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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Stefania Basso Presidente rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere
Dott. Luca Buccheri Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 29/04/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2102 dell'anno 2023 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Vincenzina Parte_1
Salvatore, Fabio Ganci ed Elena Boccanfuso, unitamente ai quali si domicilia presso i loro indirizzi PEC:
Email_1 Email_2 [...]
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Appellante
E
in persona del suo Ministro Controparte_1
rappresentante pro tempore
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 23.08.2023, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di Benevento n. 202/23 pubblicata in data 27.02.2023 con la quale veniva rigettata la sua domanda di condanna delle amministrazioni convenute al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute durante i periodi nei quali è stata impiegata con contratti di lavoro a tempo determinato. Lamenta l'appellante una “Violazione e falsa applicazione dell'art.5, comma 8, del D.L.n.95/2012 e dell'art. 1, comma 54, della
L. n. 228/2012; - Erroneità nella ripartizione dell'onere della prova. – Violazione dell'obbligo di privilegiare un'interpretazione comunitariamente orientata degli artt.5, comma8, del D.L.n.95/2012 e dell'art. 1, comma 54, della L. n. 228/2012, in combinato disposto con gli artt. 2 e 7 della Direttiva 2003/88 e con l'art.31 della
CDFUE”. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con accoglimento della propria domanda e vittoria di spese di lite.
Nonostante la regolarità della notifica l'amministrazione convenuta non si è costituita.
All'esito dell'odierna udienza- tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – lette le note ritualmente depositate da parte appellante, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
In punto di fatto, occorre evidenziare che – dalla documentazione in atti – emerge che l'appellante:
1. ha stipulato contratti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
come insegnante della Scuola primaria per i seguenti periodi: Controparte_1
- a.s. 2016/2017 -contratto dal 01.12.2016 al 30.06.2017, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso Scuola Primaria, presso l'Istituto
Comprensivo “Uruguay” di Roma (RM) RMIC80700P;
- a.s. 2017/2018 -contratto dal 15.11.2017 al 30.06.2018, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso Scuola Primaria, presso l'Istituto
Comprensivo “Uruguay” di Roma (RM) RMIC80700P;
- a.s. 2018/2019 -contratto dal 19.10.2018 al 30.06.2019, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso Scuola Primaria, presso l'Istituto
Comprensivo “Via Val Maggia” di Roma (RM) C.F._1
- a.s. 2019/2020 -contratto dal 28.10.2019 al 30.06.2020, per n. 18 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso Scuola Primaria, presso l'Istituto
Comprensivo “F. Amatuzio -Bojano” di Bojano (CB) CBIC84600L;
- a.s. 2020/2021 -contratto dal 23.09.2020 al 30.06.2021, per n. 12 ore di servizio settimanali, per la classedi concorso Scuola Primaria, attività didattiche di sostegno, presso l'Istituto Comprensivo “S. G. Bosco” S. Salvatore T. di San Salvatore
Telesino (BN) BNIC841008;contratto dal 10.10.2020 al 30.06.2021, per n. 12 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso Scuola Primaria, attività didattiche di sostegno, presso l'Istituto Comprensivo “Kennedy Cusano Mutri” di Mutri (BN)
BNIC81400X;
2. ha lavorato – durante i vari anni scolastici oggetto della causa – nei giorni così specificati:
- durante l'anno scolastico 2016/17aveva lavorato 212 giorni, maturando il diritto a fruire di 17,67 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di giorni 19,67;
- durante l'anno scolastico 2017/18avevalavorato 228 giorni, maturando il diritto a fruire di 19,00 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di giorni 21,00;
- durante l'anno scolastico 2018/19avevalavorato 255 giorni, maturando il diritto a fruire di 21,25 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di giorni 23,25;
- durante l'anno scolastico 2019/20avevalavorato 247 giorni, maturando il diritto a fruire di 20,58 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di giorni 22,58;
- durante l'anno scolastico 2020/21avevalavorato 281 giorni, maturando il diritto a fruire di 23,42 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse per un totale di giorni 26,42;
3. nel periodo compreso tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e la data fissata dal calendario scolastico regionale come termine delle lezioni (8-10 giugno), ha fruito dei seguenti giorni di ferie:
- 15 giorni nell'anno scolastico 2016/17;
- 13 giorni nell'anno scolastico 2017/18;
- 13 giorni nell'anno scolastico 2018/19;
- 15 giorni nell'anno scolastico 2019/20;
- 15 giorni nell'anno scolastico 2020/21.
4. le residuano, dunque, i seguenti giorni di ferie non godute:
- 4,67 giorni per l'anno scolastico 2016/17;
- 8,00 giorni per l'anno scolastico 2017/18;
- 10,25 giorni per l'anno scolastico 2018/19; - 7,58 giorni per l'anno scolastico 2019/20;
- 11,42 giorni per l'anno scolastico 2020/21.
Tanto premesso deve rilevarsi che, alla luce dei più recenti insegnamenti della
Suprema Corte, non può non riconoscersi il diritto della lavoratrice al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie.
Ed invero, la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (v. Cass., Sez. L, n. 21780/2022).
Di conseguenza, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da consentire che le ferie fossero effettivamente godute formalmente, anche con un invito al lavoratore a fruirne e assicurando che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non fossero tali da impedirne il godimento (in termini Cass., Sez.
6-L, n. 29844/2022; Cass., Sez. L, n.
18140/2022).
Nel caso in esame, non risulta che l'amministrazione scolastica abbia mai invitato la lavoratrice a godere delle sue ferie residue, né che l'abbia avvisata che – in caso di mancata fruizione – le avrebbe perse.
D'altro canto, l'onere di provare l'assenza di esigenze di servizio idonee a giustificare la non fruizione del congedo grava sul datore di lavoro, dovendo comunque essere sempre il datore di lavoro a dimostrare di avere fatto tutto il possibile affinché il lavoratore usufruisse del riposo al quale aveva diritto.
Il divieto di monetizzazione opera solo nel caso in cui il dipendente rinunci di sua volontà al godimento delle ferie, ricorrendo, in caso contrario, la violazione degli artt. 32 e 36 Cost.
Sul punto, la stessa Suprema Corte ha rimarcato che “la sentenza 20 gennaio 2009, resa nei ricorsi riuniti C-350/2006 e C-520/2006 e la sentenza 20 luglio 2016, resa nella causa C-341/15, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno stabilito che "il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non di può derogare", sulla base della disposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, ai sensi del quale "il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro", da interpretarsi nel senso che "osta a disposizioni o pressi nazionali le quali prevedano che il diritto alle ferie annuali si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore è stato in congedo per malattia"” e che “Nella medesima direzione si è orientata sul piano interno la
Corte costituzionale, che, con sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, ha stabilito che la repressione del ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute non si applica alle ipotesi di malattia, nelle quali non può giocare in alcun modo la
(mancanza di) volontà del lavoratore, in applicazione dell'art. 36 Cost.”
Ha, quindi, concluso dettando il seguente principio: “In tema di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva;
pertanto, non è idonea a fare ritenere assolto tale onere la comunicazione con la quale la P.A. chieda al dipendente di consumare siffatte ferie genericamente prima della cessazione del rapporto di impiego e non entro una data specificamente indicata, senza riportare l'avviso menzionato e subordinando, comunque, l'utilizzo del congedo in questione alle sue esigenze organizzative”
(Cassazione civile sez. lav., n.14083/2024).
D'altro canto anche la giustizia amministrativa è giunta alle medesime conclusioni:
“va riconosciuto al dipendente il diritto alla retribuzione del congedo ordinario non usufruito e di cui avrebbe potuto legittimamente fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza soluzione di continuità fino alla cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire un evento di fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di quelle che via via andavano maturando man mano che perdurava lo stato di malattia” (Consiglio di Stato,
Sezione III, 2 novembre 2023, n. 9417; Consiglio di Stato, Sezione I, parere 29 aprile 2021, n. 797; Consiglio di Stato, Sezione VII, 20 giugno 2023, n. 6362; Consiglio di Stato, Sezione VII, 25 gennaio 2023, n. 819 e i precedenti citati;
Consiglio di Stato, Sezione III, 30 dicembre 2021, n. 8733).
Con più specifico riferimento al rapporto di lavoro a temine nell'ambito del servizio scolastico è stato anche sottolineato che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (Cassazione civile sez. lav., n.16715/2024).
In conclusione, dunque, l'appello va accolto con integrale accoglimento della domanda di e condanna del appellato al pagamento della Parte_1 CP_1 soma richiesta dall'appellante, corretti e condivisibili essendo i conteggi depositati dalla parte. Su tali somme sono dovuti i soli interessi legali in virtù del divieto di cumulo fra rivalutazione monetaria e interessi sancito per i crediti di lavoro dall'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo compensate per la metà in ragione dei recenti pronunciamenti della Suprema Corte.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di e, per l'effetto condanna il Parte_1
al pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
2.480,92 oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo. Compensa per la metà le spese di lite. Condanna parte appellata al pagamento della restante parte delle spese di lite che si liquidano, già compensate, per il primo grado in € 660,00 e per il secondo grado in € 730,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Vincenzina Salvatore.
Napoli 29.04.2025
Il Presidente est.
Dott. Stefania Basso