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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/06/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6961 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Leyla Cirasuolo ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Salerno in piazza Sedile di Portanova n. 35; parte ricorrente
E rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Iannace ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Benevento al viale Principe di Napoli n. 140; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2018, esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1 11.04.1981 e che, dall'unione coniugale, erano nati i figli e Persona_1 Per_2 rispettivamente in data 09.01.1983 e in data 08.04.1988. Esponeva, inoltre, che - con decreto pubblicato in data 03.06.2008 (n. cron. 3435/2008) dal Tribunale di Nocera Inferiore - era stata omologata la separazione consensuale a seguito della comparizione personale innanzi al
Presidente del predetto Tribunale e che, da quella data, non era più ripresa l'unione coniugale.
Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con lle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Controparte_1
Con memoria difensiva depositata in data 21.06.2019, si Controparte_1 costituiva in giudizio e non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva accogliersi le condizioni indicate nel proprio scritto difensivo.
All'udienza del 28.05.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal Giudicante ex art. 185 bis c.p.c. con ordinanza depositata in data 20.11.2024 e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa dei relativi patti (cfr. copia decreto di omologa allegato al fascicolo di parte ricorrente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale. In ordine ai provvedimenti accessori,
In ordine ai provvedimenti accessori, con l'ordinanza depositata in data 20.11.2024, il
Tribunale formulava ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio;
inammissibilità delle domande restitutorie proposte da rinuncia all'assegno di mantenimento per la prole;
Controparte_1 compensazione delle spese di lite”.
Avendo le parti accettato la suddetta proposta (v. atti depositati in data 05.12.2024 e in data
23.05.2025), il Tribunale ritiene di disporre in conformità a quanto indicato nella proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., risultando le statuizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti. Le spese di lite sono compensate tra le parti alla luce di quanto previsto nella proposta conciliativa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in data 11.04.1981 in Parte_1 Controparte_1
NG (atto n. 27, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 1981);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità alla proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata in data 20.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamata per relationem;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 05.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire