Art. 5.
La lettera d) del secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituita dalla seguente:
"d) alcole metilico in quantita' superiore a millilitri 0,30 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo.
In annate con andamento stagionale sfavorevole, il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' consentire, con proprio decreto, per determinate zone di produzione e per prodotti provenienti da uve di particolari vitigni, la detenzione presso i vinificatori di mosti e vini rossi aventi un contenuto in alcole metilico superiore a 0,30 millilitri, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, purche' vengano rispettate le cautele stabilite con lo stesso decreto".
La lettera d) del secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituita dalla seguente:
"d) alcole metilico in quantita' superiore a millilitri 0,30 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo.
In annate con andamento stagionale sfavorevole, il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' consentire, con proprio decreto, per determinate zone di produzione e per prodotti provenienti da uve di particolari vitigni, la detenzione presso i vinificatori di mosti e vini rossi aventi un contenuto in alcole metilico superiore a 0,30 millilitri, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, purche' vengano rispettate le cautele stabilite con lo stesso decreto".