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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di EC
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 324 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), in persona del sindaco Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Amoroso, come da mandato in atti
APPELLANTE
E con sede legale in Mogliano Veneto (TV) (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Salvatore De Paolis, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 21.3.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
Antefatto
Nel giudizio civile iscritto al n. 70000491/2009 R.G. del tribunale di EC - avente ad oggetto il risarcimento dei danni da insidia stradale patiti dal minore Persona_1
e dai suoi genitori e - il Parte_2 Controparte_2 Parte_1
ritenuto responsabile del sinistro al 50%, fu condannato, in solido con
[...] [...]
al pagamento del 50% del danno patito dagli attori, liquidato Controparte_3 nell'intero in € 864.235,00 a favore di ed in € 90.000,00 ciascuno, a Persona_1
favore dei suoi genitori.
Con la stessa sentenza il tribunale condannò il e Parte_1 [...] al pagamento, in favore degli attori delle spese di lite, liquidate in € Controparte_3
30.000,00, con distrazione in favore degli avvocati e Viola NC, senza Per_1
specificare se il carico delle spese fosse stato imposto ai convenuti in solido oppure pro parte.
Con sentenza n. 930/2022 della corte d'appello di EC (ora irrevocabile), tali statuizioni furono emendate come segue: il fu condannato al Parte_1
risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali e Controparte_3
fu condannata a manlevare il da entrambe le conseguenze pregiudizievoli
[...] Pt_1
della suddetta pronuncia.
Nelle more del giudizio d'appello, la sentenza di primo grado fu portata ad esecuzione ed, in particolare, il capo relativo alle spese fu azionato dagli avvocati NC
(distrattari) i quali - dopo aver ottenuto da il pagamento Controparte_3
della metà delle spese di lite liquidate dal tribunale, ed il netto rifiuto rispetto al pagamento della restante metà (da entrambi i coobbligati) - agirono esecutivamente nei confronti del , ottenendo (all'esito della procedura mobiliare Parte_1
iscritta al n. 1873/19 R.G.E. e del giudizio di opposizione) il pagamento della complessiva somma di € 27.585,15.
§ 1.1
Fatto
pag. 2/10 Con ricorso del 10.2.2020, il ha chiesto e ottenuto dal Parte_1
tribunale di EC il decreto ingiuntivo n. 921/2020 con cui è stato intimato a
[...]
il pagamento in suo favore della somma di € 27.585,00 oltre interessi e CP_1
spese del giudizio monitorio, in forza della garanzia assicurativa ed a titolo di ripetizione di quanto indebitamente sborsato dall'Ente in favore degli avvocati Per_1
e Viola NC.
§ 1.2
Con atto di citazione notificato in data 28.5.2020, ha proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 921/2020 ed ha dedotto che tale provvedimento avrebbe dovuto essere revocato perché emesso in violazione del principio del ne bis in idem, essendosi sulla vicenda già pronunciato il Tribunale di
EC con sentenza n. 4118/2018; in via subordinata, l'opponente, ha poi dedotto che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere, in ogni caso, revocato in quanto emesso in mancanza di prova documentale;
ha, infine, dedotto l'insussistenza del diritto di credito azionato, per totale estinzione dello stesso, avendo la compagnia assicurativa già provveduto al pagamento dell'importo di € 15.000,00 in favore degli avvocati NC, da ritenere completamente satisfattivo della pretesa creditoria, stante la condanna ad €
30.000,00 di e dell' cui doveva intendersi estesa la Controparte_1 CP_4
compensazione del 50 %, per il riconosciuto concorso di colpa nella causazione del sinistro, attribuito dal tribunale al minore , difeso dagli avvocati Persona_1
NC.
Ha concluso, infine, chiedendo la condanna del del Capo ex art. 96 Parte_1
c.p.c.
L'ente pubblico si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza emessa all'udienza cartolare del
15.3.2021, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Scaduti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ed in vista dell'udienza istruttoria del
21.6.21, l'opponente ha sollevato eccezione di improcedibilità Controparte_1
della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione da parte dell'opposto Ente comunale. Con ordinanza emessa in udienza la causa è stata rinviata pag. 3/10 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c. dapprima all'udienza cartolare del 9.9.2021 e poi a quella del 7.10.2021.
§ 1.3
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di EC, con sentenza n. 3010 del
7.10.2021 ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione monitoria per mancato CP_ esperimento del tentativo di mediazione da parte dell'opposto comunale, e per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 921/20; ha, altresì, compensato le spese di lite tra le parti.
§ 1.4
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- ha affermato che “il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria dopo
l'udienza nella quale il giudice ha deciso sulla concessione della provvisoria esecuzione, è causa di improcedibilità della domanda monitoria”.
A tal proposito, ha chiarito che il “dopo aver richiesto la Parte_1 Parte_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, avrebbe dovuto richiedere al giudice il termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo” (cfr. sentenza di 1° grado pag. 2).
§ 2
Avverso la sentenza n. 3010/2021 del tribunale di EC ha proposto appello il
[...]
ed ha chiesto che, in totale riforma di tale provvedimento, fosse Parte_1
revocata la declaratoria di improcedibilità, rigettata l'opposizione spiegata in primo grado da e, per l'effetto, confermato il d.i. n. 921/2020; Controparte_1
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame con Controparte_1
vittoria di spese e competenze.
In data 24.4.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4/10
§ 3
Con un unico motivo di appello il ha dedotto che avrebbe Parte_1 errato il tribunale a dichiarare l'improcedibilità dell'azione monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria da parte dell'Ente comunale;
ad avviso dell'appellante, l'eccezione sollevata da prima ancora di Controparte_1
essere valutata nel merito, avrebbe dovuto essere dichiarata tardiva, perché proposta oltre il termine stabilito dall'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28/2010 (vale a dire non oltre la prima udienza di trattazione).
Il motivo è fondato.
L'eccezione di improcedibilità è stata sollevata da con le note di Controparte_1 trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza istruttoria ex art. 184 c.p.c.; dunque, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
L'art. 5 bis del d.lgs n. 28 del 2010 stabilisce che “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
La mediazione costituisce, pertanto, una condizione di procedibilità dell'azione.
Nell'ipotesi di mancato esperimento, eccepito dalla parte o rilevato d'ufficio, non oltre la prima udienza, il giudice è tenuto ad invitare le parti alla mediazione, assegnando un termine per la presentazione della domanda e rinviando la causa ad un'udienza successiva alla scadenza del termine massimo per la conclusione del procedimento.
In proposito la suprema corte ha stabilito che: “In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma
pag. 5/10 l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice
d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2”. (cass.civ.sez.III, ord. 10.11.2020 n. 25155).
Nella vicenda oggetto di causa, una volta accertata la decadenza della parte opposta, per tardività della relativa eccezione, il tribunale avrebbe dovuto dichiararla inammissibile.
La sentenza appellata deve essere, pertanto, emendata con la revoca della declaratoria di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
§ 4
La definizione in rito dell'appello impone alla corte di analizzare nel merito la vicenda e di occuparsi in questa sede delle ragioni poste alla base dell'opposizione al d.i. n.
921/20, puntualmente riproposte dall'appellata.
§ 4.1
Con il primo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo, ha Controparte_1
denunciato la violazione del principio del ne bis in idem; ha, in proposito, evidenziato che, relativamente alla debenza delle spese legali in favore degli avvocati NC si era già pronunciato il Tribunale di EC con sentenza n. 4118/2018.
Ad avviso dell'opponente, con il ricorso monitorio, il , Parte_1
aveva inammissibilmente chiesto che il carico delle spese processuali del giudizio risarcitorio (già deciso con sentenza n. 4118/2018, ma ancora sub iudice in grado d'appello, al momento della richiesta di decreto ingiuntivo), fosse rivalutato e posto a carico della compagnia assicurativa.
Il motivo è infondato.
La domanda avanzata dal in sede monitoria, e poi nel successivo Parte_1
giudizio di merito, trova causa nell'obbligo di -definitivamente Controparte_1 accertato dalla corte d'appello con sentenza irrevocabile n. 930/2022 - di manlevare l'ente pubblico dalle conseguenze pregiudizievoli dell'originaria domanda risarcitoria, in forza del contratto di assicurazione stipulato tra le parti.
pag. 6/10 Il , con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha duplicato la propria Parte_1
domanda di manleva, ma ha agito per il recupero delle somme coattivamente corrisposte agli avvocati NC, a causa dell'ingiusto rifiuto opposto ai creditori dalla Compagnia
Assicurativa, che invece era contrattualmente tenuta al pagamento.
§ 4.2
Con il secondo motivo di opposizione, ha dedotto che il d.i. Controparte_1
avrebbe dovuto essere, in ogni caso revocato, in quanto emesso in mancanza di prova documentale. In proposito, ha sostenuto che l'ente comunale non avrebbe fornito la prova del credito, non avendo allegato al ricorso ex 633 c.p.c. l'ordinanza di assegnazione delle somme né il pagamento del terzo nei confronti dell'avente diritto, né altra prova documentale idonea a provare l'effettivo esborso delle somme di cui il ha chiesto la ripetizione. Pt_1
Il motivo è infondato.
La prova scritta del credito, intesa quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione (ex art. 633 c.p.c.), consiste in qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria. Pertanto, accanto alle prove scritte espressamente indicate dall'articolo 634 c.p.c. vi sono anche delle prove scritte atipiche, idonee ad essere utilizzate per promuovere il procedimento monitorio. Dall'esame della documentazione prodotta è emerso che il comune di ha depositato la polizza Parte_1
assicurativa per responsabilità civile verso terzi stipulata con (All. Controparte_1
1 ricorso monitorio), sentenza del tribunale di EC n. 4118/18 (All. 2 ricorso monitorio), carteggio via mail intercorso tra il difensore del e l'avv. De Paolis Pt_1
difensore della compagnia assicurativa con riferimento specifico alla condanna alle spese contenuta nella sentenza di cui all'allegato 2 (All. 3 ricorso monitorio), atto di precetto e pignoramento mobiliare avviato in danno del dagli avvocati NC Pt_1
(All. 4 e 5 ricorso monitorio), opposizione alla predetta procedura da parte dell'
[...]
(all. 6 ricorso monitorio), sospensione della procedure (All. 7 ricorso CP_4
monitorio), e successiva ordinanza di assegnazione delle somme pignorate presso terzi ai difensori (All. 8 ricorso monitorio).
pag. 7/10 Alla copiosa documentazione allegata al ricorso monitorio si è aggiunta, a sostegno dell'ingiunzione - nella fase del giudizio a cognizione piena - la sentenza n. 930/2022 della corte d'appello di EC, che ha sancito definitivamente l'obbligo di manleva a carico di Controparte_1
Anche tale motivo di opposizione deve, pertanto, essere dichiarato infondato.
§ 4.3
Con il terzo motivo di opposizione, ha, infine, dedotto Controparte_1
l'insussistenza del diritto di credito preteso dal , per totale Parte_1
estinzione dello stesso;
ha affermato che il tribunale di EC con la sentenza 4118/2018 aveva liquidato le spese di lite in euro € 30.000,00 nell'intero, ma avendo riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 50 % a carico degli attori, anche la condanna alle spese avrebbe dovuto intendersi di conseguenza dimezzato. Pertanto, Controparte_1 avendo provveduto al pagamento di € 15.000,00 a titolo di spese, avrebbe di fatto
[...]
già saldato completamente quanto dovuto ai difensori NC a titolo di spese di lite.
Il motivo è infondato.
La liquidazione delle spese, ed il relativo carico, disposti dal tribunale con sentenza n.
4118/2018 (ed emendati dalla corte d'appello con sentenza n. 930/2022) non lasciano alcuno spazio alla interpretazione operata dalla difesa di secondo Controparte_1 cui l'importo (di € 30.000,00) liquidato in favore degli avvocati NC, avrebbe dovuto ritenersi abbattuto del 50%, quale automatica conseguenza del riparto di responsabilità nella causazione del sinistro oggetto di causa.
Sul piano logico, oltre che su quello strettamente giuridico, è infatti evidente,
l'autonomia posseduta dal capo di condanna risarcitorio rispetto al capo di condanna alle spese;
nessuna parte del ragionamento decisorio seguito dal tribunale (prima) e dalla corte (poi) autorizza a ritenere che il compenso degli avvocati NC avrebbe dovuto essere decurtato del 50%.
La notevole lievitazione della somma residua da corrispondere ai due legali è imputabile alla strategia difensiva della compagnia assicuratrice, che non solo ha rifiutato il pagamento dell'intero compenso professionale, ma si è spinta a diffidare il proprio assicurato (il ) dall'effettuare il pagamento preteso dai Parte_1
pag. 8/10 due legali (chiaro indice della sua consapevolezza di dover manlevare il cliente), circostanza che ha provocato la successiva esecuzione mobiliare.
Per tutto quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
Ne consegue che, a conferma del decreto ingiuntivo opposto, deve Controparte_1
essere condannata al pagamento in favore del : - della Parte_1 somma di € 27.585,15, maggiorata degli interessi legali dalla domanda monitoria sino al saldo;
- delle spese legali della fase monitoria, come già liquidate dal tribunale nel decreto ingiuntivo opposto;
- delle spese di lite del presente giudizio, secondo il principio della soccombenza.
§ 5
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte, accoglie l'appello, e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, revoca la declaratoria di improcedibilità dell'azione monitoria;
rigetta l'opposizione a d.i. avanzata da Controparte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 921/2020 emesso il 28.4.2020 dal Tribunale di EC
e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
: Parte_1
- della somma di € 27.585,15, maggiorata degli interessi legali dalla domanda monitoria sino al saldo;
- delle spese processuali della fase monitoria, come già liquidate dal tribunale nel decreto ingiuntivo opposto;
- delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
- delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Così deciso in EC, nella camera di consiglio del 3.6.2025
pag. 9/10 Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di EC
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 324 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), in persona del sindaco Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Amoroso, come da mandato in atti
APPELLANTE
E con sede legale in Mogliano Veneto (TV) (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Salvatore De Paolis, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 21.3.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
Antefatto
Nel giudizio civile iscritto al n. 70000491/2009 R.G. del tribunale di EC - avente ad oggetto il risarcimento dei danni da insidia stradale patiti dal minore Persona_1
e dai suoi genitori e - il Parte_2 Controparte_2 Parte_1
ritenuto responsabile del sinistro al 50%, fu condannato, in solido con
[...] [...]
al pagamento del 50% del danno patito dagli attori, liquidato Controparte_3 nell'intero in € 864.235,00 a favore di ed in € 90.000,00 ciascuno, a Persona_1
favore dei suoi genitori.
Con la stessa sentenza il tribunale condannò il e Parte_1 [...] al pagamento, in favore degli attori delle spese di lite, liquidate in € Controparte_3
30.000,00, con distrazione in favore degli avvocati e Viola NC, senza Per_1
specificare se il carico delle spese fosse stato imposto ai convenuti in solido oppure pro parte.
Con sentenza n. 930/2022 della corte d'appello di EC (ora irrevocabile), tali statuizioni furono emendate come segue: il fu condannato al Parte_1
risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali e Controparte_3
fu condannata a manlevare il da entrambe le conseguenze pregiudizievoli
[...] Pt_1
della suddetta pronuncia.
Nelle more del giudizio d'appello, la sentenza di primo grado fu portata ad esecuzione ed, in particolare, il capo relativo alle spese fu azionato dagli avvocati NC
(distrattari) i quali - dopo aver ottenuto da il pagamento Controparte_3
della metà delle spese di lite liquidate dal tribunale, ed il netto rifiuto rispetto al pagamento della restante metà (da entrambi i coobbligati) - agirono esecutivamente nei confronti del , ottenendo (all'esito della procedura mobiliare Parte_1
iscritta al n. 1873/19 R.G.E. e del giudizio di opposizione) il pagamento della complessiva somma di € 27.585,15.
§ 1.1
Fatto
pag. 2/10 Con ricorso del 10.2.2020, il ha chiesto e ottenuto dal Parte_1
tribunale di EC il decreto ingiuntivo n. 921/2020 con cui è stato intimato a
[...]
il pagamento in suo favore della somma di € 27.585,00 oltre interessi e CP_1
spese del giudizio monitorio, in forza della garanzia assicurativa ed a titolo di ripetizione di quanto indebitamente sborsato dall'Ente in favore degli avvocati Per_1
e Viola NC.
§ 1.2
Con atto di citazione notificato in data 28.5.2020, ha proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 921/2020 ed ha dedotto che tale provvedimento avrebbe dovuto essere revocato perché emesso in violazione del principio del ne bis in idem, essendosi sulla vicenda già pronunciato il Tribunale di
EC con sentenza n. 4118/2018; in via subordinata, l'opponente, ha poi dedotto che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere, in ogni caso, revocato in quanto emesso in mancanza di prova documentale;
ha, infine, dedotto l'insussistenza del diritto di credito azionato, per totale estinzione dello stesso, avendo la compagnia assicurativa già provveduto al pagamento dell'importo di € 15.000,00 in favore degli avvocati NC, da ritenere completamente satisfattivo della pretesa creditoria, stante la condanna ad €
30.000,00 di e dell' cui doveva intendersi estesa la Controparte_1 CP_4
compensazione del 50 %, per il riconosciuto concorso di colpa nella causazione del sinistro, attribuito dal tribunale al minore , difeso dagli avvocati Persona_1
NC.
Ha concluso, infine, chiedendo la condanna del del Capo ex art. 96 Parte_1
c.p.c.
L'ente pubblico si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza emessa all'udienza cartolare del
15.3.2021, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Scaduti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ed in vista dell'udienza istruttoria del
21.6.21, l'opponente ha sollevato eccezione di improcedibilità Controparte_1
della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione da parte dell'opposto Ente comunale. Con ordinanza emessa in udienza la causa è stata rinviata pag. 3/10 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c. dapprima all'udienza cartolare del 9.9.2021 e poi a quella del 7.10.2021.
§ 1.3
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di EC, con sentenza n. 3010 del
7.10.2021 ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione monitoria per mancato CP_ esperimento del tentativo di mediazione da parte dell'opposto comunale, e per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 921/20; ha, altresì, compensato le spese di lite tra le parti.
§ 1.4
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- ha affermato che “il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria dopo
l'udienza nella quale il giudice ha deciso sulla concessione della provvisoria esecuzione, è causa di improcedibilità della domanda monitoria”.
A tal proposito, ha chiarito che il “dopo aver richiesto la Parte_1 Parte_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, avrebbe dovuto richiedere al giudice il termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo” (cfr. sentenza di 1° grado pag. 2).
§ 2
Avverso la sentenza n. 3010/2021 del tribunale di EC ha proposto appello il
[...]
ed ha chiesto che, in totale riforma di tale provvedimento, fosse Parte_1
revocata la declaratoria di improcedibilità, rigettata l'opposizione spiegata in primo grado da e, per l'effetto, confermato il d.i. n. 921/2020; Controparte_1
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame con Controparte_1
vittoria di spese e competenze.
In data 24.4.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4/10
§ 3
Con un unico motivo di appello il ha dedotto che avrebbe Parte_1 errato il tribunale a dichiarare l'improcedibilità dell'azione monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria da parte dell'Ente comunale;
ad avviso dell'appellante, l'eccezione sollevata da prima ancora di Controparte_1
essere valutata nel merito, avrebbe dovuto essere dichiarata tardiva, perché proposta oltre il termine stabilito dall'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28/2010 (vale a dire non oltre la prima udienza di trattazione).
Il motivo è fondato.
L'eccezione di improcedibilità è stata sollevata da con le note di Controparte_1 trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza istruttoria ex art. 184 c.p.c.; dunque, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
L'art. 5 bis del d.lgs n. 28 del 2010 stabilisce che “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
La mediazione costituisce, pertanto, una condizione di procedibilità dell'azione.
Nell'ipotesi di mancato esperimento, eccepito dalla parte o rilevato d'ufficio, non oltre la prima udienza, il giudice è tenuto ad invitare le parti alla mediazione, assegnando un termine per la presentazione della domanda e rinviando la causa ad un'udienza successiva alla scadenza del termine massimo per la conclusione del procedimento.
In proposito la suprema corte ha stabilito che: “In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma
pag. 5/10 l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice
d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2”. (cass.civ.sez.III, ord. 10.11.2020 n. 25155).
Nella vicenda oggetto di causa, una volta accertata la decadenza della parte opposta, per tardività della relativa eccezione, il tribunale avrebbe dovuto dichiararla inammissibile.
La sentenza appellata deve essere, pertanto, emendata con la revoca della declaratoria di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
§ 4
La definizione in rito dell'appello impone alla corte di analizzare nel merito la vicenda e di occuparsi in questa sede delle ragioni poste alla base dell'opposizione al d.i. n.
921/20, puntualmente riproposte dall'appellata.
§ 4.1
Con il primo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo, ha Controparte_1
denunciato la violazione del principio del ne bis in idem; ha, in proposito, evidenziato che, relativamente alla debenza delle spese legali in favore degli avvocati NC si era già pronunciato il Tribunale di EC con sentenza n. 4118/2018.
Ad avviso dell'opponente, con il ricorso monitorio, il , Parte_1
aveva inammissibilmente chiesto che il carico delle spese processuali del giudizio risarcitorio (già deciso con sentenza n. 4118/2018, ma ancora sub iudice in grado d'appello, al momento della richiesta di decreto ingiuntivo), fosse rivalutato e posto a carico della compagnia assicurativa.
Il motivo è infondato.
La domanda avanzata dal in sede monitoria, e poi nel successivo Parte_1
giudizio di merito, trova causa nell'obbligo di -definitivamente Controparte_1 accertato dalla corte d'appello con sentenza irrevocabile n. 930/2022 - di manlevare l'ente pubblico dalle conseguenze pregiudizievoli dell'originaria domanda risarcitoria, in forza del contratto di assicurazione stipulato tra le parti.
pag. 6/10 Il , con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha duplicato la propria Parte_1
domanda di manleva, ma ha agito per il recupero delle somme coattivamente corrisposte agli avvocati NC, a causa dell'ingiusto rifiuto opposto ai creditori dalla Compagnia
Assicurativa, che invece era contrattualmente tenuta al pagamento.
§ 4.2
Con il secondo motivo di opposizione, ha dedotto che il d.i. Controparte_1
avrebbe dovuto essere, in ogni caso revocato, in quanto emesso in mancanza di prova documentale. In proposito, ha sostenuto che l'ente comunale non avrebbe fornito la prova del credito, non avendo allegato al ricorso ex 633 c.p.c. l'ordinanza di assegnazione delle somme né il pagamento del terzo nei confronti dell'avente diritto, né altra prova documentale idonea a provare l'effettivo esborso delle somme di cui il ha chiesto la ripetizione. Pt_1
Il motivo è infondato.
La prova scritta del credito, intesa quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione (ex art. 633 c.p.c.), consiste in qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria. Pertanto, accanto alle prove scritte espressamente indicate dall'articolo 634 c.p.c. vi sono anche delle prove scritte atipiche, idonee ad essere utilizzate per promuovere il procedimento monitorio. Dall'esame della documentazione prodotta è emerso che il comune di ha depositato la polizza Parte_1
assicurativa per responsabilità civile verso terzi stipulata con (All. Controparte_1
1 ricorso monitorio), sentenza del tribunale di EC n. 4118/18 (All. 2 ricorso monitorio), carteggio via mail intercorso tra il difensore del e l'avv. De Paolis Pt_1
difensore della compagnia assicurativa con riferimento specifico alla condanna alle spese contenuta nella sentenza di cui all'allegato 2 (All. 3 ricorso monitorio), atto di precetto e pignoramento mobiliare avviato in danno del dagli avvocati NC Pt_1
(All. 4 e 5 ricorso monitorio), opposizione alla predetta procedura da parte dell'
[...]
(all. 6 ricorso monitorio), sospensione della procedure (All. 7 ricorso CP_4
monitorio), e successiva ordinanza di assegnazione delle somme pignorate presso terzi ai difensori (All. 8 ricorso monitorio).
pag. 7/10 Alla copiosa documentazione allegata al ricorso monitorio si è aggiunta, a sostegno dell'ingiunzione - nella fase del giudizio a cognizione piena - la sentenza n. 930/2022 della corte d'appello di EC, che ha sancito definitivamente l'obbligo di manleva a carico di Controparte_1
Anche tale motivo di opposizione deve, pertanto, essere dichiarato infondato.
§ 4.3
Con il terzo motivo di opposizione, ha, infine, dedotto Controparte_1
l'insussistenza del diritto di credito preteso dal , per totale Parte_1
estinzione dello stesso;
ha affermato che il tribunale di EC con la sentenza 4118/2018 aveva liquidato le spese di lite in euro € 30.000,00 nell'intero, ma avendo riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 50 % a carico degli attori, anche la condanna alle spese avrebbe dovuto intendersi di conseguenza dimezzato. Pertanto, Controparte_1 avendo provveduto al pagamento di € 15.000,00 a titolo di spese, avrebbe di fatto
[...]
già saldato completamente quanto dovuto ai difensori NC a titolo di spese di lite.
Il motivo è infondato.
La liquidazione delle spese, ed il relativo carico, disposti dal tribunale con sentenza n.
4118/2018 (ed emendati dalla corte d'appello con sentenza n. 930/2022) non lasciano alcuno spazio alla interpretazione operata dalla difesa di secondo Controparte_1 cui l'importo (di € 30.000,00) liquidato in favore degli avvocati NC, avrebbe dovuto ritenersi abbattuto del 50%, quale automatica conseguenza del riparto di responsabilità nella causazione del sinistro oggetto di causa.
Sul piano logico, oltre che su quello strettamente giuridico, è infatti evidente,
l'autonomia posseduta dal capo di condanna risarcitorio rispetto al capo di condanna alle spese;
nessuna parte del ragionamento decisorio seguito dal tribunale (prima) e dalla corte (poi) autorizza a ritenere che il compenso degli avvocati NC avrebbe dovuto essere decurtato del 50%.
La notevole lievitazione della somma residua da corrispondere ai due legali è imputabile alla strategia difensiva della compagnia assicuratrice, che non solo ha rifiutato il pagamento dell'intero compenso professionale, ma si è spinta a diffidare il proprio assicurato (il ) dall'effettuare il pagamento preteso dai Parte_1
pag. 8/10 due legali (chiaro indice della sua consapevolezza di dover manlevare il cliente), circostanza che ha provocato la successiva esecuzione mobiliare.
Per tutto quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
Ne consegue che, a conferma del decreto ingiuntivo opposto, deve Controparte_1
essere condannata al pagamento in favore del : - della Parte_1 somma di € 27.585,15, maggiorata degli interessi legali dalla domanda monitoria sino al saldo;
- delle spese legali della fase monitoria, come già liquidate dal tribunale nel decreto ingiuntivo opposto;
- delle spese di lite del presente giudizio, secondo il principio della soccombenza.
§ 5
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte, accoglie l'appello, e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, revoca la declaratoria di improcedibilità dell'azione monitoria;
rigetta l'opposizione a d.i. avanzata da Controparte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 921/2020 emesso il 28.4.2020 dal Tribunale di EC
e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
: Parte_1
- della somma di € 27.585,15, maggiorata degli interessi legali dalla domanda monitoria sino al saldo;
- delle spese processuali della fase monitoria, come già liquidate dal tribunale nel decreto ingiuntivo opposto;
- delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
- delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Così deciso in EC, nella camera di consiglio del 3.6.2025
pag. 9/10 Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
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