Articolo 73 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 72Articolo 74
Versione
1 gennaio 1938
Art. 73.

I sanitari che si siano iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 14 dicembre 1909, hanno diritto al riconoscimento gratuito dei servizi prestati, presso gli Enti di cui al precedente art. 1 senza iscrizione alla casse speciali o ai regolamenti speciali di pensione degli Enti stessi, anteriormente al 1° gennaio 1899 o alla successive date di estensione della legge ai veterinari ed agli ufficiali sanitari, per un periodo non superiore ai 15 anni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938