Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO in procedimento n. 3818/2023 R.G.L. promosso da con l'avv. TODDE SIMONE e l'avv. PALUMBO Parte_1
ANTONIO
CONTRO con l'avv. MONASTERI STEFANO Controparte_1
I.N.P.S., con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025, le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte, parte ricorrente il 22.01.2025 e parte convenuta il 27.01.2025, mentre l'INPS non depositava note
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 3818/2023 R.G.L., promossa
D A
SIMONE e dall'avv. PALUMBO ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori predetti in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa con l'avv. MONASTERI STEFANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo Telematico
- resistente -
E NEI CONFRONTI DI
I.N.P.S., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in
PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione reietta, dichiara che tra il ricorrente e
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per lo Controparte_1
svolgimento di mansioni di “guardiano e addetto alla custodia”, livello C4 del
C.C.N.L. autorimesse e noleggio automezzi, dal 28.9.2015 al 30.6.2017, con orario dal lunedì al venerdì, dalle ore 19.00 alle 08,00 del giorno successivo ed il sabato dalle ore 18.00 alle ore 08.00, nonché a domeniche alterne, dalle ore 18.00 alle ore
08.00.
Per l'effetto, condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma complessiva di € 87.737,05, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al 31.10.2024, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo, a titolo di differenze retributive, comprensive di indennità per lavoro straordinario, lavoro notturno, ferie e permessi non goduti e T.F.R..
Condanna la società resistente al risarcimento dei danni derivanti al ricorrente dall'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali mediante il pagamento della somma che sarà quantificata dall'INPS per la costituzione di rendita ex art. 13 della Legge n. 1338 del 1962, cui la condanna, dichiarando il diritto del ricorrente alla costituzione della predetta rendita in relazione al rapporto di lavoro e alle retribuzioni come sopra accertati.
Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente e dell'INPS, delle spese di lite, che liquida per parte ricorrente in complessivi €
13.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e
IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.
TODDE SIMONE e dall'avv. PALUMBO ANTONIO, antistatari, e per l'INPS in complessivi € 2.300,00 oltre gli accessori dovuti come per legge.
Pone definitivamente a carico della società convenuta le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/03/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e l'I.N.P.S. deducendo: Controparte_1
“Il sig. ha lavorato, alle dipendenze della Parte_2 Controparte_2
con sede legale a Palermo, via Pignatelli Aragona, n. 4 (90133-PA), senza nessun tipo di regolarizzazione contrattuale ed assicurativo/contributiva, a far data dal 28.09.2015 sino al
30.06.2017, data in cui il rapporto si è risolto. Durante, l'intero periodo, lo stesso ha sempre svolto le mansioni di “guardiano e addetto alla custodia” occupandosi, per l'appunto, della custodia delle autovetture lasciate dai clienti nell'autorimessa di via Pignatelli Aragona, 4, in
Palermo, gestita dalla società datrice, oltre che della pulizia dello stesso garage. Il ricorrente ha osservato un orario di lavoro che andava, dal lunedì al venerdì, dalle ore 19.00 alle 08,00 del giorno successivo ed il sabato dalle ore 18.00 alle ore 08.00; al ricorrente, inoltre, era imposto di prestare la propria attività lavorativa anche a domeniche alterne con il seguente orario: dalle ore
18.00 alle ore 08.00. La retribuzione mensile percepita dal ricorrente era pari ad € 600,00 che gli venivano corrisposti in contanti e brevi manu dal titolare della società. Dunque, il ricorrente ha percepito somme nettamente inferiori a quanto avrebbe dovuto percepire in ragione della reale quantità di lavoro prestato. Inoltre, il ricorrente non ha mai percepito le 13 le 14me e non ha mai usufruito di alcun giorno di ferie, né di permessi, non ricevendo, peraltro, le relative indennità sostitutive”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “dire e dichiarare la sussistenza inter partes di un unico rapporto lavorativo di tipo subordinato, proseguito ininterrottamente dal 28 settembre 2015 al
30 giugno 2017, alle dipendenze della p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante p.t./amministratore unico sig. CP_4
nato a [...] il [...] (c.f. ,
[...] C.F._1
con sede legale a Palermo, via Pignatelli Aragona, n. 4 (90133-PA), con lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle mansioni di guardiano e addetto alla custodia ed alla pulizia, tutte inquadrabili nel livello C4 del CCNL Trasporti-Noleggio Autorimesse (ovvero quello ritenuto applicabile alla fattispecie); in mero subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta insussistenza della subordinazione, ritenere e dichiarare che tra le parti è intercorsa, nel predetto periodo, una collaborazione contraddistinta dai requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 91/2015,
e che dunque, ai sensi della medesima norma, alla stessa si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato;
dire e dichiarare che il ricorrente ha diritto alle differenze retributive spettanti per le mansioni di guardiano e addetto alla custodia ed alla pulizia svolte, inquadrabili nel livello C4 del CCNL
Trasporti-Noleggio-Autorimesse ovvero, in subordine, quelle diverse ed inferiori che il G.L. dovesse accertare in corso di causa, e le somme effettivamente percepite, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ed al relativo inquadramento nel medesimo livello sopra richiesto, o, comunque, in quello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte;
condannare, conseguentemente, la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2
pagamento della somma complessiva pari ad € 67.573,96
(sessantasettemilacinquecentosettantatre/96), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per i titoli sopra meglio specificati (differenze sulla retribuzione mensile, straordinario feriale diurno
e notturno, mancata percezione della tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi e TFR), ovvero di quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, anche a seguito della espletanda CTU;
dire e dichiarare che, il ricorrente, relativamente ai periodi, già indicati, dal 28.09.2015 al 30.06.2017, ha diritto alla regolarizzazione contributiva e previdenziale;
condannare, quindi, la convenuta alla predetta regolarizzazione, nonché, per i contributi prescritti, alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della Legge n. 1338 del 1962; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalla ricorrente e, in ogni caso,
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando;
specificava che: “Id non ha mai prestato attività di natura subordinata Parte_1
in favore della società convenuta. Invero, lo stesso esclusivamente nel corso del 2015 ha prestato in modo occasionale, saltuaria senza alcun vincolo di subordinazione attività di natura autonoma, e per tale attività ha sempre percepito il relativo compenso”.
Si costituiva in giudizio invece l'INPS aderendo alle richieste di parte ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale, che eccepiva.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU contabile.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, appare infondata l'eccezione di prescrizione delle retribuzioni sollevata dalla società convenuta, atteso che la diffida del ricorrente (in atti), atto interruttivo della prescrizione, venne ricevuta dalla convenuta in data
1.4.2021, in quanto la relativa raccomandata pervenne regolarmente all'indirizzo del destinatario, come la legge unicamente richiede per gli atti recettizi.
Di contro, vanno dichiarati prescritti i contributi previdenziali che si accertassero omessi, tenuto conto che il primo atto interruttivo della prescrizione – eccepita dall'INPS - va identificato con il deposito del ricorso introduttivo, mentre nessuna prescrizione si è maturata per il risarcimento dei danni da omessa contribuzione né per la costituzione di rendita ex art. 13 Legge n. 1338 del 1962, su cui del resto nulla ha eccepito l'INPS.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di ragione.
Dalla compiuta istruzione è risultato accertato il rapporto di lavoro come descritto in ricorso.
Invero, all'esito dell'attività istruttoria deve ritenersi provato che, dal 28.9.2015 al
30.6.2017, il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta con mansioni di guardiano notturno, riconducibili al livello C4 del C.C.N.L. autorimesse e noleggio automezzi.
In particolare, è stato accertato che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con orario dal lunedì al venerdì, dalle ore 19.00 alle 08,00 del giorno successivo ed il sabato dalle ore 18.00 alle ore 08.00, nonché a domeniche alterne, dalle ore 18.00 alle ore 08.00.
Conducono a tali conclusioni le dichiarazioni rese dai testi all'udienza del
27/5/2024:
ADIL NEBZRI: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché ero collega del ricorrente presso la società resistente, in cui io ho lavorato dal 2013 al 2023, come custode e parcheggiatore delle auto, perché quello della resistente è un parcheggio chiuso che si trova in Via
Pignatelli Aragona n. 4; il ricorrente ha iniziato a lavorare intorno al 2015 e ci ha lavorato per circa un anno e mezzo, per quanto ricordo, facendo le mie stesse mansioni. A.D.R.: In particolare, nel periodo predetto, con il ricorrente facevamo i turni, io di giorno e lui di notte, dalle 19 alle 8 del mattino successivo, da lunedì a venerdì e la domenica, mentre sabato dalle
18 alle 8:00 del mattino di domenica e a domeniche alterne la mattina dalle
8:00 alle 11:00, a turno con me (in aggiunta al suo normale orario notturno che faceva tutti i giorni e tutte le settimane, senza giorno di riposo), mentre io lavoravo in orario diurno e nella domenica non lavorata dal ricorrente nelle ore mattutine. Entrambi ci occupavamo come detto della custodia e del parcheggio delle auto e dei mezzi del clienti e anche della pulizia dei locali. A.D.R.: Per quello che ricordo il ricorrente non prese mai ferie, mi pare qualche permesso in occasione di una malattia della moglie. A.D.R.:
Ricordo che a volte il titolare lasciava a me il denaro per pagare il ricorrente, che riceveva alla settimana da 130 a 150 euro”.
AIT RAMI ABDELAAZIZ: “A.D.R.: Sono il marito della sorella del ricorrente. A.D.R.:
Sono stato io a trovare lavoro al ricorrente presso il parcheggio della convenuta in Via Pignatelli Aragona, perché il titolare era prima mio collega presso la ditta AL, Via Nicolò Torrisi, che aveva diversi garage. In particolare, io lavoravo in Via N. Torrisi 12 e il futuro titolare della resistente nella stessa Via
N. Torrisi al n. 57-59. Egli poi prese in gestione dal AL il garage di Via Pignatelli
Aragona, dove io portai il ricorrente a lavorare. A.D.R.: Io portai mio cognato a lavorare per la convenuta, dal mio ex collega, nel 2015 e lui lavorò lì da allora
e fino al 2017, la notte, perché al mio ex collega serviva uno che lavorasse di notte per fare il custode delle macchine, aprire ai clienti che dovevano parcheggiare anche durante tutta la durata della notte. A.D.R.: Non ricordo se il ricorrente iniziasse alle 18 o alle 19 in ogni caso lavorava fino alle 8 del mattino successivo tutti i giorni della settimana, inoltre la domenica mattina il ricorrente invece di smontare dal lavoro alle 8 smontava alle 11 e poi tornava la sera alle 18 o alle 19, non ricordo;
questo orario lo faceva le domeniche e i giorni festivi. A.D.R.: Che io sappia il ricorrente non ha mai goduto di ferie o permessi. A.D.R.: Non so che retribuzione avesse il ricorrente. A.D.R. di parte ricorrente: Nel 2015 ha iniziato a lavorare fra fine agosto e settembre, perché io l'ho portato prima di partire, in quanto dovevo recarmi all'estero. Mi pare che nel 2017 il ricorrente smise di lavorare poco tempo prima dell'estate, perché aveva chiesto le ferie e il titolare non voleva concedergliele”.
: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché ero Persona_1 Per_2
collega di lavoro dei testimoni che erano fuori, nonché del legale rappresentante della società resistente presso la ditta AL CO che aveva dei garage. Il Controparte_5
(titolare della resistente) ha preso in gestione 3 garage, fra cui uno dietro il Teatro Massimo in una via di cui non ricordo il nome, di fronte a una banca, dove ha lavorato il ricorrente. A.D.R.:
Ricordo che il ricorrente qualche anno fa ha lavorato lì la notte per un paio d'anni e io lo so perché a volte andavo a parcheggiare lì oppure andavo semplicemente a salutarlo e a fare due chiacchiere. A.D.R.: L'orario che faceva era di sera credo dopo le 19 e fino alle 7 o alle 8, tutti i giorni della settimana e anche la domenica in cui a volte chi fa il notturno lavora fino alle 11 di mattina”.
Orbene, della genuinità e attendibilità delle suddette dichiarazioni non vi è motivo di dubitare, dal momento che esse, oltre ad essere intrinsecamente logiche e coerenti, si sostengono a vicenda poiché riportano un'identica ricostruzione dei fatti.
Invece, assai contraddittorie, appaiono le testimonianze rese dagli altri due testimoni citati da parte convenuta.
“ Non parente, indifferente. Conosco i fatti Controparte_6 Per_2
perché parcheggiavo il motore nel garage di in Via Pignatelli CP_7
Aragona 4. A.D.R.: Io lo posavo lì i primi mesi del 2015 o, meglio, a gennaio, e l'ho tenuto lì fino al 2018. Io lo prendevo di mattina presto perché facevo il lavapiatti in un ristorante, in particolare il ristorante Alla Quercia che non mi ricordo in che via è ubicato. A.D.R.: Non ho mai visto il ricorrente. A.D.R.: Il garage era chiuso nell'orario in cui io prendevo il motore e lo riportavo. Il sig. mi aveva dato le CP_7
chiavi. A.D.R.: Io non ho mai suonato il campanello, visto che avevo la chiave. A.D.R.: Il parcheggio lo pagavo al sig. e quando dovevo pagare andavo al garage verso le otto e CP_7
mezza circa di mattina. A.D.R. di parte ricorrente: Non ricordo il nome del proprietario del ristorante La Quercia, perché io non mi ricordo niente.
A.D.R. di parte ricorrente: Io arrivavo al ristorante La Quercia col motore e parcheggiavo nel parcheggio che c'era dentro il cancello e poi andavo in cucina, passando da dentro la sala. Non mi ricordo come fosse la sala del ristorante in cui passavo quando io vi lavoravo. A.D.R. di parte ricorrente: Ho venduto il motore per bisogno, non ricordo esattamente quando, forse nel 2020.Si trattava di un cinquantino
Starker 50. Non ricordo se il titolare della Quercia si chiamava Per_3
come mi viene chiesto”.
[...] BRASCO SERGIO: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché io nel garage di via Pignatelli Aragona 4 mettevo una bicicletta elettrica e ho chiesto al titolare -che si chiama
(io lo chiamavo così perché ha un nome difficile) – di avere la chiava per entrare e uscire CP_7
senza scomodare nessuno e mi ha dato la chiave e io non vedevo nessuno: io uscivo alle 5 la mattina e tornavo alle 11 circa la sera e il garage era chiuso e quindi io aprivo con la chiave. A.D.R.: Questo succedeva nel 2015 - 2018 questo periodo. A.D.R.: Non ho mai suonato il campanello perché avevo la chiave. A.D.R. di parte ricorrente:
All'epoca dei fatti io abitavo in una traversa di Via Pignatelli Aragona, di cui non ricordo il nome. A.D.R. di parte ricorrente: Non ricordo quando ho preso la residenza in Via Anapo, ma prima di andarci ad abitare. A.D.R.: Io abitavo in questo basso di una traversa di Via Pignatelli Aragona, di cui non ricordo il nome, senza contratto;
il proprietario del basso si chiama mi sembra. A.D.R. di parte Persona_4
ricorrente: Non so descrivere i locali del garage di via Pignatelli Aragona, perché io entravo e posavo la bici dove erano messi i motori; non sono mai andato in bagno e non ho mai visto la segreteria o uffici amministrativi. A.D.R.: Io pagavo il titolare 20 euro al mese e glie li davo in un bar vicino al garage, di cui non ricordo il nome e che mi pare sia sulla sinistra della strada. A.D.R. di parte ricorrente: Non so dire se di fronte al garage ci sia un distributore di benzina perché io alle cinque di mattina dormivo e non mi guardavo intorno”.
Appare evidente come le dichiarazioni dei due predetti testi – che per il resto non avevano alcun ricordo dei luoghi, dei fatti e dei nomi delle persone – risultano dichiarazioni, del resto fra loro identiche, concordate per motivi di comodo con la parte resistente, appalesandosi inverosimili al pari delle altre dichiarazioni rese, quali il mancato ricordo di tutto quanto diverso dalla dichiarazione richiesta, persino del luogo in cui si trovava il proprio posto di lavoro o la propria abitazione, oltre che la concessione da parte del Comune della residenza presso un'abitazione nella quale il testimone di fatto non abitava. Dalle dichiarazioni rese dai Tes_1
testi su tutte le circostanze richieste da questa giudice a riprova della loro attendibilità emerge in modo evidente che in realtà i due testi non si erano mai recati nei locali del garage della resistente né avrebbero avuto alcuna ragione di andarci per ragioni di lavoro o di abitazione, dato che essi non ricordano neppure dove detti luoghi si trovassero all'epoca dei fatti. Di conseguenza, la circostanza dai medesimi riferita di non avere mai visto nel corso della notte il ricorrente presso il garage è circostanza che appare non veritiera, in conseguenza della complessiva inattendibilità delle dichiarazioni rese dai predetti testi della resistente, oltre a essere di per sé irrilevante, poiché non può escludere che il ricorrente si trovasse dentro il garage nella propria postazione lavorativa, atteso che i due testi hanno altresì dichiarato di non aver mai suonato il campanello e di non essersi mai recati nella postazione del ricorrente all'interno del garage e che risulta pacifico perché ammesso che questi avesse ivi lavorato in modo “autonomo” e “saltuario” nell'anno 2015.
Orbene, in questo contesto probatorio, risulta pienamente provata la natura subordinata del rapporto e l'inesistenza di un'autonoma organizzazione del lavoratore, che si recava al lavoro ricevendo le direttive del datore di lavoro nei giorni ed orari indicati in ricorso, per svolgere le mansioni ivi riferite.
A fronte del quadro probatorio sopra descritto, la convenuta non ha dimostrato di avere corrisposto le retribuzioni e indennità dovute per legge sulla scorta del
CCNL assunto a parametro ex art. 36 Cost, né il T.F.R., che sono certamente dovute al ricorrente.
La società va, quindi, condannata al pagamento della retribuzione prevista dal
CCNL di settore per il rapporto di lavoro come dedotto e provato, detratti gli importi che il ricorrente dichiara di avere ricevuto.
Passando, quindi, alla quantificazione del credito devono condividersi, poiché esenti da vizi logico-giuridici, i conteggi effettuati dal CTU nella relazione depositata in atti e non contestata.
Conclusivamente, quindi, parte convenuta va condannata al pagamento in favore del lavoratore delle somme indicate in dispositivo, quantificate dal C.T.U., oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
Parte convenuta – attesa la sopra ritenuta integrale prescrizione della contribuzione previdenziale relativa al rapporto di lavoro – va inoltre condannata al risarcimento in favore del ricorrente dei danni da omessa contribuzione ed in particolare alla chiesta costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 Legge n. 1338 del
1962, mediante la corresponsione all'INPS della corrispondente riserva matematica, che l'Istituto quantificherà in relazione al rapporto di lavoro come accertato e alle retribuzioni per esso dovute.
Il ricorrente, invero, ha diritto al predetto risarcimento e alla chiesta costituzione di rendita ex art. 13 Legge n. 1338 del 1962, atteso che la relativa prescrizione non
è decorsa e che il rapporto di lavoro viene accertato con la presente sentenza, nulla del resto avendo dedotto l'INPS in relazione alla relativa domanda formulata in ricorso.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alla condanna della società resistente al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, liquidate e distratte in parte dispositiva, e dell'INPS, ivi pure liquidate, nonché a quello delle spese di CTU, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 18/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025.
La Giudice
Paola Marino