Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 14/1/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2642 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2020
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Carmela Posillipo e Parte_1 dall'avv. Della Morte Vincenzo, presso i quali elettivamente domicilia in Recale (CE), via Napoli n. 4
APPELLANTE
E
in persona del Direttore Generale, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Marina Ragozzino ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in , Via Unità Italiana n. 28 CP_1
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.11.2020, il ricorrente in epigrafe, dirigente medico di psichiatria, proponeva appello avverso la sentenza n.2461/20, pubblicata il 30/9/20, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato la sua domanda, volta ad ottenere l'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico dirigenziale con funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio, ricerca nonchè di direzione di strutture semplici ed alle conseguenti differenze retributive, oltre che al pagamento delle somme dovute in relazione all'indennità di esclusività, illegittimamente sottoposta al blocco stipendiale di cui all'art.9, per l'importo complessivo di € 22.358,06.
Chiedeva, quindi, in riforma della pronuncia gravata, l'accoglimento della domanda formulata in prime cure, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Cont Ricostituito il contraddittorio, l'appellata chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di entrambe le parti, all'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e pertanto va rigettato.
La questione relativa al rivendicato diritto all'incarico dirigenziale oggetto di giudizio è stata già esaminata da questa Corte in analoghi giudizi con sentenze che possono essere qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., essendo pienamente condivisibili nei percorsi motivazionali e negli esiti decisori (cfr. sent. n.1095\21 e n.2022/4958).
In questa sede del gravame non può che ribadirsi, contrariamente all'assunto dell'odierno appellante, che non esiste alcun automatismo tra il possesso di un'anzianità quinquennale, il positivo superamento della valutazione ad opera del Collegio Tecnico ed il conferimento di incarichi ex art. 27, lett. c) del CCNL, tanto anche alla luce del recente intervento della Suprema Corte sulla questione in esame con la sentenza n. 2023/11574.
Come osservato dalla Corte di legittimità nella citata decisione:
“Non è vero che il dato testuale delle norme di legge induca ad una lettura tale per cui al compimento positivamente valutato del quinquennio il dirigente medico abbia diritto, comunque, ad un incarico o di direzione di struttura semplice o di alta professionalità ed assimilati, di cui all'art. 27 CCNL 28.6.2000- quadriennio 1998-2001 lett. b) e c);
e' vero che l'originario "possono" è stato sostituito, con il D.Lgs. n. 254 del 2000, art. 8 dall'assertivo "sono" attribuiti, ma ciò che è oggetto di tale attribuzione sono comunque funzioni di natura professionale "anche" (così ancora l'art. 15. Euro 4) di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, "nonché" (sempre l'art. 15, comma 4) incarichi di direzione di strutture semplici. anche in tale formulazione l'attribuzione di quelle funzioni più qualificate è dunque una mera possibilità come si desume dalle locuzioni ("anche"/"nonché") utilizzate;
3.1 ricorrono poi ulteriori e fondanti argomenti nel senso della non obbligatorietà dell'attribuzione di quella tipologia di incarichi;
il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 15-ter prevede che gli incarichi medico-dirigenziali siano attribuiti "compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis"; ciò esclude - evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi
- che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende evidentemente dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative - di merito - della P.A. di riferimento;
Cont né ha rilievo il fatto che la qui coinvolta, nel proprio atto aziendale, possa avere previsto solo le strutture e non gli incarichi professionali;
la norma è infatti chiara e dunque, almeno quanto a numero, vi deve essere una programmazione organizzativa e finanziaria degli incarichi, secondo un assetto evidente che prescinde da ciò che gli enti in concreto facciano o meno, perché la logica normativa è di assoluta evidenza e, come si dirà, non suscettibile di deroghe;
non vi è poi ragione per valorizzare, nella individuazione del contenuto dell'atto aziendale, soltanto il disposto dell'art.
3- comma 1-bis, che fa riferimento all'individuazione delle strutture, in quanto l'art. 15-ter è inequivocabile - e di stringente logica giuridica - nel coordinare gli aspetti organizzativi e quelli finanziari e nel prevedere quel contenuto dell'atto aziendale;
3.2 infine, la contrattazione collettiva nel regolare, come prevede la legge (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, comma 1, seconda parte) le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 CCNL 2000) che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l'affidamento (cui nel CCNL 19.12.2019 si aggiunge anche un avviso di selezione interna), il che è palesemente in contrasto con un'attribuzione a tutti, al quinquennio, sempre e comunque, di uno di quegli incarichi;
3.3 la rigorosa disciplina finanziaria ed organizzativa non ammette anzi deroghe da parte della contrattazione collettiva, non trattandosi qui di regolare diritti economici di singoli, ma di rispettare l'assetto di fondo predisposto dal legislatore al fine di assicurare il buon andamento, di caratura costituzionale (art. 97 Cost.), sicché anche le norme negoziali sono da intendere secondo le regole di quel sistema;
basti qui richiamare il sistema generale delle fonti di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, in cui i profili organizzativi (comma 1) sono rimessi alla Pubblica Amministrazione ed alla contrattazione collettiva è demandata invece la disciplina dei rapporti di lavoro e dei trattamenti economici (commi 2 e 3); nonostante le modifiche intervenute nel tempo di tali disposizioni, è rimasta immutata l'attribuzione alla P.A. dei poteri organizzativi (v. anche il rinvio alle norme civilistiche del Libro V, Capo I, Titolo II, nel cui contesto è al datore di lavoro che sono riconosciuti i poteri organizzativi), da esercitarsi nel rispetto delle norme finanziarie, mentre alla contrattazione sono rimessi i profili di disciplina del rapporto di lavoro e dei trattamenti economici;
assetto da cui certamente non si allontana la disciplina del D.Lgs. n. 502 del 1992, che anzi - data la necessità di coordinare l'organizzazione con la cura dell'interesse sanitario alla cui gestione la P.A. è preposta - contiene un'ampia normativa iniziale in cui appunto si delinea proprio l'articolata e complessa potestà organizzativa degli enti di gestione e di indirizzo del settore;
non può quindi ritenersi che le disposizioni della contrattazione, come anche del Regolamento Aziendale, sull'attribuzione di incarichi ai dirigenti che siano stati valutati in modo negativo o che siano stati soggetti ad accertamenti di responsabilità vincolino ad attribuire loro, con la revoca di incarichi superiori, almeno un incarico di alta professionalità o assimilati, perché una tale attribuzione può aversi nei limiti in cui vi sia disponibilità, finanziaria ed organizzativa, di quei posti, non potendosi altrimenti che attribuire, al di là dei casi estremi in cui si renda necessario il recesso datoriale, un incarico professionale "di base", ferme le salvaguardie economiche - quelle in effetti afferenti a diritti individuali su cui la contrattazione collettiva può disporre - di cui alla normativa negoziale stessa (v. ad es. le regole di cui all'art. 30, comma 4 e art. 31, comma 5 CCNL 3.11.2005, di conservazione, in tutto o in parte delle componenti fisse delle retribuzioni minime contrattuali); parimenti, le disposizioni della contrattazione collettiva in merito all'attribuzione (ad es. art. 28, lett. b CCNL 3.11.2005, modificativo dell'art. 33 del CCNL 8 giugno 2000) o alla "conferibilità" di quegli incarichi (artt. 27 e 28 del CCNL 8.6.2000) vanno intese comunque nella menzionata logica normativa, nel cui contesto, anche per ragioni di competenza e gerarchia, esse sono tenute ad inserirsi;
non diversamente - lo si dice per rispondere alle difese suggestivamente sviluppate nella memoria finale - anche l'ultima contrattazione di cui al CCNL 19.12.2019 ripropone, come non può non essere per quanto sopra detto, il vincolo finanziario organizzativo (art. 19, comma 1) che inevitabilmente condiziona l'ambito di effettiva conferibilità degli incarichi - non a caso come si è detto affiancata anche da regole di selezione - pur se in un assetto che intenderebbe realizzare - con linea che anch'essa non può che avere le caratteristiche dell'indirizzo e non dell'obbligo - l'attribuzione dopo il quinquennio di incarichi diversi e di maggiore rilievo professionale pertanto, anche l'art. 18, comma 2, del CCNL 19.12.2019, ove si dice che "ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall'incarico professionale di base" va inscritto, come anche la normativa contrattuale precedente, nel contesto della disponibilità finanziaria ed organizzativa degli incarichi di cui all'art. 19 del medesimo CCNL, con quanto ancora ne deriva in ordine alla non necessità, qualora non vi siano posti disponibili, di conferimento di quella tipologia di incarichi dirigenziali;
4. quanto sopra esclude che si possa assecondare l'assunto del ricorrente in ordine ad un'obbligatorietà di conferimento di certi incarichi, che non è nel dato normativo complessivamente inteso;
ciò esime da approfondimenti rispetto alle dinamiche retributive della contrattazione collettiva, cui certamente non è consentito, quali esse siano nei più diversi dettagli, di determinare conclusioni diverse rispetto a quelle imposte dall'assetto organizzativo ed a quello finanziario ad esso strettamente collegato;
né - si rileva - sono sviluppate difese in merito all'esistenza di incarichi ipoteticamente attribuibili al ricorrente e rispetto ai quali allo stesso sia stato specificamente pretermesso di accedere o di aspirare, attraverso la propria espressa candidatura, anche ai sensi dell'art. 28, comma 7, CCNL 8.6.2000 cit. o di altre procedure di selezione, tutto riducendosi, anche nella narrativa in fatto, al riferimento a generiche e non meglio precisate "lettere di diffida"; il disconoscimento del diritto esclude ogni fondamento alla pretesa risarcitoria per il fatto in sé del mancato conferimento di quella tipologia di incarico”.
Conclusivamente la Corte ha espresso il seguente principio: "L'attribuzione ai dirigenti medici del Controparte_2 che abbiano superato, con valutazione positiva del collegio tecnico, il quinquennio di attività, di un incarico di direzione di una struttura semplice o di un incarico di alta professionalità, consulenza, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo, secondo la contrattazione collettiva di tempo in tempo vigente, è condizionato dall'esistenza di posti disponibili, secondo l'assetto organizzativo dell'ente quale fissato dall'atto aziendale, nonché della copertura finanziaria, e richiede inoltre il previo superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva stessa". Alla luce del suddetto principio, pienamente condiviso da questo collegio, va quindi confermata la statuizione di rigetto della domanda in esame.
L'impugnante censura altresì la statuizione di rigetto della domanda di riconoscimento delle differenze retributive a titolo di indennità di esclusività, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'aumento rientrava tra gli eventi straordinari e, quindi, si sottraeva all'applicazione del blocco stipendiale disposto dell'art. 9 del Decreto-legge n. 78/2010.
La censura è infondata.
Va, a tal proposito, richiamato il condiviso principio di diritto espresso dalla Suprema Corte: «L'indennità di esclusività di cui all'art. 15-quater, comma 5 d. lgs. n. 502/1992, e successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici, nelle fasce superiori a quella base, per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività, con valutazione positiva del collegio di verifica, non è evento straordinario della dinamica retributiva e non si sottrae dunque al blocco stipendiale di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. in L. 122/2010 ed all'art. 1, comma 1 lett. a, d.p.r. 122/2013 e ciò anche nel caso in cui sia poi attribuito incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 e dell'art. 27 lett. b) e c) del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998- 2001, Area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., in quanto il riconoscimento dell'indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell'indennità non muta per il sopravvenire di essi».(cfr Cass. 2023/10990).
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto infondata la pretesa dell'odierno appellante in ordine al passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività, ritenendo che alla verifica positiva del quinquennio di attività conseguisse una semplice progressione di carriera, non sottratta, di conseguenza, al perimetro di applicazione della misura di congelamento della spesa.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
I motivi della decisione, con il richiamo a recenti pronunce della Suprema Corte, giustificano la compensazione, tra le parti, anche delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 14/1/25
Il Consigliere est. Il Presidente