Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Decreto presidenziale 4 giugno 2021
Sentenza 20 settembre 2021
Decreto collegiale 10 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto presidenziale 04/06/2021, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2021
N. 00304/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01162/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in persona dell'Amministratore di Sostegno, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emma Baù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss6 Euganea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Dal Seno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n.-OMISSIS- – U del 21.08.2020 con la quale l'A.U.L.S.S. N. 6 EUGANEA comunicava che l'Azienda, “ai sensi della DGRV 457/2007, non è competente ai fini dell'erogazione della retta di residenzialità qualificata come “alberghiera” che risulta, pertanto, a carico della persona accolta nei Centri di Servizio residenziali o, se del caso, del Comune di residenza dell'assistito”;
- delle D.G.R. Veneto nn. 464 del 28.02.2006, n. 394 del 20.02.2007, n. 457 del 27.02.2007 e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e, comunque, connesso, avente ad oggetto i costi del servizio residenziale di cui fruisce il ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati l'1.12.2020:
- della nota del Comune di -OMISSIS- del 30.10.2020 mediante la quale è stata negata al ricorrente l'integrazione della retta di ricovero presso la Casa di soggiorno e pensionato della città murata di -OMISSIS- “in applicazione del regolamento comunale vigente”;
- dell'“Allegato A)” alla deliberazione del Consiglio comunale di -OMISSIS- n. 36 del 30.07.2007, recante il “Regolamento di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli articoli 84 del decreto – legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, e 4 del decreto – legge n. 28/2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, recante “ Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti ”;
Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo;
Rilevato che per la trattazione del presente ricorso risulta fissata l’udienza pubblica del 10 giugno 2021;
Vista l’istanza depositata in data 3 giugno 2021 con cui parte ricorrente ha chiesto che la causa sia discussa oralmente mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legge n. 28/2020;
Viste le opposizioni alla discussione da remoto depositate con memoria sia dal Comune di -OMISSIS- che dalla Azienda ULSS 6 Euganea in pari data, con le quali è stata rilevata la tardività della richiesta di trattazione da remoto, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del D.L.28/2020, in quanto la discussione orale con collegamento da remoto avrebbe dovuto essere chiesta con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica, non avendo la difesa istante motivato le ragioni della tradiva richiesta ed essendo state adeguatamente sviluppate con le memorie difensive le ragioni a difesa dell’interesse del proprio assistito;
Dato atto che i termini stabiliti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito di memorie difensive e documenti - cui deve essere assimilato quello in parola, fissato per chiedere la discussione da remoto, alla luce anche dell’espresso richiamo fatto dall’art. 4, co. 1, citato, quanto alle cause in trattazione nel merito, al “termine per il deposito delle memorie di replica” - hanno carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, oltre che delle esigenze di corrente funzionalità degli Organi e degli Uffici della Giustizia Amministrativa specificamente prese in considerazione nel quarto periodo del citato comma 1 dell’art. 4 D.L. n. 28/2020;
Ritenuto, tuttavia, pur a fronte della rilevata tardività dell’istanza, che sia ravvisabile d’ufficio (ai sensi del ridetto art. 4 co. 1 D.L. 28/2020, convertito in L. 70/2020, richiamato dall’art. 25 D.L. 137/2020, convertito in L. 176/2020), la necessità di procedere a discussione orale della causa da remoto in quanto la controversia introdotta col ricorso di cui all’epigrafe involge situazioni e questioni alquanto delicate sia in punto di fatto che di diritto, tenuto conto degli interessi in essa coinvolti, elementi tutti che inclinano a far ritenere quanto mai utile la discussione orale sia pure da remoto della causa;
Precisato che le parti che non intendano partecipare alla discussione potranno depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell’udienza, fissata per il 10 giugno 2021, ovvero richiesta di passaggio in decisione, fermo restando che il difensore che deposita la nota d’udienza o la richiesta di passaggio in decisione è considerato presente ad ogni effetto all’udienza;
P.Q.M.
RIGETTA, per le ragioni esposte in parte motiva, l’opposizione proposta in data 3 giugno 2021 dalle difese delle parti resistenti in ordine alla istanza di discussione orale da remoto avanzata dalla parte ricorrente;
dispone la discussione orale da remoto per l’udienza pubblica del 10 giugno 2021 di cui al ricorso n.r.g. 1162/2020, con l’espresso avviso che i difensori di ciascuna delle parti riceveranno apposito link da parte della Segreteria ai fini del collegamento, cui potranno partecipare i soli difensori indicati in mandato o formalmente delegati con atto tempestivamente depositato in Segreteria della Sezione;
Manda la Segreteria per la comunicazione ai procuratori delle parti, ai sensi dell’art.2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, del giorno e dell’ora del collegamento da remoto in videoconferenza.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia il giorno 4 giugno 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.