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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9906/2024
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9906 /2024
All'udienza del 22 maggio 2025 sono comparsi
Per l'attore l'avv. Daniela Fortuna, la quale preso atto del deposito della decisione dell'Arbitro finanziario, evidenzia come tale decisione conferma la ricostruzione attorea in quanto nella fattispecie il contratto è stato stipulato nella piattaforma con pagamento contestuale.
Per l'avv. Enrica Senini in sost. dell'avv. Salvietto, la quale si riporta alle note CP_1
e chiede il rigetto della domanda attorea.
Dato atto che non risulta, salvo errore, dichiarata la contumacia della altra parte convenuta, verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di Controparte_2
I difensori precisano le conclusioni come in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9906/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti e Parte_1 C.F._1
dom.ri Daniela Fortuna e Valeria Parisi del foro di Brescia
ATTORE
Contro
(C.F./P.I. IVA ) in persona del leg. rap. pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. e dom. Emanuele Salvietto del foro di Roma
CONVENUTA
(P.I. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alle società e , Controparte_2 CP_1
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“In via preliminare e cautelare: accertato e dichiarato il collegamento negoziale tra il contratto di noleggio e quello di finanziamento, per tutte le ragioni esposte, sospendere in via immediata e cautelare, anche inaudita altera parte, l'obbligo del sig. di corrispondere alla le rate Parte_1 Controparte_3 mensili di ammortamento del finanziamento n. CIT20221117NW3FM7V, dell'importo di €
845,00 cad.;
In via principale: accertato il grave inadempimento di , dichiarare l'intervenuta risoluzione contrattuale CP_2 in riferimento all'Ordine n.187916 ed il conseguente scioglimento del vincolo sociale nei confronti dell'odierno attore scaturente dalla convenzione CAIPA (art.
1.2 delle Condizioni
Generali del Contratto di Servizio di mobilità), con la conseguente liberazione dello stesso da qualunque vincolo ad esso connesso;
per effetto della risoluzione, accertato e dichiarato il collegamento negoziale sussistente tra il contratto di noleggio concluso con e il finanziamento ottenuto da CP_2 Controparte_3
dichiarare la liberazione del signor dal vincolo contrattuale del finanziamento n. Parte_1
CIT20221117NW3FM7V e da qualunque obbligo di pagamento nei confronti della banca convenuta;
per effetto della risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1458 c.c., condannare alla CP_2 restituzione dell'importo versato dall'attore quale corrispettivo per il Servizio di mobilità, non usufruito, a partire dal mese di giugno, che ad oggi ammonta ad € 2.535,00, oltre agli ulteriori importi che dovesse essere tenuto a versare in mancanza di sospensione cautelare, con
l'aggiunta sulle predette somme degli interessi legali dalla domanda restitutoria;
condannare altresì al rimborso dell'importo di € 2.125,00, quale quota dal medesimo versata con denaro proprio per l'acquisto delle quote CAIPA al netto della compensazione con le “quote back”, ottenute nel corso del rapporto (€ 4.150,00 - € 2.025,00 - cfr. doc.25). per effetto della risoluzione per grave inadempimento di , condannare la stessa al CP_2 risarcimento del danno subito dall'attore, per la somma di € 10.140,00, oltre a quella che verrà liquidata in via equitativa dal Giudice, e/o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso:
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio nei confronti di
pagina 3 di 8 entrambi i convenuti”.
A tal fine deduceva che: in data 11.11.2022 l'attore, in qualità di consumatore, stipulava con la società tramite portale telematico, contratto di noleggio n. 187916 Controparte_2 avente ad oggetto: “utilizzo di un'autovettura a noleggio lungo termine senza conducente per 84 (ottantaquattro) mesi” (Audi Q2 35); il contratto prevedeva altresì che: “il servizio di mobilità alle condizioni di cui al presente Contratto “Car Back”, in virtù di apposita convenzione, è esclusivamente riservato ai soci della cooperativa … CAIPA (ndr.
Cooperativa automobilistica italiana per azioni); è pertanto condizione necessaria per il
Cliente essere o diventare socio della CAIPA, sottoscrivendo e liberando il numero di azioni indicate nel dettaglio dell'ordine (per un controvalore pari ad € 18.900,00, cfr. sub doc. 3), e rimanere socio sino al termine del Contratto, il tutto nei termini e alle condizioni di seguito indicati”; l'attore sceglieva di procedere al pagamento del servizio offerto mediante finanziamento con l'istituto bancario il qual erogava a favore dell'attore Controparte_3
l'importo di € 54.341,92, di cui effettivi € 50.000,00, al netto delle spese istruttorie (pari ad €
4.341,92), con un impegno restitutorio a carico del cliente pari ad € 70.829,64; l'attore in data 25.11.2022 provvedeva al pagamento in favore della convenuta CP_2 dell'importo complessivo di € 54.150,00 (di cui € 35.250,00 destinati al noleggio dell'automobile ed € 18.900,00 diretti all'acquisto delle quote CAIPA); in data 17.4.2023 Cont l'attore denunciava alla società la mancata consegna della vettura entro il CP_2
termine contrattuale di 4 mesi, nonostante il regolare pagamento delle rate di finanziamento dal gennaio 2023; seguivano numerosi solleciti da parte dell'attore che, con comunicazione del 12.6.2023, avvisava che avrebbe sospeso il pagamento in mancanza di adempimento da parte di;
in data 9.10.2023 comunicava la ripresa dei rimborsi delle CP_2 CP_2
quote back interrotti nuovamente dal febbraio 2024; in data 21.12.2023 (dopo 12 mesi dall'ordine) veniva consegnato all'attore un mezzo differente (Mini Cooper Countryman anziché Audi Q235); in data 3.6.2024 le Forze dell'Ordine sequestravano il veicolo a seguito di denuncia di appropriazione indebita presentata dal leg. rap. di;
in data Controparte_4
12.6.2024 veniva inviata diffida a per ottenere veicolo sostitutivo a cui seguiva in CP_2
data 18.7.2024 invio di comunicazione di risoluzione del contratto con richiesta di restituzione di quanto versato a titolo di canone anticipato e di acquisto di azioni CAIPA;
successivamente l'attore si vedeva costretto ad acquistare veicolo usato per poter recarsi lavoro e fare fronte alle esigenze della vita quotidiana.
Si costituiva la società chiedendo il rigetto della domanda attorea e CP_1
pagina 4 di 8 deducendo a tal fine che: in data 18.11.2022 la convenuta (per il tramite della società di mediazione creditizia iscritta nel registro Organismo Agenti e Mediatori Parte_2
(OAM), con la quale aveva stipulato una convenzione poi non più attiva), riceveva richiesta di prestito personale, non finalizzato e senza vincolo di destinazione delle somme, identificata con il n. , dell'importo finanziato di € 54.341,92 rimborsabile in 84 mesi in CodiceFiscale_2 rate da € 843,21, a nome di;
all'esito delle verifiche espletate, in data Parte_1
18.11.2022 l'attore sottoscriveva digitalmente il contratto di finanziamento n.
CIT20221117NW3FM7V e, in data 23.11.2022, erogava l'importo di € 50.000,00, CP_1 direttamente sul c/c intestato all'attore, senza alcun vincolo di destinazione delle somme e senza alcun collegamento negoziale con la società con la quale Controparte_2 CP_1
non aveva mai intrattenuto alcun tipo di rapporto.
[...]
All'udienza del 23 gennaio 2025 il GI disponeva rinvio in pendenza del procedimento cautelare.
Con provvedimento del 12 febbraio 2025 il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio ex art. 281 sexies c.p.c. con termini per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 22 maggio 2025 la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Anzitutto va dato atto dell'intervenuta estinzione del procedimento cautelare instaurato in corso di causa (n. 9906-1/2024).
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della produzione documentale in atti.
La domanda svolta da parte attrice nei confronti di va accolta. Controparte_2
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr Cass. n. 4163/2024).
L'attore ha provato la fonte negoziale producendo l'ordine n. 187916 datato 11 novembre
2022 avente ad oggetto “utilizzo di un'autovettura a noleggio lungo termine senza conducente per 84 mesi, a scelta tra i modelli disponibili sull'apposito software” caratterizzato dal meccanismo “car back” con obbligo in capo all'attore di diventare socio della CAIPA
(Cooperativa automobilistica italiani per azioni;
punto 1.2.); importo totale dell'ordine pari ad €
54.150,00, di cui servizi per € 35.250,00 e quota CAIPA per € 18.900,00; importo massimo di rimborso mensile, definito “back” pari ad € 225,00 (doc. 3).
pagina 5 di 8 L'attore ha inoltre prodotto le condizioni generali del contratto denominato “Servizio di mobilità car back” (doc. 4a e 4b).
Risulta poi che la convenuta abbia fornito una automobile all'attore (seppur CP_2 con ritardo e in modello differente da quello ab origine individuato dall'attore), nondimeno il bene, dopo alcuni mesi di utilizzo era oggetto di sequestro da parte delle Forze dell'Ordine
e la convenuta non risulta aver provveduto alla sostituzione dello stesso.
Tale condotta costituisce inadempimento non di scarsa importanza riguardando l'obbligazione principale del debitore.
La convenuta scegliendo di rimanere contumace ha rinunciato a Controparte_2 dimostrare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
Va quindi accertata la legittimità della risoluzione di diritto del contratto stante l'inadempimento della resistente.
Alla risoluzione seguono gli automatici effetti restitutori dello scioglimento del vincolo contrattuale.
Va quindi riconosciuto all'attore:
- l'importo di € 2.535 versato quale corrispettivo per il Servizio di mobilità, non usufruito;
- l'importo di € 2.125,00 versato quale quota per l'acquisto delle quote CAIPA al netto della compensazione con le “quote back”, ottenute nel corso del rapporto (€ 4.150,00 - €
2.025,00).
L'attore chiede inoltre il risarcimento del danno per non avere usufruito di alcuna vettura per oltre 12 mesi dalla stipulazione del contratto (11.11.2022) con quantificato CP_2 in € 10.140,00 (€ 845,00, pari alla rata del finanziamento, moltiplicato per 12 mensilità).
Tale importo va riconosciuto all'attore in quanto diretta conseguenza dell'inadempimento della convenuta CP_2
In definitiva la convenuta va condannata al pagamento nei confronti CP_2 dell'attore della complessiva somma di € 14.800, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto alla domanda svolta dall'attore nei confronti della convenuta si CP_5
osserva quanto segue.
Secondo la tesi attorea sussiste collegamento negoziale tra il contratto di noleggio stipulato tra l'attore e e quello di finanziamento stipulato tra l'attore e la CP_2
convenuta , tenuto conto che la stipula del secondo era finalizzata a poter CP_1
ottenere la provvista per dare corso al primo e, dunque, ottenere il servizio di mobilità offerto pagina 6 di 8 da CP_2
Risulta contratto di finanziamento tra attore e dell'importo finanziato di € CP_1
54.341,92 da rimborsare in 84 rate mensili di € 843,21 (importo totale dovuto € 70.829,64) con specifica indicazione della finalità della richiesta: “auto nuova” (doc. 5).
Si osserva inoltre che nel contratto di noleggio risulta indicato quale modalità di pagamento
“finanziamento tramite Car Free” (doc. 3).
Risulta poi che l'attore abbia provveduto al pagamento del “canone anticipato per contratto di noleggio a lungo termine autoveicolo di fascia 4,5” in favore di ed abbia aderito CP_2
alla CAIPA versando i rispettivi importi contrattualmente previsti (doc. 8 e 9).
Il contratto di noleggio e quello di finanziamento risultano poi stipulati in un arco temporale compatibile con l'evolversi della vicenda, così gli importi trasferiti ed anche la durata prevista per il rimborso delle rate del finanziamento (84 mesi) coincide con la durata del noleggio dell'automobile.
In un tale contesto, può dirsi quindi che il finanziamento in esame sia stato chiesto dall'attore con lo specifico scopo di avere la provvista che gli consentisse di noleggiare l'automobile dalla società convenuta CP_2
Può dirsi sussistente collegamento negoziale tra il contratto di noleggio e quello di finanziamento, tale per cui la risoluzione del primo per inadempimento di ha CP_2
incidenza sul contratto collegato di finanziamento, determinandone lo scioglimento.
L'esistenza di questo collegamento negoziale comporta che le vicende del contratto di noleggio si ripercuotano sul contratto di finanziamento ad esso geneticamente e funzionalmente collegato.
In particolare, la risoluzione del contratto di noleggio determina il sopravvenuto venir meno della causa del contratto di finanziamento e la risoluzione dello stesso, nonché il venir meno di ogni obbligo di pagamento da parte dell'attore nei confronti della società convenuta CP_1
.
[...]
Peraltro, il D. Lgs. n. 385/1993, art.125, comma 4, accorda al consumatore una specifica forma di tutela nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, riconoscendogli, previa costituzione in mora, il diritto di agire direttamente contro il finanziatore nei limiti del credito concesso per ottenere la risoluzione del contratto di credito con obbligo del finanziatore di rimborsare le rate già pagate.
In definitiva, le domande attoree vanno entrambe accolte.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 3.387,00, oltre anticipazioni,
pagina 7 di 8 rimborso forfettario (15%), iva e cpa, secondo i parametri vigenti, valore della causa, valori medi per la fase di studio ed introduttiva, ai minimi per la fase istruttoria, non tenuta, e decisionale stante la natura documentale e la decisone in forma semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la risoluzione del contratto di noleggio intercorso tra l'attore e la convenuta
[...]
CP_2
Dichiara la risoluzione del contratto di finanziamento tra l'attore e la convenuta CP_1
con la conseguenza che nulla è dovuto più alla stessa.
[...]
Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di CP_2
€ 14.800,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
Condanna le convenute in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in parte motiva.
Nulla spese procedimento cautelare.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 22 maggio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 8 di 8
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9906 /2024
All'udienza del 22 maggio 2025 sono comparsi
Per l'attore l'avv. Daniela Fortuna, la quale preso atto del deposito della decisione dell'Arbitro finanziario, evidenzia come tale decisione conferma la ricostruzione attorea in quanto nella fattispecie il contratto è stato stipulato nella piattaforma con pagamento contestuale.
Per l'avv. Enrica Senini in sost. dell'avv. Salvietto, la quale si riporta alle note CP_1
e chiede il rigetto della domanda attorea.
Dato atto che non risulta, salvo errore, dichiarata la contumacia della altra parte convenuta, verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di Controparte_2
I difensori precisano le conclusioni come in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9906/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti e Parte_1 C.F._1
dom.ri Daniela Fortuna e Valeria Parisi del foro di Brescia
ATTORE
Contro
(C.F./P.I. IVA ) in persona del leg. rap. pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. e dom. Emanuele Salvietto del foro di Roma
CONVENUTA
(P.I. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alle società e , Controparte_2 CP_1
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“In via preliminare e cautelare: accertato e dichiarato il collegamento negoziale tra il contratto di noleggio e quello di finanziamento, per tutte le ragioni esposte, sospendere in via immediata e cautelare, anche inaudita altera parte, l'obbligo del sig. di corrispondere alla le rate Parte_1 Controparte_3 mensili di ammortamento del finanziamento n. CIT20221117NW3FM7V, dell'importo di €
845,00 cad.;
In via principale: accertato il grave inadempimento di , dichiarare l'intervenuta risoluzione contrattuale CP_2 in riferimento all'Ordine n.187916 ed il conseguente scioglimento del vincolo sociale nei confronti dell'odierno attore scaturente dalla convenzione CAIPA (art.
1.2 delle Condizioni
Generali del Contratto di Servizio di mobilità), con la conseguente liberazione dello stesso da qualunque vincolo ad esso connesso;
per effetto della risoluzione, accertato e dichiarato il collegamento negoziale sussistente tra il contratto di noleggio concluso con e il finanziamento ottenuto da CP_2 Controparte_3
dichiarare la liberazione del signor dal vincolo contrattuale del finanziamento n. Parte_1
CIT20221117NW3FM7V e da qualunque obbligo di pagamento nei confronti della banca convenuta;
per effetto della risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1458 c.c., condannare alla CP_2 restituzione dell'importo versato dall'attore quale corrispettivo per il Servizio di mobilità, non usufruito, a partire dal mese di giugno, che ad oggi ammonta ad € 2.535,00, oltre agli ulteriori importi che dovesse essere tenuto a versare in mancanza di sospensione cautelare, con
l'aggiunta sulle predette somme degli interessi legali dalla domanda restitutoria;
condannare altresì al rimborso dell'importo di € 2.125,00, quale quota dal medesimo versata con denaro proprio per l'acquisto delle quote CAIPA al netto della compensazione con le “quote back”, ottenute nel corso del rapporto (€ 4.150,00 - € 2.025,00 - cfr. doc.25). per effetto della risoluzione per grave inadempimento di , condannare la stessa al CP_2 risarcimento del danno subito dall'attore, per la somma di € 10.140,00, oltre a quella che verrà liquidata in via equitativa dal Giudice, e/o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso:
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio nei confronti di
pagina 3 di 8 entrambi i convenuti”.
A tal fine deduceva che: in data 11.11.2022 l'attore, in qualità di consumatore, stipulava con la società tramite portale telematico, contratto di noleggio n. 187916 Controparte_2 avente ad oggetto: “utilizzo di un'autovettura a noleggio lungo termine senza conducente per 84 (ottantaquattro) mesi” (Audi Q2 35); il contratto prevedeva altresì che: “il servizio di mobilità alle condizioni di cui al presente Contratto “Car Back”, in virtù di apposita convenzione, è esclusivamente riservato ai soci della cooperativa … CAIPA (ndr.
Cooperativa automobilistica italiana per azioni); è pertanto condizione necessaria per il
Cliente essere o diventare socio della CAIPA, sottoscrivendo e liberando il numero di azioni indicate nel dettaglio dell'ordine (per un controvalore pari ad € 18.900,00, cfr. sub doc. 3), e rimanere socio sino al termine del Contratto, il tutto nei termini e alle condizioni di seguito indicati”; l'attore sceglieva di procedere al pagamento del servizio offerto mediante finanziamento con l'istituto bancario il qual erogava a favore dell'attore Controparte_3
l'importo di € 54.341,92, di cui effettivi € 50.000,00, al netto delle spese istruttorie (pari ad €
4.341,92), con un impegno restitutorio a carico del cliente pari ad € 70.829,64; l'attore in data 25.11.2022 provvedeva al pagamento in favore della convenuta CP_2 dell'importo complessivo di € 54.150,00 (di cui € 35.250,00 destinati al noleggio dell'automobile ed € 18.900,00 diretti all'acquisto delle quote CAIPA); in data 17.4.2023 Cont l'attore denunciava alla società la mancata consegna della vettura entro il CP_2
termine contrattuale di 4 mesi, nonostante il regolare pagamento delle rate di finanziamento dal gennaio 2023; seguivano numerosi solleciti da parte dell'attore che, con comunicazione del 12.6.2023, avvisava che avrebbe sospeso il pagamento in mancanza di adempimento da parte di;
in data 9.10.2023 comunicava la ripresa dei rimborsi delle CP_2 CP_2
quote back interrotti nuovamente dal febbraio 2024; in data 21.12.2023 (dopo 12 mesi dall'ordine) veniva consegnato all'attore un mezzo differente (Mini Cooper Countryman anziché Audi Q235); in data 3.6.2024 le Forze dell'Ordine sequestravano il veicolo a seguito di denuncia di appropriazione indebita presentata dal leg. rap. di;
in data Controparte_4
12.6.2024 veniva inviata diffida a per ottenere veicolo sostitutivo a cui seguiva in CP_2
data 18.7.2024 invio di comunicazione di risoluzione del contratto con richiesta di restituzione di quanto versato a titolo di canone anticipato e di acquisto di azioni CAIPA;
successivamente l'attore si vedeva costretto ad acquistare veicolo usato per poter recarsi lavoro e fare fronte alle esigenze della vita quotidiana.
Si costituiva la società chiedendo il rigetto della domanda attorea e CP_1
pagina 4 di 8 deducendo a tal fine che: in data 18.11.2022 la convenuta (per il tramite della società di mediazione creditizia iscritta nel registro Organismo Agenti e Mediatori Parte_2
(OAM), con la quale aveva stipulato una convenzione poi non più attiva), riceveva richiesta di prestito personale, non finalizzato e senza vincolo di destinazione delle somme, identificata con il n. , dell'importo finanziato di € 54.341,92 rimborsabile in 84 mesi in CodiceFiscale_2 rate da € 843,21, a nome di;
all'esito delle verifiche espletate, in data Parte_1
18.11.2022 l'attore sottoscriveva digitalmente il contratto di finanziamento n.
CIT20221117NW3FM7V e, in data 23.11.2022, erogava l'importo di € 50.000,00, CP_1 direttamente sul c/c intestato all'attore, senza alcun vincolo di destinazione delle somme e senza alcun collegamento negoziale con la società con la quale Controparte_2 CP_1
non aveva mai intrattenuto alcun tipo di rapporto.
[...]
All'udienza del 23 gennaio 2025 il GI disponeva rinvio in pendenza del procedimento cautelare.
Con provvedimento del 12 febbraio 2025 il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio ex art. 281 sexies c.p.c. con termini per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 22 maggio 2025 la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Anzitutto va dato atto dell'intervenuta estinzione del procedimento cautelare instaurato in corso di causa (n. 9906-1/2024).
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della produzione documentale in atti.
La domanda svolta da parte attrice nei confronti di va accolta. Controparte_2
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr Cass. n. 4163/2024).
L'attore ha provato la fonte negoziale producendo l'ordine n. 187916 datato 11 novembre
2022 avente ad oggetto “utilizzo di un'autovettura a noleggio lungo termine senza conducente per 84 mesi, a scelta tra i modelli disponibili sull'apposito software” caratterizzato dal meccanismo “car back” con obbligo in capo all'attore di diventare socio della CAIPA
(Cooperativa automobilistica italiani per azioni;
punto 1.2.); importo totale dell'ordine pari ad €
54.150,00, di cui servizi per € 35.250,00 e quota CAIPA per € 18.900,00; importo massimo di rimborso mensile, definito “back” pari ad € 225,00 (doc. 3).
pagina 5 di 8 L'attore ha inoltre prodotto le condizioni generali del contratto denominato “Servizio di mobilità car back” (doc. 4a e 4b).
Risulta poi che la convenuta abbia fornito una automobile all'attore (seppur CP_2 con ritardo e in modello differente da quello ab origine individuato dall'attore), nondimeno il bene, dopo alcuni mesi di utilizzo era oggetto di sequestro da parte delle Forze dell'Ordine
e la convenuta non risulta aver provveduto alla sostituzione dello stesso.
Tale condotta costituisce inadempimento non di scarsa importanza riguardando l'obbligazione principale del debitore.
La convenuta scegliendo di rimanere contumace ha rinunciato a Controparte_2 dimostrare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
Va quindi accertata la legittimità della risoluzione di diritto del contratto stante l'inadempimento della resistente.
Alla risoluzione seguono gli automatici effetti restitutori dello scioglimento del vincolo contrattuale.
Va quindi riconosciuto all'attore:
- l'importo di € 2.535 versato quale corrispettivo per il Servizio di mobilità, non usufruito;
- l'importo di € 2.125,00 versato quale quota per l'acquisto delle quote CAIPA al netto della compensazione con le “quote back”, ottenute nel corso del rapporto (€ 4.150,00 - €
2.025,00).
L'attore chiede inoltre il risarcimento del danno per non avere usufruito di alcuna vettura per oltre 12 mesi dalla stipulazione del contratto (11.11.2022) con quantificato CP_2 in € 10.140,00 (€ 845,00, pari alla rata del finanziamento, moltiplicato per 12 mensilità).
Tale importo va riconosciuto all'attore in quanto diretta conseguenza dell'inadempimento della convenuta CP_2
In definitiva la convenuta va condannata al pagamento nei confronti CP_2 dell'attore della complessiva somma di € 14.800, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto alla domanda svolta dall'attore nei confronti della convenuta si CP_5
osserva quanto segue.
Secondo la tesi attorea sussiste collegamento negoziale tra il contratto di noleggio stipulato tra l'attore e e quello di finanziamento stipulato tra l'attore e la CP_2
convenuta , tenuto conto che la stipula del secondo era finalizzata a poter CP_1
ottenere la provvista per dare corso al primo e, dunque, ottenere il servizio di mobilità offerto pagina 6 di 8 da CP_2
Risulta contratto di finanziamento tra attore e dell'importo finanziato di € CP_1
54.341,92 da rimborsare in 84 rate mensili di € 843,21 (importo totale dovuto € 70.829,64) con specifica indicazione della finalità della richiesta: “auto nuova” (doc. 5).
Si osserva inoltre che nel contratto di noleggio risulta indicato quale modalità di pagamento
“finanziamento tramite Car Free” (doc. 3).
Risulta poi che l'attore abbia provveduto al pagamento del “canone anticipato per contratto di noleggio a lungo termine autoveicolo di fascia 4,5” in favore di ed abbia aderito CP_2
alla CAIPA versando i rispettivi importi contrattualmente previsti (doc. 8 e 9).
Il contratto di noleggio e quello di finanziamento risultano poi stipulati in un arco temporale compatibile con l'evolversi della vicenda, così gli importi trasferiti ed anche la durata prevista per il rimborso delle rate del finanziamento (84 mesi) coincide con la durata del noleggio dell'automobile.
In un tale contesto, può dirsi quindi che il finanziamento in esame sia stato chiesto dall'attore con lo specifico scopo di avere la provvista che gli consentisse di noleggiare l'automobile dalla società convenuta CP_2
Può dirsi sussistente collegamento negoziale tra il contratto di noleggio e quello di finanziamento, tale per cui la risoluzione del primo per inadempimento di ha CP_2
incidenza sul contratto collegato di finanziamento, determinandone lo scioglimento.
L'esistenza di questo collegamento negoziale comporta che le vicende del contratto di noleggio si ripercuotano sul contratto di finanziamento ad esso geneticamente e funzionalmente collegato.
In particolare, la risoluzione del contratto di noleggio determina il sopravvenuto venir meno della causa del contratto di finanziamento e la risoluzione dello stesso, nonché il venir meno di ogni obbligo di pagamento da parte dell'attore nei confronti della società convenuta CP_1
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Peraltro, il D. Lgs. n. 385/1993, art.125, comma 4, accorda al consumatore una specifica forma di tutela nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, riconoscendogli, previa costituzione in mora, il diritto di agire direttamente contro il finanziatore nei limiti del credito concesso per ottenere la risoluzione del contratto di credito con obbligo del finanziatore di rimborsare le rate già pagate.
In definitiva, le domande attoree vanno entrambe accolte.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 3.387,00, oltre anticipazioni,
pagina 7 di 8 rimborso forfettario (15%), iva e cpa, secondo i parametri vigenti, valore della causa, valori medi per la fase di studio ed introduttiva, ai minimi per la fase istruttoria, non tenuta, e decisionale stante la natura documentale e la decisone in forma semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la risoluzione del contratto di noleggio intercorso tra l'attore e la convenuta
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CP_2
Dichiara la risoluzione del contratto di finanziamento tra l'attore e la convenuta CP_1
con la conseguenza che nulla è dovuto più alla stessa.
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Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di CP_2
€ 14.800,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
Condanna le convenute in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in parte motiva.
Nulla spese procedimento cautelare.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 22 maggio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
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