Articolo 193 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 183Articolo 144
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16 settembre 2003
Art. 193. Navi da diporto: norme tecniche radionavali 1. Le unita' da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione e' obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.
2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172 .
Nota all' art. 193:
- Per la legge 8 luglio 2003, n. 172 , si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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