Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/2009, n. 12138
CASS
Sentenza 26 maggio 2009

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In tema di contratti di intermediazione mobiliare, l'art. 13 del Regolamento Consob 2 luglio 1991, n. 5387, il quale esclude l'applicabilità di alcune norme di protezione (di cui all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) nei confronti di determinati operatori qualificati, tra i quali <<ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari espressamente dichiarata per iscritto nel contratto>>, non contrasta con la legge, atteso che, pur mancando un'espressa previsione della possibilità di tale esclusione, la disposizione risponde ad esigenze di tutela differenziata degli investitori, presenti nell'intero sistema della stessa legge, e che hanno trovato espressa conferma nella legislazione successiva (art. 6 del d.lgs. n. 58 del 1998 e art. 31 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998).

In tema di contratti di intermediazione mobiliare, ai fini dell'appartenenza del soggetto, che stipula il contratto con l'intermediario finanziario, alla categoria degli operatori qualificati, è sufficiente l'espressa dichiarazione per iscritto da parte dello stesso (società o persona giuridica) di disporre della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari - ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Consob approvato con delibera 2 luglio 1991, n. 5387 - la quale esonera l'intermediario dall'obbligo di ulteriori verifiche, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in suo possesso; pertanto, salvo allegazioni contrarie in ordine alla discordanza tra contenuto della dichiarazione e situazione reale, tale dichiarazione può costituire argomento di prova che il giudice può porre alla base della propria decisione, ex art. 116 cod. proc. civ., anche come unica fonte di prova, restando a carico di chi detta discordanza intenda dedurre l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell'intermediario delle circostanze medesime o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di riscontro.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/2009, n. 12138
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12138
Data del deposito : 26 maggio 2009

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