Versione
22 dicembre 1952
22 dicembre 1952
Art. 15.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' compensato dalla minore spesa risultante dalla cessazione dei contributi per assicurazioni sociali obbligatorie.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' compensato dalla minore spesa risultante dalla cessazione dei contributi per assicurazioni sociali obbligatorie.