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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/06/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 622/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di IL, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 622/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.AVERSA ANGELA
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CORTESE ANGELA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 26/3/2025 e esponevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio in data 3/6/1973, che dalla unione erano nati due figli ormai maggiorenni e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“ I) Essi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare, ove meglio crederà, la propria residenza
anche se vivono in autonomia da tempo;
II) nessun provvedimento sulla casa coniugale tenuto conto che hanno consensualmente
provveduto già a trovare autonome case di abitazioni;
III) I coniugi rinunciano l'uno al mantenimento in favore dell'altro consapevoli delle loro
ridotte condizioni economiche;
IV) Fatta salva la puntuale osservanza dei sopraindicati accordi, i coniugi dichiarano di aver
tra loro risolto ogni altra questione economica e patrimoniale di qualunque genere e tipo e
pertanto di rinunziare a qualsivoglia pretesa, economico-patrimoniale.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 28/01/1957 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
IL , 9 giugno 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di IL, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 622/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.AVERSA ANGELA
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CORTESE ANGELA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 26/3/2025 e esponevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio in data 3/6/1973, che dalla unione erano nati due figli ormai maggiorenni e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“ I) Essi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare, ove meglio crederà, la propria residenza
anche se vivono in autonomia da tempo;
II) nessun provvedimento sulla casa coniugale tenuto conto che hanno consensualmente
provveduto già a trovare autonome case di abitazioni;
III) I coniugi rinunciano l'uno al mantenimento in favore dell'altro consapevoli delle loro
ridotte condizioni economiche;
IV) Fatta salva la puntuale osservanza dei sopraindicati accordi, i coniugi dichiarano di aver
tra loro risolto ogni altra questione economica e patrimoniale di qualunque genere e tipo e
pertanto di rinunziare a qualsivoglia pretesa, economico-patrimoniale.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 28/01/1957 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
IL , 9 giugno 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento