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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/04/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1524/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ALBERTO CLAUDIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ALFANO
GIUSEPPE, per procura in atti,
(c.f. , in persona del legale rapp.te pro tempore rappresentato CP_2 P.IVA_2
e difeso dall'avv. GIANDOMENICO CATALANO e FABRIZIO CERALLO, per procura in atti,
[...]
Controparte_3
(C.F. ), in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_3
resistente,
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 16/07/2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso la intimazione di pagamento N. 29520249008464777/000 notificata a mezzo posta in data 06/06/2024 emessa da in relazione alle Controparte_1
seguenti cartelle di pagamento:
1) N. 29520110012897686000 presuntamente notificata il 03/01/2012 di € 6.812,55 a titolo di Sanzione Amministrativa (Assessorato regionale del lavoro – ipl) bilancio regione Sicilia e somme aggiuntive, inerente l'Anno 2010;
2) N. 295201330000717076000 presuntamente notificata il 16/09/2013 di € 740,46 emesso dall' sede di Milazzo;
CP_2
3) N. 29520220005352052000 presuntamente notificata il 14/06/2022 della somma di €
362,40 a titolo di Sanzione Amministrativa (Assessorato regionale del lavoro – ipl) bilancio regione Sicilia e somme aggiuntive, inerente l'Anno 2020.
Parte opponente ha eccepito: la mancata notifica degli atti prodromici;
la decadenza ex art. 25 del D.lgs 46/1999 in relazione alla cartella di pagamento n.
29520130000717076000; la prescrizione del diritto del concessionario a procedere ad esecuzione e la prescrizione delle pretese creditorie portate dalle cartelle.
2- Nella resistenza di , ed , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
alla udienza del 01.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.
3- L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
4- I motivi di contestazione relativi alla omessa notifica degli atti presupposti ed alla decadenza ex art. 25 d.lgs 46/2009 sono inammissibili in quanto tardivamente proposti.
4.1- Il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, di cui al D.lgs 46/1999,
consente al contribuente di proporre dinanzi al Giudice del Lavoro -anche cumulativamente con lo stesso atto- sia l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, nel termine perentorio di giorni quaranta (40) dalla notifica;
che, come disposto dall'art. 29 comma 2 d.lgs 46/1999, le ordinarie opposizioni esecutive: ovvero l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
e l' opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr Cassazione n.
18256/2020, Cassazione n. 9238/2018).
Questi rimedi riguardano anche l'avviso di addebito, atteso che il d.l. n. 78/2010 nulla dispone in merito e l'art. 30, comma 14, con formula onnicomprensiva prevede genericamente che tutti “i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento, si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_4
Istituto”, e la giurisprudenza di legittimità ne ha tratto la conseguenza che deve ritenersi estesa all'AVA la possibilità di un'opposizione concernente sia il merito della pretesa, sia l'irregolarità formale dell'avviso, ciascuna delle quali soggetta a propri termini e rimedi impugnatori.
In particolare, per ciò che attiene al rimedio che tradizionalmente viene definito quale
“opposizione a cartella”, dal combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 24, si ricava che esso investe non la cartella di pagamento, ma il “ruolo” e “l'iscrizione a ruolo” in essa incorporati e solo “per ragioni inerenti il merito della pretesa”.
Quindi, l'oggetto del giudizio non è l'atto in sé, ma il credito dell'ente previdenziale fatto valere con la cartella e con l'avviso di addebito. Per questa ragione quella in esame
è anche nota come “opposizione di merito”.
L'ambito dell'azione va però dimensionato alla luce degli altri strumenti di tutela richiamati dall'art. 29 del medesimo decreto, previsti ora per contestare il diritto di procedere alla riscossione (opposizione all'esecuzione), ora per dedurre i vizi formali del titolo o della procedura esecutiva (opposizione agli atti esecutivi).
Si deve, quindi, ritenere alla luce di una lettura sistematica di queste disposizioni che, nonostante il generico riferimento dell'art. 24 cit. alla “iscrizione a ruolo”, con l'opposizione ivi disciplinata il debitore possa contestarne (entro 40 gg.) la legittimità non, appunto, per vizi formali, bensì per motivi sostanziali, che riguardino cioè
l'insussistenza originaria, totale o parziale, dell'obbligo contributivo. Tra questi ultimi motivi rientrano la mancanza dei presupposti soggettivi od oggettivi per il sorgere dell'obbligazione o l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi tra la maturazione del credito e la notifica della cartella o dell'avviso di addebito, compresa la prescrizione (si badi non quella maturata dopo, oggetto invece dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Analogamente a quanto sopra detto, anche l'opposizione che investe l'intimazione di pagamento (art. 50 comma 2 DPR 602/1973) assume qualificazione diversa a seconda del suo contenuto, potendosi atteggiare come: opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617
c.p.c., se con essa si deducono vizi formali propri dell'intimazione di pagamento o degli atti sottesi (cartella di pagamento/avviso di addebito); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se è diretta a far valere fatti sopravvenuti che paralizzino il potere di agire in executivis, come la prescrizione del credito maturata dopo la notifica del titolo esecutivo;
oppure come opposizione al ruolo tardiva o “recuperatoria”, ai sensi dell'art. 24 comma
6 D.lgs 46/1999, ove, essendo mancata la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, si intenda eccepire l'illegittimità della pretesa sostanziale avanzata dall'ente previdenziale (cfr Cass. n. 18256/2020).
4.2- Fatta questa premessa di ordine generale, si osserva che parte opponente, con il primo motivo di doglianza, ha eccepito vizi relativi alla notifica degli atti presupposti, censure rispetto alle quali la proposta opposizione assume la qualificazione di opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.), da proporsi, quindi, nel termine decadenziale di gg 20 dalla notifica della intimazione di pagamento, termine in specie non rispettato.
4.3- Allo stesso modo, anche con riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 25 D. lgs
46/1999, l'opposizione è tardiva e, quindi, inammissibile.
Si precisa, infatti, che l'opposizione con cui si contesti la decadenza dall'iscrizione a ruolo, deve essere correttamente qualificata quale opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento, rientrando tra i vizi procedurali connessi alla formazione del titolo esecutivo e va fatta valere nei modi e nel breve termine (20 gg) previsti per l'opposizione agli atti esecutivi (617 cpc).
Si giunge a tale conclusione valorizzando il principio, oramai consolidato, secondo cui il giudizio in questione, a differenza di quello tributario, non è un processo sull'atto che si assume viziato, ma investe il rapporto sotteso alla pretesa contributiva e quindi si sostanzia nell'accertamento negativo del credito dell'ente.
Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la decadenza dall'iscrizione a ruolo ha una valenza meramente processuale e non sostanziale, con la conseguenza che, ove anche l'opposizione venga accolta per la sussistenza di vizi formali
(come appunto la decadenza), ciò determinerà l'annullamento dell'avviso di addebito,
CP_ ma non farà decadere l' dal proprio diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr. Cass. n. 27726/2019, da ultimo Cass. n. 13843/2023; n. 11025/2022; n. 1558/2020; n. 29294/2019). Pertanto, il corrispondente motivo di impugnazione va proposto entro il ristretto termine di venti giorni decorrente dalla notifica dell'atto.
4.4- Nella fattispecie in esame, il termine decadenziale di 20 giorni previsto dall'art. 617
c.p.c. non è stato rispettato, posto che la intimazione di pagamento è stata notificata il
06.06.2024, mentre il ricorso è stato depositato soltanto il 16.07.2025.
5. L'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria è stata sollevata unicamente in relazione alle cartelle n. 1 e 2, rispettivamente notificate il 03.01.2012 ed il 16.09.2013.
5.1- Alla luce di quanto sopra esposto, non potendo essere messa in discussione la eseguita notifica degli atti nelle date indicate, resta da accertare se, tra le eseguite notifiche
(risalenti al 2012 e al 2013) e la odierna intimazione di pagamento (06.06.2024), siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione.
5.2- ha dedotto e provato che in data 08.03.2019 il ricorrente è stato destinatario della CP_5
notifica della intimazione di pagamento n. 29520189002903588000 (all. 6 della memoria di costituzione con avviso di ricevimento) contenente anche le cartelle CP_5
di pagamento di cui si discute n.1) e 2), notifica eseguita mediante invio di raccomandata a.r. n. 61459564234-3 (corrispondente al numero indicato nell'atto) ricevuta da La
AD AR (risulta sbarrata la voce “addetta alla casa ufficio o azienda”).
La notifica è rituale e non appare pertinente il richiamo giurisprudenziale (Cass. n.
6243/2024) di parte ricorrente, che attiene alla diversa ipotesi in cui la notifica sia eseguita da messo comunale o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.
Nel caso in esame, si tratta di notifica diretta tramite il servizio postale mediante raccomanda a.r., ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973.
Si tratta di notifica diretta che, per espressa previsione normativa, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate dal comma 3: destinatario o persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda ovvero ancora portiere del relativo stabile.
Tale modalità di notifica diretta è anche “semplificata” (vedi Cassazione n. 9400/2022
e n. 39159/2021), atteso che qualora la notifica sia eseguita ai sensi dell'art. 26, comma
1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario relative all'inoltro delle raccomandata ordinarie, con esclusione, quindi, sia delle norme della legge 890/1982 per le notifiche a mezzo posta di atti giudiziari (art. 149 cpc) che dell'art. 60 del d.p.r 600/1973 in materia di avviso di ricevimento (vedi sul punto Cass. n.
6121/2023, dalla quale si desume che l'avviso ex art. 60 cit. sia necessario nei soli casi in cui la notifica sia effettuata dai soggetti di cui al comma 1 prima parte dell'art. 26 - ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale-).
Inoltre, con specifico riferimento alla eccezione relativa alla consegna della raccomandata a persona non convivente (eccezione in vero svolta in relazione alla notifica degli atti prodromici), la S.C. ha in ogni caso chiarito -in via generale- che, in caso di notifica diretta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, non si applicano le disposizioni della legge 890/2012 che riguardano esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e che non è, conseguentemente, necessaria la redazione della relata di notifica o l'annotazione specifica sull'avviso di ricevimento della persona cui sia consegnato il plico: sicchè
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di esseri trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione (cfr Cass. n. 39159/2021; Cass. n. 29642/2019 relativa alla notifica diretta a mezzo posta dell'atto impositivo)
A ciò si aggiunga che la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia" -ai sensi dell'art. 139 c.p.c., ma analoga formulazione si rinviene nell'art. 26 comma 3 del dpr
602/73- non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela, cui è da ritenersi equiparato quello di affinità, né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (cfr Cass. n.11228 del 28.04.2021, n. 1185/2020).
Nessuna prova, a parte il certificato di stato di famiglia, è stata fornita dall'opponente, idonea superare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 C.C.
5.3- Posta la rituale notifica della intimazione di pagamento in data 08.03.2019, la eventuale prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento 1) e 2) che fosse già maturata al momento della notifica della intimazione, andava eccepita attraverso la rituale e tempestiva opposizione avverso quell'atto precedente.
La Suprema Corte (Cass. n. 5444/2023) ha, sul punto, chiarito che (cfr Cass. n.
6713/2022), allo spirare del termine di quaranta giorni per l'impugnazione la cartella
è divenuta irretrattabile, con la conseguenza che in sede di opposizione all'intimazione, quest'ultima notificata entro il termine di cinque anni, non può più farsi questione della prescrizione asseritamente maturata in epoca antecedente alla cartella (nel senso che
l'omessa impugnazione della cartella nel prescritto termine perentorio produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo Cass. n. 23397 del 17/11/2016).
Analogamente è stato ritenuto (cfr Cass. n. 5444/2023) che la mancata opposizione alla cartella esattoriale preclude ogni doglianza in merito alla pretesa esattoriale, principio accolto da questa Corte (cfr., Cass. n. 33464/2021) secondo cui, se è vero che la prescrizione opera di diritto ed estingue il credito, è altrettanto vero che l'eccezione relativa al merito della pretesa resta preclusa in caso di irretrattabilità del credito, essendo ciò insuscettibile di confliggere con il divieto per gli enti previdenziali di riscuotere contributi prescritti, dal momento che la rilevazione della prescrizione non potrebbe aver luogo che in un giudizio e l'effetto preclusivo che discende dall'art. 24,
d.lgs. n. 46/1999, cit., consiste precisamente nell'estinguere l'azione volta all'instaurazione di un qualsiasi giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale.
Tanto considerato, sulla scorta dei superiori principi, non può essere fatta valere, in questa sede, la eventuale prescrizione della pretesa creditoria che sia intervenuta prima della notifica della intimazione di pagamento notificata l'08.03.2019, a cui è peraltro seguita l'adesione del ricorrente alla definizione agevolata dei carichi pendenti in data
30.04.2019 (anche con riferimento alla cartella n. 2). Sul punto occorre altresì osservare che con recentissimi pronunciamenti la S.C. (cfr Cass. n. 27504 del 23.10.2024) ha ribadito che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass.Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere. Quindi, la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2024, n.
3414). Allo stesso modo l'istanza di definizione agevolata dei carichi pendenti vale quale come riconoscimento del debito e produca l'effetto interruttivo della prescrizione, atteso che in essa è sotteso un chiaro riferimento ai debiti verso l'ente creditore e comunque vi è un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr conforme Corte Appello Napoli n. 913/2024).
5.4- Occorre a questo punto verificare se, tra la notifica della intimazione di pagamento in data 08.03.2019 e la successiva notifica della intimazione di pagamento opposta in data
06.06.2024, sia maturato il termine prescrizionale quinquennale.
5.5- Nessuna prescrizione è maturata alla luce della sospensione del corso prescrizionale durante il periodo pandemico.
5.6- In relazione ai crediti contributivi di cui alla cartella n. 2), trova applicazione il CP_2
termine quinquennale di prescrizione stabilito dalla l. n. 335/1995 (art. 3, comma 9, lett.b).
L'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. L'art. 11 del D.L. 31/12/2020, n. 183, convertito dalla legge 26/02/2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Quindi, in virtù della normativa dettata durante il periodo pandemico, il corso della prescrizione è stato sospeso ex lege per 311 giorni.
5.7- In relazione alla cartella n. 1) relativa a sanzioni amministrative l.689/81 che discendono da violazione delle disposizioni dettate dal D.P.R. 1124/1965 (ente impositore
), si osserva che Controparte_3 il termine di prescrizione è quello quinquennale, ai sensi dell'art. 28 della legge 689/81.
In applicazione della normativa emergenziale per Covid-19, il decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge, nonché del successivo decreto legge
8 aprile 2020, n. 23, è stata disposta la sospensione dei termini di prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, testualmente prevedendo all'art. 103 comma 6 bis che
“Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Vale a dire che, i termini di prescrizione ex art. 28 legge 689/81 sono rimasti sospesi per
98 giorni.
5.8- Ciò posto- tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione nei termini sopra esposti-, né per l'una, né per l'altra pretesa creditoria, era maturato il termine di prescrizione quinquennale al momento della notifica della intimazione di pagamento opposta in data 06.06.2024.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1524/2024 RG, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore di in euro 341,00 (avuto riguardo al credito di cui è titolare) CP_2
ed in favore di in € 1.312,00, Controparte_6
oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione, quanto ad , in favore del procuratore antistatario ex Controparte_1
art. 93 c.p.c., avv. Giuseppe Alfano.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Csì deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 15/04/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano