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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1242/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1242 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso da se stesso, ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
-APPELLANTE-
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Nicolella e dall'avv. Parte_2 C.F._2
Antonio Esposito.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 377/2022 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data
17.2.2022, in tema di opposizione a precetto”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 7.1.2025 dalla difesa dell'appellato e il 10.1.2025 dalla difesa dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC), il 16.3.2022, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 377/2022 emessa dal Tribunale di Nola, Parte_2 pubblicata il 17.2.2022 (e notificata il 18.2.2022).
pagina 1 di 13 ****
Con tale sentenza il Tribunale di Nola ha accolto l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 615, co.1, c.p.c., da
, avverso il precetto notificatogli da il 22.10.2019, con cui quest'ultimo gli aveva Parte_2 Parte_1 intimato il pagamento di euro 101.909,00 (somma comprensiva delle competenze di precetto e degli accessori come per legge), sulla base dell'assegno bancario n. 0524475269-06 (dell'importo di euro 80.000,00) tratto sulla
Banca Popolare di Milano, portato all'incasso il 15.4.2019 e rimasto impagato.
In particolare il giudice di prime cure ha accolto il primo motivo di opposizione (con assorbimento dei restanti motivi), rilevando che, a fronte del disconoscimento, da parte dell'opponente ( ), ai sensi dell'art. 214 Parte_2
c.p.c., della sottoscrizione dell'assegno posto a base del precetto, l'opposto ( ) non avesse attivato Parte_1 la procedura di verificazione di cui agli artt. 216 ss. c.p.c.
Ragion per cui ha dichiarato l'inefficacia del precetto opposto e l'insussistenza di ad agìre Parte_1 esecutivamente nei confronti di in virtù di tale precetto, con condanna dell'opposto al pagamento, in Parte_2 favore dell'opponente, delle spese di lite, liquidate in euro 786,00 per esborsi ed in euro 7.795,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge, con attribuzione.
****
ha censurato la detta sentenza sulla base di un unico, articolato, motivo. Parte_1
In particolare l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Nola avesse rigettato la domanda da lui formulata relativa al pagamento dell'assegno e del relativo atto di precetto per euro 101.909,00 (ritenendo, si ribadisce, che il titolo non fosse valido per essere la firma stata disconosciuta), omettendo completamente di esaminare il giuramento decisorio da lui articolato nella comparsa conclusionale.
L'appellante ha anche lamentato che il primo giudice non avesse, erroneamente, né autorizzato la chiamata in garanzia dei detti soci di fatto/coobbligati - il che lo avrebbe costretto ad instaurare il detto giudizio autonomo, recante il n. 5601/2020 RG – né disposto la riunione con quest'ultimo procedimento (nonostante un ricorso che aveva presentato, a tal fine, al Presidente del Tribunale il 15.1.2022), senza neanche tener conto dell'interrogatorio formale richiesto.
E ha evidenziato che per la mancanza rimessione, da parte della dott.ssa Triglione, Giudice del Tribunale di
Nola assegnataria del procedimento, degli atti alla Procura della Repubblica (richiesta di rimessione da lui formulata lamentando false dichiarazioni del e altri fatti concernenti altre ipotesi di reato;
falso, truffa, Pt_2 riciclaggio, false fatturazioni), avesse proposto ricorso al Consiglio Superiore della Magistratura.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…di sentir accogliere il Parte_1 presente appello ed in riforma dell'appellata sentenza, sentir accertare e dichiarare, in riforma parziale o totale della stessa:
1)la rimessione degli atti a primo Giudice per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie e del figlio dello stesso
, come sopra indicati ( e ); 2) la rimessione degli atti alla Procura della Repubblica ed alla Parte_2 Parte_3 Persona_1
Sez. Antiriciclaggio di Napoli, in ordine ai reati indicati di truffa, antiriciclaggio, fatture false, ed all'allegazione agli atti dei processi penali pagina 2 di 13 già in corso nei confronti del e della moglie ed oggi, in concorso con gli stessi, del figlio;
Parte_2 Parte_3 Persona_1
3)in via subordinata, ad oggetto di sentir ammettere interrogatorio formale del sui seguenti capi: a)vero è che io ho Parte_2 consegnato all'avv. , in conto degli onorari ad esso dovuti, il predetto assegno per € 80.000,00; b)vero è che io Parte_1 Pt_2 Controparte
ho incaricato l'avv. per l'acquisto di un fabbricato industriale in Argelato (BO) già di proprietà della
[...] Parte_1
, attività svolta su richiesta del e della moglie ,comproprietaria della società società avente
[...] Parte_2 Parte_3 CP_2 sede presso lo studio del concludente al C.so Umberto I n.106, c)vero è che io direttamente, nel mio interesse e di mia Parte_2 moglie , la stessa anche quale amministratrice della ho dato mandato all'avv. , di difendermi Parte_3 CP_2 Parte_1 nei giudizi intentati dalla società i Bologna per ottenere la inopponibilità alla di presunti diritti reali vantati dalla stessa CP_3 CP_2 società, nei confronti della relativamente alla proprietà acquistata dalla in Bologna-Argelato, del valore di circa CP_2 CP_2 CP 4.000.000,00 e per i danni vantati presuntivamente dalla , nei confronti della stessa, e della CTE altra società appartenente a me CP
ed a mio figlio;
d)vero è che nelle more del giudizio ho transatto, con la ogni rapporto, ma ho chiesto Parte_2 Per_1 all'avv. , mio difensore, di rinunziare a detto accordo, non avendo la possibilità economica di pagare le somme pattuite Parte_1 per essere stato arrestato;
e)vero è che con denaro da me ricavato, senza relative denunzie dei redditi ho acquistato intestando a mia moglie ( e a mio figlio, un appartamento in Olbia, ho costruito un fabbricato di tre piani con relativa piscina in S. SI (Na) CP_2 intestandolo a mia moglie;
un terreno in S. SI da , un terreno in Olbia, un ristorante in Milano Parte_3 Persona_2
(Ristorante Romani), un ristorante in Napoli al V.le AM , ed ho ceduto detto ristorante alla ditta Soreca e sono stato assistito io e mia moglie, in tutte le attività da me svolte in Ancona, in società con tale f) vero è che ho fato all'avv. l'assegno di Per_3 Parte_1
c/c.n.0524475269-06 Ag. di Brugherio, Banca Popolare Milano, relativo ad un rapporto di c/c. che io ho in Milano presso la BPM direttamente ed a mezzo mio prestanome, ed ho consegnato lo stesso detto assegno all'avv. in conto mio dare;
In via Pt_1 subordinata chiede ammettersi giuramento decisorio sul seguente capo: a) giuro e giurando affermo o nego che io ho consegnato all'avv. l'assegno n. 0524475269-06 Ag. di Parte_2 Parte_1
Brugherio, Banca Popolare di Milano per € 80.000,00 in conto mio dare e che più volte ho richiesto allo stesso, di attendere per il pagamento;
b)giuro e giurando affermo o nego che io stesso ho dato incarico all'avv. per la difesa mia, di mio figlio Parte_1
e di mia moglie , per ogni attività degli stessi in Milano, in Ancona, in Napoli, all'estero, in Sardegna;
Per_1 Parte_3
Chiede che all'esito il venga condannato al pagamento della somma di € 80.000,00 di cui all'assegno sopra indicato, con Parte_2 salvezza del pagamento di ogni attività effettuata dallo stesso e che sarà chiesta in separata sede. Chiede che il giudizio venga rimesso all'esame della Procura della Repubblica per tutti i reati che si ritengono commessi per falsa fatturazione effettuata dal per riciclaggio, per truffa aggravata e falso, in ordine al diniego di firma e consegna dell'assegno in esame, in uno a tutti coloro Pt_2 che hanno partecipato con lo stesso alle ipotesi di reato ipotizzato…”.
Iscritta la causa al numero 1242/2022 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
7.7.2022, , contestando l'ammissibilità, ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348-bis c.p.c. e, comunque, la Parte_2 fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1. In via assolutamente preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per violazione delle prescrizioni e dei requisiti fissati a pena di inammissibilità dall'art. 342 C.p.c. e, per l'effetto, dichiarare il passaggio in giudicato della Sentenza impugnata;
2. In via subordinata, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348-bis
c.p.c. all'udienza di trattazione già fissata con ordinanza succintamente motivata ex art. 348-ter c.p.c., per assoluta infondatezza e per assenza di ogni probabilità di accoglimento, stante altresì la mancata impugnazione della Sentenza in parte qua ha dichiarato la nullità del titolo azionato dall'Avv. e l'inesistenza del diritto di procedere in executivis sulla base di esso nei confronti del Sig. Parte_1
e, per l'effetto, dichiarare il passaggio in giudicato della Sentenza impugnata.
3. In via subordinata, rigettare l'appello in Parte_2 quanto infondato;
4. In via subordinata, rigettare l'appello alla luce delle domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado ed
pagina 3 di 13 espressamente riproposte nel giudizio di appello ex art. 346 c.p.c. e, per l'effetto, nel merito dichiarare l'inesistenza di un valido titolo azionabile dall'Avv. nei confronti del Sig. e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia/nullità del precetto Parte_1 Parte_2 notificato in data 22.10.2019; 5. In via subordinata, rigettare l'appello alla luce delle domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado ed espressamente riproposte nel giudizio di appello ex art. 346 c.p.c. e, per l'effetto, nel merito dichiarare l'inesistenza di un valido titolo azionabile dall'Avv. nei confronti dell'opponente, stante l'inesistenza di un valido atto di protesto elevato in capo al Parte_1
Sig. , non intestatario del rapporto di conto corrente sottostante l'assegno n.. 0524475269-06, condizione essenziale per Parte_2
l'esercizio dell'azione di regresso e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia/nullità del precetto notificato in data 22.10.2019; 6. In via subordinata, rigettare l'appello alla luce delle domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado ed espressamente riproposte nel giudizio di appello ex art. 346 c.p.c. e, per l'effetto, nel merito dichiarare l'inesistenza di un valido titolo azionabile dall'Avv. Pt_1
nei confronti dell'opponente, stante la non riconducibilità al Sig. del rapporto di conto corrente sottostante l'assegno e,
[...] Pt_2 dunque, l'inesistenza in capo ad egli della qualifica di traente che avrebbe potuto legittimare l'azione di regresso nei suoi confronti;
7. In via subordinata, rigettare l'appello alla luce delle domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado ed espressamente riproposte nel giudizio di appello ex art. 346 c.p.c. e, per l'effetto, nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve all'Avv. in forza Parte_1 del titolo azionato in quanto il titolo sottostante ha estinto la sua efficacia esecutiva e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia/nullità del precetto notificato in data 22.10.2019; 8. In via subordinata, rigettare l'appello alla luce delle domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado ed espressamente riproposte nel giudizio di appello ex art. 346 c.p.c. e, per l'effetto, nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve all'Avv. stante l'inesistenza di un valido rapporto di credito/debito sottostante il titolo di credito azionato e Parte_1 comunque l'intervenuta estinzione di tale rapporto e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia/nullità del precetto notificato in data
22.10.2019; 9. Condannare ex art. 96 c.p.c. l'Avv. al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni derivanti Parte_1 dall'aver proposto il presente appello. 10. Ordinare ex art. 89 C.p.c. la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nell'atto di appello ed in tutti gli altri atti processuali di parte avversa;
11. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.”.
In data 19.4.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Con ordinanza depositata il 21.9.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 19.12.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 14.1.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (in data 7.1.2025 dalla difesa dell'appellato e in data 10.1.2025 dalla difesa dell'appellante), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 15.1.2025 (ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva che l'appellante ha chiesto, con la memoria di replica depositata, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il 27.3.2025, che fosse fissata “la discussione orale”. pagina 4 di 13 Ciò, evidentemente, ai sensi dell'art. 352, co. 2, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis (cioè anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 26, lettera (l), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), secondo cui “Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinnanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.”.
Ma, non avendo l'appellante formulato una istanza in tal senso precedentemente, ossia con le note di precisazione delle conclusioni depositate in data 10.1.2025, bensì solo (si ripete) con la memoria di replica, tale istanza risulta inammissibile e, come tale, non è meritevole di accoglimento, attesa, si ribadisce, “la indefettibile articolazione di essa in sede di precisazione delle conclusioni”.
Al riguardo va osservato, invero, che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 352 cod. proc. civ. (nella detta formulazione) contiene una triplice regola: “(i) la indefettibile articolazione di essa in sede di precisazione delle conclusioni, momento introduttivo della fase decisoria della causa, nella quale la (eventuale) discussione orale è ricompresa;
(ii) la necessaria reiterazione dell'istanza in un momento successivo alla precisazione delle conclusioni, onde sollecitare la parte richiedente, alla luce del contenuto degli avversi scritti conclusionali, a rinnovare la propria valutazione sull'esigenza di sottoporre le proprie difese in maniera orale al Collegio, attività che determina un inevitabile allungamento dei tempi della decisione;
(iii) la individuazione di un limite temporale finale per questa nuova valutazione, la quale deve esplicitarsi "alla" (cioè a dire, entro la) scadenza del termine per le memorie di replica, dacché, maturato siffatto termine, si attiva il dovere decisorio della Corte di appello, resta definitivamente stabilito il quomodo della fase decisoria e decorrono per l'organo giudicante i termini per
l'adozione del provvedimento, sui quali non potrebbe interferire o incidere una richiesta di una parte" (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 02/09/2024, n. 23514; Sez. III, Ord., 15/11/2024, n. 29494).
****
Ciò posto, l'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento Parte_1
Va detto, innanzitutto, che l'appellante non ha criticato, specificamente, con l'atto di appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. (con conseguente formazione del giudicato interno, sul punto, ai sensi dell'art. 329, co.2,
c.p.c.,), la motivazione del Tribunale di Nola sottesa alla decisione di accogliere l'opposizione a precetto formulata, ai sensi dell'art. 615, co.1, c.p.c., da e, cioè, si ribadisce, che, a fronte del disconoscimento, da parte Parte_2 dell'opponente ( ), ai sensi dell'art. 214 c.p.c., della sottoscrizione dell'assegno posto a base del Parte_2 precetto, l'opposto ( ) non avesse attivato la procedura di verificazione di cui agli artt. 216 ss. c.p.c. Parte_1
In altri termini non ha criticato, con l'atto di appello, secondo quanto previsto dall'art. 342 c.p.c., Parte_1 tale ratio decidendi, non avendo dedotto, eventualmente, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, avesse formulato rituale e tempestiva istanza di verificazione (ossia nel rispetto del termine perentorio previsto per pagina 5 di 13 le deduzioni istruttorie in primo grado;
cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 11/04/2025, n. 9560; Sez. II, 11/07/2024,
n. 19024; Sez. II, 02/08/2011, n. 16915), proponendo i mezzi di prova ritenuti utili e producendo o indicando le scritture di comparazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17/10/2014, n. 22078; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 19/09/2022,
n. 27381).
Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di opposizione a precetto fondato su assegno bancario, l'autenticità della relativa sottoscrizione può essere contestata (come nel caso di specie) mediante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c., con conseguente onere del creditore opposto che intenda valersi del titolo esecutivo stragiudiziale di chiederne la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., senza che ciò sovverta le regole sull'onere probatorio applicabili a tale giudizio, trattandosi dell'ordinario strumento processuale idoneo a contrastare l'apparenza dell'esecutività del titolo, fondata sulla genuinità della detta sottoscrizione, contestata dal suo supposto autore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2022, n. 27381 cit.).
Istanza di verificazione, peraltro, non proponibile per la prima volta in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 05/09/2006, n. 19067).
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Per il divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c. va esclusa anche l'ammissibilità delle istanze dell'appellante, formulate con le note di trattazione scritta depositate il 13.9.2022, volte ad ottenere la nomina di un consulente tecnico “per accertare il valore delle prestanomi del concludente” e la chiamata in causa della banca di cui all'assegno per cui è causa.
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Non può ritenersi fondata, inoltre, la critica dell'appellante circa l'omissione, da parte del primo giudice, dell'esame relativo al giuramento decisorio da lui (dall'opposto/appellante, si intende) articolato nella comparsa conclusionale.
Il primo giudice non avrebbe potuto, infatti, esaminare tale istanza istruttoria, essendo stata articolata, come dedotto dallo stesso appellante, si ribadisce, solo in comparsa conclusionale.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, invero, è inammissibile, in quanto tardivo, il deferimento, in comparsa conclusionale, del giuramento decisorio (ciò sia con riferimento al primo grado che in appello;
Cass. civ., Sez. II, Ord., 13/07/2023, n. 20055; Sez. III, 30/08/2019, n. 21861; ass. Civ., Sez. II, 26/09/2016, n. 18833;
Sez. II, 20/02/2008, n. 4328Sez. II, 23/12/2003, n. 19727 Sez. Unite, 28/04/1986, n. 2952; 07/10/1977, n. 4281).
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La circostanza che il giuramento decisorio deferito da in primo grado fosse inammissibile (in Parte_1 quanto tardivo, si ripete) non impediva, allo stesso, tuttavia, in virtù di quanto disposto dall'art. 233 c.p.c., di reiterarlo con l'atto di appello (come ha fatto).
pagina 6 di 13 Il giuramento decisorio può essere deferito, infatti, ai sensi dell'art. 233 c.c., in qualsiasi stato della causa e, quindi, anche nello stato iniziale dell'appello, con l'atto d'impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17/12/2002, n.
18005).
Ciò anche laddove la delazione del giuramento decisorio sia dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado proprio per intempestività, ossia perché formulata soltanto nella comparsa conclusionale (cfr. Cass. civ., Sez. II,
08/06/1993, n. 6404).
Va, allora, esaminato il contenuto del giuramento decisorio deferito da a con l'atto Parte_1 Parte_2 di appello (ed integrato, nell'ambito delle note di precisazione delle conclusioni del 10.1.2025, con il seguente capo, “in aggiunta e/o in esclusiva”: “giuro e giurando affermo che io stesso ho dato l'assegno de quo all'avv.
, in conto di prestazioni professionali dello stesso”). Parte_1
Si tratta, dunque, in particolare, delle seguenti circostanze (di cui le prime due articolate a pagina 6 delle conclusioni dell'atto di appello, come sopra riportate):
a) giuro e giurando affermo o nego che io ho consegnato all'avv. l'assegno n. 0524475269-06 Ag. di Parte_2 Parte_1
Brugherio, Banca Popolare di Milano per € 80.000,00 in conto mio dare e che più volte ho richiesto allo stesso, di attendere per il pagamento;
b) giuro e giurando affermo o nego che io stesso ho dato incarico all'avv. per la difesa mia, di mio figlio e di Parte_1 Per_1 mia moglie , per ogni attività degli stessi in Milano, in Ancona, in Napoli, all'estero, in Sardegna;
Parte_3
“giuro e giurando affermo che io stesso ho dato l'assegno de quo all'avv. , in conto di prestazioni professionali dello Parte_1 stesso”.
Ciò posto, la Corte rileva l'inammissibilità di tale giuramento decisorio, come deferito dall'appellante, in quanto le tre circostanze articolate non condurrebbero automaticamente all'accoglimento della domanda (nel senso del rigetto dell'opposizione a precetto ex adverso proposta), ma richiederebbero una valutazione di tali fatti da parte di questa Corte.
In altri termini la consegna dell'assegno, da parte del all' , per le prestazioni professionali che Pt_2 Pt_1 quest'ultimo ha dedotto di avere svolto per l'opponente e per la sua famiglia, non potrebbero condurre direttamente alla riconducibilità, ai sensi dell'art. 2702 c.c., dell'assegno a , ossia alla sottoscrizione Parte_2 del titolo da parte di quest'ultimo (sottoscrizione, invece, si ripete, disconosciuta dall'opponente senza che l'opposto avesse chiesto tempestivamente la verificazione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c. – almeno in quanto ritenuto dal primo giudice e non oggetto di specifico gravame – per avvalersi dell'assegno quale titolo esecutivo stragiudiziale).
Il profilo della consegna del titolo è, invero, già dal punto di vista logico (prima ancora che materiale), nettamente distinto da quello della relativa sottoscrizione.
In sostanza, ove il avesse giurato (in modo affermativo) in ordine alla circostanza, articolata dall' , Pt_2 Pt_1 di avergli consegnato l'assegno bancario in questione, ciò avrebbe potuto, tutt'al più, costituire un elemento pagina 7 di 13 presuntivo (da valutare unitamente ad altri elementi istruttori) circa la riconducibilità della firma dello stesso Pt_2 in calce al detto titolo (azionato in via esecutiva dalla controparte), ma non anche condurre direttamente all'ammissione, da parte dell'opponente/appellato, di avere sottoscritto l'assegno (circostanza, invece, dallo stesso negata con l'atto di opposizione a precetto, come più volte ribadito in questa motivazione).
Al riguardo va detto, invero, che è inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
19/01/2022, n. 1551).
In altri termini, attese le finalità di questo speciale mezzo di prova, la formula del giuramento decisorio deve essere tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla (cfr. Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ord., 18/05/2025, n. 13181), nel senso che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resti al giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/09/2024, n. 25866).
Va esclusa, pertanto, l'ammissibilità del giuramento decisorio se la formula possa fornire solo elementi probatori o presuntivi da valutarsi in concorso con altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/03/2019, n.
6246; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, 17/12/2021, n. 40651).
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Quanto, poi, all'interrogatorio formale di articolato dall'appellante con l'atto di appello (cfr. pag. 4 e Parte_2 pag. 5 delle conclusioni di tale atto), la Corte ne rileva l'inammissibilità, per il divieto dei nova, di cui all'art. 345, co.3, c.p.c.
E, in ordine all'interrogatorio formale articolato dall'opposto genericamente “sui fatti di causa” con la memoria depositata in primo grado, ai sensi dell'art. 183, co. VI, n. 3, c.p.c., il 14.1.2021 (risultante dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado, recante il n. 7703/2019 R.G.) la Corte rileva che, come dedotto dall'appellato nell'ambito della propria comparsa di risposta, il giudice di prime cure, con ordinanza del 15.2.2021 (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), non aveva ammesso le prove così come articolate dalle parti, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.11.2021 (sul presupposto che la parte opposta non avesse formulato tempestivamente l'istanza di verificazione).
Ragion per cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non ha omesso di valutare tale istanza di interrogatorio formale (nel senso che non si è trattato di un'omessa pronuncia, al riguardo), ma, nel decidere sulle richieste istruttorie, le ha rigettate sul presupposto, si ribadisce, che la parte opposta non avesse formulato tempestivamente l'istanza di verificazione.
pagina 8 di 13 Sicchè l'appellante avrebbe dovuto criticare specificamente (ma ciò non è avvenuto, avendo lamentato solo l'omessa considerazione della richiesta istruttoria in esame) la detta motivazione adottata dal giudice di prime cure per il rigetto delle istanze istruttorie.
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (ciò senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025,
n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
E la parte, la cui prova non sia stata ammessa nel giudizio di primo grado, deve dolersi di tale mancata ammissione attraverso un apposito motivo di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 27/02/2014, n. 4717), nel senso che non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza sia stata respinta (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 09/07/2019, n. 18410; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/09/2024, n.
25490; Sez. III, 23/10/2023, n. 29308Sez. II, Ord., 22/01/2018, n. 1532; Sez. III, 23/09/2016, n. 18742).
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L'appello è infondato anche con riferimento all'ulteriore doglianza, sollevata dall'appellante, concernente l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, relativamente alle istanze, da lui (dall'opposto/appellante, si intende) formulate, volte ad ottenere l'autorizzazione alla chiamata in garanzia dei detti soci di fatto/coobbligati - il che lo avrebbe costretto ad instaurare il detto giudizio autonomo, recante il n. 5601/2020 RG- e la riunione con quest'ultimo procedimento.
Premesso, invero, che, in generale, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a considerare espressamente tutti gli elementi probatori e tutte le difese, risultando implicitamente assorbito anche ciò che non è stato menzionato, qualora venga offerta una motivazione adeguatamente strutturata ed esente da illogicità, che gli elementi non menzionati non siano idonei ad inficiare (cfr. Cass. civ., Sez. III, 08/04/2016, n.
6841; Sez. lavoro, 28/05/2010, n. 13164), va detto, quanto alla mancata riunione, che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del potere (ordinatorio) di riunione delle cause connesse (sia in senso positivo che negativo) è discrezionale, dettato da ragioni di opportunità e, come tale, non impugnabile (cfr.
pagina 9 di 13 Cass. civ., Sez. V, 27/01/2023, n. 2593; Sez. I, Ord., 30/09/2022, n. 28539; Sez. Unite, Ord., 21/10/2021, n.
29299; Sez. III, Ord., 27/03/2019, n. 8446; Sez. Unite, 06/02/2015, n. 2245).
E, quanto alla mancata autorizzazione alla chiamata in garanzia dei detti soci di fatto/coobbligati – per la quale l'appellante ha chiesto di rimettere gli atti al primo giudice- la Corte rileva, innanzitutto, che, come dedotto dallo stesso appellante, egli ha comunque instaurato il giudizio autonomo, recante il n. 5601/2020 RG, nei confronti dei soggetti che avrebbe voluto chiamare in garanzia (così non essendo evidentemente pregiudicato dalla mancata autorizzazione alla relativa chiamata in causa).
E, in secondo luogo, la Corte osserva che il giudice di prime cure non era tenuto a disporre tale autorizzazione, posto che, come affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. (non ricorrente nel caso di specie), il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello (e di ricorso per cassazione;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 26/01/2022, n. 2331; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, 04/12/2014, n. 25676; Sez. lavoro,
28/08/2004, n. 17218).
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Ciò detto, la Corte rileva, ancora, che l'appellante, nell'ambito della comparsa conclusionale depositata il
7.3.2025, ha chiesto di rimettere gli atti al Tribunale, in persona differente da quello già competente, per non essersi la dott.ssa Triglione, assegnataria del procedimento, astenuta nonostante quanto da lui (dall'appellante, si intende) esposto al CSM con ricorso del 25.2.2022.
Tale istanza è non solo inammissibile (in quanto formulata solo in comparsa conclusionale anziché con l'atto di appello, tenendo conto che la comparsa conclusionale prevista dall'art. 190 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte;
cfr. Cass. civ., Sez. I, 26/06/2024, n. 17592), ma, comunque, anche infondata, posto che, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, in difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacchè l'art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo
(tra i quali, appunto, l'imparzialità e terzietà del giudice), ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull'impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell'ipotesi anzidetta, l'imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell'astensione e della ricusazione;
nè detti istituti, cui si aggiunge quello dell'impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludere un contrasto con la norma recata dall'art. 6 della Convenzione EDU, che, sotto l'ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell'imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost.
pagina 10 di 13 (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 11/09/2017, n. 21094; Sez. III, 07/07/2016, n. 13935; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 14/11/2023, n. 31660; Sez. II, 24/05/2022, n. 16831; Sez. III, Ord., 26/08/2020, n. 17803).
D'altra parte, la critica al diniego (o, meglio, all'omissione) da parte del primo giudice, di trasmettere gli atti alla
Procura della Repubblica non può avere alcuna refluenza sul processo civile e, peraltro, non preclude all'appellante di agire in sede penale (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 28/05/2020, n. 10061); il che, come già detto con ordinanza del 20.9.2022, l'appellante ha già fatto, presentando una denuncia/querela, il 24.1.2020, alla
Procura della Repubblica di Napoli (come dallo stesso documentato).
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Questa Corte rileva, ancora, quanto all'istanza dell'appellante, formulata con le note di trattazione scritta del
13.9.2022, di informare il del comportamento (omissivo, quanto all'istanza di rimettere gli atti alla Procura Pt_4 della Repubblica) del giudice di primo grado, dott.ssa Triglione, che, come già osservato con ordinanza del
20.9.2022, a parte l'irrilevanza, in questa sede civile, di comportamenti di un magistrato aventi valenza eventualmente disciplinare (di cui si occupa il C.S.M.), l'appellante ha dedotto (e documentato, allegando all'atto di Part appello, nonché, in seguito, alla comparsa conclusionale, l'istanza del 25.2.2022 al ), di avere già proposto al
Consiglio Superiore della Magistratura una apposita istanza, al riguardo, così formulando a questa Corte, evidentemente, una inammissibile richiesta concernente la duplicazione di attività già esercitata dallo stesso appellante.
Anche quanto alla richiesta dell'appellante di rimessione degli atti alla Procura della Repubblica per fatti di reato nei confronti della controparte, della moglie e del figlio va rilevato, innanzitutto, che, Parte_3 Persona_1 come già detto con ordinanza del 20.9.2022, è lo stesso appellante ad avere depositato telematicamente (in allegato all'atto di appello e ridepositato in allegato alla comparsa conclusionale) una denunzia/querela del
24.1.2020 già presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per i fatti di reato che ha ipotizzato.
Ragion per cui anche in tal caso ha formulato a questa Corte, evidentemente, una inammissibile richiesta concernente la duplicazione di attività già esercitata dallo stesso appellante, ferma restando, ovviamente, la facoltà della parte interessata di procedere autonomamente a denunciare nelle sedi competenti illeciti di natura penale (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 28/05/2020, n. 10061 cit.) o di altra natura, ove ritenuti sussistenti.
D'altra parte, la denuncia/querela comunque già presentata dall'appellante alla non Parte_5 costituisce (in assenza di altri elementi documentali eventualmente depositati in questa sede) di apprezzare quel fumus dei reati indicati dall'appellante (eventualmente perseguibili d'ufficio) che, ai sensi dell'art. 331, c.p.p., potrebbe consentire a questa Corte di operare la richiesta trasmissione degli atti al P.M.
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pagina 11 di 13 Al rigetto dell'appello proposto da segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dello stesso al Parte_1 pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore difensori dell'appellato, dichiaratisi antistatari con le note di precisazione delle conclusioni del 7.1.2025 (e ciò è ammissibile;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 12/01/2006,
n. 412), anche, evidentemente, come sostituti processuali del precedente difensore (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1,
Ord., 18/06/2019, n. 16244).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II,
Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M.
n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellato vittorioso stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da €.52.000,01 ad €. 260.000,00, in base al valore (euro
80.000,00) della controversia.
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Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante ai sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dall'appellato costituita nell'ambito dei propri scritti difensivi.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
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Risulta inammissibile, inoltre, l'istanza formulata dall'appellato con la comparsa di risposta depositata il
7.7.2022, volta ad ottenere che fosse ordinata, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione “delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nell'atto di appello ed in tutti gli altri atti processuali di parte avversa”.
Ciò in quanto l'appellato non ha specificato a quali espressioni (eventualmente utilizzate negli scritti difensivi dalla controparte) intendesse riferirsi.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quando l'istanza di cancellazione provenga dalla parte, la sua idoneità al raggiungimento dello scopo di sollecitare il potere officioso del giudice esige, a pena di nullità, che essa individui, con precisione, le espressioni de quibus (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/01/2024, n.
117; Sez. VI – 3, Ord., 22/07/2016, n. 15137).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
pagina 12 di 13 l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1242/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 377/2022 emessa dal Tribunale di Nola, Parte_1 pubblicata il 17.2.2022.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore degli avvocati Antonio Esposito e Sonia Parte_1
Nicolella, quali difensori, dichiaratisi antistatari, di , dei compensi professionali del secondo grado di Parte_2 giudizio, liquidati complessivamente in €.7.158,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 27.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1242 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso da se stesso, ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
-APPELLANTE-
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Nicolella e dall'avv. Parte_2 C.F._2
Antonio Esposito.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 377/2022 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data
17.2.2022, in tema di opposizione a precetto”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 7.1.2025 dalla difesa dell'appellato e il 10.1.2025 dalla difesa dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC), il 16.3.2022, ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questa Corte, , proponendo appello avverso la sentenza n. 377/2022 emessa dal Tribunale di Nola, Parte_2 pubblicata il 17.2.2022 (e notificata il 18.2.2022).
pagina 1 di 13 ****
Con tale sentenza il Tribunale di Nola ha accolto l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 615, co.1, c.p.c., da
, avverso il precetto notificatogli da il 22.10.2019, con cui quest'ultimo gli aveva Parte_2 Parte_1 intimato il pagamento di euro 101.909,00 (somma comprensiva delle competenze di precetto e degli accessori come per legge), sulla base dell'assegno bancario n. 0524475269-06 (dell'importo di euro 80.000,00) tratto sulla
Banca Popolare di Milano, portato all'incasso il 15.4.2019 e rimasto impagato.
In particolare il giudice di prime cure ha accolto il primo motivo di opposizione (con assorbimento dei restanti motivi), rilevando che, a fronte del disconoscimento, da parte dell'opponente ( ), ai sensi dell'art. 214 Parte_2
c.p.c., della sottoscrizione dell'assegno posto a base del precetto, l'opposto ( ) non avesse attivato Parte_1 la procedura di verificazione di cui agli artt. 216 ss. c.p.c.
Ragion per cui ha dichiarato l'inefficacia del precetto opposto e l'insussistenza di ad agìre Parte_1 esecutivamente nei confronti di in virtù di tale precetto, con condanna dell'opposto al pagamento, in Parte_2 favore dell'opponente, delle spese di lite, liquidate in euro 786,00 per esborsi ed in euro 7.795,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge, con attribuzione.
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ha censurato la detta sentenza sulla base di un unico, articolato, motivo. Parte_1
In particolare l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Nola avesse rigettato la domanda da lui formulata relativa al pagamento dell'assegno e del relativo atto di precetto per euro 101.909,00 (ritenendo, si ribadisce, che il titolo non fosse valido per essere la firma stata disconosciuta), omettendo completamente di esaminare il giuramento decisorio da lui articolato nella comparsa conclusionale.
L'appellante ha anche lamentato che il primo giudice non avesse, erroneamente, né autorizzato la chiamata in garanzia dei detti soci di fatto/coobbligati - il che lo avrebbe costretto ad instaurare il detto giudizio autonomo, recante il n. 5601/2020 RG – né disposto la riunione con quest'ultimo procedimento (nonostante un ricorso che aveva presentato, a tal fine, al Presidente del Tribunale il 15.1.2022), senza neanche tener conto dell'interrogatorio formale richiesto.
E ha evidenziato che per la mancanza rimessione, da parte della dott.ssa Triglione, Giudice del Tribunale di
Nola assegnataria del procedimento, degli atti alla Procura della Repubblica (richiesta di rimessione da lui formulata lamentando false dichiarazioni del e altri fatti concernenti altre ipotesi di reato;
falso, truffa, Pt_2 riciclaggio, false fatturazioni), avesse proposto ricorso al Consiglio Superiore della Magistratura.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…di sentir accogliere il Parte_1 presente appello ed in riforma dell'appellata sentenza, sentir accertare e dichiarare, in riforma parziale o totale della stessa:
1)la rimessione degli atti a primo Giudice per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie e del figlio dello stesso
, come sopra indicati ( e ); 2) la rimessione degli atti alla Procura della Repubblica ed alla Parte_2 Parte_3 Persona_1
Sez. Antiriciclaggio di Napoli, in ordine ai reati indicati di truffa, antiriciclaggio, fatture false, ed all'allegazione agli atti dei processi penali pagina 2 di 13 già in corso nei confronti del e della moglie ed oggi, in concorso con gli stessi, del figlio;
Parte_2 Parte_3 Persona_1
3)in via subordinata, ad oggetto di sentir ammettere interrogatorio formale del sui seguenti capi: a)vero è che io ho Parte_2 consegnato all'avv. , in conto degli onorari ad esso dovuti, il predetto assegno per € 80.000,00; b)vero è che io Parte_1 Pt_2 Controparte
ho incaricato l'avv. per l'acquisto di un fabbricato industriale in Argelato (BO) già di proprietà della
[...] Parte_1
, attività svolta su richiesta del e della moglie ,comproprietaria della società società avente
[...] Parte_2 Parte_3 CP_2 sede presso lo studio del concludente al C.so Umberto I n.106, c)vero è che io direttamente, nel mio interesse e di mia Parte_2 moglie , la stessa anche quale amministratrice della ho dato mandato all'avv. , di difendermi Parte_3 CP_2 Parte_1 nei giudizi intentati dalla società i Bologna per ottenere la inopponibilità alla di presunti diritti reali vantati dalla stessa CP_3 CP_2 società, nei confronti della relativamente alla proprietà acquistata dalla in Bologna-Argelato, del valore di circa CP_2 CP_2 CP 4.000.000,00 e per i danni vantati presuntivamente dalla , nei confronti della stessa, e della CTE altra società appartenente a me CP
ed a mio figlio;
d)vero è che nelle more del giudizio ho transatto, con la ogni rapporto, ma ho chiesto Parte_2 Per_1 all'avv. , mio difensore, di rinunziare a detto accordo, non avendo la possibilità economica di pagare le somme pattuite Parte_1 per essere stato arrestato;
e)vero è che con denaro da me ricavato, senza relative denunzie dei redditi ho acquistato intestando a mia moglie ( e a mio figlio, un appartamento in Olbia, ho costruito un fabbricato di tre piani con relativa piscina in S. SI (Na) CP_2 intestandolo a mia moglie;
un terreno in S. SI da , un terreno in Olbia, un ristorante in Milano Parte_3 Persona_2
(Ristorante Romani), un ristorante in Napoli al V.le AM , ed ho ceduto detto ristorante alla ditta Soreca e sono stato assistito io e mia moglie, in tutte le attività da me svolte in Ancona, in società con tale f) vero è che ho fato all'avv. l'assegno di Per_3 Parte_1
c/c.n.0524475269-06 Ag. di Brugherio, Banca Popolare Milano, relativo ad un rapporto di c/c. che io ho in Milano presso la BPM direttamente ed a mezzo mio prestanome, ed ho consegnato lo stesso detto assegno all'avv. in conto mio dare;
In via Pt_1 subordinata chiede ammettersi giuramento decisorio sul seguente capo: a) giuro e giurando affermo o nego che io ho consegnato all'avv. l'assegno n. 0524475269-06 Ag. di Parte_2 Parte_1
Brugherio, Banca Popolare di Milano per € 80.000,00 in conto mio dare e che più volte ho richiesto allo stesso, di attendere per il pagamento;
b)giuro e giurando affermo o nego che io stesso ho dato incarico all'avv. per la difesa mia, di mio figlio Parte_1
e di mia moglie , per ogni attività degli stessi in Milano, in Ancona, in Napoli, all'estero, in Sardegna;
Per_1 Parte_3
Chiede che all'esito il venga condannato al pagamento della somma di € 80.000,00 di cui all'assegno sopra indicato, con Parte_2 salvezza del pagamento di ogni attività effettuata dallo stesso e che sarà chiesta in separata sede. Chiede che il giudizio venga rimesso all'esame della Procura della Repubblica per tutti i reati che si ritengono commessi per falsa fatturazione effettuata dal per riciclaggio, per truffa aggravata e falso, in ordine al diniego di firma e consegna dell'assegno in esame, in uno a tutti coloro Pt_2 che hanno partecipato con lo stesso alle ipotesi di reato ipotizzato…”.
Iscritta la causa al numero 1242/2022 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
7.7.2022, , contestando l'ammissibilità, ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348-bis c.p.c. e, comunque, la Parte_2 fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1. In via assolutamente preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per violazione delle prescrizioni e dei requisiti fissati a pena di inammissibilità dall'art. 342 C.p.c. e, per l'effetto, dichiarare il passaggio in giudicato della Sentenza impugnata;
2. In via subordinata, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348-bis
c.p.c. all'udienza di trattazione già fissata con ordinanza succintamente motivata ex art. 348-ter c.p.c., per assoluta infondatezza e per assenza di ogni probabilità di accoglimento, stante altresì la mancata impugnazione della Sentenza in parte qua ha dichiarato la nullità del titolo azionato dall'Avv. e l'inesistenza del diritto di procedere in executivis sulla base di esso nei confronti del Sig. Parte_1
e, per l'effetto, dichiarare il passaggio in giudicato della Sentenza impugnata.
3. In via subordinata, rigettare l'appello in Parte_2 quanto infondato;
4. In via subordinata, rigettare l'appello alla luce delle domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado ed
pagina 3 di 13 espressamente riproposte nel giudizio di appello ex art. 346 c.p.c. e, per l'effetto, nel merito dichiarare l'inesistenza di un valido titolo azionabile dall'Avv. nei confronti del Sig. e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia/nullità del precetto Parte_1 Parte_2 notificato in data 22.10.2019; 5. In via subordinata, rigettare l'appello alla luce delle domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado ed espressamente riproposte nel giudizio di appello ex art. 346 c.p.c. e, per l'effetto, nel merito dichiarare l'inesistenza di un valido titolo azionabile dall'Avv. nei confronti dell'opponente, stante l'inesistenza di un valido atto di protesto elevato in capo al Parte_1
Sig. , non intestatario del rapporto di conto corrente sottostante l'assegno n.. 0524475269-06, condizione essenziale per Parte_2
l'esercizio dell'azione di regresso e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia/nullità del precetto notificato in data 22.10.2019; 6. In via subordinata, rigettare l'appello alla luce delle domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado ed espressamente riproposte nel giudizio di appello ex art. 346 c.p.c. e, per l'effetto, nel merito dichiarare l'inesistenza di un valido titolo azionabile dall'Avv. Pt_1
nei confronti dell'opponente, stante la non riconducibilità al Sig. del rapporto di conto corrente sottostante l'assegno e,
[...] Pt_2 dunque, l'inesistenza in capo ad egli della qualifica di traente che avrebbe potuto legittimare l'azione di regresso nei suoi confronti;
7. In via subordinata, rigettare l'appello alla luce delle domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado ed espressamente riproposte nel giudizio di appello ex art. 346 c.p.c. e, per l'effetto, nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve all'Avv. in forza Parte_1 del titolo azionato in quanto il titolo sottostante ha estinto la sua efficacia esecutiva e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia/nullità del precetto notificato in data 22.10.2019; 8. In via subordinata, rigettare l'appello alla luce delle domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado ed espressamente riproposte nel giudizio di appello ex art. 346 c.p.c. e, per l'effetto, nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve all'Avv. stante l'inesistenza di un valido rapporto di credito/debito sottostante il titolo di credito azionato e Parte_1 comunque l'intervenuta estinzione di tale rapporto e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia/nullità del precetto notificato in data
22.10.2019; 9. Condannare ex art. 96 c.p.c. l'Avv. al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni derivanti Parte_1 dall'aver proposto il presente appello. 10. Ordinare ex art. 89 C.p.c. la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nell'atto di appello ed in tutti gli altri atti processuali di parte avversa;
11. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.”.
In data 19.4.2022 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Con ordinanza depositata il 21.9.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 19.12.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 14.1.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (in data 7.1.2025 dalla difesa dell'appellato e in data 10.1.2025 dalla difesa dell'appellante), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 15.1.2025 (ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva che l'appellante ha chiesto, con la memoria di replica depositata, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il 27.3.2025, che fosse fissata “la discussione orale”. pagina 4 di 13 Ciò, evidentemente, ai sensi dell'art. 352, co. 2, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis (cioè anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 26, lettera (l), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), secondo cui “Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinnanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.”.
Ma, non avendo l'appellante formulato una istanza in tal senso precedentemente, ossia con le note di precisazione delle conclusioni depositate in data 10.1.2025, bensì solo (si ripete) con la memoria di replica, tale istanza risulta inammissibile e, come tale, non è meritevole di accoglimento, attesa, si ribadisce, “la indefettibile articolazione di essa in sede di precisazione delle conclusioni”.
Al riguardo va osservato, invero, che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 352 cod. proc. civ. (nella detta formulazione) contiene una triplice regola: “(i) la indefettibile articolazione di essa in sede di precisazione delle conclusioni, momento introduttivo della fase decisoria della causa, nella quale la (eventuale) discussione orale è ricompresa;
(ii) la necessaria reiterazione dell'istanza in un momento successivo alla precisazione delle conclusioni, onde sollecitare la parte richiedente, alla luce del contenuto degli avversi scritti conclusionali, a rinnovare la propria valutazione sull'esigenza di sottoporre le proprie difese in maniera orale al Collegio, attività che determina un inevitabile allungamento dei tempi della decisione;
(iii) la individuazione di un limite temporale finale per questa nuova valutazione, la quale deve esplicitarsi "alla" (cioè a dire, entro la) scadenza del termine per le memorie di replica, dacché, maturato siffatto termine, si attiva il dovere decisorio della Corte di appello, resta definitivamente stabilito il quomodo della fase decisoria e decorrono per l'organo giudicante i termini per
l'adozione del provvedimento, sui quali non potrebbe interferire o incidere una richiesta di una parte" (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 02/09/2024, n. 23514; Sez. III, Ord., 15/11/2024, n. 29494).
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Ciò posto, l'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento Parte_1
Va detto, innanzitutto, che l'appellante non ha criticato, specificamente, con l'atto di appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. (con conseguente formazione del giudicato interno, sul punto, ai sensi dell'art. 329, co.2,
c.p.c.,), la motivazione del Tribunale di Nola sottesa alla decisione di accogliere l'opposizione a precetto formulata, ai sensi dell'art. 615, co.1, c.p.c., da e, cioè, si ribadisce, che, a fronte del disconoscimento, da parte Parte_2 dell'opponente ( ), ai sensi dell'art. 214 c.p.c., della sottoscrizione dell'assegno posto a base del Parte_2 precetto, l'opposto ( ) non avesse attivato la procedura di verificazione di cui agli artt. 216 ss. c.p.c. Parte_1
In altri termini non ha criticato, con l'atto di appello, secondo quanto previsto dall'art. 342 c.p.c., Parte_1 tale ratio decidendi, non avendo dedotto, eventualmente, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, avesse formulato rituale e tempestiva istanza di verificazione (ossia nel rispetto del termine perentorio previsto per pagina 5 di 13 le deduzioni istruttorie in primo grado;
cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 11/04/2025, n. 9560; Sez. II, 11/07/2024,
n. 19024; Sez. II, 02/08/2011, n. 16915), proponendo i mezzi di prova ritenuti utili e producendo o indicando le scritture di comparazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17/10/2014, n. 22078; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 19/09/2022,
n. 27381).
Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di opposizione a precetto fondato su assegno bancario, l'autenticità della relativa sottoscrizione può essere contestata (come nel caso di specie) mediante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c., con conseguente onere del creditore opposto che intenda valersi del titolo esecutivo stragiudiziale di chiederne la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., senza che ciò sovverta le regole sull'onere probatorio applicabili a tale giudizio, trattandosi dell'ordinario strumento processuale idoneo a contrastare l'apparenza dell'esecutività del titolo, fondata sulla genuinità della detta sottoscrizione, contestata dal suo supposto autore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2022, n. 27381 cit.).
Istanza di verificazione, peraltro, non proponibile per la prima volta in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 05/09/2006, n. 19067).
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Per il divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c. va esclusa anche l'ammissibilità delle istanze dell'appellante, formulate con le note di trattazione scritta depositate il 13.9.2022, volte ad ottenere la nomina di un consulente tecnico “per accertare il valore delle prestanomi del concludente” e la chiamata in causa della banca di cui all'assegno per cui è causa.
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Non può ritenersi fondata, inoltre, la critica dell'appellante circa l'omissione, da parte del primo giudice, dell'esame relativo al giuramento decisorio da lui (dall'opposto/appellante, si intende) articolato nella comparsa conclusionale.
Il primo giudice non avrebbe potuto, infatti, esaminare tale istanza istruttoria, essendo stata articolata, come dedotto dallo stesso appellante, si ribadisce, solo in comparsa conclusionale.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, invero, è inammissibile, in quanto tardivo, il deferimento, in comparsa conclusionale, del giuramento decisorio (ciò sia con riferimento al primo grado che in appello;
Cass. civ., Sez. II, Ord., 13/07/2023, n. 20055; Sez. III, 30/08/2019, n. 21861; ass. Civ., Sez. II, 26/09/2016, n. 18833;
Sez. II, 20/02/2008, n. 4328Sez. II, 23/12/2003, n. 19727 Sez. Unite, 28/04/1986, n. 2952; 07/10/1977, n. 4281).
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La circostanza che il giuramento decisorio deferito da in primo grado fosse inammissibile (in Parte_1 quanto tardivo, si ripete) non impediva, allo stesso, tuttavia, in virtù di quanto disposto dall'art. 233 c.p.c., di reiterarlo con l'atto di appello (come ha fatto).
pagina 6 di 13 Il giuramento decisorio può essere deferito, infatti, ai sensi dell'art. 233 c.c., in qualsiasi stato della causa e, quindi, anche nello stato iniziale dell'appello, con l'atto d'impugnazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17/12/2002, n.
18005).
Ciò anche laddove la delazione del giuramento decisorio sia dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado proprio per intempestività, ossia perché formulata soltanto nella comparsa conclusionale (cfr. Cass. civ., Sez. II,
08/06/1993, n. 6404).
Va, allora, esaminato il contenuto del giuramento decisorio deferito da a con l'atto Parte_1 Parte_2 di appello (ed integrato, nell'ambito delle note di precisazione delle conclusioni del 10.1.2025, con il seguente capo, “in aggiunta e/o in esclusiva”: “giuro e giurando affermo che io stesso ho dato l'assegno de quo all'avv.
, in conto di prestazioni professionali dello stesso”). Parte_1
Si tratta, dunque, in particolare, delle seguenti circostanze (di cui le prime due articolate a pagina 6 delle conclusioni dell'atto di appello, come sopra riportate):
a) giuro e giurando affermo o nego che io ho consegnato all'avv. l'assegno n. 0524475269-06 Ag. di Parte_2 Parte_1
Brugherio, Banca Popolare di Milano per € 80.000,00 in conto mio dare e che più volte ho richiesto allo stesso, di attendere per il pagamento;
b) giuro e giurando affermo o nego che io stesso ho dato incarico all'avv. per la difesa mia, di mio figlio e di Parte_1 Per_1 mia moglie , per ogni attività degli stessi in Milano, in Ancona, in Napoli, all'estero, in Sardegna;
Parte_3
“giuro e giurando affermo che io stesso ho dato l'assegno de quo all'avv. , in conto di prestazioni professionali dello Parte_1 stesso”.
Ciò posto, la Corte rileva l'inammissibilità di tale giuramento decisorio, come deferito dall'appellante, in quanto le tre circostanze articolate non condurrebbero automaticamente all'accoglimento della domanda (nel senso del rigetto dell'opposizione a precetto ex adverso proposta), ma richiederebbero una valutazione di tali fatti da parte di questa Corte.
In altri termini la consegna dell'assegno, da parte del all' , per le prestazioni professionali che Pt_2 Pt_1 quest'ultimo ha dedotto di avere svolto per l'opponente e per la sua famiglia, non potrebbero condurre direttamente alla riconducibilità, ai sensi dell'art. 2702 c.c., dell'assegno a , ossia alla sottoscrizione Parte_2 del titolo da parte di quest'ultimo (sottoscrizione, invece, si ripete, disconosciuta dall'opponente senza che l'opposto avesse chiesto tempestivamente la verificazione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c. – almeno in quanto ritenuto dal primo giudice e non oggetto di specifico gravame – per avvalersi dell'assegno quale titolo esecutivo stragiudiziale).
Il profilo della consegna del titolo è, invero, già dal punto di vista logico (prima ancora che materiale), nettamente distinto da quello della relativa sottoscrizione.
In sostanza, ove il avesse giurato (in modo affermativo) in ordine alla circostanza, articolata dall' , Pt_2 Pt_1 di avergli consegnato l'assegno bancario in questione, ciò avrebbe potuto, tutt'al più, costituire un elemento pagina 7 di 13 presuntivo (da valutare unitamente ad altri elementi istruttori) circa la riconducibilità della firma dello stesso Pt_2 in calce al detto titolo (azionato in via esecutiva dalla controparte), ma non anche condurre direttamente all'ammissione, da parte dell'opponente/appellato, di avere sottoscritto l'assegno (circostanza, invece, dallo stesso negata con l'atto di opposizione a precetto, come più volte ribadito in questa motivazione).
Al riguardo va detto, invero, che è inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
19/01/2022, n. 1551).
In altri termini, attese le finalità di questo speciale mezzo di prova, la formula del giuramento decisorio deve essere tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla (cfr. Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ord., 18/05/2025, n. 13181), nel senso che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resti al giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/09/2024, n. 25866).
Va esclusa, pertanto, l'ammissibilità del giuramento decisorio se la formula possa fornire solo elementi probatori o presuntivi da valutarsi in concorso con altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/03/2019, n.
6246; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, 17/12/2021, n. 40651).
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Quanto, poi, all'interrogatorio formale di articolato dall'appellante con l'atto di appello (cfr. pag. 4 e Parte_2 pag. 5 delle conclusioni di tale atto), la Corte ne rileva l'inammissibilità, per il divieto dei nova, di cui all'art. 345, co.3, c.p.c.
E, in ordine all'interrogatorio formale articolato dall'opposto genericamente “sui fatti di causa” con la memoria depositata in primo grado, ai sensi dell'art. 183, co. VI, n. 3, c.p.c., il 14.1.2021 (risultante dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado, recante il n. 7703/2019 R.G.) la Corte rileva che, come dedotto dall'appellato nell'ambito della propria comparsa di risposta, il giudice di prime cure, con ordinanza del 15.2.2021 (esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), non aveva ammesso le prove così come articolate dalle parti, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.11.2021 (sul presupposto che la parte opposta non avesse formulato tempestivamente l'istanza di verificazione).
Ragion per cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non ha omesso di valutare tale istanza di interrogatorio formale (nel senso che non si è trattato di un'omessa pronuncia, al riguardo), ma, nel decidere sulle richieste istruttorie, le ha rigettate sul presupposto, si ribadisce, che la parte opposta non avesse formulato tempestivamente l'istanza di verificazione.
pagina 8 di 13 Sicchè l'appellante avrebbe dovuto criticare specificamente (ma ciò non è avvenuto, avendo lamentato solo l'omessa considerazione della richiesta istruttoria in esame) la detta motivazione adottata dal giudice di prime cure per il rigetto delle istanze istruttorie.
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (ciò senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025,
n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
E la parte, la cui prova non sia stata ammessa nel giudizio di primo grado, deve dolersi di tale mancata ammissione attraverso un apposito motivo di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 27/02/2014, n. 4717), nel senso che non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza sia stata respinta (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 09/07/2019, n. 18410; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/09/2024, n.
25490; Sez. III, 23/10/2023, n. 29308Sez. II, Ord., 22/01/2018, n. 1532; Sez. III, 23/09/2016, n. 18742).
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L'appello è infondato anche con riferimento all'ulteriore doglianza, sollevata dall'appellante, concernente l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, relativamente alle istanze, da lui (dall'opposto/appellante, si intende) formulate, volte ad ottenere l'autorizzazione alla chiamata in garanzia dei detti soci di fatto/coobbligati - il che lo avrebbe costretto ad instaurare il detto giudizio autonomo, recante il n. 5601/2020 RG- e la riunione con quest'ultimo procedimento.
Premesso, invero, che, in generale, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a considerare espressamente tutti gli elementi probatori e tutte le difese, risultando implicitamente assorbito anche ciò che non è stato menzionato, qualora venga offerta una motivazione adeguatamente strutturata ed esente da illogicità, che gli elementi non menzionati non siano idonei ad inficiare (cfr. Cass. civ., Sez. III, 08/04/2016, n.
6841; Sez. lavoro, 28/05/2010, n. 13164), va detto, quanto alla mancata riunione, che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del potere (ordinatorio) di riunione delle cause connesse (sia in senso positivo che negativo) è discrezionale, dettato da ragioni di opportunità e, come tale, non impugnabile (cfr.
pagina 9 di 13 Cass. civ., Sez. V, 27/01/2023, n. 2593; Sez. I, Ord., 30/09/2022, n. 28539; Sez. Unite, Ord., 21/10/2021, n.
29299; Sez. III, Ord., 27/03/2019, n. 8446; Sez. Unite, 06/02/2015, n. 2245).
E, quanto alla mancata autorizzazione alla chiamata in garanzia dei detti soci di fatto/coobbligati – per la quale l'appellante ha chiesto di rimettere gli atti al primo giudice- la Corte rileva, innanzitutto, che, come dedotto dallo stesso appellante, egli ha comunque instaurato il giudizio autonomo, recante il n. 5601/2020 RG, nei confronti dei soggetti che avrebbe voluto chiamare in garanzia (così non essendo evidentemente pregiudicato dalla mancata autorizzazione alla relativa chiamata in causa).
E, in secondo luogo, la Corte osserva che il giudice di prime cure non era tenuto a disporre tale autorizzazione, posto che, come affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. (non ricorrente nel caso di specie), il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello (e di ricorso per cassazione;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 26/01/2022, n. 2331; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, 04/12/2014, n. 25676; Sez. lavoro,
28/08/2004, n. 17218).
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Ciò detto, la Corte rileva, ancora, che l'appellante, nell'ambito della comparsa conclusionale depositata il
7.3.2025, ha chiesto di rimettere gli atti al Tribunale, in persona differente da quello già competente, per non essersi la dott.ssa Triglione, assegnataria del procedimento, astenuta nonostante quanto da lui (dall'appellante, si intende) esposto al CSM con ricorso del 25.2.2022.
Tale istanza è non solo inammissibile (in quanto formulata solo in comparsa conclusionale anziché con l'atto di appello, tenendo conto che la comparsa conclusionale prevista dall'art. 190 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte;
cfr. Cass. civ., Sez. I, 26/06/2024, n. 17592), ma, comunque, anche infondata, posto che, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, in difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacchè l'art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo
(tra i quali, appunto, l'imparzialità e terzietà del giudice), ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull'impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell'ipotesi anzidetta, l'imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell'astensione e della ricusazione;
nè detti istituti, cui si aggiunge quello dell'impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto della parti alla imparzialità del giudice, dovendosi, quindi, escludere un contrasto con la norma recata dall'art. 6 della Convenzione EDU, che, sotto l'ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell'imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost.
pagina 10 di 13 (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 11/09/2017, n. 21094; Sez. III, 07/07/2016, n. 13935; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 14/11/2023, n. 31660; Sez. II, 24/05/2022, n. 16831; Sez. III, Ord., 26/08/2020, n. 17803).
D'altra parte, la critica al diniego (o, meglio, all'omissione) da parte del primo giudice, di trasmettere gli atti alla
Procura della Repubblica non può avere alcuna refluenza sul processo civile e, peraltro, non preclude all'appellante di agire in sede penale (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 28/05/2020, n. 10061); il che, come già detto con ordinanza del 20.9.2022, l'appellante ha già fatto, presentando una denuncia/querela, il 24.1.2020, alla
Procura della Repubblica di Napoli (come dallo stesso documentato).
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Questa Corte rileva, ancora, quanto all'istanza dell'appellante, formulata con le note di trattazione scritta del
13.9.2022, di informare il del comportamento (omissivo, quanto all'istanza di rimettere gli atti alla Procura Pt_4 della Repubblica) del giudice di primo grado, dott.ssa Triglione, che, come già osservato con ordinanza del
20.9.2022, a parte l'irrilevanza, in questa sede civile, di comportamenti di un magistrato aventi valenza eventualmente disciplinare (di cui si occupa il C.S.M.), l'appellante ha dedotto (e documentato, allegando all'atto di Part appello, nonché, in seguito, alla comparsa conclusionale, l'istanza del 25.2.2022 al ), di avere già proposto al
Consiglio Superiore della Magistratura una apposita istanza, al riguardo, così formulando a questa Corte, evidentemente, una inammissibile richiesta concernente la duplicazione di attività già esercitata dallo stesso appellante.
Anche quanto alla richiesta dell'appellante di rimessione degli atti alla Procura della Repubblica per fatti di reato nei confronti della controparte, della moglie e del figlio va rilevato, innanzitutto, che, Parte_3 Persona_1 come già detto con ordinanza del 20.9.2022, è lo stesso appellante ad avere depositato telematicamente (in allegato all'atto di appello e ridepositato in allegato alla comparsa conclusionale) una denunzia/querela del
24.1.2020 già presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per i fatti di reato che ha ipotizzato.
Ragion per cui anche in tal caso ha formulato a questa Corte, evidentemente, una inammissibile richiesta concernente la duplicazione di attività già esercitata dallo stesso appellante, ferma restando, ovviamente, la facoltà della parte interessata di procedere autonomamente a denunciare nelle sedi competenti illeciti di natura penale (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 28/05/2020, n. 10061 cit.) o di altra natura, ove ritenuti sussistenti.
D'altra parte, la denuncia/querela comunque già presentata dall'appellante alla non Parte_5 costituisce (in assenza di altri elementi documentali eventualmente depositati in questa sede) di apprezzare quel fumus dei reati indicati dall'appellante (eventualmente perseguibili d'ufficio) che, ai sensi dell'art. 331, c.p.p., potrebbe consentire a questa Corte di operare la richiesta trasmissione degli atti al P.M.
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pagina 11 di 13 Al rigetto dell'appello proposto da segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dello stesso al Parte_1 pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore difensori dell'appellato, dichiaratisi antistatari con le note di precisazione delle conclusioni del 7.1.2025 (e ciò è ammissibile;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 12/01/2006,
n. 412), anche, evidentemente, come sostituti processuali del precedente difensore (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1,
Ord., 18/06/2019, n. 16244).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II,
Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M.
n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellato vittorioso stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da €.52.000,01 ad €. 260.000,00, in base al valore (euro
80.000,00) della controversia.
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Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna dell'appellante ai sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dall'appellato costituita nell'ambito dei propri scritti difensivi.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
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Risulta inammissibile, inoltre, l'istanza formulata dall'appellato con la comparsa di risposta depositata il
7.7.2022, volta ad ottenere che fosse ordinata, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione “delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nell'atto di appello ed in tutti gli altri atti processuali di parte avversa”.
Ciò in quanto l'appellato non ha specificato a quali espressioni (eventualmente utilizzate negli scritti difensivi dalla controparte) intendesse riferirsi.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quando l'istanza di cancellazione provenga dalla parte, la sua idoneità al raggiungimento dello scopo di sollecitare il potere officioso del giudice esige, a pena di nullità, che essa individui, con precisione, le espressioni de quibus (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/01/2024, n.
117; Sez. VI – 3, Ord., 22/07/2016, n. 15137).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
pagina 12 di 13 l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1242/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 377/2022 emessa dal Tribunale di Nola, Parte_1 pubblicata il 17.2.2022.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore degli avvocati Antonio Esposito e Sonia Parte_1
Nicolella, quali difensori, dichiaratisi antistatari, di , dei compensi professionali del secondo grado di Parte_2 giudizio, liquidati complessivamente in €.7.158,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 27.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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