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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2711/2018
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 21/1/2025, alle ore 11:07, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi:
per ), l'avv. DI PASQUALE GIOVANNI oggi Parte_1 C.F._1 sostituito dall'avv. GAUDENZIA MULIERE;
per , l'avv. CASSARINO GIORGIO;
Controparte_1
per , l'avv. CILIA;
Controparte_2
per , nessuno compare. Controparte_3
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte appellante insiste nell'atto di appello e in tutte le difese svolte, da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori in primo grado con l'atto introduttivo e con il verbale di udienza dell'aprile 2017; in via subordinata, insiste nei motivi di appello e discute come da comparsa conclusionale del 31/7/2024 e precisa come da atto di appello e chiede che la causa sia trattenuta in decisione, con vittoria di spese e compensi.
L'avv. Cassarino insiste in atti e discute riportandosi alla memoria di costituzione e agli atti depositati e chiede condanna ex art. 96 c.p.c. di parte appellante, considerata l'assoluta infondatezza dell'appello, con vittoria di spese e compensi.
L'avv. Cilia insiste nelle conclusioni rassegnate nella comparsa conclusionale depositata e, in particolare, che sia dichiarata la carenza di legittimazione passiva di per tutte le motivazioni ivi Controparte_2 meglio esposte e richiede la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. per l'infondatezza dell'appello e si oppone alla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, atteso che la causa ha natura documentale, con vittoria di spese e compensi;
chiede la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
Il giudice
Si ritira in camera di conIGlio.
Uscito dalla camera di conIGlio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero di r.g. 2711/2018 pendente tra:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_2
a Scicli, Via Arno n. 4, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Di Pasquale ) (pec: C.F._3
con elezione di domicilio in DI, via Silla n. 30 Email_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Dipasquale
APPELLANTE contro
(p.iva: ), in persona del legale rappr.te pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore , avente sede legale in DI, nella via Resistenza Partigiana n. 265, con il CP_4 patrocinio dall'avv. avv. Giorgio Cassarino (C.F. ), (pec C.F._4
, con elezione di domicilio in DI, nel Corso Umberto I n. 92, presso lo Email_2 studio dell'avv. Giorgio Cassarino;
APPELLATA
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._5 residente nella via Attilio Regolo n. 5, con il patrocinio dell'avv. Pasqualino Cilia (C.F.:
[...]
), (pec: con elezione di domicilio in Ragusa, C.F._6 Email_3 nella via Archimede n. 156 presso lo studio dell' avv Pasqualino Cilia;
APPELLATA nonché
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._7
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni
pagina 2 di 8 Appellante: “Piaccia all'Ill.mo giudice unico del tribunale, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, accogliere per la forma e per il merito l'appello proposto e, in riforma della sentenza impugnata,
- in via preliminare accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 497/16 Dec Ing, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa in data 08/09/2016, all'esito del procedimento rubricato al n. 1348/2016
R.G. per i motivi indicati in parte narrativa;
- in caso di mancato accoglimento di quanto richiesto in via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare, senza alcun'inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'ineIGibilità del credito ex adverso azionato ovvero
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in parte narrativa, che le spese funebri per il funerale della IG.ra deceduta in DI in data 5/04/2016 siano a carico di Persona_1 Controparte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]
5 e ( C.F. ) nato il [...] Controparte_3 C.F._7
- in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge dei due gradi di giudizio”.
Appellata : “Voglia l tribunale di Ragusa adito, in funzione di giudice di Controparte_1 appello, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione respinte e previa ogni occorrente declaratoria:
- ACCERTARE E DICHIARARE che le spese funerarie poste a fondamento dell'ingiunzione del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di DI n. 479/2016 del 08/09/2016 (RG 1348/2016) devono essere poste a carico dell'erede e, quindi, in questo momento, della IG.ra ; Parte_1
- RIGETTARE integralmente l'impugnazione in appello promossa dalla IG.ra e, per Parte_1
l'effetto, CONFERMARE il decreto ingiuntivo n. 497/16 Dec. Ing., emesso dal Giudice di Pace di DI in data 08/09/2016, (n. 1348/2016 R.G.) per i motivi indicati in parte narrativa, nonché la sentenza n.
519/2017 del 15.12.2017 emessa dal Giudice di Pace di DI (R.G. n.515/2017);
- CONDANNARE l'appellata al pagamento delle spese legali e dei compensi difensivi a favore della di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, 15% per le Controparte_1 spese generali, C.P.A. ed I.V.A.”.
Appellata Di “Reiectis adversis, per tutte le ragioni esposte in premessa, dichiarare Controparte_2 inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto con conferma della sentenza resa in primo grado dal GDP di modica. Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della IG.ra , Controparte_2
pagina 3 di 8 sia perché non chiamata all'eredità, sia per non aver commissionato alcun servizio funebre in onore della sorella Pt_2
In ogni caso ordinare all'appellante l'esborso di € 3.282,22 dalla stessa detenuti, e lasciati dalla de cuius come già detto in primo grado e ribadito in seno all'odierna costituzione. Dichiarare la IG.ra
decaduta dalle richieste istruttorie dovendo la medesima farne richiesta con l'atto Parte_1 introduttivo del giudizio e, quindi, per tardività; Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato nei confronti di tutti gli appellati,
[...] adiva l'intestato tribunale per impugnare la sentenza n. 519/2017 resa dal giudice di pace di Parte_1
DI il 15/12/2017 e depositata il 18/12/2017 nell'ambito del giudizio n. 515/2017.
Con la predetta statuizione, il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione proposta dalla stessa Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 497/2016 reso nel procedimento r.g. 1348/16 l'8/09/2016 su ricorso della relativo al pagamento dell'importo di euro 4.649,00 per spese funerarie Controparte_1 necessitate in occasione del decesso della IG.ra parente collaterale di terzo grado Persona_1 dell'appellante.
Segnatamente, aveva eccepito la non debenza delle somme portate dalla fattura Parte_1 commerciale n. 40/16 del 7/4/2016 posta a fondamento del monitorio impugnato, atteso che: a) nessun incarico funebre era giammai stato commissionato da essa alla agenzia funebre ricorrente atteso che gli altri parenti e rispettivamente a e zio della nonché fratelli Controparte_2 Controparte_3 Pt_1 germani della de cuius oltre ad estrometterla dalla organizzazione delle esequie, avevano conferito mandato alla ditta di pompe funebri a sua insaputa;
b) la somma richiesta era esorbitante rispetto alle comuni tariffe;
c) i servizi funebri posti in essere non erano corrispondenti alle ultime volontà della defunta.
Ritenendo di dover dar peso alle deduzioni di parte ricorrente, il giudice di prime cure confermando il monitorio impugnato, rigettava l'opposizione e riteneva - in quanto erede universale Parte_1 giusto testamento olografo del 13/04/2016 - tenuta al pagamento della somma di euro 4.649,00 oltre spese legali ed accessori di legge.
Con l'odierna impugnazione, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui: a) ha ritenuto sussistenti gli elementi di prova a sostegno del credito dedotto;
b) ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di spese funerarie eccessive ed effettuate contro la volontà della de cuius e dell'erede; c) ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva della per non aver essa commissionato il funerale ed i relativi servizi. Pt_1
pagina 4 di 8 Instaurato il contraddittorio, si è costituita la società la quale Controparte_1 contestando quanto dedotto ed eccepito dalla parte appellante ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma del presupposto monitorio.
Si costituiva in giudizio altresì la quale oltre a chiedere al tribunale di pronunciarsi Controparte_2 in odine alla carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa, chiedeva condannarsi l'appellante all'esborso di euro 3.282,22 in quanto somma da essa detenuta ma precedentemente destinata dalla de cuius al pagamento delle occorrende spese funerarie. Il IG. decideva, al contrario, di Controparte_3 non costituirsi in giudizio ragion per cui all'udienza del 9/11/2018, verificata l'integrità del contraddittorio nei suoi confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.
Ritenuto di non accogliere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, nonché l'irrilevanza dell'ammissione dei mezzi istruttori per gli stessi motivi espressi dal giudice di prime cure, tentata vanamente la conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, quest'ultima veniva dapprima rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1/04/2020 e, successivamente, dal successivo affidatario del fascicolo rinviata alla data odierna ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
La domanda dell'appellante è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
L'odierno appello muove dall'opposizione proposta da avverso la pretesa creditoria Parte_1 avanzata dalla e diretta ad ottenere dall'erede il rimborso delle spese Controparte_1 funerarie sostenute in occasione del decesso della IG.ra Persona_1
In primo luogo, deve confermarsi raggiunta la prova che l'appellata abbia Controparte_1 curato i funerali della de cuius, sia per ammissione degli atti della stessa opponente, come meglio di seguito chiarito, sia in ogni caso per indizi gravi precisi e concordanti.
In via generale, si ricorda che la fattura commerciale nei confronti dell'opponente, sebbene non costituisca una prova diretta in virtù della contestazione del rapporto, integra gli estremi di una prova indiziaria, sia sull'an che sul quantum (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. II, Ord., 21-10-2019, n. 26801: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio" (Cass. n. 9593/2004; n.
15383/2010; n. 299/2016)”). pagina 5 di 8 Nel caso di specie, ad avvalorare la prova logica dell'an vi è, oltre al comportamento processuale di tutte le parti in causa ex art. 116 c.p.c. e, in particolare, i partenti chiamati in causa in giudizio, che non hanno mai contestato che tale impresa si fosse occupata dei funerali, il contenuto degli atti processuali di parte attrice, parimenti rilevanti ai sensi dell'art. 116 c.p.c., nonché il suo contegno complessivo, che corrobora la fattura prodotta consentendo di ritenere raggiunta la prova logica: non ha, infatti, Controparte_5 mai contestato specificamente il fatto storico dell'esecuzione dell'incarico da parte dell'impresa opposta, tant'è che già a p. 5 dell'atto di citazione in opposizione, in modo contraddittorio rispetto alle difese esclusivamente in diritto dell'onere della prova, testualmente deduceva che “la IG.ra , Parte_3 dichiarandosi unica erede della sorella deceduta, sostenendo ogni decisione e onere, ha conferito incarico alla escludendo la IG.ra ”. Controparte_1 Controparte_5
Inoltre, ad escludere qualsivoglia ricostruzione alternativa, l'opponente non ha mai smentito che i funerali alla de cuius siano stati celebrati e curati, nei particolari indicati in fattura, né ha indicato qualsivoglia altra impresa che li avrebbe curati.
In secondo luogo, a fronte della produzione della fattura che, si ribadisce, integra un indizio anche con riferimento al quantum, soprattutto quando espone un importo, quale quello di euro 4.649,00, non evidentemente eccessivo, parte opponente non ha offerto alcun indice di eventuali altri prezzi medi praticati nel territorio di riferimento, né tantomeno, ha contestato specificamente le singole prestazioni puntualmente descritte nella predetta fattura n. 40/2016.
Il giudice di primo grado ha, quindi, correttamente osservato che è pacifico che “le spese per le onoranze funebri sono da comprendere, ai sensi dell'art. 752 c.c., tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari
- ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi” (Cass. civ. 1994/2016; Cass. civ. 28/2002). È, dunque, irrilevante che l'incarico all'impresa sia stato conferito da altri soggetti.
Appurato, dunque, che la società appellata abbia effettivamente svolto il servizio funebre per la IG.ra
[...]
zia della odierna appellante, occorre rammentare che, come statuito dalla Suprema Corte, e CP_2 correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, i debiti e i pesi ereditari gravano sui coeredi in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente, rientrando tra i debiti e i pesi sia quelli già esistenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte, sia quelli sorti pagina 6 di 8 in conseguenza della successione ereditaria (come ad esempio le spese funerarie, quelle notarili di pubblicazione del testamento ecc. ).
Nel caso di specie, costituisce una circostanza confermata dalla stessa appellante l'acquisto dell'eredità ad essa devoluta: all'udienza del 19/06/2017, oltre a confermare di essere stata nominata erede per mezzo di testamento olografo del 18/04/2016, ha dichiarato di aver espressamente accettato l'eredità, non dimostrando la presenza di altri coeredi;
di conseguenza, la IG.ra non può opporre rifiuto alcuno Pt_1 circa il pagamento delle spese funerarie che costituiscono un peso per l'eredità anche in assenza di un espresso consenso circa il conferimento e l'espletamento delle prestazioni funebri da parte della società appellata.
A tal fine, l'opposizione preventiva che giustificherebbe la non assunzione dell'obbligazione avrebbe dovuto pervenire dalla stessa chiamata all'eredità, poi divenuta erede, come emerge dalla stessa giurisprudenza citata dall'appellante, circostanza dalla stessa mai allegata, avendo invece sostenuto che i funerali non erano coerenti con la volontà della de cuius e che lei era stata estromessa dalla relativa organizzazione da altri parenti.
Il giudice di primo grado ha, dunque, correttamente statuito su tutta la domanda.
In ordine alla domanda di condanna dall'appellante all'esborso della somma, accantonata dalla de cuius in vista dei suoi funerali, pari ad euro 3.282,22, avanzata da , la stessa è inammissibile, in Controparte_2 quanto formulata da una parte priva di legittimazione a disporre le somme devolute.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di appello seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di
( ). Considerato il valore della domanda, visti i Parte_1 C.F._1 parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Non può, infine, essere invece accolta la domanda degli appellati ex art. 96 c.p.c., per mancata allegazione di un danno (cfr., Cass. civ., sez. III, sent., 05-03-2015, n. 4443: “la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte”).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello proposto da ( ) contro Parte_1 C.F._1
(p.iva: ), DI (C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) e (C.F.: ) e nei confronti della C.F._5 Controparte_3 C.F._7
pagina 7 di 8 sentenza n. 519/2017, g.d.p. DI, r.g. 515/2017;
• condanna, altresì, ( ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1
(p.iva: le spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_1 P.IVA_1
2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
• condanna, infine, ( ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ) le spese di lite, che si liquidano in euro 2.552,00 per CP_2 C.F._5 compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Pasqualino Cilia, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 21/1/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 21/1/2025, alle ore 11:07, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi:
per ), l'avv. DI PASQUALE GIOVANNI oggi Parte_1 C.F._1 sostituito dall'avv. GAUDENZIA MULIERE;
per , l'avv. CASSARINO GIORGIO;
Controparte_1
per , l'avv. CILIA;
Controparte_2
per , nessuno compare. Controparte_3
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte appellante insiste nell'atto di appello e in tutte le difese svolte, da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori in primo grado con l'atto introduttivo e con il verbale di udienza dell'aprile 2017; in via subordinata, insiste nei motivi di appello e discute come da comparsa conclusionale del 31/7/2024 e precisa come da atto di appello e chiede che la causa sia trattenuta in decisione, con vittoria di spese e compensi.
L'avv. Cassarino insiste in atti e discute riportandosi alla memoria di costituzione e agli atti depositati e chiede condanna ex art. 96 c.p.c. di parte appellante, considerata l'assoluta infondatezza dell'appello, con vittoria di spese e compensi.
L'avv. Cilia insiste nelle conclusioni rassegnate nella comparsa conclusionale depositata e, in particolare, che sia dichiarata la carenza di legittimazione passiva di per tutte le motivazioni ivi Controparte_2 meglio esposte e richiede la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. per l'infondatezza dell'appello e si oppone alla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, atteso che la causa ha natura documentale, con vittoria di spese e compensi;
chiede la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
Il giudice
Si ritira in camera di conIGlio.
Uscito dalla camera di conIGlio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero di r.g. 2711/2018 pendente tra:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_2
a Scicli, Via Arno n. 4, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Di Pasquale ) (pec: C.F._3
con elezione di domicilio in DI, via Silla n. 30 Email_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Dipasquale
APPELLANTE contro
(p.iva: ), in persona del legale rappr.te pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore , avente sede legale in DI, nella via Resistenza Partigiana n. 265, con il CP_4 patrocinio dall'avv. avv. Giorgio Cassarino (C.F. ), (pec C.F._4
, con elezione di domicilio in DI, nel Corso Umberto I n. 92, presso lo Email_2 studio dell'avv. Giorgio Cassarino;
APPELLATA
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._5 residente nella via Attilio Regolo n. 5, con il patrocinio dell'avv. Pasqualino Cilia (C.F.:
[...]
), (pec: con elezione di domicilio in Ragusa, C.F._6 Email_3 nella via Archimede n. 156 presso lo studio dell' avv Pasqualino Cilia;
APPELLATA nonché
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._7
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni
pagina 2 di 8 Appellante: “Piaccia all'Ill.mo giudice unico del tribunale, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, accogliere per la forma e per il merito l'appello proposto e, in riforma della sentenza impugnata,
- in via preliminare accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 497/16 Dec Ing, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa in data 08/09/2016, all'esito del procedimento rubricato al n. 1348/2016
R.G. per i motivi indicati in parte narrativa;
- in caso di mancato accoglimento di quanto richiesto in via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare, senza alcun'inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'ineIGibilità del credito ex adverso azionato ovvero
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in parte narrativa, che le spese funebri per il funerale della IG.ra deceduta in DI in data 5/04/2016 siano a carico di Persona_1 Controparte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]
5 e ( C.F. ) nato il [...] Controparte_3 C.F._7
- in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge dei due gradi di giudizio”.
Appellata : “Voglia l tribunale di Ragusa adito, in funzione di giudice di Controparte_1 appello, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione respinte e previa ogni occorrente declaratoria:
- ACCERTARE E DICHIARARE che le spese funerarie poste a fondamento dell'ingiunzione del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di DI n. 479/2016 del 08/09/2016 (RG 1348/2016) devono essere poste a carico dell'erede e, quindi, in questo momento, della IG.ra ; Parte_1
- RIGETTARE integralmente l'impugnazione in appello promossa dalla IG.ra e, per Parte_1
l'effetto, CONFERMARE il decreto ingiuntivo n. 497/16 Dec. Ing., emesso dal Giudice di Pace di DI in data 08/09/2016, (n. 1348/2016 R.G.) per i motivi indicati in parte narrativa, nonché la sentenza n.
519/2017 del 15.12.2017 emessa dal Giudice di Pace di DI (R.G. n.515/2017);
- CONDANNARE l'appellata al pagamento delle spese legali e dei compensi difensivi a favore della di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, 15% per le Controparte_1 spese generali, C.P.A. ed I.V.A.”.
Appellata Di “Reiectis adversis, per tutte le ragioni esposte in premessa, dichiarare Controparte_2 inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto con conferma della sentenza resa in primo grado dal GDP di modica. Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della IG.ra , Controparte_2
pagina 3 di 8 sia perché non chiamata all'eredità, sia per non aver commissionato alcun servizio funebre in onore della sorella Pt_2
In ogni caso ordinare all'appellante l'esborso di € 3.282,22 dalla stessa detenuti, e lasciati dalla de cuius come già detto in primo grado e ribadito in seno all'odierna costituzione. Dichiarare la IG.ra
decaduta dalle richieste istruttorie dovendo la medesima farne richiesta con l'atto Parte_1 introduttivo del giudizio e, quindi, per tardività; Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato nei confronti di tutti gli appellati,
[...] adiva l'intestato tribunale per impugnare la sentenza n. 519/2017 resa dal giudice di pace di Parte_1
DI il 15/12/2017 e depositata il 18/12/2017 nell'ambito del giudizio n. 515/2017.
Con la predetta statuizione, il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione proposta dalla stessa Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 497/2016 reso nel procedimento r.g. 1348/16 l'8/09/2016 su ricorso della relativo al pagamento dell'importo di euro 4.649,00 per spese funerarie Controparte_1 necessitate in occasione del decesso della IG.ra parente collaterale di terzo grado Persona_1 dell'appellante.
Segnatamente, aveva eccepito la non debenza delle somme portate dalla fattura Parte_1 commerciale n. 40/16 del 7/4/2016 posta a fondamento del monitorio impugnato, atteso che: a) nessun incarico funebre era giammai stato commissionato da essa alla agenzia funebre ricorrente atteso che gli altri parenti e rispettivamente a e zio della nonché fratelli Controparte_2 Controparte_3 Pt_1 germani della de cuius oltre ad estrometterla dalla organizzazione delle esequie, avevano conferito mandato alla ditta di pompe funebri a sua insaputa;
b) la somma richiesta era esorbitante rispetto alle comuni tariffe;
c) i servizi funebri posti in essere non erano corrispondenti alle ultime volontà della defunta.
Ritenendo di dover dar peso alle deduzioni di parte ricorrente, il giudice di prime cure confermando il monitorio impugnato, rigettava l'opposizione e riteneva - in quanto erede universale Parte_1 giusto testamento olografo del 13/04/2016 - tenuta al pagamento della somma di euro 4.649,00 oltre spese legali ed accessori di legge.
Con l'odierna impugnazione, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui: a) ha ritenuto sussistenti gli elementi di prova a sostegno del credito dedotto;
b) ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di spese funerarie eccessive ed effettuate contro la volontà della de cuius e dell'erede; c) ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva della per non aver essa commissionato il funerale ed i relativi servizi. Pt_1
pagina 4 di 8 Instaurato il contraddittorio, si è costituita la società la quale Controparte_1 contestando quanto dedotto ed eccepito dalla parte appellante ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma del presupposto monitorio.
Si costituiva in giudizio altresì la quale oltre a chiedere al tribunale di pronunciarsi Controparte_2 in odine alla carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa, chiedeva condannarsi l'appellante all'esborso di euro 3.282,22 in quanto somma da essa detenuta ma precedentemente destinata dalla de cuius al pagamento delle occorrende spese funerarie. Il IG. decideva, al contrario, di Controparte_3 non costituirsi in giudizio ragion per cui all'udienza del 9/11/2018, verificata l'integrità del contraddittorio nei suoi confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.
Ritenuto di non accogliere l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, nonché l'irrilevanza dell'ammissione dei mezzi istruttori per gli stessi motivi espressi dal giudice di prime cure, tentata vanamente la conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, quest'ultima veniva dapprima rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1/04/2020 e, successivamente, dal successivo affidatario del fascicolo rinviata alla data odierna ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
La domanda dell'appellante è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
L'odierno appello muove dall'opposizione proposta da avverso la pretesa creditoria Parte_1 avanzata dalla e diretta ad ottenere dall'erede il rimborso delle spese Controparte_1 funerarie sostenute in occasione del decesso della IG.ra Persona_1
In primo luogo, deve confermarsi raggiunta la prova che l'appellata abbia Controparte_1 curato i funerali della de cuius, sia per ammissione degli atti della stessa opponente, come meglio di seguito chiarito, sia in ogni caso per indizi gravi precisi e concordanti.
In via generale, si ricorda che la fattura commerciale nei confronti dell'opponente, sebbene non costituisca una prova diretta in virtù della contestazione del rapporto, integra gli estremi di una prova indiziaria, sia sull'an che sul quantum (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. II, Ord., 21-10-2019, n. 26801: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio" (Cass. n. 9593/2004; n.
15383/2010; n. 299/2016)”). pagina 5 di 8 Nel caso di specie, ad avvalorare la prova logica dell'an vi è, oltre al comportamento processuale di tutte le parti in causa ex art. 116 c.p.c. e, in particolare, i partenti chiamati in causa in giudizio, che non hanno mai contestato che tale impresa si fosse occupata dei funerali, il contenuto degli atti processuali di parte attrice, parimenti rilevanti ai sensi dell'art. 116 c.p.c., nonché il suo contegno complessivo, che corrobora la fattura prodotta consentendo di ritenere raggiunta la prova logica: non ha, infatti, Controparte_5 mai contestato specificamente il fatto storico dell'esecuzione dell'incarico da parte dell'impresa opposta, tant'è che già a p. 5 dell'atto di citazione in opposizione, in modo contraddittorio rispetto alle difese esclusivamente in diritto dell'onere della prova, testualmente deduceva che “la IG.ra , Parte_3 dichiarandosi unica erede della sorella deceduta, sostenendo ogni decisione e onere, ha conferito incarico alla escludendo la IG.ra ”. Controparte_1 Controparte_5
Inoltre, ad escludere qualsivoglia ricostruzione alternativa, l'opponente non ha mai smentito che i funerali alla de cuius siano stati celebrati e curati, nei particolari indicati in fattura, né ha indicato qualsivoglia altra impresa che li avrebbe curati.
In secondo luogo, a fronte della produzione della fattura che, si ribadisce, integra un indizio anche con riferimento al quantum, soprattutto quando espone un importo, quale quello di euro 4.649,00, non evidentemente eccessivo, parte opponente non ha offerto alcun indice di eventuali altri prezzi medi praticati nel territorio di riferimento, né tantomeno, ha contestato specificamente le singole prestazioni puntualmente descritte nella predetta fattura n. 40/2016.
Il giudice di primo grado ha, quindi, correttamente osservato che è pacifico che “le spese per le onoranze funebri sono da comprendere, ai sensi dell'art. 752 c.c., tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari
- ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi” (Cass. civ. 1994/2016; Cass. civ. 28/2002). È, dunque, irrilevante che l'incarico all'impresa sia stato conferito da altri soggetti.
Appurato, dunque, che la società appellata abbia effettivamente svolto il servizio funebre per la IG.ra
[...]
zia della odierna appellante, occorre rammentare che, come statuito dalla Suprema Corte, e CP_2 correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, i debiti e i pesi ereditari gravano sui coeredi in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente, rientrando tra i debiti e i pesi sia quelli già esistenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte, sia quelli sorti pagina 6 di 8 in conseguenza della successione ereditaria (come ad esempio le spese funerarie, quelle notarili di pubblicazione del testamento ecc. ).
Nel caso di specie, costituisce una circostanza confermata dalla stessa appellante l'acquisto dell'eredità ad essa devoluta: all'udienza del 19/06/2017, oltre a confermare di essere stata nominata erede per mezzo di testamento olografo del 18/04/2016, ha dichiarato di aver espressamente accettato l'eredità, non dimostrando la presenza di altri coeredi;
di conseguenza, la IG.ra non può opporre rifiuto alcuno Pt_1 circa il pagamento delle spese funerarie che costituiscono un peso per l'eredità anche in assenza di un espresso consenso circa il conferimento e l'espletamento delle prestazioni funebri da parte della società appellata.
A tal fine, l'opposizione preventiva che giustificherebbe la non assunzione dell'obbligazione avrebbe dovuto pervenire dalla stessa chiamata all'eredità, poi divenuta erede, come emerge dalla stessa giurisprudenza citata dall'appellante, circostanza dalla stessa mai allegata, avendo invece sostenuto che i funerali non erano coerenti con la volontà della de cuius e che lei era stata estromessa dalla relativa organizzazione da altri parenti.
Il giudice di primo grado ha, dunque, correttamente statuito su tutta la domanda.
In ordine alla domanda di condanna dall'appellante all'esborso della somma, accantonata dalla de cuius in vista dei suoi funerali, pari ad euro 3.282,22, avanzata da , la stessa è inammissibile, in Controparte_2 quanto formulata da una parte priva di legittimazione a disporre le somme devolute.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di appello seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di
( ). Considerato il valore della domanda, visti i Parte_1 C.F._1 parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Non può, infine, essere invece accolta la domanda degli appellati ex art. 96 c.p.c., per mancata allegazione di un danno (cfr., Cass. civ., sez. III, sent., 05-03-2015, n. 4443: “la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte”).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello proposto da ( ) contro Parte_1 C.F._1
(p.iva: ), DI (C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) e (C.F.: ) e nei confronti della C.F._5 Controparte_3 C.F._7
pagina 7 di 8 sentenza n. 519/2017, g.d.p. DI, r.g. 515/2017;
• condanna, altresì, ( ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1
(p.iva: le spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_1 P.IVA_1
2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
• condanna, infine, ( ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ) le spese di lite, che si liquidano in euro 2.552,00 per CP_2 C.F._5 compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Pasqualino Cilia, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 21/1/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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