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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 16/09/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1550/2019 in materia di lesione personale
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. MANIGLIA MIRKO parte attrice
CONTRO
con sede in Campofelice di CC (PA), Controparte_1 viale Imera n. 7/8, (Part. Iva ) in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
MIRANTI ANTONIO parte convenuta e nei confronti di
P.IVA con sede in Milano nel Viale Certosa n. 222 Controparte_2 P.IVA_2 in persona del suo l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. ALESSI GAETANO
Terzo chiamato in causa
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tepore al fine di sentirla dichiarare CP_1 responsabile dell'incidente verificatosi in data 27.8.2016 verso le ore 17:00 all'interno della piscina della struttura alberghiera sita a Campofelice di CC (PA) Controparte_1
Nello specifico l'attore narra di essere scivolato per la presenza di un liquido oleoso sul fondo della piscina e di aver riportato danni per i quali ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del P.S. dell'ospedale di Cefalù che hanno emesso un referto di trauma al piede sinistro con microdistacco.
L'attore si duole altresì che in conseguenza dell'accaduto ha dovuto lasciare la struttura alberghiera avanzando richiesta risarcitoria per la vacanza rovinata. Il quantum risarcitorio viene indicato in complessivi €. 13.219,86 a titolo di danno patrimoniale e non, previa imputazione di responsabilità in capo alla convenuta struttura alberghiera.
A supporto dell'an debeatur avanza richiesta di prova testimoniale.
Si è costituita la convenuta società eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale di questo tribunale a favore di quello di Termini Imerese;
nel merito si contesta la dinamica dei fatti narrata dall'attore; la domanda appare generica , tenuto altresì conto che la struttura è fornita di ben tre piscine, oltre che infondata. Si respinge espressamente ogni addebito di responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. oltre che dell'art. 2043
c.c.; Si addebita il fatto a responsabilità esclusiva dell'attore con conseguente integrazione del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Viene altresì contestata anche la domanda risarcitoria da vacanza rovinata atteso che l'attore, contrariamente da quanto dallo stesso asserito, ha portato a termine l'intero soggiorno in struttura senza mai lamentare al personale alcun profilo di responsabilità della convenuta in merito all'occorso.
Viene altresì contestato il quantum risarcitorio ritenuto eccessivo e non provato.
Viene avanzata richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazioni stante l'esistenza di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile. CP_2
Stante la rituale costituzione nei termini, si autorizzava la chiamata del terzo che si costituiva con comparsa depositata in data 18.5.2020 eccependo l'incompetenza territoriale dell'adito tribunale, confermano l'esistenza di rapporto assicurativo e, nel merito, contestando la dinamica rappresentata dall'attore addebitandosi il tutto al comportamento incauto di quest'ultimo tale da integrare il caso fortuito per colpa del danneggiato. Si respinge altresì l'addebito risarcitorio per vacanza rovinata con le medesime argomentazioni illustrate dalla convenuta struttura alberghiera.
All'udienza di prima comparizione trattata nelle forme a trattazione scritta stante l'epidemia
COVID-19, nel formale e completo contraddittorio, le parti hanno reiterato i rispettivi assunti difensivi.
Con ordinanza del 05.6.2020, resa fuori udienza e da intendersi qui riportata, veniva rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale e concessi i termini ex art. 183 6 comma.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta rilevante ai fini dell'accertamento dell'an debeatur;
espletata l'istruzione orale si è ritenuto non disporre CT medico-legale e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza all'uopo fissata le parti hanno rassegnato le conclusioni, la causa assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c ; sono state prodotte le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica (eccezion fatta per l'attore).
*** *** *** Sull' eccepita incompetenza territoriale
La questione è già stata affrontata e risolta in seno all'ordinanza emessa in data 05.6.2020 da intendersi in questa sede integralmente riporta e trascritta.
Sull'an dell'evento e della sua imputazione
Questo tribunale ritiene che l'istruttoria espletata e la documentazione acquisita non consentano di ritenere sufficientemente provata la domanda di parte attrice atteso che ai sensi dell'art. 2697 c.c.
l'attore, che intende far valere in giudizio un proprio diritto, ha l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un "danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento) d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Anche la lamentata violazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, deve ritenersi non integrata.
Ed invero, sul punto, questo giudice unico ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, questo Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni tali da ritenere provata l'intrinseca pericolosità della res causativa della caduta.
A tale conclusione può pervenirsi dall'analisi comparata delle dichiarazioni testimoniali di parte attrice e di parte convenuta in una al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice.
In primis appare opportuno evidenziare una serie di contraddizioni tra quanto asserito dall'attore in citazione e quanto riferito dai propri testimoni.
Mentre l'attore afferma di essere scivolato quando era all'interno della piscina a causa di un liquido oleoso posto sul fondo della stessa, i testimoni collocano tale sostanza (gelatinosa e verdastra per la teste una macchia verde per il teste non sul fondo bensì sui gradini della scala che Tes_1 Tes_2 immette all'interno della piscina. Nello specifico la testimone colloca la sostanza sul primo gradino sommerso mentre Tes_1
l' lo colloca anche nell'ultimo gradino non sommerso dall'acqua. Tes_2
Di tale sostanza però non vi è traccia nelle foto prodotte dall'attore ed esibite ai testimoni che hanno riconosciuto il luogo della caduta.
Appare ben strano che l'attore, o comunque qualcuno dei famigliari e/o dei testimoni non abbiano sentito la necessità di rappresentare “ a caldo” la situazione dei luoghi mediante delle riproduzioni fotografiche della lamentata sostanza oleosa.
Ed ancora, non esiste agli atti alcun documento che possa costituire formale denuncia o reclamo al responsabile della struttura dell'occorso incidente con contestuale ricognizione dei luoghi e consacrazione dell'esistenza della sostanza causativa della scivolata.
Ulteriore elemento che inficia la prospettazione difensiva dell'attore è costituito dalla produzione documentale di parte convenuta di una recensione pubblicata dall'attore sul sito “TripAdvisor”. Il tenore del dato letterale è inequivoco: nessuna doglianza viene addebitata alla struttura circa i fatti accaduti;
l'attore riferisce di un piccolo incidente senza null'altro specificare e senza che vi sia alcun riferimento al presunto stato manutentivo della piscina e/o della presenza di qualunque sostanza che abbia innescato lo scivolamento;
all'opposto, il contenuto della recensione è assolutamente positivo circa gli aspetti organizzativi della struttura e dell'attività degli operatori.
Ulteriore ennesima contraddizione è da rilevarsi nell'affermazione, contenuta in citazione, che a causa dell'incidente occorso l'attore è stato costretto ad interrompere il soggiorno. Ciò viene smentito radicalmente dal testimone il quale ha dichiarato che dopo la caduta l'attore Tes_2 camminava con le stampelle e lo vedeva circa quattro volte al giorno. Indubbio che tale circostanza non può che riferirsi alla presena dell'attore all'interno della struttura e non al di fuori della stessa, a meno di ritenere che anche l abbia interrotto la vacanza seguendo l'attore in conseguenza Tes_2 dell'infortunio.
In ultimo, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta escludono categoricamente la presenza di qualunque tipo di sostanza oleosa nel giorno e nel luogo della caduta. E ciò sia con riferimento al testimone (che per sua stessa affermazione, e ciò contrariamente Testimone_3
a quanto sostenuto dall'attore, non era dipendente della struttura bensì di ditta esterna addetto alla manutenzione degli impianti e che di sicuro sarebbe stato chiamato in causa dalla convenuta al fine di addebitargli la mancata esecuzione e controllo delle strutture affidategli) che alla testimone e giuda turistica (anch'essa soggetto estraneo ad alcun rapporto di lavoro con Testimone_4 la convenuta struttura alberghiera). Se queste sono le risultanze dell'istruttoria orale questo decidente ritiene di dare seguito al pronunciamento della Suprema Corte in tema di Contrasto tra deposizioni testimoniali1
Sulle spese di lite
In applicazione dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite ricadono sull'attore soccombente e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
Quanto al regolamento delle spese per la terza chiamata se ne deve addebitare il pagamento all'attore soccombente. Appare invero opportuno non discostarsi dalla prevalente giurisprudenza del Supremo Collegio laddove con decisione recente2 viene affermato il principio secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece,
a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
Anche di tali spese se ne dispone la liquidazione in dispositivo in applicazione dei criteri summenzionati.
P Q M
Il tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, così decide: rigetta la domanda di parte attrice;
1 Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4773 del 10/03/2015 Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda,
l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.; ex plurimis Cassazione civile , sez. VI , 27/01/2015
n. 1547 “ Il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe;
condanna l'attore alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente Parte_1 giudizio, a favore della convenuta e della terza chiamata nella misura di €. 4.000,00 ciascuno oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge oltre spese vive per C.U. e notifica atti documentati.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ordinanza n. 6144 del 07.3.2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1550/2019 in materia di lesione personale
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. MANIGLIA MIRKO parte attrice
CONTRO
con sede in Campofelice di CC (PA), Controparte_1 viale Imera n. 7/8, (Part. Iva ) in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
MIRANTI ANTONIO parte convenuta e nei confronti di
P.IVA con sede in Milano nel Viale Certosa n. 222 Controparte_2 P.IVA_2 in persona del suo l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. ALESSI GAETANO
Terzo chiamato in causa
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tepore al fine di sentirla dichiarare CP_1 responsabile dell'incidente verificatosi in data 27.8.2016 verso le ore 17:00 all'interno della piscina della struttura alberghiera sita a Campofelice di CC (PA) Controparte_1
Nello specifico l'attore narra di essere scivolato per la presenza di un liquido oleoso sul fondo della piscina e di aver riportato danni per i quali ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del P.S. dell'ospedale di Cefalù che hanno emesso un referto di trauma al piede sinistro con microdistacco.
L'attore si duole altresì che in conseguenza dell'accaduto ha dovuto lasciare la struttura alberghiera avanzando richiesta risarcitoria per la vacanza rovinata. Il quantum risarcitorio viene indicato in complessivi €. 13.219,86 a titolo di danno patrimoniale e non, previa imputazione di responsabilità in capo alla convenuta struttura alberghiera.
A supporto dell'an debeatur avanza richiesta di prova testimoniale.
Si è costituita la convenuta società eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale di questo tribunale a favore di quello di Termini Imerese;
nel merito si contesta la dinamica dei fatti narrata dall'attore; la domanda appare generica , tenuto altresì conto che la struttura è fornita di ben tre piscine, oltre che infondata. Si respinge espressamente ogni addebito di responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. oltre che dell'art. 2043
c.c.; Si addebita il fatto a responsabilità esclusiva dell'attore con conseguente integrazione del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Viene altresì contestata anche la domanda risarcitoria da vacanza rovinata atteso che l'attore, contrariamente da quanto dallo stesso asserito, ha portato a termine l'intero soggiorno in struttura senza mai lamentare al personale alcun profilo di responsabilità della convenuta in merito all'occorso.
Viene altresì contestato il quantum risarcitorio ritenuto eccessivo e non provato.
Viene avanzata richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazioni stante l'esistenza di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile. CP_2
Stante la rituale costituzione nei termini, si autorizzava la chiamata del terzo che si costituiva con comparsa depositata in data 18.5.2020 eccependo l'incompetenza territoriale dell'adito tribunale, confermano l'esistenza di rapporto assicurativo e, nel merito, contestando la dinamica rappresentata dall'attore addebitandosi il tutto al comportamento incauto di quest'ultimo tale da integrare il caso fortuito per colpa del danneggiato. Si respinge altresì l'addebito risarcitorio per vacanza rovinata con le medesime argomentazioni illustrate dalla convenuta struttura alberghiera.
All'udienza di prima comparizione trattata nelle forme a trattazione scritta stante l'epidemia
COVID-19, nel formale e completo contraddittorio, le parti hanno reiterato i rispettivi assunti difensivi.
Con ordinanza del 05.6.2020, resa fuori udienza e da intendersi qui riportata, veniva rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale e concessi i termini ex art. 183 6 comma.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta rilevante ai fini dell'accertamento dell'an debeatur;
espletata l'istruzione orale si è ritenuto non disporre CT medico-legale e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza all'uopo fissata le parti hanno rassegnato le conclusioni, la causa assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c ; sono state prodotte le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica (eccezion fatta per l'attore).
*** *** *** Sull' eccepita incompetenza territoriale
La questione è già stata affrontata e risolta in seno all'ordinanza emessa in data 05.6.2020 da intendersi in questa sede integralmente riporta e trascritta.
Sull'an dell'evento e della sua imputazione
Questo tribunale ritiene che l'istruttoria espletata e la documentazione acquisita non consentano di ritenere sufficientemente provata la domanda di parte attrice atteso che ai sensi dell'art. 2697 c.c.
l'attore, che intende far valere in giudizio un proprio diritto, ha l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un "danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento) d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Anche la lamentata violazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, deve ritenersi non integrata.
Ed invero, sul punto, questo giudice unico ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, questo Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni tali da ritenere provata l'intrinseca pericolosità della res causativa della caduta.
A tale conclusione può pervenirsi dall'analisi comparata delle dichiarazioni testimoniali di parte attrice e di parte convenuta in una al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice.
In primis appare opportuno evidenziare una serie di contraddizioni tra quanto asserito dall'attore in citazione e quanto riferito dai propri testimoni.
Mentre l'attore afferma di essere scivolato quando era all'interno della piscina a causa di un liquido oleoso posto sul fondo della stessa, i testimoni collocano tale sostanza (gelatinosa e verdastra per la teste una macchia verde per il teste non sul fondo bensì sui gradini della scala che Tes_1 Tes_2 immette all'interno della piscina. Nello specifico la testimone colloca la sostanza sul primo gradino sommerso mentre Tes_1
l' lo colloca anche nell'ultimo gradino non sommerso dall'acqua. Tes_2
Di tale sostanza però non vi è traccia nelle foto prodotte dall'attore ed esibite ai testimoni che hanno riconosciuto il luogo della caduta.
Appare ben strano che l'attore, o comunque qualcuno dei famigliari e/o dei testimoni non abbiano sentito la necessità di rappresentare “ a caldo” la situazione dei luoghi mediante delle riproduzioni fotografiche della lamentata sostanza oleosa.
Ed ancora, non esiste agli atti alcun documento che possa costituire formale denuncia o reclamo al responsabile della struttura dell'occorso incidente con contestuale ricognizione dei luoghi e consacrazione dell'esistenza della sostanza causativa della scivolata.
Ulteriore elemento che inficia la prospettazione difensiva dell'attore è costituito dalla produzione documentale di parte convenuta di una recensione pubblicata dall'attore sul sito “TripAdvisor”. Il tenore del dato letterale è inequivoco: nessuna doglianza viene addebitata alla struttura circa i fatti accaduti;
l'attore riferisce di un piccolo incidente senza null'altro specificare e senza che vi sia alcun riferimento al presunto stato manutentivo della piscina e/o della presenza di qualunque sostanza che abbia innescato lo scivolamento;
all'opposto, il contenuto della recensione è assolutamente positivo circa gli aspetti organizzativi della struttura e dell'attività degli operatori.
Ulteriore ennesima contraddizione è da rilevarsi nell'affermazione, contenuta in citazione, che a causa dell'incidente occorso l'attore è stato costretto ad interrompere il soggiorno. Ciò viene smentito radicalmente dal testimone il quale ha dichiarato che dopo la caduta l'attore Tes_2 camminava con le stampelle e lo vedeva circa quattro volte al giorno. Indubbio che tale circostanza non può che riferirsi alla presena dell'attore all'interno della struttura e non al di fuori della stessa, a meno di ritenere che anche l abbia interrotto la vacanza seguendo l'attore in conseguenza Tes_2 dell'infortunio.
In ultimo, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta escludono categoricamente la presenza di qualunque tipo di sostanza oleosa nel giorno e nel luogo della caduta. E ciò sia con riferimento al testimone (che per sua stessa affermazione, e ciò contrariamente Testimone_3
a quanto sostenuto dall'attore, non era dipendente della struttura bensì di ditta esterna addetto alla manutenzione degli impianti e che di sicuro sarebbe stato chiamato in causa dalla convenuta al fine di addebitargli la mancata esecuzione e controllo delle strutture affidategli) che alla testimone e giuda turistica (anch'essa soggetto estraneo ad alcun rapporto di lavoro con Testimone_4 la convenuta struttura alberghiera). Se queste sono le risultanze dell'istruttoria orale questo decidente ritiene di dare seguito al pronunciamento della Suprema Corte in tema di Contrasto tra deposizioni testimoniali1
Sulle spese di lite
In applicazione dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite ricadono sull'attore soccombente e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
Quanto al regolamento delle spese per la terza chiamata se ne deve addebitare il pagamento all'attore soccombente. Appare invero opportuno non discostarsi dalla prevalente giurisprudenza del Supremo Collegio laddove con decisione recente2 viene affermato il principio secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece,
a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
Anche di tali spese se ne dispone la liquidazione in dispositivo in applicazione dei criteri summenzionati.
P Q M
Il tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, così decide: rigetta la domanda di parte attrice;
1 Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4773 del 10/03/2015 Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda,
l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.; ex plurimis Cassazione civile , sez. VI , 27/01/2015
n. 1547 “ Il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe;
condanna l'attore alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente Parte_1 giudizio, a favore della convenuta e della terza chiamata nella misura di €. 4.000,00 ciascuno oltre spese generali 15%, CAP e IVA come per legge oltre spese vive per C.U. e notifica atti documentati.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ordinanza n. 6144 del 07.3.2024