Articolo 5 della Legge 9 ottobre 1970, n. 739
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 novembre 1970
Art. 5.
La lettera d) del secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituita dalla seguente:
"d) alcole metilico in quantita' superiore a millilitri 0,30 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo.
In annate con andamento stagionale sfavorevole, il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' consentire, con proprio decreto, per determinate zone di produzione e per prodotti provenienti da uve di particolari vitigni, la detenzione presso i vinificatori di mosti e vini rossi aventi un contenuto in alcole metilico superiore a 0,30 millilitri, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, purche' vengano rispettate le cautele stabilite con lo stesso decreto".
Entrata in vigore il 8 novembre 1970