TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/04/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
RG 592/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/04/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. De Nisco, in sostituzione dell'avv. Fuso, e, per parte opposta, l'avv. Palumbo.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti. L'avv. Palumbo insiste per la distrazione delle spese processuali in suo favore in quanto antistatario.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 592/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da: Fincantieri s.p.a., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio e Antonella Di Matteo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente, CP_1 iziano Palumbo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19 dicembre 2024, Fincantieri ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 138/2024 emesso dal Tribunale di Gorizia a favore di , dipendente di impresa appaltatrice di Fincantieri, CP_1 CP_2
e con il quale le è stato ingiunto, ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, il pagamento delle somma di euro 6.097,81 a titolo di retribuzione di giugno 2024 e di t.f.r..
1.1 Nell'opporsi al provvedimento monitorio, non ha negato il coinvolgimento di quale sub-appaltatrice rispetto a , appaltatrice CP_2 CP_3 dell'opponente. A dire di Fincantieri, tuttavia, la lavoratrice, addetta a mansioni impiegatizie, non avrebbe fornito la prova d'aver lavorato nell'ambito dell'appalto che ha coinvolto la datrice di lavoro.
2. si è difesa riportandosi alla documentazione depositata con il ricorso CP_1 per decreto ingiuntivo.
3. Istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata assegnata discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 5. Così ricostruito l'iter processuale, nella specie è documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e e la sua articolazione CP_2 temporale dal 17.06.2015 al 28.02.2024 [cfr. doc. 2 e 7 ]. CP_1
È del pari documentale e non controverso l'ammontare del credito.
5.1. I testi escussi1 hanno confermato che l'attività impiegatizia della ricorrente è stata integralmente rivolta all'esecuzione dell'appalto tra e e tra CP_2 CP_3 questa e Fincantieri.
, dipendente di Tecno Ise, società appartenente al consorzio Testimone_1
dal 01.12.2016, ha precisato di conoscere , quale dipendente di CP_3 CP_1
pertinente allo stesso consorzio, e ha riferito di aver visto la lavoratrice CP_2
«quotidianamente. Nonostante lavorassi per Tecno Ise, gestivo tutta la contabilità del consorzio. Ad es. inviavo gli F24 per So.g.i.l. e pertanto sono a conoscenza del business di tutte le società consorziate, salvo che per la consorziata Che io sappia gestiva CP_2 solo ordini provenienti da Fincantieri. Fincantieri faceva un ordine a ed era CP_3 quest'ultima a ripartire i lavori. aveva appalti anche da altri committenti, ma gli CP_3 appalti che questa ha distribuito a erano tutti provenienti da Fincantieri. Sono a CP_2 conoscenza di ciò in quanto mi occupavo direttamente della suddivisione degli appalti concessi a alle sue consorziate». CP_3 Quanto alle attività svolte da , la teste ha riferito che questa «si occupava CP_1 degli ingressi dei dipendenti in cantiere e di quanto atteneva alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro». Se quanto precede conferma il coinvolgimento della ricorrente nell'appalto, che la sua attività si sia interamente riferita a questo negozio, con conseguente integrale responsabilità di Fincantieri, è poi derivante dalla precisazione del teste , Tes_2 dipendente di altra consorziata di il quale ha riferito che nel CP_3 CP_3 cui universo egli ha operato da luglio 2015 a luglio 2023, «operava solo nell'ambito di appalti di Fincantieri». 5.2. , in sostanza, ha avuto un'operatività integralmente limitata agli CP_2 appalti avente come committente principale Fincantieri, sicché ricorrono senz'altro i presupposti per applicare l'art. 29, d. lgs. 276 del 2003. Le voci pretese dalla ricorrente in sede monitoria hanno tutte natura strettamente retributiva e la loro quantificazione è documentale.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore della parte opposta, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in opposizione;
condanna Fincantieri, a rifondere a parte opposta le spese del giudizio, liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione a favore dell'avv. Tiziano Palumbo. Gorizia, 16 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza dell'08.04.2025.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/04/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. De Nisco, in sostituzione dell'avv. Fuso, e, per parte opposta, l'avv. Palumbo.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti. L'avv. Palumbo insiste per la distrazione delle spese processuali in suo favore in quanto antistatario.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 592/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da: Fincantieri s.p.a., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio e Antonella Di Matteo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente, CP_1 iziano Palumbo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19 dicembre 2024, Fincantieri ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 138/2024 emesso dal Tribunale di Gorizia a favore di , dipendente di impresa appaltatrice di Fincantieri, CP_1 CP_2
e con il quale le è stato ingiunto, ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, il pagamento delle somma di euro 6.097,81 a titolo di retribuzione di giugno 2024 e di t.f.r..
1.1 Nell'opporsi al provvedimento monitorio, non ha negato il coinvolgimento di quale sub-appaltatrice rispetto a , appaltatrice CP_2 CP_3 dell'opponente. A dire di Fincantieri, tuttavia, la lavoratrice, addetta a mansioni impiegatizie, non avrebbe fornito la prova d'aver lavorato nell'ambito dell'appalto che ha coinvolto la datrice di lavoro.
2. si è difesa riportandosi alla documentazione depositata con il ricorso CP_1 per decreto ingiuntivo.
3. Istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata assegnata discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 5. Così ricostruito l'iter processuale, nella specie è documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e e la sua articolazione CP_2 temporale dal 17.06.2015 al 28.02.2024 [cfr. doc. 2 e 7 ]. CP_1
È del pari documentale e non controverso l'ammontare del credito.
5.1. I testi escussi1 hanno confermato che l'attività impiegatizia della ricorrente è stata integralmente rivolta all'esecuzione dell'appalto tra e e tra CP_2 CP_3 questa e Fincantieri.
, dipendente di Tecno Ise, società appartenente al consorzio Testimone_1
dal 01.12.2016, ha precisato di conoscere , quale dipendente di CP_3 CP_1
pertinente allo stesso consorzio, e ha riferito di aver visto la lavoratrice CP_2
«quotidianamente. Nonostante lavorassi per Tecno Ise, gestivo tutta la contabilità del consorzio. Ad es. inviavo gli F24 per So.g.i.l. e pertanto sono a conoscenza del business di tutte le società consorziate, salvo che per la consorziata Che io sappia gestiva CP_2 solo ordini provenienti da Fincantieri. Fincantieri faceva un ordine a ed era CP_3 quest'ultima a ripartire i lavori. aveva appalti anche da altri committenti, ma gli CP_3 appalti che questa ha distribuito a erano tutti provenienti da Fincantieri. Sono a CP_2 conoscenza di ciò in quanto mi occupavo direttamente della suddivisione degli appalti concessi a alle sue consorziate». CP_3 Quanto alle attività svolte da , la teste ha riferito che questa «si occupava CP_1 degli ingressi dei dipendenti in cantiere e di quanto atteneva alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro». Se quanto precede conferma il coinvolgimento della ricorrente nell'appalto, che la sua attività si sia interamente riferita a questo negozio, con conseguente integrale responsabilità di Fincantieri, è poi derivante dalla precisazione del teste , Tes_2 dipendente di altra consorziata di il quale ha riferito che nel CP_3 CP_3 cui universo egli ha operato da luglio 2015 a luglio 2023, «operava solo nell'ambito di appalti di Fincantieri». 5.2. , in sostanza, ha avuto un'operatività integralmente limitata agli CP_2 appalti avente come committente principale Fincantieri, sicché ricorrono senz'altro i presupposti per applicare l'art. 29, d. lgs. 276 del 2003. Le voci pretese dalla ricorrente in sede monitoria hanno tutte natura strettamente retributiva e la loro quantificazione è documentale.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore della parte opposta, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in opposizione;
condanna Fincantieri, a rifondere a parte opposta le spese del giudizio, liquidate in euro 2.695,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione a favore dell'avv. Tiziano Palumbo. Gorizia, 16 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza dell'08.04.2025.