Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3183/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3183 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante "pro tempore", Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Coccia come da procura in atti ATTRICE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante "pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore", rappresentata e difesa dall'avv. Armando Valeri come da procura in atti
CONVENUTA
NONCHE'
(P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Stefano Durante come da procura in atti TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: contratto di appalto e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del legale Parte_1
rappresentante "pro tempore", conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la CP_3
[..
[...]
[...] CP_1
premesso di avere stipulato con la convenuta due contratti di incarico professionale aventi ad oggetto la realizzazione di due progetti inerenti all'attivazione di aerogeneratori nel comune di
Tocco da Casauria, denominati "Cese 2" e "Cese 3"; che la prestazione d'opera oggetto dei contratti era costituita dalla "assistenza, progettazione e predisposizione documenti in ordine alla fase amministrativa dinanzi al GSE e segnatamente dell'impianto, inserimento dati + compilazione schede GSE + inoltro della pratica telematica;
cura della pratica fino all'ottenimento del riconoscimento TO secondo tempistiche riportate nel D.M.
23/06/2016>; il tutto oltre inoltro pratica e compilazione schede per Terna, nonché pratiche di connessione E-Distribuzione ed assistenza ed evasione pratiche presso l' e Controparte_4
MIFR, per un costo complessivo per ciascun progetto di euro 2.600 + iva, regolarmente corrisposti dalla odierna attrice"; che, tuttavia, detta prestazione era stata svolta in modo erroneo dalla società convenuta, tanto da determinare il GSE a negare l'incentivazione economica richiesta ex art. 7, comma 4, D.M. 23 giugno 2016 - tanto premesso, concludeva in via principale per l'accertamento e/o declaratoria dell'inadempimento sostanziale della o, in via Controparte_1
subordinata, per l'accertamento e/o declaratoria dell'inesatto adempimento della convenuta, con condanna della stessa, in ogni caso, al risarcimento dei danni subiti, pari ad euro 2.554.886,18. Con vittoria di spese in favore del difensore antistatario.
Costituitasi in giudizio, la contestava puntualmente l'assunto avversario Controparte_1
e chiedeva, in via preliminare, di poter chiamare in causa la ON
, per essere dalla stessa tenuta indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole
[...]
derivante dal presente giudizio, in forza della polizza in essere;
quanto al merito, concludeva per il rigetto dell'avversa domanda, con condanna dell'attrice al risarcimento ex art. 96, comma 1, cpc.
Si costituiva in giudizio anche la suddetta compagnia di assicurazione, concludendo per il rigetto della domanda principale e, in caso di accoglimento della stessa, per il rigetto della domanda in garanzia, stante la eccepita inoperatività della polizza assicurativa azionata dalla convenuta principale.
Con sentenza non definitiva n. 1304/22 il precedente istruttore accertava la "responsabilità per negligenza professionale" della società convenuta e riconosceva "l'inesatto adempimento della prestazione contrattuale"; quindi, con separata ordinanza, disponeva procedersi a CTU al fine di accertare "la congruità delle somme indicate dall'attore per la realizzazione delle opere oggetto di lite" nonché "il loro attuale valore economico e utilizzabilità e produttività sul mercato nel breve e medio periodo".
2 Attese le statuizioni di cui alla richiamata sentenza non definitiva, il Tribunale è dunque chiamato, in questa sede, a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria avanzata dalla società attrice.
In particolare, l'istante ha quantificato il danno asseritamente subito a causa dell'inadempimento della controparte nella somma complessiva di euro 2.554.886,18, scaturente dall'importo dei mutui contratti per l'acquisto e l'installazione degli aerogeneratori, dai costi relativi ai diritti sui terreni interessati dai progetti, dal lucro cessante e dall'ulteriore danno emergente per i costi di pratica corrisposti alla convenuta nonché da tutti gli ulteriori esborsi affrontati nelle varie procedure amministrative. Nel dettaglio, i costi sono stati indicati come segue: danno per finanziamento di progetti;
debiti verso i soci;
costi ventennali di manutenzione;
affitto ventennale del terreno;
costo di allaccio elettrico alla rete elettrica;
diritti di segreteria;
costi del contratto stipulato con la
[...]
CP_1
Ciò posto, ai fini della decisione non si può prescindere dalla disposta CTU che, esauriente ed immune da vizi, viene condivisa dal Tribunale nella sua interezza.
Ed allora, l'ausiliare ha accertato - sulla base della documentazione in atti - i costi sostenuti da
[...]
relativi agli impianti oggetto di causa nonché il valore economico attuale di questi Parte_1
ultimi, così quantificando i costi nella misura complessiva di euro 706.509,73; inoltre, ha provveduto a quantificare i ricavi non ottenuti dall'attrice a causa del mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti del DM 2016, stimandoli in euro 1.105.772,00.
Il CTU ha pure verificato l'eventuale possibile adozione di alcune azioni, da parte della società
[...]
, a seguito del suddetto mancato riconoscimento (c.d azioni di mitigazione), diverse dalla Parte_1
vendita al mercato dell'energia elettrica prodotta dagli impianti, per ripristinare la redditività dell'investimento ovvero limitare le perdite economiche.
La stessa attrice ha prodotto una relazione, a firma dell'ing. in cui sono indicate delle Per_1
azioni di mitigazione, alcune delle quali non sono state prese in considerazione dall'ausiliare in quanto troppo onerose per l'attrice o perché avrebbero avuto un esito incerto.
Tenuto conto di tali indicazioni, il Tribunale condivide il giudizio del CTU ritenendo preferibile, tra le varie ipotesi di mitigazione del danno prospettate dallo stesso ausiliare, quella della vendita nell'anno 2019 degli impianti eolici oggetto di causa, con azzeramento dei costi pluriennali di gestione degli impianti medesimi, vendita che avrebbe solo parzialmente ridotto le perdite subite.
Sulla base di tanto, il CTU ha stimato il danno subito dall'attrice nella misura di euro 598.259,19, somma attualizzata al 2017 utilizzando un tasso di attualizzazione pari al 2,75%.
A tale proposito, il CTP della convenuta propone il differente tasso di attualizzazione del 6,97, ritenendo non corretto quello applicato dal CTU, pari al tasso medio dei BTP ventennali nell'anno
3 2017; tanto, in considerazione del rischio d'impresa, con particolare riferimento alla scarsa ventosità del sito.
Sul punto, tuttavia, il Tribunale aderisce, condividendoli, ai chiarimenti resi dal CTU, che ha ritenuto necessario esaminare il caso concreto e valutare: le caratteristiche specifiche del sito di installazione degli impianti eolici;
la ridotta dimensione dell'investimento, in quanto si parla di
"minieolico"; la ridotta tempistica e la bassa complessità realizzativa;
l'accesso diretto alla tariffa onnicomprensiva e non l'iscrizione a registri;
le cautele già utilizzate dal CTU per nella stima di ventosità e di produzione del sito. Sulla base di tali aspetti (si veda la relazione, pp. 92/93),
l'ausiliare ha quindi ritenuto "che la realizzazione di un impianto eolico come quello oggetto di causa possa essere equiparato ad un puro investimento di capitale ventennale pari a BTP ventennali".
Nessuna ulteriore voce di danno può essere riconosciuta alla società in assenza della Parte_1
necessaria, comprovante documentazione, come peraltro riscontrato anche dal CTU, il quale ha in particolare evidenziato la carenza dei contratti di affitto dei terreni e/o delle relative fatture di pagamento;
dei contratti di manutenzione delle turbine ovvero delle fatture per la manutenzione effettuata negli anni passati;
del contratto di finanziamento stipulato con enti finanziari o banche da cui evincere gli oneri finanziari connessi all'investimento in oggetto;
delle fatture delle spese effettuate per la realizzazione e la gestione degli impianti e relative attestazioni di pagamento.
Nè, ancora, sono presenti in atti documenti che indichino la natura e le finalità del versamento di euro 202.520,00 effettuato dai soci dell'attrice (p. 52 della relazione).
In definitiva, in accoglimento della domanda in esame, la società convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo risarcitorio, della somma suindicata di euro 598.259,19.
Si tratta, a questo punto, di esaminare la domanda di garanzia avanzata dalla nei CP_1
confronti della propria compagnia di assicurazione la quale, come già evidenziato, ha eccepito l'inoperatività della polizza.
Ebbene, a riguardo si osserva che oggetto della polizza di "responsabilità civile verso terzi" stipulata tra la e la Assicurazione sono i "danni involontariamente CP_1 CP_2
cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza dell'attività descritta nella scheda di Polizza e di attività complementari ed accessorie alla stessa, purchè svolte dagli Addetti" (art. RC.1, lett. a, delle condizioni generali).
La garanzia assicurativa Postuma da Installazione, Manutenzione e Riparazione (art. RC 20) non comprende (lett. c) "i danni da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati" nonché
4 (lett. d) "i danni da idoneità o mancata rispondenza all'uso, secondo destinazione, degli impianti o delle cose installati".
La società convenuta ha prodotto una scheda tecnica (doc. 6) ove è espressamente indicata la garanzia per "danni cagionati da prestatori d'opera o di servizi", il cui allegato precisa che "l'azienda realizza installazioni di impianti tecnologici sia al suolo che su strutture esistenti, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (sole, acqua, vento), di condizionamento, pensiline da parcheggio con impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica per auto elettriche".
Ora, ritiene la convenuta che l'attività di progettazione e consulenza dalla stessa svolta nella specie sia prodromica e preordinata alla successiva attività di installazione, con conseguente operatività della polizza.
Tale assunto non appare, tuttavia, condivisibile proprio alla luce della R.C. Postuma da installazione, manutenzione e riparazione che lascia intendere che, laddove le parti lo avessero voluto, avrebbero espressamente e specificamente contemplato tra i rischi assicurati anche l'attività di progettazione dell'impianto e assistenza amministrativa che, sebbene prodromica e preordinata all'attività di installazione, è comunque dalla stessa ben diversa.
D'altro canto, come evidenziato dalla società chiamata in causa, proprio la convenuta, nell'atto di appello avverso la sentenza non definitiva, definisce la propria attività svolta nella specie come
"attività di service post operam" ovvero "una mera attività amministrativa burocratica volta al reperimento dei necessari documenti per la richiesta delle autorizzazioni previste dalla legge...".
Si tratta, in tutta evidenza, di un'attività di gestione di progettazione e pratiche amministrative finalizzate all'ottenimento di incentivi e, dunque, di attività documentale ben diversa da quella successiva di progettazione esecutiva, direzione ed esecuzione dei lavori e che, in quanto tale, esula totalmente dall'oggetto dell'assicurazione e dall'attività dichiarata in polizza di "installazioni di impianti tecnologici sia al suolo che su strutture esistenti, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (sole, acqua, vento), di condizionamento, pensiline da parcheggio con impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica per auto elettriche".
Di qui il rigetto della domanda di garanzia.
Quanto alle spese di lite tra l'attrice e la il ridotto accoglimento della domanda CP_1
risarcitoria, in termini quantitativi, ne giustifica la compensazione in ragione di un terzo;
la residua frazione viene posta a carico della convenuta e liquidata come da dispositivo, in applicazione del criterio del decisum, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario, avv.
Alfredo Coccia.
5 La è altresì tenuta, per il principio della soccombenza, al pagamento delle spese del CP_1
giudizio in favore della compagnia di assicurazioni, nella misura indicata in dispositivo, con applicazione del medesimo criterio.
Da ultimo, restano definitivamente a carico della convenuta le spese di cui alla disposta CTU, così come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona del legale rappresentante "pro tempore", nei confronti Parte_1
della in persona del legale rappresentante "pro tempore", con la Controparte_1
chiamata in garanzia della , in persona del ON
legale rappresentante "pro tempore", ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda risarcitoria dispiegata dall'attrice, condanna la
[...]
al pagamento, in favore dell'attrice medesima, della somma di euro Controparte_1
598.259,19;
b) rigetta la domanda di garanzia;
c) compensa le spese di lite tra la e la convenuta in ragione di un terzo, e Parte_1
condanna quest'ultima al pagamento della residua frazione, che liquida in euro 19.462,00 per due terzi compenso professionale ed euro 475,34 per analoga frazione di spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario, avv. Alfredo Coccia;
d) condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese in favore della ON
, liquidate nella misura di euro 29.193,00 per compenso professionale, oltre accessori
[...]
come per legge;
e) restano definitivamente a carico della convenuta le spese di cui alla disposta CTU, così come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Pescara, il 9 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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