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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/07/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1485/2022 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante Parte_1
con l'avv. SORGENTONE ANDREA Parte_1
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Controparte_1
MARIOTTI COSTANTINO
CONVENUTA
Causa in punto di rapporti bancari, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: 1) accertare e dichiarare che per il rapporto di c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge;
2) ovvero all'esito della consegna da parte della banca dei documenti richiesti o al loro deposito da parte della stessa, accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedano condizioni diverse da quelle legali;
3) accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle tranne per quanto riguarda le valute che non si contestano;
4) accertare e dichiarare l'erroneità di tutti i saldi tempo per tempo riportati nei “riassunti scalari” mentre non sono contestati i movimenti giornalieri frutto della differenza tra un saldo scalare e il successivo, e non sono contestati (ne sono contestabili)
i movimenti contabili indicati negli e/c mensili e accorpati negli scalari, tranne ovviamente il movimento relativo alle competenze;
5) accertare e dichiarare il saldo del c/c 20083 all'ultimo e/c prodotto applicando le sole condizioni ultra legali pattuite in forma scritta e valide escludendo dalla domanda di ricalcolo tutti i periodi non completamente documentati se non sia possibile procedere “a blocchi” con ricalcolo in costanza di rapporto sia degli interessi attivi che passivi ai tassi che risulteranno di giustizia, e condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente pagate alla chiusura del conto e degli interessi successivamente dovuti al tasso che risulterà di giustizia dalla chiusura alla domanda giudiziale e da questa fino al saldo al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 o che risulterà di giustizia;
6) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta: 1) ogni contraria istanza, deduzione ed accezione respinta;
2) rigettare la domanda perché infondata;
3) dichiarare inammissibile la dedotta CTU perché esplorativa;
in via subordinata: si eccepisce la prescrizione del diritto alla restituzione di tutti i versamenti solutori destinati a coprire le singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi e quindi agli interessi anatocistici addebitati prima dei dieci anni dalla data di notificazione della domanda, la cui entità, destinazione solutoria e data (dei versamenti) è provata dagli estratti conto prodotti dalla controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata la in intestazione, titolare presso dal Pt_1 Controparte_1
27.4.1999 al 31.7.2020 del c/c 20083, di cui versava in causa tutti gli estratti conto (ad eccezione di quello del mese di ottobre del 2020, mai inviato dalla banca), lamentava una serie di irregolarità e, più precisamente: si doleva della mancanza di una valido contratto scritto, che avrebbe dovuto essere provato, assieme a tutte le condizioni applicate, dalla controparte, e dell'addebito di anatocismo bancario in violazione dell'art. 1283 c.c.; sosteneva che il ricalcolo delle rimesse solutorie andasse eseguito sulla base del saldo rettificato e non di quello bancario e che potessero ritenersi eventualmente prescritte solo le competenze non dovute ma annotate extrafido;
evidenziava come gli estratti conto indicassero la data di operazione e quella di valuta e come ai fini di verificare l'eventuale sforamento del fido dovesse in considerazione la data degli effettivi prelevamenti e versamenti.
Quanto alla mancanza dell'estratto conto del mese di ottobre del 2020, chiariva le ragioni per cui poteva procedersi al ricalcolo del saldo finale effettivo anche senza quel documento. Rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva in corso di causa la convenuta che sosteneva che, stanti le produzioni eseguite, tutte richiamanti le condizioni del contratto di conto corrente, questo doveva essere prodotto da parte attrice in assolvimento di un suo preciso onere probatorio. Prendeva posizione sulle altre allegazioni di cui alla citazione e chiedeva il rigetto di tutte le domande avversarie, opponendosi anche alla sollecitata consulenza tecnica, ritenuta esplorativa;
in subordine eccepiva la prescrizione del diritto a ripetere le somme derivanti da rimesse solutorie antecedenti i 10 anni che avevano preceduto la domanda.
Con ordinanza resa all'udienza del 25.5.2023 questo Giudice, esclusa l'esaminabilità dell'eccezione di prescrizione tardivamente formulata, osservava che le argomentazioni relative alla conclusione del contratto di conto corrente richiamate da parte convenuta sarebbero state compatibili anche con una conclusione del contratto di conto corrente in forma verbale. Rilevava, ancora, come fosse pacifico che il contratto fosse stato concluso tra parti e come fosse in contestazione proprio la sua necessaria forma scritta. Quanto ai documenti richiamati dalla convenuta evidenziava come gli stessi facessero sì riferimento a condizioni precedentemente approvate e sottoscritte, ma al tempo stesso fossero di provenienza unilaterale, essendo costituiti da un modulo prestampato mai stato sottoscritto dalla correntista. Con lo stesso provvedimento disponeva consulenza tecnica contabile per rideterminare il saldo del conto corrente n. 20083 intestato a in Parte_1 essere presso l' con esclusione degli interessi ultralegali applicati e di quanto Controparte_2 addebitato a titolo di capitalizzazione, commissioni e spese (di cui mancava la previsione negoziale)
e con applicazione degli interessi ex art. 117 TUB (ratione temporis, essendo il rapporto sorto prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 144 del 2010 che lo ha modificato).
Con successiva ordinanza del 20.6.2023 il Giudice, chiarito che la nullità del contratto bancario non redatto in forma scritta era frutto di una norma di protezione del contraente più debole, tanto che ai fini della sua validità sarebbe stata necessaria la sottoscrizione del correntista (ma non anche quella della banca che con la produzione in giudizio o altro comportamento concludente avrebbe potuto manifestare la sua volontà di concludere il contratto) e che, in quanto derivante da norma di protezione, la violazione dell'art. 117 TUB poteva fatta valere solo dal contraente a cui detta protezione era diretta, stante il carattere funzionale e non strutturale del requisito formale previsto dalla norma (per tutte Cass. 30016 del 2020), riteneva che la preminenza di tale esigenza di protezione non ammettesse forme equipollenti di manifestazione del consenso in grado di garantire, al pari della firma, l'effettiva conoscenza e comprensione delle clausole contrattuali. Non avendo rinvenuto precedenti giurisprudenziali relativi a casi analoghi a quello in esame (citati in udienza da parte convenuta) che si sono risolti con l'equiparazione della produzione del contratto da parte del cliente alla sua sottoscrizione, sollecitava il contraddittorio sul punto. All'udienza del 6.7.2023, esaminate le note depositate dalle parti e ritenuto che gli argomenti espressi dalla difesa di parte convenuta non fossero sufficienti a superare il dato oggettivo della mancanza di un contratto sottoscritto dall'attrice, non potendo il suo consenso, mai espresso per iscritto, desumersi da comportamenti concludenti
(come il riconoscimento della sussistenza del rapporto e la richiesta di far espungere le somme ritenute addebitate per effetto di una non corretta negoziazione), il Giudice dava corso alle operazioni peritali.
Depositati la consulenza tecnica e i chiarimenti, la causa era trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto affrontata la questione della mancanza del contratto di conto corrente (e relative pattuizioni anche quanto al tasso di interesse ultralegale e all'anatocismo) nella sua necessaria forma scritta e della sua relazione con l'onere della prova. Ora, nel caso di azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. (e questa è quella promossa dalla s.a.s.) opera il normale principio dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., sicché è la parte attrice correntista a dover dimostrare il pagamento delle somme e il loro carattere (originario o sopravvenuto) indebito. Tuttavia, l'onere di produrre il contratto di conto corrente non può gravare sul correntista che deduca espressamente (come nel caso di specie) la mancata sottoscrizione di pattuizioni scritte ovvero l'assenza del contratto in forma scritta, perché in tal caso è la banca, nonostante sia convenuta in giudizio, a dover contrastare l'affermazione del difetto di valida pattuizione, essendo il solo soggetto interessato a che quelle clausole siano state legittimamente applicate in quanto consacrate in contratti scritti e sottoscritti da parte del correntista.
Dunque, forniti gli elementi da cui è desumibile con certezza l'esistenza di un rapporto di conto corrente ed allegata l'illegittimità di determinati addebiti in forza di una pattuizione meramente verbale (come nel caso che occupa), non è il correntista a dover produrre il contratto (di cui si è appunto affermata la conclusione in forma orale), ma è la banca a dover produrre quella che costituisce la fonte negoziale scritta e firmata dal correntista delle sue pretese economiche (così Cass.
6480 del 2021 e 24051 del 2019, i cui principi devono combinarsi anche con quello della vicinanza della prova che nuovamente conduce ad indicare il soggetto onerato della prova nella banca convenuta: Cass. 9213 del 2023e 24095 del 2022). E, ancora, deve valere il rilievo per cui sarebbe irragionevole pretendere proprio da chi allega che il contratto in forma scritta non è mai esistito la sua produzione (così Cass. 16521 e 3310 del 2024 3310/2024). Alla luce di tali considerazioni, non essendo mai stato prodotto in giudizio il contratto sottoscritto dal legale rappresentante della società attrice e contenente tutte le pattuizioni legittimanti gli addebiti contestati, si è proceduto nelle operazioni di consulenza tecnica contabile per rideterminare il saldo del conto corrente n. 20083 intestato all'attrice con l'esclusione degli interessi ultralegali applicati, degli importi addebitati a titolo di capitalizzazione, di commissioni e spese (che avrebbero dovuto costituire oggetto di una precisa previsione contrattuale) e con l'applicazione degli interessi ex art. 117 TUB (ratione temporis, essendo il rapporto sorto prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 144 del 2010 che lo ha modificato).
Previo esame della documentazione a sua disposizione il consulente ha proceduto al ricalcolo, correggendo per ogni trimestre le componenti del conto, tenendo in considerazione gli effetti dei giorni di valuta, eventuali rettifiche di movimenti, riconteggiando i numeri debitori, i numeri creditori e il valore del massimo scoperto, le competenze con l'applicazione dei tassi sostitutivi ed escludendo le spese. Al termine dei lavori è stato indicato un saldo rettificato a credito della correntista di Euro
87.689,01; poiché, tuttavia, tale importo è al netto delle somme che la correntista avrebbe diritto a vedersi restituite ma in forza di rimesse solutorie prescritte, considerato che la tardiva costituzione in giudizio della banca priva di rilevanza nel giudizio la relativa eccezione (come già evidenziato in data
25.5.2023), il saldo ricalcolato è pari ad Euro 128.967,51, somma sulla quale andranno conteggiati gli interessi legali dalla data della domanda al saldo in applicazione della disciplina di cui all'art. 2033 c.c. (non essendo neppure state allegate ragioni che dovrebbero fondare la mala fede della convenuta).
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza e se ne dispone la distrazione in favore dell'avvocato di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico di parte conventa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
- dichiara l'illegittimo addebito sul conto corrente 20083 intestato a Controparte_3 di interessi ultralegali e anatocistici, di spese e commissioni non
[...] pattuiti per iscritto;
- dichiara che il saldo del c/c 20083 alla data del 27.4.2020 è pari ad Euro 128.967,51 a credito di Parte_1 Controparte_3
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_3 della somma di Euro 128.967,51, oltre interessi legali dalla data della domanda
[...] al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Controparte_1
Euro 5.500,00, oltre spese vive per Euro 545,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario;
- pone gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico di Controparte_1
Sassari, 22/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1485/2022 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante Parte_1
con l'avv. SORGENTONE ANDREA Parte_1
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Controparte_1
MARIOTTI COSTANTINO
CONVENUTA
Causa in punto di rapporti bancari, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: 1) accertare e dichiarare che per il rapporto di c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge;
2) ovvero all'esito della consegna da parte della banca dei documenti richiesti o al loro deposito da parte della stessa, accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedano condizioni diverse da quelle legali;
3) accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle tranne per quanto riguarda le valute che non si contestano;
4) accertare e dichiarare l'erroneità di tutti i saldi tempo per tempo riportati nei “riassunti scalari” mentre non sono contestati i movimenti giornalieri frutto della differenza tra un saldo scalare e il successivo, e non sono contestati (ne sono contestabili)
i movimenti contabili indicati negli e/c mensili e accorpati negli scalari, tranne ovviamente il movimento relativo alle competenze;
5) accertare e dichiarare il saldo del c/c 20083 all'ultimo e/c prodotto applicando le sole condizioni ultra legali pattuite in forma scritta e valide escludendo dalla domanda di ricalcolo tutti i periodi non completamente documentati se non sia possibile procedere “a blocchi” con ricalcolo in costanza di rapporto sia degli interessi attivi che passivi ai tassi che risulteranno di giustizia, e condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente pagate alla chiusura del conto e degli interessi successivamente dovuti al tasso che risulterà di giustizia dalla chiusura alla domanda giudiziale e da questa fino al saldo al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 o che risulterà di giustizia;
6) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta: 1) ogni contraria istanza, deduzione ed accezione respinta;
2) rigettare la domanda perché infondata;
3) dichiarare inammissibile la dedotta CTU perché esplorativa;
in via subordinata: si eccepisce la prescrizione del diritto alla restituzione di tutti i versamenti solutori destinati a coprire le singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi e quindi agli interessi anatocistici addebitati prima dei dieci anni dalla data di notificazione della domanda, la cui entità, destinazione solutoria e data (dei versamenti) è provata dagli estratti conto prodotti dalla controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata la in intestazione, titolare presso dal Pt_1 Controparte_1
27.4.1999 al 31.7.2020 del c/c 20083, di cui versava in causa tutti gli estratti conto (ad eccezione di quello del mese di ottobre del 2020, mai inviato dalla banca), lamentava una serie di irregolarità e, più precisamente: si doleva della mancanza di una valido contratto scritto, che avrebbe dovuto essere provato, assieme a tutte le condizioni applicate, dalla controparte, e dell'addebito di anatocismo bancario in violazione dell'art. 1283 c.c.; sosteneva che il ricalcolo delle rimesse solutorie andasse eseguito sulla base del saldo rettificato e non di quello bancario e che potessero ritenersi eventualmente prescritte solo le competenze non dovute ma annotate extrafido;
evidenziava come gli estratti conto indicassero la data di operazione e quella di valuta e come ai fini di verificare l'eventuale sforamento del fido dovesse in considerazione la data degli effettivi prelevamenti e versamenti.
Quanto alla mancanza dell'estratto conto del mese di ottobre del 2020, chiariva le ragioni per cui poteva procedersi al ricalcolo del saldo finale effettivo anche senza quel documento. Rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva in corso di causa la convenuta che sosteneva che, stanti le produzioni eseguite, tutte richiamanti le condizioni del contratto di conto corrente, questo doveva essere prodotto da parte attrice in assolvimento di un suo preciso onere probatorio. Prendeva posizione sulle altre allegazioni di cui alla citazione e chiedeva il rigetto di tutte le domande avversarie, opponendosi anche alla sollecitata consulenza tecnica, ritenuta esplorativa;
in subordine eccepiva la prescrizione del diritto a ripetere le somme derivanti da rimesse solutorie antecedenti i 10 anni che avevano preceduto la domanda.
Con ordinanza resa all'udienza del 25.5.2023 questo Giudice, esclusa l'esaminabilità dell'eccezione di prescrizione tardivamente formulata, osservava che le argomentazioni relative alla conclusione del contratto di conto corrente richiamate da parte convenuta sarebbero state compatibili anche con una conclusione del contratto di conto corrente in forma verbale. Rilevava, ancora, come fosse pacifico che il contratto fosse stato concluso tra parti e come fosse in contestazione proprio la sua necessaria forma scritta. Quanto ai documenti richiamati dalla convenuta evidenziava come gli stessi facessero sì riferimento a condizioni precedentemente approvate e sottoscritte, ma al tempo stesso fossero di provenienza unilaterale, essendo costituiti da un modulo prestampato mai stato sottoscritto dalla correntista. Con lo stesso provvedimento disponeva consulenza tecnica contabile per rideterminare il saldo del conto corrente n. 20083 intestato a in Parte_1 essere presso l' con esclusione degli interessi ultralegali applicati e di quanto Controparte_2 addebitato a titolo di capitalizzazione, commissioni e spese (di cui mancava la previsione negoziale)
e con applicazione degli interessi ex art. 117 TUB (ratione temporis, essendo il rapporto sorto prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 144 del 2010 che lo ha modificato).
Con successiva ordinanza del 20.6.2023 il Giudice, chiarito che la nullità del contratto bancario non redatto in forma scritta era frutto di una norma di protezione del contraente più debole, tanto che ai fini della sua validità sarebbe stata necessaria la sottoscrizione del correntista (ma non anche quella della banca che con la produzione in giudizio o altro comportamento concludente avrebbe potuto manifestare la sua volontà di concludere il contratto) e che, in quanto derivante da norma di protezione, la violazione dell'art. 117 TUB poteva fatta valere solo dal contraente a cui detta protezione era diretta, stante il carattere funzionale e non strutturale del requisito formale previsto dalla norma (per tutte Cass. 30016 del 2020), riteneva che la preminenza di tale esigenza di protezione non ammettesse forme equipollenti di manifestazione del consenso in grado di garantire, al pari della firma, l'effettiva conoscenza e comprensione delle clausole contrattuali. Non avendo rinvenuto precedenti giurisprudenziali relativi a casi analoghi a quello in esame (citati in udienza da parte convenuta) che si sono risolti con l'equiparazione della produzione del contratto da parte del cliente alla sua sottoscrizione, sollecitava il contraddittorio sul punto. All'udienza del 6.7.2023, esaminate le note depositate dalle parti e ritenuto che gli argomenti espressi dalla difesa di parte convenuta non fossero sufficienti a superare il dato oggettivo della mancanza di un contratto sottoscritto dall'attrice, non potendo il suo consenso, mai espresso per iscritto, desumersi da comportamenti concludenti
(come il riconoscimento della sussistenza del rapporto e la richiesta di far espungere le somme ritenute addebitate per effetto di una non corretta negoziazione), il Giudice dava corso alle operazioni peritali.
Depositati la consulenza tecnica e i chiarimenti, la causa era trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto affrontata la questione della mancanza del contratto di conto corrente (e relative pattuizioni anche quanto al tasso di interesse ultralegale e all'anatocismo) nella sua necessaria forma scritta e della sua relazione con l'onere della prova. Ora, nel caso di azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. (e questa è quella promossa dalla s.a.s.) opera il normale principio dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., sicché è la parte attrice correntista a dover dimostrare il pagamento delle somme e il loro carattere (originario o sopravvenuto) indebito. Tuttavia, l'onere di produrre il contratto di conto corrente non può gravare sul correntista che deduca espressamente (come nel caso di specie) la mancata sottoscrizione di pattuizioni scritte ovvero l'assenza del contratto in forma scritta, perché in tal caso è la banca, nonostante sia convenuta in giudizio, a dover contrastare l'affermazione del difetto di valida pattuizione, essendo il solo soggetto interessato a che quelle clausole siano state legittimamente applicate in quanto consacrate in contratti scritti e sottoscritti da parte del correntista.
Dunque, forniti gli elementi da cui è desumibile con certezza l'esistenza di un rapporto di conto corrente ed allegata l'illegittimità di determinati addebiti in forza di una pattuizione meramente verbale (come nel caso che occupa), non è il correntista a dover produrre il contratto (di cui si è appunto affermata la conclusione in forma orale), ma è la banca a dover produrre quella che costituisce la fonte negoziale scritta e firmata dal correntista delle sue pretese economiche (così Cass.
6480 del 2021 e 24051 del 2019, i cui principi devono combinarsi anche con quello della vicinanza della prova che nuovamente conduce ad indicare il soggetto onerato della prova nella banca convenuta: Cass. 9213 del 2023e 24095 del 2022). E, ancora, deve valere il rilievo per cui sarebbe irragionevole pretendere proprio da chi allega che il contratto in forma scritta non è mai esistito la sua produzione (così Cass. 16521 e 3310 del 2024 3310/2024). Alla luce di tali considerazioni, non essendo mai stato prodotto in giudizio il contratto sottoscritto dal legale rappresentante della società attrice e contenente tutte le pattuizioni legittimanti gli addebiti contestati, si è proceduto nelle operazioni di consulenza tecnica contabile per rideterminare il saldo del conto corrente n. 20083 intestato all'attrice con l'esclusione degli interessi ultralegali applicati, degli importi addebitati a titolo di capitalizzazione, di commissioni e spese (che avrebbero dovuto costituire oggetto di una precisa previsione contrattuale) e con l'applicazione degli interessi ex art. 117 TUB (ratione temporis, essendo il rapporto sorto prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 144 del 2010 che lo ha modificato).
Previo esame della documentazione a sua disposizione il consulente ha proceduto al ricalcolo, correggendo per ogni trimestre le componenti del conto, tenendo in considerazione gli effetti dei giorni di valuta, eventuali rettifiche di movimenti, riconteggiando i numeri debitori, i numeri creditori e il valore del massimo scoperto, le competenze con l'applicazione dei tassi sostitutivi ed escludendo le spese. Al termine dei lavori è stato indicato un saldo rettificato a credito della correntista di Euro
87.689,01; poiché, tuttavia, tale importo è al netto delle somme che la correntista avrebbe diritto a vedersi restituite ma in forza di rimesse solutorie prescritte, considerato che la tardiva costituzione in giudizio della banca priva di rilevanza nel giudizio la relativa eccezione (come già evidenziato in data
25.5.2023), il saldo ricalcolato è pari ad Euro 128.967,51, somma sulla quale andranno conteggiati gli interessi legali dalla data della domanda al saldo in applicazione della disciplina di cui all'art. 2033 c.c. (non essendo neppure state allegate ragioni che dovrebbero fondare la mala fede della convenuta).
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza e se ne dispone la distrazione in favore dell'avvocato di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico di parte conventa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
- dichiara l'illegittimo addebito sul conto corrente 20083 intestato a Controparte_3 di interessi ultralegali e anatocistici, di spese e commissioni non
[...] pattuiti per iscritto;
- dichiara che il saldo del c/c 20083 alla data del 27.4.2020 è pari ad Euro 128.967,51 a credito di Parte_1 Controparte_3
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_3 della somma di Euro 128.967,51, oltre interessi legali dalla data della domanda
[...] al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Controparte_1
Euro 5.500,00, oltre spese vive per Euro 545,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario;
- pone gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico di Controparte_1
Sassari, 22/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella