelle mutate condizioni di mercato determinate dall'ingresso di nuovi competitors e nella scelta di di contrarre gli incentivi economici in precedenza riconosciuti all'agente, PT
dall'altro lato non pregiudicava in alcun modo la preponente, in quanto pagava PT
solo per i contratti effettivamente procacciati, non essendo previsto un fisso mensile a CP_1
favore dell'agente. Pertanto, meno contratti l'agente procurava, meno provvigioni erano versate da che, al contempo, sul territorio nazionale si avvaleva di altri agenti. PT
pagina 18 di 29 Indicativo della mancanza di un danno in capo a dipendente dal calo di produzione PT
di appare anche il fatto che, da febbraio a luglio 2019, mai la preponente si era CP_1
lamentata della contrazione del fatturato, il che peraltro induce a pensare che la stessa era anche consapevole delle mutate condizioni di mercato. Del resto, non ha svolto alcuna PT
domanda di risarcimento danni in causa e non ha neppure dedotto un qualsiasi danno subito per effetto della condotta dell'agente.
Inoltre, va tenuto presente che, secondo la Suprema Corte, nella valutazione della giusta causa di recesso da parte della preponente deve tenersi conto “delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta”(Cass 18030/2023).
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che il contratto era iniziato nel 2017 e, come anche emerso dalla CTU svolta in primo grado, il fatturato procurato dall'agente era passato da euro
659.257,16 nei primi tre trimestri del 2017 a euro 10.929.654,49 negli ultimi tre trimestri, comprendenti il periodo da novembre 2018 a luglio 2019, dunque anche il periodo del contestato forte calo di produttività. L'aumento di fatturato procurato dalla mandante nel corso del rapporto era stato, dunque, pari al 1519 %.
Del resto le dimensioni del contratto e del fatturato procurato da erano tali che, CP_1
anche nei sette mesi del 2019 di drastico calo di produttività, quest'ultima incassava, comunque, provvigioni per euro 844.099,22. Né vale obiettare che parte di tali introiti erano relativi a clienti già acquisiti, perché, anche per il mantenimento dell'utenza già procacciata,
l'agente era tenuto a porre in essere una serie di attività, come visite periodiche e contatti degli gli utenti
Conclusivamente, pur volendo configurare un inadempimento dell'agente nel 2019, deve rilevarsi che non si è in presenza di un inadempimento talmente grave da non consentire la prosecuzione quantomeno temporanea del rapporto, limitata al periodo di preavviso, ossia a cinque mesi. In tal senso concorrono diverse considerazioni: il calo drastico di produttività trovava almeno in parte giustificazione nella concorrenza determinata dall'ingresso sul mercato di nuovi attori più competitivi, nella riduzione dei prezzi dei contratti e del conseguente Inflow
e nella contrazione degli incentivi operata da la dimensione economica del contratto PT
di Flatline era, comunque, tale che continuava a procurare volumi niente affatto irrisori alla pagina 19 di 29 preponente;
l'agente non godeva di esclusiva, né di un fisso, per cui veniva pagata solo per i contratti effettivamente procurati, mentre si avvaleva contemporaneamente anche di PT
altri agenti;
a non sono state addebitate irregolarità nella gestione di rilevanza penale o CP_1
comunque condotte di mala fede e scorrette, tali da minare la fiducia della preponente, come ad esempio l'aver agito a favore di qualche concorrente;
infine nel corso del 2019 non PT risulta aver mai contestato all'agente il suo calo di rendimento e a luglio ha direttamente risolto il contratto per giusta causa.
Ritiene la Corte che le valutazioni che precedono inducono ad escludere che, nel caso di specie, si sia verificato un inadempimento tale da giustificare il recesso in tronco operato da
PT
D'altra parte deve ritenersi che la valutazione ai sensi dell'art. 2119 c.c. deve essere connotata da un certo rigore, tenuto conto che l'effetto naturale di tale recesso non è solo il venir meno del diritto al preavviso, ma anche la perdita dell'indennità meritocratica di cui all'art. 1751 c.c., ragion per cui occorre attentamente valutare la singola situazione concreta ed evitare abusi da parte del preponente che potrebbero vanificare la normativa di tutela dell'agente di matrice anche comunitaria (Cass. n. 10934 del 18.5.2011).
RESIDUE PROVVIGIONI / PREMI SPETTANTI ALL'AGENTE
Col terzo motivo di appello incidentale, censura la decisione del Tribunale di Milano CP_1
nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di pagamento delle provvigioni Warm Up e
Anniversary in forza dell'art. 19.1 del contratto di agenzia, che impedirebbe la maturazione e la liquidazione delle stesse dopo la cessazione del rapporto. Secondo l'appellante incidentale, il primo giudice aveva inoltre erroneamente qualificato come premi aggiuntivi e non come vere e proprie provvigioni le somme in questione. Assume che l'art. 19.1 deve ritenersi nullo per violazione di norma imperativa, in quanto in contrasto con l'art. 1748 c.c., che, in punto maturazione e liquidazione delle provvigioni, esclude deroghe in senso sfavorevole all'agente.
Ribadita la natura di vere e proprie provvigioni delle voci Warm Up e Anniversary - rispettivamente riconosciute all'agente nel caso di mantenimento del cliente per 6 o 12 mesi dall'avvio del contratto procacciato- ha chiesto, a tale titolo, sulla scorta dei calcoli CP_1
effettuati dallo stesso CTU, euro 127.813,60, nel denegato caso in cui la clausola 19.1 sia pagina 20 di 29 ritenuto valida, quantomeno per le provvigioni maturate entro il termine del contratto perché relative a contratti aperti a luglio e dicembre 2018. Nell'ipotesi in cui detta clausola sia ritenuta nulla, ha domandato invece la condanna di controparte al pagamento dell'importo di euro
252.810,66, conteggiando anche le provvigioni maturate dopo il termine del rapporto.
OPINIONE DELLA CORTE
Il motivo è parzialmente fondato.
L'agente deduce che i compensi in esame erano riconosciuti da nel momento in PT
cui i clienti procacciati da restavano attivi per almeno sei mesi con riferimento alla CP_1
provvigione Warm Up e per almeno un anno per la provvigione Anniversary.
Allega che il mantenimento di tali contratti per detto lasso di tempo presupponeva un'attivazione dell'agente in tal senso, che doveva provvedere a visite periodiche e contatti con la clientela, per conservarne la fidelizzazione.
Da tali allegazioni si comprende che i compensi di cui alle clausole Warm Up e Anniversary erano, in sostanza, il corrispettivo riconosciuto all'agente per la descritta attività di visita e di contatto periodico della clientela già procacciata, volta al mantenimento della stessa presso
PT
Se tale è la natura dei compensi in esame, è chiaro che gli stessi possono configurarsi solo in costanza del contratto, in quanto, venuto meno il rapporto, non vi è attività dell'agente da remunerare.
La clausola, quindi, è valida e deve essere interpretata nel senso che il periodo semestrale od annuale previsto per i compensi in oggetto deve essere maturato interamente in vigenza del contratto, in quanto solo in costanza di rapporto Flatline poteva svolgere -per un semestre o un anno- l'attività di visita e contatto dei clienti che determinava la maturazione dei corrispettivi in questione.
Pertanto deve ritenersi che i premi in esame sono riconoscibili a nella misura indicata CP_1
dal ctu di euro 127.813,60, in relazione ai premi di luglio e dicembre 2018 maturati entro giugno e luglio 2019, ossia durante la vigenza del contratto.
deve, pertanto, essere condannata a pagare a anche tale importo. PT CP_1
pagina 21 di 29 MISURA DELL'INDENNITA' MERITOCRATICA EX ART. 1751 C.C.
Col quarto motivo di appello incidentale, contesta la misura con cui il primo CP_1 giudice le ha riconosciuto l'indennità di cui all'art. 1751 c.c.. Evidenzia che, secondo quanto emerge dai calcoli del ctu, nel caso di specie l'indennità ex art. 1751 c.c., che costituisce il massimo erogabile all'agente, è pari ad euro 1.775.596,72 e l'indennità calcolata secondo gli
AEC Commercio 2009 è pari al medesimo importo e quest'ultimo costituisce il minimo erogabile all'agente. Dunque, nel caso di specie, massimo e minimo coincidono e quindi l'importo individuato non può che essere quello liquidabile all'agente.
Contesta la decurtazione del 40% operata dal Tribunale in relazione al calo di produttività degli ultimi mesi.
Evidenzia che, come emerge dalla CTU, ha procurato 27.198 nuovi clienti per la CP_1
preponente; al momento della cessazione del rapporto, ossia a luglio 2019, circa 20.000 clienti erano ancora attivi e quindi paganti;
dopo un triennio dalla conclusione del rapporto, ossia a ottobre 2022, erano ancora attivi 6.628 clienti procacciati, quindi vi erano ancora 6.628 clienti procacciati da che pagavano i canoni alla controparte. CP_1
Richiama le considerazioni del consulente d'ufficio, secondo cui, nel periodo di vigenza del contratto, vi è stato un aumento del fatturato della società mandante di oltre 15 volte. In particolare l'aumento di detto fatturato è stato del 1.529% in termini percentuali e di euro
10.258.530,70 in termini assoluti, come risulta dalla tabella predisposta dal CTU:
- Fatturato mandante nei primi tre trimestri del 2017: euro 659.257,16;
- Fatturato del mandante ultimi 3 trimestri (nov 2018 - lug 2019): 10.929.654,49:
- Incremento (decremento) totale del fatturato del mandante: 10.258.530,70;
- % incremento (decremento) del fatturato del mandante: 1.529%.
Flatline evidenzia, pertanto, che, secondo quanto calcolato dallo stesso consulente d'ufficio, nei primi tre trimestri del rapporto, il fatturato procurato dall'agente alla preponente era pari ad euro 659.257,16. Al momento della cessazione del rapporto -ossia al momento in cui l'agente avrebbe ridotto drasticamente la propria attività- la preponente percepiva un fatturato di euro 10.929.654,40, ossia vi era stato, grazie all'opera dell'agente un CP_1
aumento del fatturato della società mandante di oltre il 1500 %. Ancora dopo oltre tre anni pagina 22 di 29 dalla conclusione del rapporto con l'agente la preponente godeva di vantaggi consistenti, percependo i canoni da 6.628 clienti procacciati. Precisava, infine, che nessun cliente era stato assegnato da quindi si trattava integralmente di fatturato procurato PT dall'agente.
OPINIONE DELLA CORTE
Vale la pena di evidenziare, preliminarmente, che non ha mosso alcuna PT
contestazione sulla quantificazione dell'indennità in questione a favore dell'agente. In primo grado non aveva sollevato osservazioni all'operato del ctu e in sede di appello si è limitata a contestare la debenza di tale indennità in virtù del proprio recesso per giusta causa dal contratto, senza tuttavia svolgere alcun rilievo sulla quantificazione della stessa.
In questa sede, pertanto, esclusa la sussistenza dei presupposti per un recesso senza preavviso, deve solamente valutarsi la fondatezza della doglianza di relativa CP_1
all'abbattimento operato dal Tribunale sull'indennità calcolata dal CTU.
Quest'ultimo, in particolare, aveva proposto una decurtazione del 30% della misura massima, mentre il Tribunale ha ritenuto maggiormente congrua una riduzione del 40%, tenuto conto del drastico calo di produttività riscontrato nella fase finale del rapporto.
La Corte condivide detta valutazione espressa dal Tribunale, in considerazione dell'andamento del rapporto.
Dalla CTU si evince, come già sopra anticipato, che è passata dal fatturato di CP_1
euro 659.257,16 dei primi tre trimestri del 2017 ad euro 10.929.654,49 per il periodo novembre 2018/luglio 2019, con un incremento di euro 10.258.530,70, corrispondente al
1.529 %.
Tenuto conto di tutte le provvigioni e dei premi, l'indennità massima è stata determinata dal ctu in euro 1.775.596,72.
Il consulente ha, quindi, valutato il tasso di migrazione della clientela, così come definito dall'art. 17 della direttiva 86/653/CEE, svolgendo le seguenti considerazioni.
Posto che il contratto è durato meno di tre anni, ha ritenuto congruo un periodo di osservazione di due anni dalla conclusione del contratto di agenzia. Ha quindi verificato che in totale aveva procacciato 27.200 clienti a di cui 13.627 non erano più CP_1 PT
pagina 23 di 29 presenti il 29.7.2020, ossia un anno dopo la conclusione del rapporto, con un tasso di migrazione pertanto del 50,10%. Alla data del 29.7.2021, dopo due anni dalla cessazione del contratto di agenzia, erano migrati altri 5.181 clienti (il 38,17%). Infine, il ctu riteneva di applicare un coefficiente di 6,49% per l'incasso anticipato dell'indennità in esame rispetto alle provvigioni perse dall'agente per il recesso dal contratto e un ulteriore riduzione del 30% in considerazione della notorietà del marchio che aveva PT
indubbiamente agevolato il lavoro dell'agente.
Alla luce dei dati esposti, ritiene la Corte che, dal momento che l'art. 1751 c.c. prevede l'indennità massima erogabile e la sua concreta quantificazione deve tener presente di tutte le circostanze della fattispecie concreta, nonché del complesso degli affari, al presente ma anche in visione prospettica, appare condivisibile la valutazione del Tribunale che ha decurtato di un ulteriore 10% l'indennità in questione, tenuto conto del drastico calo registrato nel fatturato dell'agente nel 2019, che inevitabilmente si riflette anche sulle previsioni future in termini di clienti e volumi.
INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
Col quinto motivo di appello incidentale, censura la decisione del Tribunale CP_1 nella parte in cui le ha negato l'indennità sostitutiva del preavviso.
Accertata l'illegittimità della risoluzione immediata operata da come PT argomentato col primo motivo di appello incidentale, l'agente rivendica il proprio diritto al preavviso, dal momento che il recesso di controparte, in assenza di giusta causa, si converte in recesso libero.
aveva diritto ad un preavviso di cinque mesi e, in difetto, chiede il pagamento CP_1
dell'importo di euro 1.071.407,58, calcolato dal CTU e corrispondente alla somma indicata,
a tale titolo, fin dal proprio atto di citazione, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/2002.
OPINIONE DELLA CORTE
Esclusa la sussistenza di una giusta causa del recesso, quest'ultimo degrada a recesso libero ed è dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso.
pagina 24 di 29 La Suprema Corte ha, infatti, affermato che, in tema di rapporto di agenzia, il recesso per giusta causa si converte, ove si accerti l'insussistenza di quest'ultima, in un recesso senza preavviso, che determina la riespansione del diritto della controparte a percepire le previste indennità e l'eventuale risarcimento del danno (Cass. n. 19579 del 30.9.2016).
Nel caso di specie il CTU ha evidenziato che il preavviso dovuto sarebbe stato di 5 mesi, tenuto conto che operava quale monomandataria in esclusiva e che il rapporto era CP_1
durato 2 anni e 5 mesi. Ha altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 10 AEC Commercio,
“L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio”.
Pertanto, tenuto conto del totale delle fatture e delle note di credito emesse dall'agente nel
2018, ha calcolato in euro 1.071.407,58 l'indennità in discussione. Sull'entità dell'importo così determinato dal consulente non sono sorte discussioni.
Pertanto deve essere condannata a pagare anche detta somma a . PT CP_1
MISURA DEGLI INTERESSI
Col secondo motivo di gravame l'appellante principale si duole della condanna al pagamento degli interessi commerciali a favore di controparte e chiede che, in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui sia riconosciuta a controparte l'indennità ex art. 1751 c.c., sulla stessa non sia calcolati gli interessi di cui al d.lgs 231/2002, posto che questi ultimi sarebbero applicabili solo in caso di ritardi nel pagamento di corrispettivi per la vendita di merci o la prestazione di servizi, mentre l'indennità in discussione non avrebbe tale natura e sarebbe, pertanto, estranea al concetto di “transazione commerciale”.
OPINIONE DELLA CORTE
La Corte di Cassazione con ordinanza n.10528 del 31.3.2022 ha affermato che
“In tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di "transazione commerciale" di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le
pagina 25 di 29 prestazioni di servizio, non avendo la norma introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va ricompreso, pertanto, anche il contratto di agenzia”.
Conseguentemente, a tutte le prestazioni derivanti dal contratto di agenzia -e quindi anche alle somme dovute a titolo di indennità di fine rapporto- si applicano gli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c..
Così infatti la citata ordinanza si esprime in motivazione: “La natura di contratto di durata del rapporto di agenzia non consente di frazionare e valutare in maniera atomistica le singole obbligazioni che nel corso dell'estrinsecarsi del rapporto possono sorgere a carico delle parti contraenti, dovendosi, come sopra evidenziato, riferire il termine transazione alla fonte delle obbligazioni suscettibili di scaturire nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti”. E ancora: “Avuto riguardo poi alle obbligazioni oggetto del presente giudizio, rappresentate da indennità dovute all'agente quale conseguenza del recesso della compagnia, la soluzione risulta oltre modo giustificata in quanto trattasi di indennità che sebbene venute a maturazione alla data di cessazione del rapporto, hanno la loro genesi e maturazione nel corso del rapporto, risalente come detto ad epoca ben anteriore a quella dell'agosto del 2002, non potendo quindi esser valutate in maniera autonoma rispetto al rapporto dal quale rinvengono il loro fondamento”.
Pertanto vanno riconosciuti gli interessi commerciali ex d.lgs. 231/2002 sulle somme qui riconosciute a favore dell'agente.
SPESE DI LITE
La riforma della sentenza di primo grado con parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da comporta la necessità di rivedere la regolamentazione CP_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova infatti ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod.
pagina 26 di 29 proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord.
n. 1775/2017).
L'esito del giudizio vede il rigetto dell'appello principale e la soccombenza di che, pertanto, deve essere condannata pagare a controparte le spese di PT
entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di lite sopportate da , per il primo grado di giudizio, tenuto conto CP_1
del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 49.336,00, di cui euro 7.789,00 per la fase di studio, euro 5.136,00 per la fase introduttiva, euro 22.872,00 per la fase di trattazione, euro
13.542,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, oltre rimborso contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo.
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto dei CP_1
medesimi parametri e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 31.283,00, di cui euro 9643,00 per studio, euro 5607,00 per fase introduttiva, euro 16.033,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, oltre rimborso contributo unificato per appello incidentale.
Vista l'infondatezza dell'appello di la Corte dichiara che sussistono i PT
presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
pagina 27 di 29
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2080/2024, emessa in data 26.02.2024, pubblicata in data 27.02.2024, dal
Tribunale di Milano -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1. dichiara l'illegittimità del recesso senza preavviso posto in essere da in PT
data 29.7.2019, relativamente al contratto di agenzia stipulato tra le parti in data
17.2.2017;
2. condanna a pagare a a titolo di Parte_1 Controparte_1
indennità sostitutiva del preavviso, la somma di euro 1.071.407,58, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dal 29.7.2019 al saldo;
3. condanna a pagare a a titolo Parte_1 Controparte_1
premi Warm Up e Anniversary maturati in corso di rapporto, la somma di euro
127.813,60, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dal 29.7.2019 al saldo;
4. conferma per il resto la sentenza di primo grado;
5. condanna a pagare a a titolo di Parte_1 CP_1 Controparte_1
rimborso delle spese di lite di primo grado, la somma di euro 49.336,00, oltre
15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, oltre rimborso contributo unificato e marca per iscrizione a ruolo;
6. condanna a pagare a a titolo di Parte_1 Controparte_1
rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 31.283,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, oltre rimborso contributo unificato;
7. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui Parte_1
all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Carlo Maddaloni
pagina 28 di 29 pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg , promossa in grado d'appello,
da
rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea MORDA' Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in VIA BORGOGNA 3,
MILANO in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv.to Giulio Controparte_1
Italo RIZZO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Garbagnate
Milanese, in Giuseppe Verdi 2, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 2080/2024, emessa in data 26.02.2024, pubblicata in data 27.02.2024, dal Tribunale di Milano, Sez. XI civ., Dott.ssa Caterina Centola;
pagina 1 di 29 OGGETTO: agenzia
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 10.6.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in totale accoglimento del presente atto di citazione in appello proposto da così giudicare: Parte_1
In via preliminare, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza, con decreto, di comparizione delle parti innanzi a sé, sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con o senza cauzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., ricorrendone i motivi;
Nel merito, (ove, occorrendo, l'ammissione dei mezzi istruttori di cui al foglio di precisazione delle conclusioni del primo grado di giudizio, da intendersi ivi integralmente ritrascritti), in accoglimento del presente atto di citazione in appello svolto da , rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto del tutto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto
In ogni caso, con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio.
Con osservanza,
Milano, li 12 dicembre 2024
PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione,
(a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da avverso la Sentenza PT
n. 2080/2024, emessa in data 26.02.2024, pubblicata in data 27.02.2024, dal
Tribunale di Milano, Sez. 11 civ., Dott.ssa Caterina Centola;
pagina 2 di 29 (b) in subordine comunque respingere tutte le domande di in quanto PT
infondate in fatto ed in diritto come esposto in atti e per ogni ulteriore ragione che si dovesse ravvisare nel corso del giudizio;
(c) in accoglimento dell'appello incidentale riformare la Sentenza dichiarando che la risoluzione sia invalida e/o comunque illegittima in quanto le circostanze dedotte dalla controparte oltre che inesistenti non erano comunque imputabili all'agente o, in subordine, dichiarando che il rapporto di agenzia intercorso tra le parti si sia sciolto per circostanze attribuibili alla preponente e/o comunque in assenza di circostanze attribuibili all'agente;
(d) sempre in accoglimento dell'appello incidentale riformare la Sentenza condannando la controparte al pagamento delle somme descritte per PT
provvigioni non versate, per indennità terminali, per indennità sostitutiva del preavviso nella misura complessiva di e 3.296.747,80 oltre accessori ed interessi moratori dal 29.07.2019 al saldo, o la diversa, maggior o minor, somma che dovesse ritenere di giustizia;
(e) in subordine, sempre in accoglimento dell'appello incidentale, qualora si ritenesse che la risoluzione sia valida e legittima, riformare la Sentenza condannando la controparte al pagamento delle somme descritte per provvigioni PT
non versate (nella misura complessiva di e 486.560,43) e per indennità terminali
(nella misura complessiva di e 1.775.596,72), oltre accessori ed interessi moratori dal 29.07.2019 al saldo, o la diversa, maggior o minor, somma che dovesse ritenere di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a.
In via istruttoria
Gli atti e i documenti depositati in primo grado sono stati integralmente ridepositati nel fascicolo telematico attuale.
In relazione ai DVD (docc. 225-237), gli stessi sono stati trasmessi in uno con il fascicolo di ufficio della controversia. Qualora, a causa dell'usura e/o del tempo, gli pagina 3 di 29 stessi fossero divenuti illeggibili, si chiede di essere autorizzati a produrre apposita copia dei medesimi, ribandendo in questa sede che a fronte della dimensione complessiva dei file ivi presenti (oltre 50 GigaByte) il deposito non può avvenire via PCT
(occorrerebbe l'invio di complessive 1.724 di buste telematiche).
Con osservanza.
Milano, 10 dicembre 2024
Avv. Giulio Italo Rizzo
Firmato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata emerge quanto segue.
“Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società ha Controparte_1
citato chiedendo, in via principale, che fosse accertato che la Parte_1
risoluzione contrattuale invocata dalla controparte in data 29.7.2019 fosse priva di PT
giustificazione e che il rapporto di agenzia intercorso tra le parti si fosse sciolto per libera decisione di con condanna della convenuta alla corresponsione in proprio favore PT della somma complessiva di € 3.014.795,72 oltre accessori e interessi (nella misura prevista dalla normativa europea sul contrasto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali), o della diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia. Ha allegato a sostegno che nel febbraio 2017 aveva stipulato un contratto di agenzia con PT preceduto dalla rassicurazione da parte di quest'ultima che avrebbe concesso all'agente adeguati piani di incentivazione che avrebbero modificato gli importi provvigionali riconosciuti contrattualmente con previsioni di maggior favore per l'agente; che tuttavia già nel primo anno di mandato sarebbero insorti contrasti tra le parti per la scarsa assistenza della preponente nella presentazione dei piani e delle offerte da proporre ai clienti;
che nel
2018 senza preventiva comunicazione, avrebbe proceduto ad una drastica PT
riduzione delle provvigioni, con successiva modifica unilaterale dei piani di incentivazione nel
2019, sino alla risoluzione ex abrupto del rapporto avvenuta su iniziativa di nel PT
pagina 4 di 29 luglio 2019 per asserita scarsa produttività dell'agente. Ha evidenziato come essa avrebbe sempre svolto il mandato con la massima diligenza effettuando attività di promozione e di procacciamento della clientela nel periodo contrattuale (con 1.262 nuove linee mobili, 198 linee dati, 212 linee fisse e circa 1.000 nuove opzioni), circostanza neanche mai messa in dubbio dalla controparte, che tuttavia avrebbe rilevato un calo di produttività dal 2018 al
2019 pur in un contesto definito dalle sue stesse scelte imprenditoriali visto che essa stessa avrebbe progressivamente e unilateralmente ridotto gli incentivi a favore dell'agente non consentendo al medesimo di incentivare adeguatamente la clientela in favore di PT
pertanto la risoluzione del contratto per volontà di sarebbe priva di giusta causa, PT
con tutte le conseguenze in termini di indennità terminali come richieste con la domanda, unitamente alle provvigioni maturate e non percepite.
Si è costituita la convenuta la quale ha rilevato l'infondatezza della domanda ribadendo come il recesso fosse stato esercitato per giusta causa, tenuto conto della palese decrescita dell'agente in termini di produttività, come provato dagli atti di causa, con conseguente piena efficacia della clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente;
ha comunque contestato che il presunto calo di produttività potesse essere ascritto a se medesima tenuto peraltro conto che pur avendo essa adottato una politica commerciale uniforme su tutta la rete agenziale, nessun agente avrebbe visto, nel medesimo periodo, un calo della propria produttività tra il 98 e il 90%; ha evidenziato, ai fini della concreta valutazione della condotta contrattuale dell'agente, che nell'aprile 2018 quest'ultimo aveva percepito 98.156 euro per provvigioni relative all'attività di procacciamento e 39.255 per compensi relativi all'attività di gestione della customer base affidata;
successivamente, nel luglio 2019 aveva percepito
9.513 euro per provvigioni relative all'attività di procacciamento e 96.036 euro per compensi relativi all'attività di customer base affidata. Ha negato il diritto dell'agente alla percezione delle indennità terminali così come delle provvigioni presuntivamente maturate e non percepite. Ha chiesto il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese di lite.
Sulla documentazione versata in atti dalle parti e sulle reciproche allegazioni, a seguito di ctu tecnico contabile la causa, dopo la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.9.2023”.
Con sentenza n. 2080/2024, emessa in data 26.02.2024, pubblicata in data 27.02.2024, il pagina 5 di 29 Tribunale di Milano così pronunciava: “In parziale accoglimento della domanda condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'attrice, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, in forza del titolo dedotto in giudizio, la somma complessiva di 994.000 euro, oltre interessi moratori dalla data di cessazione del rapporto al saldo effettivo;
condanna altresì la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'attrice, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in € 1.686 euro per spese e 29.193 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali;
pone definitivamente a carico della convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di c.t.u., come a suo tempo liquidate con separato decreto”.
In sostanza il Tribunale riteneva che aveva validamente risolto il contratto ex art. PT
1456 c.c., in considerazione del fatto che l'agente, come risultava dalla ctu espletata, non aveva raggiunto i risultati minimi contrattualmente previsti e comunque aveva registrato un calo di produttività anche in termini di numero di clienti procacciati, con una variazione percentuale fortemente negativa. Evidenziava, altresì, che il rilevante calo di fatturato dell'agente nel 2019 avrebbe, comunque, giustificato anche il recesso per giusta causa della preponente ex art. 2119 c.c, rilevando che l'attrice non aveva dato prova dell'imputabilità dello stesso alle politiche commerciali di o a modifiche contrattuali significative, PT
rispetto alle quali, comunque, l'agente avrebbe avuto le facoltà previste dall'art. 2 AEC. Ciò premesso, il primo giudice riconosceva all'agente l'indennità di fine rapporto per l'anno CP_2
2019 pari a 8.974,99 euro e l'indennità di cui all'art. 1751 c.c. per euro 985.000,00, riconoscendo che l'agente, durante la vigenza del contratto, aveva proficuamente sviluppato il fatturato della preponente, sia pure con un drastico calo negli ultimi mesi del rapporto, in forza del quale applicava un correttivo del 40%, anziché del 30% come proposto dal ctu. Rigettava poi la domanda dell'agente relativa ai crediti provvigionali, in forza dell'art. 19.1 del contratto di agenzia, che stabiliva il venir meno del diritto alle provvigioni dopo la cessazione del rapporto. Poneva infine le spese di lite e di ctu a carico della convenuta, in quanto soccombente.
pagina 6 di 29 Avverso tale sentenza proponeva appello lamentando la contraddittorietà della PT
sentenza che, pur riconoscendo la giusta causa del recesso della preponente ex art. 2119 c.c., aveva comunque riconosciuto all'agente l'indennità prevista dall'art. 1751 c.c.. In subordine, contestava l'applicazione degli interessi commerciali di cui all'art. 231/2002 sull'importo attribuito a controparte a tale titolo.
Si costituiva contestando l'appello proposta da controparte e formulando, a sua CP_1
volta, cinque motivi di appello incidentale, con cui chiedeva di accertare l'illegittimità del recesso per giusta causa di e quindi la sussistenza del suo diritto all'indennità PT
sostitutiva del preavviso, con riconoscimento pieno delle spettanze di fine rapporto e di tutte le provvigioni maturate.
Concessa la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza con ordinanza del
18.6.2024, all'esito della prima udienza del 22.10.2024, il consigliere istruttore, visti gli artt.
127 ter e 352 c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza del 11.2.2025 –poi rinviata d'ufficio al
10.6.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti - calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 10.6.2025 e decisa nella camera di consiglio del
18.6.2025
RECESSO DI VODAFONE E GIUSTA CAUSA EX ART. 2119 C.C.
Col primo motivo di impugnazione lamenta che il Tribunale, pur avendo PT
dichiarato la legittimità del suo recesso dal contratto di agenzia, ha poi contraddittoriamente riconosciuto all'agente l'indennità di cui all'art. 1751 c.c., in evidente violazione di pagina 7 di 29 quest'ultima disposizione la quale, al secondo comma, stabilisce che “l'indennità non è dovuta quando il proponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”. Evidenzia, in particolare, che detta previsione contenuta nell'art. 1751 è univocamente interpretata dalla giurisprudenza come riferita all'art. 2119 c.c., ovvero proprio all'istituto della giusta causa del recesso, con la conseguenza che il recesso del preponente assistito da giusta causa comporta che all'agente non spettano né l'indennità sostitutiva del preavviso, né quella di cui all'art. 1751 c.c.. Dal momento che, nel caso di specie, il recesso di era senz'altro assistito PT da giusta causa ex 2119 c.c., il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere all'agente l'indennità ex art. 1751 c.c..
Col primo motivo di appello incidentale lamenta che il Tribunale erroneamente ha CP_1
riconosciuto esistente la clausola risolutiva invocata da controparte, in quanto sul punto l'art. 17.4 del contratto di agenzia richiama l'art. 10.6, che, a sua volta, rinvia all'allegato G del contratto al fine di individuare il livello minimo di performance richiesto all'agente, sotto al quale poteva operare il recesso. Quest'ultimo allegato, tuttavia, era variato dodici volte nel corso del rapporto, su iniziativa di e non vi era contezza della versione vigente nel PT
2019. Lo stesso CTU aveva dato atto di non conoscere il testo degli allegati G che si erano susseguiti nel corso del rapporto e che avevano determinato una variazione dei criteri per il calcolo dei livelli minimi di performance pretesi dall'agente. Dal momento che il contratto di agenzia deve provarsi per iscritto, secondo la preponente non avrebbe dimostrato CP_1
l'esistenza della clausola risolutiva e il suo contenuto, che costituisce il titolo del recesso operato da PT
Inoltre, l'agente aveva ripetutamente contestato l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di detta clausola, posto che l'allegato G in discussione era stato più volte modificato da controparte e non era mai stato restituito firmato da e gli stessi dati indicati da CP_1 controparte nel proprio documento 2, ai fini dell'applicazione della clausola risolutiva, erano stati ripetutamente contestati.
Incombeva, pertanto, a dimostrare sia l'esistenza della clausola, sia i suoi PT
presupposti di applicazione.
pagina 8 di 29 Inoltre, anche nell'ipotesi in cui detta clausola risolutiva fosse valida ed operante, secondo mancando in atti la versione aggiornata e vigente dell'allegato G, mancherebbero gli CP_1
elementi per determinare il livello minimo di performance richiesto all'agente. Quest'ultimo è individuato in almeno il 20% del valore di Inflow medio ottenuto nei 12 mesi precedenti;
il valore di Inflow è la somma dei “canoni nominali lordi”, ossia dei canoni mensili dei contratti di telefonia procacciati. Nel tempo, tuttavia, tali canoni mensili sono variati e manca agli atti la tabella aggiornata dell'Allegato G che avrebbe dovuto contenere i “Canoni nominali lordi” da considerare ai fini dell'applicazione della clausola sulla performance dell'agente. Peraltro, non tutti i prodotti concorrevano nella formazione del Valore di Inflow, ma solo quelli elencati nell'Allegato G e, dunque, a maggior ragione era necessario disporre della versione di quest'ultimo vigente nel 2019.
Flatline evidenzia, altresì, che le vere ragioni del suo calo di produzione andavano ricercate nella condotta della stessa preponente, che da settembre 2018 aveva ripetutamente modificato in senso peggiorativo gli incentivi economici e le provvigioni aggiuntive riconosciute all'agente, alzando pesantemente gli obbiettivi da raggiungere, per conseguirli, anche del 200% confrontando gli incentivi del gennaio 2019 con quelli di gennaio 2018, rendendoli di fatto irraggiungibili. Inoltre nel 2019 aveva ripetutamente inviato in ritardo i piani relativi PT agli incentivi, con l'effetto di svuotarne l'effetto incentivante per la rete degli agenti. Ulteriore fattore che aveva inciso negativamente sulla produttività dell'agente era poi da individuarsi CP_ nell'ingresso sul mercato della concorrente , che proponeva contratti di telefonia a prezzi decisamente inferiori rispetto a con l'effetto che la vendita dei prodotti di PT
quest'ultima era diventata assai più ardua e la clientela migrava da ad altri operatori. PT
In ogni caso evidenziava che nel corso del rapporto provvedeva a CP_1 CP_1
promuovere presso la clientela i servizi della preponente, procacciando oltre 30.000 di contratti sottoscritti da 27.198 nuovi clienti. Sottolineava che lo stesso CTU aveva confermato detti valori esplicitamente affermando che l'Agente aveva procurato a un totale di 27.198 PT
clienti. Gran parte delle nuove linee telefoniche procacciate dall'agente erano ancora attive al termine del rapporto a luglio 2019 ed un terzo di queste erano ancora attive dopo oltre un triennio, ossia ad ottobre 2022.
pagina 9 di 29 Inoltre, nell'ultimo periodo di rapporto tra le parti, ossia nei 7 mesi da gennaio a luglio del
2019 aveva procacciato altre migliaia di contratti e di nuovi clienti, come confermato CP_1
dalla CTU espletata, nella quale si era evidenziato che aveva procurato, nei detti mesi CP_1
del 2019, addiruttura altri 2.277 nuovi clienti. Sempre nell'ultimo periodo di rapporto tra le parti, ossia da gennaio a luglio del 2019 , a titolo di provvigioni, aveva ricevuto la CP_1
complessiva somma di 844.099,22. La CTU aveva evidenziato come il fatturato sviluppato da a favore di era aumentato esponenzialmente, passando da e 659.257,16 (nei CP_1 PT
primi trimestri del 2017) ad e 10.929.654,49 (negli ultimi trimestri del 2019). Pertanto la preponente aveva lamentato una presunta “scarsa produttività” dell'agente nel CP_1
momento in cui, grazie all'opera dell'agente, incassava oltre 10 milioni di euro all'anno sui clienti da questi procurati.
lamenta che non ha in alcun modo provato la sussistenza che un CP_1 PT inadempimento dell'agente tale da non consentire la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto. Sotto tale profilo, sottolinea che controparte non ha neppure allegato di aver subito un danno per la condotta dell'agente e ha lasciato passare mesi prima di lamentarsi, per la prima volta, della scarsa produttività dell'agente direttamente in sede di recesso.
Inoltre l'agente non godeva di alcuna zona di esclusiva, in quanto operava in piena e CP_1
totale concorrenza con altri agenti e dipendenti della stessa preponente;
riceveva CP_1
provvigioni se e solo se procacciava nuovi contratti, non aveva alcuna retribuzione fissa o altro.
Non vi era quindi alcun rischio che la zona -che peraltro l'agente non aveva- non fosse coperta.
L'agente non aveva alcuna esclusiva e i potenziali clienti -ossia tutte le società e i titolari di partita iva in Italia - potevano essere contattati da chiunque: o da o da un altro agente CP_1
delle preponente -che avrebbe a sua ricevuto le provvigioni- o da dipendenti diretti della stessa preponente. Secondo l'appellante incidentale, è assolutamente pacifico dunque, che non poteva esserci alcun danno per la preponente se l'agente riduceva la propria attività. I CP_1
potenziali clienti sarebbero semplicemente stati contattati da altri agenti o dai dipendenti di
L'unica conseguenza era che l'agente , se procacciava meno, avrebbe PT CP_1
ottenuto meno provvigioni. Non a caso, del resto, non aveva proposto alcuna azione PT
risarcitoria: nessun danno era configurabile concretamente per la stessa dalla minor produttività di . CP_1
pagina 10 di 29 Col secondo motivo di appello incidentale contesta la decisione del Tribunale nella CP_1
parte in cui ha ritenuto che la violazione della clausola contrattuale di esclusiva precludeva un sindacato del giudice sull'importanza dell'inadempimento, sul presupposto che le parti avevano già a priori valutato la gravità dell'inadempimento prevedendo la clausola in discussione.
Sul punto richiama l'orientamento più recente della Suprema Corte secondo il quale, anche in presenza di clausola risolutiva espressa, il giudice deve, comunque, verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., non potendosi altrimenti ritenere legittimo un recesso “in tronco” della preponente.
, sotto tale profilo, evidenzia che il mero mancato raggiungimento dei minimi stabiliti CP_1
non può costituire giusta causa di recesso, tenuto conto della durata del rapporto pluriennale, del fatturato milionario procurato alla preponente, dell'assenza di preventivi richiami e di qualsiasi altra contestazione.
OPINIONE DELLA CORTE
Il primo motivo di appello di e i primi due motivi di appello incidentale di PT
, in quanto logicamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati. CP_1
La questione che deve essere affrontata è la legittimità del recesso senza preavviso operato da PT
Come stabilito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte, anche nel caso di clausola risolutiva espressa, il giudice deve stabilire se la condotta contestata all'agente configuri un inadempimento tale da non consentire la prosecuzione, neppure in via temporanea, del rapporto, come previsto dall'art. 2119 c.c. per il recesso per giusta causa.
E' stato, infatti, affermato che “in tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente
pagina 11 di 29 integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività”
(Cass. n. 18030 del 23.6.2023; Cass. n. 22246 del 4.8.2021; Cass. n. 10934 del 18.5.2011).
La Corte di Cassazione ha evidenziato che sussiste un parallelismo tra l'art. 2119 c.c. e il comma 2 dell'art. 1751 c.c., per cui il recesso senza preavviso dell'impresa preponente dal rapporto di agenzia è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria, ai sensi dell'art. 1751, comma 2, c.c., e in tal caso, dunque, non spetterà all'agente non solo l'indennità sostitutiva del preavviso, ma anche quella meritocratica di fine rapporto (Cass. n. 18030 del 23.6.2023).
In particolare, la Suprema Corte, se, da un lato, ha riconosciuto la legittimità dell'inserimento all'interno del contratto di agenzia di una clausola risolutiva espressa, dall'altro lato, ne ha, in parte, limitato l'efficacia, nel senso che ha precisato che l'interruzione di un contratto di agenzia in forza di una clausola risolutiva espressa, comporta la preliminare e necessaria verifica da parte del giudice dell'esistenza di un inadempimento di gravità tale da escludere l'indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c. ed il diritto dell'agente di percepire l'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. (Cass. n. 10934/2011).
Anche nel caso di mancato raggiungimento del budget, il giudice dovrà accertare se si è in presenza di una causa “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”
(Cass. Civ. 14.2.2011 n. 3595).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che in virtù dei principi di cui all'art. 2697 c.c. e di vicinanza della prova, incombe su chi esercita il diritto di recedere per giusta causa allegare e fornire la prova della sussistenza della giusta causa di recesso e, quindi, dello specifico fatto di inadempimento posto a base della giusta causa (così Cass. sentenza n.
6008/12). Dunque, la parte che recede per giusta causa dal contratto di agenzia ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie posta a base del recesso e, dunque, anche la sussistenza in concreto della giusta causa, ossia di una causa che non consenta la pagina 12 di 29 prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ai sensi dell'art. 2119, comma 1, c.c. (Cass., 12 novembre 2019 n. 29290).
Applicando i predetti principi al caso di specie, deve, dunque, valutarsi se il calo di produttività dell'agente lamentato da nei primi sette mesi del 2019 integri un PT
inadempimento dell'agente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, ossia per i cinque mesi di preavviso contrattualmente previsto.
Con riferimento alla clausola risolutiva espressa invocata da deve rilevarsi che PT
l'art. 17.4 del contratto di agenzia, inserito nella sezione dedicata alle “Clausole risolutive espresse”, stabilisce che “in caso di mancato raggiungimento dell'indice di performance, come indicato nell'articolo 10.6, il presente contratto sarà automaticamente risolto, con semplice comunicazione scritta da parte del preponente”.
A sua volta, l'art. 10.6 prevede che “l'agente si impegna a non degradare la propria performance al di sotto di livelli minimali di tollerabilità e di diligenza così come indicati nell'allegato G”.
L'Allegato G del contratto del 2017 è intitolato “REMUNERAZIONE SUI PIANI
TELEFONICI VOCE VODAFONE E SULLA GESTIONE CLIENTE” e comprende vari paragrafi così intitolati: sub “A) REMUNERAZIONE BASE”, sub “B) PREMIO
PROVVIGIONALE ”, sub “C) PIANI DI INCENTIVAZIONE Parte_2
MERITOCRATICA (PIM)”. Vi è poi una sezione dedicata alla “LIQUIDAZIONE DELLE
PROVVIGIONI”, al cui interno si rinviene la previsione intitolata “INDICE DI
PERFORMANCE”: “Le parti convengono che, con un livello minimale di diligenza, di cui all'art. 10.6, nell'assolvimento dell'incarico in termini di procacciamento, calcolato sulla media realizzata in 2 mesi consecutivi, l'agente debba conseguire un risultato pari ad almeno il 20% del valore inflow medio ottenuto nei 12 mesi precedenti”.
Dagli atti di causa si ricava che il “valore Inflow” è un valore in euro ottenuto dalla somma di tutti i prodotti e servizi venduti dall'Agente, moltiplicati per il loro “canone nominale netto”.
Nel paragrafo A dell'Allegato G, dedicato alla remunerazione base, si legge che per ciascun affare andato a buon fine sarebbe stata riconosciuta all'agente una remunerazione pari al valore del “canone nominale netto” assegnato a ciascun prodotto/servizio procacciato dall'agente, moltiplicato per un coefficiente stabilito, secondo quanto indicato nella tabella ivi riportata.
pagina 13 di 29 Quest'ultima presenta una prima colonna in cui è indicato il prodotto e una seconda in cui è inserito il “canone nominale lordo” in euro;
vi è poi una terza colonna in cui è indicato un
“moltiplicatore” (che è pari, a seconda dei casi, a 1,5, a 2 o a 2,5); nella quarta colonna è inserita la “provvigione base” in euro e nella quinta l'importo in euro definito “quota non stornabile”.
Sotto la tabella vi è poi la precisazione che per “canone nominale netto” si intende il canone nominale lordo indicato nella tabella di cui sopra al netto degli sconti finali.
E' pacifico in causa che l'Allegato G è stato unilateralmente modificato da 12 PT
volte nel corso del rapporto e che non sono state prodotte in giudizio le versioni di detto allegato successive alla versione originaria allegata al contratto del 2017.
sostiene che il contenuto della clausola risolutiva espressa non era, comunque, mai PT
cambiato nelle versioni successive dell'allegato G e, in effetti, in difetto di prova di modifica di detta specifica clausola, può essere tenuta ferma la previsione contrattuale originaria.
Tuttavia, come ha osservato , le modifiche delle condizioni contenute nell'allegato G CP_1
nel corso del rapporto non sono prive di rilievo.
L'allegato G conteneva il prezzo annuale degli abbonamenti di ciascun prodotto che, come si
è visto, determinava il canone nominale netto e quest'ultimo, moltiplicato per il numero di pezzi venduti, consentiva di pervenire al valore di Inflow, su cui si fondava la clausola relativa alla performance richiesta all'agente. Pertanto, la mancanza agli atti delle successive versioni dell'Allegato G e dei prezzi dei prodotti impedisce di disporre di elementi necessari per l'applicazione della clausola in questione. Inoltre, sotto altro profilo, essendo l'Inflow determinato dal prezzo di un determinato abbonamento telefonico moltiplicato per il numero dei contratti procacciati, è evidente che, se scende il prezzo degli abbonamenti per politica commerciale di -che deve mettersi al pari con altri nuovi concorrenti, come PT CP_3
l'agente, a parità di contratti procurati alla preponente, ottiene un Inflow inferiore.
Il CTU, in sede di operazioni peritali aveva chiesto i dati mancanti a e, a fronte PT
della contestazione di , aveva rimesso al giudice la questione della mancanza in atti CP_1
degli allegati G aggiornati.
pagina 14 di 29 La mancata produzione in giudizio degli allegati G, via via, modificati unilateralmente dalla preponente, impedisce, quindi, di disporre degli elementi necessari per il calcolo previsto nella clausola di performance e di apprezzare come, nel tempo, si sia modificato l'Inflow che l'agente doveva procurare per effetto della variazione dei prezzi e quindi dei canoni nominali netti stabiliti da PT
Le considerazione che precedono evidentemente mettono in crisi l'applicazione della clausola contrattuale di risoluzione del contratto.
Tuttavia, poiché è comunque indubbio che nel 2019 abbia fatto registrare un deciso CP_1
calo di produttività, si ritiene di dover, in ogni caso, verificare -anche volendo prescindere dalle criticità proprie del calcolo previsto dalla clausola risolutiva espressa- se detta contrazione di rendimento dell'agente possa costituire giusta causa di recesso per la preponente e, quindi, un fatto che possa legittimare l'interruzione del rapporto senza preavviso.
ha imputato il proprio calo di rendimento alla massiccia riduzione di incentivi CP_1
economici operata da a partire dal settembre 2018, che aveva determinato una PT
contrazione dei compensi di dapprima del 20% e poi, nel 2019, anche del 60%. CP_1
L'agente ha evidenziato che aveva fissato obbiettivi, via via, più alti per il PT
conseguimento di detti compensi che, di fatto, costituivano la parte preponderante del reddito dell'agente; inoltre i piani incentivi venivano trasmessi dalla preponente con sistematico ritardo, che ne vanificava l'effetto incentivante. Confrontando gennaio 2019 con gennaio 2018, diversi target erano stati innalzati addirittura del 200%, divenendo di fatto irraggiungibili.
, con un compenso fortemente ridotto, si era trovata quindi in difficoltà, a sua volta, a CP_1
compensare la propria rete di agenti, che era andata così disgregandosi. A tale aspetti si era CP_ aggiunto l'ingresso sul mercato di , competitor di che offriva servizi di telefonia PT
a prezzi decisamente più concorrenziali, con l'effetto che l'utenza aveva preso a migrare verso altri operatori e piazzare i contratti di era divenuto sempre più difficile. PT
Tali circostanze addotte dall'agente, che ha supportato con tabelle di raffronto degli CP_1 incentivi, via via, minori previsti da e con articoli di stampa relativi all'ingresso sul PT
CP_ mercato di e alla conseguente “battaglia dei prezzi”, nonché con raffronti specifici tra le offerte dei due competitors, non sono state specificamente contestate da che si è PT
limitata ad affermare che, nonostante le variazioni unilaterali delle condizioni operate dalla pagina 15 di 29 stessa, l'agente non aveva mai ritenuto di avvalersi della facoltà di recesso di cui all'art. 2
AEC, e che comunque non era provato il nesso causale tra le politiche commerciali della preponente e il calo di rendimento dell'agente.
Le dinamiche descritte da possono ritenersi connaturali ad un settore, quale quello CP_1
della telefonia, caratterizzato da una forte concorrenza: se aveva un concorrente PT nuovo che offriva servizi a prezzi inferiori, anch'essa aveva la necessità di abbassare i prezzi e tagliare i costi e, tra questi, poteva eventualmente valutare di ridurre anche i compensi provvigionali e i premi per i propri agenti.
Tuttavia, l'effetto derivante da detti meccanismi concorrenziali non può essere scaricato unicamente sull'agente, la cui condotta va, dunque, quantomeno valutata nel quadro economico complessivo in cui lo stesso si trova ad operare e alla luce delle modifiche delle condizioni di mercato che via via si registrano nel corso del rapporto. Si è già detto che la riduzione dei canoni di abbonamento di determinava un abbassamento anche dell'Inflow prodotto PT
dall'agente, a parità di numero di contratti procacciati. Più in generale, deve rilevarsi che la contrazione dei costi derivante dall'esigenza di di stare al passo con le offerte PT
CP_ commerciali di , se può aver giustificato la scelta della preponente di ridurre i propri costi e quindi anche gli incentivi al proprio agente, non può non essere tenuta presente nel momento in cui si valuta la condotta di quest'ultimo e la gravità dell'inadempimento imputato allo stesso, a fronte di un'offerta economica profondamente modificata, sia in termini di incentivi riconosciuti all'agente, sia sotto il profilo dei prezzi dei servizi offerti all'utenza, che incideva sull'inflow generato dall'agente.
Come detto, affinché si configuri la legittimità di un recesso senza preavviso, non basta che sia configurabile un inadempimento dell'agente e non basta neppure che questo sia grave, essendo invece necessario che vi sia un inadempimento talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure per i mesi di preavviso. Solo in tal caso si legittima un recesso “in tronco” che nel caso di agente monomandatario, come , ha un effetto CP_1
chiaramente dirompente, determinando, dall'oggi al domani ,la cessazione di ogni attività, senza neppure il diritto alle indennità di fine rapporto rapportate agli affari procurati durante la vigenza pluriennale del contratto.
pagina 16 di 29 La Suprema Corte, nella valutazione della legittimità del recesso senza preavviso, richiama l'elemento fortemente fiduciario del contratto di agenzia, in considerazione del fatto che l'agente gode di maggiore autonomia rispetto al lavoratore subordinato (Cass. ord.
22246/2021).
Sotto tale profilo, vi è una sicura compromissione dell'elemento fiduciario nel momento in cui l'agente commette delle irregolarità nella gestione dei contratti o delle scorrettezze nei confronti della preponente o della clientela, se non addirittura fatti di rilevanza penale, tali da dimostrare la propria inaffidabilità e da giustificare la volontà della preponente di porre termine immediatamente al rapporto. Nella casistica giurisprudenziale si fa riferimento alla stipulazione sistematica di contratti al di fuori dei limiti della procura, al rifiuto di verifiche contabili da parte della preponente, allo sviamento della clientela a favore di una ditta concorrente, alla stipulazione di contratti sulla base di false attestazioni, alla violazione dell'obbligo di fornire informazioni alla preponente sulle condizioni di mercato della zona assegnata, alla conoscenza in capo all'agente della condotta illecita di un terzo che ha determinato un danno alla preponente, all'ingiustificato tardivo versamento alla preponente dei premi versati dai clienti, all'emissione di polizze non perfezionate e non registrate, né rinvenute presso l'agente (Cass.
10028/2021, Cass. 22285/2015, Cass.14771/2008, 7644/1996; Cass. 26830/2011; Cass.
422/2006; Cass. 3869/2011). Si tratta evidentemente di condotte, che minando alla base l'affidabilità dell'agente, giustificano l'interruzione in tronco del rapporto.
Anche nel caso di mancato raggiungimento da parte dell'agente dei minimi di fatturato pattuiti si è ritenuto sussistere in giurisprudenza, in determinati casi, la giusta causa di recesso, valutate tutte le circostanze del caso concreto, al fine di verificare la presenza di una situazione effettivamente legittimante un'interruzione immediata del rapporto.
Ciò è avvenuto, ad esempio, nel momento in cui il calo di produttività dell'agente si è accompagnato ad una contestuale violazione della clausola di esclusiva, per cui l'agente non raggiungeva il budget stabilito e intanto promuoveva le vendite di una concorrente, con palese violazione del parametro della buona fede, a cui dovrebbe invece improntarsi l'esecuzione del contratto (Cass. n.
4.8.2021 n. 22246).
pagina 17 di 29 E' evidente che se il calo di produttività dell'agente è connesso alla violazione dell'obbligo di esclusiva, si è in presenza di un comportamento scorretto che recide il vincolo fiduciario con il preponente e giustifica il recesso in tronco di quest'ultimo.
Nel caso di specie, tuttavia, non ha allegato alcuna violazione dell'obbligo di PT
esclusiva, ma solo il mancato raggiungimento degli obiettivi di performance.
Neppure ha fornito dei dati relativi ai propri altri agenti operanti a livello nazionale per fornire dei riscontri sull'andamento di rispetto agli altri operatori, nella medesima CP_1
congiuntura di mercato, come invece la giurisprudenza ritiene necessario in questi casi (Cass.
n. 6008 del 17.4.2012; Cass. n. 486 del 14.1.2016). In comparsa di costituzione in primo grado aveva allegato che nessun altro agente aveva registrato un calo equiparabile a quello PT
di . Quest'ultima aveva immediatamente contestato detta affermazione e aveva anche CP_1
allegato che era a conoscenza del fatto che, nello stesso periodo, molti agenti avevano cessato il proprio rapporto con Quest'ultima, a fronte della contestazione di controparte, non PT
ha poi fornito alcun dato sulle performance degli altri suoi agenti.
Vi sono poi altri elementi, nel caso di specie, che convincono dell'illegittimità del recesso senza preavviso operato da PT
Infatti, mentre era obbligata all'esclusiva, non aveva tale vincolo e poteva CP_1 PT
avvalersi contemporaneamente di un numero indeterminato di altri agenti e dei propri dipendenti. , inoltre, non aveva una zona di propria competenza, in quanto promuoveva CP_1
su tutto il territorio nazionale i contratti di dedicati alla clientela business, per cui PT
non vi era neppure il problema di mancata adeguata copertura di una determinata zona di vendita.
D'altra parte il forte calo di fatturato registrato da nel 2019, se da un lato trovava CP_1
causa nelle mutate condizioni di mercato determinate dall'ingresso di nuovi competitors e nella scelta di di contrarre gli incentivi economici in precedenza riconosciuti all'agente, PT
dall'altro lato non pregiudicava in alcun modo la preponente, in quanto pagava PT
solo per i contratti effettivamente procacciati, non essendo previsto un fisso mensile a CP_1
favore dell'agente. Pertanto, meno contratti l'agente procurava, meno provvigioni erano versate da che, al contempo, sul territorio nazionale si avvaleva di altri agenti. PT
pagina 18 di 29 Indicativo della mancanza di un danno in capo a dipendente dal calo di produzione PT
di appare anche il fatto che, da febbraio a luglio 2019, mai la preponente si era CP_1
lamentata della contrazione del fatturato, il che peraltro induce a pensare che la stessa era anche consapevole delle mutate condizioni di mercato. Del resto, non ha svolto alcuna PT
domanda di risarcimento danni in causa e non ha neppure dedotto un qualsiasi danno subito per effetto della condotta dell'agente.
Inoltre, va tenuto presente che, secondo la Suprema Corte, nella valutazione della giusta causa di recesso da parte della preponente deve tenersi conto “delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta”(Cass 18030/2023).
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che il contratto era iniziato nel 2017 e, come anche emerso dalla CTU svolta in primo grado, il fatturato procurato dall'agente era passato da euro
659.257,16 nei primi tre trimestri del 2017 a euro 10.929.654,49 negli ultimi tre trimestri, comprendenti il periodo da novembre 2018 a luglio 2019, dunque anche il periodo del contestato forte calo di produttività. L'aumento di fatturato procurato dalla mandante nel corso del rapporto era stato, dunque, pari al 1519 %.
Del resto le dimensioni del contratto e del fatturato procurato da erano tali che, CP_1
anche nei sette mesi del 2019 di drastico calo di produttività, quest'ultima incassava, comunque, provvigioni per euro 844.099,22. Né vale obiettare che parte di tali introiti erano relativi a clienti già acquisiti, perché, anche per il mantenimento dell'utenza già procacciata,
l'agente era tenuto a porre in essere una serie di attività, come visite periodiche e contatti degli gli utenti
Conclusivamente, pur volendo configurare un inadempimento dell'agente nel 2019, deve rilevarsi che non si è in presenza di un inadempimento talmente grave da non consentire la prosecuzione quantomeno temporanea del rapporto, limitata al periodo di preavviso, ossia a cinque mesi. In tal senso concorrono diverse considerazioni: il calo drastico di produttività trovava almeno in parte giustificazione nella concorrenza determinata dall'ingresso sul mercato di nuovi attori più competitivi, nella riduzione dei prezzi dei contratti e del conseguente Inflow
e nella contrazione degli incentivi operata da la dimensione economica del contratto PT
di Flatline era, comunque, tale che continuava a procurare volumi niente affatto irrisori alla pagina 19 di 29 preponente;
l'agente non godeva di esclusiva, né di un fisso, per cui veniva pagata solo per i contratti effettivamente procurati, mentre si avvaleva contemporaneamente anche di PT
altri agenti;
a non sono state addebitate irregolarità nella gestione di rilevanza penale o CP_1
comunque condotte di mala fede e scorrette, tali da minare la fiducia della preponente, come ad esempio l'aver agito a favore di qualche concorrente;
infine nel corso del 2019 non PT risulta aver mai contestato all'agente il suo calo di rendimento e a luglio ha direttamente risolto il contratto per giusta causa.
Ritiene la Corte che le valutazioni che precedono inducono ad escludere che, nel caso di specie, si sia verificato un inadempimento tale da giustificare il recesso in tronco operato da
PT
D'altra parte deve ritenersi che la valutazione ai sensi dell'art. 2119 c.c. deve essere connotata da un certo rigore, tenuto conto che l'effetto naturale di tale recesso non è solo il venir meno del diritto al preavviso, ma anche la perdita dell'indennità meritocratica di cui all'art. 1751 c.c., ragion per cui occorre attentamente valutare la singola situazione concreta ed evitare abusi da parte del preponente che potrebbero vanificare la normativa di tutela dell'agente di matrice anche comunitaria (Cass. n. 10934 del 18.5.2011).
RESIDUE PROVVIGIONI / PREMI SPETTANTI ALL'AGENTE
Col terzo motivo di appello incidentale, censura la decisione del Tribunale di Milano CP_1
nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di pagamento delle provvigioni Warm Up e
Anniversary in forza dell'art. 19.1 del contratto di agenzia, che impedirebbe la maturazione e la liquidazione delle stesse dopo la cessazione del rapporto. Secondo l'appellante incidentale, il primo giudice aveva inoltre erroneamente qualificato come premi aggiuntivi e non come vere e proprie provvigioni le somme in questione. Assume che l'art. 19.1 deve ritenersi nullo per violazione di norma imperativa, in quanto in contrasto con l'art. 1748 c.c., che, in punto maturazione e liquidazione delle provvigioni, esclude deroghe in senso sfavorevole all'agente.
Ribadita la natura di vere e proprie provvigioni delle voci Warm Up e Anniversary - rispettivamente riconosciute all'agente nel caso di mantenimento del cliente per 6 o 12 mesi dall'avvio del contratto procacciato- ha chiesto, a tale titolo, sulla scorta dei calcoli CP_1
effettuati dallo stesso CTU, euro 127.813,60, nel denegato caso in cui la clausola 19.1 sia pagina 20 di 29 ritenuto valida, quantomeno per le provvigioni maturate entro il termine del contratto perché relative a contratti aperti a luglio e dicembre 2018. Nell'ipotesi in cui detta clausola sia ritenuta nulla, ha domandato invece la condanna di controparte al pagamento dell'importo di euro
252.810,66, conteggiando anche le provvigioni maturate dopo il termine del rapporto.
OPINIONE DELLA CORTE
Il motivo è parzialmente fondato.
L'agente deduce che i compensi in esame erano riconosciuti da nel momento in PT
cui i clienti procacciati da restavano attivi per almeno sei mesi con riferimento alla CP_1
provvigione Warm Up e per almeno un anno per la provvigione Anniversary.
Allega che il mantenimento di tali contratti per detto lasso di tempo presupponeva un'attivazione dell'agente in tal senso, che doveva provvedere a visite periodiche e contatti con la clientela, per conservarne la fidelizzazione.
Da tali allegazioni si comprende che i compensi di cui alle clausole Warm Up e Anniversary erano, in sostanza, il corrispettivo riconosciuto all'agente per la descritta attività di visita e di contatto periodico della clientela già procacciata, volta al mantenimento della stessa presso
PT
Se tale è la natura dei compensi in esame, è chiaro che gli stessi possono configurarsi solo in costanza del contratto, in quanto, venuto meno il rapporto, non vi è attività dell'agente da remunerare.
La clausola, quindi, è valida e deve essere interpretata nel senso che il periodo semestrale od annuale previsto per i compensi in oggetto deve essere maturato interamente in vigenza del contratto, in quanto solo in costanza di rapporto Flatline poteva svolgere -per un semestre o un anno- l'attività di visita e contatto dei clienti che determinava la maturazione dei corrispettivi in questione.
Pertanto deve ritenersi che i premi in esame sono riconoscibili a nella misura indicata CP_1
dal ctu di euro 127.813,60, in relazione ai premi di luglio e dicembre 2018 maturati entro giugno e luglio 2019, ossia durante la vigenza del contratto.
deve, pertanto, essere condannata a pagare a anche tale importo. PT CP_1
pagina 21 di 29 MISURA DELL'INDENNITA' MERITOCRATICA EX ART. 1751 C.C.
Col quarto motivo di appello incidentale, contesta la misura con cui il primo CP_1 giudice le ha riconosciuto l'indennità di cui all'art. 1751 c.c.. Evidenzia che, secondo quanto emerge dai calcoli del ctu, nel caso di specie l'indennità ex art. 1751 c.c., che costituisce il massimo erogabile all'agente, è pari ad euro 1.775.596,72 e l'indennità calcolata secondo gli
AEC Commercio 2009 è pari al medesimo importo e quest'ultimo costituisce il minimo erogabile all'agente. Dunque, nel caso di specie, massimo e minimo coincidono e quindi l'importo individuato non può che essere quello liquidabile all'agente.
Contesta la decurtazione del 40% operata dal Tribunale in relazione al calo di produttività degli ultimi mesi.
Evidenzia che, come emerge dalla CTU, ha procurato 27.198 nuovi clienti per la CP_1
preponente; al momento della cessazione del rapporto, ossia a luglio 2019, circa 20.000 clienti erano ancora attivi e quindi paganti;
dopo un triennio dalla conclusione del rapporto, ossia a ottobre 2022, erano ancora attivi 6.628 clienti procacciati, quindi vi erano ancora 6.628 clienti procacciati da che pagavano i canoni alla controparte. CP_1
Richiama le considerazioni del consulente d'ufficio, secondo cui, nel periodo di vigenza del contratto, vi è stato un aumento del fatturato della società mandante di oltre 15 volte. In particolare l'aumento di detto fatturato è stato del 1.529% in termini percentuali e di euro
10.258.530,70 in termini assoluti, come risulta dalla tabella predisposta dal CTU:
- Fatturato mandante nei primi tre trimestri del 2017: euro 659.257,16;
- Fatturato del mandante ultimi 3 trimestri (nov 2018 - lug 2019): 10.929.654,49:
- Incremento (decremento) totale del fatturato del mandante: 10.258.530,70;
- % incremento (decremento) del fatturato del mandante: 1.529%.
Flatline evidenzia, pertanto, che, secondo quanto calcolato dallo stesso consulente d'ufficio, nei primi tre trimestri del rapporto, il fatturato procurato dall'agente alla preponente era pari ad euro 659.257,16. Al momento della cessazione del rapporto -ossia al momento in cui l'agente avrebbe ridotto drasticamente la propria attività- la preponente percepiva un fatturato di euro 10.929.654,40, ossia vi era stato, grazie all'opera dell'agente un CP_1
aumento del fatturato della società mandante di oltre il 1500 %. Ancora dopo oltre tre anni pagina 22 di 29 dalla conclusione del rapporto con l'agente la preponente godeva di vantaggi consistenti, percependo i canoni da 6.628 clienti procacciati. Precisava, infine, che nessun cliente era stato assegnato da quindi si trattava integralmente di fatturato procurato PT dall'agente.
OPINIONE DELLA CORTE
Vale la pena di evidenziare, preliminarmente, che non ha mosso alcuna PT
contestazione sulla quantificazione dell'indennità in questione a favore dell'agente. In primo grado non aveva sollevato osservazioni all'operato del ctu e in sede di appello si è limitata a contestare la debenza di tale indennità in virtù del proprio recesso per giusta causa dal contratto, senza tuttavia svolgere alcun rilievo sulla quantificazione della stessa.
In questa sede, pertanto, esclusa la sussistenza dei presupposti per un recesso senza preavviso, deve solamente valutarsi la fondatezza della doglianza di relativa CP_1
all'abbattimento operato dal Tribunale sull'indennità calcolata dal CTU.
Quest'ultimo, in particolare, aveva proposto una decurtazione del 30% della misura massima, mentre il Tribunale ha ritenuto maggiormente congrua una riduzione del 40%, tenuto conto del drastico calo di produttività riscontrato nella fase finale del rapporto.
La Corte condivide detta valutazione espressa dal Tribunale, in considerazione dell'andamento del rapporto.
Dalla CTU si evince, come già sopra anticipato, che è passata dal fatturato di CP_1
euro 659.257,16 dei primi tre trimestri del 2017 ad euro 10.929.654,49 per il periodo novembre 2018/luglio 2019, con un incremento di euro 10.258.530,70, corrispondente al
1.529 %.
Tenuto conto di tutte le provvigioni e dei premi, l'indennità massima è stata determinata dal ctu in euro 1.775.596,72.
Il consulente ha, quindi, valutato il tasso di migrazione della clientela, così come definito dall'art. 17 della direttiva 86/653/CEE, svolgendo le seguenti considerazioni.
Posto che il contratto è durato meno di tre anni, ha ritenuto congruo un periodo di osservazione di due anni dalla conclusione del contratto di agenzia. Ha quindi verificato che in totale aveva procacciato 27.200 clienti a di cui 13.627 non erano più CP_1 PT
pagina 23 di 29 presenti il 29.7.2020, ossia un anno dopo la conclusione del rapporto, con un tasso di migrazione pertanto del 50,10%. Alla data del 29.7.2021, dopo due anni dalla cessazione del contratto di agenzia, erano migrati altri 5.181 clienti (il 38,17%). Infine, il ctu riteneva di applicare un coefficiente di 6,49% per l'incasso anticipato dell'indennità in esame rispetto alle provvigioni perse dall'agente per il recesso dal contratto e un ulteriore riduzione del 30% in considerazione della notorietà del marchio che aveva PT
indubbiamente agevolato il lavoro dell'agente.
Alla luce dei dati esposti, ritiene la Corte che, dal momento che l'art. 1751 c.c. prevede l'indennità massima erogabile e la sua concreta quantificazione deve tener presente di tutte le circostanze della fattispecie concreta, nonché del complesso degli affari, al presente ma anche in visione prospettica, appare condivisibile la valutazione del Tribunale che ha decurtato di un ulteriore 10% l'indennità in questione, tenuto conto del drastico calo registrato nel fatturato dell'agente nel 2019, che inevitabilmente si riflette anche sulle previsioni future in termini di clienti e volumi.
INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
Col quinto motivo di appello incidentale, censura la decisione del Tribunale CP_1 nella parte in cui le ha negato l'indennità sostitutiva del preavviso.
Accertata l'illegittimità della risoluzione immediata operata da come PT argomentato col primo motivo di appello incidentale, l'agente rivendica il proprio diritto al preavviso, dal momento che il recesso di controparte, in assenza di giusta causa, si converte in recesso libero.
aveva diritto ad un preavviso di cinque mesi e, in difetto, chiede il pagamento CP_1
dell'importo di euro 1.071.407,58, calcolato dal CTU e corrispondente alla somma indicata,
a tale titolo, fin dal proprio atto di citazione, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/2002.
OPINIONE DELLA CORTE
Esclusa la sussistenza di una giusta causa del recesso, quest'ultimo degrada a recesso libero ed è dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso.
pagina 24 di 29 La Suprema Corte ha, infatti, affermato che, in tema di rapporto di agenzia, il recesso per giusta causa si converte, ove si accerti l'insussistenza di quest'ultima, in un recesso senza preavviso, che determina la riespansione del diritto della controparte a percepire le previste indennità e l'eventuale risarcimento del danno (Cass. n. 19579 del 30.9.2016).
Nel caso di specie il CTU ha evidenziato che il preavviso dovuto sarebbe stato di 5 mesi, tenuto conto che operava quale monomandataria in esclusiva e che il rapporto era CP_1
durato 2 anni e 5 mesi. Ha altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 10 AEC Commercio,
“L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio”.
Pertanto, tenuto conto del totale delle fatture e delle note di credito emesse dall'agente nel
2018, ha calcolato in euro 1.071.407,58 l'indennità in discussione. Sull'entità dell'importo così determinato dal consulente non sono sorte discussioni.
Pertanto deve essere condannata a pagare anche detta somma a . PT CP_1
MISURA DEGLI INTERESSI
Col secondo motivo di gravame l'appellante principale si duole della condanna al pagamento degli interessi commerciali a favore di controparte e chiede che, in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui sia riconosciuta a controparte l'indennità ex art. 1751 c.c., sulla stessa non sia calcolati gli interessi di cui al d.lgs 231/2002, posto che questi ultimi sarebbero applicabili solo in caso di ritardi nel pagamento di corrispettivi per la vendita di merci o la prestazione di servizi, mentre l'indennità in discussione non avrebbe tale natura e sarebbe, pertanto, estranea al concetto di “transazione commerciale”.
OPINIONE DELLA CORTE
La Corte di Cassazione con ordinanza n.10528 del 31.3.2022 ha affermato che
“In tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di "transazione commerciale" di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le
pagina 25 di 29 prestazioni di servizio, non avendo la norma introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va ricompreso, pertanto, anche il contratto di agenzia”.
Conseguentemente, a tutte le prestazioni derivanti dal contratto di agenzia -e quindi anche alle somme dovute a titolo di indennità di fine rapporto- si applicano gli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c..
Così infatti la citata ordinanza si esprime in motivazione: “La natura di contratto di durata del rapporto di agenzia non consente di frazionare e valutare in maniera atomistica le singole obbligazioni che nel corso dell'estrinsecarsi del rapporto possono sorgere a carico delle parti contraenti, dovendosi, come sopra evidenziato, riferire il termine transazione alla fonte delle obbligazioni suscettibili di scaturire nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti”. E ancora: “Avuto riguardo poi alle obbligazioni oggetto del presente giudizio, rappresentate da indennità dovute all'agente quale conseguenza del recesso della compagnia, la soluzione risulta oltre modo giustificata in quanto trattasi di indennità che sebbene venute a maturazione alla data di cessazione del rapporto, hanno la loro genesi e maturazione nel corso del rapporto, risalente come detto ad epoca ben anteriore a quella dell'agosto del 2002, non potendo quindi esser valutate in maniera autonoma rispetto al rapporto dal quale rinvengono il loro fondamento”.
Pertanto vanno riconosciuti gli interessi commerciali ex d.lgs. 231/2002 sulle somme qui riconosciute a favore dell'agente.
SPESE DI LITE
La riforma della sentenza di primo grado con parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da comporta la necessità di rivedere la regolamentazione CP_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova infatti ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod.
pagina 26 di 29 proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord.
n. 1775/2017).
L'esito del giudizio vede il rigetto dell'appello principale e la soccombenza di che, pertanto, deve essere condannata pagare a controparte le spese di PT
entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di lite sopportate da , per il primo grado di giudizio, tenuto conto CP_1
del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 49.336,00, di cui euro 7.789,00 per la fase di studio, euro 5.136,00 per la fase introduttiva, euro 22.872,00 per la fase di trattazione, euro
13.542,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, oltre rimborso contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo.
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto dei CP_1
medesimi parametri e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 31.283,00, di cui euro 9643,00 per studio, euro 5607,00 per fase introduttiva, euro 16.033,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, oltre rimborso contributo unificato per appello incidentale.
Vista l'infondatezza dell'appello di la Corte dichiara che sussistono i PT
presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
pagina 27 di 29
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2080/2024, emessa in data 26.02.2024, pubblicata in data 27.02.2024, dal
Tribunale di Milano -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1. dichiara l'illegittimità del recesso senza preavviso posto in essere da in PT
data 29.7.2019, relativamente al contratto di agenzia stipulato tra le parti in data
17.2.2017;
2. condanna a pagare a a titolo di Parte_1 Controparte_1
indennità sostitutiva del preavviso, la somma di euro 1.071.407,58, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dal 29.7.2019 al saldo;
3. condanna a pagare a a titolo Parte_1 Controparte_1
premi Warm Up e Anniversary maturati in corso di rapporto, la somma di euro
127.813,60, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dal 29.7.2019 al saldo;
4. conferma per il resto la sentenza di primo grado;
5. condanna a pagare a a titolo di Parte_1 CP_1 Controparte_1
rimborso delle spese di lite di primo grado, la somma di euro 49.336,00, oltre
15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, oltre rimborso contributo unificato e marca per iscrizione a ruolo;
6. condanna a pagare a a titolo di Parte_1 Controparte_1
rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 31.283,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, oltre rimborso contributo unificato;
7. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui Parte_1
all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Carlo Maddaloni
pagina 28 di 29 pagina 29 di 29