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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/10/2025, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
3969/2025
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 10/10/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3969/2025 R.G. Lavoro promosso
DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Mariano Grassi 27, c. f. , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
CA IN e dall'avv. Giuseppe Macchi, come da procura depositata in atti, domiciliato elettivamente presso il loro studio in Catania via Alberto Mario 32;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t., c. f. con sede centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura in atti, domiciliato in Catania Piazza Della
Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Ogg: opposizione ad avviso di addebito 5932025 0000 2980 36 000; Iscrizione alla Gestione
Commercianti Amministratore Unico S.R.L.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 23/04/2025 parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito in epigrafe specificato, afferente contributi dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni intercorsi da 01/2022 al 12/2024, per complessivi euro 9.629,62.Deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per mancanza di presupposti di contribuzione, non avendo mai il ricorrente esercitato attività commerciale nel periodo indicato in avviso di addebito. CP_ Precisava di non avere mai esercitato attività di carattere commerciale e che non aveva provato la sussistenza di esercizio di tale attività da parte del ricorrente. Deduceva altresì che il mero esercizio di attività di amministratore unico non può legittimare l'iscrizione e l'obbligo di contribuzione alla CP_ Gestione Commercianti. Solamente l'attività commerciale provata da ed esercitata con il carattere di assiduità e prevalenza da parte dell'amministratore era idonea a fare sorgere l'obbligo di contribuzione alla indicata Gestione. Evidenziava che l'onere probatorio risultava a carico della parte odierna resistente, richiamava la Giurisprudenza che era intervenuta nella specifica materia e chiedeva al Tribunale di accertare la mancanza del presupposto contributivo perché il ricorrente fosse iscritto alla Gestione e il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'Istituto e che di conseguenza venisse annullato l'avviso di addebito.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava udienza di discussione, in corso di giudizio parte ricorrente depositava copia del ricorso e decreto notificati nei termini di legge CP_ ed in data 04/08/2025 si costituiva in giudizio L' svolgeva ampie ed articolate difese CP_1 sostenendo che sussisteva in capo al ricorrente odierno l'obbligo di contribuzione, depositava documentazione afferente iscrizione alla Camera di Commercio e produceva altresì un modello prestampato Quadro C Assicurazioni Previdenziali Commercio, ove risultava barrato il punto in cui si precisava che l'amministratore dell'impresa iscritta in Camera di Commercio, fosse tenuto CP_ all'iscrizione presso Gestione Commercianti A tale modello , privo di sottoscrizione e di CP_ riferimento diretto al ricorrente odierno , veniva conferito valore confessorio dall' resistente odierno. Chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma dell'avviso di addebito.
All'esito dell'udienza del 24/09/2025 questo Giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento. All'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato
, all'esito di camera di consiglio il giudizio viene definito dal presente provvedimento ex art. 429
c.p.c. con lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso poiché l'opposizione risulta ritualmente proposta nel termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999.
Il ricorso proposto risulta fondato per le ragioni che seguono.
Il recente e consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, nel caso di iscrizione CP_ alla Gestione Commercianti da parte del soggetto amministratore, sussiste solo se quest'ultimo eserciti l'attività di commercio con abitualità e prevalenza. Vale la pena di richiamare due pronunce della Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 3637 del 16/02/2020 e la sentenza n.
3829 del 14/02/2020 che confermano l'orientamento appena richiamato. L'eventuale iscrizione del socio amministratore di società a responsabilità limitata, anche nella Gestione Commercianti trova origine nell'art. 1 L. 662/1996 , che prevede l'obbligo di iscrizione nella Gestione Commercianti qualora siano presenti nella fattispecie tutti i requisiti di legge.
L'art. 1 della legge 1397/1960, come sostituito dall'art. 1 comma 203 della legge n. 662/1996, nel disciplinare l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti , prevede che detto obbligo sussista per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti : a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che , a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado , ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e rischi relativi alal sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti , di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi , registri , ruoli.
Nella fattispecie nessuno di tali requisiti risulta sussistere in capo al ricorrente odierno e meno che mai risulta provata la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Pertanto non è sufficiente che il soggetto , per il solo fatto di essere titolare dell'impresa sia obbligato all'iscrizione alla Gestione Commercianti. Tale obbligo sussiste solo se l'abitualità e prevalenza riguardino il profilo della diretta partecipazione all'attività economica costituente l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa. CP_ Ciò posto va evidenziato che la citata giurisprudenza pone l'onere della prova a carico di l'onere probatorio in ordine alla partecipazione al lavoro aziendale in modo abituale consiste nella prova di attività stabile e sistematica in capo al ricorrente. Tale onere non risulta soddisfatto nella CP_ fattispecie poiché da parte dell'Ente si conferisce valore confessorio al Quadro C ( all. 7 )
Afferente Assicurazioni Previdenziali Commercio ove risulta precompilata una opzione di scelta che non è in alcun modo riconducibile al ricorrente odierno perché priva di sottoscrizione e priva dei dati riferibili al ricorrente odierno. Inoltre la Delibera telematica di iscrizione alla Gestione indicata , contiene una residenza non corretta in riferimento al ricorrente medesimo , quest'ultimo non risulta residente in [...]come da Delibera indicata ma in Acireale dal 2016 come da documentazione in atti e come indicato nel medesimo ricorso introduttivo. CP_ Nella fattispecie all'esame non risulta soddisfatto l'onere probatorio in capo ad e nessun elemento prova che il ricorrente oltre l'attività di amministratore eserciti in prevalenza attività economica della impresa partecipando all'oggetto sociale , come indicato dalla citata giurisprudenza, cui questo Giudice si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. Dalle considerazioni superiori svolte e dalla documentazione presentata in giudizio , il ricorso deve CP_ trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari del ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3969/2025 R.G.L. disattesa ogni contraria eccezione e domanda , così provvede :
Accoglie il ricorso e dichiara insussistenti i presupposti contributivi per l'iscrizione del ricorrente CP_ alla Gestione Commercianti in riferimento agli anni intercorsi da 01/ 2022 al 12/2024;
Annulla l'avviso di addebito 5932025 0000 298036 000;
Condanna la parte resistente in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 1.863,5 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge , con distrazione in favore dell'avv. CA IN e dell'avv. Giuseppe
Macchi ex art. 93 c.p.c.
Catania 10/10/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 10/10/2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3969/2025 R.G. Lavoro promosso
DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Mariano Grassi 27, c. f. , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
CA IN e dall'avv. Giuseppe Macchi, come da procura depositata in atti, domiciliato elettivamente presso il loro studio in Catania via Alberto Mario 32;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t., c. f. con sede centrale in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura in atti, domiciliato in Catania Piazza Della
Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Ogg: opposizione ad avviso di addebito 5932025 0000 2980 36 000; Iscrizione alla Gestione
Commercianti Amministratore Unico S.R.L.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 23/04/2025 parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito in epigrafe specificato, afferente contributi dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni intercorsi da 01/2022 al 12/2024, per complessivi euro 9.629,62.Deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per mancanza di presupposti di contribuzione, non avendo mai il ricorrente esercitato attività commerciale nel periodo indicato in avviso di addebito. CP_ Precisava di non avere mai esercitato attività di carattere commerciale e che non aveva provato la sussistenza di esercizio di tale attività da parte del ricorrente. Deduceva altresì che il mero esercizio di attività di amministratore unico non può legittimare l'iscrizione e l'obbligo di contribuzione alla CP_ Gestione Commercianti. Solamente l'attività commerciale provata da ed esercitata con il carattere di assiduità e prevalenza da parte dell'amministratore era idonea a fare sorgere l'obbligo di contribuzione alla indicata Gestione. Evidenziava che l'onere probatorio risultava a carico della parte odierna resistente, richiamava la Giurisprudenza che era intervenuta nella specifica materia e chiedeva al Tribunale di accertare la mancanza del presupposto contributivo perché il ricorrente fosse iscritto alla Gestione e il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'Istituto e che di conseguenza venisse annullato l'avviso di addebito.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava udienza di discussione, in corso di giudizio parte ricorrente depositava copia del ricorso e decreto notificati nei termini di legge CP_ ed in data 04/08/2025 si costituiva in giudizio L' svolgeva ampie ed articolate difese CP_1 sostenendo che sussisteva in capo al ricorrente odierno l'obbligo di contribuzione, depositava documentazione afferente iscrizione alla Camera di Commercio e produceva altresì un modello prestampato Quadro C Assicurazioni Previdenziali Commercio, ove risultava barrato il punto in cui si precisava che l'amministratore dell'impresa iscritta in Camera di Commercio, fosse tenuto CP_ all'iscrizione presso Gestione Commercianti A tale modello , privo di sottoscrizione e di CP_ riferimento diretto al ricorrente odierno , veniva conferito valore confessorio dall' resistente odierno. Chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma dell'avviso di addebito.
All'esito dell'udienza del 24/09/2025 questo Giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento. All'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato
, all'esito di camera di consiglio il giudizio viene definito dal presente provvedimento ex art. 429
c.p.c. con lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso poiché l'opposizione risulta ritualmente proposta nel termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999.
Il ricorso proposto risulta fondato per le ragioni che seguono.
Il recente e consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, nel caso di iscrizione CP_ alla Gestione Commercianti da parte del soggetto amministratore, sussiste solo se quest'ultimo eserciti l'attività di commercio con abitualità e prevalenza. Vale la pena di richiamare due pronunce della Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 3637 del 16/02/2020 e la sentenza n.
3829 del 14/02/2020 che confermano l'orientamento appena richiamato. L'eventuale iscrizione del socio amministratore di società a responsabilità limitata, anche nella Gestione Commercianti trova origine nell'art. 1 L. 662/1996 , che prevede l'obbligo di iscrizione nella Gestione Commercianti qualora siano presenti nella fattispecie tutti i requisiti di legge.
L'art. 1 della legge 1397/1960, come sostituito dall'art. 1 comma 203 della legge n. 662/1996, nel disciplinare l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti , prevede che detto obbligo sussista per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti : a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che , a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado , ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e rischi relativi alal sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti , di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi , registri , ruoli.
Nella fattispecie nessuno di tali requisiti risulta sussistere in capo al ricorrente odierno e meno che mai risulta provata la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Pertanto non è sufficiente che il soggetto , per il solo fatto di essere titolare dell'impresa sia obbligato all'iscrizione alla Gestione Commercianti. Tale obbligo sussiste solo se l'abitualità e prevalenza riguardino il profilo della diretta partecipazione all'attività economica costituente l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa. CP_ Ciò posto va evidenziato che la citata giurisprudenza pone l'onere della prova a carico di l'onere probatorio in ordine alla partecipazione al lavoro aziendale in modo abituale consiste nella prova di attività stabile e sistematica in capo al ricorrente. Tale onere non risulta soddisfatto nella CP_ fattispecie poiché da parte dell'Ente si conferisce valore confessorio al Quadro C ( all. 7 )
Afferente Assicurazioni Previdenziali Commercio ove risulta precompilata una opzione di scelta che non è in alcun modo riconducibile al ricorrente odierno perché priva di sottoscrizione e priva dei dati riferibili al ricorrente odierno. Inoltre la Delibera telematica di iscrizione alla Gestione indicata , contiene una residenza non corretta in riferimento al ricorrente medesimo , quest'ultimo non risulta residente in [...]come da Delibera indicata ma in Acireale dal 2016 come da documentazione in atti e come indicato nel medesimo ricorso introduttivo. CP_ Nella fattispecie all'esame non risulta soddisfatto l'onere probatorio in capo ad e nessun elemento prova che il ricorrente oltre l'attività di amministratore eserciti in prevalenza attività economica della impresa partecipando all'oggetto sociale , come indicato dalla citata giurisprudenza, cui questo Giudice si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. Dalle considerazioni superiori svolte e dalla documentazione presentata in giudizio , il ricorso deve CP_ trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari del ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3969/2025 R.G.L. disattesa ogni contraria eccezione e domanda , così provvede :
Accoglie il ricorso e dichiara insussistenti i presupposti contributivi per l'iscrizione del ricorrente CP_ alla Gestione Commercianti in riferimento agli anni intercorsi da 01/ 2022 al 12/2024;
Annulla l'avviso di addebito 5932025 0000 298036 000;
Condanna la parte resistente in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 1.863,5 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge , con distrazione in favore dell'avv. CA IN e dell'avv. Giuseppe
Macchi ex art. 93 c.p.c.
Catania 10/10/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo