Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 601/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– sezione civile –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 14 marzo 2024, iscritta al n. 601 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in TR (Vt) alla via Anita Garibaldi n. 18 presso lo studio dall'avv.to Elisabetta Paradisi, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: affidamento congiunto del figlio naturale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso introduttivo.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVAZIONE
1.- I sigg.ri e hanno proposto congiuntamente ricorso Parte_1 Parte_2
ex art. 337-ter c.c. per ottenere l'affidamento condiviso del figlio naturale Persona_1
nato a [...] in data [...] fuori dal matrimonio.
I ricorrenti hanno esposto che su ricorso del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni di Roma, essendo entrambi minorenni al momento della nascita del bam- bino, era stato aperto d'ufficio un procedimento (rubricato n. 9605 del registro cronolo- gico e al n. 106/2021 Reg. AB) per la declaratoria dello stato di adottabilità di . Per_1
All'esito dei relativi accertamenti, era stato dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ma disposto l'affidamento del minore al nonno materno, sig. con Persona_2
collocamento presso quest'ultimo, “che provvederà ad esercitare i poteri connessi con la responsabilità genitoriale per quanto riguarda le questioni sanitarie, scolastiche e di edu- cazione del minore”. Nel frattempo, entrambi i ricorrenti sono divenuti maggiorenni, svolgono attività lavorativa e, pur continuando a vivere presso il sig. hanno Pt_2
allevato con costante affetto il piccolo , ora iscritto alla scuola materna del Comune Per_1
di TR.
Chiedono pertanto, non essendovi ragione del permanere dell'affido del loro figlio al nonno materno, di revocare il provvedimento del Tribunale per i minorenni e, per l'ef- fetto, disporre l'affido condiviso del minore in loro favore.
2.- Con ordinanza del 24 aprile 2024 il Tribunale – in conformità a quanto previsto dall'art. 38 disp. att. c.c., nel testo modificato dal d. lgs. n. 149 del 2022, applicabile al caso di specie – ha invitato i ricorrenti a richiedere al Tribunale per i minorenni di Roma la trasmissione degli atti relativi al procedimento rubricato n. 9605 del registro cronolo- gico e al n. 106/2021 Reg. AB e l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore Persona_1
Il Tribunale per i minorenni di Roma, con sentenza del 2 dicembre 2024, ha reintegrato i ricorrenti nella responsabilità genitoriale sul loro figlio minore, incaricato il servizio sociale del Comune di TR di monitorare la situazione familiare per un ulteriore anno attesa la giovane età dei genitori e disposto la trasmissione del provvedimento al pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Tribunale ordinario competente per la regolazione della responsabilità genitoriale sul minore.
All'udienza del 23 gennaio 2025 i ricorrenti sono stati sentiti dal giudice relatore, che ha rimesso la causa alla decisione del collegio.
3.- Il collegio osserva innanzi tutto che il Tribunale per i minorenni ha valutato positiva- mente le capacità genitoriali dei ricorrenti, i quali, nonostante la giovane età, si sono rivelati adeguati allo svolgimento della funzione anche grazie al proficuo svolgimento di un percorso di sostegno alla genitorialità. In ragione di ciò ha disposto la reintegrazione dei sigg.ri e nella loro responsabilità genitoriale, assu- Parte_3 Parte_2
mendo come unico provvedimento temporaneo e urgente nell'interesse del minore quello di incaricare il servizio sociale del Comune di TR di seguire la situazione per un ulteriore anno (cioè sino a 2 dicembre 2025: n.d.e.).
Tanto premesso, il collegio ritiene di poter condividere la positiva valutazione sulle ca- pacità genitoriali dei ricorrenti, anche alla luce della documentazione prodotta, che di- mostra lo svolgimento di attività lavorativa di entrambi, l'atteggiamento collaborativo che essi hanno sempre avuto con il servizio sociale, il contesto familiare in grado di assicurare la piena cura materiale e morale del piccolo . Non resta, dunque, che prendere Per_1
atto della reintegrazione dei ricorrenti nella loro responsabilità genitoriale, con i conse- guenti diritti-doveri che per essi ne derivano ai sensi degli artt. 315 e ss. c.c., singolar- mente e congiuntamente. Pertanto, l'affido del minore al nonno materno Persona_3
deve considerarsi venuto meno sin dalla pronuncia della sentenza del Tribunale
[...]
dei minorenni.
Infine, il collegio reputa opportuno confermare il provvedimento temporaneo del mo- nitoraggio della situazione familiare sino al 2 dicembre 2025 da parte dei servizi sociali, quale stimolo ai ricorrenti per adempiere alla delicata funzione cui sono chiamati diret- tamente una volta venuto meno l'affido al nonno materno.
4.- Le spese processuali possono essere compensate attesa l'iniziativa congiunta delle parti.
P.Q.M.
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il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto della reintegrazione dei ricorrenti e Parte_3 CP_1
nella responsabilità genitoriale sul loro figlio minore disposta
[...] Persona_4
dal Tribunale dei minorenni di Roma con sentenza del 2 dicembre 2024;
b) conferma il provvedimento temporaneo e urgente, adottato con la medesima sentenza, del monitoraggio della situazione familiare per un ulteriore anno da parte del servizio sociale del Comune di TR;
c) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
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