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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3966/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3966/2023 R.G. promossa da
(P. IVA: ), con sede in Napoli alla Via Posillipo n. Parte_1 P.IVA_1
42, in persona dell'amministratore unico e l.r.p.t. Ing. rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Andrea Sepe (C.F.: per procura allegata all'atto di C.F._1
citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F.: , con sede in alla Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
Piazza Salimbeni n. 3, in persona della l.r.p.t. dott.ssa Responsabile di Struttura di Controparte_3
Terzo Livello con funzione "Credito Problematico", legittimata ai sensi della delibera del C.D.A del
27.5.2021, giusta procura del 17.4.2023 a rogito dott. notaio in (rep. 42423 e Persona_1 CP_2 racc. 21712), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Conte (c.f.: ) per C.F._2
mandato su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1376/2023 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 6.9.2023 ed iscritta a ruolo il 15.9.2023 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1376/2023, non notificata, con cui il Tribunale di Napoli aveva rigettato le domande proposte, relative al contratto di mutuo ipotecario stipulato con
[...]
dell'11.1.2006, condannando essa attrice al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
L'appellante chiedeva, previo espletamento della richiesta perizia econometrica, che fosse accertata l'illegittima applicazione degli interessi, anche anatocistici, con conseguente accoglimento dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta con l'originario atto di citazione. Vinte le spese del doppio grado.
La causa veniva assegnata al Consigliere dott.ssa Casaregola che, con decreto ex art. 349 comma II
c.p.c. in data 16.9.2023, veniva designata quale istruttore.
L'appellata, costituendosi in data 5.12.2023, chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado.
All'udienza del 5.2.2025, cui la causa giungeva per la pendenza di trattative di bonario componimento, nessuno compariva, per cui veniva fissata, ai sensi degli artt. 309 e 352 c.p.c.,
l'udienza del 12.2.2024 senza concessione dei termini, con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 9.10.2020, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 12 febbraio 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3966/2023 R.G. promossa da
(P. IVA: ), con sede in Napoli alla Via Posillipo n. Parte_1 P.IVA_1
42, in persona dell'amministratore unico e l.r.p.t. Ing. rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Andrea Sepe (C.F.: per procura allegata all'atto di C.F._1
citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F.: , con sede in alla Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
Piazza Salimbeni n. 3, in persona della l.r.p.t. dott.ssa Responsabile di Struttura di Controparte_3
Terzo Livello con funzione "Credito Problematico", legittimata ai sensi della delibera del C.D.A del
27.5.2021, giusta procura del 17.4.2023 a rogito dott. notaio in (rep. 42423 e Persona_1 CP_2 racc. 21712), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Conte (c.f.: ) per C.F._2
mandato su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1376/2023 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 6.9.2023 ed iscritta a ruolo il 15.9.2023 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1376/2023, non notificata, con cui il Tribunale di Napoli aveva rigettato le domande proposte, relative al contratto di mutuo ipotecario stipulato con
[...]
dell'11.1.2006, condannando essa attrice al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
L'appellante chiedeva, previo espletamento della richiesta perizia econometrica, che fosse accertata l'illegittima applicazione degli interessi, anche anatocistici, con conseguente accoglimento dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta con l'originario atto di citazione. Vinte le spese del doppio grado.
La causa veniva assegnata al Consigliere dott.ssa Casaregola che, con decreto ex art. 349 comma II
c.p.c. in data 16.9.2023, veniva designata quale istruttore.
L'appellata, costituendosi in data 5.12.2023, chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado.
All'udienza del 5.2.2025, cui la causa giungeva per la pendenza di trattative di bonario componimento, nessuno compariva, per cui veniva fissata, ai sensi degli artt. 309 e 352 c.p.c.,
l'udienza del 12.2.2024 senza concessione dei termini, con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 9.10.2020, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 12 febbraio 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi