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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/09/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima sezione civile
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 706 del Ruolo Generale
dell'anno 2023, promossa da
(CF-P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. Andrea Manzi.
– appellante-
Contro
con sede in – San Giuliano Viale Ortigara 78/80 (CF CP_1 Pt_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_2
dell'Avv. Beatrice Belli.
-appellata-
con sede in Roma via Giuseppe Controparte_2
Grezar, (CF ) P.IVA_3
(CF ), con sede in Roma via Barberini 38 e Controparte_3 P.IVA_4
Controparte_4 -appellate contumaci-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1024/2022 del 25 ottobre 2022 del
Tribunale di Rimini.
CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 3 aprile 2025 e il 3 giugno Parte_1
2025.
Per come da note scritte depositate il 31 marzo 2025 e il 1giugno CP_1
2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il Tribunale di Rimini, con la sentenza 1024/2022 del 25 ottobre 2022, decidendo su opposizione proposta da , nei confronti del CP_1 Parte_1
dell' e dell' Controparte_3 Controparte_5
, nonché dell'
[...] Controparte_6
avverso la cartella di pagamento n.13720180004021843000, emessa dall'
[...]
, su incarico dell' Controparte_2 [...]
, per l'importo di 291.784,91 Euro, relativo ai canoni Controparte_5
per la concessione demaniale marittima n.289/2001, per l'anno 2013, ha accolto la domanda della opponente e ha annullato la cartella impugnata, dichiarando interamente compensate le spese di lite.
2-Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1
affidandolo a quattro motivi in forza dei quali ha chiesto che la sentenza impugnata venisse riformata e che, pertanto, fosse dichiarata inammissibile o, comunque, infondata l'opposizione di . CP_1
pag. 2/6 Si è costituita e ha resistito all'appello. CP_1
Sono rimaste contumaci, invece, e Controparte_2
. Controparte_3
Fissata dal Consigliere Istruttore udienza di rimessione della causa in decisione, ex
art. 352 c. p. c., la causa è stata, infine, rimessa al Collegio per la decisione, all'esito
di trattazione cartolare, con ordinanza del 2 luglio 2025.
3-La Corte ritiene preliminarmente di dovere superare il precedente orientamento espresso in causa analoga, con la sentenza n.328/2025 del 19 febbraio 2025.
Sussistono, infatti, nel caso che ci occupa, i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto dal per difetto di Parte_1
interesse.
Va, in proposito, rilevato che, in pendenza del giudizio di primo grado, è intervenuto il
D.L.14 agosto 2020 n.104, convertito, con modificazioni, nella Legge 13 ottobre 2020
n.126, il quale all'art. 100 comma 3 stabilisce” Alle concessioni dei beni del demanio
marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione
di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con
riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del
rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e
spese dell'amministrazione concedente. Le somme per canoni relative a concessioni
demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle
pag. 3/6 dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a decorrere dal 2021 - con
quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali
costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al
ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1°
gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con
applicazione delle modalità di compensazione di cui al secondo periodo”.
Ebbene, il con PEC del 27 giugno 2022, ha comunicato Parte_1
all' e a di avere provveduto, in forza Controparte_3 CP_1
della disposizione sopra citata, a rideterminare i canoni dovuti dalla odierna appellata per gli anni dal 2007 al 2019 (e, quindi, anche del canone del 2013, oggetto della presente controversia), chiedendo, inoltre, all' di fornire Controparte_3
indicazioni sulle modalità di riscossione delle somme dovute nonché in ordine all'applicazione di eventuali interessi (gli importi dei canoni, così come rideterminati,
sono riportati in tabelle in calce alla PEC).
Fatta la superiore premessa, deve osservarsi che il con l'atto di Parte_1
appello oggi in esame, mirando ad una dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della opposizione alla cartella di pagamento n.13720180004021843000, proposta da
, mira a fare rivivere detta cartella, annullata dal Giudice di prime CP_1
cure.
Rileva la Corte che non è dato comprendere quale utilità giuridica o pratica l'Ente
appellante potrebbe conseguire con l'adozione del provvedimento di riforma invocato,
ove si tenga presente che il credito per canone di concessione del 2013, di cui alla cartella opposta, risulta superato dalla nuova determinazione operata dallo stesso pag. 4/6 con la conseguenza che non può più procedersi ad esecuzione Parte_1
forzata per la sua realizzazione, in assenza di spontaneo adempimento del debitore.
Giova ricordare, in diritto, che il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c. in base al quale per proporre una domanda o per resistere a essa è necessario avervi interesse si applica anche al giudizio di impugnazione. In questo - in particolare - l'interesse a impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dalla utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone. Deve, pertanto, considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta ove non sussista la possibilità per la parte che l'ha fatta di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (vedi Cassazione civile, sez. II,
27/01/2012, n. 1236).
È inammissibile, per difetto di interesse, una impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che sia diretta alla emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (vedi Cassazione civile, sez. III, 05/03/2019, n. 6316).
L'interesse ad agire, necessario anche ai fini dell'impugnazione di un provvedimento giudiziale,
va, dunque, apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici.
4-Sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese del grado tra le parti costituite, posto che l'inammissibilità dell'appello del Parte_1
è conseguenza dell'entrata in vigore, nel corso del giudizio di primo grado, dell'art.
[...]
100 comma 3 del D.L. 14 agosto 2020 n.104, convertito nella Legge 13 ottobre 2020 n.126.
Va, invece, dichiarato non luogo a provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale da un lato, e e Parte_1 Controparte_2
pag. 5/6 , dall'altro, stante la contumacia delle due appellate ora Controparte_3
menzionate.
5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del
20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Dichiara inammissibile l'appello del Parte_1
II- Dichiara compensate le spese del grado, quanto al rapporto processuale
[...]
; dichiara non luogo a provvedere sulle spese quanto al rapporto Controparte_7
processuale da un lato, e Parte_1 Controparte_2
e , dall'altro.
[...] Controparte_3
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 settembre
2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima sezione civile
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 706 del Ruolo Generale
dell'anno 2023, promossa da
(CF-P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. Andrea Manzi.
– appellante-
Contro
con sede in – San Giuliano Viale Ortigara 78/80 (CF CP_1 Pt_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_2
dell'Avv. Beatrice Belli.
-appellata-
con sede in Roma via Giuseppe Controparte_2
Grezar, (CF ) P.IVA_3
(CF ), con sede in Roma via Barberini 38 e Controparte_3 P.IVA_4
Controparte_4 -appellate contumaci-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1024/2022 del 25 ottobre 2022 del
Tribunale di Rimini.
CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 3 aprile 2025 e il 3 giugno Parte_1
2025.
Per come da note scritte depositate il 31 marzo 2025 e il 1giugno CP_1
2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il Tribunale di Rimini, con la sentenza 1024/2022 del 25 ottobre 2022, decidendo su opposizione proposta da , nei confronti del CP_1 Parte_1
dell' e dell' Controparte_3 Controparte_5
, nonché dell'
[...] Controparte_6
avverso la cartella di pagamento n.13720180004021843000, emessa dall'
[...]
, su incarico dell' Controparte_2 [...]
, per l'importo di 291.784,91 Euro, relativo ai canoni Controparte_5
per la concessione demaniale marittima n.289/2001, per l'anno 2013, ha accolto la domanda della opponente e ha annullato la cartella impugnata, dichiarando interamente compensate le spese di lite.
2-Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1
affidandolo a quattro motivi in forza dei quali ha chiesto che la sentenza impugnata venisse riformata e che, pertanto, fosse dichiarata inammissibile o, comunque, infondata l'opposizione di . CP_1
pag. 2/6 Si è costituita e ha resistito all'appello. CP_1
Sono rimaste contumaci, invece, e Controparte_2
. Controparte_3
Fissata dal Consigliere Istruttore udienza di rimessione della causa in decisione, ex
art. 352 c. p. c., la causa è stata, infine, rimessa al Collegio per la decisione, all'esito
di trattazione cartolare, con ordinanza del 2 luglio 2025.
3-La Corte ritiene preliminarmente di dovere superare il precedente orientamento espresso in causa analoga, con la sentenza n.328/2025 del 19 febbraio 2025.
Sussistono, infatti, nel caso che ci occupa, i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto dal per difetto di Parte_1
interesse.
Va, in proposito, rilevato che, in pendenza del giudizio di primo grado, è intervenuto il
D.L.14 agosto 2020 n.104, convertito, con modificazioni, nella Legge 13 ottobre 2020
n.126, il quale all'art. 100 comma 3 stabilisce” Alle concessioni dei beni del demanio
marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione
di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con
riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del
rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e
spese dell'amministrazione concedente. Le somme per canoni relative a concessioni
demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle
pag. 3/6 dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a decorrere dal 2021 - con
quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali
costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al
ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1°
gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con
applicazione delle modalità di compensazione di cui al secondo periodo”.
Ebbene, il con PEC del 27 giugno 2022, ha comunicato Parte_1
all' e a di avere provveduto, in forza Controparte_3 CP_1
della disposizione sopra citata, a rideterminare i canoni dovuti dalla odierna appellata per gli anni dal 2007 al 2019 (e, quindi, anche del canone del 2013, oggetto della presente controversia), chiedendo, inoltre, all' di fornire Controparte_3
indicazioni sulle modalità di riscossione delle somme dovute nonché in ordine all'applicazione di eventuali interessi (gli importi dei canoni, così come rideterminati,
sono riportati in tabelle in calce alla PEC).
Fatta la superiore premessa, deve osservarsi che il con l'atto di Parte_1
appello oggi in esame, mirando ad una dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della opposizione alla cartella di pagamento n.13720180004021843000, proposta da
, mira a fare rivivere detta cartella, annullata dal Giudice di prime CP_1
cure.
Rileva la Corte che non è dato comprendere quale utilità giuridica o pratica l'Ente
appellante potrebbe conseguire con l'adozione del provvedimento di riforma invocato,
ove si tenga presente che il credito per canone di concessione del 2013, di cui alla cartella opposta, risulta superato dalla nuova determinazione operata dallo stesso pag. 4/6 con la conseguenza che non può più procedersi ad esecuzione Parte_1
forzata per la sua realizzazione, in assenza di spontaneo adempimento del debitore.
Giova ricordare, in diritto, che il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c. in base al quale per proporre una domanda o per resistere a essa è necessario avervi interesse si applica anche al giudizio di impugnazione. In questo - in particolare - l'interesse a impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dalla utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone. Deve, pertanto, considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta ove non sussista la possibilità per la parte che l'ha fatta di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (vedi Cassazione civile, sez. II,
27/01/2012, n. 1236).
È inammissibile, per difetto di interesse, una impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che sia diretta alla emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (vedi Cassazione civile, sez. III, 05/03/2019, n. 6316).
L'interesse ad agire, necessario anche ai fini dell'impugnazione di un provvedimento giudiziale,
va, dunque, apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici.
4-Sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese del grado tra le parti costituite, posto che l'inammissibilità dell'appello del Parte_1
è conseguenza dell'entrata in vigore, nel corso del giudizio di primo grado, dell'art.
[...]
100 comma 3 del D.L. 14 agosto 2020 n.104, convertito nella Legge 13 ottobre 2020 n.126.
Va, invece, dichiarato non luogo a provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale da un lato, e e Parte_1 Controparte_2
pag. 5/6 , dall'altro, stante la contumacia delle due appellate ora Controparte_3
menzionate.
5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del
20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Dichiara inammissibile l'appello del Parte_1
II- Dichiara compensate le spese del grado, quanto al rapporto processuale
[...]
; dichiara non luogo a provvedere sulle spese quanto al rapporto Controparte_7
processuale da un lato, e Parte_1 Controparte_2
e , dall'altro.
[...] Controparte_3
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 settembre
2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 6/6