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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2885/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Palermo Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-ricorrente-
nonché contro
IN PERSONA Controparte_2
DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Lieto
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Pag. 1 a 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto in data 7.12.2023, da parte di l'intimazione di pagamento n. Controparte_3
03020239001678787000, avente ad oggetto, per quel che in questa sede rileva, il carico debitorio pari a complessivi € 23.749,34, portato dall'avviso di addebito n.
33020160002687965000, a titolo di contributi dovuti all' per l'anno 2009. CP_1
1.1. Ha eccepito l'omessa notifica del suddetto avviso di addebito e la prescrizione del credito azionato.
2. L' ha argomentato, in via preliminare, per la tardività dell'opposizione, CP_1
ex art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999 ed ex art. 617 c.p.c., per il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, per l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica dell'AVA e di prescrizione del credito contributivo, chiedendo, in ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dal ricorrente, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di con conseguente condanna della stessa alla CP_2 corresponsione, all' , a titolo di risarcimento danni, degli importi dovuti in CP_1
forza dell'avviso di addebito n. 33020160002687965000.
3. ha dedotto l'infondatezza dell'avversa Controparte_3
domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
4. Preliminarmente, deve essere affermata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, destinataria di un atto (l'intimazione di pagamento, appunto) che rende manifesta la volontà dell'ente incaricato della riscossione di dare corso alla procedura di esazione coattiva del credito previdenziale di cui è titolare l' . CP_1
5. Sempre in via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità della domanda per tardività, sollevate dall' . CP_1
5.1. Quanto all'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto all'intimazione di pagamento contestata – eccezione che qualifica la domanda come opposizione ex art. 617 c.p.c. – deve rilevarsi la tempestività della stessa, atteso che
Pag. 2 a 6 l'intimazione è stata notificata in data 7.12.2023 e l'odierno ricorso è stato depositato in data 22.12.2023, dunque nel pieno rispetto del termine di venti giorni previsto, a pena di decadenza, dalla richiamata disposizione.
5.2. L'eccezione di prescrizione, invece, essendo finalizzata a discutere l'esistenza stessa del credito (asseritamente estinto, secondo la prospettazione del ricorrente), nonché il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata, deve essere qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., non soggetta a termini di decadenza.
5.3. Devono essere quindi respinti i rilievi circa la tardività dell'opposizione, basati sul mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n.
46/1999 (cui rinvia l'art. 30 del decreto-legge n. 70/2010 istitutivo dell'avviso di addebito) e dall'art. 617 cod. proc. civ.
6. Infine, deve essere, altresì, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' . CP_1
6.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, chiarito che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o
102 cod. proc. civ., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 cod. civ.» (Cass., Sez. Un., n. 7514/2022).
7. Può, dunque, procedersi all'esame del merito.
Pag. 3 a 6 7.1. Dall'esame degli atti di causa, emerge che l'avviso di addebito n.
33020160002687965000 è stato notificato al ricorrente in data 14.12.2016 per compiuta giacenza (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di ). CP_1
7.2. Quanto alla ritualità della suddetta notifica, è opportuno precisare che, essendo l'AVA un atto recettizio non giudiziale, si applicano le norme proprie del regolamento del servizio di recapito adottato con DM 1.10.2008 - contenente la disciplina del servizio postale ordinario - a mente del quale gli invii con firma, tra cui le raccomandate, che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, vengono consegnate presso l'ufficio postale ove rimangono in giacenza per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso stesso (Corte appello Palermo, sez. lav.,
01/02/2021, n. 44). Non si applicano, cioè, le disposizioni della l. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario (Cass. n. 17598/2010).
7.3. L'agente postale non è tenuto, quindi, a trasmettere l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dovendosi limitare a rilasciare tale avviso immettendolo nella cassetta postale del destinatario. Attività, questa, che nel caso di specie risulta effettuata dall'agente postale, come da annotazioni riportate sulla busta inesitata dell'avviso.
7.4. La verifica dell'effettivo rilascio dell'avviso di giacenza è, poi, soddisfatta dall'attestazione, fidefacente ai sensi dell'art. 2699 e segg. c.c., dell'agente postale, non necessitando di ulteriori prove documentali (non previste da alcuna norma).
7.5. È fatta salva la possibilità, per il contribuente, di dimostrare di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto, ovvero di proporre querela di falso, per contestare le annotazioni scritte di pugno dell'ufficiale postale. In tal senso, si è espressa la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass Sez. 5,
Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020).
Pag. 4 a 6 7.6. Né coglie nel segno la dedotta incompletezza dell'indirizzo riportato sulla busta contenente l'AVA da notificare, dal momento che l'agente postale non ha attestato che il mancato recapito del plico è dipeso dall'insufficienza dell'indirizzo o dall'impossibilità del suo reperimento.
7.7. Che, nel plico notificato, vi fosse proprio l'AVA n. 330 2016 00026879 65
000 è un dato che può essere agevolmente desunto dalla corrispondenza tra il numero della raccomandata riportato nell'atto e quello presente sulla busta restituita al mittente (65038295159-0).
7.8. Posta, dunque, la ritualità della notifica dell'AVA, ogni questione attinente la prescrizione della pretesa contributiva maturata anteriormente alla stessa avrebbe dovuto essere proposta mediante l'opposizione, da esperire nel termine di 40 giorni dalla ricezione dell'atto, ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999.
7.9. Con riferimento, invece, alla prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'AVA, il decorso del termine prescrizionale è stato utilmente interrotto dalla notifica, da parte di in data 22.10.2019, dell'atto di pignoramento CP_2
presso terzi n. 03084201900002648-001, avverso il quale, peraltro, il ha Pt_1
promosso opposizione dinanzi a questo Tribunale (n. 2227/2019 RG), definita con sentenza n. 494/2022 (cfr. doc. n. 6 del fascicolo dell' ), con la quale è stata CP_1 dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
7.10. Detta pronuncia, emessa in data 10.6.2022 nel contraddittorio con ed CP_2
, è passata in giudicato – essendo pacifica la sua mancata impugnazione – in CP_1
data 10.12.2022 (ossia, col decorso del c.d. termine lungo di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c.).
7.11. Orbene, la proposizione del richiamato giudizio n. 2227/2019 RG (nel quale l' , costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso – cfr. doc. n. 5 del fascicolo CP_1 dell' ), ha ulteriormente interrotto il decorso del termine di prescrizione e CP_1
l'interruzione è perdurata fino al passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 2945 c.c.
Pag. 5 a 6 7.12. Ne consegue che, alla data di notifica della odierna intimazione di pagamento (avvenuta il 7.12.2023) non era ancora decorso il termine di prescrizione del credito contributivo, a prescindere dall'applicazione, alla fattispecie in esame, della sospensione del corso della prescrizione previsto dalla dall'art. 37, co. 2, d.l. n. 18/2020 e dall'art. 11, co. 9, d.l. n. 183/2020.
7.13. In conclusione, il ricorso deve respinto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 23.749,34), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per ciascuna parte resistente in complessivi € 1.865,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 14/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2885/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Palermo Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-ricorrente-
nonché contro
IN PERSONA Controparte_2
DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Lieto
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Pag. 1 a 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto in data 7.12.2023, da parte di l'intimazione di pagamento n. Controparte_3
03020239001678787000, avente ad oggetto, per quel che in questa sede rileva, il carico debitorio pari a complessivi € 23.749,34, portato dall'avviso di addebito n.
33020160002687965000, a titolo di contributi dovuti all' per l'anno 2009. CP_1
1.1. Ha eccepito l'omessa notifica del suddetto avviso di addebito e la prescrizione del credito azionato.
2. L' ha argomentato, in via preliminare, per la tardività dell'opposizione, CP_1
ex art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999 ed ex art. 617 c.p.c., per il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, per l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica dell'AVA e di prescrizione del credito contributivo, chiedendo, in ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dal ricorrente, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di con conseguente condanna della stessa alla CP_2 corresponsione, all' , a titolo di risarcimento danni, degli importi dovuti in CP_1
forza dell'avviso di addebito n. 33020160002687965000.
3. ha dedotto l'infondatezza dell'avversa Controparte_3
domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
4. Preliminarmente, deve essere affermata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, destinataria di un atto (l'intimazione di pagamento, appunto) che rende manifesta la volontà dell'ente incaricato della riscossione di dare corso alla procedura di esazione coattiva del credito previdenziale di cui è titolare l' . CP_1
5. Sempre in via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità della domanda per tardività, sollevate dall' . CP_1
5.1. Quanto all'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto all'intimazione di pagamento contestata – eccezione che qualifica la domanda come opposizione ex art. 617 c.p.c. – deve rilevarsi la tempestività della stessa, atteso che
Pag. 2 a 6 l'intimazione è stata notificata in data 7.12.2023 e l'odierno ricorso è stato depositato in data 22.12.2023, dunque nel pieno rispetto del termine di venti giorni previsto, a pena di decadenza, dalla richiamata disposizione.
5.2. L'eccezione di prescrizione, invece, essendo finalizzata a discutere l'esistenza stessa del credito (asseritamente estinto, secondo la prospettazione del ricorrente), nonché il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata, deve essere qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., non soggetta a termini di decadenza.
5.3. Devono essere quindi respinti i rilievi circa la tardività dell'opposizione, basati sul mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n.
46/1999 (cui rinvia l'art. 30 del decreto-legge n. 70/2010 istitutivo dell'avviso di addebito) e dall'art. 617 cod. proc. civ.
6. Infine, deve essere, altresì, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' . CP_1
6.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, chiarito che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o
102 cod. proc. civ., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 cod. civ.» (Cass., Sez. Un., n. 7514/2022).
7. Può, dunque, procedersi all'esame del merito.
Pag. 3 a 6 7.1. Dall'esame degli atti di causa, emerge che l'avviso di addebito n.
33020160002687965000 è stato notificato al ricorrente in data 14.12.2016 per compiuta giacenza (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di ). CP_1
7.2. Quanto alla ritualità della suddetta notifica, è opportuno precisare che, essendo l'AVA un atto recettizio non giudiziale, si applicano le norme proprie del regolamento del servizio di recapito adottato con DM 1.10.2008 - contenente la disciplina del servizio postale ordinario - a mente del quale gli invii con firma, tra cui le raccomandate, che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, vengono consegnate presso l'ufficio postale ove rimangono in giacenza per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso stesso (Corte appello Palermo, sez. lav.,
01/02/2021, n. 44). Non si applicano, cioè, le disposizioni della l. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario (Cass. n. 17598/2010).
7.3. L'agente postale non è tenuto, quindi, a trasmettere l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dovendosi limitare a rilasciare tale avviso immettendolo nella cassetta postale del destinatario. Attività, questa, che nel caso di specie risulta effettuata dall'agente postale, come da annotazioni riportate sulla busta inesitata dell'avviso.
7.4. La verifica dell'effettivo rilascio dell'avviso di giacenza è, poi, soddisfatta dall'attestazione, fidefacente ai sensi dell'art. 2699 e segg. c.c., dell'agente postale, non necessitando di ulteriori prove documentali (non previste da alcuna norma).
7.5. È fatta salva la possibilità, per il contribuente, di dimostrare di non avere avuto conoscenza effettiva dell'atto, ovvero di proporre querela di falso, per contestare le annotazioni scritte di pugno dell'ufficiale postale. In tal senso, si è espressa la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass Sez. 5,
Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020).
Pag. 4 a 6 7.6. Né coglie nel segno la dedotta incompletezza dell'indirizzo riportato sulla busta contenente l'AVA da notificare, dal momento che l'agente postale non ha attestato che il mancato recapito del plico è dipeso dall'insufficienza dell'indirizzo o dall'impossibilità del suo reperimento.
7.7. Che, nel plico notificato, vi fosse proprio l'AVA n. 330 2016 00026879 65
000 è un dato che può essere agevolmente desunto dalla corrispondenza tra il numero della raccomandata riportato nell'atto e quello presente sulla busta restituita al mittente (65038295159-0).
7.8. Posta, dunque, la ritualità della notifica dell'AVA, ogni questione attinente la prescrizione della pretesa contributiva maturata anteriormente alla stessa avrebbe dovuto essere proposta mediante l'opposizione, da esperire nel termine di 40 giorni dalla ricezione dell'atto, ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999.
7.9. Con riferimento, invece, alla prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'AVA, il decorso del termine prescrizionale è stato utilmente interrotto dalla notifica, da parte di in data 22.10.2019, dell'atto di pignoramento CP_2
presso terzi n. 03084201900002648-001, avverso il quale, peraltro, il ha Pt_1
promosso opposizione dinanzi a questo Tribunale (n. 2227/2019 RG), definita con sentenza n. 494/2022 (cfr. doc. n. 6 del fascicolo dell' ), con la quale è stata CP_1 dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
7.10. Detta pronuncia, emessa in data 10.6.2022 nel contraddittorio con ed CP_2
, è passata in giudicato – essendo pacifica la sua mancata impugnazione – in CP_1
data 10.12.2022 (ossia, col decorso del c.d. termine lungo di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c.).
7.11. Orbene, la proposizione del richiamato giudizio n. 2227/2019 RG (nel quale l' , costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso – cfr. doc. n. 5 del fascicolo CP_1 dell' ), ha ulteriormente interrotto il decorso del termine di prescrizione e CP_1
l'interruzione è perdurata fino al passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 2945 c.c.
Pag. 5 a 6 7.12. Ne consegue che, alla data di notifica della odierna intimazione di pagamento (avvenuta il 7.12.2023) non era ancora decorso il termine di prescrizione del credito contributivo, a prescindere dall'applicazione, alla fattispecie in esame, della sospensione del corso della prescrizione previsto dalla dall'art. 37, co. 2, d.l. n. 18/2020 e dall'art. 11, co. 9, d.l. n. 183/2020.
7.13. In conclusione, il ricorso deve respinto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 23.749,34), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per ciascuna parte resistente in complessivi € 1.865,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 14/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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