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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2024, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 3220/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa AN D'Addabbo Relatore
nella causa iscritta al n.r.g. 3220/2024 promossa da
(c.f. ) nata ad [...] Parte_1 C.F._1
(Perù) il 10.10.1982
e da
(C.F.: ) nato a [...]ù) il Parte_2 C.F._2
30.01.1982
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARIO CHIRICO
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede riunito nella camera di consiglio del 7 maggio 2024 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato l'11.03.2024 e Parte_1
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data Parte_2
15.09.2018, nasceva la figlia NN.
I ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, portandoli alla concorde decisione di porre fine al loro rapporto.
pagina 1 di 3 Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della minore, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
Sentiti all'udienza del 2 maggio 2024 le parti insistevano nell'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso, apportandovi un'unica modifica relativamente all'importo che verrà versato dal sig.
a titolo di mantenimento della figlia. Pt_2
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
A. La figlia minore AN viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione di Bologna, Via Irnerio n. 23 ove vivrà con la madre. Entrambi i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore sulle questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia;
B. Il Sig. verserà entro il 15 di ogni mese, sul conto corrente della Sig.ra Pt_2 Parte_1
la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della
[...]
figlia minore, somma rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT come per legge;
C. Le parti stabiliscono che l'assegno cd. unico emesso da per la figlia minore di anni 5 CP_1
venga interamente incassato dalla Sig.ra in quanto genitore collocatario;
Parte_1
D. Le spese straordinarie, che seguiranno il Protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Bologna, saranno suddivise nella misura del 50% in capo al padre e 50% in capo alla madre. Si
pagina 2 di 3 indicano all'uopo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche e specialistiche non mutuabili, ticket sanitari, prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi, spese per istruzione e formazione, dotazione libraria, materiale didattico, gite, attività ludico-sportive e ricreative, pre- post scuola. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate così come previsto dal Protocollo, tranne quelle indifferibili ed urgenti nonché quelle continuative, e il genitore che le ha anticipate potrà richiedere per iscritto il rimborso della misura a carico dell'altro genitore;
E. Il padre potrà vedere la figlia secondo le seguenti modalità di visita:
a. due weekend al mese alternati, dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
b. tutti i venerdì dall'uscita di scuola, con pernottamento presso la casa del papà, che la riporterà a casa dalla madre il sabato mattina nei weekend che AN passerà con la mamma;
c. Ponti e feste alternate, partendo dal prossimo Natale con la mamma, 15 giorni ad agosto anche non consecutivi, 1 settimana a giugno e/o luglio, 1 settimana nel periodo invernale, sulla base delle disponibilità lavorative dei genitori, con impegno a comunicare luoghi e settimane di vacanza almeno due mesi prima, e in ogni caso ferma la collaborazione dei genitori;
F. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi e si impegnano inoltre a tutelare reciprocamente la figura materna e paterna;
G. I ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio/rinnovo di passaporti e carte di identità valide per l'espatrio;
H. I Sigg.ri e si dichiarano di non avere altro a pretendere l'uno Parte_1 Pt_2 dall'altra per le questioni patrimoniali che qui si intendono totalmente regolate.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 07/05/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa AN D'Addabbo
IL PRESIDENTE Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.V.G. 3220/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa AN D'Addabbo Relatore
nella causa iscritta al n.r.g. 3220/2024 promossa da
(c.f. ) nata ad [...] Parte_1 C.F._1
(Perù) il 10.10.1982
e da
(C.F.: ) nato a [...]ù) il Parte_2 C.F._2
30.01.1982
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARIO CHIRICO
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede riunito nella camera di consiglio del 7 maggio 2024 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato l'11.03.2024 e Parte_1
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale, in data Parte_2
15.09.2018, nasceva la figlia NN.
I ricorrenti proseguivano narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, portandoli alla concorde decisione di porre fine al loro rapporto.
pagina 1 di 3 Ciò posto, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della minore, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
Sentiti all'udienza del 2 maggio 2024 le parti insistevano nell'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso, apportandovi un'unica modifica relativamente all'importo che verrà versato dal sig.
a titolo di mantenimento della figlia. Pt_2
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
A. La figlia minore AN viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione di Bologna, Via Irnerio n. 23 ove vivrà con la madre. Entrambi i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore sulle questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia;
B. Il Sig. verserà entro il 15 di ogni mese, sul conto corrente della Sig.ra Pt_2 Parte_1
la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della
[...]
figlia minore, somma rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT come per legge;
C. Le parti stabiliscono che l'assegno cd. unico emesso da per la figlia minore di anni 5 CP_1
venga interamente incassato dalla Sig.ra in quanto genitore collocatario;
Parte_1
D. Le spese straordinarie, che seguiranno il Protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Bologna, saranno suddivise nella misura del 50% in capo al padre e 50% in capo alla madre. Si
pagina 2 di 3 indicano all'uopo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche e specialistiche non mutuabili, ticket sanitari, prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi, spese per istruzione e formazione, dotazione libraria, materiale didattico, gite, attività ludico-sportive e ricreative, pre- post scuola. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate così come previsto dal Protocollo, tranne quelle indifferibili ed urgenti nonché quelle continuative, e il genitore che le ha anticipate potrà richiedere per iscritto il rimborso della misura a carico dell'altro genitore;
E. Il padre potrà vedere la figlia secondo le seguenti modalità di visita:
a. due weekend al mese alternati, dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
b. tutti i venerdì dall'uscita di scuola, con pernottamento presso la casa del papà, che la riporterà a casa dalla madre il sabato mattina nei weekend che AN passerà con la mamma;
c. Ponti e feste alternate, partendo dal prossimo Natale con la mamma, 15 giorni ad agosto anche non consecutivi, 1 settimana a giugno e/o luglio, 1 settimana nel periodo invernale, sulla base delle disponibilità lavorative dei genitori, con impegno a comunicare luoghi e settimane di vacanza almeno due mesi prima, e in ogni caso ferma la collaborazione dei genitori;
F. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi e si impegnano inoltre a tutelare reciprocamente la figura materna e paterna;
G. I ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio/rinnovo di passaporti e carte di identità valide per l'espatrio;
H. I Sigg.ri e si dichiarano di non avere altro a pretendere l'uno Parte_1 Pt_2 dall'altra per le questioni patrimoniali che qui si intendono totalmente regolate.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 07/05/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa AN D'Addabbo
IL PRESIDENTE Dott. Bruno Perla
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